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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 09/06/2025, n. 1783 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1783 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n. 7189/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di NOLA – I Sezione Civile in persona del giudice unico dr.ssa Valeria Rossi ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 7189/2020 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi vertente
TRA
nato il 14.05.1964, rappresentato e difeso, giusta procura Parte_1
in calce alla citazione, dall'avv. Rosario Montella, presso lo studio del quale elettivamente domicilia in Cercola (NA), alla via Tenente Vittorio Barone n. 12;
ATTORE
E
nato il [...], rappresentato e difeso, in virtù di Parte_1
procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dell'avv. Maurizio
Nardiello, presso lo studio del quale elettivamente domicilia in Pompei (NA), al viale
G. Mazzini n. 109;
CONVENUTO
FATTO E DIRITTO
Nell'atto introduttivo del presente giudizio esponeva che i suoi Parte_1
genitori, e , avevano concesso in locazione al Controparte_1 Persona_1
convenuto (cugino omonimo) l'unità immobiliare di loro Parte_1
proprietà sita in Casalnuovo di Napoli, alla via delle Ginestre n. 60/61, 1° piano, per la quale i comproprietari avevano intrapreso un procedimento di sfratto per morosità che, in seguito all'opposizione presentata dal conduttore ed alla modifica del rito, era ancora pendente.
L'attore riferiva di essere divenuto successivamente unico proprietario del detto bene per averne ereditato la quota materna, giusta testamento pubblico, e per aver ricevuto in donazione la quota paterna.
Evidenziava che, nel mese di maggio 2019, dopo il rilascio dell'immobile da parte del conduttore, insieme a alla presenza del suo tecnico di Controparte_1
fiducia, del procuratore dell'odierno convenuto e di un vicino di casa - in assenza però del convenuto - aveva effettuato una ricognizione dello stato dei luoghi, riscontrando nell'appartamento la realizzazione da parte del conduttore di opere non autorizzate e la produzione di una serie di danni, indicati nella perizia di stima a firma del geom. il quale ne quantificava l'ammontare in euro 12.800,00 oltre CP_2
IVA.
Non avendo conseguito il ristoro dei detti pregiudizi in via bonaria, l'attore agiva in giudizio affinché il convenuto fosse condannato al corrispondente risarcimento ex artt. 2051 e 2043 c.c., con vittoria delle spese.
Si costituiva il convenuto il quale eccepiva il difetto di Parte_1
legittimazione attiva dell'attore, per mancanza della titolarità del bene al momento della presunta causazione dei danni e, in ogni caso, l'assenza di danni risarcibili.
Eccepiva altresì la genericità dell'atto di citazione e contestava la ricostruzione in fatto della vicenda, nonché i danni come descritti nella consulenza di parte depositata agli atti.
Chiedeva, quindi, preliminarmente di dichiarare la domanda inammissibile per difetto di legittimazione ad agire dell'attore; nel merito, ne invocava il rigetto, con vittoria di spese e con condanna della controparte per temerarietà della lite ex art. 96 c.p.c.
Concessi i termini e depositate le memorie ex art. 183, comma 6 c.p.c., la causa veniva istruita con prove orali e documentali. Infine, precisate le conclusioni, la causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del
29.01.2025, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Ciò premesso in ordine ai fatti di causa, va preliminarmente osservato che risulta infondata e, pertanto, deve essere rigettata l'eccezione di nullità dell'atto di citazione.
Ed invero, alla luce della formulazione di quest'ultimo, deve escludersi che manchi un'adeguata esposizione dei fatti posti a fondamento della domanda, così come che sia stato omesso e sia assolutamente incerto l'oggetto della stessa.
Venendo al merito la domanda è infondata e deve essere rigettata per le ragioni di seguito esposte.
Evincibile per tabulas e, comunque, incontroversa risulta l'esistenza pregressa di un rapporto locatizio tra i sigg. e , locatori Controparte_1 Persona_1
precedenti proprietari dell'immobile, ed il sig. conduttore e Parte_1
odierno convenuto (cfr. contratto in atti registrato il 12.07.2011).
È altresì pacifico che l'ordinanza di rilascio dell'appartamento sia stata emessa in data 22.06.2017 e l'effettivo rilascio sia avvenuto con la riconsegna delle chiavi in data 15.04.2019.
