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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 27/10/2025, n. 909 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 909 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G.C. 1367/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI TORINO SEZIONE PRIMA CIVILE
riunita in camera di consiglio nelle persone dei Signori Magistrati: Dott.ssa Emanuela Germano Cortese PRESIDENTE Dott.ssa Silvia Orlando CONSIGLIERE Dott.ssa Eleonora Montserrat Pappalettere CONSIGLIERE Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso presentato da:
nata a [...] il [...], CF , Parte_1 C.F._1 residente in [...], elettivamente domiciliata in Torino, via Legnano n. 26, presso lo studio dell'Avv. Natalie Ghirardi (CF fax C.F._2
011/0464115), che la rappresenta e difende in forza di procura alle liti in calce al ricorso,
PARTE RICORRENTE
contro
:
, in persona del Ministro pro tempore, Controparte_1
PARTE RESISTENTE CONTUMACE
CONCLUSIONI DELLA PARTE RICORRENTE:
“voglia la Corte di appello adita, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e deduzione, e premessa l'istruttoria occorrente, dichiarare sussistenti i requisiti per il riconoscimento in Italia della sentenza pronunciata dalla Corte d'Appello di Bobo-Dioulasso Tribunale di Grande Istanza Bobo-Dioulasso n. 004/22 del 12/01/2022”.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso del 30 aprile 2024, la signora cittadina italiana residente a Parte_1
Torino, ha chiesto, ai sensi dell'art. 64 della legge 31 maggio 1995 n. 218, che sia accertata la sussistenza dei requisiti per il riconoscimento in Italia della sentenza n. 004/22 del 12 gennaio 2022 pronunciata dal Tribunal de Grande Instance di Bobo- Dioulasso (Burkina Faso), con la quale è stata disposta l'adozione, da parte dell'odierna ricorrente, delle due figlie del di lei marito, allora minorenni, e Persona_1
, cittadine del Burkina Faso ed ivi residenti. Persona_2
La domanda proposta con il ricorso in esame è inammissibile.
L'articolo 41 della Legge n. 218/1995 stabilisce che "i provvedimenti stranieri in materia di adozione sono riconoscibili in Italia ai sensi degli artt. 64, 65 e 66. Restano ferme le disposizioni delle leggi speciali in materia di adozioni dei minori".
La legge speciale “in materia di adozioni dei minori” rilevante ai sensi del citato articolo 41 L. 218/1995 è la Legge 4 maggio 1983, n. 184, nella parte in cui (articoli da 29 al 39 quater) disciplina la speciale procedura dell'adozione internazionale, introdotta nel corpus originario della L. 184/1983 dalla Legge 31 dicembre 1998, n. 476, di ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Aja n. 33 del 29 maggio 1993, relativa alla protezione dei minori e alla cooperazione in materia di adozione internazionale (Convenzione peraltro ratificata anche dal Burkina Faso, Stato estero le cui Autorità hanno pronunciato, nel 2022, l'adozione di cui si chiede in questa sede il riconoscimento).
Ai sensi dell'art. 29-bis della L. 184/1983, la legge 184/1983 medesima si applica all'adozione di un minore straniero residente all'estero, qualora gli adottanti siano persone residenti in Italia o cittadini italiani residenti in uno Stato straniero, e si svolge nel primo caso dinanzi al Tribunale per i Minorenni del distretto in cui gli adottanti hanno la residenza, e nel secondo dinanzi a quello del distretto in cui si trova il luogo della loro ultima residenza. L'art. 36 stabilisce, inoltre, al comma 1, che l'adozione internazionale di minori provenienti da Stati che hanno ratificato la Convenzione o che, nello spirito della stessa, abbiano stipulato accordi bilaterali, può aver luogo soltanto con le procedure e gli effetti previsti dalla L. n. 184, mentre l'adozione o l'affidamento a scopo adottivo, pronunciati in un Paese non aderente alla Convenzione né firmatario di accordi bilaterali, possono essere dichiarati efficaci in Italia soltanto alle condizioni stabilite dal comma 2, il cui accertamento compete comunque, a norma del comma 3, al Tribunale per i Minorenni – in particolare, quello che ha emesso il decreto di idoneità all'adozione.
