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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 23/10/2025, n. 9580 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9580 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
n. 5605/2024 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
12 SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Luigia Stravino,
preso atto delle note di trattazione scritta depositate,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art.281 sexies cpc
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5605/2024 promossa da:
AG NO (CF: ), nato a [...] il [...], C.F._1
residente in [...]8, a mezzo del sindaco di
Pozzuoli, nato a [...] il [...] (CF: ), CP_1 CodiceFiscale_2
in qualità di amministratore di sostegno, giusta nomina del Tribunale di Napoli, sez.
XIII, in persona del giudice tutelare, Dott. Molfino, del 8/10 giugno 2020, rappresentato e difeso dall'avv. Rossella Rusciano (CF: ), presso cui è C.F._3
elettivamente domiciliato in Napoli, Piazza Quattro Giornate n. 64
RICORRENTE
contro pagina 1 di 8 , nata a [...] il [...], codice fiscale Controparte_2 [...]
, residente in [...], ed ivi elettivamente C.F._4
domiciliata, alla via San Giacomo 15, presso lo studio degli avvocati Francesco del
ER (codice fiscale ) ed DR Amabile (codice fiscale CodiceFiscale_5
), dai quali è rappresentata e difesa CodiceFiscale_6
RESISTENTE
Notaio dott.ssa (cod. fisc.: Persona_1 CodiceFiscale_7
M), nata a [...] il [...] ed ivi residente, in via Posillipo n° 66, "Parco Sud
[...]
Italia" – c.a.p. 80123, elettivamente domiciliata in Napoli, via Aniello Falcone n° 302 –
c.a.p. 80127, presso lo studio (ivi trasferito dalla precedente sede in Napoli, via
Belvedere n° 111) degli avv. Stefano Marzano (nato a [...] il [...] – cod. fisc.:
) ed avv. Giorgia Marzano (nata a [...] il [...] – cod. CodiceFiscale_8
fisc.: ), che la rappresentano e difendono CodiceFiscale_9
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Con le note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 23/10/2025 i difensori delle parti si richiamavano ai rispettivi scritti difensivi.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 15-3-2024 , a mezzo del sindaco di Parte_1
Pozzuoli, in qualità di amministratore di sostegno, giusta nomina del CP_1
pagina 2 di 8 Tribunale di Napoli, sez. XIII, in persona del giudice tutelare Dott. Molfino, del 8/10
giugno 2020, evocava in giudizio e il notaio Controparte_2 Persona_1
formulando le seguenti domande:
[...]
“1) annullare e/o dichiarare nullo e/o inefficace, l'atto di vendita del 28/10/2019,
Repertorio n. 42762 Raccolta n. 14331 per notaio dott.ssa tra Persona_1
e avente ad oggetto la piena proprietà Parte_1 Controparte_2
locatizia dalla data del rogito alla data della emananda sentenza.
2) Per l'effetto dichiarare proprietario esclusivo per i 1000/1000 Parte_1
dell'immobile in parola tutti indicati nell'atto del 28/10/2019, ordinando al
Conservatore dei Registri immobiliari di Napoli 1, la trascrizione dell'emananda
sentenza ed al titolare dell'ufficio tecnico erariale di provvedere alle conseguenti
volturazioni ed ogni attività conseguente.
3) Dichiarare la violazione da parte del notaio dott.ssa dei Persona_1
doveri di indagine ed accertamento sulla volontà di parte venditrice con condanna al
risarcimento dei danni accertati in giudizio eventualmente da liquidarsi secondo equità.
4) Condannare parte acquirente o di chi di ragione al risarcimento di tutti i danni
subiti, nessuno escluso, come saranno precisati in giudizio tra i quali il danno per la
mancata rendita locatizia dalla data del rogito alla data dell'emananda sentenza, oltre
alle spese necessarie per trascrizione della sentenza e l'intestazione della proprietà
dell'immobile al sig. . Pt_1
pagina 3 di 8 L'istante esponeva che con atto del 28 ottobre 2019, per notaio Persona_1
Repertorio n. 42762 Raccolta n. 14331, avrebbe venduto a
[...] Parte_1
l'immobile sito nel Comune di Napoli, alla Via Cesare Controparte_2
Carmignano n. 103; che è un soggetto beneficiario Parte_1
dell'Amministrazione di Sostegno;
che l'atto di vendita Rep. n. 42762, Racc. n. 14331
per notaio del 28 ottobre 2019 era da considerarsi annullabile Persona_1
e/o inefficace, in quanto era mancata l'autorizzazione ex art. 412 c.c. da parte del
Giudice Tutelare alla redazione del rogito, né vi era stata la partecipazione dell'Amministratore di sostegno all'atto di vendita;
in ogni caso, era mancata la corresponsione del prezzo di vendita.
