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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 20/05/2025, n. 398 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 398 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3147/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Sezione Unica CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Elena Amadei ha pronunciato ex art. 281 sexies ultimo comma c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3147/2022 promossa da:
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SACILOTTO Parte_1 C.F._1
ELISA elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. SACILOTTO ELISA
ATTORE contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. ASCANI Controparte_1 C.F._2
CECILIA ( ) VIA BARIGNANI 64 61121 PESARO;
elettivamente domiciliato C.F._3 in presso il difensore avv.
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione in opposizione all'esecuzione ex art. 615 cpc conveniva in Parte_1
giudizio avanti all'intestato Tribunale per sentir accogliere le seguenti conclusioni: Controparte_1
“in via preliminare: anche inaudita altera parte, ricorrendo i documentati motivi di cui in narrativa, concedere la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo- solo in punto assegnazione casa coniugale-
, costituito dall'ordinanza presidenziale di data 8-7-22 emessa nell'ambito del procedimento di separazione personale RG n. 1435/2022, che nulla prevede relativamente all'assegnazione a CP_1
dell'immobile sito in Rimini via Lagomaggio n. 79 int.
3 - foglio 88, part. 2158, sub. 11- di
[...]
proprietà di soggetto terzo ed estraneo al presente giudizio, e avendo CP_2 Parte_1 già provveduto autonomamente al rilascio dell'immobile casa coniugale sito in Rimini via
[...]
Lagomaggio n. 79 int.
2 - foglio 88, part. 2158, sub.
5 - di proprietà dell'odierno opponente;
nel pagina 1 di 10 merito: ogni contraria istanza, domanda ed eccezione disattesa, accertare e dichiarare, per i motivi di cui in narrativa, che l'opponente ha già provveduto autonomamente al rilascio dell'immobile casa coniugale sito in Rimini via Lagomaggio n. 79 int. 2 - foglio 88, part. 2158, sub.
5 - di proprietà dello stesso antecedentemente alla diffida di controparte e, per l'effetto, dichiararsi che il precetto di data
7/09/2022 è nullo e/o inefficace e/o annullabile - accertare che l'immobile sito in Rimini via
Lagomaggio n. 79 int. 3 - foglio 88, part. 2158, sub. 11- è di proprietà del sig. e nella CP_2 materiale e giuridica disponibilità di quest'ultimo e, per l'effetto, dichiararsi che il precetto di data
7/09/2022 è nullo e/o inefficace e/o annullabile nei confronti dell'odierno opponente - accertare che si è allontanata unitamente alla minore dalla casa familiare alla stessa assegnata e Controparte_1 comunque accertare che ha cessato di viverci stabilmente recandosi a vivere presso l'immobile di
Santarcangelo di Romagna (RN) in Via Labriola n. 3/A e per l'effetto dichiararsi che la stessa è decaduta dal diritto di assegnazione. Con vittoria di onorari, competenze spese del giudizio nonché con condanna alle spese ex art. 91 c.p.c. ...”.
A sostegno della opposizione parte opponente deduceva che in data 7.01.2022 l'Avv. a CP_2 fronte della scoperta delle reiterate e continuate violazioni dell'obbligo di fedeltà coniugale poste in essere in suo danno dalla inviava a costei comunicazione ad oggetto la separazione personale CP_1
dei coniugi ove, condividendo la preannunciata intenzione di giungere ad una Parte_2 separazione personale cd. consensuale, sollecitava all'uopo la fissazione di un incontro in presenza al fine di definire concordemente le condizioni di separazione.
, di tutta risposta, radicava procedura per separazione personale cd. giudiziale avanti Controparte_1 al Tribunale di Rimini RG n. 1435/2022 ove l'odierno opponente Avv. si costituiva CP_2
regolarmente.
Nello specifico, per quanto d'interesse nell'odierna procedura, l'opposta chiedeva: “disporsi
l'assegnazione della casa coniugale - sita in Rimini (RN), via Lagomaggio n. 79 – con relative pertinenze ed arredi ivi contenuti alla sig.ra che ivi vivrà unitamente alla figlia Controparte_1
. Si indicano di seguito gli estremi catastali identificativi delle unità immobiliari integranti la Per_1
casa coniugale:
-unità immobiliare (pianoT-2), di proprietà dell'Avv. distinta al Catasto dei Parte_1
Fabbricati di detto Comune al foglio 88, part. 2158, sub. 5, z.c. 1, cat. A/2, classe 3, consistenza 9 vani, superficie 211 mq (tot. Escluse aree scoperte 204 mq.), r.c. € 1.229,43;
- unità immobiliare (piano T-3), di proprietà del padre del sig. distinta al Catasto dei CP_2
Fabbricati di detto Comune al foglio 88, part. 2158, sub. 11, z.c. 1, cat. A/2, classe 3, consistenza 5,5 vani, superficie 143 mq (tot. escluse aree scoperte 125 mq.), r.c. € 751,32;
pagina 2 di 10 - unità immobiliare, di proprietà dell'Avv. distinta al Catasto dei Fabbricati di Parte_1
detto Comune al foglio 88, part. 3623, sub. 2, z.c. 1, cat. C/6, classe 3, consistenza 44mq, superficie 46 mq, r.c. € 245,42 (garage).
L'opponente Avv. in memoria di costituzione e risposta di data 15/06/2022 precisando che CP_2 la casa familiare consisteva in un solo appartamento sito all'interno di un contesto residenziale di più immobili di via Lagomaggio n. 79 int. 2, cioè quello al secondo piano int. 2 (identificato al foglio 88, part. 2158, sub. 5, z.c. 1, cat. A/2), chiedeva, in conclusioni, di assegnare la casa familiare in via principale al marito e solo in via subordinata alla moglie, con invito alla stessa a tenere comportamenti civili e rispettosi nei confronti del vicinato (ovvero, sia verso i suoceri presso l'adiacente civico n. 79/A che gli inquilini del piano primo dell'immobile di Via Lagomaggio n. 79 int. 1).
Il contesto residenziale di via Lagomaggio n. 79 è costituito, tra gli altri, da tre appartamenti:
-l'immobile del piano primo (n. 79 int. 1) di proprietà della madre del resistente sig.ra Controparte_3
e concesso in locazione a terzi;
-il secondo piano (n. 79 int.2), casa familiare, foglio 88, part. 2158, sub. 5, di proprietà dell'Avv. odierno opponente;
Parte_1
- il terzo piano (n. 79 int.3), foglio 88, part. 2158, sub. 11, z.c. 1, cat. A/2, di proprietà del padre del resistente sig. ivi residente, e ove attualmente l'opponente dimora;
CP_2
Il presidente del Tribunale dott.ssa Francesca Miconi, a scioglimento della riserva assunta all'udienza
Presidenziale di separazione dei coniugi di data 21/06/22, pronunciava ordinanza di data 8/07/2022, per quanto d'interesse, così disponendo: assegna la casa coniugale – nella sua interezza ed escluso il garage – alla moglie, che continuerà ad occuparla unitamente alla figlia minore.
