TRIB
Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 05/12/2025, n. 972 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 972 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 4020/2024 Cont. Civ.
TRIBUNALE ORDINARIO di COMO
SEZIONE SECONDA CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Como, sezione seconda civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice, dott.
Giorgio Previte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 terdecies -281 sexies c.p.c.
nella causa iscritta al n. 4020 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024, vertente:
TRA
) nato a [...] il [...] e residente in [...] C.F._1
2 6834 RB NF (Svizzera) rappresentato e difeso dall'avvocato Sara Zuliani ( ), C.F._2 presso il cui studio in Como, viale Masia 71 ha eletto domicilio
-attore opponente-
CONTRO
(C.F. ) con studio in Campione d'Italia, Piazza Indipendenza, 1 CP_1 C.F._3 rappresentato e difeso dall'Avv. Fabio Ansideri (C.F. , Fax. 031-2289931, pec: C.F._4
, ed elettivamente domiciliato presso il di lui studio in Campione d'Italia, Email_1
Piazza Indipendenza n. 1;
- convenuto opposto-
Oggetto: obbligazioni pecuniarie (opposizione a decreto ingiuntivo)
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'esito dell'udienza cartolare per il trattenimento in decisione ex art. 281 sexies-281 terdecies c.p.c. del 3 novembre 2025, il Giudice tratteneva la causa in decisione sulla base delle seguenti conclusioni:
Per parte attrice opponente, come riportate in atto di citazione:
“Nel merito accertare che l'importo ingiunto è indicato come se fosse interamente sorta capitale e non al lordo e, per
l'effetto, dichiarare il minor importo effettivamente dovuto.
Con vittoria di spese e compensi di causa.”
1 Per parte convenuta opposta come da note di trattazione scritta depositate in data 27.10.2025;
“Nel merito: Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito rigettare l'opposizione in quanto infondata in fatto ed in diritto e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo opposto con il favore delle spese.
In via subordinata: Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, nella denegata ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo opposto, condannare il signor al pagamento in favore del dott. della somma di Parte_1 CP_1
CHF 16.295,00, convertita in Euro al tasso di cambio corrente, o della diversa somma accertata in corso di causa oltre interessi dal 16.10.2023 al saldo effettivo. Vittoria di spese diritti ed onorari di causa”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
I. Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo ritualmente notificato a mezzo PEC in data
17.12.2024 ed iscritto a ruolo il 25.12.2024, evocava in giudizio deducendo Parte_1 CP_1 che gli era stato ingiunto (in solido con terzi), con decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 1214/2024 emesso dal Tribunale di Como, di pagare l'importo di Euro 16.295,00, considerato dal giudicante erroneamente al netto e quindi come se fosse interamente sorte capitale, con la conseguenza di una significativa differenza economica a favore del creditore ingiungente.
Chiedeva pertanto di accertare che l'importo ingiunto fosse erroneamente indicato come interamente sorte capitale e non al lordo, e di dichiarare effettivamente dovuta, conseguentemente, la minor somma.
Con comparsa di costituzione e riposta depositata in data 09.4.2025 si costituiva in giudizio , CP_1 eccependo preliminarmente la nullità dell'atto di citazione non essendo ricavabili dal contenuto dell'atto i fatti e le ragioni posti a fondamento della domanda;
e deducendo nel merito che I) con lettera di incarico professionale del 2.11.2020 il legale rappresentante di gli aveva conferito l'incarico di svolgere Parte_2 le attività di tenuta delle contabilità come da allegato A) alla lettera di incarico professionale;
II) che in data
19.7.2022 aveva comunicato a la sospensione dell'attività di assistenza professionale CP_1 Parte_2 quantificando il compenso maturato sino a quel momento di CHF 14.012,00 lordi e che III) con atto di riconoscimento di debito sottoscritto il 14.04.2023 i era espressamente riconosciuto debitore in solido Pt_1 con un terzo ( ) della somma di € 16.295,00 per prestazioni professionali svolte dal sig. egli CP_2 CP_1 anni 2020 e 2021.
Chiedeva pertanto l'opposto preliminarmente di dichiararsi la nullità dell'atto di citazione, e, nel merito, la conferma del decreto ingiuntivo opposto o, in caso di revoca, la condanna di controparte al pagamento dell'importo di € 16.295,00 o di quella diversa somma risultante in corso di causa.
