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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 29/10/2025, n. 4553 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4553 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Tribunale di Palermo in funzione di Giudice del Lavoro e in persona della Giudice dott.ssa CI FF, nella causa iscritta al N. 17565 del
2024 R.G.L. promossa
DA
Parte_1
Con l'avv. CATANIA ANGELINA ricorrente -
CONTRO
CP_1 con l'Avv. RIZZO ADRIANA GIOVANNA resistente -
Avente ad oggetto: opposizione ATP
All'udienza di trattazione scritta ex art. 127 ter cpc del 27/10/2025 ha pronunziato
SENTENZA
Mediante deposito nel fascicolo telematico del seguente dispositivo e delle relative ragioni di fatto e di diritto della decisione
DISPOSITIVO
Il Giudice, definitivamente pronunciando,
Rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore dell' che liquida in complessivi € 3.500,00 oltre spese CP_1 forfettarie, oltre IVA e CPA come per legge, oltre spese di consulenza di entrambe le fasi del giudizio già liquidate.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
- Premesso che, con ricorso depositato il 03/12/2024, il ricorrente deduceva di avere proposto domanda ex art. 445 bis cpc al fine di ottenere il riconoscimento dei requisiti sanitari necessari per ottenere le prestazioni richieste (indennità di accompagnamento e condizione di cui all'art. 3 comma 3 L. 104/92;
- premesso che espletata l'attività istruttoria, il CTU nominato concludeva per la insussistenza dei requisiti sanitari;
- premesso che parte ricorrente proponeva tempestivamente contestazione alle risultanze della richiamata CTU e quindi introduceva ricorso in opposizione;
- premesso che, effettuata nuova consulenza tecnica/, la causa veniva decisa all'udienza di trattazione scritta del 27/10/2025;
1 - rilevato che, nel merito, la domanda è infondata. Il consulente tecnico d'ufficio, infatti, sulla base degli accertamenti clinici e degli esami complementari effettuati, ha concluso – confermando quanto già emerso nella prima fase del procedimento - per la insussistenza dei requisiti sanitari necessari per ottenere le invocate prestazioni;
- rilevato che le conclusioni del CTU vanno condivise, in quanto immuni da vizi logici e sorrette da adeguate e convincenti considerazioni medico legali (cfr. relazione in atti);
- rilevato che le spese di lite, ivi incluse quelle di consulenza di entrambe le fasi del giudizio, seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, attesa l'assenza di dichiarazione ex art. 152 disp. Att. cpc
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Palermo, così deciso all'udienza di trattazione scritta del 27/10/2025
La Giudice
CI FF
2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Tribunale di Palermo in funzione di Giudice del Lavoro e in persona della Giudice dott.ssa CI FF, nella causa iscritta al N. 17565 del
2024 R.G.L. promossa
DA
Parte_1
Con l'avv. CATANIA ANGELINA ricorrente -
CONTRO
CP_1 con l'Avv. RIZZO ADRIANA GIOVANNA resistente -
Avente ad oggetto: opposizione ATP
All'udienza di trattazione scritta ex art. 127 ter cpc del 27/10/2025 ha pronunziato
SENTENZA
Mediante deposito nel fascicolo telematico del seguente dispositivo e delle relative ragioni di fatto e di diritto della decisione
DISPOSITIVO
Il Giudice, definitivamente pronunciando,
Rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore dell' che liquida in complessivi € 3.500,00 oltre spese CP_1 forfettarie, oltre IVA e CPA come per legge, oltre spese di consulenza di entrambe le fasi del giudizio già liquidate.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
- Premesso che, con ricorso depositato il 03/12/2024, il ricorrente deduceva di avere proposto domanda ex art. 445 bis cpc al fine di ottenere il riconoscimento dei requisiti sanitari necessari per ottenere le prestazioni richieste (indennità di accompagnamento e condizione di cui all'art. 3 comma 3 L. 104/92;
- premesso che espletata l'attività istruttoria, il CTU nominato concludeva per la insussistenza dei requisiti sanitari;
- premesso che parte ricorrente proponeva tempestivamente contestazione alle risultanze della richiamata CTU e quindi introduceva ricorso in opposizione;
- premesso che, effettuata nuova consulenza tecnica/, la causa veniva decisa all'udienza di trattazione scritta del 27/10/2025;
1 - rilevato che, nel merito, la domanda è infondata. Il consulente tecnico d'ufficio, infatti, sulla base degli accertamenti clinici e degli esami complementari effettuati, ha concluso – confermando quanto già emerso nella prima fase del procedimento - per la insussistenza dei requisiti sanitari necessari per ottenere le invocate prestazioni;
- rilevato che le conclusioni del CTU vanno condivise, in quanto immuni da vizi logici e sorrette da adeguate e convincenti considerazioni medico legali (cfr. relazione in atti);
- rilevato che le spese di lite, ivi incluse quelle di consulenza di entrambe le fasi del giudizio, seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, attesa l'assenza di dichiarazione ex art. 152 disp. Att. cpc
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Palermo, così deciso all'udienza di trattazione scritta del 27/10/2025
La Giudice
CI FF
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