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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 12/11/2025, n. 4883 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 4883 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6577/2025
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Ottava Sezione Civile
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 6577/2025 tra
Parte_1
Parte_2
ATTORI
e
Controparte_1
CONVENUTO
Oggi 12 novembre 2025 ad ore 16 innanzi al dott. Marco CI, sono comparsi:
Per e l'avv. GIORIO ENRICO. Con il sig. Parte_1 Parte_2 [...]
personalmente. Parte_1
Per nessuno è presente Controparte_1
Il Giudice
Dichiara la contumacia di . Controparte_1
Invita il procuratore di parte attrice a precisare le conclusioni.
Il procuratore di parte attrice conclude come da memoria del 16.7.25, chiedendo la condanna del conduttore al pagamento dei canoni fino alla data di rilascio. Precisa che l'ultimo canone ammonta a €
430 oltre € 50 per acconto spese.
Il procuratore di parte attrice chiede di essere autorizzato a non presenziare alla lettura del provvedimento.
Il giudice autorizza e si ritira in camera di consiglio. pagina 1 di 8 Successivamente il Giudice dà lettura della sentenza che si allega al presente verbale per farne parte integrante.
Il Giudice
Marco CI
pagina 2 di 8 N. R.G. 6577/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Ottava Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Marco CI ha pronunciato ai sensi dell'art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA
Facente parte del verbale di udienza del 12.11.2025
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6577/2025 promossa da:
e rappresentati dall'Avv. GIORIO ENRICO, in forza di Parte_1 Parte_2
procura allegata all'atto di intimazione di sfratto
ATTORI contro
Controparte_1
CONVENUTO
Oggetto: risoluzione contratto di locazione per morosità
CONCLUSIONI
e Parte_1 Parte_2
“In via principale e nel merito:
- dichiarare risolto il contratto stipulato tra le parti per inadempimento contrattuale del sig.
; Controparte_2
pagina 3 di 8 - per l'effetto, condannare il convenuto al rilascio dell'immobile situato in Torino (TO) via
Borgaro n. 78;
- fissare nel più breve termine la data dell'esecuzione;
- condannare il sig. al pagamento dei canoni scaduti e da scadere fino al rilascio, oltre CP_1
alle spese condominiali di sua competenza in applicazione analogica dell'art. 664 c.p.c.;
- con riserva di proporre separato giudizio per gli eventuali danni riscontrati al momento del rilascio del bene locato, ai sensi dell'art. 1590 c.c., e per quelli derivanti dalla ritardata restituzione dell'immobile ex art. 1591 c.c.
- Con riserva di meglio articolare, precisare, integrare le domande e/o le richieste istruttorie anche a seguito delle difese di controparte.
- Con vittoria di spese e compensi di giudizio oltre IVA e CPA come per legge.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno intimato a sfratto per Parte_1 Parte_2 Controparte_1
finita locazione dall'immobile sito in Torino, via Borgaro n. 78, deducendo il mancato rilascio dell'immobile a seguito della scadenza del contratto di natura transitoria.
Il giudice non ha convalidato lo sfratto, considerato che l'esigenza transitoria nel contratto è indicata genericamente e che le clausole contrattuali volte a derogare i limiti di durata previsti dalla legge sono affette da nullità, rilevabile d'ufficio. Ha quindi disposto mutamento del rito e assegnato termine alle parti per depositare memorie integrative e introdurre il procedimento di mediazione.
I locatori, nella memoria integrativa del 16.07.25, hanno dedotto il mancato pagamento dei canoni da settembre 2024; hanno quindi chiesto pronunciarsi la risoluzione del contratto per inadempimento del conduttore e hanno altresì domandato la condanna dell'intimato al pagamento della morosità maturata a titolo di canoni e spese dal mese di settembre 2024; hanno quantificato tale domanda in € 5.280,00, a tutto luglio 2025.
Il Giudice, all'udienza del 24.09.2025, ha ordinato la notifica ex art. 292 c.p.c. della memoria integrativa, considerato che le domande di risoluzione per inadempimento e di pagamento della morosità sono state introdotte dai locatori solo a seguito della notifica al convenuto dell'ordinanza di pagina 4 di 8 mutamento rito nella quale si dava atto che il giudizio era stato introdotto con intimazione di sfratto per finita locazione.