Con decreto del 3 maggio 2025 il sottoscritto G.I. fissava udienza al 28.5.2025 in trattazione cartolare per la concessione del termine per l'instaurazione della procedura di mediazione obbligatoria - ritenendo la materia oggetto di causa rientrante tra quelle per le quali, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del d. lgs. 28/2010, la preventiva mediazione è condizione di procedibilità della domanda-, al contempo auspicando la conciliazione della vertenza.
All'esito dell'udienza cartolare, preso atto della mancata conciliazione, (I) concedeva il termine per l'esperimento della mediazione e (II) mutava il rito da ordinario in semplificato, ravvisata la sussistenza degli estremi di cui all'art. 171 bis co.IV cpc secondo cui “se ritiene che in relazione a tutte le domande proposte ricorrono i presupposti di cui al primo comma dell'articolo 281-decies, il giudice dispone la prosecuzione del processo nelle forme del rito semplificato di cognizione e fissa l'udienza di cui all'articolo 281-duodecies
2 nonché il termine perentorio entro il quale le parti possono integrare gli atti introduttivi mediante deposito di memorie e documenti, (III) fissando consequenzialmente udienza cartolare ex art. 281 duodecies cpc al 17 settembre 2025.
In tale data, rigettata l'istanza di interrogatorio formale di controparte nel frattempo formulata da parte attrice ora ricorrente, fissava per il trattenimento in decisione ex art. 281 sexies terdecies del 3.11.2025; data nella quale, preso atto delle note di trattazione scritta depositate da ambo le parti, anche in funzione di note conclusive, tratteneva la causa in decisione.
II. Sussiste, pacificamente, e il dato non è contestato, la giurisdizione italiana e la competenza del Tribunale di
Como. Altrettanto pacifiche sono la legittimazione attiva dell'opponente, e l'interesse ad agire, come la legittimazione passiva dell'opposto.
Il contraddittorio è stato ritualmente instaurato, con tempestiva costituzione di parte convenuta;
l'opposizione
è stata tempestivamente proposta, tenuto conto dei superiori termini per la notifica all'estero.
Risulta esperito, su impulso del G.I., da parte opposta, il procedimento di mediazione, condizione di procedibilità della domanda, dall'esito infruttuoso per mancata partecipazione di parte opponente (vds. verbale allegato a dep.4.9.2025).
La domanda, originariamente introdotta nelle forme del rito ordinario è stata mutata in rito semplificato rientrando tra le fattispecie indicate nell'art. 281 decies c.p.c. (fatti di causa non controversi, oppure domanda fondata su prova documentale, o di pronta soluzione o richiedente un'istruzione non complessa).
Deve infatti evidenziarsi come nel giudizio in esame non è contestata la debenza nell'an, ma unicamente il quantum, e la decisione fonda esclusivamente su dati documentali e interpretazione di norme giuridiche. Per tale motivo, peraltro, è stata rigettata la richiesta di parte ricorrente di interpello di controparte, ritenuta irrilevante (vds ud.17.9.2025) oltre che non formulata in maniera circostanziata (ma genericamente, senza alcuna indicazione dei capitoli -vds note del 2.9.2025- e pertanto inammissibile).
III. Giova anzitutto principiare dalla sollevata eccezione di nullità dell'atto di citazione ex art. 164 IV comma c.p.c. (per omissione o assoluta incertezza del requisito stabilito nel numero 3) dell'articolo 163 o per mancata esposizione dei fatti di cui al numero 4) dello stesso): la stessa deve ritenersi superata, non risultando assolutamente incerta –pur non essendo del tutto chiara (vds infra)- l'esposizione dei fatti di cui al n. 4 dell'art. 163 c.p.c ed in ogni caso tenuto conto -come da preliminare vaglio del 3.5.2025, non oggetto di presa di posizione- che la convenuta opposta, da intendersi, come noto, quale attrice in senso sostanziale, ha già delineato nel ricorso monitorio il thema decidendum e i fatti all'origine della domanda, fatti che peraltro non sono stati contestati nell'atto di citazione, per cui risulta più difficile inerire un difetto di conoscibilità in capo alla parte evocata in giudizio
IV. Passando al merito del giudizio, l'opposizione a decreto ingiuntivo risulta infondata e non merita accoglimento.
IV.I - Risulta documentalmente che sia creditore della somma di € 16.295,00 così come CP_1 espressamente indicata nella dichiarazione di “riconoscimento di debito e impegno irrevocabile di pagamento” sottoscritta in data 14.04.2023 dallo stesso (oltre che dal terzo quale coobbligato in Parte_1 CP_2
3 solido. Né l'attrice opponente contesta il suddetto riconoscimento di debito, che peraltro viene prodotto da entrambe le parti (doc. 2 fasc. attore opponente e doc. 4 fasc. convenuto opposto), e dunque è dato pacifico.
