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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sondrio, sentenza 21/05/2025, n. 167 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sondrio |
| Numero : | 167 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 266/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SONDRIO
SEZIONE UNICA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Barbara Licitra Presidente dott.ssa Sara Cargasacchi Giudice Relatore dott.ssa Caterina Romiti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 266/2024 promossa da:
C.F. ) rappresentato e difeso tanto in via congiunta _1 C.F._1 quanto disgiunta, dagli Avv.ti GIULIO SPEZIALE (c.f. ) e VERONICA C.F._2
CAMERO (c.f. ) del Foro di Sondrio, con comune Studio in Morbegno (SO), C.F._3
P.zza Marconi n. 3 (fax. – P.E.C. , ove pure elettivamente P.IVA_1 Email_1 domiciliato giusta procura allegata telematicamente in atti
ATTORE/I
Contro
( C.F. elettivamente domiciliata in Lecco, corso P. CP_1 C.F._4
Sposi, 23/D presso lo studio dell'avv. BARBARA TANGHERLONI (C.F.: ) CodiceFiscale_5 del Foro di Lecco, la quale la rappresenta e difende in forza di procura speciale rilasciata su supporto cartaceo e trasmessa attraverso strumenti telematici, unitamente all'atto di costituzione, in copia informatica autenticata con firma digitale ai sensi dell'art. 83, 3° co., ult. periodo. Ai sensi delle vigenti disposizioni di legge dichiara di voler ricevere notificazioni e comunicazioni al numero di fax
0341.250560 ovvero all'indirizzo di posta elettronica certificata:
Email_2
CONVENUTO/I
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Sostituto - Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Sondrio
pagina 1 di 10 oggetto: divorzio – cessazione effetti civili matrimonio concordatario
CONCLUSIONI
Parte attrice:
“Dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto in NE in data 8.11.1997 tra il sig.
e (Atto n. 147 parte II Serie A, anno 1997), ordinando al _1 CP_1 competente ufficiale di Stato civile di procedere all'annotazioni della sentenza ai sensi dell'art. 10 L.
01.12.1970 n. 898, alle seguenti
CONDIZIONI
1. CASA CONIUGALE: REVOCARE l'assegnazione della casa coniugale disposta a favore della sig.ra in sede di separazione, per le ragioni meglio esposte in narrativa;
CP_1
2. MANTENIMENTO CONIUGE:
Per le ragioni in fatto e in diritto meglio esposte in narrativa, REVOCARE l'obbligo, posto a carico del sig. di corrispondere un contributo al mantenimento a favore della sig.ra _1
CP_1
3. MANTENIMENTO FIGLIO Per_1
IN PRINCIPALITA': Disporre che entrambi i coniugi provvedano in via diretta al mantenimento del figlio , senza previsione di contributi al mantenimento. Per_1
IN SUBORDINE: Rideterminare l'importo mensilmente dovuto dal sig. a titolo di _1 contributo al mantenimento per figlio , nella minor somma di € 100,00 e/o in altra somma Per_1 ritenuta di giustizia.
4. SPESE STRAORDINARIE
Disporre che entrambi i genitori provvedano al pagamento delle spese di natura straordinaria nell'interesse del figlio , ponendole rispettivamente a carico della madre nella misura del Per_1
70% e del padre per il restante 30%.
Con vittoria delle spese di lite o compensazione delle stesse in caso di consensualizzazione della procedura.
In via istruttoria
Si chiede che l'Ill.mo Tribunale adito Voglia disporre l'audizione del figlio Persona_2 nel cui interesse dovranno assumersi i provvedimenti in ordine ad affido e mantenimento.”
Parte convenuta:
“ Voglia l'Onorevole Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, così decidere
0. Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto da
[...]
e in data 8 novembre 1997 in NE. CP_1 _1
1. Assegnare la casa coniugale, di proprietà esclusiva del sig. , alla sig.ra _1 che la abiterà con il figlio , oggi ancora studente, sita in EL (So), via CP_1 Per_1
Roma n. 34/A.
pagina 2 di 10
2. Porre a carico del sig. a titolo di contributo al mantenimento del figlio _1
, oggi maggiorenne ma non ancora indipendente economicamente, mediante versamento alla Per_1 sig.ra di un assegno mensile di euro 289,00 (assegno rivalutato dalla separazione ad oggi), CP_1 entro il 5 di ogni mese. Somma soggetta a rivalutazione ISTAT con periodicità annuale, oltre il 50% delle spese straordinarie.
3. Porre a carico del sig. un assegno divorzile in favore della sig.ra _1 CP_1 dell'importo di euro 231,00 (assegno rivalutato dalla separazione ad oggi), mensili da versarsi
[...] entro il 5 di ogni mese. Somma soggetta a rivalutazione ISTAT con periodicità annuale.
In via istruttoria
4. Si chiede di ordinare l'esibizione e la produzione in giudizio ex art. 210 c.p.c.
- Degli estratti conto relativi agli ultimi tre anni;
- Estratto conto contributivo/previdenziale;”
MOTIVI della DECISIONE
- Con ricorso ex art 473 bis.12 c.p.c. depositato in data 3/4/2024 – premesso che le _1 parti avevano contratto matrimonio con rito concordatario, in data 8.11.1997 in NE (atto trascritto nei registri del Comune di NE (PN) – Atto n. 147 parte II Serie A, anno 1997); che dal matrimonio sono nati i seguenti figli: nato a [...] il [...], oggi Persona_3 maggiorenne ed economicamente autosufficiente;
e nato a [...] il Persona_2
11.04.2005, oggi maggiorenne ma NON ancora economicamente autosufficiente (studente del liceo scientifico) - allegava: che dopo un periodo di serena convivenza, l'affectio maritalis veniva meno, tanto che la sig.ra presentava ricorso per la separazione giudiziale, rubricando così la CP_1 procedura n. 30/2021 RG avanti al Tribunale di Sondrio;
che la predetta procedura veniva consensualizzata su accordo dei coniugi e definita con sentenza n. 450/2021, pubblicata il 28/12/2021
(doc. 2), alle seguenti condizioni:- Assegnazione della casa coniugale, di esclusiva proprietà del sig. alla sig.ra e al figlio;
- Affido congiunto del figlio e _1 CP_1 Per_1 Per_1 collocamento prevalente presso l'abitazione materna;
- Ampio diritto di visita per il padre;
- Obbligo, a carico del sig. di contribuire al mantenimento della sig.ra mediante _1 CP_1 versamento di € 200 mensili;
- Obbligo, a carico del padre, di contribuire al mantenimento della figlio mediante versamento di € 250 mensili;
- Spese straordinarie al 50% tra i coniugi;
che dalla Per_1 separazione la convivenza tra i coniugi non è più ripresa: il sig. risiede a EL presso un _1 appartamento in locazione;
la sig.ra unitamente al figlio , abita nella casa CP_1 Per_1 coniugale di proprietà del marito, assegnatale in sede di separazione;
che sono dunque maturati i presupposti per procedere con la richiesta di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
che le condizioni di vita del sig. ono mutate in pejus rispetto all'epoca della separazione;
che _1 il ricorrente, già affetto da gravi e invalidanti patologie, ad oggi non è più in grado di svolgere alcuna attività lavorativa. Egli nel 2016 veniva colpito da un aneurisma all'aorta a livello renale e sottoposto d'urgenza ad intervento presso l'Ospedale S. Raffaele di Milano. In seguito si rompeva una gamba e, ancora oggi, presenta difficoltà motorie. Di recente il ricorrente ha avuto gravi peggioramenti ed è stato pagina 3 di 10 riconosciuto invalido, con riduzione permanente della capacità lavorativa pari al 35%; che Egli, all'epoca della separazione gestiva un negozio di ottica sito in EL (SO) all'insegna “New Ottica Rigamonti Luciano” mentre al momento del deposito del ricorso era disoccupato. Rassegnava pertanto le conclusioni sopra trascritte.
