Art. 5. 1. All' articolo 7, comma 1, della legge 12 giugno 1990, n. 146 , le parole: "di cui alla legge 29 marzo 1983, n. 93 " sono sostituite dalle seguenti: "di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , e successive modificazioni".
Nota all'art. 5:
- Si riporta il testo vigente dell'art. 7 della citata legge 12 giugno 1990, n. 146 , come modificato dalla presente legge:
"Art. 7. - 1. La disciplina di cui all' art. 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300 si applica anche in caso di violazione di clausole concernenti i diritti e l'attivita' del sindacato contenute negli accordi di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , e successive modificazioni, e nei contratti collettivi di lavoro, che disciplinano il rapporto di lavoro nei servizi di cui alla presente legge".
Nota all'art. 5:
- Si riporta il testo vigente dell'art. 7 della citata legge 12 giugno 1990, n. 146 , come modificato dalla presente legge:
"Art. 7. - 1. La disciplina di cui all' art. 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300 si applica anche in caso di violazione di clausole concernenti i diritti e l'attivita' del sindacato contenute negli accordi di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , e successive modificazioni, e nei contratti collettivi di lavoro, che disciplinano il rapporto di lavoro nei servizi di cui alla presente legge".