Sentenza 3 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 03/04/2025, n. 2849 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2849 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
N. 4929/2024 R.G.
EPYBBLICA ITALI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Presidente Dott. Maria Laura Amato
Dott. Chiara Delmonte Giudice
Dott. Fulvia De Luca Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa sopra indicata promossa con ricorso iscritto a ruolo in data 07/02/2024 da
(UCRAINA, 21/05/1989) Parte 1
Cod. Fisc. C.F. 1 residente in [...] con gli avv.ti Roberta Ceschini RESTIGNOLI ARMANDO presso cui ha eletto domicilio giusta procura in atti e
Parte 2 (PAVIA (PV), 27/07/1960)
C.F. 2Cod. Fisc. residente in [...] con l'Avv. CAPPELLARI LAURA presso cui ha eletto domicilio giusta procura in atti
Con comunicazione all' Controparte_1 in persona del Sostituto - Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano degli atti del procedimento in data 1 marzo 2024
OGGETTO:
REGOLAMENTAZIONE DELL'ESERCIZIO DELLA RESPONSABILITA'
GENITORIALE E PER IL MANTENIMENTO DEI FIGLI NATI FUORI DAL
MATRIMONIO
***
Parte attrice come da ricorso introduttivo
1) Disporre l'affidamento condiviso dei figli Persona 1 e [...] ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente e Persona 2 stabile presso la madre nell'attuale casa famigliare in Milano, via Manin n. 3 piano 7°, che a tale scopo le viene assegnata.
2) Disporre che il padre potrà visitare i figli, salvo diversi accordi, secondo il seguente calendario:
- a fine settimana alternati, dal venerdì all'uscita della scuola fino alle ore 19.00 della domenica sera;
-un giorno infrasettimanale nelle restanti settimane del mese in cui i figli non incontrano il padre nei weekend;
- tre settimane non consecutive durante le vacanze estive, da concordarsi entro il 15 giugno di ogni anno. In mancanza di accordo, dal 1 al 10 luglio e dal 15 al 26 agosto;
- ad anni alterni, dal 24 al 30 dicembre, oppure dal 30 dicembre al 6 gennaio, durante le vacanze natalizie;
- ad anni alterni, le intere vacanze pasquali;
- liberi contatti telefonici tra padre e figli.
3) Nei periodi di rispettiva permanenza, in caso di viaggio all'estero coi figli, il genitore dovrà preventivamente sempre informare l'altro del luogo in cui si recheranno, oltre a fornirgli un recapito telefonico.
4) Disporre che il padre provveda al mantenimento dei figli in misura non inferiore a Euro 22.000,00 mensili, annualmente rivalutabili secondo indici ISTAT, oltre al 100% elle spese mediche, scolastiche ed extrascolastiche, secondo il Protocollo approvato dal Tribunale di Milano.
Con vittoria delle spese di giudizio.
Insiste nelle istanze istruttorie articolate in ricorso e in memorie ex art 473 bis. 17 n. 1 c.p.c
Parte convenuta
Parte convenuta precisa come da foglio depositato il 21 marzo 2025 come di seguito trascritte parzialmente integrate.
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito - rigettata ogni contraria eccezione, deduzione e difesa - così giudicare:
nel merito, sull'assegnazione della residenza famigliare: e ciò sino a quando i figli confermare l'assegnazione a favore della sig.ra Parte 3
-
minori delle parti Persona_1 non avranno raggiunto l'autonomia Persona 2 e e l'indipendenza economica – dell'immobile, adibito a casa familiare, sito in Milano, Via Manin, n.
- Nelle settimane in cui i figli minori staranno con il padre, i bambini staranno con la madre dall'uscita da scuola fino alle 18.30, salvo che la madre non intenda da prendere accordi diversi con il padre dall'uscita della scuola sino alle 18.30, allorquando rimarranno definitivamente affidati al sig. Pt 2 con possibilità di portarli a scuola la mattina
Dichiarare che nelle settimane in cui i figli minori delle parti staranno con il padre, quest'ultimo potrà delegare personale di sua scelta e di sua fiducia al ritiro dei bambini da scuola, autorizzandolo sin d'ora in tal senso.