IV.II. Così accertato l'an della pretesa creditoria occorre indagare l'unico motivo formulato dall'opponente a fondamento della propria domanda, riguardante il quantum della pretesa creditoria.
Innanzitutto devesi rilevare che lo stesso si limita a contestare la somma ingiunta perché ritenuta errata in quanto considerata al lordo e non al netto, senza alcuna ulteriore specificazione.
Cionondimeno “è stato affermato, in sede di legittimità, che il giudice di merito, nell'esercizio del potere di interpretazione e qualificazione della domanda, non è condizionato dalle espressioni adoperate dalla parte ed ha il potere-dovere di accertare e valutare il contenuto sostanziale della pretesa, quale desumibile non solo dal tenore letterale degli atti, ma anche dalla natura delle vicende rappresentate dalla parte nonché dal provvedimento concreto dalla stessa richiesto (Cass. 27428/2005)”.
Procede pertanto il Tribunale alla qualificazione della contestazione operata da parte opponente -invero generica ma non passibile di nullità per eccessiva genericità, individuando due alternative possibili, e vagliandole partitamente.
V. L'attribuzione di erroneità del calcolo dell'importo dovuto “come se fosse interamente sorte capitale” si può prestare ad una duplice interpretazione:
1. nel senso dell'inclusione nell'importo ingiunto anche degli oneri professionali (cioè se l'importo sia da considerarsi al lordo o al netto di essi);
2. nel senso della dovutezza o meno degli interessi.
V.I. Principiando dalla prima alternativa interpretativa, la stessa si presume fondi, nell'ottica dell'opponente, sul tenore letterale della lettera di incarico professionale, allegato A) intitolato “oggetto dell'incarico e compenso annuo” (vedasi doc. 1 convenuto), laddove in calce alla tabella viene indicato che “oltre ai suddetti compensi, saranno da conteggiare l'IVA (ove dovuta), il contributo previdenziale di legge (attualmente pari al
4%), il rimborso delle spese di studio forfettariamente determinate nel 10% delle indennità e dei compensi e le spese anticipate in nome e per conto”.
Secondo questa interpretazione, parte opponente/ricorrente pertanto riterrebbe che la somma ingiunta sia stata considerata erroneamente al lordo delle imposte e oneri previdenziali, senza indicazione specifica delle imposte e oneri eventualmente da sommarsi ai compensi netti, e chiede quindi l'accertamento del minor importo netto dovuto.
La tesi è inaccoglibile.
E' pacifico e non contestato che abbia sottoscritto il riconoscimento di debito del 14.04.2023 nel quale Pt_1 era espressamente indicata come dovuta “la somma complessiva alla data odierna di CHF 16.295,00”. Al punto
2 “si dichiara in via personale, senza riserve o esclusioni di sorta, coobbligato in solido all'impegno di Pt_1 pagamento di cui sopra”. L'interpretazione letterale del suddetto documento, unica possibile, esclude ogni possibile alternativa, peraltro non indicata dall'opponente, che non deduce cioè sulla base di quali ragioni dovrebbe ritenersi corretta la propria tesi, apoditticamente indicata e non argomentata.
4 con il ricorso per decreto ingiuntivo ha richiesto il pagamento della somma complessiva di € CP_1
16.295,0, per prestazioni professionali svolte a favore della società per gli anni 2020 e 2021, così Parte_2 come esattamente riportata nel riconoscimento di debito sottoscritto dall'opponente, pur senza null'altro specificare.
Considerato che il suddetto importo è stato espressamente riconosciuto da quale coobbligato in solido, Pt_1 come dovuto al , e stante l'esatta corrispondenza tra la somma indicata nel riconoscimento di CP_1 debito e la somma ingiunta con il ricorso per decreto ingiuntivo, non può individuarsi spazio logico per una soluzione ricostruttiva diversa da quella che vede la conferma del decreto ingiuntivo, non sussistendo fondati motivi per ridurre la complessiva somma ingiunta.
V.II - La seconda alternativa interpretativa della domanda muoverebbe -ma la circostanza è del tutto omessa- dalla differenza tra debiti di valore e debiti di valuta e dunque afferirebbe, secondo l'opponente, alla non dovutezza degli interessi, invece riconosciuti in decreto ingiuntivo.
