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Sentenza 22 novembre 2025
Sentenza 22 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 22/11/2025, n. 774 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 774 |
| Data del deposito : | 22 novembre 2025 |
Testo completo
R.G.C.C. n. 1941/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CALTANISSETTA SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott. Dario Albergo, all'esito della riserva di deposito di sentenza ex art. 281-sexies, ultimo comma, c.p.c., del 19.11.2025; letti gli atti del procedimento iscritto al R.G.C.C. n. 1941/2024, avente ad oggetto: “MORTE - ACCESSO AL FONDO DI ROTAZIONE PER LA SOLIDARIETÀ PER LE VITTIME DEI CP_1 DI TIPO MAFIOSO”,
TRA
, nata a [...] il [...] (C.F. ), ed ivi residente Parte_1 C.F._1 in Viale Indipendenza, pal. A, rappresentata e difesa, giusta procura in calce all'atto di citazione, dall'Avv. Riccardo Lana (C.F. ), ed elettivamente domiciliata presso il suo C.F._2 studio sito in LA (CL), Via Falcone n. 5;
PARTE ATTRICE
CONTRO
, in persona del p.t. (C.F.: ), rappresentato e Controparte_2 CP_3 P.IVA_1 difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Caltanissetta (C.F.: ) ed P.IVA_2 elettivamente domiciliato presso i relativi uffici siti in Caltanissetta, Via Libertà n. 174;
PARTE CONVENUTA ha pronunciato la seguente
SENTENZA
1.1. Con atto di citazione, ritualmente notificato in data 21.10.2024 e depositato in pari data, Pt_1
agiva in giudizio nei confronti del
[...] [...] violenti, impugnando la Controparte_4 delibera n. 260 del 26.06.2024, notificata il 31.07.2024, con la quale il predetto comitato aveva respinto l'istanza di accesso al Controparte_5
, dalla stessa presentata in data 26.10.2022. Domandava, pertanto, il riconoscimento del
[...] proprio diritto ai benefici previsti dalla Legge 22 dicembre 1999 n. 512 istitutiva del predetto CP_5 con conseguente condanna della parte convenuta al pagamento delle somme disposte in suo favore dalla sentenza n. 176/2022 del Tribunale Civile di LA, come meglio specificato appresso.
1.2. Parte attrice rappresentava infatti di essere la moglie di , rimasto ucciso nel Persona_1 centro di LA il 25.08.1989, a seguito di un agguato di stampo mafioso, nell'ambito di una lotta tra clan per ottenere l'egemonia sul territorio gelese, e per il quale con sentenza n. 7/1997 del 14.01.1998 della Corte di Assise di Caltanissetta, erano stati condannati e , Controparte_6 Persona_2
1 i quali avevano colpito a morte il con armi da fuoco a bordo di una motocicletta. Sentenza Per_1 confermata per l' in appello e divenuta per questi irrevocabile il 23.05.2000. CP_6
1.3. Parte attrice riferiva di aver proposto azione risarcitoria dinanzi al Tribunale Civile di LA nei confronti del predetto (con domanda regolarmente trasmessa al Controparte_6 [...]
quale denuncia della lite, ex art. 5, L. 512/1999). E di aver ottenuto, con sentenza n. CP_2 176/2022 del 30.03.2022, condanna del convenuto al pagamento in proprio favore di € 323.621,10, oltre gli interessi legali dalla decisione al saldo, e spese giudiziali.
1.4. Parte attrice deduceva allora di aver chiesto l'accesso al Fondo, al fine di conseguire il pagamento delle somme liquidate in suo favore con la suddetta sentenza. Ma il , previa Controparte_4 comunicazione di preavviso di rigetto a cui non era seguito deposito di osservazioni, aveva rigettato la domanda di accesso, con delibera n. 260 del 26.06.2024, prot. 0043999 del 31.07.2024 della Prefettura di Caltanissetta, disposto ai sensi dell'art. 4 L. n. 512/1999, come modificato dall'art. 15 l. n. 122/2016, poiché non ricorrevano le condizioni di cui all'art. 1 comma 2, lett. b), L. 302/1990, non risultando “la vittima […] del tutto estranea ad ambienti e rapporti delinquenziali”, in quanto il
“era noto come uno dei “ ed inserito nel clan . Per_1 Persona_3 Per_4
1.5. L'attrice, dunque, procedeva in questa sede, argomentando in ordine ad un'assoluta estraneità agli ambienti delinquenziali, sia della vittima primaria, sia della stessa istante (data la mancanza di procedimenti, prima che di condanne penali, a loro carico), nonché ad una asseritamente comprovata accidentalità nel coinvolgimento del nel delitto per cui si è proceduto. Evidenziando inoltre Per_1 la natura sociologica e non criminale della dizione “ , ad indicare semplicemente gli Persona_3 abitanti di un quartiere di LA e non necessariamente gli affiliati ad un clan criminale. E pertanto, come già accennato sopra, domandava accertarsi il suo diritto di accesso al ed al pagamento CP_5 da parte del convenuto delle somme già oggetto di condanna. Con vittoria di spese e CP_2 compensi di lite.
2. Costituitasi in giudizio per il tramite della locale Avvocatura dello Stato, l'amministrazione convenuta anzitutto premetteva la ratio della nuova normativa introdotta con l'art. 15 della L. n. 122/2016, volta a garantire le vittime dei reati mafiosi, nel cui novero non possono ascriversi “soggetti che, pur astrattamente rispettosi dei requisiti normativi espressamente previsti, si rivelassero in concreto, e al riscontro delle evidenze (informative delle FF.PP. ovvero atti giudiziari “de relato”), non estranei ad ambienti delinquenziali, compresi quelli di natura non strettamente mafiosa.”, e lo stretto orientamento giurisprudenziale in materia, per cui anche il sospetto della non totale estraneità agli ambienti criminosi può giustificare il rigetto dell'istanza. Nel concreto, poi, evidenziava l'insussistenza dei requisiti soggettivi richiesti dalla normativa di riferimento in capo: alla vittima primaria, come da contenuti dell'istruttoria amministrativa, viste le risultanze processuali del giudizio penale ed i precedenti di polizia;
nonché alla stessa parte attrice, condannata per truffa e segnalata per un furto. Domandava, pertanto, il rigetto della domanda. Con vittoria di spese e compensi di lite.
3. Acquisita la documentazione prodotta dalle parti, e rifiutata una proposta conciliativa giudiziale ad opera della parte convenuta, previo termine per note conclusive, la sola parte attrice discuteva la causa all'udienza del 19.11.2025. Quindi il giudice riservava l'emissione della sentenza entro 30 giorni, ex art. 281-sexies, ultimo comma, c.p.c.
§§§
1. La controversia in esame verte sul risarcimento dei danni, nonché sulla rifusione delle spese e degli onorari di costituzione e di difesa, a favore delle e, più specificamente, Controparte_4 sulla possibilità di richiedere il pagamento delle suddette somme, una volta ottenuta condanna di alcuno dei responsabili, al correlato , istituito presso il Controparte_5 [...]
dalla Legge n. 512/1999. CP_2
2 2. Al riguardo, appare opportuno preliminarmente riportare la disciplina normativa che viene in rilievo.
