Sentenza 23 settembre 2005
Massime • 1
In tema di equa riparazione per la violazione del termine ragionevole di durata del processo ai sensi della legge 24 marzo 2001, n. 89, nel caso di fallimento, poiché la procedura prefallimentare e la procedura concorsuale si differenziano sotto più profili, la durata ragionevole delle due fasi va accertata distintamente ed è ammissibile il riferimento della domanda "ex" legge n. 89 del 2001 ad una sola di esse, nel qual caso, ove la denuncia del ritardo irragionevole attenga alla fase fallimentare, ai fini del computo il "dies a quo" coincide con la data della sentenza di fallimento ed il "dies ad quem" con il momento in cui diviene definitivo il decreto di chiusura della procedura concorsuale, cioè con il termine di improponibilità del reclamo ex art. 119, secondo comma, della legge fallimentare.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 23/09/2005, n. 18687 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18687 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MORELLI Mario Rosario - Presidente -
Dott. MARZIALE Giuseppe - Consigliere -
Dott. MAGNO Giuseppe Vito Antonio - Consigliere -
Dott. PICCININNI Carlo - rel. Consigliere -
Dott. SALVATO Luigi - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RT IA AR, elettivamente domiciliata in Roma, via Saluzzo n. 8, presso lo studio dell'avvocato Fernando Natale, rappresentata e difesa dall'avvocato FERRARA Silvio, giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA;
- intimato -
avverso il decreto della Corte d'Appello di Roma del 17 aprile-13 maggio 2003 (Cron. n. 1596; R.G. n. 10757/02);
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 4 luglio 2005 dal Consigliere Dott. Luigi SALVATO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CICCOLO Pasquale Paolo IA, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
IA AR TU adiva la Corte d'appello di Roma allo scopo di ottenere l'equa riparazione ex lege n. 89 del 2001, in riferimento alla procedura fallimentare aperta con sentenza del Tribunale di Benevento del 5 gennaio 1998. Nel giudizio si costituiva il Ministero della giustizia, chiedendo il rigetto della domanda.
La Corte d'appello di Roma, con decreto del 13 maggio 2003, rigettava la domanda e dichiarava compensate tra le parti le spese del procedimento, considerando, per quanto qui rileva: che il fallimento era stato dichiarato con sentenza del Tribunale di Benevento del 5 gennaio 1998 e si era concluso "con piano di riparto del 25-5-01";
"che il ricorrente ha solo dedotto, ma non provato, l'esistenza di un danno patrimoniale conseguente alla maggiorazione delle spese processuali"; che, in riferimento al danno non patrimoniale, avuto riguardo alla "entità del caso", ossia alla "rilevanza della Sposta in gioco"", doveva ritenersi che "il ricorrente non ha subito un disagio ed un disturbo apprezzabile nel non vedere soddisfatta in tempi ragionevoli la sua domanda di giustizia", precisando che, "nel mentre non può considerarsi ai fini de quibus il periodo antecedente alla sentenza in quanto favorevole alla stessa ricorrente che medio tempore poteva provvedere al pagamento dei suoi debiti, deve ritenersi che la durata della procedura è stata ragionevole, tenuto conto che si dovevano vendere beni immobili e che i rinvii erano finalizzati ad ottenere un prezzo maggiore, nell'interesse della stessa ricorrente"; che, pertanto, sebbene il termine di ragionevole durata "sia stato di poco superato", non sussisteva "alcun pregiudizio a carico della parte ricorrente, la quale non può presumersi abbia risentito un disagio psicologico legato al protrarsi oltre il ragionevole del processo stesso, stante la tenuità della controversia e la assai scarsa rilevanza degli interessi in gioco". Per la cassazione di questo decreto ha proposto ricorso IA AR TU, affidato a quattro motivi;
non ha svolto attività difensiva l'intimato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- La ricorrente, con il primo motivo, denuncia "violazione o falsa applicazione art. 2 L. 89/01, della L. 848/1955 con la Convenzione ratificata (art. 6 par. 1, 19 e 53) e art. 24 e 111 Cost., in relazione art. 360 n. 3 c.p.c. Violazione e falsa applicazione n. 5 stesso art. 360 c.p.c. per omessa o insufficiente o contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia prospettato dalla parte e comunque rilevabile d'ufficio".
