Art. 21.
Entro un mese dalla pubblicazione della presente legge, il ministro del Tesoro provvedera' al deposito, presso la Cassa dei depositi e prestiti, come riserva speciale di 400 milioni in biglietti di Stato presentemente emessi; della somma di 80 milioni di lire in specie d'oro e in monete d'argento di conio italiano, di cui non piu' di 20 milioni in moneta divisionale d'argento ai termini dell'articolo precedente.
Entro un mese dalla pubblicazione della presente legge, il ministro del Tesoro provvedera' al deposito, presso la Cassa dei depositi e prestiti, come riserva speciale di 400 milioni in biglietti di Stato presentemente emessi; della somma di 80 milioni di lire in specie d'oro e in monete d'argento di conio italiano, di cui non piu' di 20 milioni in moneta divisionale d'argento ai termini dell'articolo precedente.