- Il Presidente nominava il Giudice relatore e fissava la data d'udienza per la comparizione delle parti, con termine per notifica e costituzione del convenuto e il ricorso veniva comunicato al PM.
- Seguiva la costituzione della convenuta la quale, evidenziata la carenza CP_1 documentale del ricorso avverso, aderiva alla domanda di scioglimento del matrimonio e quanto alle condizioni chiedeva la conferma delle condizioni di cui alla separazione.
- All'udienza di comparizione delle parti celebrata avanti al giudice delegato, dopo discussione la causa veniva rinviata al fine di verificare il possibile raggiungimento di un accordo, con esito negativo, sicché, esaurita la trattazione della causa con l'audizione del figlio , le parti all'udienza del Per_1
9/4/2025 precisavano le conclusione rinunciando ai termini per il deposito di memorie e il Giudice si riservava di riferire al Collegio.
1. status
Ciò premesso, la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario è fondata e deve, pertanto, trovare accoglimento.
Emerge dagli atti che ed hanno contratto matrimonio con rito _1 CP_1 concordatario, in data 8.11.1997 in NE (atto trascritto nei registri del Comune di NE
(PN) – Atto n. 147 parte II Serie A, anno 1997) e che con sentenza n. 450/2021 del 28/12/2021 su precisazione congiunta delle conclusioni si sono separati.
Il ricorso è stato comunicato al PM.
Essendosi protratto lo stato di separazione tra gli stessi per il periodo previsto dalla legge, non essendo stata eccepita un'intervenuta riconciliazione ed avendo entrambe le parti dato atto che da allora non è ripresa la convivenza né una comunione di vita, ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L.
898/70 e successive modifiche (L. 55/2015) per la pronuncia dello scioglimento del matrimonio civile, dovendosi ritenere accertato che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
Quanto alle condizioni di divorzio si osserva quanto segue.
pagina 4 di 10 2. Mantenimento della prole
2.1. Quanto al figlio nato in data [...], maggiorenne ma non economicamente Per_1 autosufficiente, studente al liceo scientifico, alcun provvedimento deve essere assunto in punto di affidamento, collocamento e diritti di visita in ragione della maggiore età.
2.2. Si osserva che dalle stesse deduzioni delle parti in atti e dalle dichiarazioni rese dal figlio in udienza emerge che lo stesso sia di fatto principalmente stabilito presso la madre, con cui mantiene una stabile convivenza e peraltro trascorre la maggior parte del tempo, avendo contatti sporadici con il padre, sicché sussistono i presupposti per confermare l'assegnazione della casa familiare alla convenuta.
2.3. In punto economico, premesso che il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole, stabilito dall'art. 147 cod. civ., obbliga i coniugi a far fronte ad una molteplicità di esigenze dei figli, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione - fino a quando la loro età lo richieda - di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione. Tale principio trova conferma nel nuovo testo dell'art. 155 cod. civ., come sostituito dall'art. 1 legge 8 febbraio 2006, n. 54, il quale, nell'imporre a ciascuno dei coniugi l'obbligo di provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, individua, quali elementi da tenere in conto nella determinazione dell'assegno, oltre alle esigenze del figlio, il tenore di vita dallo stesso goduto in costanza di convivenza e le risorse economiche dei genitori, nonché i tempi di permanenza presso ciascuno di essi e la valenza economica dei compiti domestici e di cura da loro assunti (Cass. n. 17089/2013).
Giova altresì rammentare che l'obbligo del genitore di concorrere al mantenimento del figlio non cessa automaticamente con il raggiungimento della maggiore età da parte di quest'ultimo, ma perdura finché il genitore interessato non dia prova che il figlio ha raggiunto l'indipendenza economica, ovvero è stato posto nelle concrete condizioni per potere essere economicamente autosufficiente, senza averne però tratto utile profitto per sua colpa o per sua scelta (Sez. 1, Sentenza n. 1773 del 08/02/2012).
Allo stato sussistono i presupposti per il riconoscimento del mantenimento del figlio.
In relazione alla capacità delle parti si osserva che, alla luce della scarna documentazione fornita da entrambe le parti e dalle dichiarazioni rese in udienza, emerge che all'epoca della separazione l'attore gestiva un negozio di ottica sito in EL (SO) all'insegna “New Ottica Rigamonti Luciano”. L'attore ha allegato le dichiarazioni dei redditi relative agli anni 2020, 2021 e 2022 da cui risulta un reddito annuo lordo per euro 20.379,00, 30.132,00 e 16.848,00. Risulta poi aver cessato l'attività e venduto l'immobile per euro 80.000,00, soldi utilizzati per ripianare parte dei debiti contratti.
pagina 5 di 10 Attualmente percepisce una pensione di circa 1.050,00 euro mensili. È inoltre proprietario dalla casa coniugale, assegnata già in separazione alla resistente quale collocataria della prole. Quanto alle spese sostiene un canone di locazione di 400,00 euro mensili e vive con il figlio maggiorenne ed Per_3 economicamente autosufficiente con cui condivide le spese.
