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Sentenza 8 settembre 2025
Sentenza 8 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 08/09/2025, n. 4136 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4136 |
| Data del deposito : | 8 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli sezione civile settima composta dai magistrati: dott.ssa Aurelia D'Ambrosio presidente dott. Michele Magliulo consigliere dott.ssa Lucia Minauro consigliere rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 3952/2021 R.G. di appello avverso la sentenza n.
596/2021 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, pubbl. il 23/02/2021,
tra
(cf: ) domiciliata in Caserta, Parte_1 C.F._1 viale Abramo Lincoln civico 233, presso lo studio legale dell'avv. Pasquale
Caiazza (cf: ) dal quale è rappresentata e difesa;
C.F._2
APPELLANTE
e
( – già ), e per Controparte_1 P.IVA_1 CP_1 essa, quale mandataria, ), già Controparte_2 P.IVA_2
, in persona del legale rappresentante p.t., difesa dall'avv. CP_3
Marco Rossi ( ), presso il cui studio in Verona, CodiceFiscale_3
v.lo S. Bernardino 5A, elegge domicilio;
APPELLATA
Oggetto: contratti bancari
Conclusioni: come da note depositate per l'udienza del 20 marzo 2025, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Il giudizio di primo grado proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. Parte_1
22/2019 del 7/1/2019 (RG n. 9438/2018) emesso dal Tribunale di Santa
Maria Capua Vetere, con il quale le veniva ingiunto di pagare a CP_1 la somma di € 22.857,11, in forza dei contratti di finanziamento
[...] stipulati da essa ingiunta con ER SU AN srl e Pt_2
[...
A sostegno dell'opposizione, eccepiva la carenza di prova sia della titolarità del credito in capo all'opposta, sia dell'erogazione del finanziamento.
Deduceva, in particolare, che dalla documentazione prodotta dall'opposta, emergesse come che i contratti posti alla base dell'azione monitoria fossero stati da lei stipulati con soggetti diversi da quelli indicati nel ricorso monitorio.
Nello specifico:
- con riguardo al contratto asseritamente stipulato con la ER
SU AN srl., lo stesso risultava intervenuto tra lei e la
SU BA spa;
inoltre, il numero identificativo del contratto prodotto dall'opposta (N.4101935) non coincideva con quello indicato nel ricorso monitorio, identificato con il numero 117445;
- con riguardo al contratto asseritamente stipulato con la il Parte_2 documento prodotto agli atti ineriva ad una pattuizione intervenuta tra lei e la CO ZA spa – Citifin.
L'opponente deduceva, altresì la mancanza di coincidenza tra i soggetti con i quali aveva concluso i contratti (SU BA e CO
ANria – ) con i soggetti cedenti indicati rispettivamente in Pt_2
ER SU AN e . Pt_2
Infine, eccepiva che le cessioni dei crediti datate 21.05.2010 e 20.10.2011 risultavano carenti di sufficienti elementi atti ad individuare i diritti di credito derivanti dai predetti finanziamenti, asseritamente ceduti in favore dell'opposta.
Chiedeva, dunque, la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
2 Si costituiva in giudizio l'opposta, chiedendo il rigetto dell'opposizione.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, riservata la causa in decisione, con la sentenza impugnata, così provvedeva:
“Rigetta l'opposizione e
Per l'effetto:
Conferma e dichiara esecutivo il decreto ingiuntivo n. 22/2019 emesso e depositato il 5.01.2019 dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in persona del G.U. Dr.ssa Luigia Franzese;
Condanna al pagamento, in favore di Parte_1 Controparte_1 in persona del legale rappresentante p.t., delle spese di lite che ex D.M. n.
55/2014 si liquidano in complessivi € 4.035,00 per compenso professionale (di cui € 875,00 per la fase di studio, € 740,00 per la fase introduttiva, € 800,00 per la fase istruttoria ed € 1.620,00 per la fase decisoria) oltre il 15% rimborso spese generali, IVA e C.P.A. se dovute come per legge”.
Il giudizio di appello
con atto di appello notificato il 23.9.2021, ha Parte_1 impugnato la predetta sentenza, chiedendone la riforma per i motivi di seguito indicati e rassegnando le seguenti conclusioni:
“1. accolga i motivi di appello e per l'effetto revochi il decreto ingiuntivo
22/2019 (RGS 9438/2018) reso dal tribunale civile di Santa Maria Capua
Vetere;
2. dichiari tenuta e condanni alla rifusione delle anticipazioni CP_1
e compenso del doppio grado di giudizio, rimborso spese generali 15%, contributo cassa previdenziale 4%, in favore dell'avv. Pasquale Caiazza che si dichiara anticipatario ex art. 93 cpc;
Si invita la convenuta a costituirsi in giudizio secondo le modalità ed i termini di cui all'art. 166 cpc, avvertendola che la costituzione irrituale e/o intempestiva determinerà le preclusioni e le decadenze di cui all'art. 343 cpc.”.
Si è costituita in giudizio , tramite la Controparte_1 mandataria, , chiedendo: Controparte_2
3 “1) Dichiarare inammissibile l'appello, ai sensi dell'art. 342 cpc e/o dell'art.
348 bis cpc, attesa la ragionevole probabilità di non essere accolto;
Nel merito:
2) Rigettare l'appello proposto e confermare la sentenza di primo grado n.