L'attore, con il deposito del 6.11.2025, ha prodotto la notifica della memoria integrativa e del verbale del 24.09.2025, perfezionatasi in data 1.10.2025.
Il convenuto (che non è comparso neppure all'incontro del 21.05.2025 avanti al mediatore) non si è costituito in giudizio.
*
1. Occorre preliminarmente soffermarsi sull'ammissibilità delle domande nuove proposte dai locatori nella memoria integrativa ex art. 426 c.p.c.
e , infatti, avevano inizialmente intimato sfratto Parte_1 Parte_2
per finita locazione, in ragione del mancato rilascio dell'immobile alla data di scadenza del contratto transitorio;
solo con la memoria integrativa del 16.07.2025, hanno dedotto il mancato pagamento dei canoni da parte del conduttore e chiesto pronunciarsi la risoluzione del contratto per inadempimento, oltre alla condanna al pagamento della morosità maturata.
Sul punto, si richiama una recente pronuncia della Suprema Corte, avente ad oggetto una fattispecie analoga, nella quale è stato cristallizzato il seguente principio: “nel procedimento di convalida di sfratto per finita locazione l'opposizione dell'intimato determina la conclusione del procedimento sommario e l'instaurazione di un autonomo processo di cognizione ordinaria, con la conseguenza che il locatore può introdurre a fondamento della domanda una "causa petendi" diversa da quella originariamente formulata, purché la nuova domanda risulti connessa alla vicenda sostanziale dedotta con l'atto introduttivo del procedimento sommario. In applicazione del suddetto principio, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che, a fronte dell'iniziale domanda di sfratto per finita locazione di un contratto transitorio, proposta nell'atto introduttivo del procedimento sommario, aveva ritenuto inammissibile quella di risoluzione per inadempimento, formulata dal locatore nella memoria integrativa successiva al mutamento di rito ex art. 667 c.p.c., per il caso in cui il contratto fosse stato ritenuto di durata quadriennale” (Cass. 5955/23).
Si ritengono pertanto ammissibili le domande formulate nella memoria integrativa.
Inoltre, sempre preliminarmente, si osserva che la condizione di procedibilità è stata soddisfatta, come risulta dal verbale di esito negativo della mediazione.
pagina 5 di 8 2. Va dato atto che, nelle conclusioni definitive contenute nella memoria del 16.7.25, gli attori non hanno riproposto la domanda di risoluzione per finita locazione. Non è quindi necessario esaminare questa domanda, pur dovendosi dare atto, per completezza, della sua infondatezza, considerato che:
• l'art. 1 del contratto prevede una durata di 3 mesi, senza specifica indicazione dell'esigenza transitoria e senza allegazione dei documenti a supporto;
• tale clausola deve essere dichiarata nulla in quanto volta a derogare ai limiti previsti dalla legge ex art. 13 co. 3 l. 431/98;
• il contratto va quindi ricondotto alla durata prevista per la locazione ordinaria, ovvero quadriennale, rinnovabile di altri 4 anni, nel caso in esame decorrenti dal 4.06.2024.
3. Gli attori chiedono che sia dichiarato risolto per inadempimento del conduttore il contratto di locazione relativo all'immobile sito in Torino, via Borgaro n. 78. e Parte_1
hanno assolto all'onere di provare l'esistenza del titolo su cui si fonda la loro Parte_2
domanda, costituito dal contratto di locazione abitativo stipulato in data 4.06.2024, registrato il
14.11.2024 (doc. 2).
4. La domanda di risoluzione va accolta, poiché il conduttore – onerato di provare l'adempimento all'obbligazione di periodico pagamento dei canoni – è rimasto contumace e non ha così provato di aver pagato i canoni contestati.
In termini generali si osserva che, in tema di locazioni di immobili urbani adibiti ad uso abitativo, nel caso in cui il conduttore, senza effettuare alcuna contestazione sul quantum, abbia omesso di pagare una o più mensilità del canone locativo, la valutazione della gravità e dell'importanza dell'inadempimento non possa esser rimessa all'apprezzamento discrezionale del giudice, ma debba considerarsi predeterminata legalmente come già detto ai sensi degli artt. 5 e 55 della legge n. 392 del 27.07.1978 (vedi ex multis Trib. Torino, Sez VIII Sent. n. 627 del 11.02.2019, Trib.
