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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 25/03/2025, n. 3023 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3023 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
Sezione specializzata in materia di impresa
Il Collegio composto dai Magistrati: dott. Salvatore Di Lonardo Presidente. dott. ssa Caterina di Martino Giudice rel. ed est. dott.ssa Ilaria Grimaldi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 19320/2020, promossa da: con sede in alla via dei Tribunali 210 Parte_1 Pt_1
(C.F. ), in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione elett.te P.IVA_1 domiciliata in alla via Vittoria Colonna n. 14 presso lo studio dell'Avv. Antonio De Pt_1
Notaristefani di Vastogirardi che la rappresenta e la difende
-ATTRICE-
CONTRO
( ), in persona del Controparte_1 P.IVA_2
pro tempore rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di CP_2
presso i cui uffici domicilia in alla via Diaz 11 Pt_1 Pt_1
-CONVENUTO-
E
(C.F.: ) rappresentato e difeso dall'Avv. Feliciana Controparte_3 C.F._1
Ferrentino (C.F. ) con la quale elettivamente domicilia presso il CodiceFiscale_2
domicilio digitale Email_1
-TERZO INTERVENTORE-
Conclusioni: per parte attrice: Voglia l'On.le Tribunale, quantificato – per quant'occorrer possa – in €.
2.913.057.192 l'indennizzo spettante in favore dei cd. azionisti storici del e Parte_1
1 previ gli accertamenti e le pronunzie incidentali ritenute eventualmente necessarie, condannare il convenuto a pagare il 69,44% o, in via gradata, il 48,08% dell'indennizzo, nella CP_1
misura che sarà determinata, in favore della somma da maggiorarsi della Parte_1
rivalutazione a partire dal giorno della maturazione del credito e degli interessi ex art. 1284 comma 4 da quello della domanda giudiziale, vinte le spese;
per parte convenuta: in via istruttoria, ritenere e dichiarare la piena ammissibilità della documentazione prodotta dall'Amministrazione nel corso del processo e dello svolgimento della CTU, in riforma dell'ordinanza istruttoria del 22.02.2024 e di ogni altra pronuncia;
nel merito, rigettare le domande proposte, in quanto inammissibili e/o infondate, in fatto ed in diritto, con vittoria di spese e onorari di giudizio;
per il terzo: 1) dichiarare preliminarmente la legittimità dell'intervento in giudizio del dott.
essendo azionista del alla data dell'assemblea straordinaria Controparte_3 Parte_1
del 30 luglio 1996 in quanto titolare di n.
1.525.000 azioni del per una quota Parte_1
di capitale sociale di £ 1.525.000.000, in applicazione del DL 497/1996 che ha previsto il diritto degli azionisti del all'indennizzo/corrispettivo a seguito dell'azzeramento del Parte_1
capitale sociale e successiva ricostituzione/aumento in capo al;
2) Controparte_4
accertare che il dott. , in quanto azionista storico del , ha Controparte_3 Pt_1 CP_5
diritto all'indennizzo/corrispettivo ai sensi dell'art. 2 Decreto Legge n. 497/1996 sulla base dei criteri indicati nella parte espositiva che precede, per le ragioni esposte e, per l'effetto, accertare e determinare l'ammontare di tale indennizzo in proporzione alle azioni possedute alla data 30 luglio 1996 pari al 0,198.274% del capitale sociale del di £. 769.134.177.000; Parte_1
3) condannare il convenuto al pagamento della somma come quantificata nel corso CP_1
del presente giudizio in proporzione alla suindicata quota di capitale sociale, oltre interessi ex art. 1284 comma 4 c.c. ovvero, in via subordinata, oltre rivalutazione monetaria ed interessi sulle somme annualmente rivalutate, il tutto dalla data del DL 497/196 ovvero, in via gradata, della Legge 30 giugno 2016 n. 119; 4) condannare il convenuto al pagamento delle CP_1
spese e compensi del presente giudizio.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Si riporta in sintesi lo svolgimento del processo, come già descritto nella sentenza non definitiva n.402/2023.
Il presente giudizio trae origine dalla vicenda della ristrutturazione e del risanamento del
[...]
disciplinata da ultimo con il D.L. 497/1996 convertito in L.588/1996 , in quanto Controparte_6
i precedenti decreti ( D.L.163/1996, D.L. 293/1996, D.L.394/1996) erano decaduti per mancata conversione.
2 L'operazione si articolò in due attività: la ricapitalizzazione del e lo Controparte_6 scorporo delle attività “ deteriorate” che furono cedute ad altra società, la Società per la
Gestione di Attività ( o S.G.A.).
Quanto alla ricapitalizzazione, il decreto legge richiamato autorizzava il Ministro del Tesoro a sottoscrivere uno o più aumenti di capitale del ( art. 1). Parte_1
Dalla ricostruzione effettuata dalle parti è emerso che in data 30 luglio 1996 l'assemblea straordinaria del deliberava l'azzeramento del capitale ordinario, con Controparte_6
contestuale delibera di aumento di capitale.
All'esito il deteneva la quasi totalità del capitale;
le partecipazioni del CP_1 CP_1
venivano dismesse in due tranches: la prima ( pari al 60%) veniva aggiudicata all'esito di una procedura competitiva in favore di INA e BNL per l'importo di euro € 31.845.494,00 ( euro trentuno milioni ottocentoquarantacinquemila quattrocentonovantaquattro) ; la seconda tranche
( pari al 16,16%) veniva venduta il 27 novembre 2000, per un prezzo di € 493.730.000,00 ( euro quattrocentonovantatre milioni settecentotrentamila) mediante adesione alla offerta pubblica di acquisto promossa dal San Paolo IM.
Quanto allo scorporo delle attività deteriorate, venivano ceduti a far data dall'1.1.1997 alla
Società per i crediti “problematici” del valore di circa lire Controparte_7
12.000. miliardi, acquistati con il finanziamento concesso dallo stesso Controparte_6
Cont che si era impegnato a coprire le eventuali perdite della subordinatamente all'assunzione, da parte della Banca d'Italia, dell'impegno a tenere indenne da perdite il Controparte_6
Cont La vicenda si concludeva con la cessione delle partecipazioni della al
[...]
come previsto dall'art. 7 d.l. 59/2016, convertito in L 119/2016. Controparte_1
Parte attrice ha adito il Tribunale chiedendo accertarsi la misura dell'indennizzo previsto dall'art. 2 D.L. 497/1996 e condannare il al pagamento della quota pari – a seconda CP_1 che l'indennizzo spettasse ai soli titolari di azioni ordinarie ovvero anche per le azioni di risparmio- al 69,44% o al 48,08% dell'importo determinato.
Parte convenuta ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice adito, l'incompetenza per territorio, la nullità ed inammissibilità della domanda, la prescrizione del diritto e nel merito l'infondatezza delle pretese.
Con sentenza non definitiva n.402/2023 veniva dichiarata sussistente la giurisdizione del giudice ordinario, sussistente la competenza del Tribunale di Napoli e venivano rigettate le preliminari eccezioni di nullità ed inammissibilità della domanda e di prescrizione del diritto;
veniva inoltre disposta la rimessione della causa sul ruolo del giudice istruttore anche al fine di tentare la conciliazione, che aveva esito negativo.
3 Disposta consulenza tecnica d'ufficio, nelle more del giudizio, in data 6.5.2024, interveniva che, deducendo di essere un azionista storico del titolare di Controparte_3 Parte_1 azioni pari allo 0,198274% del capitale sociale, e di aver diritto all'indennizzo previsto dall'art. 2 D.L. 497/1996, concludeva come in epigrafe.
Espletata la consulenza tecnica d'ufficio la causa era rinviata per la precisazione delle conclusioni e riservata in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
La domanda è infondata e va pertanto rigettata.
In via preliminare va ritenuto ammissibile l'intervento di , da qualificarsi Controparte_3
come intervento adesivo autonomo ex art. 105 comma 1, seconda parte c.p.c., che può essere effettuato fino all'udienza di precisazione delle conclusioni, pur con ogni preclusione già verificatasi nella fase processuale in cui il terzo si è costituito (art. 268 c.p.c.).
Tanto premesso, quanto al merito si osserva in punto di diritto che l'art. 2 del D.L.497/1996 convertito in L.588/1996 prevedeva ““
1.Fermo il trasferimento immediato delle azioni e dei diritti di opzione, il corrispettivo che il Tesoro paghera' per l'acquisto delle azioni e dei diritti di cui al comma 4 dell'articolo 1 sara' determinato, secondo criteri stabiliti con decreto del Ministro del tesoro, sulla base del prezzo realizzato a seguito della dismissione di cui all'articolo 5, aumentato degli eventuali utili di bilancio complessivamente realizzati dalle societa' cessionarie di cui all'articolo 3, comma 6, che sono attribuiti al Tesoro, e ridotto degli eventuali oneri per la copertura delle perdite del nei cinque esercizi successivi Pt_1
a quello in cui avviene l'aumento di capitale conseguenti agli interventi a favore delle societa' cessionarie di cui all'articolo 3, comma 6 e dell'ammontare del capitale conferito dal Tesoro ai sensi del presente decreto, aumentato degli interessi calcolati al prime rate
ABI;
2. Ai titolari dei diritti di opzione relativi agli aumenti di capitale previsti dall'articolo
1, comma 1 del presente decreto, che non abbiano esercitato tali diritti, e' riconosciuta una somma che sara' determinata secondo i criteri e con le modalita' indicati nel precedente comma 1. Gli azionisti che alla data di entrata in vigore del presente decreto avessero gia' esercitato il diritto di opzione potranno revocare la sottoscrizione entro il termine stabilito dalla delibera assembleare per l'esercizio del diritto di opzione.