In ogni caso, dichiarare che le parti - allorquando avranno i bambini con sé - avranno la facoltà di esercitare l'ordinaria amministrazione con riferimento a questi ultimi in via autonoma e disgiunta;
disporre il sig. potrà vedere e tenere con sé i figli minori Parte 2 Persona 1 e
Persona 2 nella vacanze natalizie: dall'inizio delle vacanze scolastiche sino al 30 dicembre (ore 17:00) e dal
30 dicembre (ore 17:00) sino al termine delle vacanze scolastiche ad anni alterni. Nel 2025 il padre trascorrerà con i figli minori il primo periodo (= dall'inizio delle vacanze sino al 30.12), avendo la madre trascorso con questi ultimi detto medesimo periodo nel 2024; nelle vacanze pasquali, per metà tempo, tenuto conto che si tratta di una sospensione dalle lezioni scolastiche di non meno di due settimane;
nelle sospensioni del calendario scolastico, alternativamente con la madre;
con la precisazione che, allorquando dette vacanze scolastiche dovessero essere superiori ad una settimana, le stesse verranno divise a metà tra le parti;
quattro settimane nelle vacanze estive (esclusivamente a luglio e/o ad agosto, atteso che la scuola si conclude alla fine di giugno di ogni anno): due consecutive a luglio ed due consecutive ad agosto ad anni alterni.
Dichiarare che, nel corrente anno (2025) il padre trascorrerà con i figli i seguenti periodi: (i) dal
30.6 al 14.7; (ii) dal 28.7 all'11.8. La madre terrà questi ultimi con sé: dal 14.7 al 28.7 e dall'11.8 al 25.8.
A far tempo dal 25.8 riprenderà l'alternanza settimanale.
Nei successivi anni, i periodi relativi alle vacanze estive con entrambi i genitori dovranno sempre iniziare di lunedì e terminare il medesimo giorno;
confermare che i genitori potranno sentirsi liberamente con i figli e che, nei periodi di rispettiva permanenza dei medesimi, in caso di viaggi all'estero, il genitore che li avrà con sé dovrà preventivamente comunicare all'altro genitore la località in cui si recherà, oltre a fornirgli un recapito telefonico;
nel merito, sul mantenimento dei figli minori delle parti: Parte 2 tenuto a versare, a titolo di contributo al mantenimento dei figli dichiarare il sig. е сід Persona_2 alla ricorrente sig.ra e Parte_3 Persona 1 sino a quando questi ultimi non avranno raggiunto l'autonomia e l'indipendenza economica mensilmente (per dodici mensilità), mediante bonifico bancario da effettuarsi entro il giorno venti di ciascun mese, l'importo che lo stesso Tribunale riterrà equo :importo in ogni caso inferiore ad €
10.000,00, tenuto conto dei tempi di permanenza dei figli presso ciascuna delle parti e del fatto: (i) che alla sig.ra Parte 3 è stata assegnata la residenza familiare (ossia, un bene di valore sito in Milano, Via Manin 3) il cui utilizzo sarà al sig. Pt 2 precluso per molti anni, considerata l'età dei figli;
(ii) che il sig. Pt 2 provvederà diretta-mente al pagamento anche degli oneri condominiali ordinari di detta abitazione, comprensivi di riscaldamento ed acqua calda sanitaria:
(iii) che il sig. Pt 2 dovrà provvedere altresì al pagamento delle utenze dell'appartamento in questione (ossia, luce, gas, telefono, internet), della tari, nonché dello stipendio, degli oneri contributivi e previdenziali della colf, comprensivi dell'accantonamento per il TFR, per l'attività che quest'ultima svolgerà a favore dei figli allorquando saranno collocati presso la sig.ra Parte 3 , posto che la stessa, come ha dimostrato, non ha alcuna intenzione di sostenere detti oneri.
Detto importo sarà oggetto di rivalutazione annuale sulla base degli indici FOI dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati a partire dal 20 febbraio di ciascun anno;
tenuto a sostenere le spese straordinarie afferenti i figli [...] dichiarare il sig. Parte 2
– e ciò sino a quando questi ultimi non avranno raggiunto Persona 1 e Persona 2
l'autonomia e l'indipendenza economica nella misura del 100% secondo quanto stabilito dalle
-
"Linee Guida spese extra assegno minori e maggiorenni non economicamente indipendenti" approvate dal Tribunale di Milano e dalla Corte d'Appello di Milano (...) sempre nel merito:
rigettare tutte le eccezioni e domande formulate dalla sig.ra Parte_3 in quando infondate in fatto ed in diritto o, comunque, assorbite dall'accoglimento di quelle svolte dal sig.