In data 26/09/2022 veniva notificato all'Avv. atto di precetto per rilascio identificando CP_2
strumentalmente in maniera erronea gli estremi catastali dell'immobile casa familiare al civico n. 79 int. 2 di via Lagomaggio.
Deduceva che la non aveva diritto a procedere ad esecuzione forzata poiché già a far data CP_1
2/08/2022 l'avv. aveva liberato l'unità immobiliare di via Lagomaggio n. 79 int. 2 piano CP_2
secondo foglio 88, part. 2158, sub. 5 di sua proprietà poiché assegnato alla moglie quale casa familiare adempiendo alle disposizioni dell'ordinanza presidenziale di data 8/07/22.
Il distinto immobile di via Lagomaggio n. 79 int. 3 terzo piano, foglio 88, part. 2158, sub. 11, era di proprietà e in possesso del padre dell'opponente, soggetto giuridico diverso, quindi, CP_2 nulla poteva al riguardo l'opponente non avendo né la titolarità né la piena disponibilità di tale immobile.
pagina 3 di 10 Si costituiva in giudizio l'opposta contestando la fondatezza dell'opposizione sia in fatto che in diritto.
Rassegnava le seguenti conclusioni: “…Voglia l'Ill.mo Tribunale di Rimini, ogni contraria istanza disattesa: - rigettare integralmente tutte le domande spiegate in via preliminare e nel merito da parte del sig. e per l'effetto rigettare la proposta opposizione. - Con vittoria di Parte_1 spese e compensi di lite.”.
Esponeva che in data 26/09/2022 aveva notificato all'Avv. atto di precetto per il Parte_1 rilascio dell'immobile identificato al Catasto Fabbricati del Comune di Rimini come segue:
“a) unità immobiliare (piano T-2), di proprietà dell'Avv. distinta al Catasto dei Parte_1
Fabbricati del Comune di Rimini al foglio 88, part. 2158, sub 5, z.c. 1, cat. A/2, classe 3, consistenza 9 vani, superficie 211 mq (tot. escluse aree scoperte 204 mq), r.c. € 1.229,43; b) unità immobiliare (piano
T-3), di proprietà del sig. (padre dell'Avv. , distinta al Catasto CP_2 Parte_1
dei Fabbricati del Comune di Rimini al foglio 88, part. 2158, sub 11, z.c. 1, cat. A/2, classe 3, consistenza 5,5 vani, superficie 143 mq (tot. escluse aree scoperte 125 mq), r.c. € 751,32.”
Aggiungeva che l'atto di precetto era fondato su titolo esecutivo costituito dall'Ordinanza del
Presidente del Tribunale di Rimini, dott.ssa Francesca Miconi, emessa in data 08/07/2022, depositata in data 11/07/2022, e resa ai sensi dell'art. 708 c.p.c. nel procedimento per separazione giudiziale dei coniugi rubricato a r.g. 1435/2022 del Tribunale di Rimini, con la quale si autorizzavano i coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto e si adottavano i provvedimenti provvisori ed urgenti, che prevedono, al punto a), quanto segue: “a) assegna la casa coniugale – nella sua interezza ed escluso il garage – alla moglie, che continuerà ad occuparla unitamente alla figlia minore”.
Rilevava preliminarmente l'inammissibile allegazione in questa sede da parte dell'opponente di doglianze riguardanti il merito della controversia inerente alla fase Presidenziale della separazione giudiziale pendente fra le parti, rubricata a r.g. n. 1435/2022 del Tribunale di Rimini. Eccepiva pertanto che in presenza di un titolo esecutivo di formazione giudiziale, come quello in esame, non potevano essere sollevate dinanzi al Giudice dell'Esecuzione censure relative al merito del procedimento che ha dato vita al titolo stesso.
In ogni caso rilevava che i motivi di opposizione, relativi all'interpretazione del titolo esecutivo, erano del tutto infondati.
Dagli atti e documenti relativi al procedimento di separazione giudiziale, r.g. 1435/2022 del Tribunale di Rimini, risultava evidente che la casa coniugale, assegnata dal Presidente alla nella sua CP_1 interezza ad esclusione del garage, fosse costituita dal piano secondo e terzo dell'immobile sito in
Rimini via Lagomaggio n. 79, immobili identificati catastalmente come indicato al punto 1) lettere a) e b) della premessa della comparsa di costituzione.
pagina 4 di 10 L'identificazione della casa coniugale era stata oggetto di dibattito fra le parti nel corso del giudizio di separazione e la sin dal ricorso introduttivo, aveva ben precisato come fosse composta CP_1
l'abitazione in cui risiedeva la famiglia.
Il fatto che il Presidente del Tribunale avesse inteso assegnare alla l'intera casa, composta dai CP_1
piani secondo e terzo, emergeva con chiarezza dal dato letterale e dal tenore complessivo del provvedimento che si premurava di sottolineare la funzione della conservazione del complessivo ambiente domestico nell'interesse della minore. Anche la specificazione dell'esclusione del solo garage consentiva di comprendere ulteriormente come tutta la restante parte, prettamente abitativa, fosse oggetto di assegnazione alla Aggiungeva che se il Presidente avesse inteso disporre CP_1 un'assegnazione parziale, lo avrebbe chiaramente indicato e non si sarebbe prodigato in ben due punti del provvedimento di specificare il concetto di interezza.
La causa veniva istruita documentalmente e mediante espletamento degli interrogatori formali delle parti.
Con atto di costituzione di nuovo difensore depositato in data 11.4.2025 si costituiva in giudizio per l'opposta l'Avv. Cecilia Ascani avendo la in data 4.12.2024 revocato il mandato ai CP_1
precedenti procuratori Avv.ti Iannaccone e Zauli.
Preme sin da ora evidenziare che trattasi di precetto notificato in forza di titolo esecutivo giudiziale costituito dall'ordinanza presidenziale resa dal Tribunale di Rimini (e non reclamata) di data 8.07.2022 emessa nell'ambito del procedimento di separazione personale dei coniugi n. 1435/2022 RG.
Preliminarmente, giova altresì ricordare che il giudizio di opposizione all'esecuzione c.d. preventiva (o a precetto) è un ordinario processo di cognizione, nel quale la domanda giudiziale va identificata, nell'aspetto oggettivo, con i suoi elementi costitutivi, del petitum, consistente nella richiesta di un provvedimento giurisdizionale che accerti e dichiari l'inesistenza, in tutto o in parte, del diritto del creditore di procedere ad esecuzione forzata e della causa petendi, che consiste nella situazione giuridica sostanziale dedotta dalla parte istante a fondamento della assunta inesistenza del diritto di procedere in executivis (cfr. già Cass. 3 maggio 1980 n. 2911, nonché Cass. 11 dicembre 2002, n.