596/2021 del 23/2/2021 (RG n. 2650/2019) del Tribunale di Santa Maria
Capua Vetere, con vittoria di spese e compensi di lite, oltre accessori di legge (IVA e CPA) e rimborso spese generali 15%...”
All'udienza del 20 marzo 2025, tenutasi con le modalità indicate dall'art.127 ter c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
I motivi della decisione
In via preliminare deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello.
Secondo giurisprudenza costante, “gli articoli 342 e 434 del Cpc, nel testo formulato dal Dl 83/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere,
a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra
l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (cfr. Cass. 03/11/2020, n.24262). Ai fini dell'ammissibilità dell'appello, infatti, non è necessaria la trascrizione testuale delle parti di sentenza gravate, essendo sufficiente l'indicazione dei passaggi argomentativi che si intendono censurare unitamente alle ragioni di dissenso, in modo da sostenere l'idoneità di queste ragioni a determinare le modifiche della decisione impugnata.
Nel caso di specie, dalla lettura complessiva dell'atto di appello è possibile desumere, come si vedrà, quali siano i capi di sentenza che l'appellante
4 ha inteso impugnare e soprattutto quali siano le motivazioni che, se condivise, dovrebbero condurre alla riforma della decisione.
L'impugnazione deve essere esaminata nel merito.
L'appellante censura la sentenza di primo grado nella parte in cui il tribunale ha ritenuto infondata l'eccezione con la quale era stata dedotta la carenza di prova in ordine alla legittimazione attiva di sotto il CP_1 profilo dell'inclusione del diritto di credito conteso tra quelli acquistati per effetto della cessione dichiarata in atti.
Deduce, in particolare:
- che il Tribunale avrebbe erroneamente valorizzato “due documenti con omissis” prodotti nel giudizio di opposizione, i quali sarebbero dei meri
“fogli decontestualizzati e quasi interamente in bianco, privi di sottoscrizione e/o di un timbro che possa anche solo farne ipotizzare
l'ufficialità, oltre che la riferibilità al contratto cui accederebbero”.
- che tali documenti, pur recando “su rigo stampigliato digitalmente un codice numerico, un importo ed il nominativo del presunto obbligato”, presenterebbero “elementi che mancando di ufficialità, contestualità e collegamenti” e che, dunque, “non consentirebbero di considerarli in alcun modo allegati alle convenzioni di cui si discute”;
- che gli stessi documenti non presenterebbero i timbri e le sottoscrizioni presenti nelle condizioni del contratto;
- che, in particolare, quanto al contratto di cessione tra e CA Pt_2
ZA, la lista dei crediti ceduti viene indicata come allegato sub 1, mentre nel documento prodotto dalla parte appellata, tale indicazione non si rinviene;
inoltre, nella premessa del contratto di cessione il numero dei ceduti è coperto da un omissis, ragione per cui il tribunale non avrebbe potuto verificare la coincidenza con quello attribuito ad essa Parte_1 rinvenibile nel presunto allegato prodotto in atti e di conseguenza la sua inclusione nel blocco dei contratti ceduti;
infine, a parte il nominativo, non emergerebbe alcun ulteriore dato anagrafico o il codice fiscale di essa appellante, al fine di identificarla tra i debitori ceduti, benché dalle condizioni del contratto di cessione, tali indicazioni risultassero al detto fine imprescindibili (cfr. clausola 5 cessione ); Pt_2
- che, quanto al contratto di cessione della ER SU AN,
5 la previsione della clausola 1.5 prevede con riguardo ai dati identificativi dei crediti: “tale tracciato dovrà necessariamente contenere come informazioni indispensabili i dati anagrafici, il codice fiscale e la residenza / domicilio di ogni debitore / garante”.
L'impugnante censura poi la sentenza di primo grado nella parte in cui il tribunale ha ritenuto infondata l'eccezione sollevata in ordine al perfezionamento dei contratti di mutuo fatti valere dalla , CP_1 segnatamente per la mancanza di prova dell'erogazione del capitale finanziato.
In particolare, il giudice di primo grado avrebbe errato nel ritenere provata l'erogazione del finanziamento in forza dei documenti prodotti dall'odierna appellata, ovvero le copie dei frontespizi degli assegni e la copia di una presunta distinta di bonifico, documenti che si presentavano “più come un mero report interno ad una società”, che come prove del pagamento della somma che invece avrebbe richiesto la dimostrazione della sua ricezione da parte del beneficiario.
L'appello è fondato.
Come è noto, in via generale, come è noto, il cessionario ha l'onere di allegare la propria qualità ed offrire la prova delle circostanze che costituiscono i presupposti della sua legittimazione mediante riscontri documentali idonei a "dimostrare l'incorporazione e l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco" (Cass., sent. n.
4116/2016), la cui mancanza, attenendo alla regolare instaurazione del contradditorio, è rilevabile anche d'ufficio (Corte di Cassazione, Sez. II,
Sentenza n. 31313 del 04/12/2018).
In caso di contestazione, spetta, poi, al cessionario fornire la prova documentale che il credito controverso sia compreso tra quelli oggetto dell'operazione di cessione in blocco, giacché in ogni fattispecie di cessione di crediti il fondamento sostanziale della legittimazione attiva è legato, per il cessionario, proprio alla prova dell'oggetto della cessione.
La società cessionaria di crediti in blocco ha dunque l'onere di produrre i documenti idonei a dimostrare l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco ex art. 58 TUB (Cass. n.
