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Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 03/07/2025, n. 204 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 204 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
_________
IL TRIBUNALE DI RAGUSA
Sezione Civile
__________ composto dai magistrati dr Massimo Pulvirenti Presidente rel. est. dr Sandra Levanti Giudice dr Rosanna Scollo Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 282/2025 R.G.V.G. promossa con ricorso per separazione consensuale dei coniugi, depositato da:
(C.F. ), nato a [...] il [...] ed ivi residente Parte_1 C.F._1 in via Magenta n. 437,
e da
(C.F. ), nata a [...] il [...] ed ivi residente Parte_2 C.F._2 in via Magenta n. 437, entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv. Giulia Artini, che li rappresenta e difende, giusta procura alle liti in atti;
RICORRENTI con l'intervento del pubblico ministero.
Rimessa al collegio per la decisione senza termini, all'esito dell'udienza a trattazione scritta del dì
14.05.2025.
OGGETTO: separazione consensuale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritenuto in fatto e in diritto: che i ricorrenti hanno contratto matrimonio concordatario a il 17.01.2009, matrimonio CP_1 trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 1, parte II, Serie A, dell'anno
2009; che dall'unione coniugale è nata la figlia ( , 11.07.2017); PE CP_1 che le parti hanno addotto che l'unione coniugale ha subito un progressivo deterioramento, tale da comportare il venir meno dell'unione materiale e spirituale, che ha reso intollerabile la prosecuzione della convivenza;
che, pertanto, con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c., depositato in data 13.02.2025, le parti hanno congiuntamente richiesto a questo Tribunale la pronuncia della separazione consensuale, alle seguenti condizioni:
1. I coniugi continueranno a vivere separati, portandosi reciproco rispetto, e saranno liberi di scegliere la residenza ritenuta più opportuna, anche all'estero e, pertanto, gli stessi coniugi rilasciano autorizzazione reciproca al rilascio e/o rinnovo del passaporto;
2. La figlia minorenne verrà affidata ad entrambi i genitori, con collocamento presso la madre, alla quale verrà assegnata la casa coniugale sita in Vittoria (Rg) nella via Magenta n. 437, con i beni e gli arredi ivi contenuti. In ogni caso, tutte le decisioni di maggiore interesse per la figlia minore
riguardanti l'educazione, l'istruzione (scuola, sport e tempo libero) e la salute (preventivi PE spese mediche, cure di ogni genere, etc.) verranno assunte concordemente dai genitori;
3. Regolare i tempi di frequentazione tra genitore non collocatario e figlia come a seguire: Il sig. Pt_1 potrà avere con sé la piccola nei giorni di: lunedì - mercoledì - venerdì dalle ore 18:00 PE alle ore 20:00. La figlia trascorrerà con il padre un fine settimana – ovvero dalle ore 17 del sabato alle ore 21 della domenica– a settimane alterne;
la bambina, inoltre, potrà trascorrere, con il padre, un periodo consecutivo di 15 gg in estate, previo accordo delle parti da concordarsi ogni anno entro
e non oltre il 30 giugno. I giorni di festa, ossia il 24 dicembre la minore rimarrà con l'uno genitore
e il 25 con l'altro o viceversa, così come anche per la Santa Pasqua con l'uno genitore e il Lunedì dell'Angelo con l'altro. Stessa regola varrà anche per i giorni festivi (25 aprile con il padre, 1 maggio con la madre e così via);
4. Il padre, a titolo di concorso nel mantenimento della figlia , verserà in favore della sig.ra PE
, entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di euro 300,00 (trecento/00), da rivalutarsi Parte_2 annualmente in base agli indici ISTAT;
contribuirà, altresì, nella misura del 50%, al pagamento delle spese scolastiche e mediche non coperte dal S.S.N. e quelle ludiche-sportive adeguatamente documentate e a tutte le altre spese previamente concordate tra le parti;
5. I coniugi dichiarano di rinunciare alla corresponsione di qualsivoglia assegno alimentare o di mantenimento;
6. Il sig. autorizza la sig.ra a percepire integralmente l'assegno unico Parte_1 Pt_2 familiare pari all' importo di euro 199,00;
7. la sig.ra si impegna a trasferire l'immobile, che fu casa familiare, in favore della Parte_2 minore e ciò successivamente ad una eventuale pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, riservando per sé il diritto di usufrutto, uso e abitazione 8. I coniugi esprimono reciproco assenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio per sé stessi e per la figlia. che l'udienza di comparizione del dì 14.05.2025, su richiesta delle parti, è stata sostituita dal deposito di note scritte, e che le stesse vi hanno provveduto nei termini concessi, insistendo nella separazione e nella conferma delle superiori condizioni;
che la domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta, atteso che la natura delle doglianze esposte e il comportamento mantenuto da entrambe le parti nella conduzione del presente giudizio sono tutti elementi che comprovano la sussistenza di una situazione tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza ex art. 151, primo comma, c.c.; che le superiori condizioni di separazione concordate relativamente alla prole appaiono rispondenti ai loro interessi, e possono, pertanto, essere omologate da questo Tribunale, al pari di quelle inerenti ai rapporti economici tra le parti che possono essere recepite in quanto regolamentano compiutamente le condizioni economiche inerenti ai rapporti patrimoniali;
che, relativamente alle ulteriori statuizioni vertenti su diritti disponibili, le stesse non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico e il Tribunale si limita a prenderne atto;
che, essendo la domanda congiunta e non essendo configurabile soccombenza, non va adottata pronuncia sulle spese processuali;
P. Q. M.
Il Tribunale di Ragusa, definitivamente pronunciando sul ricorso presentato congiuntamente dai coniugi, con l'intervento in causa del Pubblico Ministero, così decide:
- Pronuncia la separazione personale dei coniugi e , che hanno Parte_1 Parte_2 contratto matrimonio concordatario a in data 17.01.2009, matrimonio trascritto nei CP_1 registri degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 1, parte II, Serie A, dell'anno 2009;
- Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole e ai rapporti economici, provvedendo in conformità alle stesse, da intendersi qui trascritte;
- Prende atto degli ulteriori accordi intercorsi tra le parti;
- Nulla sulle spese.
- Manda alla Cancelleria per la trasmissione di copia autentica della sentenza all'Ufficiale dello stato civile del Comune di perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge. CP_1
Così deciso in Ragusa, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, il 30.06.2025.
Il Presidente dott. Massimo Pulvirenti