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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 06/11/2025, n. 1333 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 1333 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 831/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BENEVENTO
Seconda Sezione CIVILE
Il Tribunale di Benevento, in persona del G.U., Dott. Antonietta
Genovese, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 831 R.G.A.C., anno 2023, passata in decisione nell'udienza del 16 giugno 2025, vertente
TRA
el.te dom.ta presso lo studio dell'avv. Parte_1
BI Curcio, che la rapp.ta e difende giusta mandato a margine del ricorso
Ricorrente
E
Avv. PI SI, el.te dom.to presso lo studio dell'avv.
CH NE, che lo rappresenta e difende giusta mandato a margine della comparsa di costituzione
Resistente
Conclusioni: come da verbale di udienza del 17 giugno 2025, da intendersi qui interamente trascritto
Svolgimento del processo pagina 1 di 7 conveniva in giudizio l'Avv. PI Parte_1
SI chiedendo il risarcimento dei danni subiti per la sua negligenza professionale.
A sostegno della domanda deduceva che il legale aveva omesso di impugnare la relazione resa dal C.T.U. nell'ambito del procedimento contrassegnato al Ruolo Generale con n.
6537/2015, incardinato innanzi al Tribunale di Benevento- sezione Lavoro e Previdenza;
tale omissione aveva determinato,
a suo dire, la perdita della indennità di accompagnamento in suo favore fin dalla domanda amministrativa datata
21.07.2015, indennità riconosciuta solo a partire dal
27.11.2017, subendo un danno di €14.360,56
Si costituiva il professionista, contestando la domanda.
Veniva acquisita la documentazione prodotta e svolta l'istruttoria.
All'esito, la causa veniva riservata in decisione
Motivi della decisione
La domanda è parzialmente fondata.
Preliminarmente va evidenziata l'assenza di prova in ordine alla esistenza di cause limitative della capacità processuale, non risultando documentata l'esistenza di una tutela o amministrazione di sostegno.
Va altresì rilevato che, dall'esame degli atti, non emergono, nel presente giudizio, violazioni o limitazioni al diritto di difesa delle parti, che sono state messe in grado di svolgere le proprie difese, allegando documentazione nei termini previsti e formulando istanze istruttorie.
pagina 2 di 7 Nel merito, deve premettersi che l'obbligazione dell'avvocato si configura come di mezzi e non di risultato e che il rapporto tra avvocato e cliente, di natura contrattuale, si perfeziona con il conferimento del mandato professionale.
Il legale non garantisce il successo della lite, ma è tenuto a porre in essere tutte le attività necessarie secondo la diligenza professionale qualificata, ex art. 1176, co. 2, c.c.
Ne consegue che il legale risponde, ai sensi dell'art. 1218 c.c., per l'inadempimento degli obblighi derivanti dal contratto.
Nelle controversie aventi ad oggetto la responsabilità professionale degli avvocati, il danneggiato deve provare il contratto e l'inadempimento, mentre è onere dell'avvocato dimostrare che l'inadempimento è dipeso da causa a lui non imputabile.
Nella specie, parte attrice ritiene che l'avvocato abbia violato l'obbligo di diligenza posto a suo carico e che sia stato, dunque, inadempiente, ravvisando negligenza nella omessa impugnazione della depositata relazione del ctu, in presenza di validi elementi che avrebbero dovuto indurlo a contestare le risultanze della CTU, utilizzando la diligenza media.
In proposito, deve rilevarsi che il legale può impugnare le risultanze peritali quando il ctu ha violato principi di legge o della medicina legale o se ha omesso di valutare certificati idonei al riconoscimento della prestazione.
Nella specie, appare opportuno evidenziare che il CTU, sulla base della certificazione ricevuta (e allegata) ha ritenuto la paziente affetta da sindrome di ER e ritardo mentale medio, non direttamente conseguente alla Sindrome di ER (che pagina 3 di 7 comporta una percentuale invalidante del 41%.). Il ritardo mentale è stato valutato separatamente.
La certificazione psichiatrica attestante diagnosi di innesto psicotico, non depositata unitamente al ricorso, risultava però allegata immediatamente prima lo svolgimento delle operazioni peritali, benchè non sia elencata tra gli atti visionabili dal ctu.
Una volta depositata la relazione, risultava dalla perizia che il ctu aveva disposto l'effettuazione dei test valutativi dell'indipendenza delle attività di vita quotidiana.
Tuttavia, era evidente che il ctu aveva omesso la valutazione del certificato del Dott. , che comunque era agli atti e che, Per_1
benchè inizialmente non conosciuto, era allora visionabile e poteva essere sottoposto al CTU che in buona fede (data la tardiva allegazione) non ne era stato reso edotto.