2.1.1. L'art. 4 (Accesso al Fondo) della cennata Legge 22 dicembre 1999 n. 512 (Istituzione del
[...]
), dispone, per quel che interessa Controparte_5 al caso di specie, ai commi 1, 2 e 3 (quest'ultimo in parte in grassetto per come modificato dall'art. 15, comma 1, lettera c), della L. 122/2016): “1. Hanno diritto di accesso al […] le persone CP_5 fisiche costituite parte civile nelle forme previste dal codice di procedura penale, a cui favore è stata emessa, […] sentenza definitiva di condanna al risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, nonché alla rifusione delle spese e degli onorari di costituzione e di difesa, a carico di soggetti imputati, anche in concorso, dei seguenti reati: […] b) dei delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal medesimo articolo 416-bis; c) dei delitti commessi al fine di agevolare l'attività delle associazioni di tipo mafioso. 2. Hanno altresì diritto di accesso al […] le CP_5 persone fisiche costituite in un giudizio civile, nelle forme previste dal codice di procedura civile, per il risarcimento dei danni causati dalla consumazione dei reati di cui al comma 1, accertati in giudizio penale, […]. 3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2, l'obbligazione del non sussiste quando nei CP_5 confronti delle persone indicate nei medesimi commi è stata pronunciata sentenza definitiva di condanna per uno dei reati di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, o è applicata in via definitiva una misura di prevenzione, ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, ovvero quando risultano escluse le condizioni di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 20 ottobre 1990, n. 302”.
2.1.2. La citata inserzione novellistica, prima assente, richiama dunque l'art. 1 della Legge 20 ottobre 1990, n. 302 (Norme a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata), che dispone, al comma 2 lettera b) (grassetto aggiunto per facilitare l'evidenziazione): “2. L'elargizione di cui al comma 1 è altresì corrisposta a chiunque subisca un'invalidità permanente, per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza dello svolgersi nel territorio dello Stato di fatti delittuosi commessi per il perseguimento delle finalità delle associazioni di cui all'articolo 416-bis del codice penale, a condizione che:[…]; b) il soggetto leso risulti essere del tutto estraneo ad ambienti e rapporti delinquenziali, salvo che si dimostri l'accidentalità del suo coinvolgimento passivo nell'azione criminosa lesiva, ovvero risulti che il medesimo, al tempo dell'evento, si era già dissociato o comunque estraniato dagli ambienti e dai rapporti delinquenziali cui partecipava.”.
2.2.1. A questo punto, appare opportuno rilevare che il testo della citata legge n. 512/1999 da applicare alla presente vicenda, risalendo l'istanza di accesso al 26.10.2022, è quello risultante dalle modifiche introdotte dall'art. 15, comma 1, lettera c), della L. 122/2016 che, modificando il testo originario dell'art. 4 comma 3 della L. 512/1999 ha negato l'accesso al quando risultino escluse le condizioni di cui all'art. 1, comma 2, lettera b), della legge n. 302 del 1990, sopra enunciate. Si evidenzia che tale intervento risponde alla ratio delle previsioni legislative in materia, che è appunto quella di indennizzare le vittime, ritenendo tali, necessariamente, i soggetti del tutto estranei agli ambienti malavitosi e non coloro che ne siano coinvolti, i quali, a ragionare diversamente, riceverebbero, del tutto irragionevolmente, aiuti di Stato nonostante il coinvolgimento in un contesto criminale rispetto alla via della piena legalità. Sul punto, il rigore della giurisprudenza di legittimità è alquanto notevole. Infatti, anzi Cass. Civ. Sez. 3, Ordinanza n. 28627 del 13/10/2023 (Rv. 669319
- 01) ha pure affermato che “In tema di elargizioni in favore di vittime di reati di tipo mafioso, l'estraneità ad ambienti di mafia del richiedente l'accesso al fondo di rotazione, istituito dalla l. n. 512 del 1999, ha natura di prerequisito immanente allo scopo stesso della legge istitutiva, costituendo un elemento negativo della fattispecie legale che dà diritto all'accesso al con la conseguenza CP_5 che deve necessariamente sussistere per il riconoscimento del beneficio, anche prima dell'entrata in vigore dell'art. 15, comma 1, lett. c), della l. n. 122 del 2016, che, nell'introdurre espressamente tale condizione, ha valore non innovativo, ma puramente chiarificatore di un connotato intrinseco alla fattispecie legale”, (ed in precedenza, nello stesso senso, anche Cass. Civ. Sez. 3 - , Sentenza n. 28820
3 del 08/11/2019 (Rv. 655643 - 01)). Ancor più di recente, in tema di configurazione dell'onere della prova su tale profilo, Cass. Civ. Sez. 1 - , Ordinanza n. 6962 del 16/03/2025 (Rv. 674188 - 01) ha ulteriormente evidenziato che “In tema di benefici ai congiunti superstiti di vittime di reati di tipo mafioso, a seguito della sentenza n. 122 del 2024 della Corte cost., grava a carico dei richiedenti l'onere di dimostrare l'esistenza del requisito della meritevolezza sia della vittima diretta, che dei soggetti in favore dei quali è invocata l'elargizione, da intendersi quale totale estraneità ad ambienti criminali e rapporti delinquenziali.”. Concetto ribadito dalla ancora più recente Cass. Civ. Sez. 3 - , Sentenza n. 17987 del 02/07/2025 (Rv. 675008 - 01), per la quale “… sotto il profilo sostanziale, il predetto requisito, da intendersi, non già, in negativo, come mera condizione di incensurato o come mancanza di affiliazione alle consorterie criminali, ma, in positivo, quale condotta di vita antitetica al codice di comportamento delle organizzazioni malavitose, deve essere provato dal richiedente la provvidenza o il beneficio e, in difetto di tale dimostrazione, la domanda deve essere rigettata.”
2.2.2. Pertanto, in prima battuta rileva l'estraneità della vittima del delitto mafioso agli ambienti delinquenziali, in mancanza della quale nemmeno i congiunti possono accedere al Fondo, come può evincersi dal comma 3 dell'art. 4 L. 512/1999. È altrettanto vero, però, secondo il meccanismo previsto dalla novella, che anche una eventuale non totale estraneità agli ambienti ed ai rapporti delinquenziali non sarebbe idonea ad escludere l'accesso al beneficio, qualora vi sia la prova dell'accidentalità del coinvolgimento passivo della vittima nell'azione criminosa lesiva, oppure risulti che al tempo dell'evento la vittima primaria aveva già reciso i rapporti con gli ambienti delinquenziali predetti. Profili su cui la rigorosa elaborazione giurisprudenziale sopra riportata pone un onere probatorio in capo a chi richiede il beneficio.