In particolare, IA AR TU, dopo avere osservato che la Corte d'appello ha ritenuto superato di poco il termine di ragionevole durata del processo e mancata la prova in ordine al danno, svolge "a preambolo di tutti i motivi", alcune considerazioni in ordine alla giurisprudenza di questa Corte sull'efficacia vincolante delle sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo (infra. Corte europea). Inoltre, ella sostiene d'avere specificamente dedotto il pregiudizio morale subito e trascrive brani del ricorso di merito nei quali, tra l'altro, ha dedotto: "la sofferenza ed il discredito legato all'immagine ed alla credibilità"; "l'abnorme durata (...) (che) ha causato all'odierna ricorrente uno stato di prostrazione, con inevitabili ripercussioni anche sulle condizioni di vita familiare, nonché di lavoro"; l'impossibilità di "intraprendere una nuova attività", con conseguenti "forti e continui turbamenti", che hanno inciso "sulla sua serenità quotidiana e familiare"; lo stress patito a causa delle limitazioni personali e patrimoniali effetto del fallimento, comprovato da una relazione medica.
A suo avviso, le argomentazioni con le quali il decreto ha escluso il danno non patrimoniale costituirebbero "mere e vuote clausole di stile, prive di alcuna attinenza con le risultanze processuali, assolutamente immotivate ed apodittiche". La Corte territoriale avrebbe dovuto valorizzare sia che i creditori ammessi al passivo erano soltanto cinque, l'unico cespite attivo era un immobile e l'attivo era "estremamente esiguo" a fronte di "un ingente passivo", sia che il fallimento sarebbe "frutto di un retaggio storco culturale nonché economico non più rispondente alla mutata realtà socio- economica". Infatti, ella aveva sottoposto all'attenzione del giudice del merito non "la consistenza della pretesa economica fatta valere, ma la congruità in termini di ragionevolezza tra la durata della procedura fallimentare e le incapacità personali, patrimoniali" e le conseguenze sul piano personale, evidenziando che "quanto minore è il valore economico della controversia e quanto minori sono i beni che costituiscono l'attivo fallimentare (...) tanto più rigoroso dovrebbe essere il giudizio di responsabilità a carico del Ministero resistente". In ogni caso, la giurisprudenza di questa Corte (sentenze n. 11987 del 2002 e n. 15443 del 2002) avrebbe affermato che il danno non patrimoniale può essere provato mediante il ricorso a presunzioni, ovvero desunto in via indiretta dalle circostanze allegate e provate dalla parte, sicché la Corte d'appello doveva ritenere provato il danno.
1.1.- La ricorrente, con il secondo motivo, denuncia "violazione o falsa applicazione art. 2 L. 89/01, della L. 848/1955 con la Convenzione ratificata (art. 6 par. 1, 19 e 53) e art. 24 e 111 Cost., in relazione art. 360 n. 3 c.p.c. Violazione e falsa applicazione n. 5 stesso art. 360 c.p.c. per omessa o insufficiente o contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia prospettato dalla parte e comunque rilevabile d'ufficio". Infatti, il decreto impugnato, da un canto, ha affermato che "la durata della procedura è ragionevole", dall'altro ha ritenuto che "il termine di ragionevole durata (...) sia stato di poco superato" e "non si capisce, quindi, in definitiva se la Corte di merito abbia ritenuto che la durata sia stata ragionevole, o se sia stata di poco superata".
1.2.- La ricorrente, con il terzo motivo, denuncia "violazione o falsa applicazione art. 2 L. 89/01, della L. 848/1955 con la Convenzione ratificata (art. 6 par. 1, 19 e 53), degli artt. 118 e 119 R.D. 16/3/1942, n. 267 e degli artt. 24 e 111 Cost., in relazione art. 360 n. 3 c.p.c. Violazione e falsa applicazione n. 5 stesso art. 360 c.p.c. per omessa o insufficiente o contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia prospettato dalla parte e comunque rilevabile d'ufficio. Travisamento interpretativo del fatto storico della domanda e di quello processuale".
