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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 19/03/2025, n. 2292 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2292 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 14274/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
Sezione QUARTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonella Cozzi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 14274/2022 promossa da:
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (C.F. ), (C.F. C.F._2 Parte_3 C.F._3 Parte_4
), con il patrocinio dell'avv. MANGIONE ROBERTO elettivamente C.F._4 domiciliato in VIA COSIMO DEL FANTE, 16 20122 MILANO presso il difensore avv. MANGIONE
ROBERTO
ATTORI contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. VERI' ARTURO, CP C.F._5 elettivamente domiciliato in VIA VOLTA, 65 22100 COMO presso il difensore avv. VERI' ARTURO
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Per gli attori E , E Parte_1 Pt_3 Pt_2 Parte_4
Gli attori, come rappresentati in atti, chiedono che l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, Voglia accogliere le seguenti CONCLUSIONI
In via istruttoria Si chiede l'ammissione della prova per testi sui seguenti capitoli:
1. “Vero è che nel corso degli anni Ottanta ha acquistato n. 80 sterline “Elisabetta” in oro Persona_1 per destinarle alle due uniche nipoti femmine, ovvero n. 40 a e n. 40 a;
Persona_2 Parte_2
2. “Vero è che prima della sua morte consegnò n. 40 sterline ” in oro ad Persona_1 Parte_5 Pt_2
che le stesse le sono state consegnate in un sacchetto con un bigliettino “per ;
[...] Pt_2
3. “Vero è che prima della sua morte consegnò n. 40 sterline ” in oro a Persona_1 Parte_5 Per_2 ;
[...] 4. “Vero è che conserva n. 40 sterline ” in oro nella cassetta di sicurezza Parte_2 Parte_5 intestata alla madre ed al padre che le stesse sono state depositate nel Parte_1 PE medesimo sacchetto con un bigliettino recante la dicitura “per ; Pt_2
5. “Vero è che conserva i suoi preziosi personali nella cassetta di sicurezza Parte_1 cointestata con il marito;
PE
pagina 1 di 24 6. “Vero è che appartengono a i monili ereditati dalla suocera per Parte_1 Persona_1 espressa volontà di quest'ultima prima della sua morte”;
7. “Vero è che i monili appartenuti ad sono stati divisi tra e Persona_1 Parte_1 CP_2 n base ai gusti e non in base al valore degli stessi”;
[...]
8. “Vero è che i gioielli appartenuti ad e da questa attribuiti a sono Persona_1 Parte_1 individuati dettagliatamente nell'elenco che si rammostra alla teste (cfr. doc. 17) e ciascuno preceduto Per_ dal nominativo diminutivo di ed mentre quelli preceduti dal diminutivo e Pt_1 Pt_2 Per_5 sono stati attribuiti a;
Per_2 Controparte_2
9. “Vero è che la coppia di orecchini a cerchio con piccoli diamanti e zaffiri (gr. 5,40) unitamente a due girocolli in oro giallo con zaffiri e piccoli diamanti sono stati regalati da a PE [...]
in occasione dell'anniversario di dieci anni di matrimonio”; Parte_1
10. “Vero è che l'anello in oro bianco con diamanti e rubino contenuto nella cassetta di sicurezza è stato regalato da in occasione del fidanzamento”; PE Parte_1
11. “Vero è che la fede in oro giallo con incisione Remo 16.6.1965 contenuta nella cassetta di sicurezza è la fede nuziale della signora ”; Persona_6
12. “Vero è che l'anello in oro giallo con diamanti e zeffiri gr. 8,7 contenuto nella cassetta di sicurezza è stato acquistato da in occasione di un viaggio a Parigi”; Parte_1
13. “Vero è che il bracciale in oro giallo di gr. 67,7 ed il girocollo in oro giallo a maglia grumette gr. 57,30 entrambi contenuti nella cassetta di sicurezza sono stati regalati da a PE [...]
in occasione dell'anniversario dei 25 anni di matrimonio”; Parte_1
14. “Vero è che i signori e hanno destinato a ciascun nipote egual somma CP_3 Persona_1 di denaro, iniziandola ad accantonare sin dagli anni ottanta, che veniva affidata ai nipoti dopo un iniziale periodo di gestione di n qualità di promotore finanziario”; PE
15. “Vero è che in data 30.1.1998 riceveva dal padre la somma corrispondente ad € CP
67.139,46, quale parte della somma proveniente dai fondi destinati al nipote da e CP_3 Per_1 fino ad allora gestita dal padre nella sua qualità di promotore finanziario”;
[...] 16. “Vero è che chiedeva ed otteneva la liquidazione del fondo/sicav Aletti Gestielli CP
SGR S.p.a. cointestato con il padre in quanto ulteriore somma proveniente dai nonni PE ed come da prospetto che si rammostra al teste (cfr. doc. 14)”; CP_3 Persona_1
17. “Vero è che ha investito la provvista destinatagli dai nonni ed Parte_2 CP_3 Per_1
inizialmente investita nel Fondo Aureo Gestioni SGR S.p.a., nel dossier Titoli n. 315407/60
[...] cointestato con il padre;
PE 18. “Vero è che ha stipulato il contratto di cui al dossier titoli n. 00/315406 cointestato Parte_3 con il padre on la provvista destinatagli dai nonni e;
PE CP_3 Persona_1
19. “Vero è che ha stipulato il contratto di cui al dossier titoli n. 00/315405 cointestato Parte_4 con il padre on la provvista destinatagli dai nonni e;
PE CP_3 Persona_1
20. “Vero è che così come la moglie , hanno sempre mantenuto un PE Parte_1 criterio di perfetta uguaglianza tra tutti i figli nell'elargizione di somme di denaro a titolo di donazione, in particolare, con riferimento ai denari propri per € 125.000,00 destinati a ciascun figlio per l'acquisto di una casa propria”;
21. “Vero che nella gestione del predetto patrimonio e per mantenere memoria delle dazioni e dei conguagli eventualmente necessari per pareggiare i totali elargiti, utilizzava fogli di PE calcolo e appunti, come quelli che si rammostrano al teste (cfr. doc. 18)”;
22. “Vero è che e riponevano tale fiducia nel figlio da PE Parte_1 CP affidare ad società gestita dallo stesso e da e la CP_4 Persona_7 Persona_8 contabilità e le operazioni straordinarie della autorizzandolo altresì ad operare sul conto Parte_6 corrente della società con firma disgiunta”;
23. “Vero è che aveva accesso ad ogni informazione riguardante la società e la situazione CP patrimoniale, non solo dei genitori, ma -in quanto consulente tributario- dei fratelli ed Pt_2 Pt_4
pagina 2 di 24 ; Pt_3
24. “Vero è che aveva fissato -su autorizzazione del padre e con il consenso dei fratelli- CP la sede della propria società di consulenza presso i locali della stipulando un contratto di Parte_6 locazione rispetto al quale ha onorato il pagamento dei canoni di locazione fino al 1.07.2010 e successivamente godendo -in via completamente gratuita- dell'utilizzo dell'immobile atteso che accumulava debito per € 9.492,76 a titolo di canoni rispetto a cui i genitori ed i fratelli non esigevano alcun pagamento”;
25. “Vero è che i rapporti familiari si incrinavano solo dopo il mese di agosto 2015, in relazione alle vicende societarie relative al tentativo di di far nominare quale Amministratore Delegato CP della la propria socia d'affari, ; Parte_6 Persona_7
26. “Vero è che a seguito di quanto sopra ed alla crescente difficoltà di accesso ai dati contabili e fiscali detenuti da unitamente alle socie e l'organo CP Persona_7 Persona_8 amministrativo della decise di destituire nominando il commercialista dottor Per_1 CP
”. Persona_9
Si indicano a testi:
residente in [...] 9 rue guillemin Tarayre sui capitoli di cui ai nn. 1, 2, 3, 4, Persona_2
6, 7, 8 e 14;
residente in [...] sui capitoli di cui ai Testimone_1 nn. 3, 14 e 15;
residente in [...] loc. Assorba 1, sui capitoli di cui ai nn. 3, 14 e 15; Testimone_2
residente in [...] sui capitoli di cui ai nn. 5, 9, Testimone_3
10, 11, 12 e 13; in , residente in [...], sui capitoli di cui ai nn. 5, 9, 10, 11, Tes_4 Tes_5
12, 13 e 21;
, residente in [...], sul capitolo 21; Testimone_6
, con domicilio in Milano, Corso Venezia n. 54, sul capitolo n. 16; Testimone_7
residente in [...]h sui capitoli di cui ai nn. 15, 16, 17, 18, 19, Testimone_8
20, 21 e 24;
, residente in [...] sui capitoli di cui ai nn. 17, 18, Testimone_9
19, 20, 22, 23, 24, 25 e 26;
, residente in Cernusco sul Naviglio, Viale Assunta, sui capitoli di cui ai nn. 20, 23, Testimone_10
24 e 25;
, residente in [...], sul capitolo n. 24; Testimone_11
, domiciliato in Milano, Via del vecchio politecnico 5, sui capitoli di cui ai nn. 23, 25 Persona_9
e 26.
Nella denegata ipotesi di ammissione della prova per testi articolata da controparte si chiede a prova contraria l'ammissione della prova testimoniale sui seguenti capitoli, indicando a teste la signora
, residente in [...]i Cernusco sul Naviglio: Testimone_9 27. “Vero è che è stata titolare dello studio di progettazione DEDREGAST”; Parte_1
28. “Vero è che ha esercitato la sua attività professionale presso uno studio di Parte_1 vendita di prodotti promozionali”;
29. “Vero è che ha ereditato delle somme di denaro da congiunti della famiglia di Parte_1 origine”. Si chiede l'Ill.mo Tribunale Voglia disporre consulenza tecnica d'ufficio, affinché disponga un comodo progetto divisionale o, in mancanza di possibilità di divisione in natura voglia disporre le quote a ciascuno spettanti, nel rispetto delle norme di legge, espressamente significando, quanto ai valori del contenuto della cassetta di sicurezza, che esiste verbale di inventario. Nel merito Accertare e dichiarare che i beni facenti parte dell'eredità sono i seguenti:
pagina 3 di 24 - orologio da uomo con cassa in oro giallo marca ROLEX con bracciale in pelle nera (€ 3.000,00);
- due coppie di gemelli da uomo in oro giallo gr. 14 (€ 280,00);
- coppia di gemelli da uomo in oro bianco gr. 6,3 (€ 120,00);
- fede in oro giallo con incisione “Resi 16-6-65 gr. 3,7 (€ 70,00);
- ferma-cravatta in oro giallo gr. 6,00 (€ 120,00);
- ferma cache-col in oro giallo e bianco gr. 3,4 (€ 60,00);
- orologio da taschino marca Zenith ref. N. 5203322;
- orologio da taschino marca Perseo ref. N. 1254685;
- orologio da taschino marca CH PA in argento 800 ref. 8006;
- orologio da taschino marca AL MA in argento 800 ref. 16536;
- orologio da taschino senza marca ref. 85317;
- somme convogliate sul conto corrente n. 010 052 211899-51 c/o BCC Milano, Filiale di
Cernusco sul Naviglio;
- diritto di proprietà dei seguenti beni immobili:
1. terreno sito in NO (SV) meglio individuato al Catasto Terreni al Foglio 12, p.lla 1461 della superficie di ca 46, reddito dominicale 0,27;
2. terreno sito in NO (SV) meglio individuato al Catasto Terreni al Foglio 12, p.lla 1467 della superficie di are 3 ca 96, reddito dominicale 2,35;
3. terreno sito in NO (SV) meglio individuato al Catasto Terreni al Foglio 12, p.lla 229 della superficie di are 16 ca 80, reddito dominicale 22,13;
4. terreno sito in NO (SV) meglio individuato al Catasto Terreni al Foglio 12, p.lla 235 della superficie di are 3 ca 20, reddito dominicale 1,07;
5. immobile in via Regione Groppino meglio descritto al Catasto fabbricati del Comune di NO, foglio
12, p.lla 496, cat. A3, consistenza vani 5, rendita catastale 710,13;
6. immobile in via Regione Groppino meglio descritto al Catasto fabbricati del Comune di NO, foglio
12, p.lla 1380, cat. C2, classe 3, consistenza mq 20, rendita catastale 64,04; 7. immobile in via Regione Groppino 40, meglio descritto al Catasto fabbricati del Comune di NO, foglio 12, p.lla 242, cat. A7, classe 3, consistenza vani 7, rendita catastale 1373,78;
8. immobile in via Regione Groppino 40 meglio descritto al Catasto fabbricati del Comune di NO, foglio 12, p.lla 567, cat. C6, consistenza mq 27, rendita catastale 195,22
- nonché il diritto di livello sul seguente bene: terreno sito in NO (SV) meglio individuato al Catasto Terreni al Foglio 12, p.lla 1463 della superficie di are 3 ca 23, reddito dominicale 1,92. e per l'effetto, assegnare le quote ereditarie ex lege agli eredi e in riconventio reconventionis
- dichiarare tenuto a conferire, ai sensi dell'art. 737 e ss. c.c., quanto oggetto di CP donazione dal padre pari ad € 97.143,46 e/o la minore/maggiore somma che risulterà in corso di causa. Con vittoria di spese legali oltre accessori dovuti per legge.
Per il convenuto CP
Piaccia al Tribunale adito così giudicare: In via preliminare e riconvenzionale: ai sensi degli artt. 737 e segg. c.c. dichiarare i coeredi , , e tenuti a Parte_1 Parte_4 Parte_3 Parte_2 conferire nel compendio oggetto di divisione tutto quanto oggetto di donazioni indirette effettuate in vita dal de cuius sig. ed in particolare PE quanto a : Parte_1 previo accertamento che l'acquisto dell'immobile di Cernusco Sul Naviglio, via Cardinal Ferrari 8 da parte della signora , è avvenuto con denaro proveniente dal conto corrente cointestato Parte_1 con il sig. dichiarare che l'atto costituisce donazione indiretta della quota del 50% della PE
pagina 4 di 24 medesima unità immobiliare, e per effetto ordinare all'attrice di conferire la metà del bene od il suo controvalore calcolato al momento dell'apertura della successione;
dichiarare l'attrice tenuta alla collazione dell'importo di euro 131.250,00 oggetto di Parte_1 donazione indiretta per le ragioni e le motivazioni di cui in narrativa;
quanto a : Parte_2 dichiarare tenuta a conferire ai coeredi, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 724, 737 e Parte_2 segg. c.c. l'importo complessivo di euro 152.055,00 oggetto di donazioni indirette, per le motivazioni esposte in narrativa o la minore o maggior somma che dovesse risultare al termine della più completa istruttoria;
quanto a : Parte_4 dichiarare tenuto a conferire ai coeredi, ai sensi e per gli effetti degli artt. 724, 737 e segg. Parte_4
c.c., la complessiva somma di euro 197.936,00, oggetto di donazioni indirette ricevute in vita dal de cuius, o la minore o maggior somma che dovesse risultare al termine della più completa istruttoria;
quanto a Parte_3 dichiarare tenuto alla collazione dell'importo complessivo di euro 154.306,00, oggetto Parte_3 di donazioni indirette, per i motivi e le ragioni illustrate in narrativa della minore o maggior somma che dovesse risultare al termine della più completa istruttoria;
Nel merito in via principale: previa rideterminazione del compendio ereditario a seguito delle operazioni di collazione, procedersi alla divisione di tutti beni elencati nella dichiarazione di successione, rigettandosi tutte le istanze di esclusione parziale formulate dagli attori, come infondate in fatto e diritto, e nel rispetto delle procedure previste dagli artt. 713 e segg. del codice civile.
Attese le dichiarazioni di carattere confessorio rese dalla difesa degli attori ed in particolare dalla signora nel corso dell'udienza del 21/12/2023, ricomprendere nell'asse ereditario Parte_1 oggetto di divisione ereditaria il 50% di ogni somma, credito, titoli, azioni, obbligazioni esistenti e collegati al rapporto di conto corrente bancario con Codice Iban [...] intrattenuto presso Credicoop di Cernusco sul Naviglio ed intestato a . Parte_1
Con la condanna degli attori alla rifusione delle spese e dei compensi legali del presente giudizio In via istruttoria: Ci si oppone all'ammissione di tutte le prove orali richiesta da parte attrice e già dichiarate inammissibili dal Tribunale;
si chiede che venga ordinata all'attrice l'esibizione in giudizio degli estratti conto del Parte_1 rapporto di conto corrente bancario con Codice Iban [...] intrattenuto presso Credicoop di Cernusco sul Naviglio, dalla data della sua accensione alla data di apertura della successione del sig. PE
Si chiede che il Tribunale voglia ordinare alla Controparte_5
l'esibizione degli estratti conto dei c/c nn. 318, 4627 27171 già intestati al de cuius, dalla data di accensione degli stessi fino all'anno 2007, data dalla quale è stata possibile per parte convenuta l'indagine bancaria oggetto della perizia asseverata prodotta in giudizio e non contestata dagli attori. Si richiede fin da ora disporsi C.T.U. contabile ai fini della ricostruzione del patrimonio mobiliare del de cuius con l'analisi dei movimenti in uscita anche relativamente al conto corrente intestato alla sola
Parte_1
Con riserva di chiedere, dopo la pronuncia della sentenza parziale, gli ulteriori mezzi di prova tra cui senz'altro le C.T.U. per la determinazione del valore dei compendi immobiliari caduti in successione e del contenuto della cassetta di sicurezza già intestata al de cuius
Motivazione
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 5 di 24 Con atto di citazione ritualmente notificato, gli attori , Parte_1 Parte_2 Pt_3
e hanno convenuto in giudizio al fine di ottenere, previo
[...] Parte_4 CP accertamento dell'effettiva consistenza dell'asse ereditario facente capo al de cuius lo PE scioglimento della comunione ereditaria costituitasi con l'apertura della sua successione ab intestato e la conseguente assegnazione a ciascun erede legittimo delle quote di spettanza. Secondo la prospettazione attorea, il Tribunale adito avrebbe però dovuto escludere dalla massa ereditaria da dividere taluni beni in quanto di titolarità esclusiva degli esponenti e cioè, in particolare:
- parte del contenuto della cassetta di sicurezza cointestata al de cuius e alla moglie
[...]
da attribuirsi, iure proprio e in via esclusiva, a quest'ultima e ad Parte_1 Pt_2
[...]