Parte 2 in via istruttoria:
a) rigettare le istanze istruttorie formulate ex adverso nella memoria ex art. 473-bis.17, comma 1, cod. proc. civ. in data 19.7.2024, in quanto inammissibili;
in via di estremo subordine - solo ed esclusivamente nella misura in cui l'Ill.mo Tribunale adito lo ritenga necessario ai fini dell'accoglimento delle domande del resi-stente sig. Parte 2 ammettere la prova per testi e l'interrogatorio formale della ricorrente sui capitoli di prova articolati memoria ex art. 473-bis.17, comma 2, cod. proc. civ. in data 29.7.2024 e disporre consulenza tecnica d'ufficio sui quesiti parimenti articolati in tale ultima memoria;
in ogni caso, sulle spese di lite: compensare le spese del presente procedimento;
in via subordinata, nel caso in cui la ricorrente insista sulla domanda di condanna del resistente al pagamento di spese e competenze professionali del presente procedimento, condannare la sig.ra alla rifusione, a favore del sig. Parte 2 , di spese e competenze del Parte_1 presente procedimento con riferimento alle domande in relazione alle quali la stessa dovesse risultare soccombente MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti hanno inizia una relazione il 1 aprile 20211 da cui sono nati
[...]
(Singapore, 17.12.2016) e Persona_1 Persona 2
(Singapore, 23.10.2018) riconosciuti da entrambi
[...]
La relazione tra le parti è terminata nel gennaio 2023 Con ricorso iscritto a ruolo in data 07/02/2024 ha chiesto a questo Parte 1
Tribunale regolamentare l'esercizio delle responsabilità genitoriale e le conseguenze economiche della separazione avanzando le domande cristallizzate nelle conclusioni precisate sopra trascritte.
Parte convenuta si è costituita in giudizio il 28 maggio 2024 ed richiesto la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale avanzando conclusioni diverse da quelle materne con riferimento ai tempi di frequntazioni dei figli e, ferma l'assegnazione della casa famigliare alla madre ed il suo contributo nella misura del 100% nelle spese extra assegno peri figli, ha offerto un contributo nel mantenimento inferiore a quello richiesto da parte attrice
Le parti sono comparse avanti al GOT in data 14 giugno 2024 e l'udienza ex art 473 bis. 21 c.p.c. all'esito della quale, in data 25- 30 settembre 2024 il Giudice Delegato ha adottato i seguenti provvedimenti temporanei:
Sulla responsabilità genitoriale.
I minori devono essere affidati in via condivisa ai genitori in assenza di ragioni di pregiudizio o di inidoneità genitoriale e devono continuare ad abitare con la mamma nella casa famigliare di Milano via Manin 3.
Le parti, pur sperimentando da circa un anno la condizione di genitori separati, non hanno una visione unitaria dei tempi e dei modi di frequentazione dei bambini con loro: la madre allega la inaffidabilità paterna al rispetto di qualunque calendario in ragione del suo importante impegno lavorativo;
il padre, di contro, sostiene che con la predisposizione di un calendario fisso sarebbe in grado di organizzare la sua vita lavorativa -e non- in funzione dei figli e della possibilità di trascorrere tempo con loro senza delega a terzi.
All'udienza ex art 473 bis. 21 c.p.c. del 10 settembre 2024 il sottoscritto, raccolte le dichiarazioni dei genitori come rese anche avanti al Giudice onorario, ha proposto ai genitori di sperimentare la seguente scansione di frequentazione:
I bambini staranno con i genitori a settimane alternate dal lunedì all'uscita da scuola fino al lunedì successivo riaccompagnamento scuola. con a
Nelle settimane in cui stanno con il padre questi si impegna a stare con loro dalle 18.30 fino alla mattina successiva con riaccompagnamento a scuola: fermo l'impegno del padre a garantire il supporto della colf fino alle 18.30, la madre potrà scegliere se stare con i bambini fino alle 18.30 ed occuparsi dell'accompagnamento a scuola il mattino successivo in luogo della colf.
Attivare un percorso congiunto di supporto di coordinazione genitoriale
Il padre si è dichiarato in accordo mentre la madre no.
