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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 18/12/2025, n. 6086 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 6086 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO __________
IL TRIBUNALE DI CATANIA __________
composto dai magistrati
Dott.ssa Lidia Greco Presidente
Dott.ssa Venera Condorelli Giudice
Dott.ssa Eleonora N.V. Guarnera Giudice est./rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 9720/2019 R.G., promossa
DA
, con sede in Catania, Corso Italia Parte_1
n. 213, cod. fisc. , in persona del suo liquidatore P.IVA_1 [...]
, nato a [...] il [...] c.f. , Parte_2 C.F._1
rappr. e dif., giusta procura in atti, dall'avv. Armando Finocchiaro del
Foro di Catania, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in
Catania, Via Vecchia Ognina n.140; Attrice
CONTRO
- Agente della SI per la Controparte_1
Provincia di Catania, c.f. , con sede in Catania, Via Porto P.IVA_2
Ulisse 51, in persona del Direttore Generale pro tempore f.f., rappresento
_______________________________________________________________
Oggetto: Querela di falso incidentale. Tribunale di Catania 2 _______________________________________________________________
e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Cesare Santuccio, presso il cui studio in Catania, Via Francesco Battiato n. 9 è elettivamente domiciliata;
Convenuta
contro
Controparte_2
, (codice fiscale: in persona del legale
[...] P.IVA_3
rappresentante pro tempore, con sede in Catania, Via Monsignor Orlando
n. 1, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di
Catania, domiciliataria;
Convenuta
e con l'intervento del Pubblico Ministero;
rimessa al collegio per la decisione all'esito del deposito di note, disposto, ai sensi dell'art. 127 ter, c.p.c., in sostituzione dell'udienza del
04.12.2024, sulle conclusioni precisate come in dette note, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
, ha proposto querela di falso Parte_1
avverso l'attestazione di conformità del 23.05.2019 relativa alla notifica a mezzo pec della cartella di pagamento n. 293 2017. 00172137.78, emessa da già oggetto di impugnazione dinanzi Controparte_1
alla (che aveva rigettato il Controparte_3
ricorso con sentenza n. 13036 del 11.12.2017, depositata il 14.12.2017, appellata alla di ) in quanto Controparte_4 CP_5 Tribunale di Catania 3 _______________________________________________________________
mai notificata.
A sostegno della proposta querela di falso la società ha dedotto l'insussistenza della firma digitale a corredo della notifica per PEC (già dalla Tributaria di primo grado ritenuta irrilevante in virtù CP_3
del raggiungimento dello scopo della notificazione della cartella, peraltro valida, in difetto di vizi propri della stessa), ribadendo, in sede di appello alla decisione del giudice tributario di prime cure, l'inesistenza della notificazione per la mancanza di autenticità e veridicità dell'attestazione di conformità resa nel giudizio di gravame dal procuratore della
(in relazione alle ricevute di accettazione e di Controparte_1
consegna della cartella stessa e quest'ultima) sulla base delle incongruenze evidenziate nella perizia di parte giurata a firma dell'ing.
, prodotta nel giudizio di appello innanzi alla Persona_1
. Controparte_4
Costituendosi, sia l' che l'Ente Controparte_6
creditore hanno contestato l'inammissibilità della querela, quest'ultima evidenziando in particolare la validità della notificazione della cartella di pagamento effettuata via pec dal primo, in ragione della esistenza della relativa intestazione, da cui desumere la provenienza della cartella stessa.
Tanto premesso, con istanza depositata il 27.12.2024, la società querelante ha dichiarato di rinunciare, ai sensi dell'art. 306, c.p.c., agli atti del giudizio, allegando la prova della notificazione dell'atto di rinuncia alle controparti;
con memoria del 22.01.2025, l'Agente della
SI ha dichiarato di accettare tale rinuncia, insistendo tuttavia per la liquidazione delle spese in proprio favore, mentre nessuna accettazione Tribunale di Catania 4 _______________________________________________________________
è pervenuta da parte dell'Agenza delle Entrate.
Orbene, ritiene il Collegio - in disparte la questione relativa alla denunciata “falsità” dell'attestazione di conformità relativa alla notificazione via pec della cartella di pagamento, che già nella sua prospettazione appare di per sé inammissibile - che, malgrado la mancata accettazione della rinuncia agli atti del giudizio da parte di una delle due convenute costituite, in considerazione difetto di un interesse alla definizione del processo (atteso che non è possibile per l'ente creditore conseguire una utilità maggiore di quella conseguente all'estinzione del processo, che lascia impregiudicato il relativo credito), la declaratoria di estinzione possa essere emessa d'ufficio (cfr in tal senso Cass. civ, sez I,
21.06.2002), ferma restando la regolamentazione delle spese del giudizio, che, in mancanza di diverso accordo - come nella specie - ai sensi dell'art. 306, comma 4°, c.p.c., devono essere poste a carico del rinunciante.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio relativo alla querela di falso proposta avverso la notificazione della cartella di pagamento n. 293 2017.
, e pone a carico di le P.IVA_4 Parte_1
spese del giudizio liquidate in favore di e di Controparte_1
in complessivi € 6.500,00 Controparte_2
(seimilacinquencento/00) ciascuno, oltre rimborso forfetario delle spese generali, I.V.A e C.P.A. come per legge.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio del 29.09.2025.