Anche in quest'ottica la domanda è del tutto destituita di fondamento.
Osserva a riguardo il Tribunale come in decreto ingiuntivo oltre all'importo di € 16.295,00, oggetto di riconoscimento di debito, vengano liquidati “gli interessi come da domanda”, e in ricorso per decreto ingiuntivo
(vds pag.2 atto introduttivo proc. Monitorio R.G. 2957/2024) siano richiesti gli “interessi dal dovuto e sino al saldo effettivo”.
Ebbene, si dà atto di come parte ricorrente in sede monitoria abbia correttamente richiesto, trattandosi di debito di valuta, gli interessi e non anche la rivalutazione: il debito di valuta non è infatti soggetto a rivalutazione monetaria.
Ma gli interessi sono dovuti, per essi intendendosi non quelli preesistenti alla ricognizione di debito, intervenuta il 14.4.2023, bensì quelli maturati successivamente.
Se è vero infatti che “Il riconoscimento di un debito quanto al capitale non implica anche il riconoscimento del debito di interessi moratori” (ex multis Cass. 23746 del 16/11/2007), ciò non vuol dire, appunto, che non decorrano gli interessi successivi alla ricognizione di debito, e dunque quelli decorrenti dal 14.4.2023 (dì del dovuto) al saldo.
L'applicazione del principio nominalistico (atr. 1277 c.c.) comporta la sostanziale irrilevanza delle variazioni del valore reale del denaro, pertanto escludendo la rivalutazione, ma ciò non significa che gli importi oggetto di obbligazioni pecuniarie -come nel caso di specie- non producano interessi di pieno diritto, ai sensi dell'art. 1282 cc (“i crediti liquidi ed esigibili di somme di denaro producono interessi di pieno diritto”).
Conclusivamente, sebbene il debito di valuta escluda la rivalutazione, nondimeno contempla la maturazione degli interessi, quali frutti, con funzione remuneratoria, della temporanea privazione del godimento di una somma di denaro.
Pertanto, nel caso di specie, sono dovuti “dal dovuto e sino al saldo effettivo” (vds ricorso per d.i.), dunque
“come da domanda” (v.d.s. d.i.)
VI. Per tutte le ragioni che precedono, l'opposizione non merita accoglimento ed il decreto ingiuntivo va confermato.
5 Il rigetto dell'opposizione assorbe ogni valutazione in ordine alla domanda subordinata di parte opposta -stante l'accoglimento della principale- volta all'individuazione del diverso importo convertito al tasso di cambio corrente;
la richiesta di conversione dell'importo nella valuta di cui al ricorso -franchi svizzeri- non è infatti stata svolta dall'opponente.
VII. Le spese di lite seguono la soccombenza.
Esse vengono liquidate come in parte dispositiva ai valori tra i minimi e i medi con riferimento alla fase di studio e introduttiva, stante la sostanziale assenza di complessità della questione, senza fase di trattazione (in vista del mutamento del rito in semplificato) e ai minimi per quella decisoria (alla luce dell'effettività delle memorie conclusive), tenuto conto dello scaglione relativo al valore della domanda (da € 5.200,00 a €
26.000,00) utilizzando i parametri di cui al D.M.147/2022.
P.Q.M.
Il Tribunale di Como – seconda sezione civile - in composizione monocratica nella persona del dott. Giorgio
Previte, definitivamente pronunciando sulla causa di opposizione a decreto ingiuntivo proposta da
[...]
nei confronti di , ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione respinta, letti gli artt. Parte_1 CP_1
281 terdecies e 281 sexies c.p.c., così provvede:
- Rigetta l'opposizione a decreto ingiuntivo promossa da e per l'effetto: Parte_1
- Conferma il decreto ingiuntivo n. 1214/2024 emesso dal Tribunale di Como in data 07.10.2024 e depositato in data 08.10.2024 ad esito del proc. RG 2957/2024.
- Condanna l'attore opponente alla rifusione delle spese di lite in favore Parte_1 dell'opposto che si liquidano in € 1.900,00 (millenovecento/00) oltre rimb. Forf. CP_1
15% oltre C.P.A. e I.V.A. (se dovuta) come per legge.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza e per le comunicazioni alle parti.
Così deciso in Como, il 4 dicembre 2025.