3. Ai titolari delle azioni, in circolazione alla data di entrata in vigore del presente decreto, viene attribuito il diritto di acquistare, al valore nominale, successivamente ai conferimenti del Tesoro di cui all'articolo
1, un'azione ordinaria posseduta dal Tesoro ogni quindici azioni di qualunque categoria. Con decreto del Ministro del tesoro verranno disciplinate le modalita' operative di esercizio del diritto.
4. Il diritto al corrispettivo e il diritto all'acquisto di cui ai commi 1 e 2 e 3 possono
4 essere rappresentati da documenti negoziabili, le cui caratteristiche sono determinate con decreto del Ministro del tesoro, sentita la Commissione nazionale per le societa' e la borsa”.
Dunque l'art. 2 D.L. 497/1996 ha previsto per gli azionisti storici del che Controparte_6 hanno trasferito le azioni o i diritti di opzione o che non hanno sottoscritto l'aumento di capitale la corresponsione di una somma da determinarsi con criteri precisi, una volta terminata l'operazione complessiva.
La ratio della norma si rinveniva nella necessità di garantire agli azionisti storici che avessero dismesso le partecipazioni o non sottoscritto l'aumento di capitale una remunerazione per il caso in cui l'operazione avesse un risultato positivo, facendo emergere eventuali potenzialità insite nel patrimonio del o una realizzabilità dei crediti in misura Controparte_6
superiore alle previsioni.
La ratio era dunque quella di evitare che del risultato positivo dell'operazione non si giovassero gli azionisti storici che avevano dismesso i propri diritti, in quanto un saldo positivo tra le poste contabili relative alle varie fasi dell'operazione non poteva che essere riconducibile alle potenzialità presenti nel patrimonio del a cui gli azionisti, a seguito degli Parte_1
accordi con il , avevano rinunciato. Controparte_4
Parte attrice ha documentato la stipula di un patto con il ( cfr. all. 31 delle Controparte_4
memorie di parte attrice ex art. 183, comma 6, c.p.c.) in data 22.5.1996 in forza del quale al era consentito l'esercizio del diritto di voto nelle assemblee da convocare per le CP_1
operazioni sul capitale sociale relativamente ad azioni del di proprietà Controparte_6
della pari al 40% del capitale sociale avente diritto al voto ( art.1) ed era imposto Parte_1 alla un limite nella sottoscrizione dell'aumento di capitale nella misura del 3%.( Parte_1
art.4).
Dalla documentazione agli atti ( cfr. relazione al bilancio del anno 1996: Controparte_6
all. 6 alle memorie ex art. 183, comma 6 c.p.c. di parte attrice) è emerso che all'esito della operazione di ricapitalizzazione il era titolare del 99% delle partecipazioni;
è CP_1
incontestata tra le parti la circostanza che la detenesse fino a quel momento il Parte_1
69,44% delle partecipazioni societarie.
Ad avviso del Collegio effettivamente attraverso il collegamento tra i Decreti Legge che avevano riconosciuto al la facoltà di sottoscrivere gli aumenti di capitale del CP_1 [...]
ed il patto con cui era stata limitata la facoltà della di parteciparvi, Controparte_6 Parte_1
si è prodotto di fatto un trasferimento di azioni dalla al;
il Parte_1 Controparte_4
ha contestato l'esistenza del patto deducendo che non era stato documentato. CP_1
5 Sul punto va osservato che la scrittura riprodotta, interpretata anche alla luce delle precedenti comunicazioni tra le parti, costituisce un vero e proprio accordo tra la ed il Parte_1
, con cui la al fine di collaborare alla realizzazione dell'operazione di CP_1 Parte_1 salvataggio, si è impegnata a non sottoscrivere l'aumento di capitale se non entro il limite del
3%, e sostanzialmente a trasferire al le proprie azioni o quantomeno i diritti di CP_1 opzione sull'aumento del capitale sociale.
In ogni caso, anche a voler prescindere dall'accordo tra le parti, l'art. 2 D.L. 497/1996 da rilievo, ai fini del riconoscimento delle somme in favore degli azionisti storici, anche alla mera circostanza della mancata partecipazione all'aumento di capitale (art. 2, comma 2 D.L.
497/1996).
Tale fattispecie è certamente applicabile al terzo interventore, , che non ha Controparte_3
concluso accordi con il per trasferire le azioni ed ha dunque deciso, senza alcun CP_1 vincolo contrattuale, di non partecipare all'aumento di capitale.
Deve pertanto ritenersi che parte attrice e l'azionista intervenuto avrebbero diritto alle somme previste dall'art. 2 D.L.497/1996, qualora l'esito dell'operazione di risanamento avesse riportato dei risultati positivi.
Tanto premesso, al fine di quantificare gli importi eventualmente spettanti alla ed Parte_1 all'interventore , si osserva quanto segue. Controparte_3
La norma invocata ha individuato i seguenti parametri: A) prezzo realizzato a seguito della dismissione delle partecipazioni;
B) eventuali utili di bilancio complessivamente realizzati dalle società cessionarie dei crediti detratte le poste passive corrispondenti a C) eventuali oneri sostenuti per la copertura delle perdite del nei cinque esercizi successivi a Parte_1 quello in cui avviene l'aumento di capitale conseguenti agli interventi a favore delle società cessionarie, nonché D) all'ammontare del capitale conferito dal Tesoro per l'aumento del capitale sociale ed E) gli interessi calcolati al prime rate ABI.
Al fine di individuare la ratio della norma invocata da parte attrice occorre evidenziare che il decreto- legge sotto la vigenza del quale era stata realizzata l'operazione di ricapitalizzazione prevedeva per i soli azionisti che avessero ceduto le azioni ed i diritti di opzione un corrispettivo determinato sulla base del prezzo realizzato a seguito della dismissione di cui all'art. 5 ridotto dell'ammontare del capitale conferito dal Tesoro aumentato degli interessi calcolati al prime rate ABI.
Con il nuovo decreto sono state inserite altre poste contabili, relative alla attività di CP_9
una posta positiva ( utili) ed una posta negativa ( perdite) ed il diritto è stato esteso agli azionisti che non avevano sottoscritto l'aumento di capitale.
6 Parte attrice richiama i lavori preparatori alla legge di conversione del D.L. 497/1996 in cui si legge “L'intervento trova, fra l'altro, giustificazione nell'interesse dell'azionista pubblico a tutelare la propria partecipazione, tenuto conto delle potenzialità presenti nell'azienda, connesse con l'entità della raccolta, la sua sostanziale stabilità anche in un periodo che ha visto il attraversare notevoli difficoltà, la capillarità di una rete operativa che copre una Pt_1 larga parte del nostro Mezzogiorno” ( cfr. pag. 72); inoltre “Il comma 2 prevede che, con lo stesso criterio, sia determinata la somma che verrà riconosciuta agli attuali azionisti che non abbiano esercitato il diritto di opzione. Si tratta di una norma che tende a tutelare gli attuali azionisti dalla possibilità di una sorta di «illecito arricchimento» del Tesoro, e che estende la tutela anche agli azionisti che siano indotti dalla attuale situazione di incertezza riguardo al valore del a non partecipare all'aumento di capitale già deliberato” ( cfr. pag 73) e Pt_1
deduce che la modifica normativa si giustifica perché la norma, essendosi già verificata l'espropriazione dei valori inespressi del patrimonio del aveva Controparte_6
disciplinato le conseguenze indennitarie di quanto già accaduto.
Ad avviso del Collegio la ratio della norma era quella di remunerare gli azionisti storici sia che avessero dismesso le partecipazioni sia che avessero rinunciato ad esercitare i diritti di opzione sull'aumento di capitale, qualora l'operazione complessivamente intesa avesse prodotto risultati positivi.
Occorre pertanto esaminare le singole voci dell'indennizzo previsto dall'art. 2 D.L. 497/1996, al fine di verificare se l'operazione abbia o meno prodotto un risultato positivo.
Quanto alla voce “prezzo realizzato a seguito di dismissione”, va precisato in punto di fatto che il , titolare dopo l'assemblea dei soci del 30 luglio 1996 di una partecipazione pari al CP_1
93,7% delle azioni e al 99% delle azioni con diritto di voto, ha dismesso nel 1997 la partecipazione pari al 60% del capitale sociale per l'importo di euro 31.845.494. ( trentuno milioni ottocentoquarantacinquemila quattrocentonovantaquattro/00) ed, a seguito di operazioni sul capitale sociale del destinate a ristabilire l'equilibrio Controparte_6 finanziario dell'istituto, era titolare, nell'anno 2000 della quota del 16,16% che è stata alienata per adesione all'offerta pubblica di acquisto promossa dalla OL IM S.p.A. ( circostanze incontestate tra le parti) per l'importo di euro 493.730.000,00 ( quattrocentonovantatre milioni settecentotrentamila /00).