- le somme convogliate sul conto corrente n. 010 052 211902-54 c/o BCC Milano, Filiale di
[... Cernusco sul Naviglio, pari al 50% del controvalore del deposito titoli detenuto presso _5
, di titolarità esclusiva di Sebbene, Controparte_5 Parte_2
infatti, il conto corrente citato ed il dossier titoli allegato fosse cointestato ad e al Parte_2
padre, la provvista – secondo la prospettazione attorea- era stata fornita esclusivamente dalla prima con la somma ereditata dai nonni e CP_3 Persona_1
Il convenuto, costituitosi tempestivamente, in via preliminare e riconvenzionale ha chiesto la condanna degli attori a collazionare le donazioni indirette ricevute in vita dal de cuius e cioè in particolare:
- la metà del controvalore dei dossier di titoli cointestati tra e, rispettivamente, i PE
figli ed non essendo affatto provato che la provvista necessaria ad Pt_2 Pt_4 Pt_3
acquistare i predetti dossier fosse stata stanziata esclusivamente dai figli, a seguito dell'incameramento dell'eredità dei nonni paterni;
- l'importo di € 131.250,00, corrispondente a parte del provento ottenuto dalla vendita della casa coniugale, oggetto di comunione tra e la moglie, immotivatamente convogliato PE
sul conto personale di e pertanto configurante una donazione indiretta Parte_1
ad opera del de cuius;
- la metà dell'immobile sito in Cernusco sul Naviglio, acquistato – secondo la prospettazione del convenuto – con i proventi della vendita della casa coniugale e pertanto non qualificabile alla stregua di bene personale ma come oggetto di comunione tra la moglie;
PE
- gli importi corrisposti dal de cuius agli attori ed a titolo di contributo per Pt_2 Pt_4 Pt_3
l'acquisto della prima casa e, come tali, configuranti una donazione indiretta.
Nel merito il convenuto ha chiesto poi procedersi alla divisione ereditaria, previo rigetto della domanda attorea di esclusione di taluni beni dall'asse ereditario e cioè, in particolare, i monili contenuti nella pagina 6 di 24 cassetta di sicurezza e reclamati dall'attrice e le monete d'oro contenute nella Parte_1
medesima cassetta, rivendicate da Parte_2
All'udienza del 22 novembre 2022, il Tribunale ha assegnato i termini per il deposito delle memorie ex art. 183 c.p.c.
Con la prima memoria, gli attori, in recoventio reconvetionis, hanno chiesto la condanna di CP
collazionare quanto ricevuto a titolo di donazione indiretta dal padre, ovvero la somma di €
[...]
97.143,46 o il minore o maggiore importo che sarebbe risultato in corso di causa.
In ordine alla domanda di esclusione dall'asse ereditario di taluni beni, gli attori hanno insistito negli argomenti dedotti nell'atto di citazione.
Relativamente alla domanda di collazione delle donazioni indirette asseritamente ricevute in vita dal de cuius, gli attori hanno osservato quanto segue:
- per quanto riguarda l'importo di € 131.250,00, provento della vendita della casa familiare convogliato sul conto personale di , gli attori hanno rilevato come esso Parte_1
non dovesse essere oggetto di conferimento alla massa ereditaria dal momento che metà del controvalore dell'immobile alienato – cioè euro 562.500,00 € - sarebbe stato comunque di esclusiva spettanza dell'odierna attrice;
- per quanto attiene al denaro ricevuto dai figli ed a titolo di contributo per Pt_2 Pt_4 Pt_3
l'acquisto della prima casa, gli attori hanno rilevato come esso non dovesse essere collazionato in quanto un contributo della medesima misura era stato corrisposto in vita dal de cuius anche all'odierno convenuto, non essendovi perciò alcuna necessità di riequilibrare gli emolumenti percepiti dagli eredi legittimi attraverso lo strumento della collazione;
- relativamente all'immobile sito in Cernusco sul Naviglio, gli attori ne hanno contestato la collazionabilità trattandosi di bene personale di , così come risultante Parte_1 dalla dichiarazione resa ex art. 179 lett. f) c.c. dallo stesso defunto all'atto della PE
compravendita del predetto immobile;
- in ordine alla spettanza ad delle monete d'oro contenute nella cassetta di Parte_2
sicurezza e a dei monili femminili ivi conservati, gli attori hanno Parte_1
ribadito le difese già svolte osservando – con particolare riguardo ai monili – che la loro riconducibilità alla moglie del de cuius era provata, da un lato, in via presuntiva, trattandosi di preziosi donatile dal marito durante la vita coniugale e, dall'altro, dalla corrispondenza tra i gioielli contenuti nella cassetta di sicurezza oggetto del contendere e quelli lasciati in eredità a dalla madre del marito così come desumibile dal Parte_1 PE
pagina 7 di 24 verbale di inventario redatto all'atto dell'apertura della cassetta di sicurezza facente capo alla suocera dell'odierna attrice.
Con la prima memoria, il convenuto, preliminarmente ha eccepito la tardività della reconventio reconventionis svolta dagli attori nella prima memoria.
Ribadendo le sue difese, ha poi sottolineato come, tanto con riferimento al CP
contenuto della cassetta di sicurezza, quanto con riguardo ai dossier titoli cointestati tra il de cuius ed i figli ed non fosse stata superata la presunzione di contitolarità con Pt_2 Pt_4 Pt_3 PE
dovendo pertanto gli odierni attori conferire alla massa ereditaria un quantum
[...]
corrispondente alla metà del valore dei predetti beni mobili.
Relativamente, invece, all'asserito “contributo casa” che – in quanto ricevuto parimenti dal convenuto – non avrebbe dovuto essere oggetto di collazione da parte degli attori, CP
ha rilevato come in realtà il denaro da lui incamerato gli fosse stato corrisposto dal conto corrente bancario personale della madre e non dal conto cointestato tra quest'ultima ed il de cuius, dovendosi da ciò inferire la necessità, per gli odierni attori, di conferire alla massa ereditaria quanto ricevuto in vita dal padre a titolo di donazione indiretta.
Con la II memoria ex art. 183 c.p.c., l'attore ha dedotto istanze istruttorie e precisato, con riguardo al “contributo casa” percepito da , che, pur essendo il relativo emolumento stato versato dal CP
conto personale di , esso in realtà era stato corrisposto con sostanze della Parte_1
famiglia, di comune accordo con il quale aveva la delega con firma disgiunta a PE
gestire i conti correnti personali della madre.
Con la II memoria ex art. 183 c.p.c., il convenuto, oltre a ribadire la tardività della reconventio reconventionis svolta dagli attori e a richiamare le difese già dedotte, ha chiesto rigettarsi le istanze istruttorie ex adverso formulate e – con riguardo al contributo casa da lui ricevuto dal conto corrente personale della madre – ha rilevato che se è vero quanto sostenuto dalle controparti, cioè che il predetto conto corrente era alimentato dalle sostanze paterne, allora metà della relativa provvista avrebbe dovuto essere oggetto di conferimento alla massa ereditaria ex art. 737 c.c.
Con la terza memoria ex art. 183 c.p.c., gli attori hanno rilevato quanto segue:
- con riguardo ai dossier titoli cointestati tra , rispettivamente, PE Pt_2 Pt_3
e , la circostanza che la provvista necessaria al relativo acquisto era stata stanziata Pt_4
dagli odierni attori sarebbe desumibile documentalmente dal contratto quadro concluso da ed con l'istituto di credito, secondo il quale i proventi derivanti dal PE Parte_2
disinvestimento degli strumenti finanziari predetti avrebbe dovuto essere versato integralmente sui conti correnti di esclusiva titolarità di Pt_2
pagina 8 di 24 - con riguardo al “contributo casa” versato a dal conto corrente personale di CP
, gli attori hanno osservato che le sostanze corrisposte all'odierno Parte_1 convenuto provenivano proprio dalla vendita della casa coniugale facente capo all'attrice e al de cuius, dovendo identificarsi in gran parte di quell'importo – cioè euro 131.250,00 di cui ha chiesto la collazione – incamerato all'esito dell'alienazione della casa CP
coniugale e convogliato sul conto personale di;
Parte_1
- con riguardo alla domanda di collazione svolta, in via di reconventio reconventionis, nei confronti del convenuto, gli attori hanno precisato che oggetto di conferimento alla massa ereditaria avrebbe dovuto essere il provento derivante dal disinvestimento dei titoli il cui dossier era cointestato tra e il padre CP PE
La circostanza che i proventi del disinvestimento erano stati convogliati sul conto personale di secondo la prospettazione attorea, risulterebbe provata sia, per CP
esclusione, ove si abbia riguardo al fatto che il denaro in questione non era stato rinvenuto sui conti correnti personali del de cuius e sia in virtù del fatto che il rendiconto della gestione dei suddetti strumenti finanziari recava la firma di CP
Con la terza memoria, il convenuto ha chiesto rigettarsi la domanda di collazione svolta nei suoi confronti dagli attori, sia perché tardivamente formulata sia perché non risultava affatto provata la circostanza di aver incamerato il denaro derivante dal disinvestimento del dossier di titoli cointestato con il padre, di cui lo stesso ha asserito di non avere alcuna conoscenza. CP
All'udienza del 10 ottobre 2023, il Tribunale ha invitato le parti ad esperire un ulteriore tentativo di conciliazione, e pertanto ha rinviato la causa per i medesimi incombenti all'udienza del 21 dicembre
2023.
All'udienza del 21 dicembre 2023, il Tribunale ha dato atto dell'esito negativo del tentativo di conciliazione e, dopo aver disposto il rigetto delle istanze istruttorie dedotte, ha fissato l'udienza di precisazione delle conclusioni.
Le parti hanno quindi precisato le conclusioni come in epigrafe e la causa è stata trattenuta in decisione, con i termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
1. Il thema decidendum
Come accennato, il presente giudizio muove dalla domanda di divisione ereditaria svolta dagli attori
, , ed nei confronti del fratello Parte_1 Pt_4 Pt_3 Parte_2 CP all'esito dell'apertura della successione ab intestato di PE
Oggetto del contendere tra le parti anzidette è, da un lato, l'effettiva consistenza della massa ereditaria atteso che, secondo la ricostruzione attorea, nella denuncia di successione sarebbero stati indicati beni pagina 9 di 24 di esclusiva titolarità di alcuni degli attori;
dall'altro, il thema decidendum è perimetrato dalle domande di collazione svolte reciprocamente dalle parti in causa ed aventi ad oggetto le donazioni ricevute in vita dal de cuius.
Su tali due questioni controverse il Tribunale ha trattenuto la causa in decisione, riservandosi di emettere sul punto una sentenza parziale, salvo poi rimettere la causa sul ruolo al fine di procedere alla divisione dell'effettiva massa ereditaria oggetto di accertamento.
2. L'effettiva consistenza dell'asse ereditario da dividere
Ebbene, prima di affrontare i profili di contesa anticipati, giova indicare i beni certamente appartenenti all'asse ereditario - come tali destinati ad essere divisi tra i coeredi nella misura prevista dalla legge - in quanto non oggetto di contestazione ad opera delle parti:
- il saldo del conto corrente n. 010 052 211899-51 c/o BCC Milano, Filiale di Cernusco sul
Naviglio, pari ad € 278.087,18 al 30.06.2021, su cui è stato già convogliato il credito vantato dal de cuius nei confronti della (ed indicato nella dichiarazione di Parte_6
successione nel riquadro ER1); detto conto è stato acceso dai coeredi che vi hanno versato le somme dei c/c di cui il de cuius era titolare che sono stati estinti;
- alcuni beni contenuti della cassetta di sicurezza n. 163 c/o BCC Milano, Filiale n. 52, contratto n. 765515 su cui si tornerà più diffusamente oltre.
In maniera parimenti incontestata può affermarsi che appartenga all'asse ereditario il diritto di livello sul terreno sito in NO (SV), meglio individuato al Catasto Terreni al Foglio 12, p.lla 1463 della superficie di are 3 ca 23, reddito dominicale 1,92, nonché il diritto di proprietà sui seguenti beni immobili:
1. terreno sito in NO (SV) meglio individuato al Catasto Terreni al Foglio 12, p.lla 1461 della superficie di ca 46, reddito dominicale 0,27;
2. terreno sito in NO (SV) meglio individuato al Catasto Terreni al Foglio 12, p.lla 1467 della superficie di are 3 ca 96, reddito dominicale 2,35;
3. terreno sito in NO (SV) meglio individuato al Catasto Terreni al Foglio 12, p.lla 229 della superficie di are 16 ca 80, reddito dominicale 22,13;
4. terreno sito in NO (SV) meglio individuato al Catasto Terreni al Foglio 12, p.lla 235 della superficie di are 3 ca 20, reddito dominicale 1,07;
5. immobile in via Regione Groppino meglio descritto al Catasto fabbricati del Comune di NO, foglio
12, p.lla 496, cat. A3, consistenza vani 5, rendita catastale 710,13;
6. immobile in via Regione Groppino meglio descritto al Catasto fabbricati del Comune di NO, foglio
12, p.lla 1380, cat. C2, classe 3, consistenza mq 20, rendita catastale 64,04;
pagina 10 di 24 7. immobile in via Regione Groppino 40, meglio descritto al Catasto fabbricati del Comune di NO, foglio 12, p.lla 242, cat. A7, classe 3, consistenza vani 7, rendita catastale 1373,78;
8. immobile in via Regione Groppino 40 meglio descritto al Catasto fabbricati del Comune di NO, foglio 12, p.lla 567, cat. C6, consistenza mq 27, rendita catastale 195,22.
Altresì incontestata è da ritenersi la ricomprensione, nell'asse ereditario facente capo a PE
dei seguenti beni:
- le azioni della Viticola Toscana Agricola Immobiliare S.p.a.;
- azioni della Parte_7
A ben vedere, infatti, le dichiarazioni rese dagli attori nella I memoria ex art. 183 c.p.c a fronte della riconduzione, da parte del convenuto, dei predetti cespiti alla dividenda massa ereditaria1 non costituiscono contestazioni puntuali e dettagliate tali da impedire a questo Giudice di porre a fondamento della propria decisione i fatti che ne sono oggetto (cfr. Cass. n. 19896/2015; cfr. anche
Cass. n. 27596/2008; Cass. n. 26624/2018).
La circostanza, infatti, che le azioni della Viticola Toscana Agricola Immobiliare S.p.a e della abbiano un valore esiguo o che quelle dell'ultima società citata non Parte_7 consentano di fruire di alcun beneficio, se non a fronte dell'esosa iscrizione al circolo, non rappresenta una motivazione giuridica valida per evitare la ricomprensione dei predetti cespiti nella dividenda massa ereditaria di PE
Tanto chiarito in via preliminare, occorre a questo punto esaminare le questioni controverse per cui è causa e cioè, come accennato, la domanda di esclusione dall'asse ereditario di taluni beni svolta dagli attori e le domande di collazione formulate reciprocamente dalle parti.
3. Il contenuto della cassetta di sicurezza n. 163 c/o BCC Milano, Filiale n. 52, contratto n.
765515 cointestata al de cuius e a Parte_1
Il contenuto della cassetta di sicurezza n. 163 risulta provato dal verbale di apertura della cassetta del
17 gennaio 2017 del Notaio dott. rep n 51525, racc. n 19030 (doc. n 3 att.). Persona_10
Secondo la prospettazione attorea, occorre sottrarre dall'asse ereditario 40 monete d'oro ed i monili femminili conservati nella cassetta di sicurezza in quanto di esclusiva titolarità, rispettivamente, di e . Parte_2 Parte_1 Quanto ai gioielli, essi spetterebbero iure proprio alla moglie del de cuius, in parte perché oggetto di donazioni da lui effettuate in vita alla moglie, in parte perché pervenuti all'attrice
[...]
dalla suocera, Parte_1 Persona_1
Il convenuto, in relazione ai medesimi preziosi, invece non ritiene superata la presunzione di contitolarità derivante dalla co-intestazione della cassetta di sicurezza e, pertanto, considera la metà dei gioielli ivi conservati come parte dell'asse ereditario.
Tale ultima prospettazione non merita condivisione, in quanto la presunzione di contitolarità dei beni contenuti nella cassetta di sicurezza può essere superata anche attraverso presunzioni semplici (cfr
Cass. sentenza 28839 del 5.12.2008) e nella specie è superata dalla tipologia dei beni contenuti nella cassetta di sicurezza, che sono stati inventariati in data 17 gennaio 2017.
Infatti dalla descrizione dei beni di cui al verbale di apertura della cassetta risulta che si tratta in gran parte di gioielli femminili (tra cui la fede in oro con l'incisione 16.6.1965” che è la fede nuziale PE
della ), riferibili quindi alla cointestataria;
inoltre la presenza della Parte_1 Parte_1 medaglia “Dea Bendata” con dedica ad riscontra la tesi dell'attrice circa la presenza anche Persona_1
di gioielli appartenuti alla suocera e a lei donati o attribuiti nella divisione ereditaria della suocera
(verbale di inventario = doc. n 3; elenco e valutazione dei gioielli appartenuti ad richiesto Persona_1
da e redatto il 17.1.1990 = doc. n 17). Controparte_2
Dal verbale di apertura della cassetta risulta anche la stima dei beni ivi contenuti, pari complessivamente a euro 46.300,00, pertanto, detraendo il valore dei beni di cui è pacifica l'appartenenza al de cuius (come da elenco riportato in citazione) di euro 3.650 e le n 40 sterline Per
d' (valutate in euro 6.400), risulta che i beni residui della hanno un Parte_5 Parte_1
valore complessivo di circa 36.000 euro, che deve ritenersi modico o comunque proporzionato rispetto al patrimonio appartenuto al de cuius risultante dagli atti.