Il Giudice
dott. Giorgio Previte
(provvedimento redatto con la collaborazione del GOP assegnato all'UPP dott.ssa Elisa Nespoli)
6
TRIBUNALE ORDINARIO di COMO
SEZIONE SECONDA CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Como, sezione seconda civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice, dott.
Giorgio Previte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 terdecies -281 sexies c.p.c.
nella causa iscritta al n. 4020 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024, vertente:
TRA
) nato a [...] il [...] e residente in [...] C.F._1
2 6834 RB NF (Svizzera) rappresentato e difeso dall'avvocato Sara Zuliani ( ), C.F._2 presso il cui studio in Como, viale Masia 71 ha eletto domicilio
-attore opponente-
CONTRO
(C.F. ) con studio in Campione d'Italia, Piazza Indipendenza, 1 CP_1 C.F._3 rappresentato e difeso dall'Avv. Fabio Ansideri (C.F. , Fax. 031-2289931, pec: C.F._4
, ed elettivamente domiciliato presso il di lui studio in Campione d'Italia, Email_1
Piazza Indipendenza n. 1;
- convenuto opposto-
Oggetto: obbligazioni pecuniarie (opposizione a decreto ingiuntivo)
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'esito dell'udienza cartolare per il trattenimento in decisione ex art. 281 sexies-281 terdecies c.p.c. del 3 novembre 2025, il Giudice tratteneva la causa in decisione sulla base delle seguenti conclusioni:
Per parte attrice opponente, come riportate in atto di citazione:
“Nel merito accertare che l'importo ingiunto è indicato come se fosse interamente sorta capitale e non al lordo e, per
l'effetto, dichiarare il minor importo effettivamente dovuto.
Con vittoria di spese e compensi di causa.”
1 Per parte convenuta opposta come da note di trattazione scritta depositate in data 27.10.2025;
“Nel merito: Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito rigettare l'opposizione in quanto infondata in fatto ed in diritto e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo opposto con il favore delle spese.
In via subordinata: Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, nella denegata ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo opposto, condannare il signor al pagamento in favore del dott. della somma di Parte_1 CP_1
CHF 16.295,00, convertita in Euro al tasso di cambio corrente, o della diversa somma accertata in corso di causa oltre interessi dal 16.10.2023 al saldo effettivo. Vittoria di spese diritti ed onorari di causa”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
I. Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo ritualmente notificato a mezzo PEC in data
17.12.2024 ed iscritto a ruolo il 25.12.2024, evocava in giudizio deducendo Parte_1 CP_1 che gli era stato ingiunto (in solido con terzi), con decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 1214/2024 emesso dal Tribunale di Como, di pagare l'importo di Euro 16.295,00, considerato dal giudicante erroneamente al netto e quindi come se fosse interamente sorte capitale, con la conseguenza di una significativa differenza economica a favore del creditore ingiungente.
Chiedeva pertanto di accertare che l'importo ingiunto fosse erroneamente indicato come interamente sorte capitale e non al lordo, e di dichiarare effettivamente dovuta, conseguentemente, la minor somma.
Con comparsa di costituzione e riposta depositata in data 09.4.2025 si costituiva in giudizio , CP_1 eccependo preliminarmente la nullità dell'atto di citazione non essendo ricavabili dal contenuto dell'atto i fatti e le ragioni posti a fondamento della domanda;
e deducendo nel merito che I) con lettera di incarico professionale del 2.11.2020 il legale rappresentante di gli aveva conferito l'incarico di svolgere Parte_2 le attività di tenuta delle contabilità come da allegato A) alla lettera di incarico professionale;
II) che in data
19.7.2022 aveva comunicato a la sospensione dell'attività di assistenza professionale CP_1 Parte_2 quantificando il compenso maturato sino a quel momento di CHF 14.012,00 lordi e che III) con atto di riconoscimento di debito sottoscritto il 14.04.2023 i era espressamente riconosciuto debitore in solido Pt_1 con un terzo ( ) della somma di € 16.295,00 per prestazioni professionali svolte dal sig. egli CP_2 CP_1 anni 2020 e 2021.
Chiedeva pertanto l'opposto preliminarmente di dichiararsi la nullità dell'atto di citazione, e, nel merito, la conferma del decreto ingiuntivo opposto o, in caso di revoca, la condanna di controparte al pagamento dell'importo di € 16.295,00 o di quella diversa somma risultante in corso di causa.