Quanto alla convenuta non è contestato che la tessa si sia occupata per tutta la vita coniugale della famiglia e sia quindi entrata nel mondo del lavoro solo in tarda età durante la separazione. In particolare in sede di prima udienza ha in proposito dichiarato: “vivo nella casa coniugale insieme a mio figlio . Attualmente sono in Naspi e percepisco 950,00 euro circa mensili. Durante la vita Per_1 coniugale mi sono occupata della famiglia e dei figli. Un anno prima della separazione ho iniziato a lavorare come signora delle pulizie presso l'Iperal per tre anni per uno stipendio di massimo 1.200,00 mensili. Poi sono stata assunta in fabbrica zona Gordona percependo uno stipendio mensile di circa
1.300,00. Ho avuto problemi di salute (intervento al rene e al polso) per cui mi sono licenziata nel novembre. Adesso sto cercando una nuova occupazione...”.
Ha poi depositate le dichiarazioni dei redditi relative agli anni 2021, 2022 e 2023 da cui risulta un reddito netto annuo pari ad euro rispettivamente 15.883,00, 14.126,00 e 9.149,00 e non è proprietaria di immobili.
Tanto premesso, considerato poi che la funzione del provvedimento di assegnazione della casa familiare sia esclusivamente quella di soccorrere alle esigenze della prole (minore di età o maggiorenne ma non autosufficiente), ricordato, sul punto, che secondo il consolidato indirizzo della Cassazione
«l'assegnazione della casa coniugale non può costituire una misura assistenziale per il coniuge economicamente più debole, ma può disporsi, a favore del genitore affidatario esclusivo ovvero collocatario dei figli minori, oppure convivente con figli maggiorenni ma non autosufficienti economicamente (Cass. Civ., sez. I, sentenza 1 agosto 2013 n. 18440); si rileva altresì come l'assegnazione della casa costituisca già, in sé una forma di mantenimento indiretto di , posto Per_1 che il mantenimento ex art. 155 c.c. può tradursi in atti dispositivi di diritti sui beni dei genitori (v.
Cass. Civ., sez. I, sentenza 23 settembre 2013 n. 21736) o in altre elargizioni simili, come sostenere la rata del mutuo della casa (v. Cass. Civ., sez. I, sentenza 3 settembre 2013 n. 20139).
Alla luce di tutto quanto considerato, la misura del residuo mantenimento per il figlio può essere fissato in un importo aggiuntivo massimo di euro 150,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo del Tribunale di Sondrio.
3. assegno divorzile
Deve inoltre essere presa in considerazione la domanda formulata dalla convenuta con cui ha chiesto il riconoscimento di un assegno divorzile in ragione del fatto che la stessa si sarebbe sempre occupata della casa e della famiglia per oltre 25 anni e di essere entrata nel mondo del lavoro solo in seguito alla pagina 6 di 10 separazione, sicché essendo entrata nel mondo del lavoro dopo i 50 anni non potrà garantirsi un futuro pensionistico. Il ricorrente ha chiesto il rigetto della domanda in ragione delle proprie disagiate condizioni economiche e dell'autosufficienza raggiunta dalla resistente.
Sul punto ritiene preliminarmente necessario fare richiamo alla giurisprudenza di legittimità consolidatasi successivamente alla nota pronuncia Cass., Sez. U, Sentenza n. 18287 dell'11/07/2018 con cui è stato stabilito che il riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi dell'art. 5, comma 6, della legge n.
898 del 1970, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno.
I criteri attributivi e determinativi dell'assegno divorzile non dipendono dal tenore di vita godibile durante il matrimonio, operando lo squilibrio economico patrimoniale tra i coniugi unicamente come precondizione fattuale, il cui accertamento è necessario per l'applicazione dei parametri di cui all'art. 5, comma 6, prima parte, L. n. 898 del 1970, in ragione della finalità composita, assistenziale e perequativo-compensativa, di detto assegno (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 32398 del 11/12/2019). Il giudizio deve essere espresso alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico- patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto (Cassazione civile sez. I,
13/12/2024, (ud. 12/09/2024, dep. 13/12/2024), n.32354).
In particolare le S.U. richiamate affermano che "l'accertamento del giudice non è conseguenza di un'inesistente ultrattività dell'unione matrimoniale, definitivamente sciolta tanto da determinare una modifica irreversibile degli status personali degli ex coniugi, ma della norma regolatrice del diritto all'assegno, che conferisce rilievo alle scelte ed ai ruoli sulla base dei quali si è impostata la relazione coniugale e la vita familiare. Tale rilievo ha l'esclusiva funzione di accertare se la condizione di squilibrio economico patrimoniale sia da ricondurre eziologicamente alle determinazioni comuni ed ai ruoli endofamiliari, in relazione alla durata del matrimonio e all'età del richiedente. Ove la disparità abbia questa radice causale e sia accertato che lo squilibrio economico patrimoniale conseguente al divorzio derivi dal sacrificio di aspettative professionali e reddituali fondate sull'assunzione di un ruolo consumato esclusivamente o prevalentemente all'interno della famiglia e dal conseguente contribuito fattivo alla formazione del patrimonio comune e a quello dell'altro coniuge, occorre tenere conto di questa caratteristica della vita familiare nella valutazione dell'inadeguatezza dei mezzi e dell'incapacità del coniuge richiedente di procurarseli per ragioni oggettive. Gli indicatori, contenuti nella prima parte dell'art.
5.c.6, prefigurano una funzione perequativa e riequilibratrice dell'assegno di divorzio che permea il principio di solidarietà posto a base del diritto.
pagina 7 di 10 Ne consegue che la funzione assistenziale dell'assegno di divorzio si compone di un contenuto perequativo-compensativo che discende direttamente dalla declinazione costituzionale del principio di solidarietà e che conduce al riconoscimento di un contributo che, partendo dalla comparazione delle condizioni economico-patrimoniali dei due coniugi, deve tener conto non soltanto del raggiungimento di un grado di autonomia economica tale da garantire l'autosufficienza, secondo un parametro astratto ma, in concreto, di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali ed economiche eventualmente sacrificate, in considerazione della durata del matrimonio e dell'età del richiedente. Il giudizio di adeguatezza ha, pertanto, anche un contenuto prognostico riguardante la concreta possibilità di recuperare il pregiudizio professionale ed economico derivante dall'assunzione di un impegno diverso.