Ella deduce che la Corte territoriale avrebbe erroneamente ritenuto irrilevante la durata della fase prefallimentare, affermando che sarebbe stata per lei vantaggiosa, in quanto le avrebbe permesso di adempiere ai propri debiti, ed omettendo ogni riferimento alle circostanze del caso concreto, senza tenere conto "di tutte le deduzioni ed argomentazioni svolte (...) in punto di danno di carattere non patrimoniale" e, quindi, motivare in ordine alle ragioni del dissenso.
Il decreto ha, inoltre, erroneamente individuato la data di inizio, della procedura fallimentare in quella della sentenza dichiarativa di fallimento, anziché nella data del primo ricorso di fallimento, indicando quella finale nel 25 maggio 2001, data del piano di riparto, anziché nel decreto che dispone la chiusura della procedura.
1.3.- La ricorrente, con il quarto motivo, denuncia "violazione o falsa applicazione dell'art. 2 della legge 24 marzo 2001, n. 89. Contestuale violazione e mancata applicazione dell'art. 13 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali: in relazione art. 360 c.p.c. nn. 3 e 5", sostenendo che la legge n. 89 del 2001 ha dato attuazione alla succitata Convenzione ed ogni Stato ha l'obbligo di "prevedere una via di ricorso interna per lamentare la violazione dei diritti della Convenzione", mediante l'introduzione di un rimedio "effettivo e non apparente". Il decreto impugnato, per il solo fatto che ha escluso l'equa riparazione, avrebbe "trasformato il rimedio" introdotto da detta legge "in rimedio apparente e non effettivo", con conseguente violazione e mancata applicazione dell'art. 2, comma 1 e 3, cit.
IA AR TU richiama, quindi, la sentenza di questa Corte n. 11046 del 2002, asserendo che, se "la Corte europea dichiara che vi è stata violazione della Convenzione, e se il diritto della parte contraente non permette che in modo incompleto di eliminare le conseguenze di tale violazione, la Corte accorda, se del caso, un'equa soddisfazione alla parte lesa", sicché, sempre questa Corte, avrebbe "ritenuto che solo ed unicamente in questa ottica vada interpretata la Legge 24 marzo 2001 n. 89". La ricorrente conclude, infine, affermando che "per tale motivo si ritiene, pertanto, che il decreto impugnato debba essere cassato in quanto in violazione di tutte le norme rubricate".
2.- Per ragioni di priorità logico-giuridica deve essere esaminato anzitutto il terzo motivo, con il quale la ricorrente censura l'individuazione del dies a quo e del dies ad quem della procedura fallimentare.
La censura è in parte fondata e va accolta per quanto di ragione anche se, relativamente al dies a quo, la motivazione del decreto deve essere corretta ex art. 384, secondo comma, c.p.c.. Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, nella procedura prefallimentare sono identificabili due fasi, ontologicamente distinte: una prima nella quale il Tribunale raccoglie le informazioni, procede all'audizione del ricorrente e del debitore, ovvero all'acquisizione delle difese scritte, mediante una attività procedimentale svincolata da ogni formalismo;
una seconda destinata alla decisione. Da questa distinzione è stato, tra l'altro, desunto che il principio dell'immutabilità del giudice opera con esclusivo riferimento alla seconda fase (Cass. n. 20166 del 2004; n. 7757 del 1990; n. 977 del 1976; n. 4357 del 1974). Questa fase, che si articola nelle due sopra indicate, a sua volta, deve essere mantenuta distinta rispetto alla procedura concorsuale, che ha inizio soltanto con la sentenza che dichiara il fallimento. La relazione tra la fase prefallimentare e quella successiva non ne esclude, infatti, la diversità, sotto più profili. L'attività svolta anteriormente alla sentenza di fallimento, come ha sottolineato una parte della dottrina, è invero diretta a stabilire se sussistano gli estremi per questa pronuncia e suo oggetto è esclusivamente l'accertamento della esistenza dei presupposti dell'esecuzione concorsuale. La seconda si apre con la sentenza di fallimento che, indipendentemente da ogni considerazione in ordine alla sua natura, segna l'inizio dell'esecuzione concorsuale, incidendo sullo status del debitore, quindi sul suo patrimonio e sulla sua sfera personale. Dunque, è soltanto con la sentenza di fallimento che si producono gli effetti stabiliti dalla legge fallimentare ed è solo da essa, non dalla data della domanda, che, esemplificativamente, inizia