Torino, Sez VIII, Sent. n. 244 del 18.01.2019, Trib. Torino, Sez VIII, Sent. n. 6048 del 24.12.2018, Trib.
Roma, Sez. VI, Sent. 22.11.2018, Trib. Roma, Sez. VI, Sent. 09.10.2018; e ancora Trib. Roma, Sez. VI,
Sent. 05.09.2018, il quale specifica che in tema di locazione ad uso abitativo, la valutazione della gravità e dell'importanza dell'inadempimento del conduttore in relazione all'interesse del locatore insoddisfatto è ancorata dal legislatore ad un parametro - quantitativo e temporale - predefinito, che pagina 6 di 8 esclude ogni discrezionale considerazione ad opera del Giudice, tenuto unicamente a verificare il presupposto dell'inadempimento; e ancora, secondo Cass. Civ. 920/2013 e Cass. Civ. 6636/2006, la sanatoria della morosità del conduttore prevista dall'art. 55 della legge 27 luglio 1978, n. 392 è subordinata al pagamento integrale dei canoni, degli interessi e delle spese, senza che l'inadempimento residuo sia suscettibile di nuova verifica sotto il profilo della gravità).
Il mancato pagamento dei canoni (nel caso di specie a far data dal mese di settembre 2024) costituisce inadempimento di indubbia gravità, tale da giustificare la risoluzione del contratto, anche ai sensi dell'art. 1453 e 1455 c.c. La domanda proposta da e Parte_1 Pt_2
va dunque accolta e parte convenuta va condannata all'immediato rilascio dell'immobile,
[...]
libero da persone e cose, in favore dell'attore.
5. Va parimenti accolta la domanda di condanna al pagamento dei canoni insoluti nella misura contrattualmente prevista (€ 430, oltre € 50 per acconto oneri accessori al mese); e dunque € 7.200,00
(€ 480 * 15) a tutto il mese di novembre 2025. In applicazione dell'art. 1591 c.c., il conduttore va condannato al pagamento delle ulteriori mensilità (€ 480) che matureranno da dicembre 2025 fino all'effettivo rilascio.
6. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vanno poste interamente a carico di
[...]
. Esse sono liquidate come segue, sulla base dei parametri di cui alla Tabella A Controparte_1
allegata al D.M. Giustizia n. 37/2018 (come da ultimo aggiornate con D.M. 147/2022), tenendo conto della limitata complessità della controversia, della contumacia del convenuto e delle questioni trattate, del pregio dell'attività difensiva, rapportato anche alle tecniche di redazione degli atti difensivi:
• fase di studio (intimazione di sfratto) € 530
• fase introduttiva (intimazione di sfratto) € 494
• fase di trattazione (giudizio di merito) € 426
• fase decisoria (giudizio di merito) € 600
E dunque in totale € 2.050 oltre € 340 per spese vive;
spese generali, IVA e CPA come per legge.
pagina 7 di 8
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, definitivamente pronunciando sulla domanda come sopra proposta, così provvede: dichiara risolto per inadempimento del conduttore il contratto di locazione stipulato fra le parti e registrato in data 14.11.2025, relativo all'immobile sito in Torino, Via Borgaro n. 78 e, per l'effetto, condanna all'immediato rilascio dell'immobile, libero da persone e cose, in Controparte_1
favore di e;
Parte_1 Parte_2
condanna al pagamento in favore di e di Controparte_1 Parte_1
della somma di € 7.200,00 per canoni scaduti a tutto il mese di novembre 2025, oltre Parte_2
a € 480 per ciascun mese di occupazione da dicembre 2025 al rilascio effettivo;
condanna all'integrale rimborso delle spese del giudizio in favore di Controparte_1
e di , liquidandole in € 2.050, oltre € 340 per spese vive;
Parte_1 Parte_2
spese generali, IVA e CPA come per legge.
