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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 10/12/2025, n. 421 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 421 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA SEZIONE LAVORO
composta da dr. Fabrizio RIGA - Presidente estensore dr.ssa Anna Maria TRACANNA - Consigliere dr. Massimo DE CESARE - Consigliere
all'udienza di discussione del 04 dicembre 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di lavoro in grado di appello n. 425/24 R.G.
TRA
Parte_1 elett.te domicil.ta presso l'indirizzo Pec dell'Avv.to CP_1 rappr. e dif. dagli Avv.ti Nicola Corbo e Oriana di Girolamo giusta procura in atti APPELLANTE E ; Controparte_2 elett.te domicil.to in Pescara, Corso Umberto I, n. 18 rappr. e dif. dall'Avv.to Antonio Di Giandomenico giusta procura in atti APPELLATO
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Pescara del 19.09.2024.
Conclusioni: come da atto di appello e da memoria di costituzione dell'appellato.
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato in data 21.10.2024, la società proponeva Parte_1 appello avverso la sentenza emessa in data 19.09.2024, depositata e notificata in pari data, con cui il Tribunale di Pescara, in funzione di giudice del lavoro, in accoglimento 1 delle domande avanzate dal ricorrente, dipendente della società dall'11.01.1996 con mansioni e qualifica di capotreno, aveva riconosciuto al medesimo il diritto di vedersi retribuire ciascuna giornata di ferie con una retribuzione comprensiva di tutte le indennità indicate in ricorso, detratto quanto già percepito in misura fissa per l'indennità di utilizzazione professionale, e, per l'effetto, aveva condannato la convenuta al pagamento, in suo favore, a titolo di differenze retributive maturate dall'01.08.2007 al 31.12.2021, della complessiva somma di € 7991,69, oltre accessori.
Con i motivi di gravame l'appellante lamentava:
- la violazione e la falsa applicazione degli artt. 3, 36, 39 e 41 Cost., anche in relazione al diritto vivente in materia di autonomia sindacale e di rappresentanza sindacale dei lavoratori, nonché dell'art. 36 Cost. sotto il profilo della delega alle OO.SS., in sede di contrattazione, della determinazione del salario equo e sufficiente per la remunerazione del lavoratore, con particolare riferimento al trattamento previsto per le ferie;
- la violazione e la falsa applicazione dell'art. 10 decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66 e di ogni altra norma e principio in materia di ferie;
- la violazione e la falsa applicazione dell'art. 31.5 e 31.6 dei contratti aziendali 2012 e 2016 del gruppo , dell'art. 7 della direttiva 2003/88/CE, Controparte_3 dell'art. 10 d.lgs. 66/2003, nonché di ogni altra norma e principio in materia di retribuzione feriale;
- la violazione e la falsa applicazione dell'art. 77. 2.4. dei CCNL della mobilità, area attività ferroviarie del 20.07.2012 e del 16.12.2016, dell'art. 7 della direttiva 2003/88/CE, dell'art. 10 d.lgs. 66/2003, nonché di ogni altra norma e principio in materia di retribuzione feriale;
- la violazione e la falsa applicazione dell'art. 7 direttiva 2003/88/CE;
- la violazione e la falsa applicazione dell'art. 10 d.lgs. 66/2003 nonché di ogni altra norma e principio in materia di retribuzione feriale;
- la violazione e la falsa applicazione degli artt. 2948 n. 4, 2955 n. 2 e 2956 n.1 c.c., dell'art 18 l. 300 del 1970, dell'art. 1 co. 42 l. 92/2012, dell'art. 2 d.lgs. 23/2015, nonché di ogni altra norma e principio in materia di prescrizione;
- la violazione e la falsa applicazione dell'art. 10 d.lgs. 66/2003, dell'art. 2 l. 130/2008, della direttiva 2003/88/CE e della direttiva 2000/79/CE, nonché degli artt. 3, 36, 39 e 41 della Costituzione.
2 Si costituiva in giudizio il quale sosteneva la correttezza Controparte_2 della sentenza impugnata e chiedeva il rigetto del gravame.
Con nota del 21.10.2025 il difensore della società faceva presente che le parti avevano raggiunto un accordo di massima in via di formalizzazione. All'udienza del 23.10.2025 nessuno compariva e la Corte rinviava ai sensi dell'art. 309 C.P.C. all'udienza del 04.12.2025. All'odierna udienza il Collegio, preso atto dell'assenza delle parti, decideva la causa come da separato dispositivo.
Motivi della decisione
Ai sensi del combinato disposto degli artt. 181 I CO (così come modificato dall'art. 50 D.L. 25.06.2008, n. 112, convertito in L. 06.08.2008, n. 133) e 309 C.P.C., la mancata comparizione delle parti costituite a due udienze consecutive comporta l'estinzione del giudizio (che, ai sensi dell'art. 307 ultimo comma C.P.C., “è dichiarata anche d'ufficio con ordinanza del giudice istruttore ovvero con sentenza del collegio”) e la cancellazione della causa dal ruolo, con conseguente passaggio in giudicato della sentenza di primo grado.
Le spese di lite del grado devono essere integralmente compensate, atteso che l'abbandono della causa è stato (verosimilmente) determinato dalla definizione in via transattiva della controversia, come anticipato dal difensore dell'appellante con nota del 21.10.2025.
P. Q. M.
La Corte
dichiara estinto il giudizio ed ordina la cancellazione della causa dal ruolo;
compensa integralmente tra le parti le spese di lite del grado.
L'Aquila, 04 dicembre 2025
Il Presidente estensore (dr. Fabrizio Riga)
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