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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lagonegro, sentenza 25/11/2025, n. 25 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lagonegro |
| Numero : | 25 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LAGONEGRO SEZIONE PROCEDURE CONCORSUALI
Il Tribunale Ordinario di Lagonegro, Sezione Fallimentare Ufficio di Lagonegro, composto dai magistrati
Dott. Romano Gibboni Presidente
Dott. Giuliana Santa Trotta Giudice rel.
Dott. Aniello Maria de Piano Giudice
sciogliendo la riserva formulata all'udienza del 12/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA sul ricorso per l'apertura della liquidazione controllata nei confronti di HU S.r.l. c.f.
con sede in SANT'ARSENIO (SA) VIA ANNUNZIATA SNC CAP 84037 P.IVA_1
(come da visura camerale in atti);
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato il 4 settembre 2025, ha chiesto l'apertura Controparte_1 della liquidazione controllata nei confronti di HU S.r.l., deducendo l'esistenza di un credito di euro 146.813,33 derivante da due anticipazioni finanziarie versate in forza di accordi contrattuali per la prevendita di biglietti per eventi poi annullati.
La ricorrente ha rappresentato che: con accordi sottoscritti il 20 maggio 2024 e il 26 giugno 2024, HU si era impegnata a concedere a il diritto di prevendita CP_1 dei biglietti per eventi di e presso la Planet Arena di TU, Persona_1 Per_2 a fronte del versamento di anticipazioni finanziarie rispettivamente di Euro 90.000,00 e Euro 50.000,00; entrambi gli eventi sono stati successivamente annullati;
nonostante le richieste di restituzione, HU non ha provveduto al rimborso delle somme versate;
ha ottenuto decreto ingiuntivo n. 15810/2024 dal Tribunale di Milano per euro 140.000,00 oltre accessori;
l'esecuzione forzata si è rivelata infruttuosa per l'esiguità dei beni rinvenuti presso il terzo pignorato.
Regolarmente instaurato il contraddittorio la resistente HU S.r.l. si è costituita con memoria depositata il 2 novembre 2025, eccependo: l'incompetenza territoriale del Tribunale di Lagonegro, sostenendo che la sede legale è stata trasferita a PA TU (SA) il 5 settembre 2025 e che tale trasferimento era già effettivo al momento del deposito del ricorso;
l'insussistenza dello stato di insolvenza, sostenendo di vantare un controcredito di euro 117.412,95 derivante dagli incassi dei biglietti trattenuti da la presenza nei bilanci 2023 e 2024 di in crescita e utili positivi e la piena CP_1 capacità della società di restare operativa e generare valore;
in generale l'assenza dei presupposti per l'apertura della liquidazione controllata.
1 All'udienza del 12 novembre 2025 le parti hanno ribadito le rispettive posizioni e il GD riservava la decisione al Collegio si è riservato la decisione.
In via preliminare va rigettata l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dalla resistente.
Ed invero, ai sensi dell'art. 27, comma 2, del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza, "per i procedimenti di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza o a una procedura di insolvenza diversi da quelli di cui al comma 1 e le controversie che ne derivano è competente il tribunale nel cui circondario il debitore ha il centro degli interessi principali". Il comma 3 della medesima disposizione stabilisce che "il centro degli interessi principali del debitore si presume coincidente: [...] c) per la persona giuridica e gli enti, anche non esercenti attività d'impresa, con la sede legale risultante dal registro delle imprese o, in mancanza, con la sede effettiva dell'attività abituale".
Nella fattispecie dalla documentazione agli atti risulta che: al momento del deposito del ricorso (4 settembre 2025), HU aveva sede legale in Sant'Arsenio (SA), come risulta dalla visura camerale;
il trasferimento della sede legale a PA TU è avvenuto con atto del 5 settembre 2025, successivo al deposito del ricorso;
l'iscrizione al Registro delle Imprese del trasferimento è avvenuta il 12 settembre 2025.
