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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 11/02/2025, n. 432 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 432 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 5969/2017 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Nola, Prima Sezione Civile, nel collegio composto dai Giudici:
Dott. Geremia Casaburi Presidente Dott.ssa Dora Tagliafierro Giudice
Dott. Alfonso Annunziata Giudice relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N. 5969/2017 del Ruolo Generale, avente ad oggetto: comodato/querela di falso in corso di causa e vertente
TRA
, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Parte_1
Leonardo Polito ed elettivamente domiciliata come in atti
RICORRENTE
E
e , rappresentati e difesi, giusta Controparte_1 Controparte_2
procura in atti, dagli Avv.ti Carmela Loredana Ferrentino e Cava Giuseppe ed elettivamente domiciliati come in atti
1 RESISTENTI CONCLUSIONI: come da verbali di causa, note e comparse depositate.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Va premesso che con l'atto introduttivo del presente giudizio Parte_1
esponeva di essere proprietaria dell'unità immobiliare sita in Palma Campania (NA),
alla via Isernia n. 36, censita al Catasto Fabbricati del medesimo Comune al foglio 3,
part. 2138, vani 3 più accessori, di circa 90 mq., e di aver concesso in comodato per uso abitativo la predetta unità immobiliare al figlio , come risulta Controparte_1
dal contratto di comodato del 08.02.2011, successivamente registrato il 03.08.2017,
presente in atti (cfr. allegato 1 della produzione della ricorrente).
L'istante deduceva, altresì, che nelle more i rapporti con il figlio si Controparte_1
deterioravano e veniva inutilmente chiesto al comodatario il rilascio dell'immobile oggetto di comodato, libero da cose e persone.
Ciò posto, sulla base delle argomentazioni in atti, domandava Parte_1
all'adito Tribunale di accertare e dichiarare la risoluzione del contratto di comodato per cui è causa, essendo esso precario e, per l'effetto, condannare e Controparte_1
a rilasciare libero e sgombero da persone e cose il suddetto Controparte_2
immobile, rimettendolo nel pieno e legittimo possesso della ricorrente e a risarcire tutti i danni patrimoniali subiti da in ragione del mancato Parte_1
tempestivo rilascio dell'immobile, con vittoria di spese, diritti e onorari di causa.
Instauratosi il contraddittorio, si costituivano in giudizio e Controparte_1 [...]
, i quali resistevano con le argomentazioni in atti, rilevando, in CP_2
particolare, che il contratto di comodato de quo era stato concluso esclusivamente in forma orale e che esso non può considerarsi precario, essendo l'immobile oggetto di
2 comodato destinato a scopo familiare e chiedevano il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto, spiegando, altresì, domanda riconvenzionale di condanna della ricorrente a risarcire, a favore dei resistenti, i costi da questi ultimi sostenuti per la ristrutturazione del suindicato immobile, nonché i danni non patrimoniali subiti nella somma ritenuta congrua dal Giudice, con vittoria di spese,
diritti e onorari di causa.
I convenuti, quindi, proponevano querela di falso in corso di causa avverso il suindicato contratto di comodato. Parte ricorrente, interpellata dal Tribunale ai sensi dell'art. 222 c.p.c., dichiarava di volersi avvalere del contratto di comodato. Il
Tribunale provvedeva d conseguenza, disponendo, una consulenza tecnica d'ufficio grafologica al fine di verificare l'autenticità delle sottoscrizioni apparentemente riconducibili al resistente apposte al contratto di comodato del Controparte_1
08.02.2011, registrato a Nola il 03.08.2017.
Espletata la consulenza tecnica d'ufficio, all'udienza del 07.11.2024, fissata per la precisazione delle conclusioni ai fini della decisione della causa sulla preliminare questione sottesa alla proposta querela di falso, la causa veniva rimessa al Collegio
per la decisione sulla querela di falso proposta, con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190, I co. c.p.c.
Orbene, la querela di falso proposta dai resistenti deve essere accolta, essendo fondata.
Ed invero, il C.T.U., Avv. Giovanna Parisi, valutate le deduzioni delle parti rispetto alla bozza di relazione tecnica, ha definitivamente concluso: “Questo CTU non ritiene di dover approfondire ulteriormente le indagini.