Sotto questo specifico profilo il fattore età del richiedente è di indubbio rilievo al fine di verificare la concreta possibilità di un adeguato ricollocamento sul mercato del lavoro. L'eliminazione della rigida distinzione tra criterio attributivo e criteri determinativi dell'assegno di divorzio e la conseguente inclusione, nell'accertamento cui il giudice è tenuto, di tutti gli indicatori contenuti nell'art. 5 comma 6 in posizione equiordinata, consente, in conclusione, senza togliere rilevanza alla comparazione della situazione economico-patrimoniale delle parti, di escludere i rischi d'ingiustificato arricchimento derivanti dalla adozione di tale valutazione comparativa in via prevalente ed esclusiva, ma nello stesso tempo assicura tutela in chiave perequativa alle situazioni, molto frequenti, caratterizzate da una sensibile disparità di condizioni economico-patrimoniali ancorché non dettate dalla radicale mancanza di autosufficienza economica ma piuttosto da un dislivello reddituale conseguente alle comuni determinazioni assunte dalle parti nella conduzione della vita familiare." (Cass. Sez. U, Sentenza n.
18287 del 11/07/2018).
Pertanto, l'assegno divorzile, nella sua componente perequativa-compensativa, presuppone un rigoroso accertamento del nesso causale tra la accertata sperequazione fra i mezzi economici dei coniugi e il contributo fornito dal richiedente medesimo alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno dei due, con sacrificio delle proprie aspettative professionali e reddituali. In assenza della prova di questo nesso causale, l'assegno può essere solo eventualmente giustificato da una esigenza assistenziale, la quale - tuttavia - consente il riconoscimento dell'assegno solo se il coniuge più debole non ha i mezzi sufficienti per una esistenza dignitosa e versi in situazione di oggettiva impossibilità di procurarseli, di guisa che il giudice del merito deve accertare la impossibilità dell'ex coniuge richiedente di vivere autonomamente e dignitosamente e la necessità di compensarlo per il particolare contributo dato, durante la vita matrimoniale, alla formazione del patrimonio comune o dell'altro coniuge, nella constatata sussistenza di uno squilibrio patrimoniale tra gli ex coniugi che trovi ragione nelle scelte fatte manente matrimonio, idonee a condurre l'istante a rinunciare a realistiche occasioni professionali-reddituali, la cui prova in giudizio spetta al richiedente
(Cassazione civile sez. I, 11/12/2023, n.34374).
In punto di prova, poi, spetta al coniuge richiedente l'assegno dimostrare nel giudizio i fatti posti a base pagina 8 di 10 della disparità economico-patrimoniale conseguente allo scioglimento del vincolo. Segnatamente, il richiedente dovrà quindi dimostrare il sacrificio sopportato per avere rinunciato, in particolare, a realistiche occasioni professionali-reddituali al fine di contribuire ai bisogni della famiglia frutto di un accordo intervenuto fra i coniugi, rinuncia che può anche desumersi nelle ipotesi di conduzione univoca della vita familiare - che, salvo prova contraria, esprime una scelta comune tacitamente compiuta dai coniugi - a fronte del contributo, esclusivo o prevalente, fornito dal richiedente alla formazione del patrimonio familiare e personale dell'altro coniuge, anche sotto forma di risparmio di spesa (funzione propriamente compensativa) (Cassazione civile sez. I, 13/12/2024, (ud. 12/09/2024, dep. 13/12/2024), n.32354; Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 4328 del 19/02/2024). Spetta altresì al richiedente dimostrare il contributo fornito alla conduzione della vita familiare e, conseguentemente, alla formazione del patrimonio familiare oltre che personale dell'altro coniuge (funzione propriamente perequativa) (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 35434 del 19/12/2023) oppure l'insussistenza strumenti diversi che garantiscano all'ex coniuge debole un'esistenza dignitosa, nell'ipotesi di effettiva e concreta non autosufficienza economica del richiedente (funzione assistenziale).
Nella specie, richiamati qui gli elementi sopra riportati quanto alle condizioni economico reddituali e patrimoniali delle parti, si rileva come la condizione economica dell'attore sia peggiorata rispetto all'epoca della separazione, mentre la convenuta può ritenersi economicamente autosufficiente essendo entrata a pieno titolo nel mercato del lavoro.
Pertanto la disparità economica tra le parti ad oggi persiste con riferimento alla componente patrimoniale, essendo il ricorrente proprietario dell'immobile adibito a casa familiare, mentre la convenuta non è proprietaria di immobili, nonché reddituale con riferimento alle disponibilità economiche e alle ricadute pensionistiche dovute alle scelte di vita familiare intraprese dalla coppia, alla ripartizione dei ruoli all'interno della vita familiare, alla natura ed entità del contributo fornito e delle effettive potenzialità professionali e reddituali anche in relazione all'età e alle concrete condizioni del mercato del lavoro.
Alla luce di quanto sopra, considerate le disponibilità attuali delle parti e le maggiori spese che gravano allo stato sull'attore per l'abitazione, si reputa congruo riconoscere un assegno divorzile con funzione prevalentemente perequativa considerata la seppur minima disparità di condizioni economico - patrimoniali che ancora persistono, pari ad euro 90,00 mensili.
Spese di lite
In ragione della reciproca soccombenza dispone la compensazione integrale delle spese di lite
P.Q.M.
Il Tribunale di Sondrio in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel contraddittorio pagina 9 di 10 delle parti, disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e difesa, sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato tra
[...] ed in data 8.11.1997 in NE (atto trascritto nei registri del Comune _1 CP_1 di NE (PN) – Atto n. 147 parte II Serie A, anno 1997);
2) assegna la casa coniugale, sita in EL (SO) via Roma n. 34/A alla convenuta;
3) pone a carico di quale assegno divorzile, il pagamento della somma mensile di € _1
90,00, annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT- costo della vita per famiglie di operai e impiegati con riferimento alla data delle decisione, e da corrispondersi a in via CP_1 anticipata entro il giorno 5 di ogni mese;
4) pone a carico di quale contributo al mantenimento del figlio maggiorenne ma _1 non economicamente autosufficiente il pagamento della somma mensile di € Persona_2
150,00, annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT e con riferimento alla data delle decisione, e da corrispondersi a in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al rimborso CP_1 del 50% delle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Sondrio;
5) spese interamente compensate tra le parti;
Manda alla Cancelleria di trasmettere copia della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune di NE (PN) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
Sondrio, così deciso nella camera di consiglio del 14/5/2025.