L'attore, invece, è divenuto titolare del bene in epoca successiva alla cessazione del rapporto locatizio ed al rilascio dell'immobile da parte dell'odierno convenuto, ovvero per la quota materna il 26.04.2019 (data del decesso di ), Persona_1
giusta testamento pubblico registrato il 22.07.2019 (v. all. produzione attore), e per la quota paterna, in virtù di atto di donazione del 06.08.2019 (v. all. produzione attore).
Ebbene, l'attore ha inteso far valere non un danno da inadempimento contrattuale avendo piuttosto chiesto la condanna del convenuto al ristoro dei danni presuntivamente cagionati all'immobile, a norma degli artt. 2051 e 2043 c.c.
L'iniziativa attorea, tuttavia, è destituita di fondamento, dovendo innanzitutto rilevarsi che il diritto al risarcimento dei danni subiti da un bene spetta al titolare del diritto di proprietà sullo stesso al momento dell'evento dannoso e tale non era l'odierno attore quando la locazione era ancora in corso e, quindi, quando i pregiudizi si sarebbero verificati. Difatti, le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione hanno affermato: “il diritto al risarcimento dei danni cagionati ad un bene non costituisce un accessorio del diritto di proprietà ma è un diritto di credito, distinto ed autonomo rispetto al diritto reale… L'autonomia comporta che il diritto al risarcimento del danno subito dall'immobile, in caso di alienazione del bene, non si trasferisce insieme al diritto reale come accadrebbe se fosse un elemento accessorio, ma è suscettibile solo di specifico atto di cessione ai sensi dell'art. 1260 c.c. Di conseguenza, quando accanto all'atto di trasferimento della proprietà, non vi sia stato un atto di cessione del credito, il diritto al risarcimento dei danni compete esclusivamente a chi, essendo proprietario del bene al momento dell'evento dannoso, ha subito la relativa diminuzione patrimoniale” (v. Cass. S.U. n. 2951/2016).
A ciò aggiungasi che i danni asseritamente sofferti non risultano adeguatamente suffragati, pur incombendo sull'attore “l'onere della prova degli elementi costitutivi di tale fatto, del nesso di causalità, del danno ingiusto e della imputabilità soggettiva” (Cass. n. 191/1996; Cass. n. 17152/2002; Cass. n. 390/2008; Cass. n.
11946/2013).
Nessuna valenza probatoria può attribuirsi in tal senso alla relazione del geom. depositata agli atti (v. all. fascicolo attore) che, oltre a non essere CP_2
asseverata, non è stata nemmeno oggetto di conferma in sede di prova testimoniale da parte del tecnico estensore (neppure indicato come teste). L'elaborato, inoltre, si presenta molto generico in merito alla quantificazione dei supposti danni, non offrendo alcuna indicazione circa i materiali, i prezzi, i quantitativi e l'incidenza della manodopera considerati ai fini della stima.
Le testimonianze acquisite, d'altro canto, smentiscono le prospettazioni di parte attrice, comprovando, in alcuni casi, la preesistenza dei danni alla locazione, in altri, che i pregiudizi lamentati sarebbero riconducibili al normale uso del bene locato e, infine, in altri ancora, che le modifiche contestate riguarderebbero lavori preventivamente autorizzati.
Nello specifico, viene denunciata anzitutto nell'ambiente ingresso/soggiorno la realizzazione di “una controsoffittatura per tutta la superficie della stanza (vedi foto n° 1-2-3)”, che invece - come si evince dalle foto allegate alla relazione di parte - occupa solo il perimetro della stessa, mentre nella foto 3 è raffigurata una cornice in cartongesso applicata su una parete destinata a contenere il televisore. Al riguardo entrambe le testimoni (v. udienza 25.05.2023) e Testimone_1 Tes_2
(v. udienza 25.01.2024) hanno riferito che il convenuto aveva ottenuto dal cugino
(odierno attore) il permesso di creare nel vano saloncino una veletta di controsoffittatura lungo il perimetro della stanza così da renderla più accogliente.