La competenza territoriale deve essere valutata con riferimento al momento del deposito del ricorso. Pertanto, sussiste la competenza di questo Tribunale, rientrando Sant'Arsenio nel circondario del Tribunale di Lagonegro.
Ancora in via preliminare va dato atto del superamento soglia di procedibilità ex art. 268, comma 2, CCII a mente del quale "non si fa luogo all'apertura della liquidazione controllata se l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria è inferiore a euro cinquantamila". Nel caso di specie, il credito vantato da ammonta a CP_1 Euro 146.813,33, come risulta dall'atto di precetto. A tale importo si aggiungono i debiti tributari certificati dall'Agenzia delle Entrate per Euro 17.347,84. Come chiarito dalla Cassazione, "ai fini del computo dei debiti scaduti e non pagati per il superamento della soglia di € 50.000 [...] devono essere conteggiati anche i debiti fiscali per i quali sia stata presentata istanza di rateizzazione" (cfr. Cassazione civile Sez. I ordinanza n. 28483 del 27 ottobre 2025).
Nel merito, in primo luogo, va dato atto della sussistenza dei presupposti soggettivi richiesti dal CCI rientrando HU S.r.l. tra i soggetti assoggettabili alla liquidazione controllata.
In tal senso depone l'art. 2, comma 1, lett. c), del CCII che definisce "sovraindebitamento" "lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell'imprenditore minore, dell'imprenditore agricolo, delle start-up innovative [...] e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale". La lett. d) del medesimo articolo qualifica come "impresa minore" l'impresa che presenta congiuntamente i seguenti requisiti: un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila nei tre esercizi antecedenti;
ricavi per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila nei tre esercizi antecedenti;
un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila.
Dall'esame dei bilanci depositati (2021, 2022, 2023) emerge che HU presenta: attivo patrimoniale sempre inferiore a Euro 300.000 (Euro 37.966 nel 2021, Euro 204.654 nel 2022, Euro 380.010 nel 2023); ricavi sempre inferiori a Euro 200.000 nei primi due esercizi, superiori nel 2023 (Euro 929.640); debiti complessivi inferiori a Euro 500.000.
pag. 2 di 6 Il superamento della soglia dei ricavi nel 2023 non esclude automaticamente la qualificazione di impresa minore, dovendo tale valutazione essere effettuata complessivamente. Invero, come chiarito dalla giurisprudenza di merito, " La qualificazione dell'impresa come "minore" deve essere effettuata dal giudice sulla base degli elementi acquisiti agli atti, anche d'ufficio, tra cui l'elenco delle cartelle e degli avvisi esattoriali e le dichiarazioni IVA, che consentano di escludere la soggezione dell'impresa alla liquidazione giudiziale. Sussistono i presupposti per l'apertura della liquidazione controllata quando il debitore persona fisica versi in stato di sovraindebitamento, non sia in grado di adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni e l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dall'istruttoria superi la soglia di procedibilità di € 50.000,00 prevista dall'art. 268, comma 2, CCII.” (cfr. Tribunale civile Firenze sentenza n. 188 del 14 agosto 2025).
Nel caso di specie, considerando la dimensione complessiva dell'impresa, la natura dell'attività svolta e l'entità dell'esposizione debitoria, HU può essere qualificata come impresa minore e, pertanto, soggetta alle procedure di sovraindebitamento.
Ricorre, altresì, il presupposto oggettivo della fattispecie.
In tal senso va opportunamente premesso che l'art. 268, comma 2, CCII prevede che "quando il debitore è in stato di insolvenza, la domanda può essere presentata da un creditore". L'art. 2, comma 1, lett. b), CCII definisce "insolvenza" "lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni".
