Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 23/06/2025, n. 3931 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3931 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA CIVILE così composta:
dr.ssa Antonella Izzo presidente dr.ssa Claudia De Martin consigliere dr. Marco Emilio Luigi Cirillo consigliere relatore riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 2630 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, decisa a seguito di discussione orale, ex art. 281-sexies terzo comma c.p.c, all'udienza del giorno 20/6/2025 e vertente
TRA
(C.F. ), con Parte_1 P.IVA_1 l'avvocato Paolo GRIMALDI nel cui studio in Roma, Via di Santa Teresa 23 è elettivamente domiciliata;
PARTE APPELLANTE
E
(C.F , non in Controparte_1 P.IVA_2 proprio ma nella qualità di mandataria di (C.F. Controparte_2
) con l'avvocato Massimo Luconi nel cui studio in Roma, Via P.IVA_3 Antonio Bosio n. 2 è elettivamente domiciliata;
PARTE APPELLATA
OGGETTO: appello contro la sentenza n. 5663 pubblicata il 6/4/23 del Tribunale di Roma.
pag. 1 di 10
§ 1. – La vicenda da cui ha tratto origine il presente giudizio di appello è così riassunta nella sentenza impugnata: “Con atto di citazione ex artt. 615 e 617 c.p.c. notificato in data 23/11/2021, Parte_1 ha proposto opposizione all'atto di precetto in rinnovazione
[...] intimato dalla parte opposta chiedendo l'accoglimento Controparte_2 delle seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, IN VIA PRELIMINARE: Concedersi, anche inaudita altera parte e prima dell'udienza di comparizione per i motivi di cui in narrativa, la sospensione dell'efficacia esecutiva e/o della esecutività del titolo menzionato e/o del precetto notificato in data 9.1.2020 per i motivi di cui in narrativa, ed in particolare, inesistenza di un titolo esecutivo a base del precetto notificato, nullità dello stesso per indeterminatezza e/o indeterminabilità delle somme precettate NEL MERITO In accoglimento della proposta opposizione all'esecuzione e/o agli atti esecutivi per i motivi tutti di cui in narrativa, accertare e dichiarare l'inesistenza del diritto da parte della quale mandataria della Controparte_1
o la sua carenza di legittimazione attiva a procedere ad Controparte_2 esecuzione forzata con condanna di quest'ultima al pagamento delle spese legali. In subordine, nella denegata ipotesi in cui si dovesse ritenere valido il tiolo esecutivo posto alla base del precetto oggi opposto, rideterminare l'importo ingiunto anche mediante apposita CTU contabile, alla luce delle doglianze espresse”. A fondamento della domanda, la parte opponente si doleva: i) del difetto di legittimazione attiva di in Controparte_2 quanto non sarebbe dimostrata la titolarità del relativo credito in capo all'avente causa;
ii) della erronea determinazione del quantum intimato a titolo di interessi di mora. Si costituiva l'opposta chiedendo il rigetto Controparte_2 dell'opposizione, previa confutazione delle argomentazioni avversarie. All'udienza del 12.1.2023 , la causa veniva trattenuta in decisione, con i termini di legge e sulle conclusioni rassegnate dalle parti.”
§ 2. – All'esito del giudizio il Tribunale ha rigettato l'opposizione e condannato al pagamento in Parte_1 favore di della somma di euro 6.023,00 per spese legali Controparte_2 oltre iva e cpa ed euro 903,45 per spese generali in relazione al presente giudizio ed euro 5.884,00 oltre iva e cpa ed euro 882,60 per spese generali per spese relative al reclamo.