In difetto di accordi (che l'esercizio condiviso della responsabilità genitoriale presupporrebbe), la scansione proposta garantisce ai due bambini -di otto e sei anni- di mantenere con entrambi i genitori rapporti significativi tenuto conto: dell'impegno paterno a garantire, nelle settimane di sua spettanza la sua presenza infrasettimanale con i bambini dalle 18.30 fino alla mattina successiva ed a trascorrere con loro, senza delega a terzi, i fine settimana;
del fatto che i due genitori continuano ad abitare nello stesso stabile con evidenti semplificazioni logistiche;
della possibilità per la madre di continuare a garantire anche nelle settimane di spettanza paterna la sua presenza quotidiana per i bambini dall'uscita da scuola alle 18.30 (orario di arrivo del padre) e di poter accompagnare i bambini a scuola con il sicuro paracadute dato dal personale di servizio paterno ad occuparsene in caso di sua non disponibilità. Pertanto, salvi diversi accordi migliorativi tra i genitori, la proposta avanzata ed accettata dal padre deve essere recepita in provvedimento temporaneo come meglio dettagliato in dispsoitivo. Quanto alle vacanze estive ed alle altre festività si possono recepire in provvedimento temporaneo le richieste materne con la precisazione che, durante le vacanze estive, i bambini potranno trascorre con ciascun genitore quattro settimane di vacanza da concordarsi entro il 30 aprile di ogni anno.
Vista la non adesione materna al percorso di COGE proposto, non può che rinnovarsi l'invito ai genitori ad attivare un supporto esterno per l'esercizio condiviso della genitorialità tenuto conto delle diverse – anche se non incompatibili- letture del benessere e delle esigenze dei minori offerte dai genitori.
Sull'assegnazione della casa famigliare.
Come da accordo delle parti la casa famigliare di Milano via Manin 3 piano settimo di proprietà esclusiva del padre, deve essere assegnata alla madre perché continui ad abitarla con i figli minori che risulteranno ivi residenti anche al fine della residenza anagrafica.
Sul mantenimento dei minori.
Non è contestato l'onere contributivo indiretto al mantenimento dei bambini sopportato dal padre in conseguenza dell'assegnazione della casa famigliare di sua esclusiva proprietà alla madre ex art
337 sexies c.c. come non è contestato che il padre continui farsi carico in via esclusiva delle spese extra assegno per i bambini -che assumono significativa rilevanza con particolate riferimento agli oneri scolastici-.
Ad essere controverso tra i genitori è la quantificazione del contributo mensile da stabilirsi a carico del padre per i due bambini non negato nella sua debenza- al fine di garantire loro di potere continuare a godere, anche nella separazione, di condizioni di vita coerenti con le capacità economiche di entrambi i genitori.
Nel caso di specie la madre, donna di 35 anni, svolge attività di fotografa da cui percepisce emolumenti mensili di circa 1.000,00 euro. A fronte della sopra stabilita scansione dei tempi di frequentazione dei minori con i genitori a settimane alterne, è libera da oneri di accudimento primario con possibilità di trovare un'occupazione lavorativa coerente con il suo percorso curriculare.
Al 31 dicembre 2023 aveva risparmi pari a 61.490,00 euro sul conto San Paolo e pari a 215.000,00 euro su di un conto aperto a Singapore¹ Il padre, uomo di 64 anni, ha una significativa capacità economico reddituale data:
1. dalla proprietà di un vastissimo patrimonio immobiliare²;
1 Cfr dichiarazione ex art 473 bis. 18 c.p.c.
2
A/1 (fg. 350, 1/1 18.2.2008 € 12,5 vani 10.177,50 Via Manin, Casa
p. 213, sub familiare n. 3- 5.250.000,00
1194) 2. dalla disponibilità di un immobile in locazione a Ibizia per vacanze con canone di 130.000,00 euro annui;
3. da risparmi complessivamente superiori a 431.000,00 quali saldi attivi dei CC. Dall'analisi della documentazione emergono movimentazioni per ingenti capitali: sul conto City Life nell'anno 2023 accrediti per oltre 744.000,00 euro e prelievi per oltre 731.990, 00 euro;
sul conto CP 2 accrediti per oltre 3.517.000,00 euro e prelievi per oltre 3.509.000,0;
4. da depositi bancari e finanziari per oltre 4.670.000,00 euro;
5. da redditi da lavoro pari nel 2022 a 737.715,00 euro netti (pari a circa 62.500,00 euro netti al mese su 12 mensilità) e nel 2023 a riferiti complessivi 875.000,00 euro lordi
6. dalla disponibilità insieme al fratello, della Alfagomma Spa -le cui azioni sono godute al 50% da tramite la società estera GG Capital S.A.R.L. di Lussemburgo³- il cui Parte 2 fatturato complessivo nel 2022 è stato pari a 22.233.000,00 con assunti, nel 2023, 86 dipendenti4,
7. dalle numerose cariche sociali ricoperte
Milano, piano 7 Altri Via Manin, C/6 (fg. fg. 1/1 12.10.2009 € 115.000,00 mq 43 1.828,88 fabbricati n. 3- 350, p. 213,
Milano, sub 953) piano S1
Via Manin, n. C/2 (fg. fg. 1/1 12.10.2009 € 5.000,00 mq 6 87,24
350, p. 213, 3 - Milano, piano S2 sub 1004)
Via Manin, n. C/2 (fg. fg. 1/1 12.10.2009 € 5.000,00 mq 7 101,87
3 - Milano, 350, p. 213, piano S2, piano sub 1006) 1 Via Manin, n. A/2 (fg.. 350, 1/1 27.3.2009 € 1.150.00,00 3.998,52 3 - Milano, p. 213, sub piano 1 1189)
Via Manin, n.