13289/2024).
6 Nel ricorso per decreto ingiuntivo la esponeva che le ragioni di CP_1 credito vantate nei confronti dell'odierna impugnante trovavano la propria fonte:
- quanto al credito per €uro 12.656,66, in un contratto di mutuo con codice identificativo 117445, stipulato dalla con ER Parte_1
SU AN;
- quanto al diritto di credito per €uro 10.200,45, in una convenzione di mutuo con codice identificativo 290852720353, stipulata originariamente dalla con Citifin spa. Parte_1
Tali crediti erano già stati oggetto di precedente cessione alla
[...]
. Tale società, fusa per incorporazione con , Parte_3 CP_4 avrebbe poi ceduto a il ramo d'azienda deputato alla pratica CP_1 dell'attività di acquisto e gestione portafogli dei crediti cd. “distressed”.
Il tribunale, per quanto ancora in questa sede rileva, ha ritenuto infondata
“l'eccezione di difetto di legittimazione ad agire pure azionata nei confronti di in quanto non vi sarebbe prova dell'inclusione del Controparte_1 credito tra quelli oggetto di cessione”, rilevando che “la società opposta ha allegato schermata debitamente omissata nella quale si evince che la pratica n. 117445 ha ad oggetto proprio il credito della debitrice ceduta
Invero, il n. 117445 non è certo il numero di Parte_1 contratto, bensì quello della pratica oggetto di cessione.
Medesime considerazioni valgono per il contratto stipulato con la Pt_2
(…) CP_ Anche con riferimento a tale contratto, poi, attraverso l'allegato dei crediti ha dimostrato che rientra tra quelli oggetto di cessione il credito vantato nei confronti dell'opponente. CP_ Pertanto, risulta assolto l'onere in capo a della prova della titolarità del credito.
Deve a questo punto precisarsi che la questione involge non la legittimazione processuale, bensì la prova della titolarità del diritto che la parte "afferma" in giudizio.
Trattasi dunque di una questione che, come anticipato, investe il merito o la legittimazione sostanziale.
In tema di prova della cessione di credito ai fini della titolarità, dal lato
7 attivo, del rapporto dedotto in giudizio, la giurisprudenza di legittimità
(Cass sez. I, 29/02/2024 n. 5478) ha precisato che: a) la prova della cessione di un credito non è, di regola, soggetta a particolari vincoli di forma;
dunque, la sua esistenza è dimostrabile con qualunque mezzo di prova, anche indiziario, e il relativo accertamento è soggetto alla libera valutazione del giudice del merito, non sindacabile in sede di legittimità; b) opera, poi, certamente, in proposito, il principio di non contestazione;
c) va, comunque, sempre distinta la questione della prova dell'esistenza della cessione (e, più in generale, della fattispecie traslativa della titolarità del credito) dalla questione della prova dell'inclusione di un determinato credito nel novero di quelli oggetto di una operazione di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B.
Ciò posto, l'odierna appellata ha allegato, al fine della prova in ordine alla prova della titolarità del credito:
- il contratto di cessione dei crediti da ER SU ZA (la quale aveva incorporato tramite fusione ER SU AN, già
SU BA) a CA ZA ed un documento, indicato come l'estratto dell'allegato al suddetto contratto, contenente l'elenco dei crediti ceduti individuati per n. pratica e nominativo del debitore/debitrice, omissato per motivi di privacy;
- il contratto di cessione dei crediti da Controparte_5
ed un documento, indicato come l'estratto dell'allegato
[...] al suddetto contratto contenente l'elenco dei crediti ceduti individuati per n. contratto e nominativo del debitore/debitrice, sempre omissato per motivi di privacy;
- l'atto di fusione tra CA ZA e , in virtù del quale CP_4 quest'ultima è subentrata ex art. 2504 bis nella totalità delle posizioni creditorie facenti capo a CA ZA;
- le comunicazioni delle cessioni trasmesse all'opponente, con notifica perfezionatasi per compiuta giacenza;
- il verbale di conferimento del ramo d'azienda del 29/6/2018, con cui CP_
ha conferito a “il ramo d'azienda relativo all'attività di CP_4 acquisto e gestione di portafogli di crediti distressed”, ramo d'azienda in cui “sono compresi […] tutti i crediti deteriorati di cui si è CP_4
8 resa acquirente e sarà titolare alla data di efficacia del conferimento (1° luglio 2018)”.
Ritiene la Corte che da tale documentazione non si evinca che i crediti vantati dalla ER SU ZA e dalla Citifin spa s.p.a. nei confronti della siano stati ceduti alla CA ZA, né Parte_1 che quest'ultima, fusa per incorporazione con , abbia ceduto CP_4
i medesimi crediti alla . CP_4
Invero, i documenti prodotti dall'appellata nel giudizio di primo grado, al fine di fornire la prova dell'inclusione dei crediti nei confronti della
[...] tra quelli oggetto di cessione, risultano del tutto carenti di Pt_1 elementi certi che consentano di collegarli ai contratti di cessione del credito depositati in atti.
Tali documenti (denominati “allegat(i) omissat(i) cessione”) si presentano come dei fogli completamente omissati, dai quali è visibile solo una stringa in cui sono riportati dei dati numerici ed il mero nome dell'odierna appellante.
