TAR Firenze, sez. I, sentenza 22/01/2026, n. 142
TAR
Sentenza 22 gennaio 2026

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  • Accolto
    Inadempimento del Ministero all'obbligo di esecuzione della sentenza

    Non risulta dagli atti di causa che la sentenza ottemperanda sia stata eseguita.

  • Accolto
    Necessità di un commissario ad acta per l'esecuzione della sentenza

    Il Tribunale nomina quale commissario ad acta il Direttore generale dell’Ufficio centrale del bilancio del Ministero resistente, con facoltà di delega ad un funzionario del medesimo Ufficio, affinché provveda nei sessanta giorni successivi, su richiesta della parte interessata, ai necessari adempimenti.

  • Accolto
    Ritardo del Ministero nella corresponsione di quanto dovuto

    Il ritardo maturato dal Ministero nella corresponsione di quanto dovuto giustifica la condanna dell'Amministrazione resistente alla corresponsione di una penalità di mora in misura pari agli interessi legali spettanti sulle somme complessivamente dovute, con decorrenza dal giorno della comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento disposto nella sentenza di ottemperanza sino al pagamento di quanto dovuto.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Firenze, sez. I, sentenza 22/01/2026, n. 142
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Firenze
    Numero : 142
    Data del deposito : 22 gennaio 2026
    Fonte ufficiale :

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