Nel caso di specie, ricorrono gli indici sintomatici dello stato di insolvenza rappresentato da: l'inadempimento contrattuale ed il mancato rimborso delle anticipazioni finanziarie di euro 140.000,00, nonostante le reiterate richieste;
il riconoscimento esplicito da parte della resistente che nelle comunicazioni del 1° ottobre 2024 e successive, ha espressamente ammesso la propria "incapienza" e "indisponibilità patrimoniale", dichiarando di non riuscire ad accedere al credito bancario (cfr. comunicazione depositata in allegato al ricorso e non disconosciuta o contestata da controparte nella quale la resistente dichiara
“per noi va bene anche con il surplus di D'OS e con il bonifico dei 22 ecc ma il problema al momento è che se non riusciamo a rientrare dei pagamenti che dobbiamo avere diventa tutto molto complicato. Stiamo capendo come fare, ma i nostri conti ora come ora sono a . Non stiamo trascurando nulla e in ogni caso stiamo lavorando per CP_2 accelerare i tempi ma se mi dici di fare un bonifico oggi con zero diventa impossibile”); l'esito infruttuoso dell'esecuzione forzata poiché il pignoramento presso terzi ha evidenziato disponibilità di appena euro 100,00 circa a fronte di un credito di oltre euro 145.000,00; l'esposizione debitoria fiscale, infatti dal certificato dell'Agenzia delle Entrate risultano debiti tributari per euro 17.347,84.
Quanto ai dati contabili, particolare attenzione merita la valutazione dell'attendibilità della documentazione contabile.
Va preliminarmente specificato che i bilanci dei quali si deve tener conto sono solo quelli depositati regolarmente al RRII. Come stabilito dalla giurisprudenza di legittimità, "ai fini della prova della sussistenza dei requisiti di non fallibilità [...] i bilanci degli ultimi tre esercizi [...] sono quelli già approvati e depositati nel registro delle imprese, ex art. 2435 c.c., sicché, ove difettino tali requisiti o essi non siano ritualmente osservati, il giudice può motivatamente non tenere conto dei bilanci prodotti" (Cassazione civile Sez. I ordinanza n. 8464 del 31 marzo 2025).
In questo caso il bilancio 2024, essendo ancora in "bozza" e non approvato né depositato, presenta limitazioni probatorie significative. Inoltre, le discordanze tra i dati contabili e le pag. 3 di 6 risultanze processuali (come evidenziato dal certificato dell'Agenzia delle Entrate che riporta debiti tributari per euro 17.347,84 contro i 15.692,00 euro del bilancio) sollevano dubbi sulla completezza e accuratezza della rappresentazione contabile.
Tanto opportunamente premesso, pur volendo considerare le scritture contabili da ultimo depositate la situazione patrimoniale descritta per gli ultimo tre esercizi non lascia dubbi in merito allo stato di insolvenza della società comprovato: in primo luogo, da un indice di liquidità (quick ratio) di 0,02, che evidenzia l'incapacità di far fronte ai debiti a breve termine, il rapporto tra disponibilità liquide e debiti a breve termine evidenzia infatti una situazione di grave illiquidità (Disponibilità liquide 2023: Euro 6.856,00. Nel 2024, nonostante il miglioramento delle disponibilità liquide (Euro 12.313), l'indice rimane critico considerando l'incremento dell'esposizione debitoria complessiva); in secondo luogo l'analisi dei dati contabili rivela una crescita esponenziale dell'esposizione debitoria (2021: Euro 20.899; 2022: Euro 182.615 (+773%); 2023: Euro 311.563 (+71%); 2024: Euro 489.737 (+57%)) a fronte di un attivo composto principalmente da crediti contestati per euro 240.000 (45% del totale crediti) che compromette significativamente la sua liquidabilità.
Come chiarito dalla Cassazione, "la situazione patrimoniale, fornendo il quadro dell'entità e della scadenza delle obbligazioni contratte e dei cespiti utilizzabili per farvi fronte, costituisce un dato oggettivo utile, in concorso con altri elementi, ai fini della valutazione in ordine alla disponibilità da parte dell'imprenditore dei mezzi necessari per adempiere regolarmente i propri debiti” (Cassazione civile Sez. I ordinanza n. 8464 del 31 marzo 2025).