In essi, difatti, non si rinviene, né la sottoscrizione del cedente, né i timbri postali che invece risultano su ogni foglio delle condizioni contrattuali delle due cessioni versate in atti.
Da tali documenti, inoltre, a parte il nominativo dell'impugnante, non emergono neanche i dati anagrafici completi della stessa, né il suo codice fiscale, sebbene la clausola 5 della cessione , prevedesse Pt_2 espressamente, ai sensi dell'art. 1262 c.c., la consegna da parte della cedente, quali documenti probatori del credito, di: “una lista elettronica di tutti i contratti ceduti, conformemente al tracciato Excel fornito da CA
ZA, contenente i dati anagrafici dei debitori ceduti, con il relativo codice fiscale, ad uno con l'indicazione della posizione debitoria di ciascuno di essi” e la clausola 1.5 del contratto di cessione della
ER SU AN disponesse, quanto al documento contenente i dati identificativi dei crediti, imponesse che “tale tracciato dovrà necessariamente contenere come informazioni indispensabili i dati anagrafici, il codice fiscale e la residenza / domicilio di ogni debitore / garante”.
Risulta carente altresì, conseguentemente, la prova dell'inclusione degli
9 atti di cessione e dei corrispondenti diritti di credito tra quelli acquisiti dall'appellata per effetto dell'acquisto del ramo d'azienda di , CP_4 facendo il relativo testo contrattuale riferimento, genericamente, ai “crediti deteriorati di cui si è resa acquirente e sarà titolare alla CP_4 CP_1 data di efficacia del conferimento (1°luglio 2018)”(clausola 2) e mancando in atti elementi che consentano di classificare i crediti scaturenti dai contratti stipulati dalla come crediti "deteriorati". Parte_1
Peraltro, non risulta depositata alcuna documentazione relativa ai detti contratti di mutuo, al relativo piano di ammortamento e alla durata degli stessi, o all'eventuale sussistenza di rate scadute e non pagate.
Né può supplire alla detta carenza probatoria la certificazione del notaio
, trattandosi di atto a formazione unilaterale della Persona_1 cessionaria, peraltro del tutto inidoneo a comprovare l'inclusione nei contratti di cessione su menzionati dei crediti originariamente vantati dalla
ER SU ZA e dalla Citifin spa s.p.a. nei confronti della
Parte_1
Per quanto sin qui esposto, in accoglimento dell'appello ed in riforma dell'impugnata sentenza, deve disporsi la revoca decreto ingiuntivo
22/2019 (RGS 9438/2018) reso dal tribunale civile di Santa Maria Capua
Vetere.
La riforma della sentenza appellata determina l'automatica caducazione del capo concernente le spese processuali (in virtù dell'operatività del c.d. effetto espansivo interno di cui all'art. 336, comma 1, c.p.c.) ed una nuova regolamentazione delle spese del doppio grado di giudizio, alla stregua dell'esito finale della lite (cfr., sul punto, Cass. ord. n. 6259/14, nonché sentt. n. 14633/12 e n. 18837/10).
Ciò posto ed in conformità al principio della soccombenza, sulla scorta di una valutazione unitaria e globale dell'intera vicenda per cui è causa,
[...]
e, per essa, quale mandataria, Controparte_1 [...]
deve essere condannata a rifondere le spese del doppio CP_2 grado del giudizio in favore di . Parte_1
Quanto alla liquidazione delle spese, la stessa viene effettuata, per entrambi i gradi di giudizio in base ai valori tra i minimi ed i medi tariffari di cui ai parametri introdotti dal D.M. n. 55/2014 - non essendosi la
10 prestazione professionale resa dai difensori completamente esaurita alla data di entrata in vigore del citato decreto (cfr., sull'argomento, Cass. ord.
n. 9263/20, nonché ordinanza Cass. n. 31884/18, Cass. n. 27233/18 e
Cass. n. 30529/17) - tenuto conto della concreta attività difensiva prestata in giudizio, dell'esclusione della fase istruttoria, non espletata in grado di appello, nonché dell'importanza, della natura, della difficoltà e dell'effettivo valore della causa.
Va disposta, infine, l'attribuzione delle spese all'avv. Pasquale Caiazza ex art. 93 c.p.c. per dichiarato anticipo fattone.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli – Sezione Civile 7^, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , avverso la Parte_1 sentenza n. 596/2021 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, pubbl. il 23/02/2021, ogni ulteriore domanda od eccezione reietta, così provvede: accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza:
1) accoglie l'opposizione proposta da e revoca il Parte_1 decreto ingiuntivo n. 22/2019 del 7/1/2019 (RG n. 9438/2018) emesso dal
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere;
3) condanna e per essa, quale mandataria, Controparte_1
, in persona del legale rappresentante p.t., a Controparte_2 rifondere in favore di Pt_1 Parte_1
- le spese inerenti al giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, liquidate in complessivi € 4.500,00 per compensi ed € 118,50 per esborsi, oltre rimborso forfettario, CPA e IVA (se e in quanto dovuta e non detraibile), come per legge;
- le spese del presente grado di giudizio, che liquida in complessivi €
3.500,00 per compensi ed € 355,50 per esborsi;
oltre, per entrambi i gradi, rimborso forfettario, CPA e IVA (se e in quanto dovuta e non detraibile), come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Pasquale Caiazza, dichiaratosi antistatario.
