Ordinanza cautelare 12 settembre 2025
Sentenza 6 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. IV, sentenza 06/05/2026, n. 1352 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 1352 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01352/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01584/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1584 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Giovanni Lombardo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno e Questura Catania, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, domiciliataria ex lege in Catania, via Vecchia Ognina, 149;
per l'annullamento,
del decreto di rigetto istanza di rinnovo/rilascio permesso di soggiorno per motivi di studio
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di Questura Catania;
Visto l'art. 34, co. 5, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 aprile 2026 il dott. ND AI e udita per la parte resistente la difesa erariale come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TT e TT
1. Con il ricorso in epigrafe, notificato il 27 giugno 2025 e depositato il 18 luglio 2025, il sig. -OMISSIS-, cittadino del Bangladesh, agisce per l’annullamento, previa adozione di misure cautelari, del decreto prot. -OMISSIS- con il quale la Questura di Catania ha respinto la sua istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di studio n. -OMISSIS-, presentata il 4 ottobre 2024.
2. Più nel dettaglio espone in fatto il ricorrente:
- di aver fatto ingresso nel territorio nazionale nel 2021 con visto per motivi di studio, previo accoglimento della richiesta di pre-iscrizione al corso di laurea in “ Chemical Engineering for Industrial Sustainability ”, classe LM 1 22 – Ingegneria Chimica, presso l’Università degli Studi di -OMISSIS-, Dipartimento di Ingegneria Civile e Architettura;
- che il 10 ottobre 2021 ha conseguito il permesso di soggiorno per motivi di studio; rinnovato una prima volta il 6 ottobre 2023, con scadenza fissata al 6 ottobre 2024;
- che -dopo aver sostenuto sei esami nell’anno accademico 2022/2023 e cinque nell’anno academico 2023/2024- il 28 aprile 2025 ha conseguito il titolo di laurea magistrale;
- che, nelle more, con il provvedimento impugnato, emesso il 30 marzo 2025 e notificato il 30 aprile 2025, la Questura di Catania ha rigettato la richiesta di ulteriore rinnovo del titolo con la motivazione che l’istante “ risulta immatricolato nell’anno academico 2024/2025 […], fuori corso per la seconda volta del secondo anno del corso di laurea magistrale in “Ingegneria chimica per la sostenibilità industriale” classe LM-22, senza aver documentato il superamento con profitto di almeno due verifiche nell’anno accademico 2023/2024 ”.
3. Il gravame è affidato alle seguenti ragioni di doglianza:
1. Eccesso di potere per travisamento dei fatti, carenza istruttoria e violazione del principio di buon andamento ex art. 97 Cost.
Il diniego avversato si baserebbe su una rappresentazione della realtà fattuale smentita dalle risultanze documentali in atti, le quali attesterebbero una carriera accademica connotata da un livello di rendimento superiore alla soglia prescritta dall’art. 46, comma 4, del D.P.R. n. 394/1999 per il rinnovo del titolo di soggiorno. L’amministrazione intimata avrebbe, inoltre, omesso di acquisire d’ufficio o richiedere integrazioni sulla carriera dello studente, ignorando finanche l’intervenuto conseguimento del titolo di laurea. L’amministrativa sarebbe, di conseguenza, irragionevole e autocontraddittoria: lesiva del legittimo affidamento del ricorrente e in contrasto con l’effettivo raggiungimento della finalità sottesa al permesso di soggiorno.
2. Violazione e falsa applicazione dell’art. 46, comma 4, del D.P.R. n. 394/1999 e dell’art. 39-bis.1 del D.lgs. n. 286/1998 – Errata qualificazione della fattispecie e distinzione ontologica tra rinnovo del permesso per studio e accesso alle procedure post-lauream.
L’Amministrazione avrebbe applicato in modo meccanico i parametri sul superamento delle verifiche di profitto, ignorando che il ricorrente non solo ha ecceduto le soglie minime di esami sostenuti, ma ha raggiunto l’obiettivo finale del percorso formativo, conseguendo il relativo titolo accademico; circostanza ritenuta assorbente di ogni valutazione sull’andamento degli studi in itinere secondo una lettura teleologica della norma. Viene, altresì, rilevata la mancata considerazione della mutazione del regime normativo di riferimento, poiché l’intervenuta laurea avrebbe determinato il passaggio dalla disciplina del rinnovo del permesso per motivi di studio a quella, autonoma e distinta, prevista dall’art. 39-bis.1 T.U.I., la quale riconosce allo straniero che ha completato il ciclo di studi in Italia il diritto a un permesso di soggiorno per ricerca lavoro o imprenditorialità.
3. Eccesso di potere per illogicità manifesta, irragionevolezza e violazione dei principi di coerenza e non contraddittorietà dell’azione amministrativa.