a decorrere il termine di prescrizione dell'azione revocatoria (per tutte, Cass., n. 18607 del 2003) ed è ancora in riferimento alla medesima che va computato il termine di un anno fissato dall'art. 10, l. fall. (Cass., n. 998 del 1969). Sotto un ulteriore e concorrente profilo la diversità è comprovata dal caso in cui la fase preistruttoria si chiude con decreto di rigetto dell'istanza di fallimento (art. 22, l. fall.), vieppiù perché, come ha chiarito la Corte costituzionale, il relativo provvedimento neppure "appare necessariamente limitato al rigetto del ricorso per la dichiarazione di fallimento, ma può abbracciare anche la statuizione, consequenziale a detto rigetto, su eventuali domande proposte dal debitore" (Corte cost,, n. 328 del 1999). La distinzione tra le due fasi comporta che la ragionevole durata va accertata distintamente in relazione a ciascuna di esse e, da un canto, ciò comporta l'ammissibilità della domanda ex lege n. 89 del 2001 in riferimento alla durata della fase preistruttoria, dall'altro è corretta la conclusione contenuta nel decreto nella parte in cui ha affermato che, essendo stata proposta la domanda in riferimento alla dedotta irragionevolezza della durata del fallimento, il dies a quo andava individuato in quello della sentenza di fallimento. La doglianza è invece fondata relativamente al dies ad quem, poiché l'effettiva realizzazione dell'interesse del fallito a conseguire la chiusura del fallimento coincide con il momento in cui diviene definitivo il provvedimento di chiusura della procedura fallimentare -atto che fa venire meno gli effetti ed i vincoli della procedura concorsuale (art. 120, l. fall.)- e cioè con il termine di improponibilità del reclamo ex art. 119, secondo comma, l. fall. (Cass., n. 17261 del 2002). Dunque, il decreto non è immune dal vizio denunciato, nella parte in cui ha ritenuto la procedura conclusa con la redazione del piano di riparto.
2.1. - Il primo ed il secondo motivo possono essere esaminati congiuntamente, in quanto logicamente e giuridicamente connessi, sono soltanto in parte fondati e vanno accolti per quanto di ragione, entro i limiti di seguito precisati.
In linea preliminare, occorre ricordare che la nozione di ragionevole durata del processo, come questa Corte ha più volte precisato, non ha carattere assoluto, bensì relativo, in quanto non può essere stabilita in modo astratto e con precisione aritmetica, ma è condizionata da parametri strettamente legati alla singola fattispecie. Infatti, in virtù dell'art. 2, comma 2, legge n. 89 del 2001, essa deve essere accertata in concreto, in base ai criteri stabiliti dalla norma a questo scopo e che, imponendo al giudice di accertare l'esistenza della violazione considerando la complessità della fattispecie, il comportamento delle parti e del giudice del procedimento, nonché quello di ogni altra autorità chiamata a concorrervi o comunque a contribuire alla sua definizione, richiedono appunto di avere riguardo alla specificità del caso che egli è chiamato a valutare (tra le molte, e per tutte, Cass., n. 7297 del 2005; n. 1094 del 2005; n. 6856 del 2004; n. 4207 del 2004). In questo senso è orientata anche la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, che, benché valorizzi il riferimento ad una durata media standard, ha appunto affermato l'imprescindibilità della valutazione della ragionevole durata del giudizio con riferimento alle circostanze di causa, alla complessità della medesima, al comportamento della parte ed a quello delle autorità competenti (ex plurimis, sentenza 1^ sezione del 23 ottobre 2003, sul ricorso n. 39758/98; 2^ Sezione dell'8 febbraio 2005, sul ricorso n. 52621/99). Inoltre, la giurisprudenza sia di questa Corte, sia dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, si è consolidata nell'affermare l'applicabilità della disciplina in esame al ritardo concernente il fallimento, anche in favore del fallito, il quale, in quanto parte del processo fallimentare, è titolare del diritto alla ragionevole durata di esso (Cass., n. 8602 del 2005;n. 20086 del 2004; n. 10122 del 2004; n. 7258 del 2004; n. 12807 del 2003; n. 17261 del 2002;
nella giurisprudenza della Corte europea, di recente, per tutte, sentenza 20 aprile 2004, Vadala c. Italia), fermo restando che, pure in relazione a questa procedura, la nozione di ragionevole durata ha carattere relativo, nei termini sopra precisati.