3- A/2 (fg. fg. 350, 1/1 27.3.2009 2 vani 1.454,00 Milano, piano 1 p. 213, sub 1190)
Via Torri C/6 (fg. 72, p. 1/1 16.3.2004 mq 19 150,28 Acquistato insieme 44, sub 4) Bianche n.
5- all'immobile Vimercate, piano S1 sub 91
Via Torri C/6 (fg. 72, p. 1/1 16.3.2004 € 10.000,00 mq 19 150,28
Bianche n. 5- 44, sub 5)
Vimercate, piano S1
A/2 (fg. 72, p. 1/1 16.3.2004 € 496.127,76 12 vani 2.538,39 Via Torri
Bianche
3 La cui nuda proprietà è stata conferita in data 19.12.2019 dal sig. Parte 2 in un Trust irrevocabile: "G Future
Trust" di cui beneficiari sono i figli minori Cfr doc. a. 18 convenuta
4 Cfr doc. 8 attrice
5 Socio amministratore della Fornace Di Felizzano Di SI RI E UI E VI CP 3 (C.F. P.IVA 1 ) società che il convenuto allega essere inattiva- Presidente del Consiglio di amministrazione, consigliere e Amministratore Delegato della Alfa Gomma S.P.A. (C.F. P.IVA 2 Consigliere della Esserci Cooperativa Sociale (C.F. P.IVA 3 ) Consigliere della Gefe Holding SRL (C.F. P.IVA 4 Amministratore unico della [...] CP 4 (C.F. P.IVA 5 ); Presidente del Consiglio di amministrazione, Consigliere e Amministratore Delegato Controparte_5 (C.F. P.IVA 6 ; Amministratore Delegato e Consigliere della [...] della
Controparte 6 (C.F. P.IVA 7 ).
8. dalla dichiarata possibilità di godere e disporre di mobili ed immobili di proprietà di società Persona 3 e Per 4 7 del Gruppo: l'immobile in Thailandia, le autovetture ( l'aeromobile occasionalmente utilizzato anche dai bambini 8.
Tanto premesso, se è innegabile che il mantenimento dei minori, come sostenuto dal padre, non è funzionale al mantenimento -ancorché indiretto della madre né ha lo scopo di consentire accantonamenti e risparmi al genitore beneficiario, altrettanto innegabile è che la capacità economica e patrimoniale paterna -come sopra delineata- ha garantito ai minori Persona 1
[...] e condizioni di vita che, per essere mantenute anche nel contesto Persona 2 materno, necessitano oggi di un importante impegno contributivo del padre.
In tale ottica si rammenta il consolidato orientamento della Suprema Corte, al fine della determinazione dei contribuiti di mantenimento, per cui la valutazione delle condizioni economiche delle parti non richiede necessariamente l'accertamento dei redditi nel loro esatto e preciso ammontare attraverso l'acquisizione di dati numerici o rigorose analisi contabili e finanziarie, essendo sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi come sopra effettuata.
In questo contesto la madre ha chiesto un contributo al mantenimento dei figli pari a 22.000,00 euro mensili mentre il padre si è reso disponibile a sostenere integralmente oneri e spese della casa famigliare e della domestica in servizio presso la madre nonché a versare per i bambini l'importo di
5.000,00 euro (2.500,00 ciascuno) mensili ed a contribuire nelle loro vacanze nella misura massima di € 25.000,00 all'anno⁹.
