Articolo 3 della Legge 28 agosto 1989, n. 301
Articolo 2
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16 settembre 1989
Art. 3. 1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in L. 100.608.983.000 per ciascuno degli anni 1988, 1989 e 1990, si provvede per il 1988 a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per lo stesso anno, all'uopo utilizzando parte dell'accantonamento "Partecipazione a fondi e banche nazionali ed internazionali" e per il 1989 e 1990 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1989-1991, al detto capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1989, all'uopo parzialmente utilizzando il suddetto accantonamento.
2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Entrata in vigore il 16 settembre 1989