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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 07/11/2025, n. 796 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 796 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Sezione Unica Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente Relatore dott.ssa Chiara Zito Giudice dott. Antonio Miele Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 225/2025, promossa da:
, nata in [...] il [...], con il patrocinio dell'Avv. VARLIERO Parte_1
LUCIA,
RICORRENTE
contro
, nato in [...] il [...], Controparte_1
RESISTENTE - CONTUMACE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Parte ricorrente ha instaurato il presente procedimento al fine di sentir pronunciare la separazione personale da , deducendo che da tempo sarebbero venute meno l'affectio Controparte_1 coniugalis e la stessa volontà di convivere.
Ciò premesso, la separazione personale fra i coniugi deve essere senz'altro pronunziata. Ricorrono, infatti, tutti i presupposti di cui all'art. 151 cod. civ., essendo risultata l'intollerabilità della convivenza sia dal tenore degli atti di causa sia dall'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione stante la contumacia del resistente.
L'evidente venir meno di ogni comunione materiale e spirituale tra i coniugi impone quindi la richiesta pronuncia di separazione.
La causa dev'essere peraltro rimessa sul ruolo per il prosieguo per la discussione orale ai sensi dell'art. 473-bis.22 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rimini decidendo nella causa promossa da nei confronti di Parte_1
, ogni diversa eccezione, domanda ed istanza disattesa: Controparte_1
1. Pronunzia la separazione personale fra i coniugi , nata in [...] il Parte_1
11/03/1991 e , nato in [...] il [...], unitisi in Controparte_1 matrimonio nel comune di Brebu – distretto di Prahova in Romania il giorno 19/08/2023;
2. Dispone la rimessione della causa sul ruolo come da separata ordinanza.
3. Spese alla definizione del merito
Così deciso in Rimini nella camera di consiglio della Sezione Unica civile il giorno 06.11.2025
Il Presidente relatore
Dott.ssa Elisa Dai Checchi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Sezione Unica Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente Relatore dott.ssa Chiara Zito Giudice dott. Antonio Miele Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 225/2025, promossa da:
, nata in [...] il [...], con il patrocinio dell'Avv. VARLIERO Parte_1
LUCIA,
RICORRENTE
contro
, nato in [...] il [...], Controparte_1
RESISTENTE - CONTUMACE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Parte ricorrente ha instaurato il presente procedimento al fine di sentir pronunciare la separazione personale da , deducendo che da tempo sarebbero venute meno l'affectio Controparte_1 coniugalis e la stessa volontà di convivere.
Ciò premesso, la separazione personale fra i coniugi deve essere senz'altro pronunziata. Ricorrono, infatti, tutti i presupposti di cui all'art. 151 cod. civ., essendo risultata l'intollerabilità della convivenza sia dal tenore degli atti di causa sia dall'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione stante la contumacia del resistente.
L'evidente venir meno di ogni comunione materiale e spirituale tra i coniugi impone quindi la richiesta pronuncia di separazione.
La causa dev'essere peraltro rimessa sul ruolo per il prosieguo per la discussione orale ai sensi dell'art. 473-bis.22 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rimini decidendo nella causa promossa da nei confronti di Parte_1
, ogni diversa eccezione, domanda ed istanza disattesa: Controparte_1
1. Pronunzia la separazione personale fra i coniugi , nata in [...] il Parte_1
11/03/1991 e , nato in [...] il [...], unitisi in Controparte_1 matrimonio nel comune di Brebu – distretto di Prahova in Romania il giorno 19/08/2023;
2. Dispone la rimessione della causa sul ruolo come da separata ordinanza.
3. Spese alla definizione del merito
Così deciso in Rimini nella camera di consiglio della Sezione Unica civile il giorno 06.11.2025
Il Presidente relatore
Dott.ssa Elisa Dai Checchi