Con decreto del 3 maggio 2025 il sottoscritto G.I. fissava udienza al 28.5.2025 in trattazione cartolare per la concessione del termine per l'instaurazione della procedura di mediazione obbligatoria - ritenendo la materia oggetto di causa rientrante tra quelle per le quali, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del d. lgs. 28/2010, la preventiva mediazione è condizione di procedibilità della domanda-, al contempo auspicando la conciliazione della vertenza.
All'esito dell'udienza cartolare, preso atto della mancata conciliazione, (I) concedeva il termine per l'esperimento della mediazione e (II) mutava il rito da ordinario in semplificato, ravvisata la sussistenza degli estremi di cui all'art. 171 bis co.IV cpc secondo cui “se ritiene che in relazione a tutte le domande proposte ricorrono i presupposti di cui al primo comma dell'articolo 281-decies, il giudice dispone la prosecuzione del processo nelle forme del rito semplificato di cognizione e fissa l'udienza di cui all'articolo 281-duodecies
2 nonché il termine perentorio entro il quale le parti possono integrare gli atti introduttivi mediante deposito di memorie e documenti, (III) fissando consequenzialmente udienza cartolare ex art. 281 duodecies cpc al 17 settembre 2025.
In tale data, rigettata l'istanza di interrogatorio formale di controparte nel frattempo formulata da parte attrice ora ricorrente, fissava per il trattenimento in decisione ex art. 281 sexies terdecies del 3.11.2025; data nella quale, preso atto delle note di trattazione scritta depositate da ambo le parti, anche in funzione di note conclusive, tratteneva la causa in decisione.
II. Sussiste, pacificamente, e il dato non è contestato, la giurisdizione italiana e la competenza del Tribunale di
Como. Altrettanto pacifiche sono la legittimazione attiva dell'opponente, e l'interesse ad agire, come la legittimazione passiva dell'opposto.
Il contraddittorio è stato ritualmente instaurato, con tempestiva costituzione di parte convenuta;
l'opposizione
è stata tempestivamente proposta, tenuto conto dei superiori termini per la notifica all'estero.
Risulta esperito, su impulso del G.I., da parte opposta, il procedimento di mediazione, condizione di procedibilità della domanda, dall'esito infruttuoso per mancata partecipazione di parte opponente (vds. verbale allegato a dep.4.9.2025).
La domanda, originariamente introdotta nelle forme del rito ordinario è stata mutata in rito semplificato rientrando tra le fattispecie indicate nell'art. 281 decies c.p.c. (fatti di causa non controversi, oppure domanda fondata su prova documentale, o di pronta soluzione o richiedente un'istruzione non complessa).
Deve infatti evidenziarsi come nel giudizio in esame non è contestata la debenza nell'an, ma unicamente il quantum, e la decisione fonda esclusivamente su dati documentali e interpretazione di norme giuridiche. Per tale motivo, peraltro, è stata rigettata la richiesta di parte ricorrente di interpello di controparte, ritenuta irrilevante (vds ud.17.9.2025) oltre che non formulata in maniera circostanziata (ma genericamente, senza alcuna indicazione dei capitoli -vds note del 2.9.2025- e pertanto inammissibile).
III. Giova anzitutto principiare dalla sollevata eccezione di nullità dell'atto di citazione ex art. 164 IV comma c.p.c. (per omissione o assoluta incertezza del requisito stabilito nel numero 3) dell'articolo 163 o per mancata esposizione dei fatti di cui al numero 4) dello stesso): la stessa deve ritenersi superata, non risultando assolutamente incerta –pur non essendo del tutto chiara (vds infra)- l'esposizione dei fatti di cui al n. 4 dell'art. 163 c.p.c ed in ogni caso tenuto conto -come da preliminare vaglio del 3.5.2025, non oggetto di presa di posizione- che la convenuta opposta, da intendersi, come noto, quale attrice in senso sostanziale, ha già delineato nel ricorso monitorio il thema decidendum e i fatti all'origine della domanda, fatti che peraltro non sono stati contestati nell'atto di citazione, per cui risulta più difficile inerire un difetto di conoscibilità in capo alla parte evocata in giudizio
IV. Passando al merito del giudizio, l'opposizione a decreto ingiuntivo risulta infondata e non merita accoglimento.
IV.I - Risulta documentalmente che sia creditore della somma di € 16.295,00 così come CP_1 espressamente indicata nella dichiarazione di “riconoscimento di debito e impegno irrevocabile di pagamento” sottoscritta in data 14.04.2023 dallo stesso (oltre che dal terzo quale coobbligato in Parte_1 CP_2
3 solido. Né l'attrice opponente contesta il suddetto riconoscimento di debito, che peraltro viene prodotto da entrambe le parti (doc. 2 fasc. attore opponente e doc. 4 fasc. convenuto opposto), e dunque è dato pacifico.