A fondamento della decisione il primo giudice ha svolto le considerazioni che seguono: “L'opposizione è infondata e, pertanto, va rigettata con condanna dell'opponente al pagamento delle spese sopportate ex adverso e liquidate come in dispositivo, anche in relazione alla fase di reclamo.
pag. 2 di 10 Come evidenziato nel provvedimento di accoglimento del reclamo, che si condivide perfettamente, non v' è dubbio, infatti, e non è oggetto di contestazione, che non possa predicarsi che il titolo esecutivo azionato sia privo dei requisiti di cui all'articolo 474 c.p.c. ancorando tale affermazione alla precedente sentenza n. 16193/2021 pronunciata da questo Tribunale in relazione ad un primo precetto intimato dal reclamante alla reclamata.Divergono, infatti, rispetto al precedente giudizio relativo all'opposizione del primo precetto, le situazioni giuridiche sostanziali dedotte in giudizio. Nel primo caso, infatti, l'atto di precetto opposto da controparte in quel giudizio era quello notificato da Controparte_2 in data 09/01/2020 in forza del solo contratto di mutuo “fondiario” ex art. 38 e ss. d.lgs. n. 385/1993 mentre nel caso di specie è stato notificato sia il contratto di mutuo “fondiario” ai sensi degli artt. 38 e ss. d.lgs. n. 385/1993, stipulato in data 13/06/2007, spedito in forma esecutiva in data 26/06/2007, a rogito Dott. Notaio in Roma, rep. 3025, Persona_1 racc. 2362, con cui la mutuante (e dante causa di Controparte_2 ha concesso alla mutuataria Controparte_3
c.f. con sede legale in Parte_1 P.IVA_1 Roma, Via Gianfilippo Usellini snc, in persona del legale rappresentante pro tempore, un mutuo di € 8.000.000,00, con obbligo di rimborso a mezzo di rate di ammortamento per capitale ed interessi da restituire con le modalità, alle condizioni e alle scadenze che le parti si riservavano di fissare nei singoli atti di messa in ammortamento;
sia l' atto di erogazione e quietanza finale stipulato in data 11/07/2007 ai rogiti del dott. Per_1 (Rep. 3139 – Racc. 2456), Notaio in Roma, munito di formula
[...] esecutiva rilasciata in data 4/2/2021 su autorizzazione ex art. 476 c.p.c. del Presidente del Tribunale di Roma”. Ne consegue che sussiste la prova, non smentita dal debitore, per cui alla stipula del contratto di finanziamento è seguito l'atto di erogazione e di quietanza, e , che, quindi, la somma è stata materialmente erogata ovvero messa nella disponibilità giuridica della mutuataria. Al fine di accertare se un contratto di mutuo possa essere utilizzato quale titolo esecutivo, ai sensi dell'art. 474 c.p.c., occorre verificare, attraverso la sua interpretazione integrata con quanto previsto nell'atto di erogazione e quietanza o di quietanza a saldo ove esistente, se esso contenga pattuizioni volte a trasmettere con immediatezza la disponibilità giuridica della somma mutuata, e che entrambi gli atti, di mutuo ed erogazione, rispettino i requisiti di forma imposti dalla legge (Sez. 3 - , Sentenza n. 6174 del 05/03/2020) circostanze verificatesi nel caso di specie. In ordine al preteso difetto di legittimazione ad agire della CP_2
va osservato come lo stesso motivo sia infondato.
[...] Controparte_2 ha dato notizia, con l'avviso di cessione pubblicato in G.U. del
[...] 23/12/2017, Parte Seconda n. 151, di aver acquistato “un insieme di crediti che derivano da rapporti giuridici in relazione ai quali si forniscono le seguenti informazioni orientative: (i) rapporti giuridici regolati dalla legge
pag. 3 di 10 italiana; (ii) rapporti giuridici sorti in capo a MP (o a banche dalla stessa incorporate), antecedentemente al 31 dicembre 2016, per effetto dell'esercizio dell'attività bancaria in tutte le sue forme;
(iii) rapporti giuridici risolti e, laddove applicabile, in relazione ai quali il debitore principale sia stato dichiarato decaduto dal beneficio del termine;
(iv) rapporti giuridici classificati in "sofferenza" sia alla data del 31 dicembre 2016 sia alla data del 20 dicembre 2017 (…)” (cfr. All. 7 fascicolo di