Nell'ambiente cucina si deduce la parziale demolizione di un tramezzo e la realizzazione di un arco in cartongesso. Le testimoni hanno invece dichiarato che nel corso della prima visita all'immobile veniva - tra le altre cose - fatto notare da parte di (convenuto) all'omonimo cugino che tra il vano di ingresso- Parte_1
saloncino ed il vano cucina andava ripristinata parte della parete di tramezzo divisorio, in quanto era stata lasciata senza porta e demolita nella parte superiore e perciò andava coperto il mezzo muretto con un piano che avrebbe avuto anche la
Testi funzione di piano di appoggio per la cucina;
le signore e hanno Tes_3
concordemente riferito che le opere ivi presenti, muretto ed arco, erano state realizzate con il permesso del locatore. (v. ancora udienze 25.05.2023 e 25.01.2024).
In merito poi all'asportazione della vasca e del lavabo nell'ambiente bagno, sia
[...]
che hanno ricordato che all'atto della prima visita Tes_2 Testimone_1
nell'appartamento in uno dei due bagni mancava il lavabo e andava installata una cabina doccia visto che la vasca non c'era (cfr. “Nel bagno non Testimone_1
c'era né la vasca né la doccia né il lavabo. Preciso che prima di noi nell'appartamento c'era un altro inquilino che evidentemente si era portato il lavabo come poi abbiamo fatto noi quando abbiamo lasciato la casa, trattandosi di un lavabo acquistato da noi. La doccia invece, pur avendola comprata noi per circa mille euro, l'abbiamo lasciata lì”; cfr. “Abbiamo messo anche gli Tes_2
igienici. Abbiamo inoltre tinteggiato sempre a spese nostre”).
Le testimoni, infine, hanno confermato che nella prima ispezione veniva fatto notare che già mancavano alcune prese e cassette dell'impianto elettrico, che l'abitazione doveva essere ritinteggiata poiché presentava, in più parti dei diversi ambienti, segni di sporco da usura, oltre che una mattonella scheggiata ad una parte del rivestimento in uno dei bagni, oltre che una leggera sgraffiatura in piccole parti delimitate della pavimentazione (v. ancora udienze 25.05.2023 e 25.01.2024).
Circa la denunciata infiltrazione di acqua lungo la parete divisoria dei due bagni, non
è stato chiarito nemmeno quando e per quali ragioni si sarebbe venuta a creare e, comunque, non è neppure ben visibile nelle foto prodotte (neppure riconosciute dal teste). Il foro nella tamponatura per la installazione del condizionatore, così come i buchi per l'installazione di mensole o per appendere quadri o altri tipi di accessori rientrano nella normale usura del bene concesso in fitto e perciò non sarebbero comunque risarcibili.
Argomenti in favore delle istanze attoree non possono rintracciarsi nelle dichiarazioni del teste , che ha reso risposte molto generiche, limitandosi a Testimone_4
confermare i capi di prova, senza specificare con chiarezza soprattutto quando e perché avrebbe visionato l'immobile prima che fosse concesso in locazione all'odierno convenuto. Circostanza, del resto, difficilmente credibile visto che la locazione ha avuto inizio nell'anno 2011, mentre il teste ha dichiarato di essere andato a vivere nel medesimo stabile solo dal 2014/2015 (cfr. “Io abito al piano rialzato dello stesso stabile in cui si trova l'appartamento. Vivo lì da circa il
2014/2015”, v. udienza 25.05.2023).
Alla luce delle considerazioni che precedono la pretesa azionata nel presente giudizio deve ritenersi infondata e va, pertanto, rigettata.
Infondata è da ritenersi altresì la domanda di condanna per lite temeraria ex art. 96
c.p.c., spiegata da parte convenuta, non ricorrendo l'abuso della potestas agendi, ossia la promozione della lite, di per sé legittima, per fini diversi da quelli per i quali il potere stesso è preordinato, con conseguente produzione di effetti pregiudizievoli per la controparte (cfr. Cass. n. 9912/2018).
Ogni ulteriore considerazione si ritiene assorbita nelle motivazioni che precedono. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo ai sensi del D.M. Giustizia 10.03.2014 n. 55 come aggiornato dal DM 147/2022, in relazione al valore della controversia ed all'attività concretamente esercitata, con attribuzione al procuratore costituito dichiaratosi anticipatario;
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, così provvede:
1) Rigetta la domanda;
2) Condanna l'attore al pagamento in favore del convenuto Parte_1
delle spese di lite liquidate, in complessivi euro 2.540,00 per Parte_1
compensi, oltre rimborso spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge con attribuzione al procuratore costituito dichiaratosi anticipatario.