Con il terzo mezzo di gravame si valorizza la circostanza che la notificazione del diniego di rinnovo del titolo di soggiorno è intervenuta il 30 aprile 2025, ovvero due giorni dopo il conseguimento della laurea magistrale da parte del ricorrente. Ciò darebbe luogo a contraddizione, atteso che l’Amministrazione ha negato l’autorizzazione alla prosecuzione degli studi a un soggetto che aveva già ultimato con successo il percorso formativo, rendendo il provvedimento privo di un interesse pubblico concreto e attuale ai sensi dell’art. 1 l. n. 241/1990. La ratio della verifica di profitto ex art. 46 D.P.R. n. 394/1999 risulterebbe, in specie, integralmente soddisfatta e superata dal conseguimento del titolo accademico, il quale darebbe prova della genuinità dell’intento formativo e dell’assenza di finalità elusive dell’ordinamento.
4. Violazione delle garanzie procedimentali, del principio del contraddittorio e del diritto di difesa ex artt. 7, 10 bis L. n. 241/1990 e 24 Cost.
Con l’ultimo mezzo si censura infine l’omessa instaurazione di un effettivo contraddittorio procedimentale atteso che, in esito alla restituzione del preavviso di rigetto all’amministrazione con la dicitura “destinatario sconosciuto”, quest’ultima avrebbe omesso ogni ulteriore attività diretta ad assicurare la conoscenza legale dell’atto.
4. Per l’Amministrazione intimata si è costituita l’Avvocatura dello Stato che ha controdedotto alle superiori ragioni di doglianza eccependo, in rito, il difetto d’interesse del ricorrente al gravame stante l’intervenuto conseguimento del diploma di laurea e, nel merito, la sua infondatezza.
5. Con ordinanza n. -OMISSIS- del 12 settembre 2025 è stata accolta l’istanza cautelare a fini di riesame della domanda del ricorrente anche alla luce degli elementi sopravvenuti.
6. All’esito della predetta ordinanza, con provvedimento prot. n. -OMISSIS- del 16 ottobre 20225 la Questura di Catania ha rilasciato al ricorrente permesso di soggiorno per attesa occupazione con efficacia di dodici mesi con decorrenza dal 19 settembre 2025 (all. 1 di parte resistente depositata il 16 febbraio 2026).
7. All’udienza pubblica del 16 aprile 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
8. Rileva il collegio come, con il rilascio del predetto permesso di soggiorno della durata di dodici mesi, il ricorrente abbia conseguito il bene della vita cui aspirava.
8.1. Giova rammentare che l’art. 39 bis.1 D.Lgs. 286/1998, di cui il deducente censura la violazione, dispone al comma 1 che: “ In presenza dei requisiti reddituali di cui all'articolo 29, comma 3, lettera b), e fermo restando il rispetto dell'obbligo di cui all'articolo 34, comma 3, lo straniero munito di passaporto valido o altro documento equipollente, che ha conseguito in Italia il dottorato o il master universitario ovvero la laurea triennale o la laurea specialistica, o il diploma accademico di primo livello o di secondo livello o il diploma di tecnico superiore, alla scadenza del permesso di soggiorno di cui agli articoli 39 e 39-bis, comma 1, lettera a), può dichiarare la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa e alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro presso i servizi per l'impiego, come previsto dall'articolo 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, e richiedere un permesso di soggiorno di durata non inferiore a nove e non superiore a dodici mesi al fine di cercare un'occupazione o avviare un'impresa coerente con il percorso formativo completato. In presenza dei requisiti previsti dal presente testo unico, può essere richiesta la conversione in permesso di soggiorno per lavoro ”.
8.2. Tenuto conto, quindi, che il ricorrente ha documentato di aver conseguito il titolo di laurea (doc. 2 del foliario del ricorrente), il rilascio da parte dell’autorità di un permesso di soggiorno annuale con scadenza fissata al 19 settembre 2026, finalizzato alla ricerca di occupazione, sortisce un effetto pienamente satisfattivo della pretesa azionata dal primo.
9. Di conseguenza al Collegio non resta che dichiarare cessata la materia del contendere ai sensi dell’art. 34 comma 5 cod. proc. amm.
10. Si conferma in via definitiva la non ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato, nel difetto di riproposizione al collegio della relativa istanza, già dichiarata inammissibile dalla competente commissione con decreto n. -OMISSIS-.
11. L’oggettiva peculiarità della fattispecie -tenuto conto, in particolare, della sopravvenienza del titolo di studio rispetto all’adozione del provvedimento avversato- giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Non ammette in via definitiva il ricorrente al patrocinio a spese dello Stato.
Spese di lite compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità del ricorrente.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 16 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
EP GG, Presidente
Diego Spampinato, Consigliere
ND AI, Referendario, Estensore
| L'TE | IL PRESIDENTE |
| ND AI | EP GG |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.