. Controparte_2 La cessione è stata suffragata dalla dichiarazione della Banca cedente di avvenuta cessione del credito in favore dell'opposta, prodotta in atti,che rende priva di pregio qualsiasi contestazione. In tale dichiarazione infatti, viene indicato in maniera specifica e circostanziata il rapporto bancario oggetto di cessione e la Corte di Cassazione ha ritenuto che la produzione di tale dichiarazione in giudizio sia idonea a dimostrare che un determinato credito è stato effettivamente ceduto (cfr. Ordinanza n. 10200/2021). E' poi, generica la censura della parte reclamata volta a sostenere l'erronea quantificazione dell'importo precettato. Il creditore adempie il proprio onere allegando e producendo il titolo esecutivo da cui emerge la pretesa azionata e nel caso di specie, ha dimostrato che esso esiste ed è efficace mentre non può rivestire alcuna rilevanza l'affermazione, generica ed espressa in formula dubitativa, di una presunta applicazione illegittima di interessi alle rate scadute il cui accertamento non può essere richiesto in via indagatoria mediante ctu ma deve essere certo in relazione alle divergenze con quanto pattuito tra le parti e quantificabile alla stregua del titolo esecutivo. Il creditore ha depositato in atti il prospetto degli interessi di mora richiesti con l'atto di precetto, maturati sul capitale residuo e sulle rate scadute dal 01/09/2010 fino al 24/09/2019 (cfr. All. 22 fascicolo di
, con indicazione della base di calcolo e del tasso di Controparte_2 interesse applicato mentre il debitore non ha dato la prova del fatto sopravvenuto che abbia determinato il venir meno del diritto a procedere esecutivamente nei suoi confronti.”.
§ 3. – Ha proposto appello Parte_1 rassegnando le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc.ma Corte di
[...] Appello di Roma, contrariis reiectis: in via pregiudiziale e cautelare, sospendere la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto trattandosi di impugnazione che si appalesa fondata e soprattutto perché la appellata ha già iniziato l'espropriazione dei beni dell'appellante, per cui ai sensi e per gli effetti dell'art. 632 c.p.c., nelle more della decisione sulla impugnazione, in caso di accoglimento del presente appello, l'appellante potrebbe rivalersi sulle somme ancora non distribuite ma non potrebbe più ritornare nella proprietà dei cespiti aggiudicati. Per cui la sua sospensione eviterebbe
pag. 4 di 10 altresì un pregiudizio al medesimo creditore che si vedrebbe esposto ad una causa di risarcimento da parte dell'appellante (Cass. 2347/2022) – in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 5663/2023 emessa dal Tribunale di Roma Sezione Civile, Giudice Dott. Ciufolini, nell'ambito del giudizio 72680/2021, depositata in cancelleria in CP_4 data 6.4.2023, notificata l'11 aprile 2023, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano: “In accoglimento della proposta opposizione all'esecuzione e/o agli atti esecutivi per i motivi tutti di cui in narrativa, accertare e dichiarare l'inesistenza del diritto da parte della quale mandataria della Controparte_1
o la sua carenza di legittimazione attiva a procedere ad Controparte_2 esecuzione forzata con condanna di quest'ultima al pagamento delle spese legali. In subordine, nella denegata ipotesi in cui si dovesse ritenere valido il tiolo esecutivo posto alla base del precetto oggi opposto, rideterminare l'importo ingiunto anche mediante apposita CTU contabile, alla luce delle doglianze espresse.” e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellata dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto. Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio ivi compresa la condanna per la fase di reclamo e restituzione degli importi che nelle more sono state pagate dall'appellante all'appellata in virtù della sentenza impugnata. In via istruttoria, si chiede l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse e/o rigettate in primo grado per tutte le ragioni esposte nella parte motiva del presente appello e nello specifico: la CTU contabile per l'accertamento del dare/avere tra le parti secondo quanto riassunto in narrativa”.