Il Giudice
Marco CI
pagina 8 di 8
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Ottava Sezione Civile
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 6577/2025 tra
Parte_1
Parte_2
ATTORI
e
Controparte_1
CONVENUTO
Oggi 12 novembre 2025 ad ore 16 innanzi al dott. Marco CI, sono comparsi:
Per e l'avv. GIORIO ENRICO. Con il sig. Parte_1 Parte_2 [...]
personalmente. Parte_1
Per nessuno è presente Controparte_1
Il Giudice
Dichiara la contumacia di . Controparte_1
Invita il procuratore di parte attrice a precisare le conclusioni.
Il procuratore di parte attrice conclude come da memoria del 16.7.25, chiedendo la condanna del conduttore al pagamento dei canoni fino alla data di rilascio. Precisa che l'ultimo canone ammonta a €
430 oltre € 50 per acconto spese.
Il procuratore di parte attrice chiede di essere autorizzato a non presenziare alla lettura del provvedimento.
Il giudice autorizza e si ritira in camera di consiglio. pagina 1 di 8 Successivamente il Giudice dà lettura della sentenza che si allega al presente verbale per farne parte integrante.
Il Giudice
Marco CI
pagina 2 di 8 N. R.G. 6577/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Ottava Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Marco CI ha pronunciato ai sensi dell'art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA
Facente parte del verbale di udienza del 12.11.2025
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6577/2025 promossa da:
e rappresentati dall'Avv. GIORIO ENRICO, in forza di Parte_1 Parte_2
procura allegata all'atto di intimazione di sfratto
ATTORI contro
Controparte_1
CONVENUTO
Oggetto: risoluzione contratto di locazione per morosità
CONCLUSIONI
e Parte_1 Parte_2
“In via principale e nel merito:
- dichiarare risolto il contratto stipulato tra le parti per inadempimento contrattuale del sig.
; Controparte_2
pagina 3 di 8 - per l'effetto, condannare il convenuto al rilascio dell'immobile situato in Torino (TO) via
Borgaro n. 78;
- fissare nel più breve termine la data dell'esecuzione;
- condannare il sig. al pagamento dei canoni scaduti e da scadere fino al rilascio, oltre CP_1
alle spese condominiali di sua competenza in applicazione analogica dell'art. 664 c.p.c.;
- con riserva di proporre separato giudizio per gli eventuali danni riscontrati al momento del rilascio del bene locato, ai sensi dell'art. 1590 c.c., e per quelli derivanti dalla ritardata restituzione dell'immobile ex art. 1591 c.c.
- Con riserva di meglio articolare, precisare, integrare le domande e/o le richieste istruttorie anche a seguito delle difese di controparte.
- Con vittoria di spese e compensi di giudizio oltre IVA e CPA come per legge.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno intimato a sfratto per Parte_1 Parte_2 Controparte_1
finita locazione dall'immobile sito in Torino, via Borgaro n. 78, deducendo il mancato rilascio dell'immobile a seguito della scadenza del contratto di natura transitoria.
Il giudice non ha convalidato lo sfratto, considerato che l'esigenza transitoria nel contratto è indicata genericamente e che le clausole contrattuali volte a derogare i limiti di durata previsti dalla legge sono affette da nullità, rilevabile d'ufficio. Ha quindi disposto mutamento del rito e assegnato termine alle parti per depositare memorie integrative e introdurre il procedimento di mediazione.
I locatori, nella memoria integrativa del 16.07.25, hanno dedotto il mancato pagamento dei canoni da settembre 2024; hanno quindi chiesto pronunciarsi la risoluzione del contratto per inadempimento del conduttore e hanno altresì domandato la condanna dell'intimato al pagamento della morosità maturata a titolo di canoni e spese dal mese di settembre 2024; hanno quantificato tale domanda in € 5.280,00, a tutto luglio 2025.
Il Giudice, all'udienza del 24.09.2025, ha ordinato la notifica ex art. 292 c.p.c. della memoria integrativa, considerato che le domande di risoluzione per inadempimento e di pagamento della morosità sono state introdotte dai locatori solo a seguito della notifica al convenuto dell'ordinanza di pagina 4 di 8 mutamento rito nella quale si dava atto che il giudizio era stato introdotto con intimazione di sfratto per finita locazione.