17630; 29 aprile 2004, n. 8219; 13 novembre 2009, n. 24047); dal punto di vista soggettivo,
l'opponente, vale a dire il soggetto precettato, ha veste sostanziale e processuale di attore e, specularmente, l'opposto, vale a dire il creditore procedente, ha la posizione del convenuto (cfr. Cass. 9 novembre 2000, n. 14554 ed altre).
Occorre altresì precisare che, laddove il titolo posto a fondamento del precetto sia di carattere giudiziale, “il giudice dell'opposizione, così come quello dell'esecuzione, non può effettuare alcun controllo intrinseco sul titolo, diretto cioè ad invalidarne l'efficacia in base ad eccezioni o difese che
pagina 5 di 10 andavano dedotte nel giudizio nel cui corso è stato pronunziato il titolo medesimo, potendo controllare soltanto la persistenza della validità di quest'ultimo e quindi attribuire rilevanza solamente a fatti posteriori alla sua formazione o, se successiva, al conseguimento della definitività” (Cass., Sez. 3,
Sentenza n. 9247 del 2015; così anche, Cass. n. 3850del 2011, tra le tante).
A tal proposito sono ancora attuali le considerazioni svolte con l'ordinanza del 29.1.2023 che, quindi, devono essere in questa sede definitivamente confermate.
Nel caso di specie il titolo esecutivo oggetto della presente opposizione ad atto di precetto per rilascio di immobile, come già osservato, è costituito dall'ordinanza del Presidente del Tribunale di Rimini emessa in data 08/07/2022, depositata in data 11/07/2022 con cui ha emanato i provvedimenti provvisori ed urgenti ai sensi dell'art. 708 cpc. nel procedimento per separazione giudiziale dei coniugi rubricato a r.g. 1435/2022. Per quanto interessa in questa sede veniva così stabilito: “a) assegna la casa coniugale – nella sua interezza ed escluso il garage – alla moglie, che continuerà ad occuparla unitamente alla figlia minore”.
Si premette altresì che l'immobile di cui è causa, con esclusione del garage risulta identificato al
Catasto Fabbricati del Comune di Rimini come segue: a) unità immobiliare (piano T-2), di proprietà dell'Avv. distinta al Catasto dei Fabbricati del Comune di Rimini al foglio 88, Parte_1
part. 2158, sub 5, z.c. 1, cat. A/2, classe 3, consistenza 9 vani, superficie 211 mq (tot. escluse aree scoperte 204 mq), r.c. € 1.229,43; b) unità immobiliare (piano T-3), di proprietà di CP_2
(padre dell'Avv. , distinta al Catasto dei Fabbricati del Comune di Rimini al Parte_1
foglio 88, part. 2158, sub 11, z.c. 1, cat. A/2, classe 3, consistenza 5,5 vani, superficie 143 mq (tot. escluse aree scoperte 125 mq), r.c. € 751,32.
L'odierno opponente deduce che la non avrebbe diritto a procedere ad esecuzione forzata CP_1 poiché già a far data dal 2/08/2022 lo stesso avrebbe liberato l'unità immobiliare di via Lagomaggio n.
79 int. 2 piano secondo foglio 88, part. 2158, sub. 5 di sua proprietà poiché assegnato alla moglie quale casa familiare adempiendo alle disposizioni dell'ordinanza presidenziale di data 8/07/22 e che il distinto immobile di via Lagomaggio n. 79 int. 3 terzo piano, foglio 88, part. 2158, sub. 11, risulta di proprietà e in possesso del padre dell'opponente, soggetto giuridico diverso, quindi, CP_2
l'opponente non aveva né la titolarità né la piena disponibilità di tale immobile.
L'opposta rileva invece che dagli atti e documenti relativi al procedimento di separazione giudiziale,
r.g. 1435/2022 del Tribunale di Rimini, da cui è scaturito il provvedimento di cui si tratta, risultava già evidente che la casa coniugale, assegnata dal Presidente alla nella sua interezza ad esclusione CP_1 del garage, fosse costituita dal piano secondo e terzo dell'immobile sito in Rimini via Lagomaggio n.
pagina 6 di 10 79, immobili identificati catastalmente come indicato al punto 1) lettere a) e b) nelle premessa della comparsa di costituzione depositata nel procedimento in oggetto.
Come già rilevato il giudice investito dell'opposizione a precetto può interpretare il titolo giudiziale senza però sovrapporre la propria valutazione in diritto a quella del giudice del merito. All'uopo, la
Suprema Corte di Cassazione ha affermato che “L'interpretazione del titolo esecutivo giudiziale (nella specie, relativa alla portata del giudicato esterno di una sentenza definitiva di condanna al pagamento di una somma di denaro) compete al giudice dell'esecuzione e, in caso di opposizione ex art. 615 c.p.c.,
a quello dell'opposizione, che ne individua la portata precettiva sulla base del dispositivo e della motivazione;
egli può ricorrere, ove il contenuto del titolo sia obbiettivamente ambiguo o incerto e ferma l'indeducibilità di motivi di contestazione nel merito delle statuizioni, anche ad elementi extratestuali, purché ritualmente acquisiti nel processo ed a condizione che non sovrapponga la propria valutazione in diritto a quella del giudice del merito” (Cass. 10806/2020).
Infatti particolare delicatezza assumono poi l'ambito ed il contenuto della ricerca e dell'esegesi
“extratestuale”, per quanto consentito rispetto al provvedimento del Giudice di cui il procedente voglia avvalersi come titolo esecutivo, poiché quello di fonte <<…giudiziale, ai sensi dell'art. 474 co.2° n.1)
c.p.c., non s'identifica né si esaurisce nel documento giudiziario in cui è consacrato l'obbligo da eseguire, essendo invece consentita l'interpretazione extratestuale (o cd. eterointegrazione) del provvedimento, sulla base agli elementi ritualmente acquisiti nel processo in cui esso s'è formato. E' pacifico che perché la parte interessata possa accedere all'azione esecutiva, l'art. 474 c.p.c. richiede che il diritto accertato sia esattamente individuato e ricorrano le condizioni perché ne possa essere preteso l'adempimento. Ciò non implica di per sé l'indispensabile compiutezza del documento giudiziario …>>
(così Trib. Alessandria, 28/4/2017, n.466, ove bene si puntualizza <<…come statuito da Cass.S.U.