Tanto premesso, parte attrice ritiene che la norma intenda fare riferimento al valore effettivo delle partecipazioni e non al prezzo concreto di realizzo, proprio al fine di tutelare gli azionisti storici da una sorta di illecito arricchimento del Tesoro.
7 Osserva il Collegio che la voce “prezzo realizzato a seguito di dismissione” era contenuta anche nei precedenti decreti- legge non convertiti, ed in particolare all'art. 2 del D.L. 163/1996 sotto la vigenza del quale era stato raggiunto l'accordo tra la attrice ed il e si Parte_1 CP_1 era realizzato, di fatto, il trasferimento di azioni dall'attrice al . CP_1
Non essendo questa la sede per contestare l'operato del nella fase della dismissione, CP_1
e per sindacare il dedotto conflitto di interessi con cui il avrebbe gestito la cessione CP_1
della partecipazione di controllo, deve ritenersi che la norma ( che in questa parte è rimasta immutata anche nei successivi decreti legge e in particolare nel D.L. 497/1996 convertito in
L.588/1997) si riferisse all'importo incassato dal nella fase della dismissione delle CP_1
partecipazioni.
Ciò che rilevava era infatti, ad avviso del Collegio, l'esito complessivo dell'operazione, nella sua concreta e fattuale determinazione, non quanto avrebbe potuto astrattamente produrre.
Va infatti osservato che l'esistenza di potenzialità insite nell'azienda doveva emergere dalla complessiva operazione, di cui una delle poste attive era costituita dal “prezzo realizzato a seguito della dismissione della partecipazione”.
Il risanamento è avvenuto in un determinato momento storico e con determinate contingenze;
il prezzo della dismissione è quello che, in quella situazione, è stato offerto ed accettato, non potendo darsi spazio nella presente causa ad una valutazione sulla correttezza o meno della esclusione di altra offerta più alta a causa di vizi formali.
Nessun rilievo può assumere infatti la circostanza che una offerta più elevata sia stata ritenuta inammissibile, non essendo questa la sede per sindacare eventuali irregolarità o errori nella individuazione del migliore offerente.
Né tantomeno vi sono elementi per ritenere che la norma, in applicazione del disposto di cui all'art. 42 della Costituzione, debba essere interpretata nel senso che il prezzo di dismissione era da intendersi invece come prezzo-valore; la dizione utilizzata dal legislatore sin dalla prima stesura ( art. 2 D.L.163/1996 poi decaduto per mancata conversione, come i successivi decreti legge nn.293/1996 e 394/1996 ) prevedeva, quale parametro per il calcolo delle somme da corrispondere, il prezzo “ realizzato a seguito della dismissione” che non può che essere inteso nel senso di prezzo concretamente pagato ed incassato nella procedura di dismissione.
Il testo del D.L. 163/1996 era in vigore prima della conclusione dell'accordo tra la Parte_1
e l'allora Ministero del Tesoro in data 22.5.1996 e sul punto in tale occasione nulla è stato osservato, limitandosi la a riservarsi “di proporre, in occasione della conversione Parte_1 del D.L.n.163 e dell'eventuale reiterazione di detto d.l., modificazioni migliorative al d.l. stesso
8 volte a tutelare ulteriormente gli interessi degli attuali azionisti del ( cfr. testo Pt_1 dell'accordo, all.n.31 alle memorie istruttorie ex art. 183, comma 6 c.p.c di parte attrice).
Allo stesso modo la mancata sottoscrizione dell'aumento di capitale si è verificata sotto la vigenza delle norme che prevedevano come posta attiva il prezzo realizzato a seguito della dismissione, dunque la scelta di non partecipare, per gli azionisti che non erano vincolati da accordi, è stata compiuta con la consapevolezza che la posta di cui tenere conto era il prezzo della dismissione, non essendovi elementi tali da far ritenere che tale voce si riferisse invece al valore reale delle azioni.
A tanto si aggiunga che le azioni sono state collocate con una procedura competitiva, e nell'ambito delle procedure competitive il prezzo è quello che viene offerto dal mercato.
L'interpretazione di cui sopra trova, per quanto già detto, applicazione anche con riferimento alla posizione del terzo interventore, che non era vincolato da alcun accordo con il Ministero ed ha scelto di rinunciare al diritto di opzione sull'aumento di capitale, pur in presenza di una disposizione di legge che individuava, quale posta attiva di un eventuale successivo indennizzo, il prezzo realizzato a seguito della dismissione.
Dunque la posta attiva da considerare per la prima dismissione ( pari al 60% del capitale sociale)
è il prezzo di vendita delle azioni, pari ad euro 31.845.494.(trentuno milioni ottocentoquarantacinquemila quattrocentonovantaquattro/00).
Sul punto va anche evidenziato che il CTU ( cfr. pag. 53 dell'elaborato peritale), con motivazione che va condivisa dal Collegio, in quanto congrua e scevra da vizi e/o errori logici, ha quantificato il valore effettivo dell'intero capitale ( 100%) del alla Controparte_6
data del 31.12.1996, in un range compreso tra euro 415.000.000,00 ( quattrocentoquindici milioni/00) ed euro 420.000.000,00 ( quattrocentoventi milioni/00), ritenendo negativo il valore dell'avviamento ed ha ritenuto che il prezzo della prima cessione non sia del tutto incongruente alla luce dei parametri fissati per la procedura di dismissione ( cfr. pag.47 dell'elaborato peritale).
Quanto alla seconda dismissione ( del 16,6% del capitale sociale), non può condividersi quanto affermato dal convenuto in ordine alla necessità di limitare il prezzo all'importo CP_1
incassato dalla dismissione della partecipazione di controllo, intesa quale prima dismissione delle quote pari al 60% del capitale sociale.
L'art. 5 del D.M. 497/1996 come modificato in sede di conversione in L.588/1996 fa riferimento alla dismissione della partecipazione di controllo entro la fine dell'anno 1996, e coordinando il disposto di cui all'art. 2 D.L. 497/1996 con la previsione dell'art. 5 D.L.
497/1996 come modificato con legge di conversione n.588/1996, il Ministero ritiene che
9 l'indennizzo andrebbe parametrato esclusivamente sul prezzo realizzato per la dismissione della partecipazione pari al 60%.
Ritiene il Collegio, invece, che la modifica inserita con L.588/1996 non abbia influito sul parametro da considerare per la determinazione del prezzo realizzato a seguito della dismissione;
il , dopo l'assemblea dei soci del 30 luglio 1996, era titolare di una CP_1
partecipazione pari al 93,7% delle azioni e al 99% delle azioni con diritto di voto, dunque era il titolare della partecipazione di controllo del Controparte_6
L'interpretazione della “partecipazione di controllo” nel senso limitato della partecipazione di maggioranza delle azioni in titolarità del contrasta, ad avviso del Collegio, con la CP_1
ratio della normativa volta ad evitare un illecito arricchimento del , in Controparte_4 quanto avrebbe consentito al di incidere sull'importo dell'indennizzo decidendo le CP_1
modalità della dismissione ( in una o più tranches) e l'entità delle quote oggetto di ciascuna.
Se la ratio della norma- come emergente anche dai lavori preparatori- era quella di garantire gli azionisti in caso di risultato complessivamente positivo della complessa operazione prevista, occorre valutare tutto quanto si è concretamente realizzato con la dismissione della intera partecipazione del , che era la “partecipazione di controllo” del CP_1 Controparte_6
[...]
Dunque occorre tenere conto, ai fini del calcolo della posta attiva “ prezzo realizzato a seguito della dismissione”, anche dell'importo di euro 493.730.000,00( quattrocentonovantatre milioni settecentotrentamila /00), pari al prezzo incassato per la dismissione della quota del 16,6% del capitale sociale.
Non può invece condividersi l'assunto di parte attrice relativo alla necessità di calcolare nel prezzo realizzato anche il prezzo di vendita della BNL, in quanto si tratta di un importo ottenuto solo indirettamente dalla dismissione della partecipazione del nel CP_1 Controparte_6
[...]
Né tantomeno è questa la sede per sindacare la scelta del di vendere le Controparte_4
azioni del alla BNL e poi vendere la BNL;
parte attrice contesta che il Controparte_6
ha preferito risanare la BNL cedendole ad un prezzo irrisorio le azioni del CP_1 Parte_1
e recuperando il relativo valore vendendo la BNL invece del
[...] Controparte_6
ma si tratta di affermazioni che non possono essere poste a fondamento del presente giudizio che concerne, per quanto già osservato, la debenza o meno dell'indennizzo da calcolarsi sulla base delle voci previste dall'art. 2 D.M. 497/1996.