Nola, 09.06.2025
Il Giudice
Dott.ssa Valeria Rossi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di NOLA – I Sezione Civile in persona del giudice unico dr.ssa Valeria Rossi ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 7189/2020 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi vertente
TRA
nato il 14.05.1964, rappresentato e difeso, giusta procura Parte_1
in calce alla citazione, dall'avv. Rosario Montella, presso lo studio del quale elettivamente domicilia in Cercola (NA), alla via Tenente Vittorio Barone n. 12;
ATTORE
E
nato il [...], rappresentato e difeso, in virtù di Parte_1
procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dell'avv. Maurizio
Nardiello, presso lo studio del quale elettivamente domicilia in Pompei (NA), al viale
G. Mazzini n. 109;
CONVENUTO
FATTO E DIRITTO
Nell'atto introduttivo del presente giudizio esponeva che i suoi Parte_1
genitori, e , avevano concesso in locazione al Controparte_1 Persona_1
convenuto (cugino omonimo) l'unità immobiliare di loro Parte_1
proprietà sita in Casalnuovo di Napoli, alla via delle Ginestre n. 60/61, 1° piano, per la quale i comproprietari avevano intrapreso un procedimento di sfratto per morosità che, in seguito all'opposizione presentata dal conduttore ed alla modifica del rito, era ancora pendente.
L'attore riferiva di essere divenuto successivamente unico proprietario del detto bene per averne ereditato la quota materna, giusta testamento pubblico, e per aver ricevuto in donazione la quota paterna.
Evidenziava che, nel mese di maggio 2019, dopo il rilascio dell'immobile da parte del conduttore, insieme a alla presenza del suo tecnico di Controparte_1
fiducia, del procuratore dell'odierno convenuto e di un vicino di casa - in assenza però del convenuto - aveva effettuato una ricognizione dello stato dei luoghi, riscontrando nell'appartamento la realizzazione da parte del conduttore di opere non autorizzate e la produzione di una serie di danni, indicati nella perizia di stima a firma del geom. il quale ne quantificava l'ammontare in euro 12.800,00 oltre CP_2
IVA.
Non avendo conseguito il ristoro dei detti pregiudizi in via bonaria, l'attore agiva in giudizio affinché il convenuto fosse condannato al corrispondente risarcimento ex artt. 2051 e 2043 c.c., con vittoria delle spese.
Si costituiva il convenuto il quale eccepiva il difetto di Parte_1
legittimazione attiva dell'attore, per mancanza della titolarità del bene al momento della presunta causazione dei danni e, in ogni caso, l'assenza di danni risarcibili.
Eccepiva altresì la genericità dell'atto di citazione e contestava la ricostruzione in fatto della vicenda, nonché i danni come descritti nella consulenza di parte depositata agli atti.
Chiedeva, quindi, preliminarmente di dichiarare la domanda inammissibile per difetto di legittimazione ad agire dell'attore; nel merito, ne invocava il rigetto, con vittoria di spese e con condanna della controparte per temerarietà della lite ex art. 96 c.p.c.
Concessi i termini e depositate le memorie ex art. 183, comma 6 c.p.c., la causa veniva istruita con prove orali e documentali. Infine, precisate le conclusioni, la causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del
29.01.2025, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Ciò premesso in ordine ai fatti di causa, va preliminarmente osservato che risulta infondata e, pertanto, deve essere rigettata l'eccezione di nullità dell'atto di citazione.
Ed invero, alla luce della formulazione di quest'ultimo, deve escludersi che manchi un'adeguata esposizione dei fatti posti a fondamento della domanda, così come che sia stato omesso e sia assolutamente incerto l'oggetto della stessa.
Venendo al merito la domanda è infondata e deve essere rigettata per le ragioni di seguito esposte.
Evincibile per tabulas e, comunque, incontroversa risulta l'esistenza pregressa di un rapporto locatizio tra i sigg. e , locatori Controparte_1 Persona_1
precedenti proprietari dell'immobile, ed il sig. conduttore e Parte_1
odierno convenuto (cfr. contratto in atti registrato il 12.07.2011).
È altresì pacifico che l'ordinanza di rilascio dell'appartamento sia stata emessa in data 22.06.2017 e l'effettivo rilascio sia avvenuto con la riconsegna delle chiavi in data 15.04.2019.