Deve quindi ritenersi che i gioielli femminili siano preziosi regalati alla dal marito nel Parte_1
corso di 50 anni di vita comune, secondo quanto è in uso tra coniugi benestanti – ovvero, in minor parte, ricevuti dalla suocera –, che sono quindi da escludere dalla massa ereditaria del de cuius PE
d anche dalla collazione ex artt. 738 e 742 ult. comma c.c..
[...]
Sono infatti escluse dalla collazione le donazioni di modico valore fatte al coniuge (art. 738 c.c.), nonché le liberalità previste dal secondo comma dell'art.770 c.c. (ex art. 742 ult. comma c.c.), a cui sono riconducibili le donazioni quando “l'elargizione si uniformi, anche sotto il profilo della proporzionalità, alle condizioni economiche dell'autore dell'atto, agli usi e costumi propri di una determinata occasione, da vagliarsi anche alla stregua dei rapporti esistenti tra le parti e della loro posizione sociale” (Cass. civ., Sez. II, 19/09/2016, n. 18280).
pagina 12 di 24 Diversa sorte invece si ritiene abbiano le 40 sterline “Elisabetta” d'oro rinvenute nella cassetta di sicurezza cointestata al de cuius e alla . Parte_1
In relazione a tali beni, infatti, la presunzione di contitolarità dei cointestatari non è stata superata, non essendo emerso alcun elemento probatorio tale da confortare la prospettazione attorea sul punto: la circostanza fattuale dedotta dagli attori nella I memoria (cfr pag. 5) secondo cui, nel sacchetto all'interno del quale erano state conservate le monete, vi fosse ancora il biglietto con il quale la nonna di le aveva destinato gli oggetti preziosi in analisi non risulta, infatti, provata dal verbale Parte_2 di inventario;
d'altra parte, appare quantomeno inverosimile che la sig. una volta Parte_2
raggiunta la maggiore età o comunque la piena emancipazione personale ed economica dai genitori non abbia provveduto a prelevare dalla cassetta di sicurezza quanto pervenutole iure hereditario dalla nonna paterna.
La prova orale richiesta dall'attrice sui capitoli da n 1 a n 4 si conferma inammissibile in quanto generica, tenuto conto anche della difficoltà di acquisire testimonianze precise per fatti risalenti ad oltre
40 anni fa.
Da quanto detto deriva, dunque, che la metà delle 40 sterline “Elisabetta” d'oro, ossia n 20 monete, contenute nella cassetta di sicurezza cointestata al de cuius e alla moglie Parte_1 dovranno essere ricomprese nella massa ereditaria di , per l'effetto, divise tra i coeredi PE
legittimi secondo le quote di spettanza di ognuno.
I beni contenuti nella cassetta di sicurezza facenti parte dell'eredità sono dunque i seguenti:
orologio da uomo con cassa in oro giallo marca ROLEX con bracciale in pelle nera;
due coppie di gemelli da uomo in oro giallo gr. 14;
coppia di gemelli da uomo in oro bianco gr. 6,3;
fede in oro giallo con incisione “Resi 16-6-65 gr. 3,7;
ferma-cravatta in oro giallo gr. 6,00;
ferma cache-col in oro giallo e bianco gr. 3,4;
orologio da taschino marca Zenith ref. N. 5203322;
orologio da taschino marca ref. N. 1254685; CP_6
orologio da taschino marca CH PA in argento 800 ref. 8006;
orologio da taschino marca AL MA in argento 800 ref. 16536;
orologio da taschino senza marca ref. 85317;
n 20 sterline d'oro. Parte_5
4. I dossier di titoli cointestati a e, rispettivamente, ai figli , , e PE Pt_2 Pt_4 Pt_3
CP
pagina 13 di 24 Relativamente ai dossier titoli cointestati a e, rispettivamente, ai figli ed PE Pt_2 Pt_4
oggetto delle domande del convenuto, si osserva quanto segue. Parte_3
Con riferimento al dossier titoli n 00/315407/60 cointestato al de cuius e ad acceso Parte_2 presso la BCC Cernusco sul Naviglio s.c., avente un controvalore alla data dell'apertura della successione di euro 102.054,00, che è stato convogliato sul c/c BCC n 01005221902-54, il convenuto assume che si tratti di un bene appartenente al de cuius per la metà e per la restante metà sia da collazionare in quanto donazione indiretta da parte del padre alla figlia.
Gli attori si sono opposti alla tesi del convenuto, deducendo che la provvista necessaria all'acquisto dei predetti titoli fosse stata stanziata esclusivamente da con le sostanze pervenutele iure hereditario Pt_2
dalla successione dei nonni paterni e che, dunque, la scelta di cointestare al padre gli strumenti PE finanziari acquistati non fosse stata determinata dall'effettiva contitolarità delle risorse ma unicamente dall'opportunità di sfruttare l'esperienza finanziaria paterna.
La provenienza della provvista dai nonni paterni non è stata provata (la prova testimoniale richiesta sul capitolo n 17 si conferma inammissibile in quanto generica) e la considerazione che tale circostanza fosse nota a tutti i famigliari non integra un elemento di prova, stante la contestazione del convenuto
(memoria n 1: “[..] La superiore ricostruzione è pacifica in famiglia e riconosciuta da tutti i fratelli, tranne che ovviamente, che -per mero dispetto- è stato l'unico che si è rifiutato di CP sottoscrivere la liberatoria che avrebbe consentito ad di vedersi liquidata l'intera somma di sua Pt_2
pertinenza e così evitare che la somma continuasse a diminuire per l'incidenza di spese di gestione del conto corrente”.)
La presunzione di contitolarità del dossier cointestato è, però, vinta considerando che il contratto per la prestazione di servizi di investimento (doc. 16) prevede che “le operazioni di accredito delle cedole, dividendi e titoli estratti o scaduti, nonché di addebito di spese e diritti di custodia nonché ogni altro importo in accredito o in addebito relativo alle operazioni effettuate sul sopracitato deposito titoli dovranno essere effettuate sul conto corrente n. 000/532 intestato a ” (pagina 2). Tale Parte_2
circostanza è un elemento certo (documentale) che prova che tutte le operazioni del dossier titoli fossero regolate, a favore e a carico, di Parte_2
Inoltre, è fatto pacifico che il de cuius fosse promotore finanziario e risulta che avesse altri dossier titoli cointestati con gli altri figli - che di seguito saranno esaminati – e da ciò si desume che la cointestazione dei conti deposito titolo fosse un modus operandi del genitore, che era giustificato dalle competenze specifiche del predetto in materia finanziaria.
I suddetti elementi superano quindi la presunzione di contitolarità del dossier titoli per la sua cointestazione.
pagina 14 di 24 Quanto alla donazione indiretta della provvista da parte di beneficio della figlia, che è PE
contestata da si osserva che non vi è alcuna prova della provenienza dal padre della Parte_2
provvista investita nei prodotti finanziari del dossier in esame.
Ne consegue che il dossier titoli e la somma convogliata sul c/c n 01005221902-54 c/o BCC Milano,
Filiale di Cernusco sul Naviglio, sono di pertinenza di e vanno escluse dalla massa Parte_2
ereditaria e dalla collazione.
Parimenti devono essere esclusi dalla collazione i dossier titoli n 00/315405 n 00/315406 cointestati al de cuius e, rispettivamente ai figli ed in relazione ai quali il convenuto chiede la Pt_4 Pt_3
collazione qualificandole come donazioni indirette.
Secondo la stessa prospettazione di entrambi i dossier sarebbero stati estinti prima CP
della morte del de cuius in esclusivo favore di ed in particolare, il primo avrebbe Pt_4 Pt_3 incamerato l'importo di euro 12.536, 62 ed il secondo l'importo di euro 79.305,97.
Anche per tali conti non è provata la donazione indiretta da parte di delle somme PE liquidate prima dell'apertura della successione a favore dei figli e per le stesse Pt_4 Pt_3
considerazioni suesposte per ed in particolare per la mancanza di prova della provenienza della Pt_2
provvista dal padre in favore dei figli.
Alla luce di quanto illustrato, le domande di collazione svolte in via riconvenzionale dal convenuto in relazione agli importi incamerati da ed all'esito della estinzione in proprio Pt_4 Parte_3
favore dei dossier titoli cointestati con il de cuius non meritano accoglimento, in quanto i relativi fatti costitutivi non sono stati provati dalla parte a ciò onerata.
Per gli stessi motivi deve essere respinta la domanda di collazione svolta dagli attori in reconventio reconventionis nei confronti di per la somma di euro 30.004,16 corrispondente al CP
controvalore dei fondi sicav Aletti Gestielli SGR S.p.a., cointestati a e al padre CP PE
che sono stati liquidati integralmente in favore del primo (doc. n 12 fasc. att.), nonché la domanda di collazione della somma di € 67.139,40 corrisposti a dal padre nel corso dell'inizio dell'anno CP
1998 in quanto, secondo la sessa prospettazione degli attori, era “… la prima tranche di quanto di pertinenza rispetto la provvista dei nonni”.
La domanda di collazione deve quindi essere respinta nel merito, essendo infondata l'eccezione di inammissibilità della domanda di collazione per tardività, che è stata sollevata dal convenuto.
La domanda divisoria è infatti strettamente legata a quella di collazione, avuto riguardo alla ratio dell'istituto ex art. 737 c.c.: essendo quest'ultimo teso a riequilibrare l'apporzionamento delle quote ereditarie sul presupposto che le donazioni effettuate in vita dal de cuius rappresentino delle anticipazioni delle delazioni successorie, allora si comprende come la collazione costituisca un pagina 15 di 24 presupposto logico giuridico necessario del giudizio divisorio che, per poter avere luogo, necessita il previo accertamento dell'effettiva consistenza della massa ereditaria. In altre parole, essendo la collazione logicamente ricompresa nella divisione ereditaria, la proposizione della relativa domanda è da considerarsi compresa nella domanda di divisione (cfr. Cass. Sentenza n. 19833 del 23/07/2019).
5. Le altre domande di collazione
Occorre ora analizzare le altre domande di collazione svolte dal convenuto, ulteriori rispetto a quelle relative ai dossier titoli cointestati tra il de cuius e i figli ed di cui si è detto nel Pt_2 Pt_4 Pt_3
paragrafo che precede.
Ulteriori domande di collazione sono state svolte dal convenuto in ordine a:
a) l'importo di € 131.250,00 corrispondente a parte del provento ottenuto dalla vendita della casa coniugale, oggetto di comunione tra e la moglie, convogliato sul conto PE
personale di in quanto configurante una donazione indiretta in suo Parte_1
favore da parte del de cuius;
b) gli importi corrisposti dal de cuius agli attori ed – pari ad € 125.000,00 Pt_2 Pt_4 Pt_3
ciascuno – a titolo di contributo per l'acquisto della prima casa e, come tali, configuranti una donazione c) l'immobile sito in Cernusco sul Naviglio, acquistato – secondo la prospettazione del convenuto – con i proventi della vendita della casa coniugale e pertanto non qualificabile alla stregua di bene personale ma come oggetto di comunione tra i coniugi PE
; Parte_1
a) L'importo di € 131.250,00
Muovendo dall'importo di cui alla lett. a) del paragrafo che precede, secondo quanto sostenuto dal convenuto, all'esito della vendita della casa familiare oggetto di comunione legale – avvenuta in data 3 dicembre 2009 - i coniugi hanno incamerato la somma di euro 1.125.000,00, di cui euro PE
862.500,00 sono confluiti sul conto cointestato al de cuius e alla moglie e la Parte_1
restante parte, ovvero euro 262.500,00 è stata convogliata sul conto corrente personale di quest'ultima
(cfr. doc. 17 allegato alla II memoria ex art. 183 c.p.c. del convenuto), profilando così una donazione indiretta in suo favore da parte del marito, quantomeno nella misura della metà dell'importo, cioè di euro 131.250,00.
Gli attori, dal canto loro, hanno contestato la fondatezza della domanda di collazione ex adverso formulata: trattandosi del provento della vendita di un bene oggetto di comunione legale, infatti, per metà – e cioè per l'importo di euro 562.500,00 - esso sarebbe in ogni caso spettato a Pt_1
pagina 16 di 24 , in quanto comproprietaria del bene immobile oggetto di alienazione, dovendosi perciò Parte_1 escludere l'obbligo di quest'ultima di procedere a collazione.
Sul punto si osserva che l'accredito sul conto cointestato tra i coniugi della somma di euro 862.500,00, ricavata dalla vendita dell'immobile in comunione, non integra una donazione essendo una somma di spettanza di entrambi i coniugi ed accreditata sul conto comune.
Quanto alla somma di euro 262.500,00, che è stata accreditata sul conto corrente personale di
[...]
(cfr. doc. 17 allegato alla II memoria ex art. 183 c.p.c. del convenuto), deve rilevarsi Parte_1
che la metà di tale somma deve ritenersi di - alla quale spettava la metà del Parte_1 controvalore dell'immobile in comunione - pertanto, soltanto per la restante metà di euro 131.250,00, occorre accertare se sia ravvisabile una donazione indiretta in suo favore da parte del marito.
A tal fine occorre verificare la sussistenza dell'animus donandi, che, come suesposto, richiede la prova che il “proprietario” del denaro, con l'operazione di accredito della somma sul c/c della PE
, non avesse altro scopo che quello della liberalità a favore della moglie. Parte_1
Nella specie la sussistenza dell'animus donandi, nei termini suindicati, deve escludersi in quanto i coniugi erano in regime di comunione legale di beni ed il trasferimento della somma di denaro suindicata ha soddisfatto una esigenza della famiglia, come indicato nel paragrafo che segue.
b)Il contributo di euro 125.000,00 ai figli , , e Pt_2 Pt_4 Pt_3 CP
Per comprendere quanto da ultimo affermato occorre porre mente alla domanda di collazione della somma corrisposta dal padre per l'acquisto della prima casa, svolta dal convenuto nei confronti dei fratelli e e alla difesa da questi svolta per sottrarsi all'obbligo di conferire alla Pt_2 Pt_4 Pt_3
massa ereditaria il denaro ricevuto in vita dal de cuius: secondo la prospettazione attorea, la collazione non sarebbe dovuta in quanto tutti i fratelli ivi compreso il convenuto – avrebbero PE CP
ricevuto dai genitori un contributo per l'acquisto della prima casa della misura di euro 125.000,00.
Secondo gli attori, tale circostanza fattuale – stante la ratio della collazione, ovvero quella di ricondurre il donatum alla massa ereditaria sul presupposto che esso rappresenti un'anticipazione delle delazioni successorie, sì da riequilibrare l'apporzionamento delle quote ereditarie di ciascun coerede – escluderebbe l'obbligo, per i destinatari delle elargizioni in denaro citate, di collazionarle ex art. 737
c.c.: muovendo tutti gli eredi da una situazione patrimoniale di assoluta parità, infatti, verrebbe meno il fondamento logico dell'istituto della collazione.
Il convenuto, a fronte di tale argomentazione, ha dimostrato che, in realtà, il contributo casa da lui percepito era stato erogato non già dal de cuius ma piuttosto dal conto corrente personale della madre,
, a mezzo di due bonifici del valore di euro 72.000,00 e 53.000,00 disposti, Parte_1
rispettivamente, in data 8.7.2010 e 4.10.2010. Tale circostanza fattuale, secondo la prospettazione di pagina 17 di 24 neutralizzerebbe la difesa attorea, corroborando l'obbligo delle controparti di CP
collazionare alla massa ereditaria gli importi ricevuti a titolo di donazione indiretta dal padre.
Sul punto si osserva che, sebbene il contributo casa in favore di sia stato erogato dal conto CP
corrente personale della madre , sussistono indici presuntivi tali da far ritenere Parte_1 che le sostanze all'uopo impiegate fossero in realtà del de cuius e segnatamente fossero la provvista di euro 131.250,00 spettante al de cuius e convogliata sul conto personale di Parte_1 all'esito dell'alienazione della casa coniugale.
A tale conclusioni si perviene considerando le comunicazioni inviate con e mail da al padre CP
relativamente all'acquisto della casa (in data 30 giugno e 10 settembre 2010 = doc. n 13 fasc. att.) nonché la quasi coincidenza del contributo casa di euro 125.000,00 con il citato importo di euro
131.250,00, nonché per la prossimità temporale delle movimentazioni di denaro disposte dai soggetti interessati, che inducono a ritenere presuntivamente che il contributo casa versato da
[...]
al convenuto sia stato alimentato proprio da quella somma di euro Parte_1 CP
131.250,00 che erroneamente è stata qualificata dall'odierno convenuto come donazione in favore di
. Parte_1
In particolare, la prossimità temporale delle diverse movimentazioni di denaro rilevanti ai fini che ci occupano, risulta dalle date delle operazioni di seguito elencate:
a) 3 dicembre 2009 Alienazione della casa coniugale di e , PE Parte_1
in regime di comunione legale;
b) Contestualmente Il prezzo incamerato all'esito della vendita (euro 1.125.000,00) viene convogliato in parte sul conto cointestato a e (nella misura PE Parte_1
di euro 862.500,00) e in parte viene convogliato sul conto corrente personale di
[...]
(nella misura di euro 262.500,00); Parte_1
c) 30 giugno e 10 settembre 2010 e mail indirizzate da al padre sull'acquisto della casa CP
d) 8 luglio 2010 solo sette mesi dopo l'alienazione della casa coniugale di PE [...]