Altra posta attiva è costituita dagli utili di CP_9
10 Ad avviso del Collegio una volta liquidata la e cedute le sue partecipazioni al CP_9
, una volta trasformata in e divenuta cessionaria di crediti di altra CP_1 CP_10 società, l'attività svolta dalla stessa nell'ambito delle operazioni del risanamento deve intendersi cessata.
Non può darsi alcun rilievo agli utili prodotti dopo la cessazione della suddetta attività; quanto agli utili occorre dunque far riferimento a quelli accantonati al 31.12.2015, ultimi dati
Cont disponibili, considerato che nel 2016 le partecipazioni della sono state trasferite al in attuazione della L.119/2016. Controparte_1
Il CTU, una volta rettificati i bilanci tenendo conto correttamente dei soli utili prodotti dalla in qualità di cessionaria degli attivi deteriorati del ( dunque epurando i CP_9 Pt_1 bilanci dagli utili prodotti dai ricavi extra crediti riportati fino all'anno 2005: cfr. pag. 58 dell'elaborato peritale) e tenuto delle modifiche dei principi contabili intervenute nel corso degli Cont anni, è giunto a quantificare gli utili di alla data del 31.12.2015 nell'importo di euro
560.000.000,00 ( (euro cinquecentosessanta milioni/00: cfr. pag . 67 dell'elaborato peritale), inferiore a quanto indicato sia dalla che dal . Parte_1 CP_1 CP_4
La ricostruzione del C.T.U va condivisa dal Collegio, considerato che le poste dell'indennizzo devono essere calcolate tenendo conto della effettiva realizzazione.
Dunque le poste attive sono pari ad euro 1.085.575.494,00 ( milleottantacinque milioni cinquecentosettantacinquemila quattrocentonovantaquattro/00).
Ad avviso del Collegio non vanno considerati i benefici fiscali latenti, né il valore dei crediti della che non sono espressamente indicati come parametri per il computo CP_9 dell'indennizzo; inoltre i benefici fiscali latenti attengono a scelte gestionali della CP_9
non sindacabili nella presente sede.
Quanto alle poste passive, va ritenuto che il abbia versato complessivi euro 1.021. CP_1
141.859,00 ( milleventuno milioni centoquarantunomila ottocentocinquantanove/00) per la ricostituzione del capitale sociale, come quantificati dal C.T.U. ( cfr. pag.107 della relazione).
L'accertamento del C.T.U conferma la circostanza riportata dalla relazione della Commissione europea del 29.7.1998 ( cfr. allegato 32 della memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. depositata da parte attrice).
Nella suddetta relazione si legge : “Di conseguenza si può ritenere che il costo netto per lo Stato dell'operazione di aumento di capitale sia pari all'ammontare dell'iniezione, ossia 2 000 miliardi di ITL.”( cfr. pag. 7).
Non può dunque ritenersi fondata la contestazione mossa da parte attrice in ordine alla natura di prestito e di prezzo concretamente pagato per il finanziamento;
in particolare parte attrice ha
11 affermato che nel giugno 1996 il rilevò un credito di 1000 miliardi di lire di un CP_1
prestito obbligazionario a suo tempo concesso da Depositi e Prestiti e lo trasformò in Pt_2
prestito subordinato, pertanto dei 2000 miliardi di lire versati per la sottoscrizione del capitale sociale, 1000 miliardi di lire non corrispondevano al reale valore del credito rilevato, per cui il valore da detrarre come posta negativa era il prezzo effettivamente pagato dal alla CP_1
per rilevare il credito, certamente inferiore al valore nominale del Parte_3
credito.
Nella prima memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. la ha poi allegato un fatto diverso, Parte_1
cioè che il credito sarebbe stato venduto al dal Ministero. Pt_1
Parte attrice ha chiesto di limitare l'accertamento della posta passiva in esame al solo importo di euro 516.456.899,00 (euro cinquecentosedicimilioni quattrocentocinquantaseimila ottocentonovantanove/00), quale importo effettivamente conferito.
Tale affermazione non può essere condivisa alla luce dell'accertamento del C.T.U.
In particolare nella relazione peritale ( pagg.113-114) si legge:” In sede di aumento di capitale,
Contr il sottoscriveva e apportava un aumento di capitale per la quota di Euro/Mil. 1.021 (oltre ovviamente la quota già conferita in precedenza e in tale sede convertita), conseguentemente
Cont
incrementava il proprio patrimonio netto, tra le altre, anche per detto ammontare;
- una
Contr parte dell'apporto del come visto, era avvenuto in denaro (Euro/Mil. 505), quindi la contropartita contabile per la relativa rilevazione nel bilancio si ritiene sia stata un incremento
Contr delle disponibilità liquide;
- una parte dell'apporto del (Euro/Mil. 516), invece, avveniva mediante il trasferimento del prestito obbligazionario subordinato. Per recepire contabilmente
Cont tale posta, si ritiene plausibile che abbia proceduto a (i) lasciare iscritto il debito verso sé stesso rappresentato dal prestito obbligazionario subordinato, (ii) iscrivere all'attivo le proprie obbligazioni, (iii) rilevare come contropartita, di quest'ultima iscrizione, l'incremento del capitale sociale.
Così operando, come risulta sempre dalla lettura del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 1996, il si trovava contestualmente ad avere all'attivo le proprie obbligazioni conferite dal Pt_1
Contr
tra le poste di patrimonio netto l'incremento del capitale sociale e, infine, tra le passività Cont il prestito obbligazionario subordinato dallo stesso posseduto;
- quanto sopra permetteva a di procedere nel luglio 1997, in sede di scadenza del prestito obbligazionario, ad estinguere i valori iscritti all'attivo e quelli iscritti al passivo, lasciando inalterata la consistenza del capitale sociale.
Alla luce di quanto è stato possibile riscostruire, sulla base dei documenti a disposizione, in risposta alla parte settima del Quesito, si ritiene di poter concludere che sia ragionevole
12 considerare in Euro/Mil.
1.021 l'ammontare degli apporti complessivi di cui si è fatto carico il Contr
nell'ambito dell'aumento di capitale del deliberato nel corso dell'assemblea dei Pt_1 soci del 30 luglio 1996”.
Dunque, quale prima posta passiva occorre considerare l'importo di euro 1.021.141.859,00 ( milleventuno milioni centoquarantunomila ottocentocinquantanove euro: cfr. pag. 107 della relazione peritale).
Gli interessi vanno calcolati al PRIME RATE ABI che, come affermato dal C.T.U., era un dato disponibile e sono stati quantificati nell'importo di euro 154.993.947,00 ( centocinquantaquattro milioni novecentonovantatremila novecento quarantasette/00 euro: cfr. pag. 107 dell'elaborato peritale) così come corrisposto dal MEF.
Il passivo, sulla base delle sole due voci indicate, va quantificato in euro 1.176.135.806,00 ( millecentosettantasei milioni centotrentacinquemila ottocentosei euro ) con la conseguenza che la differenza aritmetica tra le voci dell'attivo e del passivo è negativa.
Pur in presenza di documentazione tardivamente depositata da parte convenuta nella terza memoria di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., premesso che le perdite dovevano essere coperte con il sistema previsto dal D.M. 27.9.1974 ( cd. Decreto Sindona) come previsto espressamente dall'art. 3, comma 6, D.L. 497/1996 nel testo originario, il CTU ha accertato che vi sono state Cont perdite provocate da pari ad euro 3.393.000.000,00 ed ha chiarito il meccanismo del decreto che ha consentito al di non subire conseguenze da tali perdite. Parte_1
Tali voci vanno escluse in quanto la documentazione, volta a provare i fatti estintivi del diritto, era stata tardivamente depositata dal , ma in ogni caso il saldo tra poste attive e passive CP_1
è negativo, dunque deve ritenersi che non si siano verificati i presupposti per la corresponsione dell'indennizzo agli azionisti storici del Controparte_6
Alla luce delle osservazioni che precedono, le domande di attrice Parte_1
e dell'interventore vanno rigettate, restando assorbita ogni ulteriore e diversa Controparte_3
questione.
Considerata la peculiarità della vicenda e la complessità dell'accertamento tecnico necessario ai fini della determinazione della sussistenza o meno del diritto all'indennizzo, si compensano le spese di lite tra le parti.
Le spese di consulenza tecnica, separatamente liquidate, sono poste a carico delle parti in solido e nei rapporti interni a carico di parte attrice e del convenuto in parti uguali, avendo entrambe le parti dato causa al processo.
P.Q.M.
13 definitivamente pronunciando nella controversia tra e Parte_1 [...]
con l'intervento di , disattesa ogni diversa Controparte_1 Controparte_3
domanda, istanza, eccezione e/o deduzione così provvede: rigetta la domanda della e dell'interventore ; Parte_1 Controparte_3
compensa le spese di lite;
pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio separatamente liquidate a carico delle parti in solido e nei rapporti interni a carico di parte attrice e di parte convenuta in parti uguali.
.Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 7.1.2025
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
Dott.ssa Caterina di Martino Dott.Salvatore Di Lonardo
14
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
Sezione specializzata in materia di impresa
Il Collegio composto dai Magistrati: dott. Salvatore Di Lonardo Presidente. dott. ssa Caterina di Martino Giudice rel. ed est. dott.ssa Ilaria Grimaldi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 19320/2020, promossa da: con sede in alla via dei Tribunali 210 Parte_1 Pt_1
(C.F. ), in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione elett.te P.IVA_1 domiciliata in alla via Vittoria Colonna n. 14 presso lo studio dell'Avv. Antonio De Pt_1
Notaristefani di Vastogirardi che la rappresenta e la difende
-ATTRICE-
CONTRO
( ), in persona del Controparte_1 P.IVA_2
pro tempore rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di CP_2
presso i cui uffici domicilia in alla via Diaz 11 Pt_1 Pt_1
-CONVENUTO-
E
(C.F.: ) rappresentato e difeso dall'Avv. Feliciana Controparte_3 C.F._1
Ferrentino (C.F. ) con la quale elettivamente domicilia presso il CodiceFiscale_2
domicilio digitale Email_1
-TERZO INTERVENTORE-
Conclusioni: per parte attrice: Voglia l'On.le Tribunale, quantificato – per quant'occorrer possa – in €.
2.913.057.192 l'indennizzo spettante in favore dei cd. azionisti storici del e Parte_1
1 previ gli accertamenti e le pronunzie incidentali ritenute eventualmente necessarie, condannare il convenuto a pagare il 69,44% o, in via gradata, il 48,08% dell'indennizzo, nella CP_1
misura che sarà determinata, in favore della somma da maggiorarsi della Parte_1
rivalutazione a partire dal giorno della maturazione del credito e degli interessi ex art. 1284 comma 4 da quello della domanda giudiziale, vinte le spese;
per parte convenuta: in via istruttoria, ritenere e dichiarare la piena ammissibilità della documentazione prodotta dall'Amministrazione nel corso del processo e dello svolgimento della CTU, in riforma dell'ordinanza istruttoria del 22.02.2024 e di ogni altra pronuncia;
nel merito, rigettare le domande proposte, in quanto inammissibili e/o infondate, in fatto ed in diritto, con vittoria di spese e onorari di giudizio;
per il terzo: 1) dichiarare preliminarmente la legittimità dell'intervento in giudizio del dott.
essendo azionista del alla data dell'assemblea straordinaria Controparte_3 Parte_1
del 30 luglio 1996 in quanto titolare di n.
1.525.000 azioni del per una quota Parte_1
di capitale sociale di £ 1.525.000.000, in applicazione del DL 497/1996 che ha previsto il diritto degli azionisti del all'indennizzo/corrispettivo a seguito dell'azzeramento del Parte_1
capitale sociale e successiva ricostituzione/aumento in capo al;
2) Controparte_4
accertare che il dott. , in quanto azionista storico del , ha Controparte_3 Pt_1 CP_5
diritto all'indennizzo/corrispettivo ai sensi dell'art. 2 Decreto Legge n. 497/1996 sulla base dei criteri indicati nella parte espositiva che precede, per le ragioni esposte e, per l'effetto, accertare e determinare l'ammontare di tale indennizzo in proporzione alle azioni possedute alla data 30 luglio 1996 pari al 0,198.274% del capitale sociale del di £. 769.134.177.000; Parte_1
3) condannare il convenuto al pagamento della somma come quantificata nel corso CP_1
del presente giudizio in proporzione alla suindicata quota di capitale sociale, oltre interessi ex art. 1284 comma 4 c.c. ovvero, in via subordinata, oltre rivalutazione monetaria ed interessi sulle somme annualmente rivalutate, il tutto dalla data del DL 497/196 ovvero, in via gradata, della Legge 30 giugno 2016 n. 119; 4) condannare il convenuto al pagamento delle CP_1
spese e compensi del presente giudizio.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Si riporta in sintesi lo svolgimento del processo, come già descritto nella sentenza non definitiva n.402/2023.
Il presente giudizio trae origine dalla vicenda della ristrutturazione e del risanamento del
[...]
disciplinata da ultimo con il D.L. 497/1996 convertito in L.588/1996 , in quanto Controparte_6
i precedenti decreti ( D.L.163/1996, D.L. 293/1996, D.L.394/1996) erano decaduti per mancata conversione.
2 L'operazione si articolò in due attività: la ricapitalizzazione del e lo Controparte_6 scorporo delle attività “ deteriorate” che furono cedute ad altra società, la Società per la
Gestione di Attività ( o S.G.A.).
Quanto alla ricapitalizzazione, il decreto legge richiamato autorizzava il Ministro del Tesoro a sottoscrivere uno o più aumenti di capitale del ( art. 1). Parte_1
Dalla ricostruzione effettuata dalle parti è emerso che in data 30 luglio 1996 l'assemblea straordinaria del deliberava l'azzeramento del capitale ordinario, con Controparte_6
contestuale delibera di aumento di capitale.
All'esito il deteneva la quasi totalità del capitale;
le partecipazioni del CP_1 CP_1
venivano dismesse in due tranches: la prima ( pari al 60%) veniva aggiudicata all'esito di una procedura competitiva in favore di INA e BNL per l'importo di euro € 31.845.494,00 ( euro trentuno milioni ottocentoquarantacinquemila quattrocentonovantaquattro) ; la seconda tranche
( pari al 16,16%) veniva venduta il 27 novembre 2000, per un prezzo di € 493.730.000,00 ( euro quattrocentonovantatre milioni settecentotrentamila) mediante adesione alla offerta pubblica di acquisto promossa dal San Paolo IM.
Quanto allo scorporo delle attività deteriorate, venivano ceduti a far data dall'1.1.1997 alla
Società per i crediti “problematici” del valore di circa lire Controparte_7
12.000. miliardi, acquistati con il finanziamento concesso dallo stesso Controparte_6
Cont che si era impegnato a coprire le eventuali perdite della subordinatamente all'assunzione, da parte della Banca d'Italia, dell'impegno a tenere indenne da perdite il Controparte_6
Cont La vicenda si concludeva con la cessione delle partecipazioni della al
[...]
come previsto dall'art. 7 d.l. 59/2016, convertito in L 119/2016. Controparte_1
Parte attrice ha adito il Tribunale chiedendo accertarsi la misura dell'indennizzo previsto dall'art. 2 D.L. 497/1996 e condannare il al pagamento della quota pari – a seconda CP_1 che l'indennizzo spettasse ai soli titolari di azioni ordinarie ovvero anche per le azioni di risparmio- al 69,44% o al 48,08% dell'importo determinato.
Parte convenuta ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice adito, l'incompetenza per territorio, la nullità ed inammissibilità della domanda, la prescrizione del diritto e nel merito l'infondatezza delle pretese.
Con sentenza non definitiva n.402/2023 veniva dichiarata sussistente la giurisdizione del giudice ordinario, sussistente la competenza del Tribunale di Napoli e venivano rigettate le preliminari eccezioni di nullità ed inammissibilità della domanda e di prescrizione del diritto;
veniva inoltre disposta la rimessione della causa sul ruolo del giudice istruttore anche al fine di tentare la conciliazione, che aveva esito negativo.
3 Disposta consulenza tecnica d'ufficio, nelle more del giudizio, in data 6.5.2024, interveniva che, deducendo di essere un azionista storico del titolare di Controparte_3 Parte_1 azioni pari allo 0,198274% del capitale sociale, e di aver diritto all'indennizzo previsto dall'art. 2 D.L. 497/1996, concludeva come in epigrafe.
Espletata la consulenza tecnica d'ufficio la causa era rinviata per la precisazione delle conclusioni e riservata in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
La domanda è infondata e va pertanto rigettata.
In via preliminare va ritenuto ammissibile l'intervento di , da qualificarsi Controparte_3
come intervento adesivo autonomo ex art. 105 comma 1, seconda parte c.p.c., che può essere effettuato fino all'udienza di precisazione delle conclusioni, pur con ogni preclusione già verificatasi nella fase processuale in cui il terzo si è costituito (art. 268 c.p.c.).
Tanto premesso, quanto al merito si osserva in punto di diritto che l'art. 2 del D.L.497/1996 convertito in L.588/1996 prevedeva ““
1.Fermo il trasferimento immediato delle azioni e dei diritti di opzione, il corrispettivo che il Tesoro paghera' per l'acquisto delle azioni e dei diritti di cui al comma 4 dell'articolo 1 sara' determinato, secondo criteri stabiliti con decreto del Ministro del tesoro, sulla base del prezzo realizzato a seguito della dismissione di cui all'articolo 5, aumentato degli eventuali utili di bilancio complessivamente realizzati dalle societa' cessionarie di cui all'articolo 3, comma 6, che sono attribuiti al Tesoro, e ridotto degli eventuali oneri per la copertura delle perdite del nei cinque esercizi successivi Pt_1
a quello in cui avviene l'aumento di capitale conseguenti agli interventi a favore delle societa' cessionarie di cui all'articolo 3, comma 6 e dell'ammontare del capitale conferito dal Tesoro ai sensi del presente decreto, aumentato degli interessi calcolati al prime rate
ABI;
2. Ai titolari dei diritti di opzione relativi agli aumenti di capitale previsti dall'articolo
1, comma 1 del presente decreto, che non abbiano esercitato tali diritti, e' riconosciuta una somma che sara' determinata secondo i criteri e con le modalita' indicati nel precedente comma 1. Gli azionisti che alla data di entrata in vigore del presente decreto avessero gia' esercitato il diritto di opzione potranno revocare la sottoscrizione entro il termine stabilito dalla delibera assembleare per l'esercizio del diritto di opzione.