2.3. Per completezza del quadro complessivo, sulle domande volte all'ottenimento dei detti benefici è competente il Comitato istituito presso il secondo quanto disposto dal D.P.R. Controparte_2 n. 60/2014, intitolato “Regolamento recante la disciplina del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell'usura, a norma dell'articolo 2, comma 6-sexies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10”, ove si prevede (art. 9) che la relativa domanda vada presentata al prefetto della provincia nella quale il richiedente ha la residenza ovvero in cui ha sede l'autorità giudiziaria che ha emesso la sentenza di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 22 dicembre 1999, n. 512, il quale provvederà al relativo esame con verifica della sussistenza dei presupposti e dei requisiti (avvalendosi anche degli organi di polizia ed integrando eventualmente gli atti istruttori ai sensi dell'articolo 6, comma 2, l. 512/1999) e all'emissione del parere, finalizzato all'adozione del provvedimento finale (art. 12) da parte del Comitato. La competente costituisce l'unità CP_7 organizzativa responsabile dell'istruttoria (comma 6 dell'art. 9).
3. Ciò detto quanto alla cornice normativa di riferimento, è adesso possibile valutare la sussistenza o meno dei presupposti per l'accesso al Fondo nel caso di specie, alla luce del riscontro in concreto e della corretta interpretazione delle pertinenti norme, come ricostruite in precedenza. Valutazione che, ormai pacificamente, in caso di impugnazione da parte dell'interessato, rientra nella cognizione del G.O., al quale è demandato il compito di interpretare la legge e individuare i requisiti da cui discende il beneficio in questione, ritenuto quale diritto soggettivo (cfr. sul punto Cass. Civ. SSUU Ordinanza n. 26626 del 18/12/2007 (Rv. 601105 - 01) e Cass. Civ. SSUU Sentenza n. 21927 del 29/08/2008 (Rv. 604200 - 01)).
3.1. Preliminarmente, in relazione ai presupposti oggettivi di cui all'art. 4, L. 512/1999, è incontestato tra le parti, oltre che documentalmente provato dalla citata sentenza n. 7/1997 della Corte d'Assise di Caltanissetta (all. 2 alla citazione per l'estratto di interesse, mentre nei vari allegati 5 alla comparsa di risposta l'amministrazione produce la sentenza per intero) che sussiste il presupposto oggettivo della condanna penale di quale esecutore materiale in concorso del delitto in Controparte_6 cui fu vittima , avvalendosi delle condizioni ed al fine di agevolare un'associazione Persona_1 di tipo mafioso. Così come è incontestato tra le parti, oltre che documentalmente provato (cfr. all. 3
4 alla citazione e all. 3 alla comparsa di risposta), che l'odierna attrice agì in sede civile innanzi al Tribunale di LA contro il medesimo (e con regolare denuncia della lite nei confronti del
[...]
Controparte_8
ed ha ottenuto sentenza di condanna in proprio favore per la
[...] somma di € 323.321,10, oltre gli interessi nella misura legale sulla cifra complessiva dalla data della sentenza fino al saldo, nonché delle spese processuali complessivamente liquidate in € 15.000,00, oltre rimborso forfettario per spese generali pari al 15%, Iva e Cpa. Dunque, ci si ritrova nell'alveo dell'art. 4 comma 2 della citata L. n. 512/1999 (ossia del caso di avvenuto esperimento fruttuoso dell'azione risarcitoria in sede civile). Così come risulta che la stessa ha ritualmente proposto istanza di accesso al Fondo (all. 4 alla citazione e all. 3a alla comparsa di risposta), ed ha ottenuto diniego (all. 6 alla citazione e all. 1 alla comparsa di risposta).
3.2. Tornando al punto centrale del comma 3, ossia relativo agli specifici presupposti soggettivi, stante la finalità della legislazione di riferimento, volta a prevenire il rischio che denaro pubblico possa essere elargito a soggetti collegati con le organizzazioni criminali di stampo mafioso o, comunque, inseriti in contesti criminali, va primariamente rilevato un notevole rigore della giurisprudenza resa in materia sul profilo dei coinvolgimento ovvero estraneità al contesto criminale, tale che anche il mero sospetto della non totale estraneità del soggetto leso agli ambienti delinquenziali ed a rapporti con tali ambienti esclude l'attribuibilità del beneficio (cfr. sul punto anche conforme giurisprudenza amministrativa, quali Cons. Stato, Sez. VI, Sentenza 30.05.2007 n. 2756; Cons. Stato, Sez. VI, Sentenza 27.12.2006 n. 7954; T.A.R. Sicilia, Sez. I, Sentenza 20.01.2010, n. 580). Inoltre, si è affermato comunemente in giurisprudenza che, alla luce dell'introduzione dell'intervento normativo di cui all'art.
2-quinquies, comma 1, lettera a), del D.L. 2 ottobre 2008, n. 151, convertito dalla Legge 28 novembre 2008, n. 186, nel testo modificato dall'art. 2, comma 21, della Legge 15 luglio 2009, n. 94, sussisterebbe, quindi, in materia, per i legami di parentela o familiari con soggetti facenti parte di consorterie criminose, addirittura una sorta di “presunzione assoluta di non estraneità all'ambiente criminale” (cfr. Cass. Civ. Sez. 1 - , Ordinanza n. 16844 del 25/05/2022, pag. 6, che rimanda alla precedente Cass. Civ. Sez. L - , Sentenza n. 31136 del 28/11/2019, pag. 2). Anche se la citata Cass. Civ. Sez. 1 - , Ordinanza n. 16844 del 25/05/2022 (Rv. 664876 - 01), per garantire comunque un adeguato equilibrio nell'onere della prova, ha pure previsto che “Ai fini dell'esclusione dal riconoscimento dei benefici in favore delle vittime dei reati di criminalità organizzata e dei loro familiari, ai sensi dell'art. 1, comma 2 lett. b) della legge n. 302 del 1990, come modificata dalla legge n. 407 del 1998, applicabile "ratione temporis", i dubbi in ordine alla non totale estraneità della vittima "ad ambienti e rapporti delinquenziali" devono essere comunque ragionevoli e "vestiti"
o "qualificati", in modo da consentire ai familiari, sui quali incombe l'onere di provare tale estraneità, di dimostrare, a fronte delle allegazioni dell'amministrazione, che il congiunto era una vittima innocente. […]”
3.3. Sussumendo il caso di specie in tale quadro normativo e giurisprudenziale, posta l'allegata e non contestata condizione di incensuratezza della vittima primaria, e dovendosi allora (per quanto ora sarà argomentato) condividere la posizione dell'amministrazione convenuta, va rilevato che non è possibile ravvisare la condizione di totale estraneità della vittima primaria ad ambienti (nozione che include il contesto o ambito sociale e familiare in cui si muove, vive ed opera la persona, anche a prescindere dalla scelta di appartenervi) ed a rapporti (legami sociali connotati da volontarietà) delinquenziali. Vi sono infatti elementi del tutto idonei ad instillare quantomeno il forte e del tutto ragionato sospetto che la vittima del reato non fosse estranea agli ambienti delinquenziali ai quali risulta legato.