Nel caso di HU, l'analisi patrimoniale rivela: uno squilibrio finanziario strutturale ben evidenziato dal rapporto tra disponibilità liquide e debiti a breve termine;
una crescita insostenibile dell'indebitamento desumibile dall''incremento del 2.244% dei debiti nel triennio 2021-2024; la sostanziale incertezza sulla recuperabilità dei crediti poiché la presenza di crediti contestati per importi significativi compromette la capacità di generare liquidità; infine la dipendenza da fonti di finanziamento esterne desumibile dalla necessità di aumento del capitale sociale da euro 2.500,00 a Euro 52.500,00 nel 2024 che chiaramente evidenzia la necessità di ricapitalizzazione per fronteggiare le perdite.
Tali elementi, valutati nel loro complesso secondo i principi consolidati dalla giurisprudenza di legittimità, configurano una situazione di impotenza strutturale e non transitoria a soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni, integrando i presupposti per l'accertamento dello stato di insolvenza ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. b) CCI
Le argomentazioni difensive di HU non sono idonee a superare tale accertamento. Il presunto controcredito verso anche se esistente, non elimina lo stato di CP_1 insolvenza complessiva della società, che risulta dimostrato da una pluralità di elementi convergenti.
PQM
Il Tribunale di Lagonegro definitivamente pronunciando, visti gli artt. 40 ss. e 268 ss. CCII, DICHIARA aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di CP_3
c.f. con sede in SANT'ARSENIO (SA) VIA ANNUNZIATA SNC CAP
[...] P.IVA_1 84037.
Nomina Giudice Delegato la dott.ssa Giuliana Santa Trotta;
Nomina Liquidatore il dott. ; Persona_3
ORDINA
pag. 4 di 6 al debitore il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori, ove non già depositati unitamente al ricorso.
ASSEGNA ai creditori ed ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore ed ai creditori risultanti dall'elenco depositato termine di 60 giorni entro il quale - a pena di inammissibilità - devono trasmettere al Liquidatore a mezzo di posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, rivendicazione o insinuazione al passivo, da predisporsi ai sensi dell'art. 201 CCII.
ORDINA la consegna o il rilascio dei bei facenti parte del patrimonio di liquidazione e che gli stessi siano messi immediatamente nella disponibilità del Liquidatore.
Dispone che il Liquidatore:
- notifichi la sentenza al debitore, ai creditori ed ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai sensi dell'art. 270, c. 4, CCII, indicando un indirizzo PEC al quale inoltrare le domande;
- esegua l'inserimento della sentenza sul sito web di questo Tribunale;
- aggiorni entro trenta giorni dalla comunicazione della sentenza l'elenco dei creditori ai quali notificare la sentenza;
- entro novanta giorni dalla apertura della liquidazione controllata completi l'inventario dei beni del debitore e rediga il programma di liquidazione ex art. 272, c. 2, CCII, che dovrà essere depositato in cancelleria per l'approvazione del Giudice Delegato;
- scaduti i termini per la presentazione delle domande da parte dei creditori, predisponga un progetto di stato passivo ai sensi dell'art. 273, c. 1, CCII e lo comunichi agli interessati;
- ogni sei mesi dalla apertura della liquidazione, presenti una relazione al Giudice Delegato riguardo l'attività compiuta e da compiere con allegato il conto della sua gestione e l'estratto del conto corrente della procedura;
nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento;
b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 282 CCII. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore ed ai creditori;
- provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione, a presentare il rendiconto ex art. 275, c. 3, CCII ed a domandare la liquidazione del compenso;
- chieda, una volta eseguito il riparto finale dell'attivo, la chiusura della procedura ex art. 276 CCII.
Si comunichi al ricorrente e al Liquidatore.
Così deciso in Lagonegro nella camera di consiglio del 17/11/2025
Il giudice est.