L'attore, con il deposito del 6.11.2025, ha prodotto la notifica della memoria integrativa e del verbale del 24.09.2025, perfezionatasi in data 1.10.2025.
Il convenuto (che non è comparso neppure all'incontro del 21.05.2025 avanti al mediatore) non si è costituito in giudizio.
*
1. Occorre preliminarmente soffermarsi sull'ammissibilità delle domande nuove proposte dai locatori nella memoria integrativa ex art. 426 c.p.c.
e , infatti, avevano inizialmente intimato sfratto Parte_1 Parte_2
per finita locazione, in ragione del mancato rilascio dell'immobile alla data di scadenza del contratto transitorio;
solo con la memoria integrativa del 16.07.2025, hanno dedotto il mancato pagamento dei canoni da parte del conduttore e chiesto pronunciarsi la risoluzione del contratto per inadempimento, oltre alla condanna al pagamento della morosità maturata.
Sul punto, si richiama una recente pronuncia della Suprema Corte, avente ad oggetto una fattispecie analoga, nella quale è stato cristallizzato il seguente principio: “nel procedimento di convalida di sfratto per finita locazione l'opposizione dell'intimato determina la conclusione del procedimento sommario e l'instaurazione di un autonomo processo di cognizione ordinaria, con la conseguenza che il locatore può introdurre a fondamento della domanda una "causa petendi" diversa da quella originariamente formulata, purché la nuova domanda risulti connessa alla vicenda sostanziale dedotta con l'atto introduttivo del procedimento sommario. In applicazione del suddetto principio, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che, a fronte dell'iniziale domanda di sfratto per finita locazione di un contratto transitorio, proposta nell'atto introduttivo del procedimento sommario, aveva ritenuto inammissibile quella di risoluzione per inadempimento, formulata dal locatore nella memoria integrativa successiva al mutamento di rito ex art. 667 c.p.c., per il caso in cui il contratto fosse stato ritenuto di durata quadriennale” (Cass. 5955/23).
Si ritengono pertanto ammissibili le domande formulate nella memoria integrativa.
Inoltre, sempre preliminarmente, si osserva che la condizione di procedibilità è stata soddisfatta, come risulta dal verbale di esito negativo della mediazione.
pagina 5 di 8 2. Va dato atto che, nelle conclusioni definitive contenute nella memoria del 16.7.25, gli attori non hanno riproposto la domanda di risoluzione per finita locazione. Non è quindi necessario esaminare questa domanda, pur dovendosi dare atto, per completezza, della sua infondatezza, considerato che:
• l'art. 1 del contratto prevede una durata di 3 mesi, senza specifica indicazione dell'esigenza transitoria e senza allegazione dei documenti a supporto;
• tale clausola deve essere dichiarata nulla in quanto volta a derogare ai limiti previsti dalla legge ex art. 13 co. 3 l. 431/98;
• il contratto va quindi ricondotto alla durata prevista per la locazione ordinaria, ovvero quadriennale, rinnovabile di altri 4 anni, nel caso in esame decorrenti dal 4.06.2024.
3. Gli attori chiedono che sia dichiarato risolto per inadempimento del conduttore il contratto di locazione relativo all'immobile sito in Torino, via Borgaro n. 78. e Parte_1
hanno assolto all'onere di provare l'esistenza del titolo su cui si fonda la loro Parte_2
domanda, costituito dal contratto di locazione abitativo stipulato in data 4.06.2024, registrato il
14.11.2024 (doc. 2).
4. La domanda di risoluzione va accolta, poiché il conduttore – onerato di provare l'adempimento all'obbligazione di periodico pagamento dei canoni – è rimasto contumace e non ha così provato di aver pagato i canoni contestati.
In termini generali si osserva che, in tema di locazioni di immobili urbani adibiti ad uso abitativo, nel caso in cui il conduttore, senza effettuare alcuna contestazione sul quantum, abbia omesso di pagare una o più mensilità del canone locativo, la valutazione della gravità e dell'importanza dell'inadempimento non possa esser rimessa all'apprezzamento discrezionale del giudice, ma debba considerarsi predeterminata legalmente come già detto ai sensi degli artt. 5 e 55 della legge n. 392 del 27.07.1978 (vedi ex multis Trib. Torino, Sez VIII Sent. n. 627 del 11.02.2019, Trib.