n.11066 e n.11067 del 2012 (e, poi, da Cass. 1027/2013 e Cass. 24626/2014), il titolo esecutivo giudiziale, ai sensi dell'art. 474 co.2° n.1 c.p.c., non s'identifica né si esaurisce nel documento giudiziario in cui è consacrato l'obbligo da eseguire, essendo invece consentita l'interpretazione extratestuale (o c.d. eterointegrazione) del provvedimento in base agli elementi ritualmente acquisiti nel processo in cui esso s'è formato. In altre parole - sempre come icasticamente evidenziato dalle S.U. nelle citate sentenze n.11066 e n.11067 del 2012 - non si tratta di dare spazio ad un accertamento che è mancato, ma solo di precisarne l'oggetto. Ora, il superamento dell'incertezza circa l'esatta estensione dell'obbligo dichiarato nella sentenza e negli altri tipi di provvedimenti … si presta ad essere attinto, prima dell'inizio dell'esecuzione, mediante il rimedio delle opposizioni che la precedono. Se si considera la precisa individuazione dell'obbligo dichiarato dal giudice non come un requisito formale del provvedimento giudiziario, ma come ciò che il giudice di merito dev'essere stato messo in grado di pagina 7 di 10 accertare, si ottiene … - prosegue la citata sentenza S.U. n.11066/12 - di costringere … il creditore procedente indicando con precisione nel precetto la prestazione richiesta;
il debitore contestando, con altrettanta precisione, ciò che ritenga non dovuto, perché negato o non accertato, ponendolo a base delle opposizioni che possono precedere o seguire l'inizio dell'esecuzione, oppure affidandole al giudice dell'esecuzione, ai fini del controllo sull'estensione del titolo …>>): riducendo gli esposti parametri ai termini essenziali – con riferimento più frequente alla materia lavoristica, ma senza che i relativi principi si intendano vincolati a tale settore – può dunque affermarsi che <<… la sentenza di condanna … costituisce valido titolo esecutivo, che non richiede ulteriori interventi del giudice diretti all'esatta quantificazione del credito, solo se tale credito risulti da operazioni meramente aritmetiche eseguibili sulla base dei dati contenuti nella sentenza;
se invece la sentenza di condanna non consenta di determinare le pretese economiche … in base al contenuto del titolo stesso, in quanto per la determinazione esatta dell'importo sono necessari elementi estranei al giudizio concluso e non predeterminati per legge … la sentenza non costituisce idoneo titolo esecutivo …>> (così
Cass.11677/2005, e nello stesso senso Cass. 24242/2010, Cass.14374/2016, Cass. 33807/2021, ecc.).
Da ultimo è utile ricordare che il giudice dell'opposizione deve procedere all'interpretazione del giudicato esterno, individuandone il contenuto precettivo sulla base del dispositivo e della motivazione.
Egli non può, cioè, limitarsi a rilevare l'esistenza del giudicato, ma deve pure definirne la portata pertanto- in presenza di un contenuto ambiguo e bisognevole di chiarimenti - è consentita anche l'interpretazione extratestuale del titolo esecutivo giudiziale, purché avvenga sulla base degli elementi ritualmente acquisiti nel processo e l'esito non sia tale da attribuire al titolo una portata contrastante con quanto risultante dalla lettura congiunta di dispositivo e motivazione (principio affermato da Sez. U,
Sentenza n. 11066 del 02/07/2012, Rv. 622929 - 01, e costantemente riaffermato dalla giurisprudenza successiva, ad iniziare da Sez. 3, Sentenza n. 1027 del 17/01/2013, fino a, da ultimo, Sez. L, Ordinanza
n. 5049 del 25/02/2020, Rv. 656939 - 01).
Quanto ai criteri di interpretazione da adottare la giurisprudenza di legittimità ha quindi chiarito che il titolo esecutivo giudiziale, ai sensi dell'art. 474, secondo comma, n. 1, cod. proc. civ., non si esaurisce nel documento giudiziario in cui è consacrato l'obbligo da eseguire, in quanto è consentita l'interpretazione extratestuale del provvedimento sulla base degli elementi ritualmente acquisiti nel processo in cui esso si è formato, purché le relative questioni siano state trattate nel corso dello stesso e possano intendersi come ivi univocamente definite, essendo mancata, piuttosto, la concreta estrinsecazione della soluzione come operata nel dispositivo o perfino nel tenore stesso del titolo.
(Cass. 14356/2018)
pagina 8 di 10 Ebbene, la questione è stata affrontata negli atti del procedimento per separazione giudiziale dei coniugi rubricato a r.g. 1435/2022 ed in particolare dibattuta anche all'udienza del 21.6.2022, per cui deve ritenersi dalla lettura degli atti depositati e del verbale di prima comparizione dei coniugi che il provvedimento presidenziale con l'espressione “nella sua interezza abbia inteso assegnato all'odierna opposta” gli appartamenti situati al piano secondo e terzo dell'immobile di via Lagomaggio 79 così come richiesto da parte ricorrente, odierna opposta, escludendo solo il garage.
Le ulteriori doglianze articolate attengono ad asseriti mutamenti delle circostanze di fatto astrattamente idonei a modificare le statuizioni contenute nel titolo esecutivo. Trattandosi di contestazioni che attengono al merito della decisione possono e devono essere fatte valere solo nel corso del processo che conduce alla creazione del titolo stesso, mentre non possono essere dedotte in sede di opposizione a precetto, giudizio deputato a sindacare esclusivamente il diritto del creditore a procedere ad esecuzione forzata sulla base delle statuizioni contenute nel titolo in concreto azionato. Pacifica sul punto anche la giurisprudenza di legittimità: “Con l'opposizione al precetto relativo a crediti maturati per il mancato pagamento dell'assegno di mantenimento, determinato a favore del figlio in sede di separazione o di divorzio, possono essere dedotte soltanto questioni relative alla validità ed efficacia del titolo e non anche fatti sopravvenuti, da farsi valere col procedimento di modifica delle condizioni della separazione di cui all'art. 710 c.p.c. o del divorzio di cui all'art. 9 della legge n. 898 del 1970.
(Ribadendo il principio di cui in massima, la S.C. ha sottolineato che, nella specie, il fatto sopravvenuto costituito dalla collocazione del minore presso il padre non aveva privato il titolo esecutivo in materia di famiglia di efficacia e validità in quanto assistito da un'attitudine al giudicato, cd. "rebus sic stantibus", riguardo alla quale i fatti sopravvenuti potevano rilevare soltanto attraverso la speciale procedura di revisione del provvedimento sul contributo del mantenimento del figlio, devoluta al giudice della separazione o del divorzio e a questi riservata a tutela del superiore interesse pubblicistico di composizione della crisi familiare, rilevante per l'ordine pubblico)” (cfr. ex multis Cass. n.
17689/2019).
In ogni caso anche dalla giurisprudenza di merito (Trib Rovigo 12.12.2024) ha di recente affermato come la costituzione del diritto di assegnazione, consegue ad una pronuncia giurisdizionale, così la perdita dello stesso, da parte dell'assegnatario, deriva da un provvedimento giudiziale di revoca, non essendo sufficiente la semplice circostanza che l'assegnatario abbia cessato di abitare nello stesso.