Si è rilevata una sostanziale divergenza in tutte le specie grafiche analizzate, che non lascia alcuno spazio all'ipotesi di dissimulazione. Non esiste compattezza espressiva,
3 né uniformità, né omogeneità, né compatibilità, né coerenza ideativa del gesto grafico tra le firme in verifica e quelle autografe, di talché, la similarità apparente costituisce soltanto un tentativo di imitazione.
Giunti al termine delle indagini peritali” […] “così si conclude:
LE FIRME IN VERIFICA APPOSTE SUL CONTRATTO DI COMODATO D'USO
GRATUITO N° 1718 DEL 03.08.2017, CHE E' STATO VISIONATO IN
ORIGINALE, CON ALTISSIMA PROBABILITA' CHE SI APPROSSIMA ALLA
CERTEZZA, NON SONO STATE APPOSTE DAL SIG. MENNA GIANFRANCO,
DUNQUE NON SONO AUTOGRAFE, MA IL PRODOTTO DI UNA
FALSIFICAZIONE PER IMITAZIONE” (si veda pagina 42 della relazione tecnica d'ufficio).
A tale conclusione la consulente è giunta, fra l'altro, alla luce delle seguenti considerazioni in merito alla tesi dell'Avv. Polito, per parte ricorrente, secondo cui le sottoscrizioni di sarebbero dissimulate: Controparte_1
“Chi intende imitare una firma avrà a disposizione diverse tecniche, che tuttavia non consentiranno al falsario di addivenire ad una perfetta imitazione. Infatti, nessuno è in grado di riprodurre la naturalezza propria di ogni singolo individuo. Allo stesso modo,
chi dissimula, ovvero chi cerca di riprodurre forme il più lontano possibili dalla propria natura grafomotoria, non riuscirà completamente a nascondere le tracce abituali del suo gesto scrittorio. Nell'elaborato peritale è stato dato rilievo a tutti quei segni connotativi e non imitabili né dissimulabili che possono condurre all'identificazione di un soggetto.
Le convergenze segnalate dall'avv. Polito nelle sue osservazioni sono state
ampiamente trattate, ovvero spiegate ma sotto forma di divergenze, ossia tentativi di imitazione. Nel grafismo del sig. permangono delle costanti, Controparte_1
4 con alto valore identificativo, che non si riscontrano in alcun modo nelle firme in verifica.
E' vero che nell'ambito della dissimulazione, man mano che si va avanti nella scrittura l'attenzione comincia a calare, così come le concentrazione ed ecco che fuoriescono gli automatismi ed i gesti incontrollati che sono connaturati nella scrittura di ogni individuo e che non possono essere in alcun modo modificati;
ma nel nostro caso, nelle numerose firme acquisite nel saggio grafico, così come in quelle comparative, non si riscontrano similitudini, sia dal punto di vista del valore numerico, sia dal punto di vista della valenza significativa nelle firme in verifica.
I generi grafici sui quali ha agito il sig. non sono quelli sui quali – Controparte_1
per letteratura scientifica costante – è più facile esercitare la propria volontà:
inclinazione, forma, velocità; o meglio, il sig. se si fosse dissimulato, avrebbe CP_1
cercato di allontanarsi quanto più possibile dal suo modo di scrivere alterando completamente queste specie grafiche nelle firme in verifica” (si veda pagina 38 della relazione tecnica d'ufficio).
Inoltre, il C.T.U. a pagina 34 della relazione tecnica aveva già affermato: “Dal
confronto emerge in sintesi DIVERGENZA in tutte le specie grafiche.
Per il terzo principio di P. ER sulle somiglianze della scrittura si è concordi nel ritenere che per quanto suggestive possano essere le somiglianze rilevate tra le scritture, esse non sono sufficienti per dimostrare l'identità.
L'apparente convergenza formale trova giustificazione in un tentativo di imitazione grafica.
Sono stati evidenziati nelle firme in verifica alcuni segnali di falsificazione che sono propri del meccanismo dell'imitazione.
– Mancanza di impulso spontaneo e di vitalità grafica;
5 – Punti di saldatura;
– Mancanza di coesione ritmica (sono annullate le componenti di coesione ritmica)”.
Ebbene, la consulenza tecnica d'ufficio risulta svolta sulla base di un analitico raffronto tra le sottoscrizioni contestate e quelle comparative, secondo criteri corretti ed esente da vizi logici e contraddizioni.