, quest'ultima dispone in favore del figlio un primo bonifico di euro Parte_1 CP
72.000,00;
e) 4 ottobre 2010 dispone un secondo bonifico in favore del figlio Parte_1 CP di euro 53.000,00, completando così l'elargizione a lui destinata del contributo casa di
[...]
complessivi euro 125.000,00.
Alla luce di quanto affermato, essendo gran parte dell'importo di euro 131.250,00 stato destinato dal de cuius a a titolo di contributo casa – sia pure per il tramite di - CP Parte_1 esso non può considerarsi alla stregua di donazione disposta in favore di quest'ultima, se non nella pagina 18 di 24 misura di euro 6.250, pari alla differenza tra l'importo di euro 131.250,00 e quello del contributo casa elargito in favore di di euro 125.000,00. CP
Anche tale ultima somma, ovvero euro 6.250,00, deve tuttavia escludersi dalla collazione da parte dell'attrice , ai sensi di quanto previsto dall'art. 738 c.c., in quanto trattasi di Parte_1
donazione fatta al coniuge da ritenere di modico valore se parametrata al patrimonio del de cuius risultante dagli atti del giudizio.
Gli attori e hanno riconosciuto di aver ricevuto la stessa somma di euro Pt_2 Pt_4 Parte_3
125.000,00 quale contributo per l'acquisto della prima casa e, sebbene compiano un riconoscimento generico sostenendo la provenienza della somma dai genitori senza ulteriori specificazioni, considerano tale elargizione al pari di quella del fratello , che è stata dedotta in questo giudizio riferito alla CP
successione paterna.
In particolare, la difesa degli attori espressamente parifica la donazione a favore di e Pt_2 Pt_3
a quella di , tanto da ritenere che tali donazioni siano “neutre” ai fini della collazione, Pt_4 CP
essendo tutti i figli ( , e ) eredi per pari quota (1/6) ed avendo ricevuto la Pt_2 Pt_4 Pt_3 CP
stessa somma di euro 125.000,00 a titolo di liberalità. Detta tesi, da una parte, non esclude la collazione, in quanto i soggetti tenuti alla collazione sono non solo i figli ma anche il coniuge (ex art. 737 c.c.) pertanto la donazione della somma di denaro di euro 125.000,00 non è “neutra” rispetto all'attrice , che concorre alla successione quale coerede. D'altra parte, fa Parte_1
ritenere che anche e abbiano ricevuto la stessa somma di euro 125.000,00 dal Pt_2 Pt_3 Pt_4
padre, al pari di . CP
Tale donazione, inoltre, non è configurabile quale donazione indiretta dell'immobile in quanto si tratta, secondo la stessa prospettazione degli attori, dell'elargizione di una somma di denaro uguale per tutti i figli, che prescinde dal prezzo dell'immobile acquistato, quindi configura la donazione di una somma di denaro e non l'attribuzione liberale dell'immobile o di una sua quota.
, e sono quindi tenuti alla collazione della somma di denaro di euro Pt_2 Pt_4 Pt_3 CP
125.000 ciascuno ex art. 751 c.c..
Ne consegue che, relativamente a il bonifico dell'importo di euro 50.000,00 del 27.2.2012 dal Pt_2
c/c 318, cointestato a e e relativamente a il bonifico della PE Parte_1 Pt_3 somma di € 75.000,00 del 15/02/2011 dal conto corrente n. 318 cointestato e PE [...]
, rientrano nella collazione della maggior somma di euro 125.000,00 già sopra considerata. Parte_1
Relativamente a , invece, la collazione della somma di euro 125.000,00 non esaurisce le Pt_4
elargizioni ricevute, che sono stata allegate dal convenuto in euro 15.000,00 - corrispondente alla differenza tra quanto prestato dai genitori all'atto dell'acquisto della casa (€ 150.000,00) e quanto pagina 19 di 24 effettivamente restituito da (€ 135.000,00) - oltre all'importo di euro 170.040,00 in esito a diversi Pt_4
trasferimenti dal 2007 al 2016 provenienti dal conto n. 318 cointestato a – Parte_1 PE
Alla collazione di euro 125.000,00, deve quindi aggiungersi per l'ulteriore importo di euro Pt_4
60.040,00, che deve essere considerato riferito alla successione del padre per euro 30.020,00 in quanto proveniente dal conto n. 318 cointestato ai genitori.
è dunque tenuto alla collazione della ulteriore somma di euro 30.020,00 proveniente dai Parte_4
diversi trasferimenti dal 2007 al 2016 dal conto n. 318.
Non deve invece essere considerata al fine della collazione la fideiussione rilasciata dal padre per l'acquisto dell'immobile di , in quanto non vi è prova della sua escussione, pertanto non risulta Pt_4
l'esistenza del relativo debito all'attualità.
c)La domanda di collazione svolta dal convenuto nei confronti di relativamente Parte_1 all'immobile sito in Cernusco sul Naviglio via Cardinal Ferrari e il box pertinente
Resta da esaminare la domanda di collazione svolta in via riconvenzionale dal convenuto nei confronti dell'attrice , avente ad oggetto l'immobile sito in Cernusco sul Naviglio, via Parte_1
Cardinal Ferrari e il box pertinente: tali beni infatti, secondo la prospettazione di CP
sarebbero stato acquistati – appena un giorno dopo la vendita della casa coniugale oggetto di comunione legale tra il de cuius e l'attrice – con i proventi della predetta Parte_1 alienazione e non invece come beni personali di da ciò derivando l'obbligo per quest'ultima di Pt_1
collazionare alla massa ereditaria metà dell'immobile citato.
, dal canto suo, ha contestato la ricostruzione del convenuto, valorizzando la Parte_1
dichiarazione resa dal marito ex art. 179 lett. f) all'atto di compravendita degli immobili citati: il de cuius, infatti, a mezzo della predetta dichiarazione, avrebbe impedito la caduta in comunione legale dei beni che sarebbero così divenuti di esclusiva titolarità della moglie Pt_1
Sono circostanze pacifiche e documentali (doc. n. 1 - 3 fasc. conv.) che il 3 dicembre 2009 i coniugi in comunione legale dei beni, hanno venduto la casa coniugale sita in Cernusco sul Naviglio PE
Co via Torriani n 62 al prezzo di euro 1.125.000, cui euro 862.500 sono stati incassati sul conto
Credicoop 318 cointestato ai coniugi e che il 4 dicembre 2009 ha acquistato Parte_1
l'immobile sito in Cernusco sul Naviglio via Cardinal Ferrari 8 (abitazione box) al prezzo complessivo di euro 729.460,00.
Dalla perizia di parte prodotta dal convenuto emerge che il prezzo dell'acquisto dell'immobile di via
Cardinal Ferrari è avvenuto mediante assegni circolari e bonifici tratti sul conto corrente n 318
Credicoop, ossia sul conto cointestato ai coniugi su cui era stata accreditata la somma di euro PE
862.500,00 ricavata dalla vendita dell'immobile in comunione.
pagina 20 di 24 La volontà di di evitare che l'immobile di Cernusco sul Naviglio via Cardinal Ferrari PE cadesse in comunione legale risulta dalla sua partecipazione all'atto di acquisto per rendere la dichiarazione ex art. 179 comma 1 lett. f) e comma 2 c.c..
A riguardo, la giurisprudenza di legittimità, interrogandosi sulla natura giuridica di tale dichiarazione, è giunta a qualificarla alla stregua di confessione quando avente ad oggetto fatti antecedenti o CP_7
come - per l'appunto - l'aver impiegato il coniuge acquirente i proventi ottenuti dalla vendita di un bene personale (Cass. Sez. un., 28 ottobre 2009, n. 22755). In tal caso, la dichiarazione ex art. 179 c.c. avente natura confessoria può essere impugnata unicamente nei limiti di quanto previsto dall'art. 2732
c.c., ovvero nella sola ipotesi di errore di fatto o violenza.
Tuttavia, qualora l'atto di acquisto rilevi nell'ambito di una controversia tra gli eredi del coniuge che ha reso la dichiarazione ex art. 179 c.c., essa non ha valore confessorio del fatto sfavorevole al dichiarante, come chiarito dalla giurisprudenza che segue: “La dichiarazione di assenso ex art. 179, secondo comma, cod. civ. del coniuge formalmente non acquirente, ma partecipante alla stipula dell'atto di acquisto, relativa all'intestazione personale del bene immobile o mobile registrato all'altro coniuge, può assumere natura ricognitiva e portata confessoria - quale fatto sfavorevole al dichiarante e favorevole all'altra parte - sebbene esclusivamente di presupposti di fatto già esistenti, laddove sia controversa, tra i coniugi stessi, l'inclusione del medesimo bene nella comunione legale. Analoga efficacia in favore del coniuge formalmente acquirente non può, invece, attribuirsi ad una tale dichiarazione nel diverso giudizio fra i coeredi di colui che l'aveva resa, terzi rispetto al suddetto atto, in cui si discuta della configurabilità del menzionato acquisto come una donazione indiretta di quello stesso bene in favore del coniuge da ultimo indicato, nonchè della sussistenza dei presupposti per il suo conferimento nella massa ereditaria del "de cuius". (Cass. sez. 2, Sentenza n. 19513 del 09/11/2012).
Nella specie, una volta dimostrato che il denaro utilizzato per l'acquisto immobiliare era denaro comune ai coniugi, in quanto proveniente dal c/c cointestato e sul quale, appena il giorno prima, era stato versato il prezzo delle vendita di un immobile in comunione, incombeva sull'attrice la prova del pagamento con “beni personali” al fine di escludere il bene dalla comunione, che non è stata fornita, non potendo invocare il valore confessorio della dichiarazione resa dal coniuge ex art. 179 c.c. nell'atto di acquisto.
Ne consegue che l'immobile di Cernusco sul Naviglio via Cardinal Ferrari 8 (abitazione e box) deve ritenersi in comunione legale dei coniugi che conseguentemente sia caduto per effetto dello PE
scioglimento della comunione legale per la morte del marito, nella massa ereditaria del defunto PE
pagina 21 di 24 Rampi per la quota di ½, fatto salvo il diritto di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare spettante al coniuge superstite ex art. 540 c.c. (Cass. SU 4847/2013).
6 La domanda svolta dal convenuto all'esito delle pretese dichiarazioni confessorie di
[...]
Parte_1
Il convenuto, nel foglio di precisazione delle conclusioni, ha da ultimo chiesto ricomprendersi nell'asse ereditario di il 50% di ogni somma, credito, titoli, azioni, obbligazioni esistenti e PE
collegati al rapporto di conto corrente bancario con Codice Iban [...] intrattenuto presso Credicoop di Cernusco sul Naviglio ed intestato a “attese Parte_1
le dichiarazioni di carattere confessorio rese dalla difesa degli attori ed in particolare dalla signora
nel corso dell'udienza del 21/12/2023”. Parte_1
La domanda non merita accoglimento, considerato che all'udienza del 21.12.2023 la parte attrice non ha reso alcuna dichiarazione apprezzabile alla stregua di confessione, tale Parte_1
da consentire la ricomprensione - nell'asse ereditario del defunto marito - della metà delle sostanze riconducibili al conto corrente bancario a lei intestato personalmente.
In particolare le dichiarazioni rese alla predetta udienza si inseriscono nel tentativo di conciliazione esperito dal Presidente istruttore e non hanno, né contenuto, né valore confessorio, considerato che la confessione presuppone la consapevolezza e volontà di colui che la renda di ammettere e riconoscere un fatto a sé sfavorevole, ovvero il c.d. animus confitendi (cfr. Cass., 30 settembre 2016, n. 19554;
Cass., 22 settembre 2015, n. 18624), animus quest'ultimo che non è affatto rintracciabile in capo all'attrice per le dichiarazioni rese in funzione della conciliazione.
Né tantomeno, una dichiarazione confessoria può essere rintracciata nella I memoria attorea ex art. 183
c.p.c., ove la difesa attorea si è limitata ad affermare quanto segue: “ , , ed CP Pt_2 Pt_4 Pt_3
hanno quindi ricevuto dai genitori tale uguale somma destinata da entrambi i genitori, di comune accordo tra loro e con risorse della famiglia. Tali elargizioni provenivano dai conti correnti dei coniugi, alcuni cointestati altri intestati all'uno o l'altra. Per tale ragione risulterà che alcune disposizioni di pagamento siano state fatte da (su conto corrente cointestato con la PE
moglie), altre integralmente da (da conti correnti su cui -giova ricordarlo- Parte_1 PE
aveva libero accesso e operatività con firma disgiunta); ma, in ogni caso, sempre di comune
[...]
accordo e senza arrecare alcuno squilibrio a carico di nessuno dei figli, posto che tutti hanno ricevuto ugual somma”.
Di conseguenza l'istanza istruttoria relativa all'accertamento “delle movimentazioni bancarie e gli estratti conto dei conti correnti bancari n. 318, 4627, 27171 già intestati al de cuius presso la
Credicoop di Cernusco sul Naviglio, e del conto corrente avente Iban IT
pagina 22 di 24 13E0821432880000000000742, intestato alla signora presso la Credicoop di Parte_1
Cernusco sul Naviglio dalla data della loro accensione al momento dell'apertura della successione
(11/10/2016), ai fini della corretta determinazione degli importi da conferire in collazione” è inammissibile, in quanto esplorativa.
6. Le spese di lite
La causa deve quindi essere rimessa sul ruolo al fine di espletare la c.t.u. e di procedere alle operazioni di collazione e divisione, come da separata ordinanza.
Le spese di lite saranno liquidate al momento dell'emissione di una sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, così provvede:
1) ACCERTA come appartenenti alla massa ereditaria i seguenti beni:
-il saldo del conto corrente n. 010 052 211899-51 c/o BCC Milano, Filiale di Cernusco sul Naviglio;
-i titoli azionari della Viticola Toscana Agricla Immobiliare s.p.a. e della Parte_7
[...]
-i beni contenuti nella cassetta di sicurezza n. 163 c/o BCC Milano, Filiale n. 52, contratto n. 765515, di cui all'inventario del 17 gennaio 2017 di seguito indicati:
orologio da uomo con cassa in oro giallo marca ROLEX con bracciale in pelle nera;
due coppie di gemelli da uomo in oro giallo gr. 14;
coppia di gemelli da uomo in oro bianco gr. 6,3;
fede in oro giallo con incisione “Resi 16-6-65 gr. 3,7;
ferma-cravatta in oro giallo gr. 6,00;
ferma cache-col in oro giallo e bianco gr. 3,4;
orologio da taschino marca Zenith ref. N. 5203322;
orologio da taschino marca ref. N. 1254685; CP_6
orologio da taschino marca CH PA in argento 800 ref. 8006;
orologio da taschino marca AL MA in argento 800 ref. 16536;
orologio da taschino senza marca ref. 85317;
n 20 sterline d'oro. Parte_5
-il diritto di livello sul terreno sito in NO (SV), meglio individuato al Catasto Terreni al Foglio 12,
p.lla 1463 della superficie di are 3 ca 23, reddito dominicale 1,92;
-il diritto di proprietà sui seguenti beni immobili:
✓ terreno sito in NO (SV) meglio individuato al Catasto Terreni al Foglio 12, p.lla 1461 della superficie di ca 46, reddito dominicale 0,27;
pagina 23 di 24 ✓ terreno sito in NO (SV) meglio individuato al Catasto Terreni al Foglio 12, p.lla 1467 della superficie di are 3 ca 96, reddito dominicale 2,35;
✓ terreno sito in NO (SV) meglio individuato al Catasto Terreni al Foglio 12, p.lla 229 della superficie di are 16 ca 80, reddito dominicale 22,13;
✓ terreno sito in NO (SV) meglio individuato al Catasto Terreni al Foglio 12, p.lla 235 della superficie di are 3 ca 20, reddito dominicale 1,07;
✓ immobile in via Regione Groppino meglio descritto al Catasto fabbricati del Comune di NO, foglio 12, p.lla 496, cat. A3, consistenza vani 5, rendita catastale 710,13;
✓ immobile in via Regione Groppino meglio descritto al Catasto fabbricati del Comune di NO, foglio 12, p.lla 1380, cat. C2, classe 3, consistenza mq 20, rendita catastale 64,04;
✓ immobile in via Regione Groppino 40, meglio descritto al Catasto fabbricati del Comune di
NO, foglio 12, p.lla 242, cat. A7, classe 3, consistenza vani 7, rendita catastale 1373,78;
✓ immobile in via Regione Groppino 40 meglio descritto al Catasto fabbricati del Comune di
NO, foglio 12, p.lla 567, cat. C6, consistenza mq 27, rendita catastale 195,22
✓ la quota di ½ della proprietà dell'immobile di Cernusco sul Naviglio via Cardinal Ferrari 8
(abitazione e box) al netto del diritto di abitazione spettante al coniuge superstite;
2) ACCOGLIE la domanda di collazione nei limiti delle donazioni delle somme di denaro che seguono:
✓ euro 125.000,00 per ciascuno dei coeredi e Pt_2 Pt_3 Pt_4 CP
✓ euro 30.020,00 per Parte_4
3) RIGETTA le altre domande di collazione;
4) spese al definitivo;
5) rimette la causa sul ruolo per la prosecuzione con separata ordinanza.
Milano, 19 marzo 2025
Il Giudice dott. Antonella Cozzi
pagina 24 di 24 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Se ne riporta qui di seguito il contenuto per comodità di lettura: : “Di questi cespiti non si è fatta menzione per il modico valore e la loro incommerciabilità. In particolare, le azioni della hanno un controvalore di € Parte_7 500 e non consentono il beneficio di alcun servizio se non a fronte dell'iscrizione annuale al club che è molto dispendiosa.