Nel caso in esame, la motivazione del decreto impugnato non è immune dal vizio denunciato anzitutto perché risulta chiara la contraddittorietà tra le proposizioni, contenute nel penultimo e nel terzultimo capoverso con le quali prima è stato affermato che "deve ritenersi che la durata della procedura è stata ragionevole", mentre subito dopo è stato precisato che "il termine ragionevole di durata del modesto procedimento (...) sia stato di poco superato". Inoltre, secondo un principio affermato da questa Corte, il giudice investito della domanda di equa riparazione deve in linea preliminare accertare se sia stato violato il termine di ragionevole durata del processo e ciò deve fare identificando puntualmente quale sia appunto la misura ragionevole di tale durata, in quanto è questo un elemento imprescindibile, logicamente e giuridicamente preliminare per il corretto accertamento della esistenza del danno e per l'eventuale liquidazione dell'indennizzo (Cass., n. 7297 del 2005). Pertanto, neppure è immune da censura la generica conclusione con la quale è stato ritenuto "di poco superato" il succitato termine. L'accertamento della sussistenza o meno della violazione dovrà, quindi, essere effettuato previa la puntuale identificazione della misura della ragionevole durata della procedura, applicando i criteri stabiliti dall'art. 2, comma 2, cit., avendo riguardo alle circostanze del caso concreto. Peraltro, contrariamente alla tesi della ricorrente, la ragionevolezza della durata della procedura deve essere determinata avendo riguardo alla sua durata complessiva, stabilita con riferimento al dies a quo ed al dies ad quem sopra precisati, non già a quella di ciascuna delle fasi in cui essa si articola.
Relativamente al danno non patrimoniale, la tesi svolta dalla ricorrente è soltanto in parte meritevole di accoglimento. Sul punto è sufficiente ricordare che le Sezioni Unite, con la sentenza n. 1338 del 2004, hanno escluso che dall'orientamento interpretativo della Corte europea sia desumibile che il danno non patrimoniale sia insito nella mera esistenza della violazione, "sia cioè, come si usa dire, in re ipsa", sicché è erronea la tesi della ricorrente, secondo la quale dall'accertamento della violazione conseguirebbe sempre l'indennizzo per il danno non patrimoniale, che giammai potrebbe essere escluso. Le Sezioni Unite hanno, infatti, precisato che non è accettabile la tesi del c.d. danno-evento, dato che, anche secondo la CEDU, esso costituisce una conseguenza della detta violazione. La peculiarità della disciplina in esame va quindi identificata nella circostanza che il danno non patrimoniale, a differenza del danno patrimoniale, "si verifica normalmente, e cioè di regola, per effetto della violazione stessa", "senza bisogno di alcun sostegno probatorio relativo al singolo caso". Tuttavia, proprio perché è stata rigettata la configurazione del danno- evento, sempre secondo le Sezioni Unite, "possono, però, aversi situazioni concrete in cui tali conseguenze normali della pendenza del processo vanno escluse". Pertanto, il principio ricavabile dalla pronuncia delle Sezioni Unite, condiviso e fatto proprio dal Collegio, è che la consequenzialità, normale e non necessaria o automatica del danno dalla violazione, può trovare, "nel singolo caso concreto, una positiva smentita", in presenza di circostanze che dimostrino che quelle conseguenze non si sono verificate (Cass., SS.UU., n. 1338 del 2004), in virtù di un'interpretazione ribadita in seguito da questa Corte (Cass., n. 8568 del 2005; n. 6714 del 2005; n. 3118 del 2005). Pertanto, in primo luogo, dovrà essere accertato se, eventualmente, sussiste la violazione del termine di ragionevole, dalla cui ricorrenza dipende la configurabilità del danno, altrimenti insussistente, dato che questo, contrariamente a quanto adombrato dalla ricorrente, non deriva, ovviamente, ex se dalla sola dichiarazione di fallimento. In secondo luogo, una volta ritenuta, eventualmente, sussistente la violazione, può procedersi all'accertamento ed alla liquidazione del danno non patrimoniale, in applicazione dei principi sopra richiamati, senza che operi l'automatismo ipotizzato dalla TU, benché occorra motivare congruamente in ordine alle eventuali circostanze concrete che, in tesi, dimostrino l'inesistenza del danno non patrimoniale che altrimenti, di regola, consegue dalla violazione.