3.3.1. In particolare, dalla stessa sentenza della Corte d'Assise (il cui accertamento, dunque, è cristallizzato, essendo divenuta irrevocabile) emerge che la vittima primaria era inserita, insieme ai suoi fratelli, nel clan operante in LA (cfr. quanto si riporta come riferito, nell'ordine, da: Per_4
, , , , testimonianze ritenute riscontrabili ed Testimone_1 Testimone_2 Tes_3 Tes_4
5 attendibili in sentenza) e che anche il fratello aveva subito un attentato nel luglio del Controparte_9 1989. Dalla lettura dei passaggi rilevanti della citata sentenza per il capo di imputazione che in questa sede interessa, emerge dunque che, oltre che da testimoni al tempo appartenenti alle forze dell'ordine ( ), anche diversi collaboratori di giustizia sentiti durante il processo hanno riferito di Testimone_1 conoscere il come uno dei membri del clan E, come dai passaggi Persona_1 Per_4 riportati in sentenza, dunque, non come un mero appartenente dei “ come asserita Persona_3 dizione sociologica ad indicare (come sostenuto da parte attrice, cfr. par.
1.3. della citazione) invece in modo neutro gli appartenenti al quartiere “U Pirtusu” a LA, ma proprio come un appartenente a specifico clan, ben noto agli ambienti delinquenziali.
3.3.2. Inoltre, sia con riferimento al che con riferimento alla parte attrice, dalle Persona_1 informative rese dalla questura di Caltanissetta (all. 4a alla comparsa di risposta), in funzione del parere prefettizio (all. 4 alla comparsa di risposta) risulta una serie di elementi non indifferenti nel senso di una valutazione negativa ai fini dell'accesso al Fondo. Nello specifico:
a) per , precedenti di polizia tra 1982 e 1983: un arresto per resistenza a p.u., lesioni Persona_1 personali, e contravvenzioni (per non essersi fermato all'alt ed anzi avendo travolto un vigile urbano, dandosi alla fuga, prima di essere immediatamente arrestato); un arresto per furto aggravato in concorso;
un provvedimento questorile di diffida ex L. 1423/1956;
b) per la parte attrice: una sentenza di condanna irrevocabile del 2015 per truffa;
una segnalazione del 2022 per furto;
3.4.1. Non sussistente deve ritenersi anche l'elemento della non accidentalità del coinvolgimento della vittima stessa nell'azione criminale, elemento che consentirebbe di ritenere integrato il requisito soggettivo voluto dalla norma (il più volte citato art. 1 comma 2 lett. b) L. 302/1990 inserito ad opera della l. 122/2016, cfr. sopra al par. 2.1.2) qualora comunque “si dimostri l'accidentalità del suo coinvolgimento passivo nell'azione criminosa lesiva…”.
3.4.2. Nel caso in esame, la produzione documentale versata in atti e, specificamente, la sentenza della Corte di Assise ha consentito di accertare che in quel periodo in LA si svolgeva una cruenta guerra di mafia tra i due clan operanti sul territorio, il clan Madonia e il Clan dei Pastori. In questo contesto venne ucciso il , proprio perché, quale membro del clan dei era Per_1 Per_4 considerato dal clan rivale come un avversario da uccidere. La Corte d'Assise ha infatti ritenuto di potere applicare nei confronti degli esecutori materiali del reato la circostanza aggravante della premeditazione, infatti leggendosi a pag. 22 dell'estratto prodotto (ossia la pag. 845 della sentenza, grassetto aggiunto): “Ricorre in particolare l'aggravante della premeditazione, atteso che – pur non essendo stata specificamente individuata nella persona del al momento della partenza Per_1 dei due assassini dal covo della vittima da colpire – tuttavia questa persona sin dall'inizio della più volte ricordata guerra di mafia era stata designata dal “clan dei pastori”, al quale i due imputati appartengono, come uno dei nemici da ricercare in LA e da uccidere.”. Argomentandosi poi che, in funzione di tale intento omicidiario verso componenti del clan avversario, si pose in essere un importante apparato organizzativo, e che “Di tale accurata e complessa organizzazione si avvalsero consapevolmente lo e lo allorché partirono dal covo di alla ricerca Per_2 CP_6 CP_10 di avversari, ricerca culminata nell'omicidio del […]”. In altra parte della sentenza (cfr. Per_1 pag. 839, nell'ambito della testimonianza di ) si legge inoltre che il teste riferì Tes_3 esplicitamente che (grassetto aggiunto) “…tutti i erano stati da loro individuati come Per_1 obiettivi da uccidere;”). Tale sentenza, dunque, oltre a far luce sul movente dell'agguato, permette di acclarare l'assoluta non accidentalità dell'uccisione di , in quanto allora questi, Persona_1 lungi dall'essere stato attinto per errore, sebbene non con una intenzione precisa e specifica ex ante per quell'episodio, rientrava comunque nell'ambito premeditato dell'intenzione di colpire membri del clan avversario (tra cui proprio “tutti i ”). Qualità, peraltro, ben nota a monte a chi Per_1 andò ad attingerlo a morte (come riportato al precedente par. 3.1.1.). Delineandosi dunque un quadro
6 complessivo del tutto antitetico rispetto alla prospettiva del soggetto estraneo alle dinamiche delinquenziali che viene semplicemente a trovarsi nel posto sbagliato al momento sbagliato.
3.4.3. Non trova riscontro, pertanto, la ricostruzione in termini di accidentalità del coinvolgimento di nell'azione di fuoco in cui egli perse la vita, e conseguentemente non va esclusa Persona_1 la rilevanza dell'eventuale appartenenza del soggetto leso ad ambienti e rapporti delinquenziali, come si desume dal tenore letterale della disposizione (“…salvo che si dimostri …”). E come, a maggior ragione, si trae dalla rigorosa interpretazione giurisprudenziale sul riparto dell'onere probatorio, che anzi porrebbe uno specifico e puntuale onere probatorio in capo a chi richiede il beneficio. Che non è stato assolto, e che anzi sostanzialmente è stato comunque già in sé più che confutato dalle risultanze processuali. Con la conseguenza che, nel caso di specie, non viene meno la condizione ostativa (della non completa estraneità della vittima a contesti malavitosi), posta dal Comitato a fondamento del diniego della misura solidaristica all'attrice.
4. Pertanto, in assenza del requisito soggettivo, per come sopra argomentato, deve ritenersi pienamente legittimo il provvedimento di diniego dell'accesso al Fondo, con conseguente rigetto della domanda attorea.