3. Ai titolari delle azioni, in circolazione alla data di entrata in vigore del presente decreto, viene attribuito il diritto di acquistare, al valore nominale, successivamente ai conferimenti del Tesoro di cui all'articolo
1, un'azione ordinaria posseduta dal Tesoro ogni quindici azioni di qualunque categoria. Con decreto del Ministro del tesoro verranno disciplinate le modalita' operative di esercizio del diritto.
4. Il diritto al corrispettivo e il diritto all'acquisto di cui ai commi 1 e 2 e 3 possono
4 essere rappresentati da documenti negoziabili, le cui caratteristiche sono determinate con decreto del Ministro del tesoro, sentita la Commissione nazionale per le societa' e la borsa”.
Dunque l'art. 2 D.L. 497/1996 ha previsto per gli azionisti storici del che Controparte_6 hanno trasferito le azioni o i diritti di opzione o che non hanno sottoscritto l'aumento di capitale la corresponsione di una somma da determinarsi con criteri precisi, una volta terminata l'operazione complessiva.
La ratio della norma si rinveniva nella necessità di garantire agli azionisti storici che avessero dismesso le partecipazioni o non sottoscritto l'aumento di capitale una remunerazione per il caso in cui l'operazione avesse un risultato positivo, facendo emergere eventuali potenzialità insite nel patrimonio del o una realizzabilità dei crediti in misura Controparte_6
superiore alle previsioni.
La ratio era dunque quella di evitare che del risultato positivo dell'operazione non si giovassero gli azionisti storici che avevano dismesso i propri diritti, in quanto un saldo positivo tra le poste contabili relative alle varie fasi dell'operazione non poteva che essere riconducibile alle potenzialità presenti nel patrimonio del a cui gli azionisti, a seguito degli Parte_1
accordi con il , avevano rinunciato. Controparte_4
Parte attrice ha documentato la stipula di un patto con il ( cfr. all. 31 delle Controparte_4
memorie di parte attrice ex art. 183, comma 6, c.p.c.) in data 22.5.1996 in forza del quale al era consentito l'esercizio del diritto di voto nelle assemblee da convocare per le CP_1
operazioni sul capitale sociale relativamente ad azioni del di proprietà Controparte_6
della pari al 40% del capitale sociale avente diritto al voto ( art.1) ed era imposto Parte_1 alla un limite nella sottoscrizione dell'aumento di capitale nella misura del 3%.( Parte_1
art.4).
Dalla documentazione agli atti ( cfr. relazione al bilancio del anno 1996: Controparte_6
all. 6 alle memorie ex art. 183, comma 6 c.p.c. di parte attrice) è emerso che all'esito della operazione di ricapitalizzazione il era titolare del 99% delle partecipazioni;
è CP_1
incontestata tra le parti la circostanza che la detenesse fino a quel momento il Parte_1
69,44% delle partecipazioni societarie.
Ad avviso del Collegio effettivamente attraverso il collegamento tra i Decreti Legge che avevano riconosciuto al la facoltà di sottoscrivere gli aumenti di capitale del CP_1 [...]
ed il patto con cui era stata limitata la facoltà della di parteciparvi, Controparte_6 Parte_1
si è prodotto di fatto un trasferimento di azioni dalla al;
il Parte_1 Controparte_4
ha contestato l'esistenza del patto deducendo che non era stato documentato. CP_1
5 Sul punto va osservato che la scrittura riprodotta, interpretata anche alla luce delle precedenti comunicazioni tra le parti, costituisce un vero e proprio accordo tra la ed il Parte_1
, con cui la al fine di collaborare alla realizzazione dell'operazione di CP_1 Parte_1 salvataggio, si è impegnata a non sottoscrivere l'aumento di capitale se non entro il limite del
3%, e sostanzialmente a trasferire al le proprie azioni o quantomeno i diritti di CP_1 opzione sull'aumento del capitale sociale.
In ogni caso, anche a voler prescindere dall'accordo tra le parti, l'art. 2 D.L. 497/1996 da rilievo, ai fini del riconoscimento delle somme in favore degli azionisti storici, anche alla mera circostanza della mancata partecipazione all'aumento di capitale (art. 2, comma 2 D.L.
497/1996).
Tale fattispecie è certamente applicabile al terzo interventore, , che non ha Controparte_3
concluso accordi con il per trasferire le azioni ed ha dunque deciso, senza alcun CP_1 vincolo contrattuale, di non partecipare all'aumento di capitale.
Deve pertanto ritenersi che parte attrice e l'azionista intervenuto avrebbero diritto alle somme previste dall'art. 2 D.L.497/1996, qualora l'esito dell'operazione di risanamento avesse riportato dei risultati positivi.
Tanto premesso, al fine di quantificare gli importi eventualmente spettanti alla ed Parte_1 all'interventore , si osserva quanto segue. Controparte_3
La norma invocata ha individuato i seguenti parametri: A) prezzo realizzato a seguito della dismissione delle partecipazioni;
B) eventuali utili di bilancio complessivamente realizzati dalle società cessionarie dei crediti detratte le poste passive corrispondenti a C) eventuali oneri sostenuti per la copertura delle perdite del nei cinque esercizi successivi a Parte_1 quello in cui avviene l'aumento di capitale conseguenti agli interventi a favore delle società cessionarie, nonché D) all'ammontare del capitale conferito dal Tesoro per l'aumento del capitale sociale ed E) gli interessi calcolati al prime rate ABI.
Al fine di individuare la ratio della norma invocata da parte attrice occorre evidenziare che il decreto- legge sotto la vigenza del quale era stata realizzata l'operazione di ricapitalizzazione prevedeva per i soli azionisti che avessero ceduto le azioni ed i diritti di opzione un corrispettivo determinato sulla base del prezzo realizzato a seguito della dismissione di cui all'art. 5 ridotto dell'ammontare del capitale conferito dal Tesoro aumentato degli interessi calcolati al prime rate ABI.
Con il nuovo decreto sono state inserite altre poste contabili, relative alla attività di CP_9
una posta positiva ( utili) ed una posta negativa ( perdite) ed il diritto è stato esteso agli azionisti che non avevano sottoscritto l'aumento di capitale.
6 Parte attrice richiama i lavori preparatori alla legge di conversione del D.L. 497/1996 in cui si legge “L'intervento trova, fra l'altro, giustificazione nell'interesse dell'azionista pubblico a tutelare la propria partecipazione, tenuto conto delle potenzialità presenti nell'azienda, connesse con l'entità della raccolta, la sua sostanziale stabilità anche in un periodo che ha visto il attraversare notevoli difficoltà, la capillarità di una rete operativa che copre una Pt_1 larga parte del nostro Mezzogiorno” ( cfr. pag. 72); inoltre “Il comma 2 prevede che, con lo stesso criterio, sia determinata la somma che verrà riconosciuta agli attuali azionisti che non abbiano esercitato il diritto di opzione. Si tratta di una norma che tende a tutelare gli attuali azionisti dalla possibilità di una sorta di «illecito arricchimento» del Tesoro, e che estende la tutela anche agli azionisti che siano indotti dalla attuale situazione di incertezza riguardo al valore del a non partecipare all'aumento di capitale già deliberato” ( cfr. pag 73) e Pt_1
deduce che la modifica normativa si giustifica perché la norma, essendosi già verificata l'espropriazione dei valori inespressi del patrimonio del aveva Controparte_6
disciplinato le conseguenze indennitarie di quanto già accaduto.
Ad avviso del Collegio la ratio della norma era quella di remunerare gli azionisti storici sia che avessero dismesso le partecipazioni sia che avessero rinunciato ad esercitare i diritti di opzione sull'aumento di capitale, qualora l'operazione complessivamente intesa avesse prodotto risultati positivi.
Occorre pertanto esaminare le singole voci dell'indennizzo previsto dall'art. 2 D.L. 497/1996, al fine di verificare se l'operazione abbia o meno prodotto un risultato positivo.
Quanto alla voce “prezzo realizzato a seguito di dismissione”, va precisato in punto di fatto che il , titolare dopo l'assemblea dei soci del 30 luglio 1996 di una partecipazione pari al CP_1
93,7% delle azioni e al 99% delle azioni con diritto di voto, ha dismesso nel 1997 la partecipazione pari al 60% del capitale sociale per l'importo di euro 31.845.494. ( trentuno milioni ottocentoquarantacinquemila quattrocentonovantaquattro/00) ed, a seguito di operazioni sul capitale sociale del destinate a ristabilire l'equilibrio Controparte_6 finanziario dell'istituto, era titolare, nell'anno 2000 della quota del 16,16% che è stata alienata per adesione all'offerta pubblica di acquisto promossa dalla OL IM S.p.A. ( circostanze incontestate tra le parti) per l'importo di euro 493.730.000,00 ( quattrocentonovantatre milioni settecentotrentamila /00).