IV.II. Così accertato l'an della pretesa creditoria occorre indagare l'unico motivo formulato dall'opponente a fondamento della propria domanda, riguardante il quantum della pretesa creditoria.
Innanzitutto devesi rilevare che lo stesso si limita a contestare la somma ingiunta perché ritenuta errata in quanto considerata al lordo e non al netto, senza alcuna ulteriore specificazione.
Cionondimeno “è stato affermato, in sede di legittimità, che il giudice di merito, nell'esercizio del potere di interpretazione e qualificazione della domanda, non è condizionato dalle espressioni adoperate dalla parte ed ha il potere-dovere di accertare e valutare il contenuto sostanziale della pretesa, quale desumibile non solo dal tenore letterale degli atti, ma anche dalla natura delle vicende rappresentate dalla parte nonché dal provvedimento concreto dalla stessa richiesto (Cass. 27428/2005)”.
Procede pertanto il Tribunale alla qualificazione della contestazione operata da parte opponente -invero generica ma non passibile di nullità per eccessiva genericità, individuando due alternative possibili, e vagliandole partitamente.
V. L'attribuzione di erroneità del calcolo dell'importo dovuto “come se fosse interamente sorte capitale” si può prestare ad una duplice interpretazione:
1. nel senso dell'inclusione nell'importo ingiunto anche degli oneri professionali (cioè se l'importo sia da considerarsi al lordo o al netto di essi);
2. nel senso della dovutezza o meno degli interessi.
V.I. Principiando dalla prima alternativa interpretativa, la stessa si presume fondi, nell'ottica dell'opponente, sul tenore letterale della lettera di incarico professionale, allegato A) intitolato “oggetto dell'incarico e compenso annuo” (vedasi doc. 1 convenuto), laddove in calce alla tabella viene indicato che “oltre ai suddetti compensi, saranno da conteggiare l'IVA (ove dovuta), il contributo previdenziale di legge (attualmente pari al
4%), il rimborso delle spese di studio forfettariamente determinate nel 10% delle indennità e dei compensi e le spese anticipate in nome e per conto”.
Secondo questa interpretazione, parte opponente/ricorrente pertanto riterrebbe che la somma ingiunta sia stata considerata erroneamente al lordo delle imposte e oneri previdenziali, senza indicazione specifica delle imposte e oneri eventualmente da sommarsi ai compensi netti, e chiede quindi l'accertamento del minor importo netto dovuto.
La tesi è inaccoglibile.
E' pacifico e non contestato che abbia sottoscritto il riconoscimento di debito del 14.04.2023 nel quale Pt_1 era espressamente indicata come dovuta “la somma complessiva alla data odierna di CHF 16.295,00”. Al punto
2 “si dichiara in via personale, senza riserve o esclusioni di sorta, coobbligato in solido all'impegno di Pt_1 pagamento di cui sopra”. L'interpretazione letterale del suddetto documento, unica possibile, esclude ogni possibile alternativa, peraltro non indicata dall'opponente, che non deduce cioè sulla base di quali ragioni dovrebbe ritenersi corretta la propria tesi, apoditticamente indicata e non argomentata.
4 con il ricorso per decreto ingiuntivo ha richiesto il pagamento della somma complessiva di € CP_1
16.295,0, per prestazioni professionali svolte a favore della società per gli anni 2020 e 2021, così Parte_2 come esattamente riportata nel riconoscimento di debito sottoscritto dall'opponente, pur senza null'altro specificare.
Considerato che il suddetto importo è stato espressamente riconosciuto da quale coobbligato in solido, Pt_1 come dovuto al , e stante l'esatta corrispondenza tra la somma indicata nel riconoscimento di CP_1 debito e la somma ingiunta con il ricorso per decreto ingiuntivo, non può individuarsi spazio logico per una soluzione ricostruttiva diversa da quella che vede la conferma del decreto ingiuntivo, non sussistendo fondati motivi per ridurre la complessiva somma ingiunta.
V.II - La seconda alternativa interpretativa della domanda muoverebbe -ma la circostanza è del tutto omessa- dalla differenza tra debiti di valore e debiti di valuta e dunque afferirebbe, secondo l'opponente, alla non dovutezza degli interessi, invece riconosciuti in decreto ingiuntivo.