Torino, Sez VIII, Sent. n. 244 del 18.01.2019, Trib. Torino, Sez VIII, Sent. n. 6048 del 24.12.2018, Trib.
Roma, Sez. VI, Sent. 22.11.2018, Trib. Roma, Sez. VI, Sent. 09.10.2018; e ancora Trib. Roma, Sez. VI,
Sent. 05.09.2018, il quale specifica che in tema di locazione ad uso abitativo, la valutazione della gravità e dell'importanza dell'inadempimento del conduttore in relazione all'interesse del locatore insoddisfatto è ancorata dal legislatore ad un parametro - quantitativo e temporale - predefinito, che pagina 6 di 8 esclude ogni discrezionale considerazione ad opera del Giudice, tenuto unicamente a verificare il presupposto dell'inadempimento; e ancora, secondo Cass. Civ. 920/2013 e Cass. Civ. 6636/2006, la sanatoria della morosità del conduttore prevista dall'art. 55 della legge 27 luglio 1978, n. 392 è subordinata al pagamento integrale dei canoni, degli interessi e delle spese, senza che l'inadempimento residuo sia suscettibile di nuova verifica sotto il profilo della gravità).
Il mancato pagamento dei canoni (nel caso di specie a far data dal mese di settembre 2024) costituisce inadempimento di indubbia gravità, tale da giustificare la risoluzione del contratto, anche ai sensi dell'art. 1453 e 1455 c.c. La domanda proposta da e Parte_1 Pt_2
va dunque accolta e parte convenuta va condannata all'immediato rilascio dell'immobile,
[...]
libero da persone e cose, in favore dell'attore.
5. Va parimenti accolta la domanda di condanna al pagamento dei canoni insoluti nella misura contrattualmente prevista (€ 430, oltre € 50 per acconto oneri accessori al mese); e dunque € 7.200,00
(€ 480 * 15) a tutto il mese di novembre 2025. In applicazione dell'art. 1591 c.c., il conduttore va condannato al pagamento delle ulteriori mensilità (€ 480) che matureranno da dicembre 2025 fino all'effettivo rilascio.
6. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vanno poste interamente a carico di
[...]
. Esse sono liquidate come segue, sulla base dei parametri di cui alla Tabella A Controparte_1
allegata al D.M. Giustizia n. 37/2018 (come da ultimo aggiornate con D.M. 147/2022), tenendo conto della limitata complessità della controversia, della contumacia del convenuto e delle questioni trattate, del pregio dell'attività difensiva, rapportato anche alle tecniche di redazione degli atti difensivi:
• fase di studio (intimazione di sfratto) € 530
• fase introduttiva (intimazione di sfratto) € 494
• fase di trattazione (giudizio di merito) € 426
• fase decisoria (giudizio di merito) € 600
E dunque in totale € 2.050 oltre € 340 per spese vive;
spese generali, IVA e CPA come per legge.
pagina 7 di 8
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, definitivamente pronunciando sulla domanda come sopra proposta, così provvede: dichiara risolto per inadempimento del conduttore il contratto di locazione stipulato fra le parti e registrato in data 14.11.2025, relativo all'immobile sito in Torino, Via Borgaro n. 78 e, per l'effetto, condanna all'immediato rilascio dell'immobile, libero da persone e cose, in Controparte_1
favore di e;
Parte_1 Parte_2
condanna al pagamento in favore di e di Controparte_1 Parte_1
della somma di € 7.200,00 per canoni scaduti a tutto il mese di novembre 2025, oltre Parte_2
a € 480 per ciascun mese di occupazione da dicembre 2025 al rilascio effettivo;
condanna all'integrale rimborso delle spese del giudizio in favore di Controparte_1
e di , liquidandole in € 2.050, oltre € 340 per spese vive;
Parte_1 Parte_2
spese generali, IVA e CPA come per legge.
Il Giudice
Marco CI
pagina 8 di 8