L'attore, invece, è divenuto titolare del bene in epoca successiva alla cessazione del rapporto locatizio ed al rilascio dell'immobile da parte dell'odierno convenuto, ovvero per la quota materna il 26.04.2019 (data del decesso di ), Persona_1
giusta testamento pubblico registrato il 22.07.2019 (v. all. produzione attore), e per la quota paterna, in virtù di atto di donazione del 06.08.2019 (v. all. produzione attore).
Ebbene, l'attore ha inteso far valere non un danno da inadempimento contrattuale avendo piuttosto chiesto la condanna del convenuto al ristoro dei danni presuntivamente cagionati all'immobile, a norma degli artt. 2051 e 2043 c.c.
L'iniziativa attorea, tuttavia, è destituita di fondamento, dovendo innanzitutto rilevarsi che il diritto al risarcimento dei danni subiti da un bene spetta al titolare del diritto di proprietà sullo stesso al momento dell'evento dannoso e tale non era l'odierno attore quando la locazione era ancora in corso e, quindi, quando i pregiudizi si sarebbero verificati. Difatti, le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione hanno affermato: “il diritto al risarcimento dei danni cagionati ad un bene non costituisce un accessorio del diritto di proprietà ma è un diritto di credito, distinto ed autonomo rispetto al diritto reale… L'autonomia comporta che il diritto al risarcimento del danno subito dall'immobile, in caso di alienazione del bene, non si trasferisce insieme al diritto reale come accadrebbe se fosse un elemento accessorio, ma è suscettibile solo di specifico atto di cessione ai sensi dell'art. 1260 c.c. Di conseguenza, quando accanto all'atto di trasferimento della proprietà, non vi sia stato un atto di cessione del credito, il diritto al risarcimento dei danni compete esclusivamente a chi, essendo proprietario del bene al momento dell'evento dannoso, ha subito la relativa diminuzione patrimoniale” (v. Cass. S.U. n. 2951/2016).
A ciò aggiungasi che i danni asseritamente sofferti non risultano adeguatamente suffragati, pur incombendo sull'attore “l'onere della prova degli elementi costitutivi di tale fatto, del nesso di causalità, del danno ingiusto e della imputabilità soggettiva” (Cass. n. 191/1996; Cass. n. 17152/2002; Cass. n. 390/2008; Cass. n.
11946/2013).
Nessuna valenza probatoria può attribuirsi in tal senso alla relazione del geom. depositata agli atti (v. all. fascicolo attore) che, oltre a non essere CP_2
asseverata, non è stata nemmeno oggetto di conferma in sede di prova testimoniale da parte del tecnico estensore (neppure indicato come teste). L'elaborato, inoltre, si presenta molto generico in merito alla quantificazione dei supposti danni, non offrendo alcuna indicazione circa i materiali, i prezzi, i quantitativi e l'incidenza della manodopera considerati ai fini della stima.
Le testimonianze acquisite, d'altro canto, smentiscono le prospettazioni di parte attrice, comprovando, in alcuni casi, la preesistenza dei danni alla locazione, in altri, che i pregiudizi lamentati sarebbero riconducibili al normale uso del bene locato e, infine, in altri ancora, che le modifiche contestate riguarderebbero lavori preventivamente autorizzati.
Nello specifico, viene denunciata anzitutto nell'ambiente ingresso/soggiorno la realizzazione di “una controsoffittatura per tutta la superficie della stanza (vedi foto n° 1-2-3)”, che invece - come si evince dalle foto allegate alla relazione di parte - occupa solo il perimetro della stessa, mentre nella foto 3 è raffigurata una cornice in cartongesso applicata su una parete destinata a contenere il televisore. Al riguardo entrambe le testimoni (v. udienza 25.05.2023) e Testimone_1 Tes_2
(v. udienza 25.01.2024) hanno riferito che il convenuto aveva ottenuto dal cugino
(odierno attore) il permesso di creare nel vano saloncino una veletta di controsoffittatura lungo il perimetro della stanza così da renderla più accogliente.