5. Quanto alle spese di giudizio, esse vanno regolate sulla base del criterio della soccombenza, e si liquidano come in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55/2014 e s.m.i., da ultimo operate con D.M. 147/2022, operandosi riduzione ai minimi dell'importo per lo scaglione da € 260.000,00 ad € 520.000,00, in ragione del carattere prettamente documentale ed in diritto della causa, della sostanziale unicità del punto rilevante ai fini della decisione, nonché in relazione alla semplicità del tenore degli scritti difensivi, ed in relazione al fatto che non è stato necessario procedere ad istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando definitivamente sulla domanda proposta nel procedimento iscritto al R.G.C.C. n. 1941/2024:
1) RIGETTA la domanda;
2) NN parte attrice al pagamento delle spese processuali sostenute da parte convenuta, che si liquidano in € 6.023,00 per onorari, oltre spese generali al 15%, CPA ed IVA come per legge, ove dovute;
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Caltanissetta, 22.11.2025
Il Giudice Dario Albergo
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CALTANISSETTA SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott. Dario Albergo, all'esito della riserva di deposito di sentenza ex art. 281-sexies, ultimo comma, c.p.c., del 19.11.2025; letti gli atti del procedimento iscritto al R.G.C.C. n. 1941/2024, avente ad oggetto: “MORTE - ACCESSO AL FONDO DI ROTAZIONE PER LA SOLIDARIETÀ PER LE VITTIME DEI CP_1 DI TIPO MAFIOSO”,
TRA
, nata a [...] il [...] (C.F. ), ed ivi residente Parte_1 C.F._1 in Viale Indipendenza, pal. A, rappresentata e difesa, giusta procura in calce all'atto di citazione, dall'Avv. Riccardo Lana (C.F. ), ed elettivamente domiciliata presso il suo C.F._2 studio sito in LA (CL), Via Falcone n. 5;
PARTE ATTRICE
CONTRO
, in persona del p.t. (C.F.: ), rappresentato e Controparte_2 CP_3 P.IVA_1 difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Caltanissetta (C.F.: ) ed P.IVA_2 elettivamente domiciliato presso i relativi uffici siti in Caltanissetta, Via Libertà n. 174;
PARTE CONVENUTA ha pronunciato la seguente
SENTENZA
1.1. Con atto di citazione, ritualmente notificato in data 21.10.2024 e depositato in pari data, Pt_1
agiva in giudizio nei confronti del
[...] [...] violenti, impugnando la Controparte_4 delibera n. 260 del 26.06.2024, notificata il 31.07.2024, con la quale il predetto comitato aveva respinto l'istanza di accesso al Controparte_5
, dalla stessa presentata in data 26.10.2022. Domandava, pertanto, il riconoscimento del
[...] proprio diritto ai benefici previsti dalla Legge 22 dicembre 1999 n. 512 istitutiva del predetto CP_5 con conseguente condanna della parte convenuta al pagamento delle somme disposte in suo favore dalla sentenza n. 176/2022 del Tribunale Civile di LA, come meglio specificato appresso.
1.2. Parte attrice rappresentava infatti di essere la moglie di , rimasto ucciso nel Persona_1 centro di LA il 25.08.1989, a seguito di un agguato di stampo mafioso, nell'ambito di una lotta tra clan per ottenere l'egemonia sul territorio gelese, e per il quale con sentenza n. 7/1997 del 14.01.1998 della Corte di Assise di Caltanissetta, erano stati condannati e , Controparte_6 Persona_2
1 i quali avevano colpito a morte il con armi da fuoco a bordo di una motocicletta. Sentenza Per_1 confermata per l' in appello e divenuta per questi irrevocabile il 23.05.2000. CP_6
1.3. Parte attrice riferiva di aver proposto azione risarcitoria dinanzi al Tribunale Civile di LA nei confronti del predetto (con domanda regolarmente trasmessa al Controparte_6 [...]
quale denuncia della lite, ex art. 5, L. 512/1999). E di aver ottenuto, con sentenza n. CP_2 176/2022 del 30.03.2022, condanna del convenuto al pagamento in proprio favore di € 323.621,10, oltre gli interessi legali dalla decisione al saldo, e spese giudiziali.
1.4. Parte attrice deduceva allora di aver chiesto l'accesso al Fondo, al fine di conseguire il pagamento delle somme liquidate in suo favore con la suddetta sentenza. Ma il , previa Controparte_4 comunicazione di preavviso di rigetto a cui non era seguito deposito di osservazioni, aveva rigettato la domanda di accesso, con delibera n. 260 del 26.06.2024, prot. 0043999 del 31.07.2024 della Prefettura di Caltanissetta, disposto ai sensi dell'art. 4 L. n. 512/1999, come modificato dall'art. 15 l. n. 122/2016, poiché non ricorrevano le condizioni di cui all'art. 1 comma 2, lett. b), L. 302/1990, non risultando “la vittima […] del tutto estranea ad ambienti e rapporti delinquenziali”, in quanto il
“era noto come uno dei “ ed inserito nel clan . Per_1 Persona_3 Per_4
1.5. L'attrice, dunque, procedeva in questa sede, argomentando in ordine ad un'assoluta estraneità agli ambienti delinquenziali, sia della vittima primaria, sia della stessa istante (data la mancanza di procedimenti, prima che di condanne penali, a loro carico), nonché ad una asseritamente comprovata accidentalità nel coinvolgimento del nel delitto per cui si è proceduto. Evidenziando inoltre Per_1 la natura sociologica e non criminale della dizione “ , ad indicare semplicemente gli Persona_3 abitanti di un quartiere di LA e non necessariamente gli affiliati ad un clan criminale. E pertanto, come già accennato sopra, domandava accertarsi il suo diritto di accesso al ed al pagamento CP_5 da parte del convenuto delle somme già oggetto di condanna. Con vittoria di spese e CP_2 compensi di lite.
2. Costituitasi in giudizio per il tramite della locale Avvocatura dello Stato, l'amministrazione convenuta anzitutto premetteva la ratio della nuova normativa introdotta con l'art. 15 della L. n. 122/2016, volta a garantire le vittime dei reati mafiosi, nel cui novero non possono ascriversi “soggetti che, pur astrattamente rispettosi dei requisiti normativi espressamente previsti, si rivelassero in concreto, e al riscontro delle evidenze (informative delle FF.PP. ovvero atti giudiziari “de relato”), non estranei ad ambienti delinquenziali, compresi quelli di natura non strettamente mafiosa.”, e lo stretto orientamento giurisprudenziale in materia, per cui anche il sospetto della non totale estraneità agli ambienti criminosi può giustificare il rigetto dell'istanza. Nel concreto, poi, evidenziava l'insussistenza dei requisiti soggettivi richiesti dalla normativa di riferimento in capo: alla vittima primaria, come da contenuti dell'istruttoria amministrativa, viste le risultanze processuali del giudizio penale ed i precedenti di polizia;
nonché alla stessa parte attrice, condannata per truffa e segnalata per un furto. Domandava, pertanto, il rigetto della domanda. Con vittoria di spese e compensi di lite.
3. Acquisita la documentazione prodotta dalle parti, e rifiutata una proposta conciliativa giudiziale ad opera della parte convenuta, previo termine per note conclusive, la sola parte attrice discuteva la causa all'udienza del 19.11.2025. Quindi il giudice riservava l'emissione della sentenza entro 30 giorni, ex art. 281-sexies, ultimo comma, c.p.c.
§§§
1. La controversia in esame verte sul risarcimento dei danni, nonché sulla rifusione delle spese e degli onorari di costituzione e di difesa, a favore delle e, più specificamente, Controparte_4 sulla possibilità di richiedere il pagamento delle suddette somme, una volta ottenuta condanna di alcuno dei responsabili, al correlato , istituito presso il Controparte_5 [...]
dalla Legge n. 512/1999. CP_2
2 2. Al riguardo, appare opportuno preliminarmente riportare la disciplina normativa che viene in rilievo.