Le azioni della Viticola Toscana Agricola Immobiliare S.p.a. hanno un controvalore che si attesta a poche migliaia di euro, in via di migliore valutazione. - cfr. pag. 16-17 pagina 11 di 24
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
Sezione QUARTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonella Cozzi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 14274/2022 promossa da:
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (C.F. ), (C.F. C.F._2 Parte_3 C.F._3 Parte_4
), con il patrocinio dell'avv. MANGIONE ROBERTO elettivamente C.F._4 domiciliato in VIA COSIMO DEL FANTE, 16 20122 MILANO presso il difensore avv. MANGIONE
ROBERTO
ATTORI contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. VERI' ARTURO, CP C.F._5 elettivamente domiciliato in VIA VOLTA, 65 22100 COMO presso il difensore avv. VERI' ARTURO
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Per gli attori E , E Parte_1 Pt_3 Pt_2 Parte_4
Gli attori, come rappresentati in atti, chiedono che l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, Voglia accogliere le seguenti CONCLUSIONI
In via istruttoria Si chiede l'ammissione della prova per testi sui seguenti capitoli:
1. “Vero è che nel corso degli anni Ottanta ha acquistato n. 80 sterline “Elisabetta” in oro Persona_1 per destinarle alle due uniche nipoti femmine, ovvero n. 40 a e n. 40 a;
Persona_2 Parte_2
2. “Vero è che prima della sua morte consegnò n. 40 sterline ” in oro ad Persona_1 Parte_5 Pt_2
che le stesse le sono state consegnate in un sacchetto con un bigliettino “per ;
[...] Pt_2
3. “Vero è che prima della sua morte consegnò n. 40 sterline ” in oro a Persona_1 Parte_5 Per_2 ;
[...] 4. “Vero è che conserva n. 40 sterline ” in oro nella cassetta di sicurezza Parte_2 Parte_5 intestata alla madre ed al padre che le stesse sono state depositate nel Parte_1 PE medesimo sacchetto con un bigliettino recante la dicitura “per ; Pt_2
5. “Vero è che conserva i suoi preziosi personali nella cassetta di sicurezza Parte_1 cointestata con il marito;
PE
pagina 1 di 24 6. “Vero è che appartengono a i monili ereditati dalla suocera per Parte_1 Persona_1 espressa volontà di quest'ultima prima della sua morte”;
7. “Vero è che i monili appartenuti ad sono stati divisi tra e Persona_1 Parte_1 CP_2 n base ai gusti e non in base al valore degli stessi”;
[...]
8. “Vero è che i gioielli appartenuti ad e da questa attribuiti a sono Persona_1 Parte_1 individuati dettagliatamente nell'elenco che si rammostra alla teste (cfr. doc. 17) e ciascuno preceduto Per_ dal nominativo diminutivo di ed mentre quelli preceduti dal diminutivo e Pt_1 Pt_2 Per_5 sono stati attribuiti a;
Per_2 Controparte_2
9. “Vero è che la coppia di orecchini a cerchio con piccoli diamanti e zaffiri (gr. 5,40) unitamente a due girocolli in oro giallo con zaffiri e piccoli diamanti sono stati regalati da a PE [...]
in occasione dell'anniversario di dieci anni di matrimonio”; Parte_1
10. “Vero è che l'anello in oro bianco con diamanti e rubino contenuto nella cassetta di sicurezza è stato regalato da in occasione del fidanzamento”; PE Parte_1
11. “Vero è che la fede in oro giallo con incisione Remo 16.6.1965 contenuta nella cassetta di sicurezza è la fede nuziale della signora ”; Persona_6
12. “Vero è che l'anello in oro giallo con diamanti e zeffiri gr. 8,7 contenuto nella cassetta di sicurezza è stato acquistato da in occasione di un viaggio a Parigi”; Parte_1
13. “Vero è che il bracciale in oro giallo di gr. 67,7 ed il girocollo in oro giallo a maglia grumette gr. 57,30 entrambi contenuti nella cassetta di sicurezza sono stati regalati da a PE [...]
in occasione dell'anniversario dei 25 anni di matrimonio”; Parte_1
14. “Vero è che i signori e hanno destinato a ciascun nipote egual somma CP_3 Persona_1 di denaro, iniziandola ad accantonare sin dagli anni ottanta, che veniva affidata ai nipoti dopo un iniziale periodo di gestione di n qualità di promotore finanziario”; PE
15. “Vero è che in data 30.1.1998 riceveva dal padre la somma corrispondente ad € CP
67.139,46, quale parte della somma proveniente dai fondi destinati al nipote da e CP_3 Per_1 fino ad allora gestita dal padre nella sua qualità di promotore finanziario”;
[...] 16. “Vero è che chiedeva ed otteneva la liquidazione del fondo/sicav Aletti Gestielli CP
SGR S.p.a. cointestato con il padre in quanto ulteriore somma proveniente dai nonni PE ed come da prospetto che si rammostra al teste (cfr. doc. 14)”; CP_3 Persona_1
17. “Vero è che ha investito la provvista destinatagli dai nonni ed Parte_2 CP_3 Per_1
inizialmente investita nel Fondo Aureo Gestioni SGR S.p.a., nel dossier Titoli n. 315407/60
[...] cointestato con il padre;
PE 18. “Vero è che ha stipulato il contratto di cui al dossier titoli n. 00/315406 cointestato Parte_3 con il padre on la provvista destinatagli dai nonni e;
PE CP_3 Persona_1
19. “Vero è che ha stipulato il contratto di cui al dossier titoli n. 00/315405 cointestato Parte_4 con il padre on la provvista destinatagli dai nonni e;
PE CP_3 Persona_1
20. “Vero è che così come la moglie , hanno sempre mantenuto un PE Parte_1 criterio di perfetta uguaglianza tra tutti i figli nell'elargizione di somme di denaro a titolo di donazione, in particolare, con riferimento ai denari propri per € 125.000,00 destinati a ciascun figlio per l'acquisto di una casa propria”;
21. “Vero che nella gestione del predetto patrimonio e per mantenere memoria delle dazioni e dei conguagli eventualmente necessari per pareggiare i totali elargiti, utilizzava fogli di PE calcolo e appunti, come quelli che si rammostrano al teste (cfr. doc. 18)”;
22. “Vero è che e riponevano tale fiducia nel figlio da PE Parte_1 CP affidare ad società gestita dallo stesso e da e la CP_4 Persona_7 Persona_8 contabilità e le operazioni straordinarie della autorizzandolo altresì ad operare sul conto Parte_6 corrente della società con firma disgiunta”;
23. “Vero è che aveva accesso ad ogni informazione riguardante la società e la situazione CP patrimoniale, non solo dei genitori, ma -in quanto consulente tributario- dei fratelli ed Pt_2 Pt_4
pagina 2 di 24 ; Pt_3
24. “Vero è che aveva fissato -su autorizzazione del padre e con il consenso dei fratelli- CP la sede della propria società di consulenza presso i locali della stipulando un contratto di Parte_6 locazione rispetto al quale ha onorato il pagamento dei canoni di locazione fino al 1.07.2010 e successivamente godendo -in via completamente gratuita- dell'utilizzo dell'immobile atteso che accumulava debito per € 9.492,76 a titolo di canoni rispetto a cui i genitori ed i fratelli non esigevano alcun pagamento”;
25. “Vero è che i rapporti familiari si incrinavano solo dopo il mese di agosto 2015, in relazione alle vicende societarie relative al tentativo di di far nominare quale Amministratore Delegato CP della la propria socia d'affari, ; Parte_6 Persona_7
26. “Vero è che a seguito di quanto sopra ed alla crescente difficoltà di accesso ai dati contabili e fiscali detenuti da unitamente alle socie e l'organo CP Persona_7 Persona_8 amministrativo della decise di destituire nominando il commercialista dottor Per_1 CP
”. Persona_9
Si indicano a testi:
residente in [...] 9 rue guillemin Tarayre sui capitoli di cui ai nn. 1, 2, 3, 4, Persona_2
6, 7, 8 e 14;
residente in [...] sui capitoli di cui ai Testimone_1 nn. 3, 14 e 15;
residente in [...] loc. Assorba 1, sui capitoli di cui ai nn. 3, 14 e 15; Testimone_2
residente in [...] sui capitoli di cui ai nn. 5, 9, Testimone_3
10, 11, 12 e 13; in , residente in [...], sui capitoli di cui ai nn. 5, 9, 10, 11, Tes_4 Tes_5
12, 13 e 21;
, residente in [...], sul capitolo 21; Testimone_6
, con domicilio in Milano, Corso Venezia n. 54, sul capitolo n. 16; Testimone_7
residente in [...]h sui capitoli di cui ai nn. 15, 16, 17, 18, 19, Testimone_8
20, 21 e 24;
, residente in [...] sui capitoli di cui ai nn. 17, 18, Testimone_9
19, 20, 22, 23, 24, 25 e 26;
, residente in Cernusco sul Naviglio, Viale Assunta, sui capitoli di cui ai nn. 20, 23, Testimone_10
24 e 25;
, residente in [...], sul capitolo n. 24; Testimone_11
, domiciliato in Milano, Via del vecchio politecnico 5, sui capitoli di cui ai nn. 23, 25 Persona_9
e 26.
Nella denegata ipotesi di ammissione della prova per testi articolata da controparte si chiede a prova contraria l'ammissione della prova testimoniale sui seguenti capitoli, indicando a teste la signora
, residente in [...]i Cernusco sul Naviglio: Testimone_9 27. “Vero è che è stata titolare dello studio di progettazione DEDREGAST”; Parte_1
28. “Vero è che ha esercitato la sua attività professionale presso uno studio di Parte_1 vendita di prodotti promozionali”;
29. “Vero è che ha ereditato delle somme di denaro da congiunti della famiglia di Parte_1 origine”. Si chiede l'Ill.mo Tribunale Voglia disporre consulenza tecnica d'ufficio, affinché disponga un comodo progetto divisionale o, in mancanza di possibilità di divisione in natura voglia disporre le quote a ciascuno spettanti, nel rispetto delle norme di legge, espressamente significando, quanto ai valori del contenuto della cassetta di sicurezza, che esiste verbale di inventario. Nel merito Accertare e dichiarare che i beni facenti parte dell'eredità sono i seguenti:
pagina 3 di 24 - orologio da uomo con cassa in oro giallo marca ROLEX con bracciale in pelle nera (€ 3.000,00);
- due coppie di gemelli da uomo in oro giallo gr. 14 (€ 280,00);
- coppia di gemelli da uomo in oro bianco gr. 6,3 (€ 120,00);
- fede in oro giallo con incisione “Resi 16-6-65 gr. 3,7 (€ 70,00);
- ferma-cravatta in oro giallo gr. 6,00 (€ 120,00);
- ferma cache-col in oro giallo e bianco gr. 3,4 (€ 60,00);
- orologio da taschino marca Zenith ref. N. 5203322;
- orologio da taschino marca Perseo ref. N. 1254685;
- orologio da taschino marca CH PA in argento 800 ref. 8006;
- orologio da taschino marca AL MA in argento 800 ref. 16536;
- orologio da taschino senza marca ref. 85317;
- somme convogliate sul conto corrente n. 010 052 211899-51 c/o BCC Milano, Filiale di
Cernusco sul Naviglio;
- diritto di proprietà dei seguenti beni immobili:
1. terreno sito in NO (SV) meglio individuato al Catasto Terreni al Foglio 12, p.lla 1461 della superficie di ca 46, reddito dominicale 0,27;
2. terreno sito in NO (SV) meglio individuato al Catasto Terreni al Foglio 12, p.lla 1467 della superficie di are 3 ca 96, reddito dominicale 2,35;
3. terreno sito in NO (SV) meglio individuato al Catasto Terreni al Foglio 12, p.lla 229 della superficie di are 16 ca 80, reddito dominicale 22,13;
4. terreno sito in NO (SV) meglio individuato al Catasto Terreni al Foglio 12, p.lla 235 della superficie di are 3 ca 20, reddito dominicale 1,07;
5. immobile in via Regione Groppino meglio descritto al Catasto fabbricati del Comune di NO, foglio
12, p.lla 496, cat. A3, consistenza vani 5, rendita catastale 710,13;
6. immobile in via Regione Groppino meglio descritto al Catasto fabbricati del Comune di NO, foglio
12, p.lla 1380, cat. C2, classe 3, consistenza mq 20, rendita catastale 64,04; 7. immobile in via Regione Groppino 40, meglio descritto al Catasto fabbricati del Comune di NO, foglio 12, p.lla 242, cat. A7, classe 3, consistenza vani 7, rendita catastale 1373,78;
8. immobile in via Regione Groppino 40 meglio descritto al Catasto fabbricati del Comune di NO, foglio 12, p.lla 567, cat. C6, consistenza mq 27, rendita catastale 195,22
- nonché il diritto di livello sul seguente bene: terreno sito in NO (SV) meglio individuato al Catasto Terreni al Foglio 12, p.lla 1463 della superficie di are 3 ca 23, reddito dominicale 1,92. e per l'effetto, assegnare le quote ereditarie ex lege agli eredi e in riconventio reconventionis
- dichiarare tenuto a conferire, ai sensi dell'art. 737 e ss. c.c., quanto oggetto di CP donazione dal padre pari ad € 97.143,46 e/o la minore/maggiore somma che risulterà in corso di causa. Con vittoria di spese legali oltre accessori dovuti per legge.
Per il convenuto CP
Piaccia al Tribunale adito così giudicare: In via preliminare e riconvenzionale: ai sensi degli artt. 737 e segg. c.c. dichiarare i coeredi , , e tenuti a Parte_1 Parte_4 Parte_3 Parte_2 conferire nel compendio oggetto di divisione tutto quanto oggetto di donazioni indirette effettuate in vita dal de cuius sig. ed in particolare PE quanto a : Parte_1 previo accertamento che l'acquisto dell'immobile di Cernusco Sul Naviglio, via Cardinal Ferrari 8 da parte della signora , è avvenuto con denaro proveniente dal conto corrente cointestato Parte_1 con il sig. dichiarare che l'atto costituisce donazione indiretta della quota del 50% della PE
pagina 4 di 24 medesima unità immobiliare, e per effetto ordinare all'attrice di conferire la metà del bene od il suo controvalore calcolato al momento dell'apertura della successione;
dichiarare l'attrice tenuta alla collazione dell'importo di euro 131.250,00 oggetto di Parte_1 donazione indiretta per le ragioni e le motivazioni di cui in narrativa;
quanto a : Parte_2 dichiarare tenuta a conferire ai coeredi, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 724, 737 e Parte_2 segg. c.c. l'importo complessivo di euro 152.055,00 oggetto di donazioni indirette, per le motivazioni esposte in narrativa o la minore o maggior somma che dovesse risultare al termine della più completa istruttoria;
quanto a : Parte_4 dichiarare tenuto a conferire ai coeredi, ai sensi e per gli effetti degli artt. 724, 737 e segg. Parte_4
c.c., la complessiva somma di euro 197.936,00, oggetto di donazioni indirette ricevute in vita dal de cuius, o la minore o maggior somma che dovesse risultare al termine della più completa istruttoria;
quanto a Parte_3 dichiarare tenuto alla collazione dell'importo complessivo di euro 154.306,00, oggetto Parte_3 di donazioni indirette, per i motivi e le ragioni illustrate in narrativa della minore o maggior somma che dovesse risultare al termine della più completa istruttoria;
Nel merito in via principale: previa rideterminazione del compendio ereditario a seguito delle operazioni di collazione, procedersi alla divisione di tutti beni elencati nella dichiarazione di successione, rigettandosi tutte le istanze di esclusione parziale formulate dagli attori, come infondate in fatto e diritto, e nel rispetto delle procedure previste dagli artt. 713 e segg. del codice civile.
Attese le dichiarazioni di carattere confessorio rese dalla difesa degli attori ed in particolare dalla signora nel corso dell'udienza del 21/12/2023, ricomprendere nell'asse ereditario Parte_1 oggetto di divisione ereditaria il 50% di ogni somma, credito, titoli, azioni, obbligazioni esistenti e collegati al rapporto di conto corrente bancario con Codice Iban [...] intrattenuto presso Credicoop di Cernusco sul Naviglio ed intestato a . Parte_1
Con la condanna degli attori alla rifusione delle spese e dei compensi legali del presente giudizio In via istruttoria: Ci si oppone all'ammissione di tutte le prove orali richiesta da parte attrice e già dichiarate inammissibili dal Tribunale;
si chiede che venga ordinata all'attrice l'esibizione in giudizio degli estratti conto del Parte_1 rapporto di conto corrente bancario con Codice Iban [...] intrattenuto presso Credicoop di Cernusco sul Naviglio, dalla data della sua accensione alla data di apertura della successione del sig. PE
Si chiede che il Tribunale voglia ordinare alla Controparte_5
l'esibizione degli estratti conto dei c/c nn. 318, 4627 27171 già intestati al de cuius, dalla data di accensione degli stessi fino all'anno 2007, data dalla quale è stata possibile per parte convenuta l'indagine bancaria oggetto della perizia asseverata prodotta in giudizio e non contestata dagli attori. Si richiede fin da ora disporsi C.T.U. contabile ai fini della ricostruzione del patrimonio mobiliare del de cuius con l'analisi dei movimenti in uscita anche relativamente al conto corrente intestato alla sola
Parte_1
Con riserva di chiedere, dopo la pronuncia della sentenza parziale, gli ulteriori mezzi di prova tra cui senz'altro le C.T.U. per la determinazione del valore dei compendi immobiliari caduti in successione e del contenuto della cassetta di sicurezza già intestata al de cuius
Motivazione
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 5 di 24 Con atto di citazione ritualmente notificato, gli attori , Parte_1 Parte_2 Pt_3
e hanno convenuto in giudizio al fine di ottenere, previo
[...] Parte_4 CP accertamento dell'effettiva consistenza dell'asse ereditario facente capo al de cuius lo PE scioglimento della comunione ereditaria costituitasi con l'apertura della sua successione ab intestato e la conseguente assegnazione a ciascun erede legittimo delle quote di spettanza. Secondo la prospettazione attorea, il Tribunale adito avrebbe però dovuto escludere dalla massa ereditaria da dividere taluni beni in quanto di titolarità esclusiva degli esponenti e cioè, in particolare:
- parte del contenuto della cassetta di sicurezza cointestata al de cuius e alla moglie
[...]
da attribuirsi, iure proprio e in via esclusiva, a quest'ultima e ad Parte_1 Pt_2
[...]