Il Collegio, pertanto, ritiene di dover condividere e fare proprie le conclusioni della
C.T.U.
Esaurienti appaiono, alla luce di quanto sopra evidenziato, le risposte del C.T.U. alle osservazioni delle parti e, in particolare, a quelle di parte ricorrente.
Come sopra anticipato, la querela di falso proposta dai resistenti deve essere,
pertanto, accolta e, per l'effetto, va dichiarata la falsità materiale delle sottoscrizioni apparentemente riconducibili al resistente apposte al contratto di Controparte_1
comodato del 08.02.2011, registrato a Nola il 03.08.2017.
Conclusioni opposte non possono essere suffragate, poi, dal rilievo attoreo secondo cui “l'espletata consulenza grafologica” […] “non assurge a livello di prova ma costituisce un mero indizio rispondente ai criteri di gravità, precisione e concordanza,
cosa che nel caso che ci impegna non sussiste specie se si tiene conto delle osservazioni mosse alla bozza”, poiché le osservazioni della difesa attorea alla bozza sono state, come sopra evidenziato, confutate dal consulente tecnico d'ufficio.
La decisione in ordine alla questione preliminare sottesa alla proposta querela di falso non esaurisce quella dell'intera controversia, dovendo disporsi il prosieguo del giudizio per la decisione sulle altre domande delle parti.
Con separata ordinanza, quindi, si dispone, appunto, per il prosieguo del giudizio.
Il regolamento delle spese di lite va riservato alla decisione definitiva della controversia.
Deve ritenersi assorbita ogni altra questione.
6
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, così provvede:
– accoglie la querela di falso proposta da e e, Controparte_1 Controparte_2
per l'effetto, dichiara la falsità materiale delle sottoscrizioni apparentemente riconducibili al resistente apposte al contratto di comodato del Controparte_1
08.02.2011, registrato a Nola il 03.08.2017;
– rimette la causa sul ruolo istruttorio del Dott. Annunziata come da separata ordinanza;
– spese al definitivo.
Così deciso in Nola, all'esito della camera di consiglio dell'11.02.2025.
Il Giudice rel. ed estens. Il Presidente
Dott. Alfonso Annunziata Dott. Geremia Casaburi
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Nola, Prima Sezione Civile, nel collegio composto dai Giudici:
Dott. Geremia Casaburi Presidente Dott.ssa Dora Tagliafierro Giudice
Dott. Alfonso Annunziata Giudice relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N. 5969/2017 del Ruolo Generale, avente ad oggetto: comodato/querela di falso in corso di causa e vertente
TRA
, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Parte_1
Leonardo Polito ed elettivamente domiciliata come in atti
RICORRENTE
E
e , rappresentati e difesi, giusta Controparte_1 Controparte_2
procura in atti, dagli Avv.ti Carmela Loredana Ferrentino e Cava Giuseppe ed elettivamente domiciliati come in atti
1 RESISTENTI CONCLUSIONI: come da verbali di causa, note e comparse depositate.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Va premesso che con l'atto introduttivo del presente giudizio Parte_1
esponeva di essere proprietaria dell'unità immobiliare sita in Palma Campania (NA),
alla via Isernia n. 36, censita al Catasto Fabbricati del medesimo Comune al foglio 3,
part. 2138, vani 3 più accessori, di circa 90 mq., e di aver concesso in comodato per uso abitativo la predetta unità immobiliare al figlio , come risulta Controparte_1
dal contratto di comodato del 08.02.2011, successivamente registrato il 03.08.2017,
presente in atti (cfr. allegato 1 della produzione della ricorrente).
L'istante deduceva, altresì, che nelle more i rapporti con il figlio si Controparte_1
deterioravano e veniva inutilmente chiesto al comodatario il rilascio dell'immobile oggetto di comodato, libero da cose e persone.
Ciò posto, sulla base delle argomentazioni in atti, domandava Parte_1
all'adito Tribunale di accertare e dichiarare la risoluzione del contratto di comodato per cui è causa, essendo esso precario e, per l'effetto, condannare e Controparte_1
a rilasciare libero e sgombero da persone e cose il suddetto Controparte_2
immobile, rimettendolo nel pieno e legittimo possesso della ricorrente e a risarcire tutti i danni patrimoniali subiti da in ragione del mancato Parte_1
tempestivo rilascio dell'immobile, con vittoria di spese, diritti e onorari di causa.