Tanto premesso, parte attrice ritiene che la norma intenda fare riferimento al valore effettivo delle partecipazioni e non al prezzo concreto di realizzo, proprio al fine di tutelare gli azionisti storici da una sorta di illecito arricchimento del Tesoro.
7 Osserva il Collegio che la voce “prezzo realizzato a seguito di dismissione” era contenuta anche nei precedenti decreti- legge non convertiti, ed in particolare all'art. 2 del D.L. 163/1996 sotto la vigenza del quale era stato raggiunto l'accordo tra la attrice ed il e si Parte_1 CP_1 era realizzato, di fatto, il trasferimento di azioni dall'attrice al . CP_1
Non essendo questa la sede per contestare l'operato del nella fase della dismissione, CP_1
e per sindacare il dedotto conflitto di interessi con cui il avrebbe gestito la cessione CP_1
della partecipazione di controllo, deve ritenersi che la norma ( che in questa parte è rimasta immutata anche nei successivi decreti legge e in particolare nel D.L. 497/1996 convertito in
L.588/1997) si riferisse all'importo incassato dal nella fase della dismissione delle CP_1
partecipazioni.
Ciò che rilevava era infatti, ad avviso del Collegio, l'esito complessivo dell'operazione, nella sua concreta e fattuale determinazione, non quanto avrebbe potuto astrattamente produrre.
Va infatti osservato che l'esistenza di potenzialità insite nell'azienda doveva emergere dalla complessiva operazione, di cui una delle poste attive era costituita dal “prezzo realizzato a seguito della dismissione della partecipazione”.
Il risanamento è avvenuto in un determinato momento storico e con determinate contingenze;
il prezzo della dismissione è quello che, in quella situazione, è stato offerto ed accettato, non potendo darsi spazio nella presente causa ad una valutazione sulla correttezza o meno della esclusione di altra offerta più alta a causa di vizi formali.
Nessun rilievo può assumere infatti la circostanza che una offerta più elevata sia stata ritenuta inammissibile, non essendo questa la sede per sindacare eventuali irregolarità o errori nella individuazione del migliore offerente.
Né tantomeno vi sono elementi per ritenere che la norma, in applicazione del disposto di cui all'art. 42 della Costituzione, debba essere interpretata nel senso che il prezzo di dismissione era da intendersi invece come prezzo-valore; la dizione utilizzata dal legislatore sin dalla prima stesura ( art. 2 D.L.163/1996 poi decaduto per mancata conversione, come i successivi decreti legge nn.293/1996 e 394/1996 ) prevedeva, quale parametro per il calcolo delle somme da corrispondere, il prezzo “ realizzato a seguito della dismissione” che non può che essere inteso nel senso di prezzo concretamente pagato ed incassato nella procedura di dismissione.
Il testo del D.L. 163/1996 era in vigore prima della conclusione dell'accordo tra la Parte_1
e l'allora Ministero del Tesoro in data 22.5.1996 e sul punto in tale occasione nulla è stato osservato, limitandosi la a riservarsi “di proporre, in occasione della conversione Parte_1 del D.L.n.163 e dell'eventuale reiterazione di detto d.l., modificazioni migliorative al d.l. stesso
8 volte a tutelare ulteriormente gli interessi degli attuali azionisti del ( cfr. testo Pt_1 dell'accordo, all.n.31 alle memorie istruttorie ex art. 183, comma 6 c.p.c di parte attrice).
Allo stesso modo la mancata sottoscrizione dell'aumento di capitale si è verificata sotto la vigenza delle norme che prevedevano come posta attiva il prezzo realizzato a seguito della dismissione, dunque la scelta di non partecipare, per gli azionisti che non erano vincolati da accordi, è stata compiuta con la consapevolezza che la posta di cui tenere conto era il prezzo della dismissione, non essendovi elementi tali da far ritenere che tale voce si riferisse invece al valore reale delle azioni.
A tanto si aggiunga che le azioni sono state collocate con una procedura competitiva, e nell'ambito delle procedure competitive il prezzo è quello che viene offerto dal mercato.
L'interpretazione di cui sopra trova, per quanto già detto, applicazione anche con riferimento alla posizione del terzo interventore, che non era vincolato da alcun accordo con il Ministero ed ha scelto di rinunciare al diritto di opzione sull'aumento di capitale, pur in presenza di una disposizione di legge che individuava, quale posta attiva di un eventuale successivo indennizzo, il prezzo realizzato a seguito della dismissione.
Dunque la posta attiva da considerare per la prima dismissione ( pari al 60% del capitale sociale)
è il prezzo di vendita delle azioni, pari ad euro 31.845.494.(trentuno milioni ottocentoquarantacinquemila quattrocentonovantaquattro/00).
Sul punto va anche evidenziato che il CTU ( cfr. pag. 53 dell'elaborato peritale), con motivazione che va condivisa dal Collegio, in quanto congrua e scevra da vizi e/o errori logici, ha quantificato il valore effettivo dell'intero capitale ( 100%) del alla Controparte_6
data del 31.12.1996, in un range compreso tra euro 415.000.000,00 ( quattrocentoquindici milioni/00) ed euro 420.000.000,00 ( quattrocentoventi milioni/00), ritenendo negativo il valore dell'avviamento ed ha ritenuto che il prezzo della prima cessione non sia del tutto incongruente alla luce dei parametri fissati per la procedura di dismissione ( cfr. pag.47 dell'elaborato peritale).
Quanto alla seconda dismissione ( del 16,6% del capitale sociale), non può condividersi quanto affermato dal convenuto in ordine alla necessità di limitare il prezzo all'importo CP_1
incassato dalla dismissione della partecipazione di controllo, intesa quale prima dismissione delle quote pari al 60% del capitale sociale.
L'art. 5 del D.M. 497/1996 come modificato in sede di conversione in L.588/1996 fa riferimento alla dismissione della partecipazione di controllo entro la fine dell'anno 1996, e coordinando il disposto di cui all'art. 2 D.L. 497/1996 con la previsione dell'art. 5 D.L.
497/1996 come modificato con legge di conversione n.588/1996, il Ministero ritiene che
9 l'indennizzo andrebbe parametrato esclusivamente sul prezzo realizzato per la dismissione della partecipazione pari al 60%.
Ritiene il Collegio, invece, che la modifica inserita con L.588/1996 non abbia influito sul parametro da considerare per la determinazione del prezzo realizzato a seguito della dismissione;
il , dopo l'assemblea dei soci del 30 luglio 1996, era titolare di una CP_1
partecipazione pari al 93,7% delle azioni e al 99% delle azioni con diritto di voto, dunque era il titolare della partecipazione di controllo del Controparte_6
L'interpretazione della “partecipazione di controllo” nel senso limitato della partecipazione di maggioranza delle azioni in titolarità del contrasta, ad avviso del Collegio, con la CP_1
ratio della normativa volta ad evitare un illecito arricchimento del , in Controparte_4 quanto avrebbe consentito al di incidere sull'importo dell'indennizzo decidendo le CP_1
modalità della dismissione ( in una o più tranches) e l'entità delle quote oggetto di ciascuna.
Se la ratio della norma- come emergente anche dai lavori preparatori- era quella di garantire gli azionisti in caso di risultato complessivamente positivo della complessa operazione prevista, occorre valutare tutto quanto si è concretamente realizzato con la dismissione della intera partecipazione del , che era la “partecipazione di controllo” del CP_1 Controparte_6
[...]
Dunque occorre tenere conto, ai fini del calcolo della posta attiva “ prezzo realizzato a seguito della dismissione”, anche dell'importo di euro 493.730.000,00( quattrocentonovantatre milioni settecentotrentamila /00), pari al prezzo incassato per la dismissione della quota del 16,6% del capitale sociale.
Non può invece condividersi l'assunto di parte attrice relativo alla necessità di calcolare nel prezzo realizzato anche il prezzo di vendita della BNL, in quanto si tratta di un importo ottenuto solo indirettamente dalla dismissione della partecipazione del nel CP_1 Controparte_6
[...]
Né tantomeno è questa la sede per sindacare la scelta del di vendere le Controparte_4
azioni del alla BNL e poi vendere la BNL;
parte attrice contesta che il Controparte_6
ha preferito risanare la BNL cedendole ad un prezzo irrisorio le azioni del CP_1 Parte_1
e recuperando il relativo valore vendendo la BNL invece del
[...] Controparte_6
ma si tratta di affermazioni che non possono essere poste a fondamento del presente giudizio che concerne, per quanto già osservato, la debenza o meno dell'indennizzo da calcolarsi sulla base delle voci previste dall'art. 2 D.M. 497/1996.