2.1.1. L'art. 4 (Accesso al Fondo) della cennata Legge 22 dicembre 1999 n. 512 (Istituzione del
[...]
), dispone, per quel che interessa Controparte_5 al caso di specie, ai commi 1, 2 e 3 (quest'ultimo in parte in grassetto per come modificato dall'art. 15, comma 1, lettera c), della L. 122/2016): “1. Hanno diritto di accesso al […] le persone CP_5 fisiche costituite parte civile nelle forme previste dal codice di procedura penale, a cui favore è stata emessa, […] sentenza definitiva di condanna al risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, nonché alla rifusione delle spese e degli onorari di costituzione e di difesa, a carico di soggetti imputati, anche in concorso, dei seguenti reati: […] b) dei delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal medesimo articolo 416-bis; c) dei delitti commessi al fine di agevolare l'attività delle associazioni di tipo mafioso. 2. Hanno altresì diritto di accesso al […] le CP_5 persone fisiche costituite in un giudizio civile, nelle forme previste dal codice di procedura civile, per il risarcimento dei danni causati dalla consumazione dei reati di cui al comma 1, accertati in giudizio penale, […]. 3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2, l'obbligazione del non sussiste quando nei CP_5 confronti delle persone indicate nei medesimi commi è stata pronunciata sentenza definitiva di condanna per uno dei reati di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, o è applicata in via definitiva una misura di prevenzione, ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, ovvero quando risultano escluse le condizioni di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 20 ottobre 1990, n. 302”.
2.1.2. La citata inserzione novellistica, prima assente, richiama dunque l'art. 1 della Legge 20 ottobre 1990, n. 302 (Norme a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata), che dispone, al comma 2 lettera b) (grassetto aggiunto per facilitare l'evidenziazione): “2. L'elargizione di cui al comma 1 è altresì corrisposta a chiunque subisca un'invalidità permanente, per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza dello svolgersi nel territorio dello Stato di fatti delittuosi commessi per il perseguimento delle finalità delle associazioni di cui all'articolo 416-bis del codice penale, a condizione che:[…]; b) il soggetto leso risulti essere del tutto estraneo ad ambienti e rapporti delinquenziali, salvo che si dimostri l'accidentalità del suo coinvolgimento passivo nell'azione criminosa lesiva, ovvero risulti che il medesimo, al tempo dell'evento, si era già dissociato o comunque estraniato dagli ambienti e dai rapporti delinquenziali cui partecipava.”.
2.2.1. A questo punto, appare opportuno rilevare che il testo della citata legge n. 512/1999 da applicare alla presente vicenda, risalendo l'istanza di accesso al 26.10.2022, è quello risultante dalle modifiche introdotte dall'art. 15, comma 1, lettera c), della L. 122/2016 che, modificando il testo originario dell'art. 4 comma 3 della L. 512/1999 ha negato l'accesso al quando risultino escluse le condizioni di cui all'art. 1, comma 2, lettera b), della legge n. 302 del 1990, sopra enunciate. Si evidenzia che tale intervento risponde alla ratio delle previsioni legislative in materia, che è appunto quella di indennizzare le vittime, ritenendo tali, necessariamente, i soggetti del tutto estranei agli ambienti malavitosi e non coloro che ne siano coinvolti, i quali, a ragionare diversamente, riceverebbero, del tutto irragionevolmente, aiuti di Stato nonostante il coinvolgimento in un contesto criminale rispetto alla via della piena legalità. Sul punto, il rigore della giurisprudenza di legittimità è alquanto notevole. Infatti, anzi Cass. Civ. Sez. 3, Ordinanza n. 28627 del 13/10/2023 (Rv. 669319
- 01) ha pure affermato che “In tema di elargizioni in favore di vittime di reati di tipo mafioso, l'estraneità ad ambienti di mafia del richiedente l'accesso al fondo di rotazione, istituito dalla l. n. 512 del 1999, ha natura di prerequisito immanente allo scopo stesso della legge istitutiva, costituendo un elemento negativo della fattispecie legale che dà diritto all'accesso al con la conseguenza CP_5 che deve necessariamente sussistere per il riconoscimento del beneficio, anche prima dell'entrata in vigore dell'art. 15, comma 1, lett. c), della l. n. 122 del 2016, che, nell'introdurre espressamente tale condizione, ha valore non innovativo, ma puramente chiarificatore di un connotato intrinseco alla fattispecie legale”, (ed in precedenza, nello stesso senso, anche Cass. Civ. Sez. 3 - , Sentenza n. 28820
3 del 08/11/2019 (Rv. 655643 - 01)). Ancor più di recente, in tema di configurazione dell'onere della prova su tale profilo, Cass. Civ. Sez. 1 - , Ordinanza n. 6962 del 16/03/2025 (Rv. 674188 - 01) ha ulteriormente evidenziato che “In tema di benefici ai congiunti superstiti di vittime di reati di tipo mafioso, a seguito della sentenza n. 122 del 2024 della Corte cost., grava a carico dei richiedenti l'onere di dimostrare l'esistenza del requisito della meritevolezza sia della vittima diretta, che dei soggetti in favore dei quali è invocata l'elargizione, da intendersi quale totale estraneità ad ambienti criminali e rapporti delinquenziali.”. Concetto ribadito dalla ancora più recente Cass. Civ. Sez. 3 - , Sentenza n. 17987 del 02/07/2025 (Rv. 675008 - 01), per la quale “… sotto il profilo sostanziale, il predetto requisito, da intendersi, non già, in negativo, come mera condizione di incensurato o come mancanza di affiliazione alle consorterie criminali, ma, in positivo, quale condotta di vita antitetica al codice di comportamento delle organizzazioni malavitose, deve essere provato dal richiedente la provvidenza o il beneficio e, in difetto di tale dimostrazione, la domanda deve essere rigettata.”
2.2.2. Pertanto, in prima battuta rileva l'estraneità della vittima del delitto mafioso agli ambienti delinquenziali, in mancanza della quale nemmeno i congiunti possono accedere al Fondo, come può evincersi dal comma 3 dell'art. 4 L. 512/1999. È altrettanto vero, però, secondo il meccanismo previsto dalla novella, che anche una eventuale non totale estraneità agli ambienti ed ai rapporti delinquenziali non sarebbe idonea ad escludere l'accesso al beneficio, qualora vi sia la prova dell'accidentalità del coinvolgimento passivo della vittima nell'azione criminosa lesiva, oppure risulti che al tempo dell'evento la vittima primaria aveva già reciso i rapporti con gli ambienti delinquenziali predetti. Profili su cui la rigorosa elaborazione giurisprudenziale sopra riportata pone un onere probatorio in capo a chi richiede il beneficio.