Nell'ambiente cucina si deduce la parziale demolizione di un tramezzo e la realizzazione di un arco in cartongesso. Le testimoni hanno invece dichiarato che nel corso della prima visita all'immobile veniva - tra le altre cose - fatto notare da parte di (convenuto) all'omonimo cugino che tra il vano di ingresso- Parte_1
saloncino ed il vano cucina andava ripristinata parte della parete di tramezzo divisorio, in quanto era stata lasciata senza porta e demolita nella parte superiore e perciò andava coperto il mezzo muretto con un piano che avrebbe avuto anche la
Testi funzione di piano di appoggio per la cucina;
le signore e hanno Tes_3
concordemente riferito che le opere ivi presenti, muretto ed arco, erano state realizzate con il permesso del locatore. (v. ancora udienze 25.05.2023 e 25.01.2024).
In merito poi all'asportazione della vasca e del lavabo nell'ambiente bagno, sia
[...]
che hanno ricordato che all'atto della prima visita Tes_2 Testimone_1
nell'appartamento in uno dei due bagni mancava il lavabo e andava installata una cabina doccia visto che la vasca non c'era (cfr. “Nel bagno non Testimone_1
c'era né la vasca né la doccia né il lavabo. Preciso che prima di noi nell'appartamento c'era un altro inquilino che evidentemente si era portato il lavabo come poi abbiamo fatto noi quando abbiamo lasciato la casa, trattandosi di un lavabo acquistato da noi. La doccia invece, pur avendola comprata noi per circa mille euro, l'abbiamo lasciata lì”; cfr. “Abbiamo messo anche gli Tes_2
igienici. Abbiamo inoltre tinteggiato sempre a spese nostre”).
Le testimoni, infine, hanno confermato che nella prima ispezione veniva fatto notare che già mancavano alcune prese e cassette dell'impianto elettrico, che l'abitazione doveva essere ritinteggiata poiché presentava, in più parti dei diversi ambienti, segni di sporco da usura, oltre che una mattonella scheggiata ad una parte del rivestimento in uno dei bagni, oltre che una leggera sgraffiatura in piccole parti delimitate della pavimentazione (v. ancora udienze 25.05.2023 e 25.01.2024).
Circa la denunciata infiltrazione di acqua lungo la parete divisoria dei due bagni, non
è stato chiarito nemmeno quando e per quali ragioni si sarebbe venuta a creare e, comunque, non è neppure ben visibile nelle foto prodotte (neppure riconosciute dal teste). Il foro nella tamponatura per la installazione del condizionatore, così come i buchi per l'installazione di mensole o per appendere quadri o altri tipi di accessori rientrano nella normale usura del bene concesso in fitto e perciò non sarebbero comunque risarcibili.
Argomenti in favore delle istanze attoree non possono rintracciarsi nelle dichiarazioni del teste , che ha reso risposte molto generiche, limitandosi a Testimone_4
confermare i capi di prova, senza specificare con chiarezza soprattutto quando e perché avrebbe visionato l'immobile prima che fosse concesso in locazione all'odierno convenuto. Circostanza, del resto, difficilmente credibile visto che la locazione ha avuto inizio nell'anno 2011, mentre il teste ha dichiarato di essere andato a vivere nel medesimo stabile solo dal 2014/2015 (cfr. “Io abito al piano rialzato dello stesso stabile in cui si trova l'appartamento. Vivo lì da circa il
2014/2015”, v. udienza 25.05.2023).
Alla luce delle considerazioni che precedono la pretesa azionata nel presente giudizio deve ritenersi infondata e va, pertanto, rigettata.
Infondata è da ritenersi altresì la domanda di condanna per lite temeraria ex art. 96
c.p.c., spiegata da parte convenuta, non ricorrendo l'abuso della potestas agendi, ossia la promozione della lite, di per sé legittima, per fini diversi da quelli per i quali il potere stesso è preordinato, con conseguente produzione di effetti pregiudizievoli per la controparte (cfr. Cass. n. 9912/2018).
Ogni ulteriore considerazione si ritiene assorbita nelle motivazioni che precedono. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo ai sensi del D.M. Giustizia 10.03.2014 n. 55 come aggiornato dal DM 147/2022, in relazione al valore della controversia ed all'attività concretamente esercitata, con attribuzione al procuratore costituito dichiaratosi anticipatario;
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, così provvede:
1) Rigetta la domanda;
2) Condanna l'attore al pagamento in favore del convenuto Parte_1
delle spese di lite liquidate, in complessivi euro 2.540,00 per Parte_1
compensi, oltre rimborso spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge con attribuzione al procuratore costituito dichiaratosi anticipatario.
Nola, 09.06.2025
Il Giudice
Dott.ssa Valeria Rossi