Ogni altra questione dedotta, deve ritenersi assorbita. In definitiva l'opposizione non merita accoglimento.
pagina 9 di 10 Tuttavia deve disporsi la compensazione delle spese in ragioni delle peculiari circostanze da cui è scaturita la causa e anche in considerazione della natura della stessa e del comportamento tenuto dalle parti medesime.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: rigetta l'opposizione, compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Rimini, 19 maggio 2025
Il Giudice dott. Elena Amadei
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Sezione Unica CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Elena Amadei ha pronunciato ex art. 281 sexies ultimo comma c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3147/2022 promossa da:
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SACILOTTO Parte_1 C.F._1
ELISA elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. SACILOTTO ELISA
ATTORE contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. ASCANI Controparte_1 C.F._2
CECILIA ( ) VIA BARIGNANI 64 61121 PESARO;
elettivamente domiciliato C.F._3 in presso il difensore avv.
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione in opposizione all'esecuzione ex art. 615 cpc conveniva in Parte_1
giudizio avanti all'intestato Tribunale per sentir accogliere le seguenti conclusioni: Controparte_1
“in via preliminare: anche inaudita altera parte, ricorrendo i documentati motivi di cui in narrativa, concedere la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo- solo in punto assegnazione casa coniugale-
, costituito dall'ordinanza presidenziale di data 8-7-22 emessa nell'ambito del procedimento di separazione personale RG n. 1435/2022, che nulla prevede relativamente all'assegnazione a CP_1
dell'immobile sito in Rimini via Lagomaggio n. 79 int.
3 - foglio 88, part. 2158, sub. 11- di
[...]
proprietà di soggetto terzo ed estraneo al presente giudizio, e avendo CP_2 Parte_1 già provveduto autonomamente al rilascio dell'immobile casa coniugale sito in Rimini via
[...]
Lagomaggio n. 79 int.
2 - foglio 88, part. 2158, sub.
5 - di proprietà dell'odierno opponente;
nel pagina 1 di 10 merito: ogni contraria istanza, domanda ed eccezione disattesa, accertare e dichiarare, per i motivi di cui in narrativa, che l'opponente ha già provveduto autonomamente al rilascio dell'immobile casa coniugale sito in Rimini via Lagomaggio n. 79 int. 2 - foglio 88, part. 2158, sub.
5 - di proprietà dello stesso antecedentemente alla diffida di controparte e, per l'effetto, dichiararsi che il precetto di data
7/09/2022 è nullo e/o inefficace e/o annullabile - accertare che l'immobile sito in Rimini via
Lagomaggio n. 79 int. 3 - foglio 88, part. 2158, sub. 11- è di proprietà del sig. e nella CP_2 materiale e giuridica disponibilità di quest'ultimo e, per l'effetto, dichiararsi che il precetto di data
7/09/2022 è nullo e/o inefficace e/o annullabile nei confronti dell'odierno opponente - accertare che si è allontanata unitamente alla minore dalla casa familiare alla stessa assegnata e Controparte_1 comunque accertare che ha cessato di viverci stabilmente recandosi a vivere presso l'immobile di
Santarcangelo di Romagna (RN) in Via Labriola n. 3/A e per l'effetto dichiararsi che la stessa è decaduta dal diritto di assegnazione. Con vittoria di onorari, competenze spese del giudizio nonché con condanna alle spese ex art. 91 c.p.c. ...”.
A sostegno della opposizione parte opponente deduceva che in data 7.01.2022 l'Avv. a CP_2 fronte della scoperta delle reiterate e continuate violazioni dell'obbligo di fedeltà coniugale poste in essere in suo danno dalla inviava a costei comunicazione ad oggetto la separazione personale CP_1
dei coniugi ove, condividendo la preannunciata intenzione di giungere ad una Parte_2 separazione personale cd. consensuale, sollecitava all'uopo la fissazione di un incontro in presenza al fine di definire concordemente le condizioni di separazione.
, di tutta risposta, radicava procedura per separazione personale cd. giudiziale avanti Controparte_1 al Tribunale di Rimini RG n. 1435/2022 ove l'odierno opponente Avv. si costituiva CP_2
regolarmente.
Nello specifico, per quanto d'interesse nell'odierna procedura, l'opposta chiedeva: “disporsi
l'assegnazione della casa coniugale - sita in Rimini (RN), via Lagomaggio n. 79 – con relative pertinenze ed arredi ivi contenuti alla sig.ra che ivi vivrà unitamente alla figlia Controparte_1
. Si indicano di seguito gli estremi catastali identificativi delle unità immobiliari integranti la Per_1
casa coniugale:
-unità immobiliare (pianoT-2), di proprietà dell'Avv. distinta al Catasto dei Parte_1
Fabbricati di detto Comune al foglio 88, part. 2158, sub. 5, z.c. 1, cat. A/2, classe 3, consistenza 9 vani, superficie 211 mq (tot. Escluse aree scoperte 204 mq.), r.c. € 1.229,43;
- unità immobiliare (piano T-3), di proprietà del padre del sig. distinta al Catasto dei CP_2
Fabbricati di detto Comune al foglio 88, part. 2158, sub. 11, z.c. 1, cat. A/2, classe 3, consistenza 5,5 vani, superficie 143 mq (tot. escluse aree scoperte 125 mq.), r.c. € 751,32;
pagina 2 di 10 - unità immobiliare, di proprietà dell'Avv. distinta al Catasto dei Fabbricati di Parte_1
detto Comune al foglio 88, part. 3623, sub. 2, z.c. 1, cat. C/6, classe 3, consistenza 44mq, superficie 46 mq, r.c. € 245,42 (garage).
L'opponente Avv. in memoria di costituzione e risposta di data 15/06/2022 precisando che CP_2 la casa familiare consisteva in un solo appartamento sito all'interno di un contesto residenziale di più immobili di via Lagomaggio n. 79 int. 2, cioè quello al secondo piano int. 2 (identificato al foglio 88, part. 2158, sub. 5, z.c. 1, cat. A/2), chiedeva, in conclusioni, di assegnare la casa familiare in via principale al marito e solo in via subordinata alla moglie, con invito alla stessa a tenere comportamenti civili e rispettosi nei confronti del vicinato (ovvero, sia verso i suoceri presso l'adiacente civico n. 79/A che gli inquilini del piano primo dell'immobile di Via Lagomaggio n. 79 int. 1).
Il contesto residenziale di via Lagomaggio n. 79 è costituito, tra gli altri, da tre appartamenti:
-l'immobile del piano primo (n. 79 int. 1) di proprietà della madre del resistente sig.ra Controparte_3
e concesso in locazione a terzi;
-il secondo piano (n. 79 int.2), casa familiare, foglio 88, part. 2158, sub. 5, di proprietà dell'Avv. odierno opponente;
Parte_1
- il terzo piano (n. 79 int.3), foglio 88, part. 2158, sub. 11, z.c. 1, cat. A/2, di proprietà del padre del resistente sig. ivi residente, e ove attualmente l'opponente dimora;
CP_2
Il presidente del Tribunale dott.ssa Francesca Miconi, a scioglimento della riserva assunta all'udienza
Presidenziale di separazione dei coniugi di data 21/06/22, pronunciava ordinanza di data 8/07/2022, per quanto d'interesse, così disponendo: assegna la casa coniugale – nella sua interezza ed escluso il garage – alla moglie, che continuerà ad occuparla unitamente alla figlia minore.