Il Giudice est. Il Presidente
dott.ssa Sara Cargasacchi dott.ssa Barbara Licitra
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SONDRIO
SEZIONE UNICA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Barbara Licitra Presidente dott.ssa Sara Cargasacchi Giudice Relatore dott.ssa Caterina Romiti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 266/2024 promossa da:
C.F. ) rappresentato e difeso tanto in via congiunta _1 C.F._1 quanto disgiunta, dagli Avv.ti GIULIO SPEZIALE (c.f. ) e VERONICA C.F._2
CAMERO (c.f. ) del Foro di Sondrio, con comune Studio in Morbegno (SO), C.F._3
P.zza Marconi n. 3 (fax. – P.E.C. , ove pure elettivamente P.IVA_1 Email_1 domiciliato giusta procura allegata telematicamente in atti
ATTORE/I
Contro
( C.F. elettivamente domiciliata in Lecco, corso P. CP_1 C.F._4
Sposi, 23/D presso lo studio dell'avv. BARBARA TANGHERLONI (C.F.: ) CodiceFiscale_5 del Foro di Lecco, la quale la rappresenta e difende in forza di procura speciale rilasciata su supporto cartaceo e trasmessa attraverso strumenti telematici, unitamente all'atto di costituzione, in copia informatica autenticata con firma digitale ai sensi dell'art. 83, 3° co., ult. periodo. Ai sensi delle vigenti disposizioni di legge dichiara di voler ricevere notificazioni e comunicazioni al numero di fax
0341.250560 ovvero all'indirizzo di posta elettronica certificata:
Email_2
CONVENUTO/I
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Sostituto - Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Sondrio
pagina 1 di 10 oggetto: divorzio – cessazione effetti civili matrimonio concordatario
CONCLUSIONI
Parte attrice:
“Dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto in NE in data 8.11.1997 tra il sig.
e (Atto n. 147 parte II Serie A, anno 1997), ordinando al _1 CP_1 competente ufficiale di Stato civile di procedere all'annotazioni della sentenza ai sensi dell'art. 10 L.
01.12.1970 n. 898, alle seguenti
CONDIZIONI
1. CASA CONIUGALE: REVOCARE l'assegnazione della casa coniugale disposta a favore della sig.ra in sede di separazione, per le ragioni meglio esposte in narrativa;
CP_1
2. MANTENIMENTO CONIUGE:
Per le ragioni in fatto e in diritto meglio esposte in narrativa, REVOCARE l'obbligo, posto a carico del sig. di corrispondere un contributo al mantenimento a favore della sig.ra _1
CP_1
3. MANTENIMENTO FIGLIO Per_1
IN PRINCIPALITA': Disporre che entrambi i coniugi provvedano in via diretta al mantenimento del figlio , senza previsione di contributi al mantenimento. Per_1
IN SUBORDINE: Rideterminare l'importo mensilmente dovuto dal sig. a titolo di _1 contributo al mantenimento per figlio , nella minor somma di € 100,00 e/o in altra somma Per_1 ritenuta di giustizia.
4. SPESE STRAORDINARIE
Disporre che entrambi i genitori provvedano al pagamento delle spese di natura straordinaria nell'interesse del figlio , ponendole rispettivamente a carico della madre nella misura del Per_1
70% e del padre per il restante 30%.
Con vittoria delle spese di lite o compensazione delle stesse in caso di consensualizzazione della procedura.
In via istruttoria
Si chiede che l'Ill.mo Tribunale adito Voglia disporre l'audizione del figlio Persona_2 nel cui interesse dovranno assumersi i provvedimenti in ordine ad affido e mantenimento.”
Parte convenuta:
“ Voglia l'Onorevole Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, così decidere
0. Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto da
[...]
e in data 8 novembre 1997 in NE. CP_1 _1
1. Assegnare la casa coniugale, di proprietà esclusiva del sig. , alla sig.ra _1 che la abiterà con il figlio , oggi ancora studente, sita in EL (So), via CP_1 Per_1
Roma n. 34/A.
pagina 2 di 10
2. Porre a carico del sig. a titolo di contributo al mantenimento del figlio _1
, oggi maggiorenne ma non ancora indipendente economicamente, mediante versamento alla Per_1 sig.ra di un assegno mensile di euro 289,00 (assegno rivalutato dalla separazione ad oggi), CP_1 entro il 5 di ogni mese. Somma soggetta a rivalutazione ISTAT con periodicità annuale, oltre il 50% delle spese straordinarie.
3. Porre a carico del sig. un assegno divorzile in favore della sig.ra _1 CP_1 dell'importo di euro 231,00 (assegno rivalutato dalla separazione ad oggi), mensili da versarsi
[...] entro il 5 di ogni mese. Somma soggetta a rivalutazione ISTAT con periodicità annuale.
In via istruttoria
4. Si chiede di ordinare l'esibizione e la produzione in giudizio ex art. 210 c.p.c.
- Degli estratti conto relativi agli ultimi tre anni;
- Estratto conto contributivo/previdenziale;”
MOTIVI della DECISIONE
- Con ricorso ex art 473 bis.12 c.p.c. depositato in data 3/4/2024 – premesso che le _1 parti avevano contratto matrimonio con rito concordatario, in data 8.11.1997 in NE (atto trascritto nei registri del Comune di NE (PN) – Atto n. 147 parte II Serie A, anno 1997); che dal matrimonio sono nati i seguenti figli: nato a [...] il [...], oggi Persona_3 maggiorenne ed economicamente autosufficiente;
e nato a [...] il Persona_2
11.04.2005, oggi maggiorenne ma NON ancora economicamente autosufficiente (studente del liceo scientifico) - allegava: che dopo un periodo di serena convivenza, l'affectio maritalis veniva meno, tanto che la sig.ra presentava ricorso per la separazione giudiziale, rubricando così la CP_1 procedura n. 30/2021 RG avanti al Tribunale di Sondrio;
che la predetta procedura veniva consensualizzata su accordo dei coniugi e definita con sentenza n. 450/2021, pubblicata il 28/12/2021
(doc. 2), alle seguenti condizioni:- Assegnazione della casa coniugale, di esclusiva proprietà del sig. alla sig.ra e al figlio;
- Affido congiunto del figlio e _1 CP_1 Per_1 Per_1 collocamento prevalente presso l'abitazione materna;
- Ampio diritto di visita per il padre;
- Obbligo, a carico del sig. di contribuire al mantenimento della sig.ra mediante _1 CP_1 versamento di € 200 mensili;
- Obbligo, a carico del padre, di contribuire al mantenimento della figlio mediante versamento di € 250 mensili;
- Spese straordinarie al 50% tra i coniugi;
che dalla Per_1 separazione la convivenza tra i coniugi non è più ripresa: il sig. risiede a EL presso un _1 appartamento in locazione;
la sig.ra unitamente al figlio , abita nella casa CP_1 Per_1 coniugale di proprietà del marito, assegnatale in sede di separazione;
che sono dunque maturati i presupposti per procedere con la richiesta di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
che le condizioni di vita del sig. ono mutate in pejus rispetto all'epoca della separazione;
che _1 il ricorrente, già affetto da gravi e invalidanti patologie, ad oggi non è più in grado di svolgere alcuna attività lavorativa. Egli nel 2016 veniva colpito da un aneurisma all'aorta a livello renale e sottoposto d'urgenza ad intervento presso l'Ospedale S. Raffaele di Milano. In seguito si rompeva una gamba e, ancora oggi, presenta difficoltà motorie. Di recente il ricorrente ha avuto gravi peggioramenti ed è stato pagina 3 di 10 riconosciuto invalido, con riduzione permanente della capacità lavorativa pari al 35%; che Egli, all'epoca della separazione gestiva un negozio di ottica sito in EL (SO) all'insegna “New Ottica Rigamonti Luciano” mentre al momento del deposito del ricorso era disoccupato. Rassegnava pertanto le conclusioni sopra trascritte.
