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Sentenza 11 settembre 2025
Sentenza 11 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 11/09/2025, n. 1633 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1633 |
| Data del deposito : | 11 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI NOLA SEZIONE LAVORO Il Tribunale di Nola, in funzione di giudice del lavoro, in persona del dott. Francesco Fucci, ha pronunciato, all'udienza di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., dell'11.9.2025 la seguente S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 4504/2024 R.G. TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Luigi Gattuso, con il quale Parte_1 elettivamente domicilia come in atti
Ricorrente E
in persona del suo legale rappresentante p.t., difeso dall'avv. Pepe CP_1
Gianfranco, elett.te domiciliato in Nola, Via Variante 7/bis Resistente FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato il 5.7.2024, la parte ricorrente ha dedotto di aver maturato la somma complessiva di euro 4.318,80, di cui euro 444,94 a titolo di tfr e la restante parte a titolo di retribuzione non corrisposta relativa ai mesi di marzo, aprile e maggio 2022, per aver intrattenuto un rapporto di lavoro da gennaio a maggio 2022 alle dipendenze della il cui stato di CP_2 liquidazione giudiziale era stato dichiarato con sentenza r.g. 17\2023 dal Tribunale di Torre Annunziata. Il ricorrente, quindi, aveva presentato richiesta di ammissione al passivo, che veniva ammessa con provvedimento del 12.3.2024, e il 17.4.2024 aveva avanzato domanda di intervento al Fondo di Garanzia. Stante l'inerzia dell'amministrazione, ha adito il Tribunale di Nola per vedersi accogliere le seguenti conclusioni: «accertare e dichiarare il diritto del ricorrente ad ottenere il pagamento del TFR e delle ultime tre mensilità, a carico del Fondo di garanzia , per tutte le argomentazioni in fatto ed in diritto sopra CP_1 CP_ esposte;
per l'effetto condannare l , in qualità di gestore del Fondo di Garanzia, al pagamento del T.F.R. maturato, per la somma complessiva lorda di cui € 444,94 per TFR ed € 3.873,86 lordi per ultime tre retribuzioni non corrisposte, nei limiti del massimale, oltre rivalutazione monetaria ed interessi maturati e maturandi dalla cessazione del rapporto di lavoro fino al soddisfo;
CP_ condannare, in ogni caso, l , in persona del suo legale rappresentante p.t., al pagamento delle spese e dei compensi professionali con attribuzione al procuratore anticipatario». Si è costituito l e ha rappresentato di aver liquidato i crediti vantati dal CP_3 ricorrente, allegando documentazione comprovante l'accoglimento della
1 domanda per la liquidazione delle somme a titolo di ultime tre retribuzioni non corrisposte il 9.7.2024. e per quelle a titolo di tfr il 17.7.2024. Disposta la trattazione scritta ex art. 127 c.p.c. per l'odierna udienza, il procuratore di parte ricorrente, aderendo al conteggio effettuato in via amministrativa, deposita note con le quali chiede dichiararsi la cessazione della materia del contendere, stante l'avvenuto pagamento dell'importo spettante per la causale di cui al ricorso;
il giudice, pertanto, ritenuta la causa matura per la decisione, provvede con sentenza e motivazione contestuale.
La Suprema Corte (cfr. Cass. S.U. 28.9.2000 n. 1048) ha precisato che la cessazione della materia del contendere del giudizio civile costituisce un'ipotesi di estinzione del processo da pronunciarsi con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogni qualvolta viene meno l'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio. È noto che l'interesse ad agire consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, la verifica della cui esistenza si risolve nel quesito se l'istante possa conseguire attraverso il processo il risultato che si è ripromesso, a prescindere dall'esame del merito della controversia e della stessa ammissibilità della domanda sotto altri e diversi profili (cfr. Cass. civ. 20.1.98 n. 486). Tale interesse deve sussistere al momento in cui il giudice pronuncia la decisione e il suo difetto è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, in quanto esso costituisce un requisito per la trattazione del merito della domanda (cfr. Cass. civ., sez. lav.
7.6.99 n. 5593; Cass. civ., sez. lav.
6.4.83 n. 24069). La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 7.12.95, n. 12614; Cass., 7.5.93, n. 5286; Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 16.6.82, n. 3664; Cass. SU 128.9.2000 n. 1048), deve assumere la forma di sentenza, perché solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (Cass., 8.8.90, n. 8000; Cass., 2.5.87, n. 4126). Alla stregua delle osservazioni sopra esposte, si rileva che, nel caso di specie, CP_ è venuto meno l'oggetto del contendere, avendo l provveduto in via amministrativa alla liquidazione, in favore del sig. , dell'importo Parte_1 spettante per la causale di cui al ricorso (cfr. prospetti di liquidazione allegati CP_ alla memoria di costituzione dell' ), così confermato dal ricorrente nelle note del 2.7.2025. Ciò posto, può dirsi venuto meno l'interesse alla prosecuzione del giudizio e ad una pronuncia nel merito. Quanto al regime delle spese di lite, esse seguono la soccombenza virtuale e sono liquidate ex dm 55/14 e ss.mm. – scaglione da € 1.101,00 a € 5.200,00 – esclusa la fase istruttoria, ed applicando i parametri minimi in ragione della non CP_ complessità della causa;
tenuto conto del contegno processuale dell' che ha consentito una celere e pacifica definizione del giudizio, le stesse sono
2 compensate nella misura della metà con condanna per la restante parte nei confronti dell' . Si addebita a quest'ultimo, infatti, il ritardo nel pagamento CP_3 delle somme dovute in favore del ricorrente e liquidate solo successivamente all'iscrizione a ruolo del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, definitivamente pronunciando: a) dichiara cessata la materia del contendere;
b) condanna l al pagamento delle spese di lite, liquidate, già ridotte, in CP_1
€ 443,00, oltre spese generali, iva e cpa con attribuzione all'avv. Luigi Gattuso dichiaratosi antistatario.
Nola, 11.9.2025
Il Giudice Dott. Francesco Fucci
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