Altra posta attiva è costituita dagli utili di CP_9
10 Ad avviso del Collegio una volta liquidata la e cedute le sue partecipazioni al CP_9
, una volta trasformata in e divenuta cessionaria di crediti di altra CP_1 CP_10 società, l'attività svolta dalla stessa nell'ambito delle operazioni del risanamento deve intendersi cessata.
Non può darsi alcun rilievo agli utili prodotti dopo la cessazione della suddetta attività; quanto agli utili occorre dunque far riferimento a quelli accantonati al 31.12.2015, ultimi dati
Cont disponibili, considerato che nel 2016 le partecipazioni della sono state trasferite al in attuazione della L.119/2016. Controparte_1
Il CTU, una volta rettificati i bilanci tenendo conto correttamente dei soli utili prodotti dalla in qualità di cessionaria degli attivi deteriorati del ( dunque epurando i CP_9 Pt_1 bilanci dagli utili prodotti dai ricavi extra crediti riportati fino all'anno 2005: cfr. pag. 58 dell'elaborato peritale) e tenuto delle modifiche dei principi contabili intervenute nel corso degli Cont anni, è giunto a quantificare gli utili di alla data del 31.12.2015 nell'importo di euro
560.000.000,00 ( (euro cinquecentosessanta milioni/00: cfr. pag . 67 dell'elaborato peritale), inferiore a quanto indicato sia dalla che dal . Parte_1 CP_1 CP_4
La ricostruzione del C.T.U va condivisa dal Collegio, considerato che le poste dell'indennizzo devono essere calcolate tenendo conto della effettiva realizzazione.
Dunque le poste attive sono pari ad euro 1.085.575.494,00 ( milleottantacinque milioni cinquecentosettantacinquemila quattrocentonovantaquattro/00).
Ad avviso del Collegio non vanno considerati i benefici fiscali latenti, né il valore dei crediti della che non sono espressamente indicati come parametri per il computo CP_9 dell'indennizzo; inoltre i benefici fiscali latenti attengono a scelte gestionali della CP_9
non sindacabili nella presente sede.
Quanto alle poste passive, va ritenuto che il abbia versato complessivi euro 1.021. CP_1
141.859,00 ( milleventuno milioni centoquarantunomila ottocentocinquantanove/00) per la ricostituzione del capitale sociale, come quantificati dal C.T.U. ( cfr. pag.107 della relazione).
L'accertamento del C.T.U conferma la circostanza riportata dalla relazione della Commissione europea del 29.7.1998 ( cfr. allegato 32 della memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. depositata da parte attrice).
Nella suddetta relazione si legge : “Di conseguenza si può ritenere che il costo netto per lo Stato dell'operazione di aumento di capitale sia pari all'ammontare dell'iniezione, ossia 2 000 miliardi di ITL.”( cfr. pag. 7).
Non può dunque ritenersi fondata la contestazione mossa da parte attrice in ordine alla natura di prestito e di prezzo concretamente pagato per il finanziamento;
in particolare parte attrice ha
11 affermato che nel giugno 1996 il rilevò un credito di 1000 miliardi di lire di un CP_1
prestito obbligazionario a suo tempo concesso da Depositi e Prestiti e lo trasformò in Pt_2
prestito subordinato, pertanto dei 2000 miliardi di lire versati per la sottoscrizione del capitale sociale, 1000 miliardi di lire non corrispondevano al reale valore del credito rilevato, per cui il valore da detrarre come posta negativa era il prezzo effettivamente pagato dal alla CP_1
per rilevare il credito, certamente inferiore al valore nominale del Parte_3
credito.
Nella prima memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. la ha poi allegato un fatto diverso, Parte_1
cioè che il credito sarebbe stato venduto al dal Ministero. Pt_1
Parte attrice ha chiesto di limitare l'accertamento della posta passiva in esame al solo importo di euro 516.456.899,00 (euro cinquecentosedicimilioni quattrocentocinquantaseimila ottocentonovantanove/00), quale importo effettivamente conferito.
Tale affermazione non può essere condivisa alla luce dell'accertamento del C.T.U.
In particolare nella relazione peritale ( pagg.113-114) si legge:” In sede di aumento di capitale,
Contr il sottoscriveva e apportava un aumento di capitale per la quota di Euro/Mil. 1.021 (oltre ovviamente la quota già conferita in precedenza e in tale sede convertita), conseguentemente
Cont
incrementava il proprio patrimonio netto, tra le altre, anche per detto ammontare;
- una
Contr parte dell'apporto del come visto, era avvenuto in denaro (Euro/Mil. 505), quindi la contropartita contabile per la relativa rilevazione nel bilancio si ritiene sia stata un incremento
Contr delle disponibilità liquide;
- una parte dell'apporto del (Euro/Mil. 516), invece, avveniva mediante il trasferimento del prestito obbligazionario subordinato. Per recepire contabilmente
Cont tale posta, si ritiene plausibile che abbia proceduto a (i) lasciare iscritto il debito verso sé stesso rappresentato dal prestito obbligazionario subordinato, (ii) iscrivere all'attivo le proprie obbligazioni, (iii) rilevare come contropartita, di quest'ultima iscrizione, l'incremento del capitale sociale.
Così operando, come risulta sempre dalla lettura del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 1996, il si trovava contestualmente ad avere all'attivo le proprie obbligazioni conferite dal Pt_1
Contr
tra le poste di patrimonio netto l'incremento del capitale sociale e, infine, tra le passività Cont il prestito obbligazionario subordinato dallo stesso posseduto;
- quanto sopra permetteva a di procedere nel luglio 1997, in sede di scadenza del prestito obbligazionario, ad estinguere i valori iscritti all'attivo e quelli iscritti al passivo, lasciando inalterata la consistenza del capitale sociale.
Alla luce di quanto è stato possibile riscostruire, sulla base dei documenti a disposizione, in risposta alla parte settima del Quesito, si ritiene di poter concludere che sia ragionevole
12 considerare in Euro/Mil.
1.021 l'ammontare degli apporti complessivi di cui si è fatto carico il Contr
nell'ambito dell'aumento di capitale del deliberato nel corso dell'assemblea dei Pt_1 soci del 30 luglio 1996”.
Dunque, quale prima posta passiva occorre considerare l'importo di euro 1.021.141.859,00 ( milleventuno milioni centoquarantunomila ottocentocinquantanove euro: cfr. pag. 107 della relazione peritale).
Gli interessi vanno calcolati al PRIME RATE ABI che, come affermato dal C.T.U., era un dato disponibile e sono stati quantificati nell'importo di euro 154.993.947,00 ( centocinquantaquattro milioni novecentonovantatremila novecento quarantasette/00 euro: cfr. pag. 107 dell'elaborato peritale) così come corrisposto dal MEF.
Il passivo, sulla base delle sole due voci indicate, va quantificato in euro 1.176.135.806,00 ( millecentosettantasei milioni centotrentacinquemila ottocentosei euro ) con la conseguenza che la differenza aritmetica tra le voci dell'attivo e del passivo è negativa.
Pur in presenza di documentazione tardivamente depositata da parte convenuta nella terza memoria di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., premesso che le perdite dovevano essere coperte con il sistema previsto dal D.M. 27.9.1974 ( cd. Decreto Sindona) come previsto espressamente dall'art. 3, comma 6, D.L. 497/1996 nel testo originario, il CTU ha accertato che vi sono state Cont perdite provocate da pari ad euro 3.393.000.000,00 ed ha chiarito il meccanismo del decreto che ha consentito al di non subire conseguenze da tali perdite. Parte_1
Tali voci vanno escluse in quanto la documentazione, volta a provare i fatti estintivi del diritto, era stata tardivamente depositata dal , ma in ogni caso il saldo tra poste attive e passive CP_1
è negativo, dunque deve ritenersi che non si siano verificati i presupposti per la corresponsione dell'indennizzo agli azionisti storici del Controparte_6
Alla luce delle osservazioni che precedono, le domande di attrice Parte_1
e dell'interventore vanno rigettate, restando assorbita ogni ulteriore e diversa Controparte_3
questione.
Considerata la peculiarità della vicenda e la complessità dell'accertamento tecnico necessario ai fini della determinazione della sussistenza o meno del diritto all'indennizzo, si compensano le spese di lite tra le parti.
Le spese di consulenza tecnica, separatamente liquidate, sono poste a carico delle parti in solido e nei rapporti interni a carico di parte attrice e del convenuto in parti uguali, avendo entrambe le parti dato causa al processo.
P.Q.M.
13 definitivamente pronunciando nella controversia tra e Parte_1 [...]
con l'intervento di , disattesa ogni diversa Controparte_1 Controparte_3
domanda, istanza, eccezione e/o deduzione così provvede: rigetta la domanda della e dell'interventore ; Parte_1 Controparte_3
compensa le spese di lite;
pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio separatamente liquidate a carico delle parti in solido e nei rapporti interni a carico di parte attrice e di parte convenuta in parti uguali.
.Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 7.1.2025
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
Dott.ssa Caterina di Martino Dott.Salvatore Di Lonardo
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