Ha resistito (C.F Controparte_1
), non in proprio ma nella qualità di mandataria di P.IVA_2 [...]
rassegnando le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc.ma Corte CP_2 adita, contrariis reiectiis, così provvedere: In via preliminare a) Dichiarare inammissibile il gravame avversario per violazione del disposto dell'art. 342 c.p.c., per mancata indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare, nonché delle censure proposte alla ricostruzione dei fatti compiuta dal primo giudice, delle circostanze da cui deriva la violazione di legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata;
b) Dichiarare inammissibile l'appello ai sensi dell'art. 345 bis c.p.c. anche in relazione al secondo motivo di gravame, avendo l'appellante introdotto una domanda nuova, nella parte in cui viene richiesto alla Corte di verificare l'effetto dell'ammortamento alla francese applicato al contratto di mutuo oggetto del contendere. c) Dichiarare inammissibile l'appello ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., in quanto manifestamente infondato, non avendo l'appellante offerto alla Corte alcun elemento valido e sufficiente a giustificare una
pag. 5 di 10 riforma, anche solo parziale, della sentenza resa dal Tribunale di Roma. Nel merito: Rigettare l'interposto appello perché inammissibile ed infondato per tutti i motivi esposti in narrativa e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza di primo grado. Con vittoria di spese e compensi ex D.M. 55/2014”
Dichiarata inammissibile l'istanza di sospensione della provvisoria esecutività della sentenza, dopo il mutamento del rito che ha disposto la discussione orale ex art.281 sexies c.p.c., la causa è stata discussa oralmente all'udienza odierna e trattenuta in decisione ai sensi del terzo comma dell'art.281 sexies c.p.c. (comma aggiunto dall'art.3 d.lgs.n.149/2022 e reso applicabile ai processi già pendenti alla data del 28.2.2023 dall'art.7 comma 3 d.lgs.n.164/2024).
§ 4. – Preliminarmente va disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata dall'appellato a mente dell'art. 348 bis c.p.c., secondo cui il giudice dichiara inammissibile l'appello quando verifica, in limine litis, che l'impugnazione non ha “una ragionevole probabilità” di essere accolta, meritando le argomentate ragioni contenute nell'atto di appello un approfondimento motivazionale incompatibile con una pronuncia di mero rito.
§ 4.1 – Sempre preliminarmente non si ravvisa l'inammissibilità dell'appello, eccepita dall'appellato, ai sensi dell'art. 342 c.p.c., in quanto i motivi dedotti dall'appellante a sostegno della impugnazione sono sufficientemente specifici e chiari e consentono di esaminare il merito dell'appello. Come anche di recente riaffermato dalla giurisprudenza della Suprema Corte, l'art. 342 c.p.c. impone all'appellante «di individuare in modo chiaro ed esauriente il quantum appellatum, circoscrivendo il giudizio di gravame con riferimento agli specifici capi della sentenza impugnata nonché ai passaggi argomentativi che la sorreggono, e formulando, sotto il profilo qualitativo, le ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudice, sì da esplicitare la idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche della decisione censurata, sia pure con un grado di specificità ben più accentuato rispetto al passato, imponendo la norma novellata un ben preciso ed articolato onere processuale, compendiabile nella necessità che l'atto di gravame, per sottrarsi alla sanzione di inammissibilità ora specificamente prevista, offra una ragionata e diversa soluzione della controversia rispetto a quella adottata dal primo giudice» (da ultimo, Cass. n. 4541/2017; si tratta di principi affermati, peraltro, anche nel vigore del precedente testo dell'art. 342 c.p.c. dalla nota sentenza delle sezioni unite n. 16/2000). Va, altresì, precisato che comunque l'appello non deve necessariamente tradursi nella prospettazione di un progetto alternativo di pag. 6 di 10 sentenza e non deve rivestire particolari forme sacramentali, purché dal tenore complessivo dello stesso sia possibile evincere i passaggi della sentenza che vengono impugnati e, quanto meno per alcuni di essi, il ragionamento che viene contrapposto, a prescindere poi dalla fondatezza delle doglianze stesse che, in quanto strettamente connesse tra loro, possono essere unitamente delibate.
§ 5. – L'appello proposto da Parte_1 contiene due motivi.
[...]
§ 5.1 – Il primo è intitolato: “Sulla carenza di legittimazione attiva”.