In data 26/09/2022 veniva notificato all'Avv. atto di precetto per rilascio identificando CP_2
strumentalmente in maniera erronea gli estremi catastali dell'immobile casa familiare al civico n. 79 int. 2 di via Lagomaggio.
Deduceva che la non aveva diritto a procedere ad esecuzione forzata poiché già a far data CP_1
2/08/2022 l'avv. aveva liberato l'unità immobiliare di via Lagomaggio n. 79 int. 2 piano CP_2
secondo foglio 88, part. 2158, sub. 5 di sua proprietà poiché assegnato alla moglie quale casa familiare adempiendo alle disposizioni dell'ordinanza presidenziale di data 8/07/22.
Il distinto immobile di via Lagomaggio n. 79 int. 3 terzo piano, foglio 88, part. 2158, sub. 11, era di proprietà e in possesso del padre dell'opponente, soggetto giuridico diverso, quindi, CP_2 nulla poteva al riguardo l'opponente non avendo né la titolarità né la piena disponibilità di tale immobile.
pagina 3 di 10 Si costituiva in giudizio l'opposta contestando la fondatezza dell'opposizione sia in fatto che in diritto.
Rassegnava le seguenti conclusioni: “…Voglia l'Ill.mo Tribunale di Rimini, ogni contraria istanza disattesa: - rigettare integralmente tutte le domande spiegate in via preliminare e nel merito da parte del sig. e per l'effetto rigettare la proposta opposizione. - Con vittoria di Parte_1 spese e compensi di lite.”.
Esponeva che in data 26/09/2022 aveva notificato all'Avv. atto di precetto per il Parte_1 rilascio dell'immobile identificato al Catasto Fabbricati del Comune di Rimini come segue:
“a) unità immobiliare (piano T-2), di proprietà dell'Avv. distinta al Catasto dei Parte_1
Fabbricati del Comune di Rimini al foglio 88, part. 2158, sub 5, z.c. 1, cat. A/2, classe 3, consistenza 9 vani, superficie 211 mq (tot. escluse aree scoperte 204 mq), r.c. € 1.229,43; b) unità immobiliare (piano
T-3), di proprietà del sig. (padre dell'Avv. , distinta al Catasto CP_2 Parte_1
dei Fabbricati del Comune di Rimini al foglio 88, part. 2158, sub 11, z.c. 1, cat. A/2, classe 3, consistenza 5,5 vani, superficie 143 mq (tot. escluse aree scoperte 125 mq), r.c. € 751,32.”
Aggiungeva che l'atto di precetto era fondato su titolo esecutivo costituito dall'Ordinanza del
Presidente del Tribunale di Rimini, dott.ssa Francesca Miconi, emessa in data 08/07/2022, depositata in data 11/07/2022, e resa ai sensi dell'art. 708 c.p.c. nel procedimento per separazione giudiziale dei coniugi rubricato a r.g. 1435/2022 del Tribunale di Rimini, con la quale si autorizzavano i coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto e si adottavano i provvedimenti provvisori ed urgenti, che prevedono, al punto a), quanto segue: “a) assegna la casa coniugale – nella sua interezza ed escluso il garage – alla moglie, che continuerà ad occuparla unitamente alla figlia minore”.
Rilevava preliminarmente l'inammissibile allegazione in questa sede da parte dell'opponente di doglianze riguardanti il merito della controversia inerente alla fase Presidenziale della separazione giudiziale pendente fra le parti, rubricata a r.g. n. 1435/2022 del Tribunale di Rimini. Eccepiva pertanto che in presenza di un titolo esecutivo di formazione giudiziale, come quello in esame, non potevano essere sollevate dinanzi al Giudice dell'Esecuzione censure relative al merito del procedimento che ha dato vita al titolo stesso.
In ogni caso rilevava che i motivi di opposizione, relativi all'interpretazione del titolo esecutivo, erano del tutto infondati.
Dagli atti e documenti relativi al procedimento di separazione giudiziale, r.g. 1435/2022 del Tribunale di Rimini, risultava evidente che la casa coniugale, assegnata dal Presidente alla nella sua CP_1 interezza ad esclusione del garage, fosse costituita dal piano secondo e terzo dell'immobile sito in
Rimini via Lagomaggio n. 79, immobili identificati catastalmente come indicato al punto 1) lettere a) e b) della premessa della comparsa di costituzione.
pagina 4 di 10 L'identificazione della casa coniugale era stata oggetto di dibattito fra le parti nel corso del giudizio di separazione e la sin dal ricorso introduttivo, aveva ben precisato come fosse composta CP_1
l'abitazione in cui risiedeva la famiglia.
Il fatto che il Presidente del Tribunale avesse inteso assegnare alla l'intera casa, composta dai CP_1
piani secondo e terzo, emergeva con chiarezza dal dato letterale e dal tenore complessivo del provvedimento che si premurava di sottolineare la funzione della conservazione del complessivo ambiente domestico nell'interesse della minore. Anche la specificazione dell'esclusione del solo garage consentiva di comprendere ulteriormente come tutta la restante parte, prettamente abitativa, fosse oggetto di assegnazione alla Aggiungeva che se il Presidente avesse inteso disporre CP_1 un'assegnazione parziale, lo avrebbe chiaramente indicato e non si sarebbe prodigato in ben due punti del provvedimento di specificare il concetto di interezza.
La causa veniva istruita documentalmente e mediante espletamento degli interrogatori formali delle parti.
Con atto di costituzione di nuovo difensore depositato in data 11.4.2025 si costituiva in giudizio per l'opposta l'Avv. Cecilia Ascani avendo la in data 4.12.2024 revocato il mandato ai CP_1
precedenti procuratori Avv.ti Iannaccone e Zauli.
Preme sin da ora evidenziare che trattasi di precetto notificato in forza di titolo esecutivo giudiziale costituito dall'ordinanza presidenziale resa dal Tribunale di Rimini (e non reclamata) di data 8.07.2022 emessa nell'ambito del procedimento di separazione personale dei coniugi n. 1435/2022 RG.
Preliminarmente, giova altresì ricordare che il giudizio di opposizione all'esecuzione c.d. preventiva (o a precetto) è un ordinario processo di cognizione, nel quale la domanda giudiziale va identificata, nell'aspetto oggettivo, con i suoi elementi costitutivi, del petitum, consistente nella richiesta di un provvedimento giurisdizionale che accerti e dichiari l'inesistenza, in tutto o in parte, del diritto del creditore di procedere ad esecuzione forzata e della causa petendi, che consiste nella situazione giuridica sostanziale dedotta dalla parte istante a fondamento della assunta inesistenza del diritto di procedere in executivis (cfr. già Cass. 3 maggio 1980 n. 2911, nonché Cass. 11 dicembre 2002, n.