IL GIUDICE rel/est. IL PRESIDENTE dott.ssa Eleonora Guarnera dott.ssa Lidia Greco
IL TRIBUNALE DI CATANIA __________
composto dai magistrati
Dott.ssa Lidia Greco Presidente
Dott.ssa Venera Condorelli Giudice
Dott.ssa Eleonora N.V. Guarnera Giudice est./rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 9720/2019 R.G., promossa
DA
, con sede in Catania, Corso Italia Parte_1
n. 213, cod. fisc. , in persona del suo liquidatore P.IVA_1 [...]
, nato a [...] il [...] c.f. , Parte_2 C.F._1
rappr. e dif., giusta procura in atti, dall'avv. Armando Finocchiaro del
Foro di Catania, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in
Catania, Via Vecchia Ognina n.140; Attrice
CONTRO
- Agente della SI per la Controparte_1
Provincia di Catania, c.f. , con sede in Catania, Via Porto P.IVA_2
Ulisse 51, in persona del Direttore Generale pro tempore f.f., rappresento
_______________________________________________________________
Oggetto: Querela di falso incidentale. Tribunale di Catania 2 _______________________________________________________________
e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Cesare Santuccio, presso il cui studio in Catania, Via Francesco Battiato n. 9 è elettivamente domiciliata;
Convenuta
contro
Controparte_2
, (codice fiscale: in persona del legale
[...] P.IVA_3
rappresentante pro tempore, con sede in Catania, Via Monsignor Orlando
n. 1, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di
Catania, domiciliataria;
Convenuta
e con l'intervento del Pubblico Ministero;
rimessa al collegio per la decisione all'esito del deposito di note, disposto, ai sensi dell'art. 127 ter, c.p.c., in sostituzione dell'udienza del
04.12.2024, sulle conclusioni precisate come in dette note, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
, ha proposto querela di falso Parte_1
avverso l'attestazione di conformità del 23.05.2019 relativa alla notifica a mezzo pec della cartella di pagamento n. 293 2017. 00172137.78, emessa da già oggetto di impugnazione dinanzi Controparte_1
alla (che aveva rigettato il Controparte_3
ricorso con sentenza n. 13036 del 11.12.2017, depositata il 14.12.2017, appellata alla di ) in quanto Controparte_4 CP_5 Tribunale di Catania 3 _______________________________________________________________
mai notificata.
A sostegno della proposta querela di falso la società ha dedotto l'insussistenza della firma digitale a corredo della notifica per PEC (già dalla Tributaria di primo grado ritenuta irrilevante in virtù CP_3
del raggiungimento dello scopo della notificazione della cartella, peraltro valida, in difetto di vizi propri della stessa), ribadendo, in sede di appello alla decisione del giudice tributario di prime cure, l'inesistenza della notificazione per la mancanza di autenticità e veridicità dell'attestazione di conformità resa nel giudizio di gravame dal procuratore della
(in relazione alle ricevute di accettazione e di Controparte_1
consegna della cartella stessa e quest'ultima) sulla base delle incongruenze evidenziate nella perizia di parte giurata a firma dell'ing.
, prodotta nel giudizio di appello innanzi alla Persona_1
. Controparte_4
Costituendosi, sia l' che l'Ente Controparte_6
creditore hanno contestato l'inammissibilità della querela, quest'ultima evidenziando in particolare la validità della notificazione della cartella di pagamento effettuata via pec dal primo, in ragione della esistenza della relativa intestazione, da cui desumere la provenienza della cartella stessa.
Tanto premesso, con istanza depositata il 27.12.2024, la società querelante ha dichiarato di rinunciare, ai sensi dell'art. 306, c.p.c., agli atti del giudizio, allegando la prova della notificazione dell'atto di rinuncia alle controparti;
con memoria del 22.01.2025, l'Agente della
SI ha dichiarato di accettare tale rinuncia, insistendo tuttavia per la liquidazione delle spese in proprio favore, mentre nessuna accettazione Tribunale di Catania 4 _______________________________________________________________
è pervenuta da parte dell'Agenza delle Entrate.
Orbene, ritiene il Collegio - in disparte la questione relativa alla denunciata “falsità” dell'attestazione di conformità relativa alla notificazione via pec della cartella di pagamento, che già nella sua prospettazione appare di per sé inammissibile - che, malgrado la mancata accettazione della rinuncia agli atti del giudizio da parte di una delle due convenute costituite, in considerazione difetto di un interesse alla definizione del processo (atteso che non è possibile per l'ente creditore conseguire una utilità maggiore di quella conseguente all'estinzione del processo, che lascia impregiudicato il relativo credito), la declaratoria di estinzione possa essere emessa d'ufficio (cfr in tal senso Cass. civ, sez I,
21.06.2002), ferma restando la regolamentazione delle spese del giudizio, che, in mancanza di diverso accordo - come nella specie - ai sensi dell'art. 306, comma 4°, c.p.c., devono essere poste a carico del rinunciante.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio relativo alla querela di falso proposta avverso la notificazione della cartella di pagamento n. 293 2017.
, e pone a carico di le P.IVA_4 Parte_1
spese del giudizio liquidate in favore di e di Controparte_1
in complessivi € 6.500,00 Controparte_2
(seimilacinquencento/00) ciascuno, oltre rimborso forfetario delle spese generali, I.V.A e C.P.A. come per legge.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio del 29.09.2025.
IL GIUDICE rel/est. IL PRESIDENTE dott.ssa Eleonora Guarnera dott.ssa Lidia Greco