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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 11/04/2025, n. 924 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 924 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
N.R.G. 16024/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera Circolazione dei Cittadini dell'UE
* * * Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. Luca Minniti Presidente dott. Angela Baraldi Giudice rel. dott. Emanuela Romano Giudice all'esito della camera di consiglio del 27/03/2025 nel procedimento iscritto al n.r.g. 16024/2024, promosso da:
, nato in [...], il [...], Parte_1
CUI: 02XP13N con il patrocinio dell'Avv. BOUCHRAA ABDELHAKIM RICORRENTE contro
[...]
Controparte_1 con il patrocinio dell'Avvocatura dello Stato di Bologna RESISTENTE
Conclusioni per il ricorrente: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, accertare il diritto del signor al rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 19 del Parte_1 dlgs n. 286/98.
Conclusioni per il resistente: “Voglia il Tribunale adito, contrariis reiectis, respingere l'avverso ricorso siccome infondato. Vinte le spese.”
SENTENZA ex art. 281-terdecies c.p.c. Fatto e Diritto
1. Con ricorso tempestivamente proposto in data 14.11.2024, ai sensi dell'art. 281-undecies c.p.c., il ricorrente, cittadino egiziano, ha chiesto al Tribunale, previa sospensiva, di accertare il suo diritto ad ottenere un permesso di soggiorno per protezione speciale, negato con provvedimento del Questore della Provincia di Reggio Emilia, notificatogli il 15.10.2024.
1.1. Il provvedimento reiettivo si fonda sul parere sfavorevole emesso dalla Commissione Territoriale di Bologna: “…rilevato che l'istante è in Italia dal 28.6.2003…ha presentato una dichiarazione di ospitalità…ha presentato la documentazione relativa all'apertura della P.Iva nel 2014 e ha presentato una fattura non leggibile…ha presentato un attestato di partecipazione ad un corso di sicurezza sul lavoro nel 2011…era titolare di un precedente permesso di soggiorno per lavoro autonomo, il cui rinnovo è stato rigettato dal questore di in data 20.4.2016…nel CP_1 caso di specie non risultano allegati elementi e prove sufficienti a supportare un effettivo radicamento raggiunto nel paese ospitante (il richiedente, pur essendo presente sul territorio nazionale dal 2003, non ha consegnato alcuna documentazione lavorativa, solamente l'apertura della p.iva, senza presentare eventuali dichiarazioni dei redditi, la dichiarazione di ospitalità consegnata di per sé non costituisce documentazione attestante la disponibilità di un immobile, non ha presentato certificati che attestino la conoscenza della lingua italiana;
eventuali documenti e dichiarazioni attestanti l'iscrizione ad associazioni, gruppi, centri sportivi, corsi di formazione, attività di volontariato, ecc;
ogni altro documento utile ad evidenziare il percorso di integrazione socio-economica in Italia) e, pertanto, non ricorrono i presupposti di cui all'art. 19, comma 1.1 D.lgs. n. 286/1998 terzo e quarto periodo, in quanto dall'istruttoria non sono emersi elementi attestanti la presenza di un effettivo inserimento sociale in Italia tali da rendere il rimpatrio un'indebita ingerenza dello Stato nella sfera privata e familiare del richiedente in violazione dell'art. 8 CEDU”. Nel parere, la CT ha inoltre escluso la sussistenza di elementi ostativi al rimpatrio ai sensi dell'art. 19 co. 1 e co.
1.1 primo e secondo periodo D.lgs. n. 286/1998.