Si costituivano in giudizio entrambi i resistenti, impugnando quanto dedotto dal e chiedendo il rigetto delle domande attoree. Pt_1
Inoltre, la formulava domanda riconvenzionale diretta ad ottenere la CP_2
condanna del alla restituzione di euro 17.850,00 nella ipotesi in cui il contratto Pt_1
oggetto di causa dovesse essere ritenuto nullo e/o annullabile e/o invalido. (v.pag.8
della comparsa di risposta della ). CP_2
La stessa convenuta formulava, altresì, domanda di manleva nei confronti del notaio da ogni responsabilità economica avesse dovuto subire in Persona_1
forza dell'avversa domanda, nell'eventualità in cui fosse rilevata la nullità, annullabilità
e/o invalidità del contratto de quo (v.pag.7 della comparsa di risposta della
). CP_2
pagina 4 di 8 Con ordinanza in data 27-3-2025 il G.I. disponeva l'espletamento della procedura della mediazione e rinviava la causa all'udienza del 6-10-2025; in tale sede fissava l'udienza di discussione della causa ex art.281 sexies cpc, sostituita mediante il deposito di note scritte ex art.127 ter cpc.
Tanto premesso, si osserva quanto segue.
Vanno dichiarate improcedibili le domande proposte dall'attore nei confronti di entrambi i convenuti.
Ed infatti, con ordinanza resa in data 27-3-2025 questo Giudicante, osservato che la presente controversia, in quanto vertente in materia di diritti reali ed in quanto relativa anche ad un contratto di opera relativamente al rapporto intercorso con il notaio, era soggetta alla procedura della mediazione obbligatoria e rilevato, inoltre, che la lite involgeva anche domande riconvenzionali, proposte da nei Controparte_2
confronti dell'attore, e domande proposte dalla nei confronti del notaio CP_2
disponeva l'espletamento della procedura della mediazione Persona_1
obbligatoria ex art.5 DL.vo n.28/2010.
Ciò posto, dalla documentazione depositata da parte attrice in data 5-10-2025 si rileva che la stessa trasmetteva la domanda di mediazione all'organismo di mediazione, a mezzo pec in data 22-9-2025 e che la comunicava Pt_2 Pt_2
a mezzo pec del 2-10-2025 che il primo incontro per la mediazione era fissato per il
27-10-.2025.
pagina 5 di 8 Se ne ricava, dunque, che l'attore presentava la domanda di mediazione quando oramai era già scaduto il termine di 3 mesi di durata del procedimento di mediazione, previsto dall'art.6 DL.vo n.28/2010 (nella sua formulazione applicabile
ratione temporis) e a distanza di circa 6 mesi dalla comunicazione dell'ordinanza del 27-3-2025, con la quale veniva disposta dal Giudice la mediazione (tale ordinanza veniva comunicata a tutte le parti in causa il 28-3-2025).
Non avendo, dunque, l'istante attivato in tempo utile la procedura della mediazione e anzi avendola attivata quando oramai era già scaduto il termine di durata massima della stessa, non può ritenersi assolta dal la condizione di procedibilità. Pt_1
Le domande proposte dal nel confronti della , in quanto relative ad Pt_1 CP_2
una controversia in materia di diritti reali, vanno, dunque, dichiarate improcedibili per il mancato assolvimento della condizione di procedibilità della mediazione.
Analogamente, vanno dichiarate improcedibili le domande proposte dal nei Pt_1
confronti del notaio in quanto relative ad una Persona_1
controversia in materia di opera, rispetto alla quale non è stata assolta la condizione di procedibilità.