Quindi, è pur vero che la relazione peritale era scevra da errori metodologici e che questo avrebbe potuto indurre il legale a non impugnarla (in considerazione anche della possibile condanna alle spese); nondimeno, il legale avrebbe potuto chiedere sia la rinnovazione delle operazioni peritali, sia chiarimenti allo stesso ctu in ordine al certificato del Dott. , pur in presenza di Per_1
una consulenza scevra da vizi logici e basata su elementi oggettivi, ma redatta senza la valutazione di un certificato comunque in atti.
Va infatti evidenziato che il beneficio è stato riconosciuto proprio sulla base del “Grave deficit psichico con innesto psicotico”, diagnosticato con certificato psichiatrico del
03/10/2016, che, come si è detto, non risultava visionato dal
C.T.U. (non era elencato tra gli allegati, né citato); non è pagina 4 di 7 accertato se il ctu avesse avuto la possibilità di conoscere la patologia psichiatrica (innesto psicotico), come invece ha fatto il secondo ctu;
tuttavia, benchè il suddetto certificato non sia tra gli atti depositati al momento del ricorso e non risulti accertata, stante la contestazione sul punto dell'avv. la paternità del CP_1
deposito, il legale, una volta verificata la presenza del certificato, avrebbe potuto e dovuto, quanto meno, chiedere al ctu la rivisitazione del suo giudizio, alla luce del documento.
In ordine alla determinazione del quantum debeatur, deve evidenziarsi che, secondo la Suprema Corte “in tema di responsabilità professionale dell'avvocato per omesso svolgimento di un'attività da cui sarebbe potuto derivare un vantaggio personale o patrimoniale per il cliente, la regola della preponderanza dell'evidenza o del “più probabile che non”, si applica non solo all'accertamento del nesso di causalità fra l'omissione e l'evento di danno, ma anche all'accertamento del nesso tra quest'ultimo, quale elemento costitutivo della fattispecie, e le conseguenze dannose risarcibili, atteso che, trattandosi di evento non verificatosi proprio a causa dell'omissione, lo stesso può essere indagato solo mediante un giudizio prognostico sull'esito che avrebbe potuto avere l'attività professionale omessa” (Cass. Sez. 3, sent. 24 ottobre 2017, n.
25112, Rv. 646451-01). Il danno risarcibile va quantificato con riferimento alla perdita di chances.
In proposito, deve osservarsi che, nella specie, la consulenza si basava su elementi oggettivi (test valutativi e elenco delle patologie riscontrate, nonché dei certificati medici allegati); va pagina 5 di 7 poi evidenziato che la misura è stata revocata dall'INPS con provvedimento che non risulta impugnato.
Tale circostanza rende doverosa la considerazione che la paventata “non autonomia e indipendenza” idonea al riconoscimento del beneficio, determinata dalle patologie attestate dal secondo ctu, risulta comunque suscettibile di modifiche, nel corso della vita, tant'è vero che, benchè sia stata riconosciuta, è poi venuta meno.
Tale argomentazione non è diretta a formulare censure alla relazione sulla quale il beneficio è stato riconosciuto, ma è necessaria per ribadire che, anche in presenza dell'attività che il legale ha omesso, il riconoscimento del beneficio non sarebbe stato automatico.
Va infatti rilevato che la relazione del primo ctu era basata su ammissioni della stessa perizianda in ordine alla sua autosufficienza e lo stesso beneficio è stato revocato successivamente (benchè il corso del tempo dovrebbe comportare un aggravamento delle condizioni). Le probabilità che, in presenza della omessa attività, l'esito sarebbe stato favorevole alla perizianda, possono stimarsi pari al 50%, per cui la somma dovuta, a titolo di perdita di chances, è pari ad €
7.180,28, oltre interessi dalla domanda al soddisfo.
Le spese seguono la soccombenza
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti dell'avv. Parte_1
PI SI, così provvede:
pagina 6 di 7 1) Accoglie parzialmente la domanda e per l'effetto condanna l'avv.
PI SI al pagamento, in favore di Parte_2
, della somma di € 7.180,20, oltre interessi dalla
[...]
domanda al soddisfo
2) Condanna il convenuto al pagamento delle spese di lite, che liquida in € 500,00 per la fase di studio, € 400,00 per la fase introduttiva, € 850,00 per la fase istruttoria, € 850,00 per la fase decisionale, oltre spese di C.U., IVA CPA e rimborso forfettario spese generali, con distrazione in favore dell'avv.