2.3. Per completezza del quadro complessivo, sulle domande volte all'ottenimento dei detti benefici è competente il Comitato istituito presso il secondo quanto disposto dal D.P.R. Controparte_2 n. 60/2014, intitolato “Regolamento recante la disciplina del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell'usura, a norma dell'articolo 2, comma 6-sexies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10”, ove si prevede (art. 9) che la relativa domanda vada presentata al prefetto della provincia nella quale il richiedente ha la residenza ovvero in cui ha sede l'autorità giudiziaria che ha emesso la sentenza di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 22 dicembre 1999, n. 512, il quale provvederà al relativo esame con verifica della sussistenza dei presupposti e dei requisiti (avvalendosi anche degli organi di polizia ed integrando eventualmente gli atti istruttori ai sensi dell'articolo 6, comma 2, l. 512/1999) e all'emissione del parere, finalizzato all'adozione del provvedimento finale (art. 12) da parte del Comitato. La competente costituisce l'unità CP_7 organizzativa responsabile dell'istruttoria (comma 6 dell'art. 9).
3. Ciò detto quanto alla cornice normativa di riferimento, è adesso possibile valutare la sussistenza o meno dei presupposti per l'accesso al Fondo nel caso di specie, alla luce del riscontro in concreto e della corretta interpretazione delle pertinenti norme, come ricostruite in precedenza. Valutazione che, ormai pacificamente, in caso di impugnazione da parte dell'interessato, rientra nella cognizione del G.O., al quale è demandato il compito di interpretare la legge e individuare i requisiti da cui discende il beneficio in questione, ritenuto quale diritto soggettivo (cfr. sul punto Cass. Civ. SSUU Ordinanza n. 26626 del 18/12/2007 (Rv. 601105 - 01) e Cass. Civ. SSUU Sentenza n. 21927 del 29/08/2008 (Rv. 604200 - 01)).
3.1. Preliminarmente, in relazione ai presupposti oggettivi di cui all'art. 4, L. 512/1999, è incontestato tra le parti, oltre che documentalmente provato dalla citata sentenza n. 7/1997 della Corte d'Assise di Caltanissetta (all. 2 alla citazione per l'estratto di interesse, mentre nei vari allegati 5 alla comparsa di risposta l'amministrazione produce la sentenza per intero) che sussiste il presupposto oggettivo della condanna penale di quale esecutore materiale in concorso del delitto in Controparte_6 cui fu vittima , avvalendosi delle condizioni ed al fine di agevolare un'associazione Persona_1 di tipo mafioso. Così come è incontestato tra le parti, oltre che documentalmente provato (cfr. all. 3
4 alla citazione e all. 3 alla comparsa di risposta), che l'odierna attrice agì in sede civile innanzi al Tribunale di LA contro il medesimo (e con regolare denuncia della lite nei confronti del
[...]
Controparte_8
ed ha ottenuto sentenza di condanna in proprio favore per la
[...] somma di € 323.321,10, oltre gli interessi nella misura legale sulla cifra complessiva dalla data della sentenza fino al saldo, nonché delle spese processuali complessivamente liquidate in € 15.000,00, oltre rimborso forfettario per spese generali pari al 15%, Iva e Cpa. Dunque, ci si ritrova nell'alveo dell'art. 4 comma 2 della citata L. n. 512/1999 (ossia del caso di avvenuto esperimento fruttuoso dell'azione risarcitoria in sede civile). Così come risulta che la stessa ha ritualmente proposto istanza di accesso al Fondo (all. 4 alla citazione e all. 3a alla comparsa di risposta), ed ha ottenuto diniego (all. 6 alla citazione e all. 1 alla comparsa di risposta).
3.2. Tornando al punto centrale del comma 3, ossia relativo agli specifici presupposti soggettivi, stante la finalità della legislazione di riferimento, volta a prevenire il rischio che denaro pubblico possa essere elargito a soggetti collegati con le organizzazioni criminali di stampo mafioso o, comunque, inseriti in contesti criminali, va primariamente rilevato un notevole rigore della giurisprudenza resa in materia sul profilo dei coinvolgimento ovvero estraneità al contesto criminale, tale che anche il mero sospetto della non totale estraneità del soggetto leso agli ambienti delinquenziali ed a rapporti con tali ambienti esclude l'attribuibilità del beneficio (cfr. sul punto anche conforme giurisprudenza amministrativa, quali Cons. Stato, Sez. VI, Sentenza 30.05.2007 n. 2756; Cons. Stato, Sez. VI, Sentenza 27.12.2006 n. 7954; T.A.R. Sicilia, Sez. I, Sentenza 20.01.2010, n. 580). Inoltre, si è affermato comunemente in giurisprudenza che, alla luce dell'introduzione dell'intervento normativo di cui all'art.
2-quinquies, comma 1, lettera a), del D.L. 2 ottobre 2008, n. 151, convertito dalla Legge 28 novembre 2008, n. 186, nel testo modificato dall'art. 2, comma 21, della Legge 15 luglio 2009, n. 94, sussisterebbe, quindi, in materia, per i legami di parentela o familiari con soggetti facenti parte di consorterie criminose, addirittura una sorta di “presunzione assoluta di non estraneità all'ambiente criminale” (cfr. Cass. Civ. Sez. 1 - , Ordinanza n. 16844 del 25/05/2022, pag. 6, che rimanda alla precedente Cass. Civ. Sez. L - , Sentenza n. 31136 del 28/11/2019, pag. 2). Anche se la citata Cass. Civ. Sez. 1 - , Ordinanza n. 16844 del 25/05/2022 (Rv. 664876 - 01), per garantire comunque un adeguato equilibrio nell'onere della prova, ha pure previsto che “Ai fini dell'esclusione dal riconoscimento dei benefici in favore delle vittime dei reati di criminalità organizzata e dei loro familiari, ai sensi dell'art. 1, comma 2 lett. b) della legge n. 302 del 1990, come modificata dalla legge n. 407 del 1998, applicabile "ratione temporis", i dubbi in ordine alla non totale estraneità della vittima "ad ambienti e rapporti delinquenziali" devono essere comunque ragionevoli e "vestiti"
o "qualificati", in modo da consentire ai familiari, sui quali incombe l'onere di provare tale estraneità, di dimostrare, a fronte delle allegazioni dell'amministrazione, che il congiunto era una vittima innocente. […]”
3.3. Sussumendo il caso di specie in tale quadro normativo e giurisprudenziale, posta l'allegata e non contestata condizione di incensuratezza della vittima primaria, e dovendosi allora (per quanto ora sarà argomentato) condividere la posizione dell'amministrazione convenuta, va rilevato che non è possibile ravvisare la condizione di totale estraneità della vittima primaria ad ambienti (nozione che include il contesto o ambito sociale e familiare in cui si muove, vive ed opera la persona, anche a prescindere dalla scelta di appartenervi) ed a rapporti (legami sociali connotati da volontarietà) delinquenziali. Vi sono infatti elementi del tutto idonei ad instillare quantomeno il forte e del tutto ragionato sospetto che la vittima del reato non fosse estranea agli ambienti delinquenziali ai quali risulta legato.