Restano assorbite le domande formulate dalla nei confronti del in CP_2 Pt_1
via riconvenzionale e nei confronti del Notaio Persona_1
Ed infatti, la avanzava domanda riconvenzionale di condanna dell'attore CP_2
alla restituzione di euro 17.850,00 solo in via subordinata, ossia “nella denegata
pagina 6 di 8 ipotesi in cui il contratto oggetto di causa dovesse essere ritenuto nullo e/o annullabile
e/o invalido” (v.pag.8 della comparsa di risposta della ). CP_2
Analogamente, la formulava domanda di manleva nei confronti del notaio CP_2
da ogni responsabilità economica avesse dovuto subire in virtù Persona_1
dell'avversa domanda, nell'eventualità in cui fosse rilevata la nullità, annullabilità e/o invalidità del contratto, oggetto di causa (v.pag.7 della comparsa di risposta della
). CP_2
Stante il contenuto della presente pronuncia e il mancato esame nel merito delle domande attoree, restano assorbite le domande di cui sopra, proposte dalla solo in via subordinata. CP_2
Va, infine, respinta la domanda di risarcimento dei danni, per responsabilità
aggravata, formulata dal notaio nei confronti dell'attore, non Persona_1
ravvisandosi, sulla base degli atti, né dolo, né colpa grave nel comportamento del né apparendo pretestuosa l'iniziativa giudiziale espressa dallo stesso con il Pt_1
ricorso.
Le spese di lite seguono le regole della soccombenza e sono liquidate d'ufficio come in dispositivo, determinando gli onorari nei valori minimi per tutte le fasi in cui si è articolato il processo (fasi studio, introduttiva e decisionale), stante la parvità delle questioni affrontate.
P.Q.M.
pagina 7 di 8 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
-dichiara improcedibili le domande proposte dall'attore nei confronti di
[...]
e di;
CP_2 Persona_1
-dichiara assorbite le domande proposte da , rispettivamente, Controparte_2
nei confronti dell'attore e nei confronti di;
Persona_1
-condanna l'attore al rimborso in favore di delle spese di lite Controparte_2
liquidate in euro 237,00 per esborsi ed euro 2.906,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali, iva e cpa come per legge;
-condanna l'attore al rimborso in favore di delle spese di Persona_1
lite, liquidate in euro 2.906,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali, iva e cpa come per legge.
Napoli, 23/10/2025
Il Giudice
dott. Luigia Stravino
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
12 SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Luigia Stravino,
preso atto delle note di trattazione scritta depositate,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art.281 sexies cpc
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5605/2024 promossa da:
AG NO (CF: ), nato a [...] il [...], C.F._1
residente in [...]8, a mezzo del sindaco di
Pozzuoli, nato a [...] il [...] (CF: ), CP_1 CodiceFiscale_2
in qualità di amministratore di sostegno, giusta nomina del Tribunale di Napoli, sez.
XIII, in persona del giudice tutelare, Dott. Molfino, del 8/10 giugno 2020, rappresentato e difeso dall'avv. Rossella Rusciano (CF: ), presso cui è C.F._3
elettivamente domiciliato in Napoli, Piazza Quattro Giornate n. 64
RICORRENTE
contro pagina 1 di 8 , nata a [...] il [...], codice fiscale Controparte_2 [...]
, residente in [...], ed ivi elettivamente C.F._4
domiciliata, alla via San Giacomo 15, presso lo studio degli avvocati Francesco del
ER (codice fiscale ) ed DR Amabile (codice fiscale CodiceFiscale_5
), dai quali è rappresentata e difesa CodiceFiscale_6
RESISTENTE
Notaio dott.ssa (cod. fisc.: Persona_1 CodiceFiscale_7
M), nata a [...] il [...] ed ivi residente, in via Posillipo n° 66, "Parco Sud
[...]
Italia" – c.a.p. 80123, elettivamente domiciliata in Napoli, via Aniello Falcone n° 302 –
c.a.p. 80127, presso lo studio (ivi trasferito dalla precedente sede in Napoli, via
Belvedere n° 111) degli avv. Stefano Marzano (nato a [...] il [...] – cod. fisc.:
) ed avv. Giorgia Marzano (nata a [...] il [...] – cod. CodiceFiscale_8
fisc.: ), che la rappresentano e difendono CodiceFiscale_9
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Con le note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 23/10/2025 i difensori delle parti si richiamavano ai rispettivi scritti difensivi.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 15-3-2024 , a mezzo del sindaco di Parte_1
Pozzuoli, in qualità di amministratore di sostegno, giusta nomina del CP_1
pagina 2 di 8 Tribunale di Napoli, sez. XIII, in persona del giudice tutelare Dott. Molfino, del 8/10
giugno 2020, evocava in giudizio e il notaio Controparte_2 Persona_1
formulando le seguenti domande:
[...]
