TRIB
Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 04/02/2025, n. 935 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 935 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 37109/2023
Tribunale di Milano
SEZIONE TREDICESIMA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r. g. 37109/2023
tra
Parte_1
RICORRENTE IN OPPOSIZIONE
e
CP_1
Controparte_2
CP_1 CP_3
CP_4
[...]
RESISTENTI OPPOSTI
Il 4/2/2025, alle ore 10.19, innanzi al dr. Ilario Pontani, sono comparsi:
per parte ricorrente in opposizione l'Avv. FRANCESCA LUCCI, che dichiara che il Sig. Parte_1
è stato ammesso al gratuito patrocinio dal 16/11/2023 e si riserva di produrre oggi pomeriggio nel fascicolo telematico la delibera di ammissione;
per parte resistente opposta l'Avv. CLAUDIO SALA si oppone alla produzione.
Dopo breve discussione orale, il giudice pronuncia sentenza ex artt. 447-bis e 429 c.p.c. dandone lettura del dispositivo alle parti presenti ed immediato deposito telematico della contestuale motivazione, con allegazione al verbale.
Il giudice
Dr. Ilario Pontani
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
TREDICESIMA CIVILE
Il Tribunale di Milano, nella persona del giudice dr. Ilario Pontani ha pronunciato ex artt. 447-bis e 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r. g. 37109/2023 promossa da:
, nato a [...] il [...] (C. F. , Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Milano, vai G. Ripamonti n. 44, con l'Avv. FRANCESCA LUCCI
RICORRENTE IN OPPOSIZIONE contro
, nata a [...] l'[...] (C. F. CP_1 C.F._2
, nato a [...] il [...] (C. F. ) CP_4 C.F._3
, nata a [...] il [...] (C. F. CP_4 C.F._4
, nato a [...] il [...] (C. F. ) Controparte_2 C.F._5
, nato a [...] il [...] (C. F. ) Controparte_5 C.F._6
Elettivamente domiciliati in Milano, via Hoepli n. 3, con gli Avv.ti CLAUDIO SALA e MARIA SALA
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli depositati telematicamente.
Parte ricorrente in opposizione: “Preso atto della ricostruzione dei fatti esposta nella presente opposizione, accertare e dichiarare insussistenti i presupposti per l'emissione del decreto ingiuntivo ex artt. 658 e 664 c. p. c.; Accertare e dichiarare infondata in fatto e in diritto e 2 comunque non provata la pretesa creditoria della parte opposta e, per l'effetto, dichiarare illegittimo, nullo, inefficace il decreto ingiuntivo n. 12228/2023 emesso il 21/7/2023 e revocare il medesimo;
Accertare e dichiarare che il contratto di locazione ad uso non abitativo del 1° giugno 2016 registrato presso l'Agenzia delle entrate – Ufficio Territoriale di MILANO 6 al m. 006231 – serie 3T, è risolto dalla data del 2/12/2019. In ogni caso: Condannare il Signori CP_4
e nonché , e
[...] CP_1 CP_4 Controparte_2
(quali eredi di ) al risarcimento dei danni per lite Controparte_5 Persona_1 temeraria ex art. 96 c. p. c. Con vittoria di spese, diritti ed onorari”
Parte resistente opposta: “Respingere l'opposizione ex adverso formulata nei confronti del decreto ingiuntivo n. 12228/2023 perché inammissibile e/o infondata in fatto e in diritto per le ragioni esposte in atti, e per l'effetto confermare il decreto opposto in ogni sua parte, confermandone l'efficacia esecutiva. In ogni caso: con vittoria di spese, diritti ed onorari, sia del presente giudizio che della fase monitoria”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso regolarmente notificato alla controparte, ha proposto Parte_1 opposizione avverso il D.I. n. 12228/2023 (RG n. 25409/2023) provvisoriamente esecutivo, col quale questo Tribunale gli ha ingiunto il pagamento, in favore di , CP_1
, , e , Controparte_2 Controparte_5 CP_4 CP_4 della somma di € 32.514, 62, oltre interessi e spese, a titolo di canoni di locazione ed oneri accessori, concernenti le mensilità da novembre 2019 a maggio 2023 (oltre ai canoni a scadere sino all'esecuzione dello sfratto), relative alla locazione dell'immobile sito in Milano, via Brunetti n. 14 (contratto di locazione ad uso diverso dall'abitativo del 1°/6/2016 concluso tra la ditta individuale e , dante causa degli opposti) . Parte_1 Persona_1
L'opponente ha eccepito un evento interruttivo del godimento dell'immobile a lui non imputabile e la risoluzione del contratto di locazione dal dicembre 2019. Ha concluso per la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
La parte opposta si è costituita in giudizio ed ha chiesto la conferma del decreto opposto.