Napoli nella Camera di Consiglio del 3/07/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dr.ssa Lucia Minauro dr.ssa Aurelia D'Ambrosio
11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli sezione civile settima composta dai magistrati: dott.ssa Aurelia D'Ambrosio presidente dott. Michele Magliulo consigliere dott.ssa Lucia Minauro consigliere rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 3952/2021 R.G. di appello avverso la sentenza n.
596/2021 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, pubbl. il 23/02/2021,
tra
(cf: ) domiciliata in Caserta, Parte_1 C.F._1 viale Abramo Lincoln civico 233, presso lo studio legale dell'avv. Pasquale
Caiazza (cf: ) dal quale è rappresentata e difesa;
C.F._2
APPELLANTE
e
( – già ), e per Controparte_1 P.IVA_1 CP_1 essa, quale mandataria, ), già Controparte_2 P.IVA_2
, in persona del legale rappresentante p.t., difesa dall'avv. CP_3
Marco Rossi ( ), presso il cui studio in Verona, CodiceFiscale_3
v.lo S. Bernardino 5A, elegge domicilio;
APPELLATA
Oggetto: contratti bancari
Conclusioni: come da note depositate per l'udienza del 20 marzo 2025, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Il giudizio di primo grado proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. Parte_1
22/2019 del 7/1/2019 (RG n. 9438/2018) emesso dal Tribunale di Santa
Maria Capua Vetere, con il quale le veniva ingiunto di pagare a CP_1 la somma di € 22.857,11, in forza dei contratti di finanziamento
[...] stipulati da essa ingiunta con ER SU AN srl e Pt_2
[...
A sostegno dell'opposizione, eccepiva la carenza di prova sia della titolarità del credito in capo all'opposta, sia dell'erogazione del finanziamento.
Deduceva, in particolare, che dalla documentazione prodotta dall'opposta, emergesse come che i contratti posti alla base dell'azione monitoria fossero stati da lei stipulati con soggetti diversi da quelli indicati nel ricorso monitorio.
Nello specifico:
- con riguardo al contratto asseritamente stipulato con la ER
SU AN srl., lo stesso risultava intervenuto tra lei e la
SU BA spa;
inoltre, il numero identificativo del contratto prodotto dall'opposta (N.4101935) non coincideva con quello indicato nel ricorso monitorio, identificato con il numero 117445;
- con riguardo al contratto asseritamente stipulato con la il Parte_2 documento prodotto agli atti ineriva ad una pattuizione intervenuta tra lei e la CO ZA spa – Citifin.
L'opponente deduceva, altresì la mancanza di coincidenza tra i soggetti con i quali aveva concluso i contratti (SU BA e CO
ANria – ) con i soggetti cedenti indicati rispettivamente in Pt_2
ER SU AN e . Pt_2
Infine, eccepiva che le cessioni dei crediti datate 21.05.2010 e 20.10.2011 risultavano carenti di sufficienti elementi atti ad individuare i diritti di credito derivanti dai predetti finanziamenti, asseritamente ceduti in favore dell'opposta.
Chiedeva, dunque, la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
2 Si costituiva in giudizio l'opposta, chiedendo il rigetto dell'opposizione.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, riservata la causa in decisione, con la sentenza impugnata, così provvedeva:
“Rigetta l'opposizione e
Per l'effetto:
Conferma e dichiara esecutivo il decreto ingiuntivo n. 22/2019 emesso e depositato il 5.01.2019 dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in persona del G.U. Dr.ssa Luigia Franzese;
Condanna al pagamento, in favore di Parte_1 Controparte_1 in persona del legale rappresentante p.t., delle spese di lite che ex D.M. n.
55/2014 si liquidano in complessivi € 4.035,00 per compenso professionale (di cui € 875,00 per la fase di studio, € 740,00 per la fase introduttiva, € 800,00 per la fase istruttoria ed € 1.620,00 per la fase decisoria) oltre il 15% rimborso spese generali, IVA e C.P.A. se dovute come per legge”.
Il giudizio di appello
con atto di appello notificato il 23.9.2021, ha Parte_1 impugnato la predetta sentenza, chiedendone la riforma per i motivi di seguito indicati e rassegnando le seguenti conclusioni:
“1. accolga i motivi di appello e per l'effetto revochi il decreto ingiuntivo
22/2019 (RGS 9438/2018) reso dal tribunale civile di Santa Maria Capua
Vetere;
2. dichiari tenuta e condanni alla rifusione delle anticipazioni CP_1
e compenso del doppio grado di giudizio, rimborso spese generali 15%, contributo cassa previdenziale 4%, in favore dell'avv. Pasquale Caiazza che si dichiara anticipatario ex art. 93 cpc;
Si invita la convenuta a costituirsi in giudizio secondo le modalità ed i termini di cui all'art. 166 cpc, avvertendola che la costituzione irrituale e/o intempestiva determinerà le preclusioni e le decadenze di cui all'art. 343 cpc.”.
Si è costituita in giudizio , tramite la Controparte_1 mandataria, , chiedendo: Controparte_2
3 “1) Dichiarare inammissibile l'appello, ai sensi dell'art. 342 cpc e/o dell'art.
348 bis cpc, attesa la ragionevole probabilità di non essere accolto;
Nel merito:
2) Rigettare l'appello proposto e confermare la sentenza di primo grado n.