1.2. L'istante ha contestato nel merito la determinazione amministrativa, rappresentando la sussistenza di una condizione di insicurezza generalizzata nel Paese di origine e nella sua zona di provenienza Per_1
e l'integrazione sociale e lavorativa conseguita in Italia negli oltre venti anni di permanenza sul territorio, molti dei quali in condizioni di soggiorno regolare. In particolare, ha rappresentato: di aver ottenuto nel 2009 un permesso di soggiorno per protezione sociale ex art. 18 D.lgs. n. 286/1998 in ragione di una situazione di grave sfruttamento di cui era vittima;
di aver ottenuto la conversione, nel 2011, del titolo di soggiorno in permesso per motivi di lavoro autonomo;
di non essere riuscito ad ottenere il rinnovo del titolo, nel 2014, per carenza di commesse, con contestuale denuncia di cessazione della P.Iva, aggravate dall'esigenza di recarsi in Egitto per assistere i genitori malati, ora deceduti;
di essere rientrato in Italia nel 2022, venendo ospitato nel 2022, e di essersi ristabilito nel territorio di intraprendendo un CP_1 nuovo percorso di integrazione lavorativa con impiego subordinato alle dipendenze di una ditta edile e, successivamente, costituendo una società a responsabilità limitata semplificata per lo svolgimento prevalente di attività edile. Egli ha poi rappresentato di aver conseguito una piena autonomia linguistica, di svolgere attività di volontariato nella manutenzione di un orto comunale e di aver pienamente aderito al rispetto delle regole ordinamentali, risultando incensurato.
1.3. In data 18.11.2024, ricorrendone i presupposti, è stata sospesa inaudita altera parte l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato.
1.4. Si è regolarmente instaurato il contraddittorio e il , costituitosi tramite Controparte_1
l'Avvocatura dello Stato, ha chiesto il rigetto del ricorso, richiamandosi alla documentazione trasmessa dalla Questura.
1.5. Quindi la causa è stata istruita mediante il deposito di documenti e l'audizione del ricorrente che ha dichiarato in lingua italiana: “sono venuto in Italia nel 2003.; mi sono regolarizzato e sono rimasto fino al 2014. Poi sono tornato nel 2022. Lavoro come artigiano. Sto lavorando come muratore. Ho lavorato come dipendente nel 2023. Per il 2024 esibisco il prospetto di bilancio che ha fatto il commercialista. Il mio difensore lo produrrà nel fascicolo telematico insieme a due fatture del 2025. Vivo a Quattro Castella. Abito con un amico. Svolgo attività di volontariato. Svolgo volontariato lavorando in un orto.”. Alla medesima udienza, il difensore ha chiesto la conferma del provvedimento di sospensiva e fissarsi udienza di discussione. Il Giudice, previa conferma del provvedimento di sospensiva, ritenendo la causa decidibile a seguito di discussione orale, ha fissato per la prosecuzione l'udienza del 24.3.2025 e sostituito l'udienza così fissata con la concessione di termine ex art. 127-ter c.p.c.
1.6. Visto il tempestivo deposito di note ex art. 127-ter c.p.c., con le quali la difesa attorea ha insistito per l'accoglimento del ricorso, la causa è stata riservata al Collegio per la decisione. ***
2. Oggetto del ricorso è il provvedimento del Questore di Reggio Emilia, con il quale è stato negato al ricorrente il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale.
3. La controversia è riconducibile all'art. 3, comma 1, lett. d) del D.L. 13/2017, convertito in legge, come modificato dal D.L. 113/2018 (controversia “in materia di rifiuto di rilascio, diniego di rinnovo e di revoca del permesso di soggiorno per protezione speciale nei casi di cui all'art. 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25”, come modificato dal D.L. 113/2018) e si procede con il rito di cui all'art. 281-decies c.p.c. e 19-ter D.lgs. 150/2011.
4. Va premesso che nel provvedimento impugnato la Questura ha negato il rilascio del titolo richiesto, richiamando il parere sfavorevole espresso dalla Commissione territoriale.
5. Il Collegio non condivide il giudizio espresso dalla CT e quindi dalla Questura che ha richiamato il parere vincolante espresso nel provvedimento impugnato.
6. Quanto alla disciplina applicabile, occorre avere riguardo alla formulazione dell'art. 19 del T.U.I. nel testo vigente ratione temporis, tenendo in considerazione le modifiche apportate dal DL n. 130/2020, come del resto indicato dallo stesso Questore che, in applicazione della disciplina antecedente alle modifiche introdotte con il D.L. n. 20/2023, ha richiesto il previo parere alla competente CT (cfr. nota della Questura prodotta da parte resistente: “si rappresenta che la richiesta di appuntamento per la formalizzazione dell'istanza ai fini del rilascio del permesso di soggiorno ex art. 19 co.