Il 26/3/2024 il giudice ha confermato la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.
All'odierna udienza la causa è stata discussa e decisa, mediante pubblica lettura del dispositivo della sentenza e immediato deposito telematico della contestuale motivazione.
L'opposizione non è fondata.
Risulta chiaramente dagli atti che (dante causa degli opposti) con contratto del Persona_1
1°/6/2016 aveva concesso in locazione ad , ad uso diverso Parte_2 dall'abitativo, il piano terreno dell'edificio sito in Milano, via Brunetti n. 14, immobile che era stato sublocato dal alla società RL (sublocazione mai comunicata né autorizzata dai Parte_1
3 locatori) per lo svolgimento di giochi di ruolo denominati Escape Room con conseguente trasformazione in “Casa dell'orrore”.
Sebbene la locazione non avesse ad oggetto il solaio dell'edificio, anche detta porzione dell'immobile era stata occupata dal conduttore e sublocata oltre ad essere interessata da varie manomissioni (tassellature e forature per il passaggio di un passa-cavi) che ne avevano compromesso la statica, tanto che il 20/11/20219 si era verificato il crollo di una porzione della soletta del locale solaio che aveva determinato la caduta di una persona ed il 22/11/2019 il Tribunale Penale aveva disposto il sequestro preventivo dell'immobile.
E' evidente che il crollo del solaio sia imputabile quanto meno a titolo di colpa al , Parte_1 che:
a) ha occupato e sublocato una parte dell'immobile (solaio) che non gli era stata concessa in locazione;
b) ha mutato la destinazione dell'edificio per adibirlo allo svolgimento di giochi di ruolo;
c) ha manomesso i locali compromettendone la statica, provocando il ferimento di una persona ed il conseguente sequestro dell'edificio.
Successivamente alla revoca del sequestro, ha mantenuto la disponibilità Parte_1 dei locali, tanto che i locatori il 12/7/2023 hanno dovuto chiedere la convalida dello sfratto per morosità e sono rientrati in possesso dell'immobile soltanto il 16/1/2024.
Le superiori circostanze da un lato non consentono di ritenere risolto il contratto di locazione dal dicembre 2019 per fatto non imputabile al conduttore e dall'altro rendono del tutto irrilevante la circostanza che si sia recato in Polonia per i primi sei mesi del 2020, atteso che il Parte_1 mancato rilascio dei locali sino al 16/1/2024 lo obbliga a corrispondere i canoni di locazione sino a tale data ex art. 1591 c. c.
Alla luce delle superiori considerazioni, il decreto ingiuntivo deve essere confermato e dichiarato definitivamente esecutivo.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e, tenuto conto del valore della causa e delle attività difensive svolte (di studio, introduttiva e decisionale), ridotte del 50 % in considerazione della non particolare complessità delle questioni trattate, si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa RG 37109/2023, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così provvede:
1) rigetta l'opposizione e dichiara definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo n. 12228/2023 (RG n. 25409/2023);
2) condanna l'opponente alla refusione, in favore degli opposti Parte_1
, , , e CP_1 Controparte_2 Controparte_5 CP_4
4 delle spese di lite, che si liquidano in complessivi € 3.800 (euro CP_4 tremilaottocento/00) per compensi, oltre al 15% per rimborso forfetario spese generali, IVA e CPA come per legge.
Sentenza resa ex articolo 429 c. p. c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti del dispositivo e contestuale deposito telematico della motivazione, con allegazione al verbale.