“1) annullare e/o dichiarare nullo e/o inefficace, l'atto di vendita del 28/10/2019,
Repertorio n. 42762 Raccolta n. 14331 per notaio dott.ssa tra Persona_1
e avente ad oggetto la piena proprietà Parte_1 Controparte_2
locatizia dalla data del rogito alla data della emananda sentenza.
2) Per l'effetto dichiarare proprietario esclusivo per i 1000/1000 Parte_1
dell'immobile in parola tutti indicati nell'atto del 28/10/2019, ordinando al
Conservatore dei Registri immobiliari di Napoli 1, la trascrizione dell'emananda
sentenza ed al titolare dell'ufficio tecnico erariale di provvedere alle conseguenti
volturazioni ed ogni attività conseguente.
3) Dichiarare la violazione da parte del notaio dott.ssa dei Persona_1
doveri di indagine ed accertamento sulla volontà di parte venditrice con condanna al
risarcimento dei danni accertati in giudizio eventualmente da liquidarsi secondo equità.
4) Condannare parte acquirente o di chi di ragione al risarcimento di tutti i danni
subiti, nessuno escluso, come saranno precisati in giudizio tra i quali il danno per la
mancata rendita locatizia dalla data del rogito alla data dell'emananda sentenza, oltre
alle spese necessarie per trascrizione della sentenza e l'intestazione della proprietà
dell'immobile al sig. . Pt_1
pagina 3 di 8 L'istante esponeva che con atto del 28 ottobre 2019, per notaio Persona_1
Repertorio n. 42762 Raccolta n. 14331, avrebbe venduto a
[...] Parte_1
l'immobile sito nel Comune di Napoli, alla Via Cesare Controparte_2
Carmignano n. 103; che è un soggetto beneficiario Parte_1
dell'Amministrazione di Sostegno;
che l'atto di vendita Rep. n. 42762, Racc. n. 14331
per notaio del 28 ottobre 2019 era da considerarsi annullabile Persona_1
e/o inefficace, in quanto era mancata l'autorizzazione ex art. 412 c.c. da parte del
Giudice Tutelare alla redazione del rogito, né vi era stata la partecipazione dell'Amministratore di sostegno all'atto di vendita;
in ogni caso, era mancata la corresponsione del prezzo di vendita.
Si costituivano in giudizio entrambi i resistenti, impugnando quanto dedotto dal e chiedendo il rigetto delle domande attoree. Pt_1
Inoltre, la formulava domanda riconvenzionale diretta ad ottenere la CP_2
condanna del alla restituzione di euro 17.850,00 nella ipotesi in cui il contratto Pt_1
oggetto di causa dovesse essere ritenuto nullo e/o annullabile e/o invalido. (v.pag.8
della comparsa di risposta della ). CP_2
La stessa convenuta formulava, altresì, domanda di manleva nei confronti del notaio da ogni responsabilità economica avesse dovuto subire in Persona_1
forza dell'avversa domanda, nell'eventualità in cui fosse rilevata la nullità, annullabilità
e/o invalidità del contratto de quo (v.pag.7 della comparsa di risposta della
). CP_2
pagina 4 di 8 Con ordinanza in data 27-3-2025 il G.I. disponeva l'espletamento della procedura della mediazione e rinviava la causa all'udienza del 6-10-2025; in tale sede fissava l'udienza di discussione della causa ex art.281 sexies cpc, sostituita mediante il deposito di note scritte ex art.127 ter cpc.
Tanto premesso, si osserva quanto segue.
Vanno dichiarate improcedibili le domande proposte dall'attore nei confronti di entrambi i convenuti.
Ed infatti, con ordinanza resa in data 27-3-2025 questo Giudicante, osservato che la presente controversia, in quanto vertente in materia di diritti reali ed in quanto relativa anche ad un contratto di opera relativamente al rapporto intercorso con il notaio, era soggetta alla procedura della mediazione obbligatoria e rilevato, inoltre, che la lite involgeva anche domande riconvenzionali, proposte da nei Controparte_2
confronti dell'attore, e domande proposte dalla nei confronti del notaio CP_2
disponeva l'espletamento della procedura della mediazione Persona_1
obbligatoria ex art.5 DL.vo n.28/2010.