La disponibilità del CP_7 a farsi carico delle spese condominiali ordinarie della casa famigliare quale modalità contributiva per i bambini deve essere recepita in provvedimento temporaneo per il valore semplificatorio nei rapporti economici tra assegnatario/proprietario con il condominio, mentre deve essere accolta la richiesta materna di provvedere direttamente alle utenze, alle altre spese a consumo così da non dover rendere conto all'ex compagno- ed alle spese per il supporto
-
di una colf – anche alla luce dell'allegato ruolo di controllore assunto dalla colf comune e della
-
necessità di stabilire autonomamente orario e retribuzione-.
La disponibilità paterna a contribuire nelle spese di vacanza dei figli per 25.000,00 euro annui ha valore, ai fini in esame, di riconoscimento dell'impegno economico che le vacanze dei bambini impongono.
Tenuti in debito conto tutti gli elementi evidenziati, il valore dell'assegnazione della casa famigliare,
l'impegno paterno a sostenere le spese condominiali ordinarie, la natura e la finalità propria dell'istituto, le capacità economiche dei genitori e l'abitudine di mantenimento che queste hanno determinato nei bambini e dei tempi di frequentazione come stabiliti, deve essere posto a carico del padre con decorrenza dalla data della domanda - febbraio 2024- l'obbligo di contribuire nel mantenimento dei minori versando alla madre entro il 20 di ogni mese l'importo di 12.000,00 euro mensili 6.000,00 euro a figlio oltre rivalutazione di legge, prima rivalutazione febbraio 2025.
Sulle istanze istruttorie e sull'ulteriore corso del procedimento
6Cfr pag 11 comparsa costituzione
7 Cfr allegato A.
8 Cfr. pag12 comparsa costituzione
9 Cfr memoria 473 bis. 17 c.p.c. depositata il 29 luglio 2024 Le istanze istruttorie avanzate dall'attrice con riferimento all'accertamento della posizione economico patrimoniale paterna devono essere respinte posto che i dati in giudizio offrono una chiara indicazione della complessiva disponibilità economico reddituale del sig Pt 2 come sopra indicata e tratteggiata e sulla cui base è stato quantificato il contributo perequativo a suo carico senza che, accertamenti di redditi ulteriori, possano incidere, in senso direttamente proporzionale, sulle necessità di mantenimento di due bambini di sei ed otto anni che godono di tempi di frequentazioni con i genitori paritetici. Parimenti devono essere respinte le richieste paterne di CTU e le prove costituende articolate da ambo le parti con riferimento alla genitorialità in quanto di contenuto valutativo e non rilevanti ai fini della decisione.
Il procedimento deve, pertanto essere rinviato in prosecuzione udienza ex art 473 bis. 21 c.p.c. e 473 bis. 22, IV c.p.c. con tempi che consentano di valutare la tenuta dei provvedimento temporanei adottati anche con particolare riferimento al rispetto da parte del padre dell'impegno manifestato in udienza ad essere presente personalmente, nei tempi stabiliti, per i suoi figli, con conseguente possibilità di attivazione d'ufficio a tutela dei bambini ex art 473 bis. 2 c.p.c..
P.Q.M.
Adotta i seguenti provvedimenti temporanei ed urgenti ex art 473 bis. 22 ss c.p.c. 1) Dispone l'affidamento condiviso dei figli Persona 1 e ad entrambi i genitori, con collocamento Persona 2 prevalente e stabile presso la madre nell'attuale casa famigliare in Milano, via Manin n. 3 piano 7°;
2) Assegna la casa famigliare di alla madre;
3) Dispone che salvo ogni e migliore accordo tra i genitori i bambini stiano con i genitori a settimane alterne con decorrenza dal lunedì all'uscita da scuola fino al lunedi successivo
-
con riaccompagnamento a scuola;
Nelle settimane in cui stanno con il padre è facoltà della madre, previo coordinamento con il
-
padre e con il personale di servizio paterno, di occuparsi dei bambini dal lunedì al venerdì fino alle 18.30 -orario a decorrere dal quale i bambini staranno con il padre che si impegna a garantire la sua presenza-;
-tre settimane non consecutive durante le vacanze estive, da concordarsi entro il 15 giugno di ogni anno. In mancanza di accordo, dal 1 al 10 luglio e dal 15 al 26 agosto;
ad anni alterni, dalla chiusura delle scuole fino al 30 dicembre ore 17.00 e dal 30 dicembre ore 17.00 fino alla riapertura delle scuole. In caso di disaccordo il primo periodo nel 2024 con la madre;
ad anni alterni, le intere vacanze pasquali e le altre sospensioni da calendario scolastico.; liberi contatti telefonici tra genitori e figli.