Dott.ssa Giuliana Santa Trotta
Il Presidente
Dott. Romano Gibboni
pag. 5 di 6 pag. 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LAGONEGRO SEZIONE PROCEDURE CONCORSUALI
Il Tribunale Ordinario di Lagonegro, Sezione Fallimentare Ufficio di Lagonegro, composto dai magistrati
Dott. Romano Gibboni Presidente
Dott. Giuliana Santa Trotta Giudice rel.
Dott. Aniello Maria de Piano Giudice
sciogliendo la riserva formulata all'udienza del 12/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA sul ricorso per l'apertura della liquidazione controllata nei confronti di HU S.r.l. c.f.
con sede in SANT'ARSENIO (SA) VIA ANNUNZIATA SNC CAP 84037 P.IVA_1
(come da visura camerale in atti);
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato il 4 settembre 2025, ha chiesto l'apertura Controparte_1 della liquidazione controllata nei confronti di HU S.r.l., deducendo l'esistenza di un credito di euro 146.813,33 derivante da due anticipazioni finanziarie versate in forza di accordi contrattuali per la prevendita di biglietti per eventi poi annullati.
La ricorrente ha rappresentato che: con accordi sottoscritti il 20 maggio 2024 e il 26 giugno 2024, HU si era impegnata a concedere a il diritto di prevendita CP_1 dei biglietti per eventi di e presso la Planet Arena di TU, Persona_1 Per_2 a fronte del versamento di anticipazioni finanziarie rispettivamente di Euro 90.000,00 e Euro 50.000,00; entrambi gli eventi sono stati successivamente annullati;
nonostante le richieste di restituzione, HU non ha provveduto al rimborso delle somme versate;
ha ottenuto decreto ingiuntivo n. 15810/2024 dal Tribunale di Milano per euro 140.000,00 oltre accessori;
l'esecuzione forzata si è rivelata infruttuosa per l'esiguità dei beni rinvenuti presso il terzo pignorato.
Regolarmente instaurato il contraddittorio la resistente HU S.r.l. si è costituita con memoria depositata il 2 novembre 2025, eccependo: l'incompetenza territoriale del Tribunale di Lagonegro, sostenendo che la sede legale è stata trasferita a PA TU (SA) il 5 settembre 2025 e che tale trasferimento era già effettivo al momento del deposito del ricorso;
l'insussistenza dello stato di insolvenza, sostenendo di vantare un controcredito di euro 117.412,95 derivante dagli incassi dei biglietti trattenuti da la presenza nei bilanci 2023 e 2024 di in crescita e utili positivi e la piena CP_1 capacità della società di restare operativa e generare valore;
in generale l'assenza dei presupposti per l'apertura della liquidazione controllata.
1 All'udienza del 12 novembre 2025 le parti hanno ribadito le rispettive posizioni e il GD riservava la decisione al Collegio si è riservato la decisione.
In via preliminare va rigettata l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dalla resistente.
Ed invero, ai sensi dell'art. 27, comma 2, del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza, "per i procedimenti di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza o a una procedura di insolvenza diversi da quelli di cui al comma 1 e le controversie che ne derivano è competente il tribunale nel cui circondario il debitore ha il centro degli interessi principali". Il comma 3 della medesima disposizione stabilisce che "il centro degli interessi principali del debitore si presume coincidente: [...] c) per la persona giuridica e gli enti, anche non esercenti attività d'impresa, con la sede legale risultante dal registro delle imprese o, in mancanza, con la sede effettiva dell'attività abituale".
Nella fattispecie dalla documentazione agli atti risulta che: al momento del deposito del ricorso (4 settembre 2025), HU aveva sede legale in Sant'Arsenio (SA), come risulta dalla visura camerale;
il trasferimento della sede legale a PA TU è avvenuto con atto del 5 settembre 2025, successivo al deposito del ricorso;
l'iscrizione al Registro delle Imprese del trasferimento è avvenuta il 12 settembre 2025.