Anche in quest'ottica la domanda è del tutto destituita di fondamento.
Osserva a riguardo il Tribunale come in decreto ingiuntivo oltre all'importo di € 16.295,00, oggetto di riconoscimento di debito, vengano liquidati “gli interessi come da domanda”, e in ricorso per decreto ingiuntivo
(vds pag.2 atto introduttivo proc. Monitorio R.G. 2957/2024) siano richiesti gli “interessi dal dovuto e sino al saldo effettivo”.
Ebbene, si dà atto di come parte ricorrente in sede monitoria abbia correttamente richiesto, trattandosi di debito di valuta, gli interessi e non anche la rivalutazione: il debito di valuta non è infatti soggetto a rivalutazione monetaria.
Ma gli interessi sono dovuti, per essi intendendosi non quelli preesistenti alla ricognizione di debito, intervenuta il 14.4.2023, bensì quelli maturati successivamente.
Se è vero infatti che “Il riconoscimento di un debito quanto al capitale non implica anche il riconoscimento del debito di interessi moratori” (ex multis Cass. 23746 del 16/11/2007), ciò non vuol dire, appunto, che non decorrano gli interessi successivi alla ricognizione di debito, e dunque quelli decorrenti dal 14.4.2023 (dì del dovuto) al saldo.
L'applicazione del principio nominalistico (atr. 1277 c.c.) comporta la sostanziale irrilevanza delle variazioni del valore reale del denaro, pertanto escludendo la rivalutazione, ma ciò non significa che gli importi oggetto di obbligazioni pecuniarie -come nel caso di specie- non producano interessi di pieno diritto, ai sensi dell'art. 1282 cc (“i crediti liquidi ed esigibili di somme di denaro producono interessi di pieno diritto”).
Conclusivamente, sebbene il debito di valuta escluda la rivalutazione, nondimeno contempla la maturazione degli interessi, quali frutti, con funzione remuneratoria, della temporanea privazione del godimento di una somma di denaro.
Pertanto, nel caso di specie, sono dovuti “dal dovuto e sino al saldo effettivo” (vds ricorso per d.i.), dunque
“come da domanda” (v.d.s. d.i.)
VI. Per tutte le ragioni che precedono, l'opposizione non merita accoglimento ed il decreto ingiuntivo va confermato.
5 Il rigetto dell'opposizione assorbe ogni valutazione in ordine alla domanda subordinata di parte opposta -stante l'accoglimento della principale- volta all'individuazione del diverso importo convertito al tasso di cambio corrente;
la richiesta di conversione dell'importo nella valuta di cui al ricorso -franchi svizzeri- non è infatti stata svolta dall'opponente.
VII. Le spese di lite seguono la soccombenza.
Esse vengono liquidate come in parte dispositiva ai valori tra i minimi e i medi con riferimento alla fase di studio e introduttiva, stante la sostanziale assenza di complessità della questione, senza fase di trattazione (in vista del mutamento del rito in semplificato) e ai minimi per quella decisoria (alla luce dell'effettività delle memorie conclusive), tenuto conto dello scaglione relativo al valore della domanda (da € 5.200,00 a €
26.000,00) utilizzando i parametri di cui al D.M.147/2022.
P.Q.M.
Il Tribunale di Como – seconda sezione civile - in composizione monocratica nella persona del dott. Giorgio
Previte, definitivamente pronunciando sulla causa di opposizione a decreto ingiuntivo proposta da
[...]
nei confronti di , ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione respinta, letti gli artt. Parte_1 CP_1
281 terdecies e 281 sexies c.p.c., così provvede:
- Rigetta l'opposizione a decreto ingiuntivo promossa da e per l'effetto: Parte_1
- Conferma il decreto ingiuntivo n. 1214/2024 emesso dal Tribunale di Como in data 07.10.2024 e depositato in data 08.10.2024 ad esito del proc. RG 2957/2024.
- Condanna l'attore opponente alla rifusione delle spese di lite in favore Parte_1 dell'opposto che si liquidano in € 1.900,00 (millenovecento/00) oltre rimb. Forf. CP_1
15% oltre C.P.A. e I.V.A. (se dovuta) come per legge.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza e per le comunicazioni alle parti.
Così deciso in Como, il 4 dicembre 2025.
Il Giudice
dott. Giorgio Previte
(provvedimento redatto con la collaborazione del GOP assegnato all'UPP dott.ssa Elisa Nespoli)
6