Articolo 1 della Legge 16 dicembre 1923, n. 3195
Versione
2 marzo 1924
Art. 1.
VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Piena ed intera esecuzione e' data alla qui annessa Convenzione relativa alla ferrovia elettrica, a scartamento ridotto, Locarno-Domodossola, conclusa tra l'Italia e la Svizzera a Roma, il 12 novembre 1919, le cui ratifiche furono scambiate a Roma, il 10 febbraio 1923.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 16 dicembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

Mussolini - De' Stefani - Carnazza.

Visto, il Guardasigilli: Oviglio.

Entrata in vigore il 2 marzo 1924