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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 10/06/2025, n. 508 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 508 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO composta dai Magistrati: dott.ssa Elvira Maltese Presidente dott.ssa Maria Rosaria Carlà Consigliere dott.ssa Viviana Urso Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 746/2023 R.G. promosso
DA
( ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'avv. Antonio Mirone
Appellante
CONTRO
, Controparte_1
( in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso P.IVA_1
dall' avv. Pier Luigi Tomaselli e dall'avv. Antonella Testa
Appellato
OGGETTO: appello - opposizione ordinanza ingiunzione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 569/2023 pubblicata il 27.6.2023, il giudice del lavoro del
Tribunale di Siracusa, in accoglimento dell'opposizione proposta da Pt_1
annullava l'ordinanza ingiunzione n. OI-000137418, notificata il
[...]
30.5.2022, con la quale l' aveva intimato il pagamento di € 19.506,60 a titolo CP_1
di sanzione amministrativa per la violazione dell'art. 2 comma 1bis del D.L. 463/1983 ovvero per omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali relative all'anno 2010, accertate in data 16.5.2017, e condannava l' al pagamento delle spese legali. CP_1
Il giudice adito riteneva il credito prescritto, atteso che l' aveva sì CP_1
provato di avere notificato l'atto di accertamento contestato dall'opponente, ma non aveva fornito prova univoca e certa della data di asserita della notifica
(26.6.2017). Condannava l' al pagamento delle spese processuali, CP_1
liquidandole in complessivi € 1.200,00 oltre accessori.
Avverso la citata sentenza proponeva appello con atto Parte_1
depositato l'1.9.23. L'ente appellato resisteva al gravame.
La causa era decisa all'esito dell'udienza del 5 giugno 2025, ai sensi dell'art. 127 ter, scaduti i termini assegnati alle parti per il deposito di note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con unico motivo di appello, censura la sentenza nella parte Parte_1
relativa alla liquidazione delle spese processuali, lamentando l'erroneità della determinazione dei compensi e la carenza assoluta di motivazione per omessa indicazione dei criteri adottati ai fini della determinazione dell'entità della somma liquidata.
Osserva che il valore della lite doveva essere individuato in € 19.506,60 corrispondente all'importo richiesto dall' ed evidenzia che doveva darsi CP_1
applicazione alla normativa di riferimento (D.M. 55/2014, come modificato dal
D.M. 147/2022), secondo cui, per i giudizi di valore ricompresi tra € 5.200,00 e €
26.000,00, i valori medi erano pari a € 5.391,00 e quelli minimi a €. 2.695,50; pertanto il primo giudice aveva liquidato le spese in misura inferiore ai suddetti parametri.
2. L'appello è fondato.
Preliminarmente va affermato che le spese processuali devono essere liquidate seguendo i parametri del Dm 10 marzo 2014 n. 55 e successive modificazioni. In ordine alla determinazione dello scaglione applicabile, al fine di individuare il valore della causa, in caso di accoglimento della domanda di condanna al pagamento di somme di denaro il valore va fissato sulla base della somma attribuita alla parte vincitrice e non di quella domandata e ciò al fine di evitare liquidazioni a favore di chi abbia richiesto importi eccesivi rispetto al dovuto
(Cassazione civile, sez. lav., 13/11/2019, n. 29420). Nel caso in esame, la domanda di condanna è stata integralmente rigettata, essendo stata dichiarata la prescrizione del credito preteso dall' . CP_1
In ipotesi di integrale rigetto della domanda di condanna, qualora la somma richiesta sia stata ridotta in corso di causa, trova applicazione il principio sancito dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 16707 del 24.8.2004 secondo cui: “In caso di totale rigetto di una domanda la cui entità sia stata ridotta dalla stessa parte attrice in corso di causa, nella liquidazione delle spese processuali in favore del convenuto, ed in particolare di quelle afferenti ad attività difensive svolte prima della dichiarazione dell'attore di voler ridurre la propria domanda, si deve tenere conto del valore della domanda inizialmente formulata”.
Applicando tale principio alla fattispecie in esame, lo scaglione di valore da tenere in considerazione per la liquidazione delle spese processuali di primo grado
è quello dell'importo dell'ordinanza ingiunzione inizialmente notificata ovvero €
19.506,60.
Tenuto conto del principio di soccombenza e del principio enunciato dalla
Corte di Cassazione, quindi, a titolo di spese legali di primo grado, spettano a
€ 2.695,00 pari al compenso minimo previsto ai sensi del DM Parte_1
55/2014 aggiornato al DM 147/2022, posto che “In tema di spese legali, in assenza di diversa convenzione tra le parti, il giudice, ove la liquidazione dei compensi professionali e delle spese di lite avvenga in base ai parametri di cui al
d.m. n. 55/2014… non può scendere al di sotto dei valori minimi, in quanto aventi carattere inderogabile” (Cass. 9815/2023), da distrarsi ex art. 93 cpc. 3. Le spese del presente giudizio, determinate nella misura indicata in dispositivo in relazione al valore delle spese liquidate per il primo grado, seguono la soccombenza e vanno distratte in favore del difensore che ha reso la prescritta dichiarazione.
P.Q.M.
La Corte di appello, definitivamente pronunciando, accoglie l'appello e per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, che nel resto conferma, condanna l' al pagamento delle spese processuali del CP_1
giudizio di primo grado, liquidate in complessivi € 2.695,00 oltre spese generali
(15%), CPA e IVA, con distrazione in favore del difensore antistatario;
condanna altresì l al pagamento delle spese processuali del presente CP_1
grado, liquidate in € 1.458,00, oltre spese generali (15%), CPA e IVA, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro, all'esito dell'udienza del 5 giugno 2025.
Il Consigliere relatore La Presidente
Dott.ssa Viviana Urso Dott.ssa Elvira Maltese