Milano, 4/2/2025
Il Giudice
Dr. Ilario Pontani
5
Tribunale di Milano
SEZIONE TREDICESIMA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r. g. 37109/2023
tra
Parte_1
RICORRENTE IN OPPOSIZIONE
e
CP_1
Controparte_2
CP_1 CP_3
CP_4
[...]
RESISTENTI OPPOSTI
Il 4/2/2025, alle ore 10.19, innanzi al dr. Ilario Pontani, sono comparsi:
per parte ricorrente in opposizione l'Avv. FRANCESCA LUCCI, che dichiara che il Sig. Parte_1
è stato ammesso al gratuito patrocinio dal 16/11/2023 e si riserva di produrre oggi pomeriggio nel fascicolo telematico la delibera di ammissione;
per parte resistente opposta l'Avv. CLAUDIO SALA si oppone alla produzione.
Dopo breve discussione orale, il giudice pronuncia sentenza ex artt. 447-bis e 429 c.p.c. dandone lettura del dispositivo alle parti presenti ed immediato deposito telematico della contestuale motivazione, con allegazione al verbale.
Il giudice
Dr. Ilario Pontani
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
TREDICESIMA CIVILE
Il Tribunale di Milano, nella persona del giudice dr. Ilario Pontani ha pronunciato ex artt. 447-bis e 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r. g. 37109/2023 promossa da:
, nato a [...] il [...] (C. F. , Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Milano, vai G. Ripamonti n. 44, con l'Avv. FRANCESCA LUCCI
RICORRENTE IN OPPOSIZIONE contro
, nata a [...] l'[...] (C. F. CP_1 C.F._2
, nato a [...] il [...] (C. F. ) CP_4 C.F._3
, nata a [...] il [...] (C. F. CP_4 C.F._4
, nato a [...] il [...] (C. F. ) Controparte_2 C.F._5
, nato a [...] il [...] (C. F. ) Controparte_5 C.F._6
Elettivamente domiciliati in Milano, via Hoepli n. 3, con gli Avv.ti CLAUDIO SALA e MARIA SALA
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli depositati telematicamente.
Parte ricorrente in opposizione: “Preso atto della ricostruzione dei fatti esposta nella presente opposizione, accertare e dichiarare insussistenti i presupposti per l'emissione del decreto ingiuntivo ex artt. 658 e 664 c. p. c.; Accertare e dichiarare infondata in fatto e in diritto e 2 comunque non provata la pretesa creditoria della parte opposta e, per l'effetto, dichiarare illegittimo, nullo, inefficace il decreto ingiuntivo n. 12228/2023 emesso il 21/7/2023 e revocare il medesimo;
Accertare e dichiarare che il contratto di locazione ad uso non abitativo del 1° giugno 2016 registrato presso l'Agenzia delle entrate – Ufficio Territoriale di MILANO 6 al m. 006231 – serie 3T, è risolto dalla data del 2/12/2019. In ogni caso: Condannare il Signori CP_4
e nonché , e
[...] CP_1 CP_4 Controparte_2
(quali eredi di ) al risarcimento dei danni per lite Controparte_5 Persona_1 temeraria ex art. 96 c. p. c. Con vittoria di spese, diritti ed onorari”
Parte resistente opposta: “Respingere l'opposizione ex adverso formulata nei confronti del decreto ingiuntivo n. 12228/2023 perché inammissibile e/o infondata in fatto e in diritto per le ragioni esposte in atti, e per l'effetto confermare il decreto opposto in ogni sua parte, confermandone l'efficacia esecutiva. In ogni caso: con vittoria di spese, diritti ed onorari, sia del presente giudizio che della fase monitoria”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso regolarmente notificato alla controparte, ha proposto Parte_1 opposizione avverso il D.I. n. 12228/2023 (RG n. 25409/2023) provvisoriamente esecutivo, col quale questo Tribunale gli ha ingiunto il pagamento, in favore di , CP_1
, , e , Controparte_2 Controparte_5 CP_4 CP_4 della somma di € 32.514, 62, oltre interessi e spese, a titolo di canoni di locazione ed oneri accessori, concernenti le mensilità da novembre 2019 a maggio 2023 (oltre ai canoni a scadere sino all'esecuzione dello sfratto), relative alla locazione dell'immobile sito in Milano, via Brunetti n. 14 (contratto di locazione ad uso diverso dall'abitativo del 1°/6/2016 concluso tra la ditta individuale e , dante causa degli opposti) . Parte_1 Persona_1
L'opponente ha eccepito un evento interruttivo del godimento dell'immobile a lui non imputabile e la risoluzione del contratto di locazione dal dicembre 2019. Ha concluso per la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
La parte opposta si è costituita in giudizio ed ha chiesto la conferma del decreto opposto.