- Il Presidente nominava il Giudice relatore e fissava la data d'udienza per la comparizione delle parti, con termine per notifica e costituzione del convenuto e il ricorso veniva comunicato al PM.
- Seguiva la costituzione della convenuta la quale, evidenziata la carenza CP_1 documentale del ricorso avverso, aderiva alla domanda di scioglimento del matrimonio e quanto alle condizioni chiedeva la conferma delle condizioni di cui alla separazione.
- All'udienza di comparizione delle parti celebrata avanti al giudice delegato, dopo discussione la causa veniva rinviata al fine di verificare il possibile raggiungimento di un accordo, con esito negativo, sicché, esaurita la trattazione della causa con l'audizione del figlio , le parti all'udienza del Per_1
9/4/2025 precisavano le conclusione rinunciando ai termini per il deposito di memorie e il Giudice si riservava di riferire al Collegio.
1. status
Ciò premesso, la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario è fondata e deve, pertanto, trovare accoglimento.
Emerge dagli atti che ed hanno contratto matrimonio con rito _1 CP_1 concordatario, in data 8.11.1997 in NE (atto trascritto nei registri del Comune di NE
(PN) – Atto n. 147 parte II Serie A, anno 1997) e che con sentenza n. 450/2021 del 28/12/2021 su precisazione congiunta delle conclusioni si sono separati.
Il ricorso è stato comunicato al PM.
Essendosi protratto lo stato di separazione tra gli stessi per il periodo previsto dalla legge, non essendo stata eccepita un'intervenuta riconciliazione ed avendo entrambe le parti dato atto che da allora non è ripresa la convivenza né una comunione di vita, ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L.
898/70 e successive modifiche (L. 55/2015) per la pronuncia dello scioglimento del matrimonio civile, dovendosi ritenere accertato che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
Quanto alle condizioni di divorzio si osserva quanto segue.
pagina 4 di 10 2. Mantenimento della prole
2.1. Quanto al figlio nato in data [...], maggiorenne ma non economicamente Per_1 autosufficiente, studente al liceo scientifico, alcun provvedimento deve essere assunto in punto di affidamento, collocamento e diritti di visita in ragione della maggiore età.
2.2. Si osserva che dalle stesse deduzioni delle parti in atti e dalle dichiarazioni rese dal figlio in udienza emerge che lo stesso sia di fatto principalmente stabilito presso la madre, con cui mantiene una stabile convivenza e peraltro trascorre la maggior parte del tempo, avendo contatti sporadici con il padre, sicché sussistono i presupposti per confermare l'assegnazione della casa familiare alla convenuta.
2.3. In punto economico, premesso che il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole, stabilito dall'art. 147 cod. civ., obbliga i coniugi a far fronte ad una molteplicità di esigenze dei figli, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione - fino a quando la loro età lo richieda - di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione. Tale principio trova conferma nel nuovo testo dell'art. 155 cod. civ., come sostituito dall'art. 1 legge 8 febbraio 2006, n. 54, il quale, nell'imporre a ciascuno dei coniugi l'obbligo di provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, individua, quali elementi da tenere in conto nella determinazione dell'assegno, oltre alle esigenze del figlio, il tenore di vita dallo stesso goduto in costanza di convivenza e le risorse economiche dei genitori, nonché i tempi di permanenza presso ciascuno di essi e la valenza economica dei compiti domestici e di cura da loro assunti (Cass. n. 17089/2013).
Giova altresì rammentare che l'obbligo del genitore di concorrere al mantenimento del figlio non cessa automaticamente con il raggiungimento della maggiore età da parte di quest'ultimo, ma perdura finché il genitore interessato non dia prova che il figlio ha raggiunto l'indipendenza economica, ovvero è stato posto nelle concrete condizioni per potere essere economicamente autosufficiente, senza averne però tratto utile profitto per sua colpa o per sua scelta (Sez. 1, Sentenza n. 1773 del 08/02/2012).
Allo stato sussistono i presupposti per il riconoscimento del mantenimento del figlio.
In relazione alla capacità delle parti si osserva che, alla luce della scarna documentazione fornita da entrambe le parti e dalle dichiarazioni rese in udienza, emerge che all'epoca della separazione l'attore gestiva un negozio di ottica sito in EL (SO) all'insegna “New Ottica Rigamonti Luciano”. L'attore ha allegato le dichiarazioni dei redditi relative agli anni 2020, 2021 e 2022 da cui risulta un reddito annuo lordo per euro 20.379,00, 30.132,00 e 16.848,00. Risulta poi aver cessato l'attività e venduto l'immobile per euro 80.000,00, soldi utilizzati per ripianare parte dei debiti contratti.
pagina 5 di 10 Attualmente percepisce una pensione di circa 1.050,00 euro mensili. È inoltre proprietario dalla casa coniugale, assegnata già in separazione alla resistente quale collocataria della prole. Quanto alle spese sostiene un canone di locazione di 400,00 euro mensili e vive con il figlio maggiorenne ed Per_3 economicamente autosufficiente con cui condivide le spese.
