Sentenza 22 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 22/04/2025, n. 955 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 955 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di VERONA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Antonella Guerra Presidente dott. Silvia Rizzuto Giudice dott. Claudia Dal Martello Giudice rel/est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. v.g. 3090/2025, avente ad oggetto: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (ricorso congiunto), regolamentazione figli nati fuori dal matrimonio, promossa ex art. 473 bis.51 c.p.c., con ricorso depositato in data 04/03/2025, da
) Parte_1 C.F._1
e
Parte_2 C.F._2
Entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. MONCHERA ILARIA come da mandato in atti presso il cui studio eleggono domicilio.
- RICORRENTI con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica.
CONCLUSIONI DEI RICORRENTI:
Le parti con note scritte depositate in data 02.04.2025 hanno chiesto l'accoglimento del ricorso introduttivo depositato in data 08/03/2025
“1) Affidamento della FI minore della coppia, di anni 10, ad entrambi i Persona_1
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2) Residenza anagrafica e stabile domicilio della FI minore delle parti, presso Persona_1
la madre, sig.ra , nell'abitazione attualmente dalla stessa condotta in locazione in Parte_1
Cavaion Veronese (VR), frazione Sega, via Val de L'Azè n.36.
3) Diritto-dovere del padre della minore, sig. di vedere e tenere con sé la FI Parte_2
minore , secondo il seguente calendario, modificabile solo su accordo dei genitori: PE
a) per 1 settimana ogni 2 e per 5 giorni su 7, il padre preleva la FI all'uscita di scuola PE
(ore 15.50) e la tiene con sé, facendola cenare, sino alle ore 20.30/21.00; la sig.ra preleva Pt_1
quindi la FI presso il padre per ricondurla a casa dopo cena.
b) per 1 settimana ogni 2 e per 5 giorni su 7, il padre preleva la FI all'uscita di scuola PE
(ore 15.50) e la tiene con sé sino alle ore 18.00/18.30; la sig.ra preleva quindi la FI presso Pt_1
il padre e la riconduce a casa per la cena.
Il lunedì ed il mercoledì delle settimane in cui è con il padre, quest'ultimo si cura di PE
accompagnarla agli allenamenti di pallavolo, dalle 16.45 alle 18.20;
c) per 1 settimana ogni 2 la FI non vede il padre e rimane quindi con la mamma, sig.ra Pt_1
che provvede anche ad accompagnarla agli allenamenti di pallavolo;
d) durante la settimana, tranne la settimana del turno pomeridiano di lavoro del padre, la FI
pernotta 1 volta dal papà, in giornata di volta in volta individuata dai genitori, di comune PE
accordo;
e) a weekend alternati, rimane con il padre dal venerdì pomeriggio, indicativamente alle ore PE
16/18, sino alla domenica sera, dopo cena;
f) durante l'estate, la minore trascorre con il padre, sig. 1 o 2 settimane, non PE PE
consecutive, individuate dai genitori di comune accordo;
g) durante le vacanze natalizie e pasquali, infine, trascorre metà del periodo di vacanza con PE
ciascun genitore.
4) Obbligo del sig. di corrispondere alla sig.ra , tramite bonifico bancario PE Parte_1
con valuta fissa entro il giorno 5 di ogni mese, quale contributo di mantenimento ordinario della FI
pagina 2 di 4 minore, , prevalentemente collocata e convivente con la madre, un assegno mensile di € PE
180,00, rivalutabile annualmente ai sensi degli indici ISTAT di legge.
5) Obbligo del sig. di partecipare e/o rimborsare alla sig.ra a semplice richiesta, PE Pt_1
per la quota del 50%, le spese accessorie relative alla FI aventi ad oggetto: PE
abbigliamento, calzature, libri, cancelleria e materiale didattico, mensa scolastica, farmaci e spese medico-sanitarie, attività sportive ed extrascolastiche, concordate tra i genitori.
6) Impegno espresso dei ricorrenti, relativamente alle altre e diverse spese accessorie per la FI
, di fare riferimento al Protocollo di famiglia in uso presso il Tribunale di Verona, agli stessi PE noto, per l'individuazione e la ripartizione delle stesse tra i genitori.
7) Espresso riconoscimento, da parte del sig. del diritto al percepimento dell'Assegno PE
Unico per la FI minore , in via esclusiva al 100% a favore della sig.ra con PE Pt_1
obbligo del sig. di prestare alla stessa il proprio benestare e l'eventuale necessaria PE
collaborazione e documentazione.
8) Riconoscimento ed accollo della quota parte del 50% delle spese legali e del compenso professionale, da parte di ciascun ricorrente”.
CONCLUSIONI DEL P.M.: “Nulla si oppone”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Sentito il relatore;
esaminati gli atti e i documenti di causa, nonché il parere espresso dal Pubblico Ministero;
visto il ricorso congiunto ex art. 473 bis.51 c.p.c. depositato in data 04/03/2025 da Parte_1
e Parte_2
rilevato che dalla relazione tra le parti è nato la FI in data 23/09/2014; Persona_1 ritenuto che l'accordo raggiunto dalle parti relativamente al mantenimento della FI minore, alle condizioni di affidamento della stessa ed alla regolamentazione delle visite con il genitore presso cui non risiede con prevalenza possa essere recepito, apparendo equo e legittimo e rispondente agli interessi della minore;
ritenuto che
in relazione all'accordo raggiunto dalle parti in ordine alle suddette condizioni, visto l'art. 473 bis n. 4 comma 3 cpc, non sia necessario procedere all'ascolto della minore;
viste le conclusioni del Pubblico Ministero;
ritenuto di compensare integralmente le spese di lite, vista la soluzione concordata del procedimento;
P.Q.M.
pagina 3 di 4 1. dispone in punto di affido, collocamento, modalità di visita e contribuzione al mantenimento della FI minore recependo l'accordo raggiunto dalle parti di cui al ricorso congiunto depositato in data
04/03/2025 da intendersi qui integralmente richiamato.
2. Prende atto degli ulteriori accordi fra le parti.
3. Compensa integralmente le spese del procedimento.
Si comunichi a cura della Cancelleria.
Così deciso, in Verona, nella camera di consiglio del 15 aprile 2025.
La Giudice est. La Presidente
Claudia Dal Martello Antonella Guerra
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