596/2021 del 23/2/2021 (RG n. 2650/2019) del Tribunale di Santa Maria
Capua Vetere, con vittoria di spese e compensi di lite, oltre accessori di legge (IVA e CPA) e rimborso spese generali 15%...”
All'udienza del 20 marzo 2025, tenutasi con le modalità indicate dall'art.127 ter c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
I motivi della decisione
In via preliminare deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello.
Secondo giurisprudenza costante, “gli articoli 342 e 434 del Cpc, nel testo formulato dal Dl 83/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere,
a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra
l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (cfr. Cass. 03/11/2020, n.24262). Ai fini dell'ammissibilità dell'appello, infatti, non è necessaria la trascrizione testuale delle parti di sentenza gravate, essendo sufficiente l'indicazione dei passaggi argomentativi che si intendono censurare unitamente alle ragioni di dissenso, in modo da sostenere l'idoneità di queste ragioni a determinare le modifiche della decisione impugnata.
Nel caso di specie, dalla lettura complessiva dell'atto di appello è possibile desumere, come si vedrà, quali siano i capi di sentenza che l'appellante
4 ha inteso impugnare e soprattutto quali siano le motivazioni che, se condivise, dovrebbero condurre alla riforma della decisione.
L'impugnazione deve essere esaminata nel merito.
L'appellante censura la sentenza di primo grado nella parte in cui il tribunale ha ritenuto infondata l'eccezione con la quale era stata dedotta la carenza di prova in ordine alla legittimazione attiva di sotto il CP_1 profilo dell'inclusione del diritto di credito conteso tra quelli acquistati per effetto della cessione dichiarata in atti.
Deduce, in particolare:
- che il Tribunale avrebbe erroneamente valorizzato “due documenti con omissis” prodotti nel giudizio di opposizione, i quali sarebbero dei meri
“fogli decontestualizzati e quasi interamente in bianco, privi di sottoscrizione e/o di un timbro che possa anche solo farne ipotizzare
l'ufficialità, oltre che la riferibilità al contratto cui accederebbero”.
- che tali documenti, pur recando “su rigo stampigliato digitalmente un codice numerico, un importo ed il nominativo del presunto obbligato”, presenterebbero “elementi che mancando di ufficialità, contestualità e collegamenti” e che, dunque, “non consentirebbero di considerarli in alcun modo allegati alle convenzioni di cui si discute”;
- che gli stessi documenti non presenterebbero i timbri e le sottoscrizioni presenti nelle condizioni del contratto;
- che, in particolare, quanto al contratto di cessione tra e CA Pt_2
ZA, la lista dei crediti ceduti viene indicata come allegato sub 1, mentre nel documento prodotto dalla parte appellata, tale indicazione non si rinviene;
inoltre, nella premessa del contratto di cessione il numero dei ceduti è coperto da un omissis, ragione per cui il tribunale non avrebbe potuto verificare la coincidenza con quello attribuito ad essa Parte_1 rinvenibile nel presunto allegato prodotto in atti e di conseguenza la sua inclusione nel blocco dei contratti ceduti;
infine, a parte il nominativo, non emergerebbe alcun ulteriore dato anagrafico o il codice fiscale di essa appellante, al fine di identificarla tra i debitori ceduti, benché dalle condizioni del contratto di cessione, tali indicazioni risultassero al detto fine imprescindibili (cfr. clausola 5 cessione ); Pt_2
- che, quanto al contratto di cessione della ER SU AN,
5 la previsione della clausola 1.5 prevede con riguardo ai dati identificativi dei crediti: “tale tracciato dovrà necessariamente contenere come informazioni indispensabili i dati anagrafici, il codice fiscale e la residenza / domicilio di ogni debitore / garante”.
L'impugnante censura poi la sentenza di primo grado nella parte in cui il tribunale ha ritenuto infondata l'eccezione sollevata in ordine al perfezionamento dei contratti di mutuo fatti valere dalla , CP_1 segnatamente per la mancanza di prova dell'erogazione del capitale finanziato.
In particolare, il giudice di primo grado avrebbe errato nel ritenere provata l'erogazione del finanziamento in forza dei documenti prodotti dall'odierna appellata, ovvero le copie dei frontespizi degli assegni e la copia di una presunta distinta di bonifico, documenti che si presentavano “più come un mero report interno ad una società”, che come prove del pagamento della somma che invece avrebbe richiesto la dimostrazione della sua ricezione da parte del beneficiario.
L'appello è fondato.
Come è noto, in via generale, come è noto, il cessionario ha l'onere di allegare la propria qualità ed offrire la prova delle circostanze che costituiscono i presupposti della sua legittimazione mediante riscontri documentali idonei a "dimostrare l'incorporazione e l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco" (Cass., sent. n.
4116/2016), la cui mancanza, attenendo alla regolare instaurazione del contradditorio, è rilevabile anche d'ufficio (Corte di Cassazione, Sez. II,
Sentenza n. 31313 del 04/12/2018).
In caso di contestazione, spetta, poi, al cessionario fornire la prova documentale che il credito controverso sia compreso tra quelli oggetto dell'operazione di cessione in blocco, giacché in ogni fattispecie di cessione di crediti il fondamento sostanziale della legittimazione attiva è legato, per il cessionario, proprio alla prova dell'oggetto della cessione.
La società cessionaria di crediti in blocco ha dunque l'onere di produrre i documenti idonei a dimostrare l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco ex art. 58 TUB (Cass. n.
13289/2024).