17630; 29 aprile 2004, n. 8219; 13 novembre 2009, n. 24047); dal punto di vista soggettivo,
l'opponente, vale a dire il soggetto precettato, ha veste sostanziale e processuale di attore e, specularmente, l'opposto, vale a dire il creditore procedente, ha la posizione del convenuto (cfr. Cass. 9 novembre 2000, n. 14554 ed altre).
Occorre altresì precisare che, laddove il titolo posto a fondamento del precetto sia di carattere giudiziale, “il giudice dell'opposizione, così come quello dell'esecuzione, non può effettuare alcun controllo intrinseco sul titolo, diretto cioè ad invalidarne l'efficacia in base ad eccezioni o difese che
pagina 5 di 10 andavano dedotte nel giudizio nel cui corso è stato pronunziato il titolo medesimo, potendo controllare soltanto la persistenza della validità di quest'ultimo e quindi attribuire rilevanza solamente a fatti posteriori alla sua formazione o, se successiva, al conseguimento della definitività” (Cass., Sez. 3,
Sentenza n. 9247 del 2015; così anche, Cass. n. 3850del 2011, tra le tante).
A tal proposito sono ancora attuali le considerazioni svolte con l'ordinanza del 29.1.2023 che, quindi, devono essere in questa sede definitivamente confermate.
Nel caso di specie il titolo esecutivo oggetto della presente opposizione ad atto di precetto per rilascio di immobile, come già osservato, è costituito dall'ordinanza del Presidente del Tribunale di Rimini emessa in data 08/07/2022, depositata in data 11/07/2022 con cui ha emanato i provvedimenti provvisori ed urgenti ai sensi dell'art. 708 cpc. nel procedimento per separazione giudiziale dei coniugi rubricato a r.g. 1435/2022. Per quanto interessa in questa sede veniva così stabilito: “a) assegna la casa coniugale – nella sua interezza ed escluso il garage – alla moglie, che continuerà ad occuparla unitamente alla figlia minore”.
Si premette altresì che l'immobile di cui è causa, con esclusione del garage risulta identificato al
Catasto Fabbricati del Comune di Rimini come segue: a) unità immobiliare (piano T-2), di proprietà dell'Avv. distinta al Catasto dei Fabbricati del Comune di Rimini al foglio 88, Parte_1
part. 2158, sub 5, z.c. 1, cat. A/2, classe 3, consistenza 9 vani, superficie 211 mq (tot. escluse aree scoperte 204 mq), r.c. € 1.229,43; b) unità immobiliare (piano T-3), di proprietà di CP_2
(padre dell'Avv. , distinta al Catasto dei Fabbricati del Comune di Rimini al Parte_1
foglio 88, part. 2158, sub 11, z.c. 1, cat. A/2, classe 3, consistenza 5,5 vani, superficie 143 mq (tot. escluse aree scoperte 125 mq), r.c. € 751,32.
L'odierno opponente deduce che la non avrebbe diritto a procedere ad esecuzione forzata CP_1 poiché già a far data dal 2/08/2022 lo stesso avrebbe liberato l'unità immobiliare di via Lagomaggio n.
79 int. 2 piano secondo foglio 88, part. 2158, sub. 5 di sua proprietà poiché assegnato alla moglie quale casa familiare adempiendo alle disposizioni dell'ordinanza presidenziale di data 8/07/22 e che il distinto immobile di via Lagomaggio n. 79 int. 3 terzo piano, foglio 88, part. 2158, sub. 11, risulta di proprietà e in possesso del padre dell'opponente, soggetto giuridico diverso, quindi, CP_2
l'opponente non aveva né la titolarità né la piena disponibilità di tale immobile.
L'opposta rileva invece che dagli atti e documenti relativi al procedimento di separazione giudiziale,
r.g. 1435/2022 del Tribunale di Rimini, da cui è scaturito il provvedimento di cui si tratta, risultava già evidente che la casa coniugale, assegnata dal Presidente alla nella sua interezza ad esclusione CP_1 del garage, fosse costituita dal piano secondo e terzo dell'immobile sito in Rimini via Lagomaggio n.
pagina 6 di 10 79, immobili identificati catastalmente come indicato al punto 1) lettere a) e b) nelle premessa della comparsa di costituzione depositata nel procedimento in oggetto.
Come già rilevato il giudice investito dell'opposizione a precetto può interpretare il titolo giudiziale senza però sovrapporre la propria valutazione in diritto a quella del giudice del merito. All'uopo, la
Suprema Corte di Cassazione ha affermato che “L'interpretazione del titolo esecutivo giudiziale (nella specie, relativa alla portata del giudicato esterno di una sentenza definitiva di condanna al pagamento di una somma di denaro) compete al giudice dell'esecuzione e, in caso di opposizione ex art. 615 c.p.c.,
a quello dell'opposizione, che ne individua la portata precettiva sulla base del dispositivo e della motivazione;
egli può ricorrere, ove il contenuto del titolo sia obbiettivamente ambiguo o incerto e ferma l'indeducibilità di motivi di contestazione nel merito delle statuizioni, anche ad elementi extratestuali, purché ritualmente acquisiti nel processo ed a condizione che non sovrapponga la propria valutazione in diritto a quella del giudice del merito” (Cass. 10806/2020).
Infatti particolare delicatezza assumono poi l'ambito ed il contenuto della ricerca e dell'esegesi
“extratestuale”, per quanto consentito rispetto al provvedimento del Giudice di cui il procedente voglia avvalersi come titolo esecutivo, poiché quello di fonte <<…giudiziale, ai sensi dell'art. 474 co.2° n.1)
c.p.c., non s'identifica né si esaurisce nel documento giudiziario in cui è consacrato l'obbligo da eseguire, essendo invece consentita l'interpretazione extratestuale (o cd. eterointegrazione) del provvedimento, sulla base agli elementi ritualmente acquisiti nel processo in cui esso s'è formato. E' pacifico che perché la parte interessata possa accedere all'azione esecutiva, l'art. 474 c.p.c. richiede che il diritto accertato sia esattamente individuato e ricorrano le condizioni perché ne possa essere preteso l'adempimento. Ciò non implica di per sé l'indispensabile compiutezza del documento giudiziario …>>
(così Trib. Alessandria, 28/4/2017, n.466, ove bene si puntualizza <<…come statuito da Cass.S.U.