- le somme convogliate sul conto corrente n. 010 052 211902-54 c/o BCC Milano, Filiale di
[... Cernusco sul Naviglio, pari al 50% del controvalore del deposito titoli detenuto presso _5
, di titolarità esclusiva di Sebbene, Controparte_5 Parte_2
infatti, il conto corrente citato ed il dossier titoli allegato fosse cointestato ad e al Parte_2
padre, la provvista – secondo la prospettazione attorea- era stata fornita esclusivamente dalla prima con la somma ereditata dai nonni e CP_3 Persona_1
Il convenuto, costituitosi tempestivamente, in via preliminare e riconvenzionale ha chiesto la condanna degli attori a collazionare le donazioni indirette ricevute in vita dal de cuius e cioè in particolare:
- la metà del controvalore dei dossier di titoli cointestati tra e, rispettivamente, i PE
figli ed non essendo affatto provato che la provvista necessaria ad Pt_2 Pt_4 Pt_3
acquistare i predetti dossier fosse stata stanziata esclusivamente dai figli, a seguito dell'incameramento dell'eredità dei nonni paterni;
- l'importo di € 131.250,00, corrispondente a parte del provento ottenuto dalla vendita della casa coniugale, oggetto di comunione tra e la moglie, immotivatamente convogliato PE
sul conto personale di e pertanto configurante una donazione indiretta Parte_1
ad opera del de cuius;
- la metà dell'immobile sito in Cernusco sul Naviglio, acquistato – secondo la prospettazione del convenuto – con i proventi della vendita della casa coniugale e pertanto non qualificabile alla stregua di bene personale ma come oggetto di comunione tra la moglie;
PE
- gli importi corrisposti dal de cuius agli attori ed a titolo di contributo per Pt_2 Pt_4 Pt_3
l'acquisto della prima casa e, come tali, configuranti una donazione indiretta.
Nel merito il convenuto ha chiesto poi procedersi alla divisione ereditaria, previo rigetto della domanda attorea di esclusione di taluni beni dall'asse ereditario e cioè, in particolare, i monili contenuti nella pagina 6 di 24 cassetta di sicurezza e reclamati dall'attrice e le monete d'oro contenute nella Parte_1
medesima cassetta, rivendicate da Parte_2
All'udienza del 22 novembre 2022, il Tribunale ha assegnato i termini per il deposito delle memorie ex art. 183 c.p.c.
Con la prima memoria, gli attori, in recoventio reconvetionis, hanno chiesto la condanna di CP
collazionare quanto ricevuto a titolo di donazione indiretta dal padre, ovvero la somma di €
[...]
97.143,46 o il minore o maggiore importo che sarebbe risultato in corso di causa.
In ordine alla domanda di esclusione dall'asse ereditario di taluni beni, gli attori hanno insistito negli argomenti dedotti nell'atto di citazione.
Relativamente alla domanda di collazione delle donazioni indirette asseritamente ricevute in vita dal de cuius, gli attori hanno osservato quanto segue:
- per quanto riguarda l'importo di € 131.250,00, provento della vendita della casa familiare convogliato sul conto personale di , gli attori hanno rilevato come esso Parte_1
non dovesse essere oggetto di conferimento alla massa ereditaria dal momento che metà del controvalore dell'immobile alienato – cioè euro 562.500,00 € - sarebbe stato comunque di esclusiva spettanza dell'odierna attrice;
- per quanto attiene al denaro ricevuto dai figli ed a titolo di contributo per Pt_2 Pt_4 Pt_3
l'acquisto della prima casa, gli attori hanno rilevato come esso non dovesse essere collazionato in quanto un contributo della medesima misura era stato corrisposto in vita dal de cuius anche all'odierno convenuto, non essendovi perciò alcuna necessità di riequilibrare gli emolumenti percepiti dagli eredi legittimi attraverso lo strumento della collazione;
- relativamente all'immobile sito in Cernusco sul Naviglio, gli attori ne hanno contestato la collazionabilità trattandosi di bene personale di , così come risultante Parte_1 dalla dichiarazione resa ex art. 179 lett. f) c.c. dallo stesso defunto all'atto della PE
compravendita del predetto immobile;
- in ordine alla spettanza ad delle monete d'oro contenute nella cassetta di Parte_2
sicurezza e a dei monili femminili ivi conservati, gli attori hanno Parte_1
ribadito le difese già svolte osservando – con particolare riguardo ai monili – che la loro riconducibilità alla moglie del de cuius era provata, da un lato, in via presuntiva, trattandosi di preziosi donatile dal marito durante la vita coniugale e, dall'altro, dalla corrispondenza tra i gioielli contenuti nella cassetta di sicurezza oggetto del contendere e quelli lasciati in eredità a dalla madre del marito così come desumibile dal Parte_1 PE
pagina 7 di 24 verbale di inventario redatto all'atto dell'apertura della cassetta di sicurezza facente capo alla suocera dell'odierna attrice.
Con la prima memoria, il convenuto, preliminarmente ha eccepito la tardività della reconventio reconventionis svolta dagli attori nella prima memoria.
Ribadendo le sue difese, ha poi sottolineato come, tanto con riferimento al CP
contenuto della cassetta di sicurezza, quanto con riguardo ai dossier titoli cointestati tra il de cuius ed i figli ed non fosse stata superata la presunzione di contitolarità con Pt_2 Pt_4 Pt_3 PE
dovendo pertanto gli odierni attori conferire alla massa ereditaria un quantum
[...]
corrispondente alla metà del valore dei predetti beni mobili.
Relativamente, invece, all'asserito “contributo casa” che – in quanto ricevuto parimenti dal convenuto – non avrebbe dovuto essere oggetto di collazione da parte degli attori, CP
ha rilevato come in realtà il denaro da lui incamerato gli fosse stato corrisposto dal conto corrente bancario personale della madre e non dal conto cointestato tra quest'ultima ed il de cuius, dovendosi da ciò inferire la necessità, per gli odierni attori, di conferire alla massa ereditaria quanto ricevuto in vita dal padre a titolo di donazione indiretta.
Con la II memoria ex art. 183 c.p.c., l'attore ha dedotto istanze istruttorie e precisato, con riguardo al “contributo casa” percepito da , che, pur essendo il relativo emolumento stato versato dal CP
conto personale di , esso in realtà era stato corrisposto con sostanze della Parte_1
famiglia, di comune accordo con il quale aveva la delega con firma disgiunta a PE
gestire i conti correnti personali della madre.
Con la II memoria ex art. 183 c.p.c., il convenuto, oltre a ribadire la tardività della reconventio reconventionis svolta dagli attori e a richiamare le difese già dedotte, ha chiesto rigettarsi le istanze istruttorie ex adverso formulate e – con riguardo al contributo casa da lui ricevuto dal conto corrente personale della madre – ha rilevato che se è vero quanto sostenuto dalle controparti, cioè che il predetto conto corrente era alimentato dalle sostanze paterne, allora metà della relativa provvista avrebbe dovuto essere oggetto di conferimento alla massa ereditaria ex art. 737 c.c.
Con la terza memoria ex art. 183 c.p.c., gli attori hanno rilevato quanto segue:
- con riguardo ai dossier titoli cointestati tra , rispettivamente, PE Pt_2 Pt_3
e , la circostanza che la provvista necessaria al relativo acquisto era stata stanziata Pt_4
dagli odierni attori sarebbe desumibile documentalmente dal contratto quadro concluso da ed con l'istituto di credito, secondo il quale i proventi derivanti dal PE Parte_2
disinvestimento degli strumenti finanziari predetti avrebbe dovuto essere versato integralmente sui conti correnti di esclusiva titolarità di Pt_2
pagina 8 di 24 - con riguardo al “contributo casa” versato a dal conto corrente personale di CP
, gli attori hanno osservato che le sostanze corrisposte all'odierno Parte_1 convenuto provenivano proprio dalla vendita della casa coniugale facente capo all'attrice e al de cuius, dovendo identificarsi in gran parte di quell'importo – cioè euro 131.250,00 di cui ha chiesto la collazione – incamerato all'esito dell'alienazione della casa CP
coniugale e convogliato sul conto personale di;
Parte_1
- con riguardo alla domanda di collazione svolta, in via di reconventio reconventionis, nei confronti del convenuto, gli attori hanno precisato che oggetto di conferimento alla massa ereditaria avrebbe dovuto essere il provento derivante dal disinvestimento dei titoli il cui dossier era cointestato tra e il padre CP PE
La circostanza che i proventi del disinvestimento erano stati convogliati sul conto personale di secondo la prospettazione attorea, risulterebbe provata sia, per CP
esclusione, ove si abbia riguardo al fatto che il denaro in questione non era stato rinvenuto sui conti correnti personali del de cuius e sia in virtù del fatto che il rendiconto della gestione dei suddetti strumenti finanziari recava la firma di CP
Con la terza memoria, il convenuto ha chiesto rigettarsi la domanda di collazione svolta nei suoi confronti dagli attori, sia perché tardivamente formulata sia perché non risultava affatto provata la circostanza di aver incamerato il denaro derivante dal disinvestimento del dossier di titoli cointestato con il padre, di cui lo stesso ha asserito di non avere alcuna conoscenza. CP
All'udienza del 10 ottobre 2023, il Tribunale ha invitato le parti ad esperire un ulteriore tentativo di conciliazione, e pertanto ha rinviato la causa per i medesimi incombenti all'udienza del 21 dicembre
2023.
All'udienza del 21 dicembre 2023, il Tribunale ha dato atto dell'esito negativo del tentativo di conciliazione e, dopo aver disposto il rigetto delle istanze istruttorie dedotte, ha fissato l'udienza di precisazione delle conclusioni.
Le parti hanno quindi precisato le conclusioni come in epigrafe e la causa è stata trattenuta in decisione, con i termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
1. Il thema decidendum
Come accennato, il presente giudizio muove dalla domanda di divisione ereditaria svolta dagli attori
, , ed nei confronti del fratello Parte_1 Pt_4 Pt_3 Parte_2 CP all'esito dell'apertura della successione ab intestato di PE
Oggetto del contendere tra le parti anzidette è, da un lato, l'effettiva consistenza della massa ereditaria atteso che, secondo la ricostruzione attorea, nella denuncia di successione sarebbero stati indicati beni pagina 9 di 24 di esclusiva titolarità di alcuni degli attori;
dall'altro, il thema decidendum è perimetrato dalle domande di collazione svolte reciprocamente dalle parti in causa ed aventi ad oggetto le donazioni ricevute in vita dal de cuius.
Su tali due questioni controverse il Tribunale ha trattenuto la causa in decisione, riservandosi di emettere sul punto una sentenza parziale, salvo poi rimettere la causa sul ruolo al fine di procedere alla divisione dell'effettiva massa ereditaria oggetto di accertamento.
2. L'effettiva consistenza dell'asse ereditario da dividere
Ebbene, prima di affrontare i profili di contesa anticipati, giova indicare i beni certamente appartenenti all'asse ereditario - come tali destinati ad essere divisi tra i coeredi nella misura prevista dalla legge - in quanto non oggetto di contestazione ad opera delle parti:
- il saldo del conto corrente n. 010 052 211899-51 c/o BCC Milano, Filiale di Cernusco sul
Naviglio, pari ad € 278.087,18 al 30.06.2021, su cui è stato già convogliato il credito vantato dal de cuius nei confronti della (ed indicato nella dichiarazione di Parte_6
successione nel riquadro ER1); detto conto è stato acceso dai coeredi che vi hanno versato le somme dei c/c di cui il de cuius era titolare che sono stati estinti;
- alcuni beni contenuti della cassetta di sicurezza n. 163 c/o BCC Milano, Filiale n. 52, contratto n. 765515 su cui si tornerà più diffusamente oltre.
In maniera parimenti incontestata può affermarsi che appartenga all'asse ereditario il diritto di livello sul terreno sito in NO (SV), meglio individuato al Catasto Terreni al Foglio 12, p.lla 1463 della superficie di are 3 ca 23, reddito dominicale 1,92, nonché il diritto di proprietà sui seguenti beni immobili:
1. terreno sito in NO (SV) meglio individuato al Catasto Terreni al Foglio 12, p.lla 1461 della superficie di ca 46, reddito dominicale 0,27;
2. terreno sito in NO (SV) meglio individuato al Catasto Terreni al Foglio 12, p.lla 1467 della superficie di are 3 ca 96, reddito dominicale 2,35;
3. terreno sito in NO (SV) meglio individuato al Catasto Terreni al Foglio 12, p.lla 229 della superficie di are 16 ca 80, reddito dominicale 22,13;
4. terreno sito in NO (SV) meglio individuato al Catasto Terreni al Foglio 12, p.lla 235 della superficie di are 3 ca 20, reddito dominicale 1,07;
5. immobile in via Regione Groppino meglio descritto al Catasto fabbricati del Comune di NO, foglio
12, p.lla 496, cat. A3, consistenza vani 5, rendita catastale 710,13;
6. immobile in via Regione Groppino meglio descritto al Catasto fabbricati del Comune di NO, foglio
12, p.lla 1380, cat. C2, classe 3, consistenza mq 20, rendita catastale 64,04;
pagina 10 di 24 7. immobile in via Regione Groppino 40, meglio descritto al Catasto fabbricati del Comune di NO, foglio 12, p.lla 242, cat. A7, classe 3, consistenza vani 7, rendita catastale 1373,78;
8. immobile in via Regione Groppino 40 meglio descritto al Catasto fabbricati del Comune di NO, foglio 12, p.lla 567, cat. C6, consistenza mq 27, rendita catastale 195,22.
Altresì incontestata è da ritenersi la ricomprensione, nell'asse ereditario facente capo a PE
dei seguenti beni:
- le azioni della Viticola Toscana Agricola Immobiliare S.p.a.;
- azioni della Parte_7
A ben vedere, infatti, le dichiarazioni rese dagli attori nella I memoria ex art. 183 c.p.c a fronte della riconduzione, da parte del convenuto, dei predetti cespiti alla dividenda massa ereditaria1 non costituiscono contestazioni puntuali e dettagliate tali da impedire a questo Giudice di porre a fondamento della propria decisione i fatti che ne sono oggetto (cfr. Cass. n. 19896/2015; cfr. anche
Cass. n. 27596/2008; Cass. n. 26624/2018).
La circostanza, infatti, che le azioni della Viticola Toscana Agricola Immobiliare S.p.a e della abbiano un valore esiguo o che quelle dell'ultima società citata non Parte_7 consentano di fruire di alcun beneficio, se non a fronte dell'esosa iscrizione al circolo, non rappresenta una motivazione giuridica valida per evitare la ricomprensione dei predetti cespiti nella dividenda massa ereditaria di PE
Tanto chiarito in via preliminare, occorre a questo punto esaminare le questioni controverse per cui è causa e cioè, come accennato, la domanda di esclusione dall'asse ereditario di taluni beni svolta dagli attori e le domande di collazione formulate reciprocamente dalle parti.
3. Il contenuto della cassetta di sicurezza n. 163 c/o BCC Milano, Filiale n. 52, contratto n.
765515 cointestata al de cuius e a Parte_1
Il contenuto della cassetta di sicurezza n. 163 risulta provato dal verbale di apertura della cassetta del
17 gennaio 2017 del Notaio dott. rep n 51525, racc. n 19030 (doc. n 3 att.). Persona_10
Secondo la prospettazione attorea, occorre sottrarre dall'asse ereditario 40 monete d'oro ed i monili femminili conservati nella cassetta di sicurezza in quanto di esclusiva titolarità, rispettivamente, di e . Parte_2 Parte_1 Quanto ai gioielli, essi spetterebbero iure proprio alla moglie del de cuius, in parte perché oggetto di donazioni da lui effettuate in vita alla moglie, in parte perché pervenuti all'attrice
[...]
dalla suocera, Parte_1 Persona_1
Il convenuto, in relazione ai medesimi preziosi, invece non ritiene superata la presunzione di contitolarità derivante dalla co-intestazione della cassetta di sicurezza e, pertanto, considera la metà dei gioielli ivi conservati come parte dell'asse ereditario.
Tale ultima prospettazione non merita condivisione, in quanto la presunzione di contitolarità dei beni contenuti nella cassetta di sicurezza può essere superata anche attraverso presunzioni semplici (cfr
Cass. sentenza 28839 del 5.12.2008) e nella specie è superata dalla tipologia dei beni contenuti nella cassetta di sicurezza, che sono stati inventariati in data 17 gennaio 2017.
Infatti dalla descrizione dei beni di cui al verbale di apertura della cassetta risulta che si tratta in gran parte di gioielli femminili (tra cui la fede in oro con l'incisione 16.6.1965” che è la fede nuziale PE
della ), riferibili quindi alla cointestataria;
inoltre la presenza della Parte_1 Parte_1 medaglia “Dea Bendata” con dedica ad riscontra la tesi dell'attrice circa la presenza anche Persona_1
di gioielli appartenuti alla suocera e a lei donati o attribuiti nella divisione ereditaria della suocera
(verbale di inventario = doc. n 3; elenco e valutazione dei gioielli appartenuti ad richiesto Persona_1
da e redatto il 17.1.1990 = doc. n 17). Controparte_2
Dal verbale di apertura della cassetta risulta anche la stima dei beni ivi contenuti, pari complessivamente a euro 46.300,00, pertanto, detraendo il valore dei beni di cui è pacifica l'appartenenza al de cuius (come da elenco riportato in citazione) di euro 3.650 e le n 40 sterline Per
d' (valutate in euro 6.400), risulta che i beni residui della hanno un Parte_5 Parte_1
valore complessivo di circa 36.000 euro, che deve ritenersi modico o comunque proporzionato rispetto al patrimonio appartenuto al de cuius risultante dagli atti.