Nei periodi di rispettiva permanenza, in caso di viaggio all'estero coi figli, il genitore dovrà preventivamente sempre informare l'altro del luogo in cui si recheranno, oltre a fornirgli un recapito telefonico.
4) Invita i genitori ad intraprendere un percorso di supporto alla genitorialità;
5) Pone a carico del padre, come da sua disponibilità, il pagamento delle spese condominiali relative alla casa famigliare;
6) Pone a carico del padre l'obbligo di contribuire nel mantenimento dei minori versando alla madre entro il 20 di ogni mese l'importo di 12.000,00 euro mensili -6.000,00 euro a figlio- oltre rivalutazione di legge, prima rivalutazione febbraio 2025;
7) Pone a carico del padre, come da sua disponibilità, il pagamento nella misura del 100% delle spese extra assegno per i bambini come da Linee Guida approvate dalla Corte
d'Appello di Milano congiuntamente al Tribunale di Milano, all'Ordine degli Avvocati di
Milano e all'Osservatorio della giustizia civile di Milano il 14 novembre 2017, qui di seguito trascritte (...):
8) Respinge le istanze istruttorie articolate da ambo le parti;
9) Rinvia il procedimento ex art 473 bis. 21 c.p.c. e 473 bis. 22, IV c.p.c. all'udienza del 20 febbraio 2025 ore 9.30
All'udienza ex art. 473 bis. 21 c.p.c. del 25 marzo 2025 le parti hanno depositato documenti di formazione successiva ai provvedimenti temporanei di cui hanno chiesto l'acquisizione con rinvio ad altra udienza ex art 473 bis 21 c.p.c. per disamina.
All'udienza ex art 473 bis. 21 c.p.c. i genitori hanno dato atto e si sono impegnati a continuare il percorso con il dott. Pt 4 con lo scopo di farsi aiutare e supportare nella gestione dei bambini con costi a carico del padre. Le parti hanno precisato le conclusioni riportate in epigrafe ed hanno discusso la causa. All'esito della discussione il Giudice Delegato ha trattenuto la causa in decisione riservando di riferire al Collegio in Camera di consiglio.
*****
Sull'esercizio della responsabilità genitoriale.
Il Collegio condivide e fa proprie le motivazioni e le conclusioni poste dal Giudice Delegato a fondamento dei provvedimenti temporanei che qui vengono integralmente confermati. Nessun dubbio sull'affido condiviso richiesto da entrambi i genitori.
La necessità di garantire a R_ e LE ampi tempi di frequentazione con il papà è condivisa dalla madre come evincibile anche nelle conclusioni precisate.
Il diritto dei bambini a stare con i genitori non può essere sacrificato in generale, e nel caso di specie con peculiare evidenza, in ragione degli impegni lavorativi dei genitori che non possono costituire fattivo ostacolo alla relazione.
Parte 2 ha ben chiarito già al giudice onorario il 14 giugno 2024- di necessitare di un calendario fisso evidenziando che l'organizzazione su settimane alterne gli avrebbe consentito di coniugare il legittimo desiderio di trascorrere tempo con i bambini e gli importanti impegni lavorativi e gestori connessi alla sua professione.
Da settembre ad oggi il padre nelle settimane di competenza ha garantito, come da impegni presi, la sua presenza con i bambini dalle 18.30 (le telefonate di lavoro che la madre gli contesta così come il tornare a lavorare alle 20.30, quando i bambini sono coricati lasciandoli alla tata, non sminuiscono l'importanza del ruolo paterno ma costituiscono declinazione fattuale della specifica relazione Pers Persona 5 e Il padre anche in udienza, ha confermato la sua disponibilità a che la madre, nelle settimane in cui i bambini stanno con lui, potesse andare a prendere i bambini a scuola e riaccompagnarli a scuola la mattina successiva con il sicuro paracadute dato dal personale di servizio, ribadendo però il suo desiderio di stare con i figli dalle 18.30 fino alla mattina successiva ovvero nei tempi ricavati dal lavoro proprio per stare con i figli.
Il Collegio ritiene, pertanto, che le frequentazioni stabilite dal Giudice Delegato debbano essere confermate e, nel prendere atto dell'impegno dei genitori a farsi aiutare e supportare nella gestione dei bambini da un professionista (dott. Pt 4 auspica che nell'interesse dei figli le parti riescano anche grazie agli elementi di semplificazione di cui beneficiano (abitare nello stesso immobile e avere Pers a disposizione aiuti gestori) ad alleggerire per R_ e il passaggio fisico e mentale dai due contesti genitoriali.