Il 26/3/2024 il giudice ha confermato la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.
All'odierna udienza la causa è stata discussa e decisa, mediante pubblica lettura del dispositivo della sentenza e immediato deposito telematico della contestuale motivazione.
L'opposizione non è fondata.
Risulta chiaramente dagli atti che (dante causa degli opposti) con contratto del Persona_1
1°/6/2016 aveva concesso in locazione ad , ad uso diverso Parte_2 dall'abitativo, il piano terreno dell'edificio sito in Milano, via Brunetti n. 14, immobile che era stato sublocato dal alla società RL (sublocazione mai comunicata né autorizzata dai Parte_1
3 locatori) per lo svolgimento di giochi di ruolo denominati Escape Room con conseguente trasformazione in “Casa dell'orrore”.
Sebbene la locazione non avesse ad oggetto il solaio dell'edificio, anche detta porzione dell'immobile era stata occupata dal conduttore e sublocata oltre ad essere interessata da varie manomissioni (tassellature e forature per il passaggio di un passa-cavi) che ne avevano compromesso la statica, tanto che il 20/11/20219 si era verificato il crollo di una porzione della soletta del locale solaio che aveva determinato la caduta di una persona ed il 22/11/2019 il Tribunale Penale aveva disposto il sequestro preventivo dell'immobile.
E' evidente che il crollo del solaio sia imputabile quanto meno a titolo di colpa al , Parte_1 che:
a) ha occupato e sublocato una parte dell'immobile (solaio) che non gli era stata concessa in locazione;
b) ha mutato la destinazione dell'edificio per adibirlo allo svolgimento di giochi di ruolo;
c) ha manomesso i locali compromettendone la statica, provocando il ferimento di una persona ed il conseguente sequestro dell'edificio.
Successivamente alla revoca del sequestro, ha mantenuto la disponibilità Parte_1 dei locali, tanto che i locatori il 12/7/2023 hanno dovuto chiedere la convalida dello sfratto per morosità e sono rientrati in possesso dell'immobile soltanto il 16/1/2024.
Le superiori circostanze da un lato non consentono di ritenere risolto il contratto di locazione dal dicembre 2019 per fatto non imputabile al conduttore e dall'altro rendono del tutto irrilevante la circostanza che si sia recato in Polonia per i primi sei mesi del 2020, atteso che il Parte_1 mancato rilascio dei locali sino al 16/1/2024 lo obbliga a corrispondere i canoni di locazione sino a tale data ex art. 1591 c. c.
Alla luce delle superiori considerazioni, il decreto ingiuntivo deve essere confermato e dichiarato definitivamente esecutivo.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e, tenuto conto del valore della causa e delle attività difensive svolte (di studio, introduttiva e decisionale), ridotte del 50 % in considerazione della non particolare complessità delle questioni trattate, si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa RG 37109/2023, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così provvede:
1) rigetta l'opposizione e dichiara definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo n. 12228/2023 (RG n. 25409/2023);
2) condanna l'opponente alla refusione, in favore degli opposti Parte_1
, , , e CP_1 Controparte_2 Controparte_5 CP_4
4 delle spese di lite, che si liquidano in complessivi € 3.800 (euro CP_4 tremilaottocento/00) per compensi, oltre al 15% per rimborso forfetario spese generali, IVA e CPA come per legge.
Sentenza resa ex articolo 429 c. p. c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti del dispositivo e contestuale deposito telematico della motivazione, con allegazione al verbale.
Milano, 4/2/2025
Il Giudice
Dr. Ilario Pontani
5