1.1 D.lgs. n. 286/1998 è stata presentata antecedentemente all'entrata in vigore della legge n. 50/2023 – conversione in legge del decreto-legge 10 marzo 2023 n. 20”). Non si applicano, dunque, al caso di specie, le disposizioni restrittive introdotte dal D.L. n. 20/2023, posto che, ai sensi del co. 2 dell'art. 7 del citato decreto, alle domande presentate prima dell'entrata in vigore del decreto medesimo continua ad applicarsi la disciplina previgente.
6.1. Va, dunque, osservato che non è emerso in giudizio alcun rischio di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di orientamento sessuale, di identità di genere, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali (art. 19 comma 1), ne un concreto ed attuale rischio di essere sottoposto a tortura o a trattamenti inumani o degradanti (art. 19 comma 1.1).
6.2. Sussistono invece le condizioni di cui alla seconda parte del comma 1.1 (“[…] Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine”). In merito, la sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione n. 24413/21 ha chiarito che «il decreto legge n. 130/2020 ha ancorato il divieto di respingimento od espulsione non più soltanto all'art. 3, ma anche all'art. 8, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, declinando la disposizione di detto articolo 8 in termini di tutela del "radicamento" del migrante nel territorio nazionale e qualificando tale radicamento come limite del potere statale di allontanamento dal territorio nazionale, superabile esclusivamente per ragioni, come si è visto, “di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute” (...) La protezione offerta dall'art. 8 CEDU concerne dunque l'intera rete di relazioni che il richiedente si è costruito in Italia (...) le quali pure concorrono a comporre la “vita privata” di una persona, rendendola irripetibile nella molteplicità dei suoi aspetti “sia come singolo sia nelle formazioni sociali dove svolge la sua personalità”». Ciò posto, non può dubitarsi che la disposizione de qua riconosca, dunque, il diritto soggettivo al rilascio del detto permesso di soggiorno per protezione speciale nell'ipotesi in cui sia accertato il rischio che l'allontanamento della persona possa determinare una violazione del suo diritto alla vita privata e familiare, affermando la necessità di verificare se il subitaneo sradicamento comporti il pericolo di una grave deprivazione dei suoi diritti umani, intesa in termini di diritto alla vita privata e familiare e alla stessa identità e dignità personale. Tali principi sono stati confermati dall'ordinanza n. 7861/2022 della Corte di Cassazione, nella cui massima si legge: “In tema di protezione complementare, l'art. 19, comma 1.1, del d.lgs. n. 286 del 1998, introdotto dal d.l. n. 130 del 2020 (conv. con modif. dalla l. n. 173 del 2020), individua tre diversi parametri di 'radicamento' sul territorio nazionale del cittadino straniero - quali il radicamento familiare (che prescinde dalla convivenza), quello sociale e quello desumibile dalla durata del soggiorno sul territorio nazionale - rilevanti ai fini della configurazione, in caso di espulsione, di una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare, sancito dall'art. 8 CEDU che, non prevedendo un diritto assoluto, ma bilanciabile su base legale con una serie di altri valori, tutela non soltanto le relazioni familiari, ma anche quelle affettive e sociali e, naturalmente, le relazioni lavorative ed economiche, le quali pure concorrono a comporre la vita privata di una persona, rendendola irripetibile, nella molteplicità dei suoi aspetti, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità”. D'altronde, la vita privata – intesa come manifestazione dell'individualità ampia ed insuscettibile di esatta delimitazione – è connotata da una pluralità di proiezioni, comprendenti certamente: il diritto allo sviluppo della personalità mediante intreccio di relazioni con altri (Corte EDU sentenza 16 dicembre 1992, Niemetz c. Germania); il diritto all'identità sociale e alla stabilità dei riferimenti del singolo presso una data collettività (Corte EDU sentenza 29 aprile 2002, Pretty c. Regno Unito); il domicilio, che designa lo spazio fisico in cui si svolge la vita privata e familiare del singolo (Corte EDU sentenza 2 novembre 2006, c. Italia). Per_2