n.11066 e n.11067 del 2012 (e, poi, da Cass. 1027/2013 e Cass. 24626/2014), il titolo esecutivo giudiziale, ai sensi dell'art. 474 co.2° n.1 c.p.c., non s'identifica né si esaurisce nel documento giudiziario in cui è consacrato l'obbligo da eseguire, essendo invece consentita l'interpretazione extratestuale (o c.d. eterointegrazione) del provvedimento in base agli elementi ritualmente acquisiti nel processo in cui esso s'è formato. In altre parole - sempre come icasticamente evidenziato dalle S.U. nelle citate sentenze n.11066 e n.11067 del 2012 - non si tratta di dare spazio ad un accertamento che è mancato, ma solo di precisarne l'oggetto. Ora, il superamento dell'incertezza circa l'esatta estensione dell'obbligo dichiarato nella sentenza e negli altri tipi di provvedimenti … si presta ad essere attinto, prima dell'inizio dell'esecuzione, mediante il rimedio delle opposizioni che la precedono. Se si considera la precisa individuazione dell'obbligo dichiarato dal giudice non come un requisito formale del provvedimento giudiziario, ma come ciò che il giudice di merito dev'essere stato messo in grado di pagina 7 di 10 accertare, si ottiene … - prosegue la citata sentenza S.U. n.11066/12 - di costringere … il creditore procedente indicando con precisione nel precetto la prestazione richiesta;
il debitore contestando, con altrettanta precisione, ciò che ritenga non dovuto, perché negato o non accertato, ponendolo a base delle opposizioni che possono precedere o seguire l'inizio dell'esecuzione, oppure affidandole al giudice dell'esecuzione, ai fini del controllo sull'estensione del titolo …>>): riducendo gli esposti parametri ai termini essenziali – con riferimento più frequente alla materia lavoristica, ma senza che i relativi principi si intendano vincolati a tale settore – può dunque affermarsi che <<… la sentenza di condanna … costituisce valido titolo esecutivo, che non richiede ulteriori interventi del giudice diretti all'esatta quantificazione del credito, solo se tale credito risulti da operazioni meramente aritmetiche eseguibili sulla base dei dati contenuti nella sentenza;
se invece la sentenza di condanna non consenta di determinare le pretese economiche … in base al contenuto del titolo stesso, in quanto per la determinazione esatta dell'importo sono necessari elementi estranei al giudizio concluso e non predeterminati per legge … la sentenza non costituisce idoneo titolo esecutivo …>> (così
Cass.11677/2005, e nello stesso senso Cass. 24242/2010, Cass.14374/2016, Cass. 33807/2021, ecc.).
Da ultimo è utile ricordare che il giudice dell'opposizione deve procedere all'interpretazione del giudicato esterno, individuandone il contenuto precettivo sulla base del dispositivo e della motivazione.
Egli non può, cioè, limitarsi a rilevare l'esistenza del giudicato, ma deve pure definirne la portata pertanto- in presenza di un contenuto ambiguo e bisognevole di chiarimenti - è consentita anche l'interpretazione extratestuale del titolo esecutivo giudiziale, purché avvenga sulla base degli elementi ritualmente acquisiti nel processo e l'esito non sia tale da attribuire al titolo una portata contrastante con quanto risultante dalla lettura congiunta di dispositivo e motivazione (principio affermato da Sez. U,
Sentenza n. 11066 del 02/07/2012, Rv. 622929 - 01, e costantemente riaffermato dalla giurisprudenza successiva, ad iniziare da Sez. 3, Sentenza n. 1027 del 17/01/2013, fino a, da ultimo, Sez. L, Ordinanza
n. 5049 del 25/02/2020, Rv. 656939 - 01).
Quanto ai criteri di interpretazione da adottare la giurisprudenza di legittimità ha quindi chiarito che il titolo esecutivo giudiziale, ai sensi dell'art. 474, secondo comma, n. 1, cod. proc. civ., non si esaurisce nel documento giudiziario in cui è consacrato l'obbligo da eseguire, in quanto è consentita l'interpretazione extratestuale del provvedimento sulla base degli elementi ritualmente acquisiti nel processo in cui esso si è formato, purché le relative questioni siano state trattate nel corso dello stesso e possano intendersi come ivi univocamente definite, essendo mancata, piuttosto, la concreta estrinsecazione della soluzione come operata nel dispositivo o perfino nel tenore stesso del titolo.
(Cass. 14356/2018)
pagina 8 di 10 Ebbene, la questione è stata affrontata negli atti del procedimento per separazione giudiziale dei coniugi rubricato a r.g. 1435/2022 ed in particolare dibattuta anche all'udienza del 21.6.2022, per cui deve ritenersi dalla lettura degli atti depositati e del verbale di prima comparizione dei coniugi che il provvedimento presidenziale con l'espressione “nella sua interezza abbia inteso assegnato all'odierna opposta” gli appartamenti situati al piano secondo e terzo dell'immobile di via Lagomaggio 79 così come richiesto da parte ricorrente, odierna opposta, escludendo solo il garage.
Le ulteriori doglianze articolate attengono ad asseriti mutamenti delle circostanze di fatto astrattamente idonei a modificare le statuizioni contenute nel titolo esecutivo. Trattandosi di contestazioni che attengono al merito della decisione possono e devono essere fatte valere solo nel corso del processo che conduce alla creazione del titolo stesso, mentre non possono essere dedotte in sede di opposizione a precetto, giudizio deputato a sindacare esclusivamente il diritto del creditore a procedere ad esecuzione forzata sulla base delle statuizioni contenute nel titolo in concreto azionato. Pacifica sul punto anche la giurisprudenza di legittimità: “Con l'opposizione al precetto relativo a crediti maturati per il mancato pagamento dell'assegno di mantenimento, determinato a favore del figlio in sede di separazione o di divorzio, possono essere dedotte soltanto questioni relative alla validità ed efficacia del titolo e non anche fatti sopravvenuti, da farsi valere col procedimento di modifica delle condizioni della separazione di cui all'art. 710 c.p.c. o del divorzio di cui all'art. 9 della legge n. 898 del 1970.
(Ribadendo il principio di cui in massima, la S.C. ha sottolineato che, nella specie, il fatto sopravvenuto costituito dalla collocazione del minore presso il padre non aveva privato il titolo esecutivo in materia di famiglia di efficacia e validità in quanto assistito da un'attitudine al giudicato, cd. "rebus sic stantibus", riguardo alla quale i fatti sopravvenuti potevano rilevare soltanto attraverso la speciale procedura di revisione del provvedimento sul contributo del mantenimento del figlio, devoluta al giudice della separazione o del divorzio e a questi riservata a tutela del superiore interesse pubblicistico di composizione della crisi familiare, rilevante per l'ordine pubblico)” (cfr. ex multis Cass. n.
17689/2019).
In ogni caso anche dalla giurisprudenza di merito (Trib Rovigo 12.12.2024) ha di recente affermato come la costituzione del diritto di assegnazione, consegue ad una pronuncia giurisdizionale, così la perdita dello stesso, da parte dell'assegnatario, deriva da un provvedimento giudiziale di revoca, non essendo sufficiente la semplice circostanza che l'assegnatario abbia cessato di abitare nello stesso.
Ogni altra questione dedotta, deve ritenersi assorbita. In definitiva l'opposizione non merita accoglimento.
pagina 9 di 10 Tuttavia deve disporsi la compensazione delle spese in ragioni delle peculiari circostanze da cui è scaturita la causa e anche in considerazione della natura della stessa e del comportamento tenuto dalle parti medesime.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: rigetta l'opposizione, compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Rimini, 19 maggio 2025
Il Giudice dott. Elena Amadei
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