Quanto alla convenuta non è contestato che la tessa si sia occupata per tutta la vita coniugale della famiglia e sia quindi entrata nel mondo del lavoro solo in tarda età durante la separazione. In particolare in sede di prima udienza ha in proposito dichiarato: “vivo nella casa coniugale insieme a mio figlio . Attualmente sono in Naspi e percepisco 950,00 euro circa mensili. Durante la vita Per_1 coniugale mi sono occupata della famiglia e dei figli. Un anno prima della separazione ho iniziato a lavorare come signora delle pulizie presso l'Iperal per tre anni per uno stipendio di massimo 1.200,00 mensili. Poi sono stata assunta in fabbrica zona Gordona percependo uno stipendio mensile di circa
1.300,00. Ho avuto problemi di salute (intervento al rene e al polso) per cui mi sono licenziata nel novembre. Adesso sto cercando una nuova occupazione...”.
Ha poi depositate le dichiarazioni dei redditi relative agli anni 2021, 2022 e 2023 da cui risulta un reddito netto annuo pari ad euro rispettivamente 15.883,00, 14.126,00 e 9.149,00 e non è proprietaria di immobili.
Tanto premesso, considerato poi che la funzione del provvedimento di assegnazione della casa familiare sia esclusivamente quella di soccorrere alle esigenze della prole (minore di età o maggiorenne ma non autosufficiente), ricordato, sul punto, che secondo il consolidato indirizzo della Cassazione
«l'assegnazione della casa coniugale non può costituire una misura assistenziale per il coniuge economicamente più debole, ma può disporsi, a favore del genitore affidatario esclusivo ovvero collocatario dei figli minori, oppure convivente con figli maggiorenni ma non autosufficienti economicamente (Cass. Civ., sez. I, sentenza 1 agosto 2013 n. 18440); si rileva altresì come l'assegnazione della casa costituisca già, in sé una forma di mantenimento indiretto di , posto Per_1 che il mantenimento ex art. 155 c.c. può tradursi in atti dispositivi di diritti sui beni dei genitori (v.
Cass. Civ., sez. I, sentenza 23 settembre 2013 n. 21736) o in altre elargizioni simili, come sostenere la rata del mutuo della casa (v. Cass. Civ., sez. I, sentenza 3 settembre 2013 n. 20139).
Alla luce di tutto quanto considerato, la misura del residuo mantenimento per il figlio può essere fissato in un importo aggiuntivo massimo di euro 150,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo del Tribunale di Sondrio.
3. assegno divorzile
Deve inoltre essere presa in considerazione la domanda formulata dalla convenuta con cui ha chiesto il riconoscimento di un assegno divorzile in ragione del fatto che la stessa si sarebbe sempre occupata della casa e della famiglia per oltre 25 anni e di essere entrata nel mondo del lavoro solo in seguito alla pagina 6 di 10 separazione, sicché essendo entrata nel mondo del lavoro dopo i 50 anni non potrà garantirsi un futuro pensionistico. Il ricorrente ha chiesto il rigetto della domanda in ragione delle proprie disagiate condizioni economiche e dell'autosufficienza raggiunta dalla resistente.
Sul punto ritiene preliminarmente necessario fare richiamo alla giurisprudenza di legittimità consolidatasi successivamente alla nota pronuncia Cass., Sez. U, Sentenza n. 18287 dell'11/07/2018 con cui è stato stabilito che il riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi dell'art. 5, comma 6, della legge n.
898 del 1970, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno.
I criteri attributivi e determinativi dell'assegno divorzile non dipendono dal tenore di vita godibile durante il matrimonio, operando lo squilibrio economico patrimoniale tra i coniugi unicamente come precondizione fattuale, il cui accertamento è necessario per l'applicazione dei parametri di cui all'art. 5, comma 6, prima parte, L. n. 898 del 1970, in ragione della finalità composita, assistenziale e perequativo-compensativa, di detto assegno (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 32398 del 11/12/2019). Il giudizio deve essere espresso alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico- patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto (Cassazione civile sez. I,
13/12/2024, (ud. 12/09/2024, dep. 13/12/2024), n.32354).
In particolare le S.U. richiamate affermano che "l'accertamento del giudice non è conseguenza di un'inesistente ultrattività dell'unione matrimoniale, definitivamente sciolta tanto da determinare una modifica irreversibile degli status personali degli ex coniugi, ma della norma regolatrice del diritto all'assegno, che conferisce rilievo alle scelte ed ai ruoli sulla base dei quali si è impostata la relazione coniugale e la vita familiare. Tale rilievo ha l'esclusiva funzione di accertare se la condizione di squilibrio economico patrimoniale sia da ricondurre eziologicamente alle determinazioni comuni ed ai ruoli endofamiliari, in relazione alla durata del matrimonio e all'età del richiedente. Ove la disparità abbia questa radice causale e sia accertato che lo squilibrio economico patrimoniale conseguente al divorzio derivi dal sacrificio di aspettative professionali e reddituali fondate sull'assunzione di un ruolo consumato esclusivamente o prevalentemente all'interno della famiglia e dal conseguente contribuito fattivo alla formazione del patrimonio comune e a quello dell'altro coniuge, occorre tenere conto di questa caratteristica della vita familiare nella valutazione dell'inadeguatezza dei mezzi e dell'incapacità del coniuge richiedente di procurarseli per ragioni oggettive. Gli indicatori, contenuti nella prima parte dell'art.
5.c.6, prefigurano una funzione perequativa e riequilibratrice dell'assegno di divorzio che permea il principio di solidarietà posto a base del diritto.
pagina 7 di 10 Ne consegue che la funzione assistenziale dell'assegno di divorzio si compone di un contenuto perequativo-compensativo che discende direttamente dalla declinazione costituzionale del principio di solidarietà e che conduce al riconoscimento di un contributo che, partendo dalla comparazione delle condizioni economico-patrimoniali dei due coniugi, deve tener conto non soltanto del raggiungimento di un grado di autonomia economica tale da garantire l'autosufficienza, secondo un parametro astratto ma, in concreto, di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali ed economiche eventualmente sacrificate, in considerazione della durata del matrimonio e dell'età del richiedente. Il giudizio di adeguatezza ha, pertanto, anche un contenuto prognostico riguardante la concreta possibilità di recuperare il pregiudizio professionale ed economico derivante dall'assunzione di un impegno diverso.