Con tale motivo l'appellante lamenta che il Tribunale avrebbe erroneamente risolto l'eccezione di difetto di legittimazione del cessionario del credito, sul mero presupposto che fosse intervenuta pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell'avviso di cessione del credito, trascurando che una cosa sarebbe l'efficacia della cessione rispetto al debitore ceduto, per la quale è sufficiente dare prova di aver pubblicato l'avviso in Gazzetta Ufficiale, altra cosa sarebbe la prova dell'esistenza di un contratto di cessione e del suo specifico contenuto, che deve essere fornita dal cessionario che agisca in giudizio. Se il debitore contesta la titolarità del credito in capo al cessionario, solleva una questione preliminare di merito, e lo onera della prova della titolarità dal lato attivo del rapporto, e segnatamente dell'onere di dimostrare che il credito oggetto della sua pretesa sia incluso nell'operazione di cessione in blocco, né è sufficiente a tal fine dimostrare che sia intervenuta una cessione di crediti in blocco dall'originario creditore.
Il motivo è infondato.
E' vero che, una volta eccepito dal debitore il difetto di titolarità del credito vantato dal cessionario, la relativa prova di cui questo è onerato non è assolta con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell'avviso di cessione dei credito in blocco, o con la dimostrazione che sia effettivamente intervenuta una generica cessione di crediti in blocco, occorrendo che sia provato che detta cessione ricomprende anche la specifica posizione oggetto di causa. Tuttavia, già il Tribunale ha spiegato che quell'avviso in Gazzetta Ufficiale, oltre a rendere opponibile la cessione, forniva sufficienti informazioni per ritenere che lo specifico credito, già vantato dal
[...]
nei confronti della società Controparte_3 Parte_1 fosse pervenuto alla cessionaria Controparte_2 Tanto perché a questa erano stati ceduti tutti i rapporti giuridici regolati dalla legge italiana, tutti i rapporti giuridici sorti antecedentemente al 31 dicembre 2016, per effetto dell'esercizio dell'attività bancaria in tutte pag. 7 di 10 le sue forme, tutti i rapporti giuridici risolti o in relazione ai quali il debitore principale fosse stato dichiarato decaduto dal beneficio del termine, nonché tutti i rapporti giuridici classificati in "sofferenza" sia alla data del 31 dicembre 2016 sia alla data del 20 dicembre 2017. L'enunciazione così formulata dei rapporti di credito ceduti non è generica tanto da non consentire di associare ad essi quello verso la società
dal momento che esso era sorto Parte_1 antecedentemente al 31 dicembre 2016, per effetto dell'esercizio di attività bancaria, ed era stato risolto il 31/8/2010, venendo classificato in "sofferenza" sia alla data del 31 dicembre 2016 che alla data della cessione del 20 dicembre 2017. Oltretutto già il Tribunale ha rilevato che la cessione fosse suffragata dalla dichiarazione del cedente dal di aver Controparte_3 trasferito a lo specifico e circostanziato rapporto Controparte_2 bancario nei confronti della società Parte_1 Non è neppure improprio, come pure obietta l'appellante, il richiamo che il Tribunale fa alla giurisprudenza che ha accreditato la titolarità al cessionario che avesse offerto dichiarazione della Banca cedente di avvenuta cessione del credito, e fosse stato nel possesso del titolo esecutivo.
§ 5.2 – Il secondo motivo è intitolato: “Sulla debenza”.
Con tale motivo l'appellante lamenta che il Tribunale avrebbe respinto la doglianza relativa alla pretesa di interessi illegittimi per € 287.000,00 che sarebbero maturati tra il 1/9/2010 e il 24/9/2019, sul presupposto che il creditore avesse depositato il prospetto degli interessi di mora maturati sul capitale residuo e sulle rate scadute in tale periodo, con indicazione della base di calcolo e del tasso di interesse applicato, trascurando che lo stesso prospetto della avrebbe indicato che tali CP_3 interessi di mora fossero calcolati sulla quota interessi inclusa nelle rate a scadere, dando luogo ad un indebito anatocismo. Inoltre, il piano di ammortamento sarebbe stato “alla francese”, formula che avrebbe determinato l'applicazione di interessi anatocistici sul mutuo.
Il motivo è infondato.