La competenza territoriale deve essere valutata con riferimento al momento del deposito del ricorso. Pertanto, sussiste la competenza di questo Tribunale, rientrando Sant'Arsenio nel circondario del Tribunale di Lagonegro.
Ancora in via preliminare va dato atto del superamento soglia di procedibilità ex art. 268, comma 2, CCII a mente del quale "non si fa luogo all'apertura della liquidazione controllata se l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria è inferiore a euro cinquantamila". Nel caso di specie, il credito vantato da ammonta a CP_1 Euro 146.813,33, come risulta dall'atto di precetto. A tale importo si aggiungono i debiti tributari certificati dall'Agenzia delle Entrate per Euro 17.347,84. Come chiarito dalla Cassazione, "ai fini del computo dei debiti scaduti e non pagati per il superamento della soglia di € 50.000 [...] devono essere conteggiati anche i debiti fiscali per i quali sia stata presentata istanza di rateizzazione" (cfr. Cassazione civile Sez. I ordinanza n. 28483 del 27 ottobre 2025).
Nel merito, in primo luogo, va dato atto della sussistenza dei presupposti soggettivi richiesti dal CCI rientrando HU S.r.l. tra i soggetti assoggettabili alla liquidazione controllata.
In tal senso depone l'art. 2, comma 1, lett. c), del CCII che definisce "sovraindebitamento" "lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell'imprenditore minore, dell'imprenditore agricolo, delle start-up innovative [...] e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale". La lett. d) del medesimo articolo qualifica come "impresa minore" l'impresa che presenta congiuntamente i seguenti requisiti: un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila nei tre esercizi antecedenti;
ricavi per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila nei tre esercizi antecedenti;
un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila.
Dall'esame dei bilanci depositati (2021, 2022, 2023) emerge che HU presenta: attivo patrimoniale sempre inferiore a Euro 300.000 (Euro 37.966 nel 2021, Euro 204.654 nel 2022, Euro 380.010 nel 2023); ricavi sempre inferiori a Euro 200.000 nei primi due esercizi, superiori nel 2023 (Euro 929.640); debiti complessivi inferiori a Euro 500.000.
pag. 2 di 6 Il superamento della soglia dei ricavi nel 2023 non esclude automaticamente la qualificazione di impresa minore, dovendo tale valutazione essere effettuata complessivamente. Invero, come chiarito dalla giurisprudenza di merito, " La qualificazione dell'impresa come "minore" deve essere effettuata dal giudice sulla base degli elementi acquisiti agli atti, anche d'ufficio, tra cui l'elenco delle cartelle e degli avvisi esattoriali e le dichiarazioni IVA, che consentano di escludere la soggezione dell'impresa alla liquidazione giudiziale. Sussistono i presupposti per l'apertura della liquidazione controllata quando il debitore persona fisica versi in stato di sovraindebitamento, non sia in grado di adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni e l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dall'istruttoria superi la soglia di procedibilità di € 50.000,00 prevista dall'art. 268, comma 2, CCII.” (cfr. Tribunale civile Firenze sentenza n. 188 del 14 agosto 2025).
Nel caso di specie, considerando la dimensione complessiva dell'impresa, la natura dell'attività svolta e l'entità dell'esposizione debitoria, HU può essere qualificata come impresa minore e, pertanto, soggetta alle procedure di sovraindebitamento.
Ricorre, altresì, il presupposto oggettivo della fattispecie.
In tal senso va opportunamente premesso che l'art. 268, comma 2, CCII prevede che "quando il debitore è in stato di insolvenza, la domanda può essere presentata da un creditore". L'art. 2, comma 1, lett. b), CCII definisce "insolvenza" "lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni".