3.3.1. In particolare, dalla stessa sentenza della Corte d'Assise (il cui accertamento, dunque, è cristallizzato, essendo divenuta irrevocabile) emerge che la vittima primaria era inserita, insieme ai suoi fratelli, nel clan operante in LA (cfr. quanto si riporta come riferito, nell'ordine, da: Per_4
, , , , testimonianze ritenute riscontrabili ed Testimone_1 Testimone_2 Tes_3 Tes_4
5 attendibili in sentenza) e che anche il fratello aveva subito un attentato nel luglio del Controparte_9 1989. Dalla lettura dei passaggi rilevanti della citata sentenza per il capo di imputazione che in questa sede interessa, emerge dunque che, oltre che da testimoni al tempo appartenenti alle forze dell'ordine ( ), anche diversi collaboratori di giustizia sentiti durante il processo hanno riferito di Testimone_1 conoscere il come uno dei membri del clan E, come dai passaggi Persona_1 Per_4 riportati in sentenza, dunque, non come un mero appartenente dei “ come asserita Persona_3 dizione sociologica ad indicare (come sostenuto da parte attrice, cfr. par.
1.3. della citazione) invece in modo neutro gli appartenenti al quartiere “U Pirtusu” a LA, ma proprio come un appartenente a specifico clan, ben noto agli ambienti delinquenziali.
3.3.2. Inoltre, sia con riferimento al che con riferimento alla parte attrice, dalle Persona_1 informative rese dalla questura di Caltanissetta (all. 4a alla comparsa di risposta), in funzione del parere prefettizio (all. 4 alla comparsa di risposta) risulta una serie di elementi non indifferenti nel senso di una valutazione negativa ai fini dell'accesso al Fondo. Nello specifico:
a) per , precedenti di polizia tra 1982 e 1983: un arresto per resistenza a p.u., lesioni Persona_1 personali, e contravvenzioni (per non essersi fermato all'alt ed anzi avendo travolto un vigile urbano, dandosi alla fuga, prima di essere immediatamente arrestato); un arresto per furto aggravato in concorso;
un provvedimento questorile di diffida ex L. 1423/1956;
b) per la parte attrice: una sentenza di condanna irrevocabile del 2015 per truffa;
una segnalazione del 2022 per furto;
3.4.1. Non sussistente deve ritenersi anche l'elemento della non accidentalità del coinvolgimento della vittima stessa nell'azione criminale, elemento che consentirebbe di ritenere integrato il requisito soggettivo voluto dalla norma (il più volte citato art. 1 comma 2 lett. b) L. 302/1990 inserito ad opera della l. 122/2016, cfr. sopra al par. 2.1.2) qualora comunque “si dimostri l'accidentalità del suo coinvolgimento passivo nell'azione criminosa lesiva…”.
3.4.2. Nel caso in esame, la produzione documentale versata in atti e, specificamente, la sentenza della Corte di Assise ha consentito di accertare che in quel periodo in LA si svolgeva una cruenta guerra di mafia tra i due clan operanti sul territorio, il clan Madonia e il Clan dei Pastori. In questo contesto venne ucciso il , proprio perché, quale membro del clan dei era Per_1 Per_4 considerato dal clan rivale come un avversario da uccidere. La Corte d'Assise ha infatti ritenuto di potere applicare nei confronti degli esecutori materiali del reato la circostanza aggravante della premeditazione, infatti leggendosi a pag. 22 dell'estratto prodotto (ossia la pag. 845 della sentenza, grassetto aggiunto): “Ricorre in particolare l'aggravante della premeditazione, atteso che – pur non essendo stata specificamente individuata nella persona del al momento della partenza Per_1 dei due assassini dal covo della vittima da colpire – tuttavia questa persona sin dall'inizio della più volte ricordata guerra di mafia era stata designata dal “clan dei pastori”, al quale i due imputati appartengono, come uno dei nemici da ricercare in LA e da uccidere.”. Argomentandosi poi che, in funzione di tale intento omicidiario verso componenti del clan avversario, si pose in essere un importante apparato organizzativo, e che “Di tale accurata e complessa organizzazione si avvalsero consapevolmente lo e lo allorché partirono dal covo di alla ricerca Per_2 CP_6 CP_10 di avversari, ricerca culminata nell'omicidio del […]”. In altra parte della sentenza (cfr. Per_1 pag. 839, nell'ambito della testimonianza di ) si legge inoltre che il teste riferì Tes_3 esplicitamente che (grassetto aggiunto) “…tutti i erano stati da loro individuati come Per_1 obiettivi da uccidere;”). Tale sentenza, dunque, oltre a far luce sul movente dell'agguato, permette di acclarare l'assoluta non accidentalità dell'uccisione di , in quanto allora questi, Persona_1 lungi dall'essere stato attinto per errore, sebbene non con una intenzione precisa e specifica ex ante per quell'episodio, rientrava comunque nell'ambito premeditato dell'intenzione di colpire membri del clan avversario (tra cui proprio “tutti i ”). Qualità, peraltro, ben nota a monte a chi Per_1 andò ad attingerlo a morte (come riportato al precedente par. 3.1.1.). Delineandosi dunque un quadro
6 complessivo del tutto antitetico rispetto alla prospettiva del soggetto estraneo alle dinamiche delinquenziali che viene semplicemente a trovarsi nel posto sbagliato al momento sbagliato.
3.4.3. Non trova riscontro, pertanto, la ricostruzione in termini di accidentalità del coinvolgimento di nell'azione di fuoco in cui egli perse la vita, e conseguentemente non va esclusa Persona_1 la rilevanza dell'eventuale appartenenza del soggetto leso ad ambienti e rapporti delinquenziali, come si desume dal tenore letterale della disposizione (“…salvo che si dimostri …”). E come, a maggior ragione, si trae dalla rigorosa interpretazione giurisprudenziale sul riparto dell'onere probatorio, che anzi porrebbe uno specifico e puntuale onere probatorio in capo a chi richiede il beneficio. Che non è stato assolto, e che anzi sostanzialmente è stato comunque già in sé più che confutato dalle risultanze processuali. Con la conseguenza che, nel caso di specie, non viene meno la condizione ostativa (della non completa estraneità della vittima a contesti malavitosi), posta dal Comitato a fondamento del diniego della misura solidaristica all'attrice.
4. Pertanto, in assenza del requisito soggettivo, per come sopra argomentato, deve ritenersi pienamente legittimo il provvedimento di diniego dell'accesso al Fondo, con conseguente rigetto della domanda attorea.
5. Quanto alle spese di giudizio, esse vanno regolate sulla base del criterio della soccombenza, e si liquidano come in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55/2014 e s.m.i., da ultimo operate con D.M. 147/2022, operandosi riduzione ai minimi dell'importo per lo scaglione da € 260.000,00 ad € 520.000,00, in ragione del carattere prettamente documentale ed in diritto della causa, della sostanziale unicità del punto rilevante ai fini della decisione, nonché in relazione alla semplicità del tenore degli scritti difensivi, ed in relazione al fatto che non è stato necessario procedere ad istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando definitivamente sulla domanda proposta nel procedimento iscritto al R.G.C.C. n. 1941/2024:
1) RIGETTA la domanda;
2) NN parte attrice al pagamento delle spese processuali sostenute da parte convenuta, che si liquidano in € 6.023,00 per onorari, oltre spese generali al 15%, CPA ed IVA come per legge, ove dovute;
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Caltanissetta, 22.11.2025
Il Giudice Dario Albergo
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