Sotto questo specifico profilo il fattore età del richiedente è di indubbio rilievo al fine di verificare la concreta possibilità di un adeguato ricollocamento sul mercato del lavoro. L'eliminazione della rigida distinzione tra criterio attributivo e criteri determinativi dell'assegno di divorzio e la conseguente inclusione, nell'accertamento cui il giudice è tenuto, di tutti gli indicatori contenuti nell'art. 5 comma 6 in posizione equiordinata, consente, in conclusione, senza togliere rilevanza alla comparazione della situazione economico-patrimoniale delle parti, di escludere i rischi d'ingiustificato arricchimento derivanti dalla adozione di tale valutazione comparativa in via prevalente ed esclusiva, ma nello stesso tempo assicura tutela in chiave perequativa alle situazioni, molto frequenti, caratterizzate da una sensibile disparità di condizioni economico-patrimoniali ancorché non dettate dalla radicale mancanza di autosufficienza economica ma piuttosto da un dislivello reddituale conseguente alle comuni determinazioni assunte dalle parti nella conduzione della vita familiare." (Cass. Sez. U, Sentenza n.
18287 del 11/07/2018).
Pertanto, l'assegno divorzile, nella sua componente perequativa-compensativa, presuppone un rigoroso accertamento del nesso causale tra la accertata sperequazione fra i mezzi economici dei coniugi e il contributo fornito dal richiedente medesimo alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno dei due, con sacrificio delle proprie aspettative professionali e reddituali. In assenza della prova di questo nesso causale, l'assegno può essere solo eventualmente giustificato da una esigenza assistenziale, la quale - tuttavia - consente il riconoscimento dell'assegno solo se il coniuge più debole non ha i mezzi sufficienti per una esistenza dignitosa e versi in situazione di oggettiva impossibilità di procurarseli, di guisa che il giudice del merito deve accertare la impossibilità dell'ex coniuge richiedente di vivere autonomamente e dignitosamente e la necessità di compensarlo per il particolare contributo dato, durante la vita matrimoniale, alla formazione del patrimonio comune o dell'altro coniuge, nella constatata sussistenza di uno squilibrio patrimoniale tra gli ex coniugi che trovi ragione nelle scelte fatte manente matrimonio, idonee a condurre l'istante a rinunciare a realistiche occasioni professionali-reddituali, la cui prova in giudizio spetta al richiedente
(Cassazione civile sez. I, 11/12/2023, n.34374).
In punto di prova, poi, spetta al coniuge richiedente l'assegno dimostrare nel giudizio i fatti posti a base pagina 8 di 10 della disparità economico-patrimoniale conseguente allo scioglimento del vincolo. Segnatamente, il richiedente dovrà quindi dimostrare il sacrificio sopportato per avere rinunciato, in particolare, a realistiche occasioni professionali-reddituali al fine di contribuire ai bisogni della famiglia frutto di un accordo intervenuto fra i coniugi, rinuncia che può anche desumersi nelle ipotesi di conduzione univoca della vita familiare - che, salvo prova contraria, esprime una scelta comune tacitamente compiuta dai coniugi - a fronte del contributo, esclusivo o prevalente, fornito dal richiedente alla formazione del patrimonio familiare e personale dell'altro coniuge, anche sotto forma di risparmio di spesa (funzione propriamente compensativa) (Cassazione civile sez. I, 13/12/2024, (ud. 12/09/2024, dep. 13/12/2024), n.32354; Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 4328 del 19/02/2024). Spetta altresì al richiedente dimostrare il contributo fornito alla conduzione della vita familiare e, conseguentemente, alla formazione del patrimonio familiare oltre che personale dell'altro coniuge (funzione propriamente perequativa) (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 35434 del 19/12/2023) oppure l'insussistenza strumenti diversi che garantiscano all'ex coniuge debole un'esistenza dignitosa, nell'ipotesi di effettiva e concreta non autosufficienza economica del richiedente (funzione assistenziale).
Nella specie, richiamati qui gli elementi sopra riportati quanto alle condizioni economico reddituali e patrimoniali delle parti, si rileva come la condizione economica dell'attore sia peggiorata rispetto all'epoca della separazione, mentre la convenuta può ritenersi economicamente autosufficiente essendo entrata a pieno titolo nel mercato del lavoro.
Pertanto la disparità economica tra le parti ad oggi persiste con riferimento alla componente patrimoniale, essendo il ricorrente proprietario dell'immobile adibito a casa familiare, mentre la convenuta non è proprietaria di immobili, nonché reddituale con riferimento alle disponibilità economiche e alle ricadute pensionistiche dovute alle scelte di vita familiare intraprese dalla coppia, alla ripartizione dei ruoli all'interno della vita familiare, alla natura ed entità del contributo fornito e delle effettive potenzialità professionali e reddituali anche in relazione all'età e alle concrete condizioni del mercato del lavoro.
Alla luce di quanto sopra, considerate le disponibilità attuali delle parti e le maggiori spese che gravano allo stato sull'attore per l'abitazione, si reputa congruo riconoscere un assegno divorzile con funzione prevalentemente perequativa considerata la seppur minima disparità di condizioni economico - patrimoniali che ancora persistono, pari ad euro 90,00 mensili.
Spese di lite
In ragione della reciproca soccombenza dispone la compensazione integrale delle spese di lite
P.Q.M.
Il Tribunale di Sondrio in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel contraddittorio pagina 9 di 10 delle parti, disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e difesa, sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato tra
[...] ed in data 8.11.1997 in NE (atto trascritto nei registri del Comune _1 CP_1 di NE (PN) – Atto n. 147 parte II Serie A, anno 1997);
2) assegna la casa coniugale, sita in EL (SO) via Roma n. 34/A alla convenuta;
3) pone a carico di quale assegno divorzile, il pagamento della somma mensile di € _1
90,00, annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT- costo della vita per famiglie di operai e impiegati con riferimento alla data delle decisione, e da corrispondersi a in via CP_1 anticipata entro il giorno 5 di ogni mese;
4) pone a carico di quale contributo al mantenimento del figlio maggiorenne ma _1 non economicamente autosufficiente il pagamento della somma mensile di € Persona_2
150,00, annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT e con riferimento alla data delle decisione, e da corrispondersi a in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al rimborso CP_1 del 50% delle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Sondrio;
5) spese interamente compensate tra le parti;
Manda alla Cancelleria di trasmettere copia della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune di NE (PN) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
Sondrio, così deciso nella camera di consiglio del 14/5/2025.
Il Giudice est. Il Presidente
dott.ssa Sara Cargasacchi dott.ssa Barbara Licitra
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