Il conteggio degli interessi di mora è stato effettuato dalla cessionaria del credito applicando tra il 1/9/2010 e il 24/9/2019 i tassi di mora contrattualmente previsti sul debito di € 461.982,83. Mentre, nel conteggio, i tassi di mora aumentano o diminuiscono ogni tre mesi per effetto dell'aggancio a parametri variabili, la base di calcolo è sempre, per tutto il tempo, data dalle rate insolute e dal residuo debito iniziale per capitale di complessivi 461.982,83, credito certificato ex art. 50 TUB sin dal 1/9/2010, diminuito solo per effetto di due versamenti,
pag. 8 di 10 rispettivamente di € 2.175,30 e di € 275.108,50, nell'aprile 2018, che lo hanno proporzionalmente ridotto. Ne è risultato un conteggio dell'interesse di mora semplice e non composto, che non espone il calcolo alla duplicazione dell'interesse. Non vale neppure obiettare che l'interesse di mora sarebbe stato calcolato su un debito che avrebbe incluso la quota di interessi del mutuo ancora non scaduta al momento della risoluzione, perché il credito di complessivi 461.982,83, includeva le sole rate scadute e non pagate di € 73.887,10 e il residuo debito iniziale per capitale di € 388.095,73, il quale non riguardava la quota di interessi corrispettivi delle rate a scadere, rispettando il limite dell'anatocismo fissato dal noto arresto delle Sezioni Unite n. 12639 del 19.05.2008, secondo cui in tema di mutuo fondiario risolto per inadempimento del mutuatario, sono dovuti in pagamento tutte le rate già scadute non travolte dalla risoluzione, che non opera retroattivamente nei contratti di durata, la quota di capitale ancora dovuta, ma non anche gli interessi conglobati nelle rate a scadere, i quali devono essere esclusi dalla base di calcolo degli interessi di mora. Del tutto nuova e, di conseguenza inammissibile in appello, è la doglianza per cui il mutuo sarebbe stato regolato secondo un piano di ammortamento “alla francese”, che avrebbe determinato l'applicazione di interessi anatocistici nel calcolo delle rate, né varrebbe obiettare che la questione sarebbe ricompresa in quella sollevata sin dal primo grado sull'anatocismo del mutuo, perché in realtà in primo grado l'anatocismo non era riferito al calcolo dell'interesse nel mutuo, ma all'applicazione degli interessi di mora sulla quota per interessi delle rate non scadute al momento della risoluzione.
§ 6. – Le spese del grado seguono la soccombenza e vanno liquidate, ex decreto n. 147 del 13/8/2022, in rapporto allo scaglione da € 260.001 ad
€ 520.000 in relazione all'effettivo valore della causa, secondo parametri medi avuto pure riguardo alla proposizione di inibitoria.
§ 7. – Trattandosi di procedimento di appello introdotto dopo la data del 31.1.13 (entrata in vigore della L. n. 228/12) deve darsi atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater TU approvato con DPR n. 115/02 come modificato dall'art. 1 comma 17 L. n. 228/12 a carico dell'appellante.
PER QUESTI MOTIVI
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...] nei confronti di Parte_1 [...] non in proprio ma nella qualità di mandataria di Controparte_1 [...] contro la sentenza n. 5663 pubblicata il 6/4/23 resa tra le Controparte_2 parti dal Tribunale di Roma, ogni altra conclusione disattesa, così provvede:
pag. 9 di 10 1. – rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
2. – condanna al Parte_1 pagamento delle spese di lite, in favore di
[...] non in proprio ma nella qualità di Controparte_1 mandataria di liquidate in complessivi € Controparte_2 20.119,00, di cui € 4.389,00 per la fase di studio, € 2.552,00 per la fase introduttiva, € 5.880,00 per la fase di trattazione, € 7.298,00 per la fase decisoria, oltre rimborso forfettario al 15%, iva e cap come per legge;
3. – dichiara che sussistono i requisiti di cui all'art. 13 comma 1 quater TU approvato con DPR n. 115/02 come modificato dall'art. 1 comma 17 L. n. 228/12, per il pagamento a carico dell'appellante di un ulteriore importo pari a quello già versato a titolo di contributo unificato. Così deciso in Roma il giorno 20/6/2025.
L'estensore Il presidente
Marco Emilio Luigi Cirillo Antonella Izzo
pag. 10 di 10