Nel caso di specie, ricorrono gli indici sintomatici dello stato di insolvenza rappresentato da: l'inadempimento contrattuale ed il mancato rimborso delle anticipazioni finanziarie di euro 140.000,00, nonostante le reiterate richieste;
il riconoscimento esplicito da parte della resistente che nelle comunicazioni del 1° ottobre 2024 e successive, ha espressamente ammesso la propria "incapienza" e "indisponibilità patrimoniale", dichiarando di non riuscire ad accedere al credito bancario (cfr. comunicazione depositata in allegato al ricorso e non disconosciuta o contestata da controparte nella quale la resistente dichiara
“per noi va bene anche con il surplus di D'OS e con il bonifico dei 22 ecc ma il problema al momento è che se non riusciamo a rientrare dei pagamenti che dobbiamo avere diventa tutto molto complicato. Stiamo capendo come fare, ma i nostri conti ora come ora sono a . Non stiamo trascurando nulla e in ogni caso stiamo lavorando per CP_2 accelerare i tempi ma se mi dici di fare un bonifico oggi con zero diventa impossibile”); l'esito infruttuoso dell'esecuzione forzata poiché il pignoramento presso terzi ha evidenziato disponibilità di appena euro 100,00 circa a fronte di un credito di oltre euro 145.000,00; l'esposizione debitoria fiscale, infatti dal certificato dell'Agenzia delle Entrate risultano debiti tributari per euro 17.347,84.
Quanto ai dati contabili, particolare attenzione merita la valutazione dell'attendibilità della documentazione contabile.
Va preliminarmente specificato che i bilanci dei quali si deve tener conto sono solo quelli depositati regolarmente al RRII. Come stabilito dalla giurisprudenza di legittimità, "ai fini della prova della sussistenza dei requisiti di non fallibilità [...] i bilanci degli ultimi tre esercizi [...] sono quelli già approvati e depositati nel registro delle imprese, ex art. 2435 c.c., sicché, ove difettino tali requisiti o essi non siano ritualmente osservati, il giudice può motivatamente non tenere conto dei bilanci prodotti" (Cassazione civile Sez. I ordinanza n. 8464 del 31 marzo 2025).
In questo caso il bilancio 2024, essendo ancora in "bozza" e non approvato né depositato, presenta limitazioni probatorie significative. Inoltre, le discordanze tra i dati contabili e le pag. 3 di 6 risultanze processuali (come evidenziato dal certificato dell'Agenzia delle Entrate che riporta debiti tributari per euro 17.347,84 contro i 15.692,00 euro del bilancio) sollevano dubbi sulla completezza e accuratezza della rappresentazione contabile.
Tanto opportunamente premesso, pur volendo considerare le scritture contabili da ultimo depositate la situazione patrimoniale descritta per gli ultimo tre esercizi non lascia dubbi in merito allo stato di insolvenza della società comprovato: in primo luogo, da un indice di liquidità (quick ratio) di 0,02, che evidenzia l'incapacità di far fronte ai debiti a breve termine, il rapporto tra disponibilità liquide e debiti a breve termine evidenzia infatti una situazione di grave illiquidità (Disponibilità liquide 2023: Euro 6.856,00. Nel 2024, nonostante il miglioramento delle disponibilità liquide (Euro 12.313), l'indice rimane critico considerando l'incremento dell'esposizione debitoria complessiva); in secondo luogo l'analisi dei dati contabili rivela una crescita esponenziale dell'esposizione debitoria (2021: Euro 20.899; 2022: Euro 182.615 (+773%); 2023: Euro 311.563 (+71%); 2024: Euro 489.737 (+57%)) a fronte di un attivo composto principalmente da crediti contestati per euro 240.000 (45% del totale crediti) che compromette significativamente la sua liquidabilità.
Come chiarito dalla Cassazione, "la situazione patrimoniale, fornendo il quadro dell'entità e della scadenza delle obbligazioni contratte e dei cespiti utilizzabili per farvi fronte, costituisce un dato oggettivo utile, in concorso con altri elementi, ai fini della valutazione in ordine alla disponibilità da parte dell'imprenditore dei mezzi necessari per adempiere regolarmente i propri debiti” (Cassazione civile Sez. I ordinanza n. 8464 del 31 marzo 2025).