L'esigenza di assicurare un controllo rigoroso sulla compatibilità del provvedimento straniero con il nostro ordinamento, onde evitare che il ricorso per il riconoscimento possa prestarsi a strumentalizzazioni o ad abusi, giustifica la competenza funzionale del Tribunale per i Minorenni anche in caso d'inosservanza della procedura di cui alla L. n. 184/1983, e ciò non solo in virtù della portata tendenzialmente generale della competenza di tale Tribunale in materia di adozione di minori, ma anche in ragione degli strumenti d'indagine ed intervento di cui lo stesso Tribunale dispone a tutela dell'interesse dell'adottando (in questo senso, Cass. civ., Sez. VI - 1, Ordinanza, 12/12/2017, n. 29668). La giurisprudenza di legittimità ha stabilito l'applicabilità della L. n. 218 del 1995 (e la conseguente competenza della Corte d'Appello) per il riconoscimento dei provvedimenti stranieri di adozione soltanto in via residuale: soltanto, cioè, quando la disciplina speciale dell'adozione internazionale sia inapplicabile (ad esempio, Cass. civ., Sez. Unite, Sent., c.c. 12/01/2021, dep. 31/03/2021, n. 9006 ha confermato la competenza della Corte d'Appello perché i ricorrenti difettavano radicalmente delle condizioni soggettive di applicabilità del regime giuridico dell'adozione internazionale, essendo gli adottanti cittadini statunitensi stabilmente residenti negli Stati Uniti, così come i minori adottati).
Nel caso di specie, ricorrono i presupposti dell'adozione internazionale in quanto l'adottante, come detto, è cittadina italiana residente in Italia e le adottate sono cittadine del Burkina Faso, residenti in quel Paese.
Poiché il riconoscimento della sentenza di adozione non può che avvenire, nel caso in esame, in applicazione della disciplina dell'adozione internazionale regolata dalle procedure richiamate dalla Legge 4 maggio 1983, n. 184, come modificata dalla L. 31 dicembre 1998, n. 476, di ratifica ed attuazione della Convenzione dell'Aia del 29 maggio 1993, non possono essere applicate le norme generali di diritto internazionale privato relative al riconoscimento dei provvedimenti stranieri invocate dalla ricorrente. Di conseguenza, questa Corte d'Appello deve dichiarare l'inammissibilità della domanda (in tal senso, espressamente: Cass. civ., Sez. VI - 1, Ord., c.c. 07/06/2017, dep. 22/09/2017, n. 22220).
Le spese di lite vanno dichiarate (virtualmente) compensate, non essendosi costituito il resistente, dichiarato contumace con separata ordinanza. Controparte_1
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Torino, definitivamente pronunciando sul ricorso di Pt_1
, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione respinta o assorbita,
[...]
1. DICHIARA inammissibile la domanda.
2. DICHIARA compensate le spese processuali.
Così deciso in Torino, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile della Corte d'Appello del 24 ottobre 2025.
La Presidente Dott.ssa Emanuela Germano Cortese Il Consigliere Est. Dott.ssa Eleonora Montserrat Pappalettere
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI TORINO SEZIONE PRIMA CIVILE
riunita in camera di consiglio nelle persone dei Signori Magistrati: Dott.ssa Emanuela Germano Cortese PRESIDENTE Dott.ssa Silvia Orlando CONSIGLIERE Dott.ssa Eleonora Montserrat Pappalettere CONSIGLIERE Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso presentato da:
nata a [...] il [...], CF , Parte_1 C.F._1 residente in [...], elettivamente domiciliata in Torino, via Legnano n. 26, presso lo studio dell'Avv. Natalie Ghirardi (CF fax C.F._2
011/0464115), che la rappresenta e difende in forza di procura alle liti in calce al ricorso,
PARTE RICORRENTE
contro
:
, in persona del Ministro pro tempore, Controparte_1
PARTE RESISTENTE CONTUMACE
CONCLUSIONI DELLA PARTE RICORRENTE:
“voglia la Corte di appello adita, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e deduzione, e premessa l'istruttoria occorrente, dichiarare sussistenti i requisiti per il riconoscimento in Italia della sentenza pronunciata dalla Corte d'Appello di Bobo-Dioulasso Tribunale di Grande Istanza Bobo-Dioulasso n. 004/22 del 12/01/2022”.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso del 30 aprile 2024, la signora cittadina italiana residente a Parte_1
Torino, ha chiesto, ai sensi dell'art. 64 della legge 31 maggio 1995 n. 218, che sia accertata la sussistenza dei requisiti per il riconoscimento in Italia della sentenza n. 004/22 del 12 gennaio 2022 pronunciata dal Tribunal de Grande Instance di Bobo- Dioulasso (Burkina Faso), con la quale è stata disposta l'adozione, da parte dell'odierna ricorrente, delle due figlie del di lei marito, allora minorenni, e Persona_1
, cittadine del Burkina Faso ed ivi residenti. Persona_2
La domanda proposta con il ricorso in esame è inammissibile.
L'articolo 41 della Legge n. 218/1995 stabilisce che "i provvedimenti stranieri in materia di adozione sono riconoscibili in Italia ai sensi degli artt. 64, 65 e 66. Restano ferme le disposizioni delle leggi speciali in materia di adozioni dei minori".
