Art. 2.
All'onere di cui al precedente articolo, si provvedera':
per l'esercizio finanziario 1968, mediante riduzione del fondo speciale di cui al capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo, all'uopo intendendosi prorogato il termine di utilizzazione delle disponibilita' del suddetto fondo indicato dalla legge 27 febbraio 1955, n. 64 ; per gli esercizi finanziari 1969 e 1970, mediante riduzione dei fondi speciali di cui al capitolo 3523 degli stati di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli stessi esercizi finanziari.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
All'onere di cui al precedente articolo, si provvedera':
per l'esercizio finanziario 1968, mediante riduzione del fondo speciale di cui al capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo, all'uopo intendendosi prorogato il termine di utilizzazione delle disponibilita' del suddetto fondo indicato dalla legge 27 febbraio 1955, n. 64 ; per gli esercizi finanziari 1969 e 1970, mediante riduzione dei fondi speciali di cui al capitolo 3523 degli stati di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli stessi esercizi finanziari.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.