BI Curcio, ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
Benevento 6 novembre 2025
Il Giudice
Dott.ssa A. Genovese
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BENEVENTO
Seconda Sezione CIVILE
Il Tribunale di Benevento, in persona del G.U., Dott. Antonietta
Genovese, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 831 R.G.A.C., anno 2023, passata in decisione nell'udienza del 16 giugno 2025, vertente
TRA
el.te dom.ta presso lo studio dell'avv. Parte_1
BI Curcio, che la rapp.ta e difende giusta mandato a margine del ricorso
Ricorrente
E
Avv. PI SI, el.te dom.to presso lo studio dell'avv.
CH NE, che lo rappresenta e difende giusta mandato a margine della comparsa di costituzione
Resistente
Conclusioni: come da verbale di udienza del 17 giugno 2025, da intendersi qui interamente trascritto
Svolgimento del processo pagina 1 di 7 conveniva in giudizio l'Avv. PI Parte_1
SI chiedendo il risarcimento dei danni subiti per la sua negligenza professionale.
A sostegno della domanda deduceva che il legale aveva omesso di impugnare la relazione resa dal C.T.U. nell'ambito del procedimento contrassegnato al Ruolo Generale con n.
6537/2015, incardinato innanzi al Tribunale di Benevento- sezione Lavoro e Previdenza;
tale omissione aveva determinato,
a suo dire, la perdita della indennità di accompagnamento in suo favore fin dalla domanda amministrativa datata
21.07.2015, indennità riconosciuta solo a partire dal
27.11.2017, subendo un danno di €14.360,56
Si costituiva il professionista, contestando la domanda.
Veniva acquisita la documentazione prodotta e svolta l'istruttoria.
All'esito, la causa veniva riservata in decisione
Motivi della decisione
La domanda è parzialmente fondata.
Preliminarmente va evidenziata l'assenza di prova in ordine alla esistenza di cause limitative della capacità processuale, non risultando documentata l'esistenza di una tutela o amministrazione di sostegno.
Va altresì rilevato che, dall'esame degli atti, non emergono, nel presente giudizio, violazioni o limitazioni al diritto di difesa delle parti, che sono state messe in grado di svolgere le proprie difese, allegando documentazione nei termini previsti e formulando istanze istruttorie.
pagina 2 di 7 Nel merito, deve premettersi che l'obbligazione dell'avvocato si configura come di mezzi e non di risultato e che il rapporto tra avvocato e cliente, di natura contrattuale, si perfeziona con il conferimento del mandato professionale.
Il legale non garantisce il successo della lite, ma è tenuto a porre in essere tutte le attività necessarie secondo la diligenza professionale qualificata, ex art. 1176, co. 2, c.c.
Ne consegue che il legale risponde, ai sensi dell'art. 1218 c.c., per l'inadempimento degli obblighi derivanti dal contratto.
Nelle controversie aventi ad oggetto la responsabilità professionale degli avvocati, il danneggiato deve provare il contratto e l'inadempimento, mentre è onere dell'avvocato dimostrare che l'inadempimento è dipeso da causa a lui non imputabile.
Nella specie, parte attrice ritiene che l'avvocato abbia violato l'obbligo di diligenza posto a suo carico e che sia stato, dunque, inadempiente, ravvisando negligenza nella omessa impugnazione della depositata relazione del ctu, in presenza di validi elementi che avrebbero dovuto indurlo a contestare le risultanze della CTU, utilizzando la diligenza media.
In proposito, deve rilevarsi che il legale può impugnare le risultanze peritali quando il ctu ha violato principi di legge o della medicina legale o se ha omesso di valutare certificati idonei al riconoscimento della prestazione.
Nella specie, appare opportuno evidenziare che il CTU, sulla base della certificazione ricevuta (e allegata) ha ritenuto la paziente affetta da sindrome di ER e ritardo mentale medio, non direttamente conseguente alla Sindrome di ER (che pagina 3 di 7 comporta una percentuale invalidante del 41%.). Il ritardo mentale è stato valutato separatamente.
La certificazione psichiatrica attestante diagnosi di innesto psicotico, non depositata unitamente al ricorso, risultava però allegata immediatamente prima lo svolgimento delle operazioni peritali, benchè non sia elencata tra gli atti visionabili dal ctu.
Una volta depositata la relazione, risultava dalla perizia che il ctu aveva disposto l'effettuazione dei test valutativi dell'indipendenza delle attività di vita quotidiana.
Tuttavia, era evidente che il ctu aveva omesso la valutazione del certificato del Dott. , che comunque era agli atti e che, Per_1
benchè inizialmente non conosciuto, era allora visionabile e poteva essere sottoposto al CTU che in buona fede (data la tardiva allegazione) non ne era stato reso edotto.