Instauratosi il contraddittorio, si costituivano in giudizio e Controparte_1 [...]
, i quali resistevano con le argomentazioni in atti, rilevando, in CP_2
particolare, che il contratto di comodato de quo era stato concluso esclusivamente in forma orale e che esso non può considerarsi precario, essendo l'immobile oggetto di
2 comodato destinato a scopo familiare e chiedevano il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto, spiegando, altresì, domanda riconvenzionale di condanna della ricorrente a risarcire, a favore dei resistenti, i costi da questi ultimi sostenuti per la ristrutturazione del suindicato immobile, nonché i danni non patrimoniali subiti nella somma ritenuta congrua dal Giudice, con vittoria di spese,
diritti e onorari di causa.
I convenuti, quindi, proponevano querela di falso in corso di causa avverso il suindicato contratto di comodato. Parte ricorrente, interpellata dal Tribunale ai sensi dell'art. 222 c.p.c., dichiarava di volersi avvalere del contratto di comodato. Il
Tribunale provvedeva d conseguenza, disponendo, una consulenza tecnica d'ufficio grafologica al fine di verificare l'autenticità delle sottoscrizioni apparentemente riconducibili al resistente apposte al contratto di comodato del Controparte_1
08.02.2011, registrato a Nola il 03.08.2017.
Espletata la consulenza tecnica d'ufficio, all'udienza del 07.11.2024, fissata per la precisazione delle conclusioni ai fini della decisione della causa sulla preliminare questione sottesa alla proposta querela di falso, la causa veniva rimessa al Collegio
per la decisione sulla querela di falso proposta, con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190, I co. c.p.c.
Orbene, la querela di falso proposta dai resistenti deve essere accolta, essendo fondata.
Ed invero, il C.T.U., Avv. Giovanna Parisi, valutate le deduzioni delle parti rispetto alla bozza di relazione tecnica, ha definitivamente concluso: “Questo CTU non ritiene di dover approfondire ulteriormente le indagini.
Si è rilevata una sostanziale divergenza in tutte le specie grafiche analizzate, che non lascia alcuno spazio all'ipotesi di dissimulazione. Non esiste compattezza espressiva,
3 né uniformità, né omogeneità, né compatibilità, né coerenza ideativa del gesto grafico tra le firme in verifica e quelle autografe, di talché, la similarità apparente costituisce soltanto un tentativo di imitazione.
Giunti al termine delle indagini peritali” […] “così si conclude:
LE FIRME IN VERIFICA APPOSTE SUL CONTRATTO DI COMODATO D'USO
GRATUITO N° 1718 DEL 03.08.2017, CHE E' STATO VISIONATO IN
ORIGINALE, CON ALTISSIMA PROBABILITA' CHE SI APPROSSIMA ALLA
CERTEZZA, NON SONO STATE APPOSTE DAL SIG. MENNA GIANFRANCO,
DUNQUE NON SONO AUTOGRAFE, MA IL PRODOTTO DI UNA
FALSIFICAZIONE PER IMITAZIONE” (si veda pagina 42 della relazione tecnica d'ufficio).
A tale conclusione la consulente è giunta, fra l'altro, alla luce delle seguenti considerazioni in merito alla tesi dell'Avv. Polito, per parte ricorrente, secondo cui le sottoscrizioni di sarebbero dissimulate: Controparte_1
“Chi intende imitare una firma avrà a disposizione diverse tecniche, che tuttavia non consentiranno al falsario di addivenire ad una perfetta imitazione. Infatti, nessuno è in grado di riprodurre la naturalezza propria di ogni singolo individuo. Allo stesso modo,
chi dissimula, ovvero chi cerca di riprodurre forme il più lontano possibili dalla propria natura grafomotoria, non riuscirà completamente a nascondere le tracce abituali del suo gesto scrittorio. Nell'elaborato peritale è stato dato rilievo a tutti quei segni connotativi e non imitabili né dissimulabili che possono condurre all'identificazione di un soggetto.
Le convergenze segnalate dall'avv. Polito nelle sue osservazioni sono state
ampiamente trattate, ovvero spiegate ma sotto forma di divergenze, ossia tentativi di imitazione. Nel grafismo del sig. permangono delle costanti, Controparte_1
4 con alto valore identificativo, che non si riscontrano in alcun modo nelle firme in verifica.