Deve quindi ritenersi che i gioielli femminili siano preziosi regalati alla dal marito nel Parte_1
corso di 50 anni di vita comune, secondo quanto è in uso tra coniugi benestanti – ovvero, in minor parte, ricevuti dalla suocera –, che sono quindi da escludere dalla massa ereditaria del de cuius PE
d anche dalla collazione ex artt. 738 e 742 ult. comma c.c..
[...]
Sono infatti escluse dalla collazione le donazioni di modico valore fatte al coniuge (art. 738 c.c.), nonché le liberalità previste dal secondo comma dell'art.770 c.c. (ex art. 742 ult. comma c.c.), a cui sono riconducibili le donazioni quando “l'elargizione si uniformi, anche sotto il profilo della proporzionalità, alle condizioni economiche dell'autore dell'atto, agli usi e costumi propri di una determinata occasione, da vagliarsi anche alla stregua dei rapporti esistenti tra le parti e della loro posizione sociale” (Cass. civ., Sez. II, 19/09/2016, n. 18280).
pagina 12 di 24 Diversa sorte invece si ritiene abbiano le 40 sterline “Elisabetta” d'oro rinvenute nella cassetta di sicurezza cointestata al de cuius e alla . Parte_1
In relazione a tali beni, infatti, la presunzione di contitolarità dei cointestatari non è stata superata, non essendo emerso alcun elemento probatorio tale da confortare la prospettazione attorea sul punto: la circostanza fattuale dedotta dagli attori nella I memoria (cfr pag. 5) secondo cui, nel sacchetto all'interno del quale erano state conservate le monete, vi fosse ancora il biglietto con il quale la nonna di le aveva destinato gli oggetti preziosi in analisi non risulta, infatti, provata dal verbale Parte_2 di inventario;
d'altra parte, appare quantomeno inverosimile che la sig. una volta Parte_2
raggiunta la maggiore età o comunque la piena emancipazione personale ed economica dai genitori non abbia provveduto a prelevare dalla cassetta di sicurezza quanto pervenutole iure hereditario dalla nonna paterna.
La prova orale richiesta dall'attrice sui capitoli da n 1 a n 4 si conferma inammissibile in quanto generica, tenuto conto anche della difficoltà di acquisire testimonianze precise per fatti risalenti ad oltre
40 anni fa.
Da quanto detto deriva, dunque, che la metà delle 40 sterline “Elisabetta” d'oro, ossia n 20 monete, contenute nella cassetta di sicurezza cointestata al de cuius e alla moglie Parte_1 dovranno essere ricomprese nella massa ereditaria di , per l'effetto, divise tra i coeredi PE
legittimi secondo le quote di spettanza di ognuno.
I beni contenuti nella cassetta di sicurezza facenti parte dell'eredità sono dunque i seguenti:
orologio da uomo con cassa in oro giallo marca ROLEX con bracciale in pelle nera;
due coppie di gemelli da uomo in oro giallo gr. 14;
coppia di gemelli da uomo in oro bianco gr. 6,3;
fede in oro giallo con incisione “Resi 16-6-65 gr. 3,7;
ferma-cravatta in oro giallo gr. 6,00;
ferma cache-col in oro giallo e bianco gr. 3,4;
orologio da taschino marca Zenith ref. N. 5203322;
orologio da taschino marca ref. N. 1254685; CP_6
orologio da taschino marca CH PA in argento 800 ref. 8006;
orologio da taschino marca AL MA in argento 800 ref. 16536;
orologio da taschino senza marca ref. 85317;
n 20 sterline d'oro. Parte_5
4. I dossier di titoli cointestati a e, rispettivamente, ai figli , , e PE Pt_2 Pt_4 Pt_3
CP
pagina 13 di 24 Relativamente ai dossier titoli cointestati a e, rispettivamente, ai figli ed PE Pt_2 Pt_4
oggetto delle domande del convenuto, si osserva quanto segue. Parte_3
Con riferimento al dossier titoli n 00/315407/60 cointestato al de cuius e ad acceso Parte_2 presso la BCC Cernusco sul Naviglio s.c., avente un controvalore alla data dell'apertura della successione di euro 102.054,00, che è stato convogliato sul c/c BCC n 01005221902-54, il convenuto assume che si tratti di un bene appartenente al de cuius per la metà e per la restante metà sia da collazionare in quanto donazione indiretta da parte del padre alla figlia.
Gli attori si sono opposti alla tesi del convenuto, deducendo che la provvista necessaria all'acquisto dei predetti titoli fosse stata stanziata esclusivamente da con le sostanze pervenutele iure hereditario Pt_2
dalla successione dei nonni paterni e che, dunque, la scelta di cointestare al padre gli strumenti PE finanziari acquistati non fosse stata determinata dall'effettiva contitolarità delle risorse ma unicamente dall'opportunità di sfruttare l'esperienza finanziaria paterna.
La provenienza della provvista dai nonni paterni non è stata provata (la prova testimoniale richiesta sul capitolo n 17 si conferma inammissibile in quanto generica) e la considerazione che tale circostanza fosse nota a tutti i famigliari non integra un elemento di prova, stante la contestazione del convenuto
(memoria n 1: “[..] La superiore ricostruzione è pacifica in famiglia e riconosciuta da tutti i fratelli, tranne che ovviamente, che -per mero dispetto- è stato l'unico che si è rifiutato di CP sottoscrivere la liberatoria che avrebbe consentito ad di vedersi liquidata l'intera somma di sua Pt_2
pertinenza e così evitare che la somma continuasse a diminuire per l'incidenza di spese di gestione del conto corrente”.)
La presunzione di contitolarità del dossier cointestato è, però, vinta considerando che il contratto per la prestazione di servizi di investimento (doc. 16) prevede che “le operazioni di accredito delle cedole, dividendi e titoli estratti o scaduti, nonché di addebito di spese e diritti di custodia nonché ogni altro importo in accredito o in addebito relativo alle operazioni effettuate sul sopracitato deposito titoli dovranno essere effettuate sul conto corrente n. 000/532 intestato a ” (pagina 2). Tale Parte_2
circostanza è un elemento certo (documentale) che prova che tutte le operazioni del dossier titoli fossero regolate, a favore e a carico, di Parte_2
Inoltre, è fatto pacifico che il de cuius fosse promotore finanziario e risulta che avesse altri dossier titoli cointestati con gli altri figli - che di seguito saranno esaminati – e da ciò si desume che la cointestazione dei conti deposito titolo fosse un modus operandi del genitore, che era giustificato dalle competenze specifiche del predetto in materia finanziaria.
I suddetti elementi superano quindi la presunzione di contitolarità del dossier titoli per la sua cointestazione.
pagina 14 di 24 Quanto alla donazione indiretta della provvista da parte di beneficio della figlia, che è PE
contestata da si osserva che non vi è alcuna prova della provenienza dal padre della Parte_2
provvista investita nei prodotti finanziari del dossier in esame.
Ne consegue che il dossier titoli e la somma convogliata sul c/c n 01005221902-54 c/o BCC Milano,
Filiale di Cernusco sul Naviglio, sono di pertinenza di e vanno escluse dalla massa Parte_2
ereditaria e dalla collazione.
Parimenti devono essere esclusi dalla collazione i dossier titoli n 00/315405 n 00/315406 cointestati al de cuius e, rispettivamente ai figli ed in relazione ai quali il convenuto chiede la Pt_4 Pt_3
collazione qualificandole come donazioni indirette.
Secondo la stessa prospettazione di entrambi i dossier sarebbero stati estinti prima CP
della morte del de cuius in esclusivo favore di ed in particolare, il primo avrebbe Pt_4 Pt_3 incamerato l'importo di euro 12.536, 62 ed il secondo l'importo di euro 79.305,97.
Anche per tali conti non è provata la donazione indiretta da parte di delle somme PE liquidate prima dell'apertura della successione a favore dei figli e per le stesse Pt_4 Pt_3
considerazioni suesposte per ed in particolare per la mancanza di prova della provenienza della Pt_2
provvista dal padre in favore dei figli.
Alla luce di quanto illustrato, le domande di collazione svolte in via riconvenzionale dal convenuto in relazione agli importi incamerati da ed all'esito della estinzione in proprio Pt_4 Parte_3
favore dei dossier titoli cointestati con il de cuius non meritano accoglimento, in quanto i relativi fatti costitutivi non sono stati provati dalla parte a ciò onerata.
Per gli stessi motivi deve essere respinta la domanda di collazione svolta dagli attori in reconventio reconventionis nei confronti di per la somma di euro 30.004,16 corrispondente al CP
controvalore dei fondi sicav Aletti Gestielli SGR S.p.a., cointestati a e al padre CP PE
che sono stati liquidati integralmente in favore del primo (doc. n 12 fasc. att.), nonché la domanda di collazione della somma di € 67.139,40 corrisposti a dal padre nel corso dell'inizio dell'anno CP
1998 in quanto, secondo la sessa prospettazione degli attori, era “… la prima tranche di quanto di pertinenza rispetto la provvista dei nonni”.
La domanda di collazione deve quindi essere respinta nel merito, essendo infondata l'eccezione di inammissibilità della domanda di collazione per tardività, che è stata sollevata dal convenuto.
La domanda divisoria è infatti strettamente legata a quella di collazione, avuto riguardo alla ratio dell'istituto ex art. 737 c.c.: essendo quest'ultimo teso a riequilibrare l'apporzionamento delle quote ereditarie sul presupposto che le donazioni effettuate in vita dal de cuius rappresentino delle anticipazioni delle delazioni successorie, allora si comprende come la collazione costituisca un pagina 15 di 24 presupposto logico giuridico necessario del giudizio divisorio che, per poter avere luogo, necessita il previo accertamento dell'effettiva consistenza della massa ereditaria. In altre parole, essendo la collazione logicamente ricompresa nella divisione ereditaria, la proposizione della relativa domanda è da considerarsi compresa nella domanda di divisione (cfr. Cass. Sentenza n. 19833 del 23/07/2019).
5. Le altre domande di collazione
Occorre ora analizzare le altre domande di collazione svolte dal convenuto, ulteriori rispetto a quelle relative ai dossier titoli cointestati tra il de cuius e i figli ed di cui si è detto nel Pt_2 Pt_4 Pt_3
paragrafo che precede.
Ulteriori domande di collazione sono state svolte dal convenuto in ordine a:
a) l'importo di € 131.250,00 corrispondente a parte del provento ottenuto dalla vendita della casa coniugale, oggetto di comunione tra e la moglie, convogliato sul conto PE
personale di in quanto configurante una donazione indiretta in suo Parte_1
favore da parte del de cuius;
b) gli importi corrisposti dal de cuius agli attori ed – pari ad € 125.000,00 Pt_2 Pt_4 Pt_3
ciascuno – a titolo di contributo per l'acquisto della prima casa e, come tali, configuranti una donazione c) l'immobile sito in Cernusco sul Naviglio, acquistato – secondo la prospettazione del convenuto – con i proventi della vendita della casa coniugale e pertanto non qualificabile alla stregua di bene personale ma come oggetto di comunione tra i coniugi PE
; Parte_1
a) L'importo di € 131.250,00
Muovendo dall'importo di cui alla lett. a) del paragrafo che precede, secondo quanto sostenuto dal convenuto, all'esito della vendita della casa familiare oggetto di comunione legale – avvenuta in data 3 dicembre 2009 - i coniugi hanno incamerato la somma di euro 1.125.000,00, di cui euro PE
862.500,00 sono confluiti sul conto cointestato al de cuius e alla moglie e la Parte_1
restante parte, ovvero euro 262.500,00 è stata convogliata sul conto corrente personale di quest'ultima
(cfr. doc. 17 allegato alla II memoria ex art. 183 c.p.c. del convenuto), profilando così una donazione indiretta in suo favore da parte del marito, quantomeno nella misura della metà dell'importo, cioè di euro 131.250,00.
Gli attori, dal canto loro, hanno contestato la fondatezza della domanda di collazione ex adverso formulata: trattandosi del provento della vendita di un bene oggetto di comunione legale, infatti, per metà – e cioè per l'importo di euro 562.500,00 - esso sarebbe in ogni caso spettato a Pt_1
pagina 16 di 24 , in quanto comproprietaria del bene immobile oggetto di alienazione, dovendosi perciò Parte_1 escludere l'obbligo di quest'ultima di procedere a collazione.
Sul punto si osserva che l'accredito sul conto cointestato tra i coniugi della somma di euro 862.500,00, ricavata dalla vendita dell'immobile in comunione, non integra una donazione essendo una somma di spettanza di entrambi i coniugi ed accreditata sul conto comune.
Quanto alla somma di euro 262.500,00, che è stata accreditata sul conto corrente personale di
[...]
(cfr. doc. 17 allegato alla II memoria ex art. 183 c.p.c. del convenuto), deve rilevarsi Parte_1
che la metà di tale somma deve ritenersi di - alla quale spettava la metà del Parte_1 controvalore dell'immobile in comunione - pertanto, soltanto per la restante metà di euro 131.250,00, occorre accertare se sia ravvisabile una donazione indiretta in suo favore da parte del marito.
A tal fine occorre verificare la sussistenza dell'animus donandi, che, come suesposto, richiede la prova che il “proprietario” del denaro, con l'operazione di accredito della somma sul c/c della PE
, non avesse altro scopo che quello della liberalità a favore della moglie. Parte_1
Nella specie la sussistenza dell'animus donandi, nei termini suindicati, deve escludersi in quanto i coniugi erano in regime di comunione legale di beni ed il trasferimento della somma di denaro suindicata ha soddisfatto una esigenza della famiglia, come indicato nel paragrafo che segue.
b)Il contributo di euro 125.000,00 ai figli , , e Pt_2 Pt_4 Pt_3 CP
Per comprendere quanto da ultimo affermato occorre porre mente alla domanda di collazione della somma corrisposta dal padre per l'acquisto della prima casa, svolta dal convenuto nei confronti dei fratelli e e alla difesa da questi svolta per sottrarsi all'obbligo di conferire alla Pt_2 Pt_4 Pt_3
massa ereditaria il denaro ricevuto in vita dal de cuius: secondo la prospettazione attorea, la collazione non sarebbe dovuta in quanto tutti i fratelli ivi compreso il convenuto – avrebbero PE CP
ricevuto dai genitori un contributo per l'acquisto della prima casa della misura di euro 125.000,00.
Secondo gli attori, tale circostanza fattuale – stante la ratio della collazione, ovvero quella di ricondurre il donatum alla massa ereditaria sul presupposto che esso rappresenti un'anticipazione delle delazioni successorie, sì da riequilibrare l'apporzionamento delle quote ereditarie di ciascun coerede – escluderebbe l'obbligo, per i destinatari delle elargizioni in denaro citate, di collazionarle ex art. 737
c.c.: muovendo tutti gli eredi da una situazione patrimoniale di assoluta parità, infatti, verrebbe meno il fondamento logico dell'istituto della collazione.
Il convenuto, a fronte di tale argomentazione, ha dimostrato che, in realtà, il contributo casa da lui percepito era stato erogato non già dal de cuius ma piuttosto dal conto corrente personale della madre,
, a mezzo di due bonifici del valore di euro 72.000,00 e 53.000,00 disposti, Parte_1
rispettivamente, in data 8.7.2010 e 4.10.2010. Tale circostanza fattuale, secondo la prospettazione di pagina 17 di 24 neutralizzerebbe la difesa attorea, corroborando l'obbligo delle controparti di CP
collazionare alla massa ereditaria gli importi ricevuti a titolo di donazione indiretta dal padre.
Sul punto si osserva che, sebbene il contributo casa in favore di sia stato erogato dal conto CP
corrente personale della madre , sussistono indici presuntivi tali da far ritenere Parte_1 che le sostanze all'uopo impiegate fossero in realtà del de cuius e segnatamente fossero la provvista di euro 131.250,00 spettante al de cuius e convogliata sul conto personale di Parte_1 all'esito dell'alienazione della casa coniugale.
A tale conclusioni si perviene considerando le comunicazioni inviate con e mail da al padre CP
relativamente all'acquisto della casa (in data 30 giugno e 10 settembre 2010 = doc. n 13 fasc. att.) nonché la quasi coincidenza del contributo casa di euro 125.000,00 con il citato importo di euro
131.250,00, nonché per la prossimità temporale delle movimentazioni di denaro disposte dai soggetti interessati, che inducono a ritenere presuntivamente che il contributo casa versato da
[...]
al convenuto sia stato alimentato proprio da quella somma di euro Parte_1 CP
131.250,00 che erroneamente è stata qualificata dall'odierno convenuto come donazione in favore di
. Parte_1
In particolare, la prossimità temporale delle diverse movimentazioni di denaro rilevanti ai fini che ci occupano, risulta dalle date delle operazioni di seguito elencate:
a) 3 dicembre 2009 Alienazione della casa coniugale di e , PE Parte_1
in regime di comunione legale;
b) Contestualmente Il prezzo incamerato all'esito della vendita (euro 1.125.000,00) viene convogliato in parte sul conto cointestato a e (nella misura PE Parte_1
di euro 862.500,00) e in parte viene convogliato sul conto corrente personale di
[...]
(nella misura di euro 262.500,00); Parte_1
c) 30 giugno e 10 settembre 2010 e mail indirizzate da al padre sull'acquisto della casa CP
d) 8 luglio 2010 solo sette mesi dopo l'alienazione della casa coniugale di PE [...]