La legge speciale “in materia di adozioni dei minori” rilevante ai sensi del citato articolo 41 L. 218/1995 è la Legge 4 maggio 1983, n. 184, nella parte in cui (articoli da 29 al 39 quater) disciplina la speciale procedura dell'adozione internazionale, introdotta nel corpus originario della L. 184/1983 dalla Legge 31 dicembre 1998, n. 476, di ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Aja n. 33 del 29 maggio 1993, relativa alla protezione dei minori e alla cooperazione in materia di adozione internazionale (Convenzione peraltro ratificata anche dal Burkina Faso, Stato estero le cui Autorità hanno pronunciato, nel 2022, l'adozione di cui si chiede in questa sede il riconoscimento).
Ai sensi dell'art. 29-bis della L. 184/1983, la legge 184/1983 medesima si applica all'adozione di un minore straniero residente all'estero, qualora gli adottanti siano persone residenti in Italia o cittadini italiani residenti in uno Stato straniero, e si svolge nel primo caso dinanzi al Tribunale per i Minorenni del distretto in cui gli adottanti hanno la residenza, e nel secondo dinanzi a quello del distretto in cui si trova il luogo della loro ultima residenza. L'art. 36 stabilisce, inoltre, al comma 1, che l'adozione internazionale di minori provenienti da Stati che hanno ratificato la Convenzione o che, nello spirito della stessa, abbiano stipulato accordi bilaterali, può aver luogo soltanto con le procedure e gli effetti previsti dalla L. n. 184, mentre l'adozione o l'affidamento a scopo adottivo, pronunciati in un Paese non aderente alla Convenzione né firmatario di accordi bilaterali, possono essere dichiarati efficaci in Italia soltanto alle condizioni stabilite dal comma 2, il cui accertamento compete comunque, a norma del comma 3, al Tribunale per i Minorenni – in particolare, quello che ha emesso il decreto di idoneità all'adozione.
L'esigenza di assicurare un controllo rigoroso sulla compatibilità del provvedimento straniero con il nostro ordinamento, onde evitare che il ricorso per il riconoscimento possa prestarsi a strumentalizzazioni o ad abusi, giustifica la competenza funzionale del Tribunale per i Minorenni anche in caso d'inosservanza della procedura di cui alla L. n. 184/1983, e ciò non solo in virtù della portata tendenzialmente generale della competenza di tale Tribunale in materia di adozione di minori, ma anche in ragione degli strumenti d'indagine ed intervento di cui lo stesso Tribunale dispone a tutela dell'interesse dell'adottando (in questo senso, Cass. civ., Sez. VI - 1, Ordinanza, 12/12/2017, n. 29668). La giurisprudenza di legittimità ha stabilito l'applicabilità della L. n. 218 del 1995 (e la conseguente competenza della Corte d'Appello) per il riconoscimento dei provvedimenti stranieri di adozione soltanto in via residuale: soltanto, cioè, quando la disciplina speciale dell'adozione internazionale sia inapplicabile (ad esempio, Cass. civ., Sez. Unite, Sent., c.c. 12/01/2021, dep. 31/03/2021, n. 9006 ha confermato la competenza della Corte d'Appello perché i ricorrenti difettavano radicalmente delle condizioni soggettive di applicabilità del regime giuridico dell'adozione internazionale, essendo gli adottanti cittadini statunitensi stabilmente residenti negli Stati Uniti, così come i minori adottati).
Nel caso di specie, ricorrono i presupposti dell'adozione internazionale in quanto l'adottante, come detto, è cittadina italiana residente in Italia e le adottate sono cittadine del Burkina Faso, residenti in quel Paese.
Poiché il riconoscimento della sentenza di adozione non può che avvenire, nel caso in esame, in applicazione della disciplina dell'adozione internazionale regolata dalle procedure richiamate dalla Legge 4 maggio 1983, n. 184, come modificata dalla L. 31 dicembre 1998, n. 476, di ratifica ed attuazione della Convenzione dell'Aia del 29 maggio 1993, non possono essere applicate le norme generali di diritto internazionale privato relative al riconoscimento dei provvedimenti stranieri invocate dalla ricorrente. Di conseguenza, questa Corte d'Appello deve dichiarare l'inammissibilità della domanda (in tal senso, espressamente: Cass. civ., Sez. VI - 1, Ord., c.c. 07/06/2017, dep. 22/09/2017, n. 22220).
Le spese di lite vanno dichiarate (virtualmente) compensate, non essendosi costituito il resistente, dichiarato contumace con separata ordinanza. Controparte_1
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Torino, definitivamente pronunciando sul ricorso di Pt_1
, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione respinta o assorbita,
[...]
1. DICHIARA inammissibile la domanda.
2. DICHIARA compensate le spese processuali.
Così deciso in Torino, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile della Corte d'Appello del 24 ottobre 2025.
La Presidente Dott.ssa Emanuela Germano Cortese Il Consigliere Est. Dott.ssa Eleonora Montserrat Pappalettere