Ciò posto, dalla documentazione depositata da parte attrice in data 5-10-2025 si rileva che la stessa trasmetteva la domanda di mediazione all'organismo di mediazione, a mezzo pec in data 22-9-2025 e che la comunicava Pt_2 Pt_2
a mezzo pec del 2-10-2025 che il primo incontro per la mediazione era fissato per il
27-10-.2025.
pagina 5 di 8 Se ne ricava, dunque, che l'attore presentava la domanda di mediazione quando oramai era già scaduto il termine di 3 mesi di durata del procedimento di mediazione, previsto dall'art.6 DL.vo n.28/2010 (nella sua formulazione applicabile
ratione temporis) e a distanza di circa 6 mesi dalla comunicazione dell'ordinanza del 27-3-2025, con la quale veniva disposta dal Giudice la mediazione (tale ordinanza veniva comunicata a tutte le parti in causa il 28-3-2025).
Non avendo, dunque, l'istante attivato in tempo utile la procedura della mediazione e anzi avendola attivata quando oramai era già scaduto il termine di durata massima della stessa, non può ritenersi assolta dal la condizione di procedibilità. Pt_1
Le domande proposte dal nel confronti della , in quanto relative ad Pt_1 CP_2
una controversia in materia di diritti reali, vanno, dunque, dichiarate improcedibili per il mancato assolvimento della condizione di procedibilità della mediazione.
Analogamente, vanno dichiarate improcedibili le domande proposte dal nei Pt_1
confronti del notaio in quanto relative ad una Persona_1
controversia in materia di opera, rispetto alla quale non è stata assolta la condizione di procedibilità.
Restano assorbite le domande formulate dalla nei confronti del in CP_2 Pt_1
via riconvenzionale e nei confronti del Notaio Persona_1
Ed infatti, la avanzava domanda riconvenzionale di condanna dell'attore CP_2
alla restituzione di euro 17.850,00 solo in via subordinata, ossia “nella denegata
pagina 6 di 8 ipotesi in cui il contratto oggetto di causa dovesse essere ritenuto nullo e/o annullabile
e/o invalido” (v.pag.8 della comparsa di risposta della ). CP_2
Analogamente, la formulava domanda di manleva nei confronti del notaio CP_2
da ogni responsabilità economica avesse dovuto subire in virtù Persona_1
dell'avversa domanda, nell'eventualità in cui fosse rilevata la nullità, annullabilità e/o invalidità del contratto, oggetto di causa (v.pag.7 della comparsa di risposta della
). CP_2
Stante il contenuto della presente pronuncia e il mancato esame nel merito delle domande attoree, restano assorbite le domande di cui sopra, proposte dalla solo in via subordinata. CP_2
Va, infine, respinta la domanda di risarcimento dei danni, per responsabilità
aggravata, formulata dal notaio nei confronti dell'attore, non Persona_1
ravvisandosi, sulla base degli atti, né dolo, né colpa grave nel comportamento del né apparendo pretestuosa l'iniziativa giudiziale espressa dallo stesso con il Pt_1
ricorso.
Le spese di lite seguono le regole della soccombenza e sono liquidate d'ufficio come in dispositivo, determinando gli onorari nei valori minimi per tutte le fasi in cui si è articolato il processo (fasi studio, introduttiva e decisionale), stante la parvità delle questioni affrontate.
P.Q.M.
pagina 7 di 8 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
-dichiara improcedibili le domande proposte dall'attore nei confronti di
[...]
e di;
CP_2 Persona_1
-dichiara assorbite le domande proposte da , rispettivamente, Controparte_2
nei confronti dell'attore e nei confronti di;
Persona_1
-condanna l'attore al rimborso in favore di delle spese di lite Controparte_2
liquidate in euro 237,00 per esborsi ed euro 2.906,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali, iva e cpa come per legge;
-condanna l'attore al rimborso in favore di delle spese di Persona_1
lite, liquidate in euro 2.906,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali, iva e cpa come per legge.
Napoli, 23/10/2025
Il Giudice
dott. Luigia Stravino
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