Sentenza 29 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 29/01/2026, n. 71 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Reggio Calabria |
| Numero : | 71 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00071/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00521/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
Sezione Staccata di Reggio Calabria
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 521 del 2025, proposto dal sig. Palwinder Singh, rappresentato e difeso dall'avv. Attilio Parrelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro p.t., Prefettura di Reggio Calabria, in persona del Prefetto p.t., rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria, domiciliataria ex lege in Reggio Calabria, via del Plebiscito, 15;
nei confronti
OC MO, non costituito in giudizio;
per l'ottemperanza:
- del giudicato di cui alla Sentenza n. 790/2024 del TAR Calabria, Reggio Calabria;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Prefettura di Reggio Calabria;
Visto l'art. 114 c.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2025 la dott.ssa RT ZZ e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso tempestivamente notificato e depositato, il ricorrente ha premesso di avere impugnato (ricorso n. 161/2024) il provvedimento dell’11.12.2023 con il quale lo Sportello Unico Immigrazione presso la Prefettura di Reggio Calabria, pendente il procedimento di conversione del permesso di soggiorno per lavoro subordinato stagionale n. I191161661, con scadenza il 17.10.2023 (in permesso di soggiorno per lavoro subordinato), disponeva la revoca del nulla osta al lavoro subordinato stagionale e del predetto titolo di soggiorno, in ragione di un dato contabile di natura formale, consistente nella rettifica in peius , da parte del datore di lavoro, del volume di affari dichiarato in sede di asseverazione ex art. 44 D.L. n. 73/2022, avuto riguardo all’anno di imposta del 2022.
2. Con sentenza n. 790 del 30.12.2024, questo Tribunale, in accoglimento del dedotto deficit istruttorio (poiché l’amministrazione non aveva “ verificato se la rettifica dei dati fiscali da parte del datore di lavoro abbia inciso sulla regolarità della prestazione lavorativa di natura stagionale, da un lato, e delle obbligazioni datoriali, dall’altro, così da compromettere, eventualmente, l’interesse pubblico sotteso al rilascio dei titoli di soggiorno in evidenza” , così al capo 8 della sentenza), ha disposto l’annullamento del provvedimento del 11.12.2023 di revoca del Nulla Osta al lavoro subordinato stagionale e del permesso di soggiorno per lavoro subordinato stagionale (mod. 209) rilasciato all'esito della procedura n. P-RC/L/Q/2022/100462, e, quale effetto conformativo, l’obbligo da parte della Prefettura di Reggio Calabria di riesaminare la posizione lavorativa del ricorrente ai fini di un’approfondita rivalutazione, in contraddittorio tra le parti, sulla capacità economica del datore di lavoro e sulla conseguente sussistenza dei presupposti per la chiesta conversione del rapporto (così al capo 9 della sentenza).
3. La Prefettura di Reggio Calabria non avrebbe ottemperato alle statuizioni annullatorie e conformative di cui alla summenzionata sentenza, di talché il ricorrente ne ha chiesto l’ottemperanza, instando altresì per la condanna dell’amministrazione al pagamento di una somma di danaro per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione del giudicato, ex art. 114 comma 4 lett. e) c.p.a.
4. Il Ministero dell’Interno e la Prefettura di Reggio Calabria si sono costituiti con memoria di mera forma del 16.12.2025.
5. In occasione della camera di consiglio del 17.12.2025, su concorde richiesta delle parti, la causa è stata trattenuta in decisione.
6. Il ricorso è fondato e, come tale, merita di essere accolto.
7. Con la sentenza n. 790/2024, emessa a definizione del giudizio n. 161/2024 R.R., passata in giudicato per mancata impugnazione, questo Tribunale non ha soltanto annullato, per deficit istruttorio, il provvedimento di revoca del nulla osta al lavoro stagionale e del connesso permesso di soggiorno per lavoro stagionale, quest’ultimo scaduto il 17.10.2023, ma ha anche disposto, quale effetto conformativo, che l’amministrazione, impregiudicati i relativi esiti, riattivi l’istruttoria funzionale alla verifica dei presupposti per la chiesta conversione del titolo di soggiorno, abilitante il lavoro stagionale, in permesso per motivi di lavoro subordinato.
8. A fronte della domanda proposta dal ricorrente, la difesa erariale si è costituta con memoria di mera forma. Non vi sono, pertanto, ragioni per dubitare circa la correttezza delle allegazioni ricorsuali in ordine alla persistente inottemperanza del giudicato, avuto specifico riguardo alla mancata conclusione dell’interconnesso procedimento di conversione del titolo di soggiorno.
9. Ne consegue, in accoglimento dell’odierno ricorso, l’ordine rivolto alla Prefettura di Reggio Calabria di concludere, entro il termine di 30 giorni dalla comunicazione, a cura della Segreteria, della presente sentenza, il procedimento di conversione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato, attivato nell’interesse del sig. Palwinder Singh, in data 26.09.2023, impregiudicati i relativi esiti.
9.1 Nomina fin da ora, in caso di inutile decorso del termine summenzionato, quale Commissario ad acta , il Prefetto di Catanzaro, con facoltà di delega ad un dirigente o ad un funzionario appartenente al medesimo Ufficio, il quale, su istanza di parte ricorrente attestante il perdurante inadempimento, entro i trenta giorni successivi, concluda il summenzionato procedimento di conversione, a carico e spese dell’amministrazione inadempiente.
Una volta espletate tutte le operazioni, il Commissario ad acta invierà a questa Sezione una relazione sugli adempimenti realizzati e sull’assolvimento del mandato ricevuto.
10. Si delega fin d’ora il magistrato relatore a provvedere su eventuali richieste di proroga del termine come sopra concesso.
11. La domanda di pagamento della cd. penalità di mora deve, invece, essere rigettata, sussistendone ragioni di opportunità, in considerazione della mole di procedimenti similari, notoriamente in carico alla Prefettura di Reggio Calabria.
12. Le spese seguono la prevalente soccombenza e vengono liquidate in dispositivo, con distrazione.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, Sezione Staccata di Reggio Calabria, accoglie il ricorso e per l’effetto ordina all’amministrazione, ex art. 112 e ss. c.p.a., di dare piena ed integrale esecuzione alla sentenza in epigrafe menzionata, entro il termine di trenta giorni, decorrente dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della presente sentenza, ai sensi e nei termini di cui in motivazione.
Nomina sin d’ora, per il caso di persistente inottemperanza, quale Commissario ad acta , il Prefetto di Catanzaro, con facoltà di delega, il quale provvederà secondo le modalità indicate in motivazione.
Rigetta la domanda di pagamento della cd. penalità di mora, ex art. 114 comma 4 lett. e) c.p.a.
Condanna il Ministero dell’Interno al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle spese di lite, che liquida in euro 500,00, oltre rimborso forfettario, IVA, CPA e rimborso del contributo unificato, ove versato, come per legge, da distrarsi in favore del difensore, dichiaratisi antistatario.
Manda alla Segreteria per la comunicazione della presente sentenza alle parti nonché al Commissario ad acta, Prefetto di Catanzaro.
Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
RI SC, Presidente
RT ZZ, Primo Referendario, Estensore
Domenico Gaglioti, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RT ZZ | RI SC |
IL SEGRETARIO