Il danno patrimoniale, "derivando da circostanze esteriori e sensibili, può (e deve) invece formare oggetto di specifica dimostrazione", (Cass., Sez.un., n. 1338 del 2004) ed è soggetto alle ordinarie regole probatorie di cui all'art. 2697, cod. civ., con la conseguenza che grava sulla parte che agisce per il suo riconoscimento l'onere "di dimostrare rigorosamente il danno (patrimoniale appunto) lamentato" (Cass., n. 1094 del 2005; n. 12935 del 2003; n. 7388 del 2003; n. 2478 del 2003). 2.2.- Il quarto motivo è, infine, inammissibile.
Secondo un principio pacifico ed incontroverso, il ricorso per Cassazione, in virtù del disposto dell'art. 366 n. 4 c.p.c., non può essere affidato a deduzioni meramente generali, astratte ed apodittiche, ma deve contenere specifiche censure esaminabili dal giudice di legittimità, sulle singole conclusioni della sentenza impugnata, in relazione alla fattispecie da questa decisa (Cass., n. 17183 del 2003), costituendo onere del ricorrente proporre con specificità le questioni che intenda fare esaminate in sede di legittimità (Cass., n. 15607 del 2002). Il motivo in esame, come risulta con chiara evidenza dalla sintesi sopra riportata (cfr. n. P. 1.3.), si caratterizza, invece, per evidenti e gravi limiti di pertinenza e specificità, posto che non supera il livello delle deduzioni meramente astratte, recando affermazioni generali di principio in ordine alla - peraltro ovvia - necessità che il rimedio introdotto dalla legge n. 89 del 2001 sia idoneo a garantire una tutela effettiva e non apparente del diritto alla ragionevole durata del processo.
Tuttavia, questa idoneità non significa, evidentemente, che il rimedio debba comportare sempre e comunque l'accoglimento delle domanda, dal momento che un tale risultato non può che essere condizionato dall'accertamento delle condizioni che la legge n. 89 del 2001 - in primo luogo, della violazione del termine di ragionevole durata del giudizio - ha stabilito in coerenza con la CEDU, dando luogo ad una disciplina caratterizzata dalla sua complessiva attitudine ad assicurare l'obiettivo di un serio ristoro nel caso di lesione del diritto alla ragionevole durata del processo (Cass., n. 8568 del 2005). L'astrattezza e l'incongruità delle argomentazioni, in nessun modo direttamente riferibili alle argomentazioni svolte nel decreto, comportano l'inammissibilità del mezzo.
In conclusione, in accoglimento dei primi tre motivi, per quanto di ragione, nei limiti sopra precisati, il decreto deve essere cassato e la causa rinviata alla Corte d'appello di Roma che, in diversa composizione, procederà al riesame della controversia, attenendosi ai principi sopra enunciati, provvedendo altresì anche alla liquidazione delle spese di questa fase.
P.Q.M.
La Corte accoglie per quanto di ragione i primi tre motivi del ricorso, rigetta il quarto motivo, cassa il decreto impugnato e rinvia alla Corte d'appello di Roma, in diversa composizione, anche per le spese di questa fase.
Così deciso in Roma, il 4 luglio 2005.
Depositato in Cancelleria il 23 settembre 2005