E' vero che nell'ambito della dissimulazione, man mano che si va avanti nella scrittura l'attenzione comincia a calare, così come le concentrazione ed ecco che fuoriescono gli automatismi ed i gesti incontrollati che sono connaturati nella scrittura di ogni individuo e che non possono essere in alcun modo modificati;
ma nel nostro caso, nelle numerose firme acquisite nel saggio grafico, così come in quelle comparative, non si riscontrano similitudini, sia dal punto di vista del valore numerico, sia dal punto di vista della valenza significativa nelle firme in verifica.
I generi grafici sui quali ha agito il sig. non sono quelli sui quali – Controparte_1
per letteratura scientifica costante – è più facile esercitare la propria volontà:
inclinazione, forma, velocità; o meglio, il sig. se si fosse dissimulato, avrebbe CP_1
cercato di allontanarsi quanto più possibile dal suo modo di scrivere alterando completamente queste specie grafiche nelle firme in verifica” (si veda pagina 38 della relazione tecnica d'ufficio).
Inoltre, il C.T.U. a pagina 34 della relazione tecnica aveva già affermato: “Dal
confronto emerge in sintesi DIVERGENZA in tutte le specie grafiche.
Per il terzo principio di P. ER sulle somiglianze della scrittura si è concordi nel ritenere che per quanto suggestive possano essere le somiglianze rilevate tra le scritture, esse non sono sufficienti per dimostrare l'identità.
L'apparente convergenza formale trova giustificazione in un tentativo di imitazione grafica.
Sono stati evidenziati nelle firme in verifica alcuni segnali di falsificazione che sono propri del meccanismo dell'imitazione.
– Mancanza di impulso spontaneo e di vitalità grafica;
5 – Punti di saldatura;
– Mancanza di coesione ritmica (sono annullate le componenti di coesione ritmica)”.
Ebbene, la consulenza tecnica d'ufficio risulta svolta sulla base di un analitico raffronto tra le sottoscrizioni contestate e quelle comparative, secondo criteri corretti ed esente da vizi logici e contraddizioni.
Il Collegio, pertanto, ritiene di dover condividere e fare proprie le conclusioni della
C.T.U.
Esaurienti appaiono, alla luce di quanto sopra evidenziato, le risposte del C.T.U. alle osservazioni delle parti e, in particolare, a quelle di parte ricorrente.
Come sopra anticipato, la querela di falso proposta dai resistenti deve essere,
pertanto, accolta e, per l'effetto, va dichiarata la falsità materiale delle sottoscrizioni apparentemente riconducibili al resistente apposte al contratto di Controparte_1
comodato del 08.02.2011, registrato a Nola il 03.08.2017.
Conclusioni opposte non possono essere suffragate, poi, dal rilievo attoreo secondo cui “l'espletata consulenza grafologica” […] “non assurge a livello di prova ma costituisce un mero indizio rispondente ai criteri di gravità, precisione e concordanza,
cosa che nel caso che ci impegna non sussiste specie se si tiene conto delle osservazioni mosse alla bozza”, poiché le osservazioni della difesa attorea alla bozza sono state, come sopra evidenziato, confutate dal consulente tecnico d'ufficio.
La decisione in ordine alla questione preliminare sottesa alla proposta querela di falso non esaurisce quella dell'intera controversia, dovendo disporsi il prosieguo del giudizio per la decisione sulle altre domande delle parti.
Con separata ordinanza, quindi, si dispone, appunto, per il prosieguo del giudizio.
Il regolamento delle spese di lite va riservato alla decisione definitiva della controversia.
Deve ritenersi assorbita ogni altra questione.
6
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, così provvede:
– accoglie la querela di falso proposta da e e, Controparte_1 Controparte_2
per l'effetto, dichiara la falsità materiale delle sottoscrizioni apparentemente riconducibili al resistente apposte al contratto di comodato del Controparte_1
08.02.2011, registrato a Nola il 03.08.2017;
– rimette la causa sul ruolo istruttorio del Dott. Annunziata come da separata ordinanza;
– spese al definitivo.
Così deciso in Nola, all'esito della camera di consiglio dell'11.02.2025.
Il Giudice rel. ed estens. Il Presidente
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