, quest'ultima dispone in favore del figlio un primo bonifico di euro Parte_1 CP
72.000,00;
e) 4 ottobre 2010 dispone un secondo bonifico in favore del figlio Parte_1 CP di euro 53.000,00, completando così l'elargizione a lui destinata del contributo casa di
[...]
complessivi euro 125.000,00.
Alla luce di quanto affermato, essendo gran parte dell'importo di euro 131.250,00 stato destinato dal de cuius a a titolo di contributo casa – sia pure per il tramite di - CP Parte_1 esso non può considerarsi alla stregua di donazione disposta in favore di quest'ultima, se non nella pagina 18 di 24 misura di euro 6.250, pari alla differenza tra l'importo di euro 131.250,00 e quello del contributo casa elargito in favore di di euro 125.000,00. CP
Anche tale ultima somma, ovvero euro 6.250,00, deve tuttavia escludersi dalla collazione da parte dell'attrice , ai sensi di quanto previsto dall'art. 738 c.c., in quanto trattasi di Parte_1
donazione fatta al coniuge da ritenere di modico valore se parametrata al patrimonio del de cuius risultante dagli atti del giudizio.
Gli attori e hanno riconosciuto di aver ricevuto la stessa somma di euro Pt_2 Pt_4 Parte_3
125.000,00 quale contributo per l'acquisto della prima casa e, sebbene compiano un riconoscimento generico sostenendo la provenienza della somma dai genitori senza ulteriori specificazioni, considerano tale elargizione al pari di quella del fratello , che è stata dedotta in questo giudizio riferito alla CP
successione paterna.
In particolare, la difesa degli attori espressamente parifica la donazione a favore di e Pt_2 Pt_3
a quella di , tanto da ritenere che tali donazioni siano “neutre” ai fini della collazione, Pt_4 CP
essendo tutti i figli ( , e ) eredi per pari quota (1/6) ed avendo ricevuto la Pt_2 Pt_4 Pt_3 CP
stessa somma di euro 125.000,00 a titolo di liberalità. Detta tesi, da una parte, non esclude la collazione, in quanto i soggetti tenuti alla collazione sono non solo i figli ma anche il coniuge (ex art. 737 c.c.) pertanto la donazione della somma di denaro di euro 125.000,00 non è “neutra” rispetto all'attrice , che concorre alla successione quale coerede. D'altra parte, fa Parte_1
ritenere che anche e abbiano ricevuto la stessa somma di euro 125.000,00 dal Pt_2 Pt_3 Pt_4
padre, al pari di . CP
Tale donazione, inoltre, non è configurabile quale donazione indiretta dell'immobile in quanto si tratta, secondo la stessa prospettazione degli attori, dell'elargizione di una somma di denaro uguale per tutti i figli, che prescinde dal prezzo dell'immobile acquistato, quindi configura la donazione di una somma di denaro e non l'attribuzione liberale dell'immobile o di una sua quota.
, e sono quindi tenuti alla collazione della somma di denaro di euro Pt_2 Pt_4 Pt_3 CP
125.000 ciascuno ex art. 751 c.c..
Ne consegue che, relativamente a il bonifico dell'importo di euro 50.000,00 del 27.2.2012 dal Pt_2
c/c 318, cointestato a e e relativamente a il bonifico della PE Parte_1 Pt_3 somma di € 75.000,00 del 15/02/2011 dal conto corrente n. 318 cointestato e PE [...]
, rientrano nella collazione della maggior somma di euro 125.000,00 già sopra considerata. Parte_1
Relativamente a , invece, la collazione della somma di euro 125.000,00 non esaurisce le Pt_4
elargizioni ricevute, che sono stata allegate dal convenuto in euro 15.000,00 - corrispondente alla differenza tra quanto prestato dai genitori all'atto dell'acquisto della casa (€ 150.000,00) e quanto pagina 19 di 24 effettivamente restituito da (€ 135.000,00) - oltre all'importo di euro 170.040,00 in esito a diversi Pt_4
trasferimenti dal 2007 al 2016 provenienti dal conto n. 318 cointestato a – Parte_1 PE
Alla collazione di euro 125.000,00, deve quindi aggiungersi per l'ulteriore importo di euro Pt_4
60.040,00, che deve essere considerato riferito alla successione del padre per euro 30.020,00 in quanto proveniente dal conto n. 318 cointestato ai genitori.
è dunque tenuto alla collazione della ulteriore somma di euro 30.020,00 proveniente dai Parte_4
diversi trasferimenti dal 2007 al 2016 dal conto n. 318.
Non deve invece essere considerata al fine della collazione la fideiussione rilasciata dal padre per l'acquisto dell'immobile di , in quanto non vi è prova della sua escussione, pertanto non risulta Pt_4
l'esistenza del relativo debito all'attualità.
c)La domanda di collazione svolta dal convenuto nei confronti di relativamente Parte_1 all'immobile sito in Cernusco sul Naviglio via Cardinal Ferrari e il box pertinente
Resta da esaminare la domanda di collazione svolta in via riconvenzionale dal convenuto nei confronti dell'attrice , avente ad oggetto l'immobile sito in Cernusco sul Naviglio, via Parte_1
Cardinal Ferrari e il box pertinente: tali beni infatti, secondo la prospettazione di CP
sarebbero stato acquistati – appena un giorno dopo la vendita della casa coniugale oggetto di comunione legale tra il de cuius e l'attrice – con i proventi della predetta Parte_1 alienazione e non invece come beni personali di da ciò derivando l'obbligo per quest'ultima di Pt_1
collazionare alla massa ereditaria metà dell'immobile citato.
, dal canto suo, ha contestato la ricostruzione del convenuto, valorizzando la Parte_1
dichiarazione resa dal marito ex art. 179 lett. f) all'atto di compravendita degli immobili citati: il de cuius, infatti, a mezzo della predetta dichiarazione, avrebbe impedito la caduta in comunione legale dei beni che sarebbero così divenuti di esclusiva titolarità della moglie Pt_1
Sono circostanze pacifiche e documentali (doc. n. 1 - 3 fasc. conv.) che il 3 dicembre 2009 i coniugi in comunione legale dei beni, hanno venduto la casa coniugale sita in Cernusco sul Naviglio PE
Co via Torriani n 62 al prezzo di euro 1.125.000, cui euro 862.500 sono stati incassati sul conto
Credicoop 318 cointestato ai coniugi e che il 4 dicembre 2009 ha acquistato Parte_1
l'immobile sito in Cernusco sul Naviglio via Cardinal Ferrari 8 (abitazione box) al prezzo complessivo di euro 729.460,00.
Dalla perizia di parte prodotta dal convenuto emerge che il prezzo dell'acquisto dell'immobile di via
Cardinal Ferrari è avvenuto mediante assegni circolari e bonifici tratti sul conto corrente n 318
Credicoop, ossia sul conto cointestato ai coniugi su cui era stata accreditata la somma di euro PE
862.500,00 ricavata dalla vendita dell'immobile in comunione.
pagina 20 di 24 La volontà di di evitare che l'immobile di Cernusco sul Naviglio via Cardinal Ferrari PE cadesse in comunione legale risulta dalla sua partecipazione all'atto di acquisto per rendere la dichiarazione ex art. 179 comma 1 lett. f) e comma 2 c.c..
A riguardo, la giurisprudenza di legittimità, interrogandosi sulla natura giuridica di tale dichiarazione, è giunta a qualificarla alla stregua di confessione quando avente ad oggetto fatti antecedenti o CP_7
come - per l'appunto - l'aver impiegato il coniuge acquirente i proventi ottenuti dalla vendita di un bene personale (Cass. Sez. un., 28 ottobre 2009, n. 22755). In tal caso, la dichiarazione ex art. 179 c.c. avente natura confessoria può essere impugnata unicamente nei limiti di quanto previsto dall'art. 2732
c.c., ovvero nella sola ipotesi di errore di fatto o violenza.
Tuttavia, qualora l'atto di acquisto rilevi nell'ambito di una controversia tra gli eredi del coniuge che ha reso la dichiarazione ex art. 179 c.c., essa non ha valore confessorio del fatto sfavorevole al dichiarante, come chiarito dalla giurisprudenza che segue: “La dichiarazione di assenso ex art. 179, secondo comma, cod. civ. del coniuge formalmente non acquirente, ma partecipante alla stipula dell'atto di acquisto, relativa all'intestazione personale del bene immobile o mobile registrato all'altro coniuge, può assumere natura ricognitiva e portata confessoria - quale fatto sfavorevole al dichiarante e favorevole all'altra parte - sebbene esclusivamente di presupposti di fatto già esistenti, laddove sia controversa, tra i coniugi stessi, l'inclusione del medesimo bene nella comunione legale. Analoga efficacia in favore del coniuge formalmente acquirente non può, invece, attribuirsi ad una tale dichiarazione nel diverso giudizio fra i coeredi di colui che l'aveva resa, terzi rispetto al suddetto atto, in cui si discuta della configurabilità del menzionato acquisto come una donazione indiretta di quello stesso bene in favore del coniuge da ultimo indicato, nonchè della sussistenza dei presupposti per il suo conferimento nella massa ereditaria del "de cuius". (Cass. sez. 2, Sentenza n. 19513 del 09/11/2012).
Nella specie, una volta dimostrato che il denaro utilizzato per l'acquisto immobiliare era denaro comune ai coniugi, in quanto proveniente dal c/c cointestato e sul quale, appena il giorno prima, era stato versato il prezzo delle vendita di un immobile in comunione, incombeva sull'attrice la prova del pagamento con “beni personali” al fine di escludere il bene dalla comunione, che non è stata fornita, non potendo invocare il valore confessorio della dichiarazione resa dal coniuge ex art. 179 c.c. nell'atto di acquisto.
Ne consegue che l'immobile di Cernusco sul Naviglio via Cardinal Ferrari 8 (abitazione e box) deve ritenersi in comunione legale dei coniugi che conseguentemente sia caduto per effetto dello PE
scioglimento della comunione legale per la morte del marito, nella massa ereditaria del defunto PE
pagina 21 di 24 Rampi per la quota di ½, fatto salvo il diritto di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare spettante al coniuge superstite ex art. 540 c.c. (Cass. SU 4847/2013).
6 La domanda svolta dal convenuto all'esito delle pretese dichiarazioni confessorie di
[...]
Parte_1
Il convenuto, nel foglio di precisazione delle conclusioni, ha da ultimo chiesto ricomprendersi nell'asse ereditario di il 50% di ogni somma, credito, titoli, azioni, obbligazioni esistenti e PE
collegati al rapporto di conto corrente bancario con Codice Iban [...] intrattenuto presso Credicoop di Cernusco sul Naviglio ed intestato a “attese Parte_1
le dichiarazioni di carattere confessorio rese dalla difesa degli attori ed in particolare dalla signora
nel corso dell'udienza del 21/12/2023”. Parte_1
La domanda non merita accoglimento, considerato che all'udienza del 21.12.2023 la parte attrice non ha reso alcuna dichiarazione apprezzabile alla stregua di confessione, tale Parte_1
da consentire la ricomprensione - nell'asse ereditario del defunto marito - della metà delle sostanze riconducibili al conto corrente bancario a lei intestato personalmente.
In particolare le dichiarazioni rese alla predetta udienza si inseriscono nel tentativo di conciliazione esperito dal Presidente istruttore e non hanno, né contenuto, né valore confessorio, considerato che la confessione presuppone la consapevolezza e volontà di colui che la renda di ammettere e riconoscere un fatto a sé sfavorevole, ovvero il c.d. animus confitendi (cfr. Cass., 30 settembre 2016, n. 19554;
Cass., 22 settembre 2015, n. 18624), animus quest'ultimo che non è affatto rintracciabile in capo all'attrice per le dichiarazioni rese in funzione della conciliazione.
Né tantomeno, una dichiarazione confessoria può essere rintracciata nella I memoria attorea ex art. 183
c.p.c., ove la difesa attorea si è limitata ad affermare quanto segue: “ , , ed CP Pt_2 Pt_4 Pt_3
hanno quindi ricevuto dai genitori tale uguale somma destinata da entrambi i genitori, di comune accordo tra loro e con risorse della famiglia. Tali elargizioni provenivano dai conti correnti dei coniugi, alcuni cointestati altri intestati all'uno o l'altra. Per tale ragione risulterà che alcune disposizioni di pagamento siano state fatte da (su conto corrente cointestato con la PE
moglie), altre integralmente da (da conti correnti su cui -giova ricordarlo- Parte_1 PE
aveva libero accesso e operatività con firma disgiunta); ma, in ogni caso, sempre di comune
[...]
accordo e senza arrecare alcuno squilibrio a carico di nessuno dei figli, posto che tutti hanno ricevuto ugual somma”.
Di conseguenza l'istanza istruttoria relativa all'accertamento “delle movimentazioni bancarie e gli estratti conto dei conti correnti bancari n. 318, 4627, 27171 già intestati al de cuius presso la
Credicoop di Cernusco sul Naviglio, e del conto corrente avente Iban IT
pagina 22 di 24 13E0821432880000000000742, intestato alla signora presso la Credicoop di Parte_1
Cernusco sul Naviglio dalla data della loro accensione al momento dell'apertura della successione
(11/10/2016), ai fini della corretta determinazione degli importi da conferire in collazione” è inammissibile, in quanto esplorativa.
6. Le spese di lite
La causa deve quindi essere rimessa sul ruolo al fine di espletare la c.t.u. e di procedere alle operazioni di collazione e divisione, come da separata ordinanza.
Le spese di lite saranno liquidate al momento dell'emissione di una sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, così provvede:
1) ACCERTA come appartenenti alla massa ereditaria i seguenti beni:
-il saldo del conto corrente n. 010 052 211899-51 c/o BCC Milano, Filiale di Cernusco sul Naviglio;
-i titoli azionari della Viticola Toscana Agricla Immobiliare s.p.a. e della Parte_7
[...]
-i beni contenuti nella cassetta di sicurezza n. 163 c/o BCC Milano, Filiale n. 52, contratto n. 765515, di cui all'inventario del 17 gennaio 2017 di seguito indicati:
orologio da uomo con cassa in oro giallo marca ROLEX con bracciale in pelle nera;
due coppie di gemelli da uomo in oro giallo gr. 14;
coppia di gemelli da uomo in oro bianco gr. 6,3;
fede in oro giallo con incisione “Resi 16-6-65 gr. 3,7;
ferma-cravatta in oro giallo gr. 6,00;
ferma cache-col in oro giallo e bianco gr. 3,4;
orologio da taschino marca Zenith ref. N. 5203322;
orologio da taschino marca ref. N. 1254685; CP_6
orologio da taschino marca CH PA in argento 800 ref. 8006;
orologio da taschino marca AL MA in argento 800 ref. 16536;
orologio da taschino senza marca ref. 85317;
n 20 sterline d'oro. Parte_5
-il diritto di livello sul terreno sito in NO (SV), meglio individuato al Catasto Terreni al Foglio 12,
p.lla 1463 della superficie di are 3 ca 23, reddito dominicale 1,92;
-il diritto di proprietà sui seguenti beni immobili:
✓ terreno sito in NO (SV) meglio individuato al Catasto Terreni al Foglio 12, p.lla 1461 della superficie di ca 46, reddito dominicale 0,27;
pagina 23 di 24 ✓ terreno sito in NO (SV) meglio individuato al Catasto Terreni al Foglio 12, p.lla 1467 della superficie di are 3 ca 96, reddito dominicale 2,35;
✓ terreno sito in NO (SV) meglio individuato al Catasto Terreni al Foglio 12, p.lla 229 della superficie di are 16 ca 80, reddito dominicale 22,13;
✓ terreno sito in NO (SV) meglio individuato al Catasto Terreni al Foglio 12, p.lla 235 della superficie di are 3 ca 20, reddito dominicale 1,07;
✓ immobile in via Regione Groppino meglio descritto al Catasto fabbricati del Comune di NO, foglio 12, p.lla 496, cat. A3, consistenza vani 5, rendita catastale 710,13;
✓ immobile in via Regione Groppino meglio descritto al Catasto fabbricati del Comune di NO, foglio 12, p.lla 1380, cat. C2, classe 3, consistenza mq 20, rendita catastale 64,04;
✓ immobile in via Regione Groppino 40, meglio descritto al Catasto fabbricati del Comune di
NO, foglio 12, p.lla 242, cat. A7, classe 3, consistenza vani 7, rendita catastale 1373,78;
✓ immobile in via Regione Groppino 40 meglio descritto al Catasto fabbricati del Comune di
NO, foglio 12, p.lla 567, cat. C6, consistenza mq 27, rendita catastale 195,22
✓ la quota di ½ della proprietà dell'immobile di Cernusco sul Naviglio via Cardinal Ferrari 8
(abitazione e box) al netto del diritto di abitazione spettante al coniuge superstite;
2) ACCOGLIE la domanda di collazione nei limiti delle donazioni delle somme di denaro che seguono:
✓ euro 125.000,00 per ciascuno dei coeredi e Pt_2 Pt_3 Pt_4 CP
✓ euro 30.020,00 per Parte_4
3) RIGETTA le altre domande di collazione;
4) spese al definitivo;
5) rimette la causa sul ruolo per la prosecuzione con separata ordinanza.
Milano, 19 marzo 2025
Il Giudice dott. Antonella Cozzi
pagina 24 di 24 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Se ne riporta qui di seguito il contenuto per comodità di lettura: : “Di questi cespiti non si è fatta menzione per il modico valore e la loro incommerciabilità. In particolare, le azioni della hanno un controvalore di € Parte_7 500 e non consentono il beneficio di alcun servizio se non a fronte dell'iscrizione annuale al club che è molto dispendiosa.
Le azioni della Viticola Toscana Agricola Immobiliare S.p.a. hanno un controvalore che si attesta a poche migliaia di euro, in via di migliore valutazione. - cfr. pag. 16-17 pagina 11 di 24