6 Nel ricorso per decreto ingiuntivo la esponeva che le ragioni di CP_1 credito vantate nei confronti dell'odierna impugnante trovavano la propria fonte:
- quanto al credito per €uro 12.656,66, in un contratto di mutuo con codice identificativo 117445, stipulato dalla con ER Parte_1
SU AN;
- quanto al diritto di credito per €uro 10.200,45, in una convenzione di mutuo con codice identificativo 290852720353, stipulata originariamente dalla con Citifin spa. Parte_1
Tali crediti erano già stati oggetto di precedente cessione alla
[...]
. Tale società, fusa per incorporazione con , Parte_3 CP_4 avrebbe poi ceduto a il ramo d'azienda deputato alla pratica CP_1 dell'attività di acquisto e gestione portafogli dei crediti cd. “distressed”.
Il tribunale, per quanto ancora in questa sede rileva, ha ritenuto infondata
“l'eccezione di difetto di legittimazione ad agire pure azionata nei confronti di in quanto non vi sarebbe prova dell'inclusione del Controparte_1 credito tra quelli oggetto di cessione”, rilevando che “la società opposta ha allegato schermata debitamente omissata nella quale si evince che la pratica n. 117445 ha ad oggetto proprio il credito della debitrice ceduta
Invero, il n. 117445 non è certo il numero di Parte_1 contratto, bensì quello della pratica oggetto di cessione.
Medesime considerazioni valgono per il contratto stipulato con la Pt_2
(…) CP_ Anche con riferimento a tale contratto, poi, attraverso l'allegato dei crediti ha dimostrato che rientra tra quelli oggetto di cessione il credito vantato nei confronti dell'opponente. CP_ Pertanto, risulta assolto l'onere in capo a della prova della titolarità del credito.
Deve a questo punto precisarsi che la questione involge non la legittimazione processuale, bensì la prova della titolarità del diritto che la parte "afferma" in giudizio.
Trattasi dunque di una questione che, come anticipato, investe il merito o la legittimazione sostanziale.
In tema di prova della cessione di credito ai fini della titolarità, dal lato
7 attivo, del rapporto dedotto in giudizio, la giurisprudenza di legittimità
(Cass sez. I, 29/02/2024 n. 5478) ha precisato che: a) la prova della cessione di un credito non è, di regola, soggetta a particolari vincoli di forma;
dunque, la sua esistenza è dimostrabile con qualunque mezzo di prova, anche indiziario, e il relativo accertamento è soggetto alla libera valutazione del giudice del merito, non sindacabile in sede di legittimità; b) opera, poi, certamente, in proposito, il principio di non contestazione;
c) va, comunque, sempre distinta la questione della prova dell'esistenza della cessione (e, più in generale, della fattispecie traslativa della titolarità del credito) dalla questione della prova dell'inclusione di un determinato credito nel novero di quelli oggetto di una operazione di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B.
Ciò posto, l'odierna appellata ha allegato, al fine della prova in ordine alla prova della titolarità del credito:
- il contratto di cessione dei crediti da ER SU ZA (la quale aveva incorporato tramite fusione ER SU AN, già
SU BA) a CA ZA ed un documento, indicato come l'estratto dell'allegato al suddetto contratto, contenente l'elenco dei crediti ceduti individuati per n. pratica e nominativo del debitore/debitrice, omissato per motivi di privacy;
- il contratto di cessione dei crediti da Controparte_5
ed un documento, indicato come l'estratto dell'allegato
[...] al suddetto contratto contenente l'elenco dei crediti ceduti individuati per n. contratto e nominativo del debitore/debitrice, sempre omissato per motivi di privacy;
- l'atto di fusione tra CA ZA e , in virtù del quale CP_4 quest'ultima è subentrata ex art. 2504 bis nella totalità delle posizioni creditorie facenti capo a CA ZA;
- le comunicazioni delle cessioni trasmesse all'opponente, con notifica perfezionatasi per compiuta giacenza;
- il verbale di conferimento del ramo d'azienda del 29/6/2018, con cui CP_
ha conferito a “il ramo d'azienda relativo all'attività di CP_4 acquisto e gestione di portafogli di crediti distressed”, ramo d'azienda in cui “sono compresi […] tutti i crediti deteriorati di cui si è CP_4
8 resa acquirente e sarà titolare alla data di efficacia del conferimento (1° luglio 2018)”.
Ritiene la Corte che da tale documentazione non si evinca che i crediti vantati dalla ER SU ZA e dalla Citifin spa s.p.a. nei confronti della siano stati ceduti alla CA ZA, né Parte_1 che quest'ultima, fusa per incorporazione con , abbia ceduto CP_4
i medesimi crediti alla . CP_4
Invero, i documenti prodotti dall'appellata nel giudizio di primo grado, al fine di fornire la prova dell'inclusione dei crediti nei confronti della
[...] tra quelli oggetto di cessione, risultano del tutto carenti di Pt_1 elementi certi che consentano di collegarli ai contratti di cessione del credito depositati in atti.
Tali documenti (denominati “allegat(i) omissat(i) cessione”) si presentano come dei fogli completamente omissati, dai quali è visibile solo una stringa in cui sono riportati dei dati numerici ed il mero nome dell'odierna appellante.
In essi, difatti, non si rinviene, né la sottoscrizione del cedente, né i timbri postali che invece risultano su ogni foglio delle condizioni contrattuali delle due cessioni versate in atti.