Sull'assegnazione della casa familiare.
Come da accordo dei genitori deve essere confermata l'assegnazione alla madre.
Sul mantenimento dei bambini.
Il Collegio richiama e fa propri i provvedimenti temporanei assunti dal Giudice Delegato sopra trascritti (anche con riferimento alle utenze), a cui nulla deve essere aggiunto
Sulle spese di lite.
Il Collegio fa proprie le conclusioni paterne con riferimento alla compensazione delle spese di lite, pur nella prevalente soccombenza materna.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, sezione IX civile, definitivamente pronunciando nella controversia civile n.
4929 del 2024, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. Conferma l'affidamento condiviso dei figli Persona 1 ad entrambi i genitori, con collocamento e Persona 2 prevalente e stabile presso la madre nell'attuale casa famigliare in Milano, via Manin n. 3 piano 7°;
2. Conferma la assegnazione della casa famigliare di alla madre;
3. Conferma che salvo ogni e migliore accordo tra i genitori i bambini stiano con i genitori
. a settimane alterne con decorrenza dal lunedì all'uscita da scuola fino al lunedì successivo con riaccompagnamento a scuola;
Nelle settimane in cui stanno con il padre è facoltà della madre, previo coordinamento con il padre e con il personale di servizio paterno, di occuparsi dei bambini dal lunedì al venerdì fino alle 18.30 -orario a decorrere dal quale i bambini staranno con il padre che si impegna a garantire la sua presenza-;
- tre settimane non consecutive durante le vacanze estive, da concordarsi entro il 15 giugno di
.
ogni anno. In mancanza di accordo, dal 1 al 10 luglio e dal 15 al 26 agosto;
ad anni alterni, dalla chiusura delle scuole fino al 30 dicembre ore 17.00 e dal 30 dicembre
. ore 17.00 fino alla riapertura delle scuole. In caso di disaccordo il primo periodo nel 2024 con la madre;
ad anni alterni, le intere vacanze pasquali e le altre sospensioni da calendario scolastico.;
•
liberi contatti telefonici tra genitori e figli.
•
Nei periodi di rispettiva permanenza, in caso di viaggio all'estero coi figli, il genitore dovrà
·
preventivamente sempre informare l'altro del luogo in cui si recheranno, oltre a fornirgli un recapito telefonico.
4. Prende atto dell'impegno dei genitori a continuare il percorso con il dott. Pt 4 con costi a carico del padre;
5. Conferma a carico del padre, come da sua disponibilità, il pagamento delle spese condominiali relative alla casa famigliare;
6. Conferma a carico del padre l'obbligo di contribuire nel mantenimento dei minori versando alla madre entro il 20 di ogni mese l'importo di 12.000,00 euro mensili -6.000,00 euro a figlio- oltre rivalutazione di legge, prima rivalutazione febbraio 2025; о Conferma a carico del padre, come da sua disponibilità, il pagamento nella misura del
100% delle spese extra assegno per i bambini come da Linee Guida approvate dalla
Corte d'Appello di Milano congiuntamente al Tribunale di Milano, all'Ordine degli
Avvocati di Milano e all'Osservatorio della giustizia civile di Milano il 14 novembre
2017, qui di seguito trascritte spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
○ spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse
○
scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse O
scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
○ spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
○ spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione
(comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
7. Compensa tra le parti le spese di lite
Così deciso in Milano, nella Camera di Consiglio del 26 marzo 2025 Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Chiara Delmonte Dott. Maria Laura Amato 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
3 (piano settimo), unitamente agli arredi ed alle suppellettili in esso contenuti;
nel merito, sulla responsabilità genitoriale: a) confermare l'affidamento condiviso dei figli minori Persona 1 e Persona 2 ad entrambi i genitori, con collocamento degli stessi e residenza anagrafica presso la madre sig.ra nella residenza familiare in Milano, Via Manin, n. 3 (piano settimo);Parte_3 confermare che il sig. Parte 2 potrà vedere e tenere con sé i figli minori Persona 1
a settimane alterne, a far tempo dal lunedì dall'uscita dalla scuola
[...] e Persona 2
e sino alla mattina del lunedì successivo, con riaccompagno dei bambini a scuola.