Quindi, è pur vero che la relazione peritale era scevra da errori metodologici e che questo avrebbe potuto indurre il legale a non impugnarla (in considerazione anche della possibile condanna alle spese); nondimeno, il legale avrebbe potuto chiedere sia la rinnovazione delle operazioni peritali, sia chiarimenti allo stesso ctu in ordine al certificato del Dott. , pur in presenza di Per_1
una consulenza scevra da vizi logici e basata su elementi oggettivi, ma redatta senza la valutazione di un certificato comunque in atti.
Va infatti evidenziato che il beneficio è stato riconosciuto proprio sulla base del “Grave deficit psichico con innesto psicotico”, diagnosticato con certificato psichiatrico del
03/10/2016, che, come si è detto, non risultava visionato dal
C.T.U. (non era elencato tra gli allegati, né citato); non è pagina 4 di 7 accertato se il ctu avesse avuto la possibilità di conoscere la patologia psichiatrica (innesto psicotico), come invece ha fatto il secondo ctu;
tuttavia, benchè il suddetto certificato non sia tra gli atti depositati al momento del ricorso e non risulti accertata, stante la contestazione sul punto dell'avv. la paternità del CP_1
deposito, il legale, una volta verificata la presenza del certificato, avrebbe potuto e dovuto, quanto meno, chiedere al ctu la rivisitazione del suo giudizio, alla luce del documento.
In ordine alla determinazione del quantum debeatur, deve evidenziarsi che, secondo la Suprema Corte “in tema di responsabilità professionale dell'avvocato per omesso svolgimento di un'attività da cui sarebbe potuto derivare un vantaggio personale o patrimoniale per il cliente, la regola della preponderanza dell'evidenza o del “più probabile che non”, si applica non solo all'accertamento del nesso di causalità fra l'omissione e l'evento di danno, ma anche all'accertamento del nesso tra quest'ultimo, quale elemento costitutivo della fattispecie, e le conseguenze dannose risarcibili, atteso che, trattandosi di evento non verificatosi proprio a causa dell'omissione, lo stesso può essere indagato solo mediante un giudizio prognostico sull'esito che avrebbe potuto avere l'attività professionale omessa” (Cass. Sez. 3, sent. 24 ottobre 2017, n.
25112, Rv. 646451-01). Il danno risarcibile va quantificato con riferimento alla perdita di chances.
In proposito, deve osservarsi che, nella specie, la consulenza si basava su elementi oggettivi (test valutativi e elenco delle patologie riscontrate, nonché dei certificati medici allegati); va pagina 5 di 7 poi evidenziato che la misura è stata revocata dall'INPS con provvedimento che non risulta impugnato.
Tale circostanza rende doverosa la considerazione che la paventata “non autonomia e indipendenza” idonea al riconoscimento del beneficio, determinata dalle patologie attestate dal secondo ctu, risulta comunque suscettibile di modifiche, nel corso della vita, tant'è vero che, benchè sia stata riconosciuta, è poi venuta meno.
Tale argomentazione non è diretta a formulare censure alla relazione sulla quale il beneficio è stato riconosciuto, ma è necessaria per ribadire che, anche in presenza dell'attività che il legale ha omesso, il riconoscimento del beneficio non sarebbe stato automatico.
Va infatti rilevato che la relazione del primo ctu era basata su ammissioni della stessa perizianda in ordine alla sua autosufficienza e lo stesso beneficio è stato revocato successivamente (benchè il corso del tempo dovrebbe comportare un aggravamento delle condizioni). Le probabilità che, in presenza della omessa attività, l'esito sarebbe stato favorevole alla perizianda, possono stimarsi pari al 50%, per cui la somma dovuta, a titolo di perdita di chances, è pari ad €
7.180,28, oltre interessi dalla domanda al soddisfo.
Le spese seguono la soccombenza
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti dell'avv. Parte_1
PI SI, così provvede:
pagina 6 di 7 1) Accoglie parzialmente la domanda e per l'effetto condanna l'avv.
PI SI al pagamento, in favore di Parte_2
, della somma di € 7.180,20, oltre interessi dalla
[...]
domanda al soddisfo
2) Condanna il convenuto al pagamento delle spese di lite, che liquida in € 500,00 per la fase di studio, € 400,00 per la fase introduttiva, € 850,00 per la fase istruttoria, € 850,00 per la fase decisionale, oltre spese di C.U., IVA CPA e rimborso forfettario spese generali, con distrazione in favore dell'avv.
BI Curcio, ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
Benevento 6 novembre 2025
Il Giudice
Dott.ssa A. Genovese
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