Da tali documenti, inoltre, a parte il nominativo dell'impugnante, non emergono neanche i dati anagrafici completi della stessa, né il suo codice fiscale, sebbene la clausola 5 della cessione , prevedesse Pt_2 espressamente, ai sensi dell'art. 1262 c.c., la consegna da parte della cedente, quali documenti probatori del credito, di: “una lista elettronica di tutti i contratti ceduti, conformemente al tracciato Excel fornito da CA
ZA, contenente i dati anagrafici dei debitori ceduti, con il relativo codice fiscale, ad uno con l'indicazione della posizione debitoria di ciascuno di essi” e la clausola 1.5 del contratto di cessione della
ER SU AN disponesse, quanto al documento contenente i dati identificativi dei crediti, imponesse che “tale tracciato dovrà necessariamente contenere come informazioni indispensabili i dati anagrafici, il codice fiscale e la residenza / domicilio di ogni debitore / garante”.
Risulta carente altresì, conseguentemente, la prova dell'inclusione degli
9 atti di cessione e dei corrispondenti diritti di credito tra quelli acquisiti dall'appellata per effetto dell'acquisto del ramo d'azienda di , CP_4 facendo il relativo testo contrattuale riferimento, genericamente, ai “crediti deteriorati di cui si è resa acquirente e sarà titolare alla CP_4 CP_1 data di efficacia del conferimento (1°luglio 2018)”(clausola 2) e mancando in atti elementi che consentano di classificare i crediti scaturenti dai contratti stipulati dalla come crediti "deteriorati". Parte_1
Peraltro, non risulta depositata alcuna documentazione relativa ai detti contratti di mutuo, al relativo piano di ammortamento e alla durata degli stessi, o all'eventuale sussistenza di rate scadute e non pagate.
Né può supplire alla detta carenza probatoria la certificazione del notaio
, trattandosi di atto a formazione unilaterale della Persona_1 cessionaria, peraltro del tutto inidoneo a comprovare l'inclusione nei contratti di cessione su menzionati dei crediti originariamente vantati dalla
ER SU ZA e dalla Citifin spa s.p.a. nei confronti della
Parte_1
Per quanto sin qui esposto, in accoglimento dell'appello ed in riforma dell'impugnata sentenza, deve disporsi la revoca decreto ingiuntivo
22/2019 (RGS 9438/2018) reso dal tribunale civile di Santa Maria Capua
Vetere.
La riforma della sentenza appellata determina l'automatica caducazione del capo concernente le spese processuali (in virtù dell'operatività del c.d. effetto espansivo interno di cui all'art. 336, comma 1, c.p.c.) ed una nuova regolamentazione delle spese del doppio grado di giudizio, alla stregua dell'esito finale della lite (cfr., sul punto, Cass. ord. n. 6259/14, nonché sentt. n. 14633/12 e n. 18837/10).
Ciò posto ed in conformità al principio della soccombenza, sulla scorta di una valutazione unitaria e globale dell'intera vicenda per cui è causa,
[...]
e, per essa, quale mandataria, Controparte_1 [...]
deve essere condannata a rifondere le spese del doppio CP_2 grado del giudizio in favore di . Parte_1
Quanto alla liquidazione delle spese, la stessa viene effettuata, per entrambi i gradi di giudizio in base ai valori tra i minimi ed i medi tariffari di cui ai parametri introdotti dal D.M. n. 55/2014 - non essendosi la
10 prestazione professionale resa dai difensori completamente esaurita alla data di entrata in vigore del citato decreto (cfr., sull'argomento, Cass. ord.
n. 9263/20, nonché ordinanza Cass. n. 31884/18, Cass. n. 27233/18 e
Cass. n. 30529/17) - tenuto conto della concreta attività difensiva prestata in giudizio, dell'esclusione della fase istruttoria, non espletata in grado di appello, nonché dell'importanza, della natura, della difficoltà e dell'effettivo valore della causa.
Va disposta, infine, l'attribuzione delle spese all'avv. Pasquale Caiazza ex art. 93 c.p.c. per dichiarato anticipo fattone.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli – Sezione Civile 7^, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , avverso la Parte_1 sentenza n. 596/2021 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, pubbl. il 23/02/2021, ogni ulteriore domanda od eccezione reietta, così provvede: accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza:
1) accoglie l'opposizione proposta da e revoca il Parte_1 decreto ingiuntivo n. 22/2019 del 7/1/2019 (RG n. 9438/2018) emesso dal
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere;
3) condanna e per essa, quale mandataria, Controparte_1
, in persona del legale rappresentante p.t., a Controparte_2 rifondere in favore di Pt_1 Parte_1
- le spese inerenti al giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, liquidate in complessivi € 4.500,00 per compensi ed € 118,50 per esborsi, oltre rimborso forfettario, CPA e IVA (se e in quanto dovuta e non detraibile), come per legge;
- le spese del presente grado di giudizio, che liquida in complessivi €
3.500,00 per compensi ed € 355,50 per esborsi;
oltre, per entrambi i gradi, rimborso forfettario, CPA e IVA (se e in quanto dovuta e non detraibile), come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Pasquale Caiazza, dichiaratosi antistatario.
Napoli nella Camera di Consiglio del 3/07/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dr.ssa Lucia Minauro dr.ssa Aurelia D'Ambrosio
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