Nel caso di HU, l'analisi patrimoniale rivela: uno squilibrio finanziario strutturale ben evidenziato dal rapporto tra disponibilità liquide e debiti a breve termine;
una crescita insostenibile dell'indebitamento desumibile dall''incremento del 2.244% dei debiti nel triennio 2021-2024; la sostanziale incertezza sulla recuperabilità dei crediti poiché la presenza di crediti contestati per importi significativi compromette la capacità di generare liquidità; infine la dipendenza da fonti di finanziamento esterne desumibile dalla necessità di aumento del capitale sociale da euro 2.500,00 a Euro 52.500,00 nel 2024 che chiaramente evidenzia la necessità di ricapitalizzazione per fronteggiare le perdite.
Tali elementi, valutati nel loro complesso secondo i principi consolidati dalla giurisprudenza di legittimità, configurano una situazione di impotenza strutturale e non transitoria a soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni, integrando i presupposti per l'accertamento dello stato di insolvenza ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. b) CCI
Le argomentazioni difensive di HU non sono idonee a superare tale accertamento. Il presunto controcredito verso anche se esistente, non elimina lo stato di CP_1 insolvenza complessiva della società, che risulta dimostrato da una pluralità di elementi convergenti.
PQM
Il Tribunale di Lagonegro definitivamente pronunciando, visti gli artt. 40 ss. e 268 ss. CCII, DICHIARA aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di CP_3
c.f. con sede in SANT'ARSENIO (SA) VIA ANNUNZIATA SNC CAP
[...] P.IVA_1 84037.
Nomina Giudice Delegato la dott.ssa Giuliana Santa Trotta;
Nomina Liquidatore il dott. ; Persona_3
ORDINA
pag. 4 di 6 al debitore il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori, ove non già depositati unitamente al ricorso.
ASSEGNA ai creditori ed ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore ed ai creditori risultanti dall'elenco depositato termine di 60 giorni entro il quale - a pena di inammissibilità - devono trasmettere al Liquidatore a mezzo di posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, rivendicazione o insinuazione al passivo, da predisporsi ai sensi dell'art. 201 CCII.
ORDINA la consegna o il rilascio dei bei facenti parte del patrimonio di liquidazione e che gli stessi siano messi immediatamente nella disponibilità del Liquidatore.
Dispone che il Liquidatore:
- notifichi la sentenza al debitore, ai creditori ed ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai sensi dell'art. 270, c. 4, CCII, indicando un indirizzo PEC al quale inoltrare le domande;
- esegua l'inserimento della sentenza sul sito web di questo Tribunale;
- aggiorni entro trenta giorni dalla comunicazione della sentenza l'elenco dei creditori ai quali notificare la sentenza;
- entro novanta giorni dalla apertura della liquidazione controllata completi l'inventario dei beni del debitore e rediga il programma di liquidazione ex art. 272, c. 2, CCII, che dovrà essere depositato in cancelleria per l'approvazione del Giudice Delegato;
- scaduti i termini per la presentazione delle domande da parte dei creditori, predisponga un progetto di stato passivo ai sensi dell'art. 273, c. 1, CCII e lo comunichi agli interessati;
- ogni sei mesi dalla apertura della liquidazione, presenti una relazione al Giudice Delegato riguardo l'attività compiuta e da compiere con allegato il conto della sua gestione e l'estratto del conto corrente della procedura;
nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento;
b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 282 CCII. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore ed ai creditori;
- provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione, a presentare il rendiconto ex art. 275, c. 3, CCII ed a domandare la liquidazione del compenso;
- chieda, una volta eseguito il riparto finale dell'attivo, la chiusura della procedura ex art. 276 CCII.
Si comunichi al ricorrente e al Liquidatore.
Così deciso in Lagonegro nella camera di consiglio del 17/11/2025
Il giudice est.
Dott.ssa Giuliana Santa Trotta
Il Presidente
Dott. Romano Gibboni
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