6.3. Ebbene, ciò chiarito e venendo al caso di specie, occorre dare atto della peculiare situazione che ha interessato il ricorrente, per come emerge dalle risultanze istruttorie. Egli, giunto in Italia nel 2003, ha soggiornato nel nostro Paese sino al 2014, in condizioni di soggiorno regolare dal 2010 al 2014, stabilendosi nel territorio di (cfr. doc. 4 – permessi di soggiorno precedenti;
doc. 3 – CP_1 certificato storico di residenza). Qui ha svolto attività lavorativa in proprio in qualità di artigiano, quantomeno sino al 2012, anno in cui ha dichiarato la cessazione della partita Iva (cfr. doc. 5; cfr. doc. 8
– estratto conto previdenziale). Rientrato in Italia nel 2022, egli ha nuovamente intrapreso un percorso di integrazione lavorativa dapprima in qualità di lavoratore subordinato, alle dipendenze di una società edile, conseguendo un guadagno di complessivi € 4.078,36 dal settembre al novembre 2023 e, successivamente, in proprio. Il ricorrente ha infatti costituito nel novembre 2023 la società a responsabilità limitata semplificata Reham srls, con attività prevalente edilizia (cfr. doc. 9), con un utile totale di € 8.506 per l'anno 2024 (cfr. doc. 17 – bilancio fiscale anno 2024) e di 4.090 nei primi tre mesi dell'anno 2025 (cfr. doc. 18 – bilancio provvisorio anno 2025). Oltre all'attività lavorativa, egli ha svolto attività di volontariato presso la comunità di residenza, partecipando ad attività di cura dell'orto comunale e si è impegnato nella frequenza di numerosi corsi di formazione professionale (cfr. doc. 12). L'istante gode inoltre di stabilità abitativa in ospitalità presso un immobile condotto in locazione da un connazionale (cfr. doc. 7 – contratto di affitto e certificato di residenza) e ha dimostrato una buona conoscenza della lingua italiana, avendo reso dichiarazioni senza l'ausilio di interprete. Appare, dunque, che il ricorrente, negli anni trascorsi sul territorio italiano, abbia qui radicato una propria identità sociale, nonostante una consistente interruzione del suo soggiorno in Italia per circa un decennio. L'attività lavorativa e di volontariato gli ha inoltre permesso di intrecciare inevitabilmente rapporti sociali, anche considerato che è proprio nel corso della vita lavorativa che la maggior parte delle persone ha una significativa, se non la più grande, opportunità di sviluppare relazioni con il mondo esterno (Corte EDU sentenza 16 dicembre 1992, c. Germania: “There appears, furthermore, to be no reason of principle why Per_3 this understanding of the notion of 'private life' should be taken to exclude activities of a professional or business nature since it is, after all, in the course of their working lives that the majority of people have a significant, if not the greatest, opportunity of developing relationships with the outside world”).
6.4. Nel bilanciamento fra tali interessi e le esigenze pubblicistiche che – anche sulla scorta dell'art. 8 C.e.d.u. – deve essere svolto per valutare la ragionevolezza di una compressione dei primi, va certamente tenuto in primario rilievo il principio di proporzionalità, che legittima l'interferenza statuale nelle prerogative individuali solo ove detta interferenza risponda ad un “bisogno sociale imperativo” (sentenze 13.02.2003, Odievre c. n. 13441/1987, c. Svezia): tale bilanciamento nel caso del Per_4 Per_5 novellato art. 19 è stato disciplinato consentendo l'interferenza statale nella vita privata “per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea”. Sotto questo profilo, nulla è stato segnalato dalla parte resistente, che invero ha sottolineato l'incensuratezza del ricorrente. Ecco allora che la documentazione depositata attesta un percorso di inserimento lavorativo e sociale promettente, che denota l'intenzione del ricorrente di partecipare attivamente alla vita sociale del paese di accoglienza e di inserirsi anche nell'azione ispirata ai principi di solidarietà sociale. Il pregiudizio che patirebbe l'interessato per via di un nuovo possibile sradicamento dal territorio italiano e dei gravi disagi che egli ritrarrebbe dalla ricerca di un nuovo radicamento nel territorio di origine inducono ad affermare la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione speciale, essendo ravvisabile la necessità di proteggere il ricorrente dal rischio di una certa e rilevante compromissione dei suoi diritti fondamentali inviolabili che avverrebbe nel caso di rientro nel Paese di origine, dove si troverebbe ad affrontare le difficoltà proprie di un reinserimento, vanificando tutti gli sforzi proficuamente impiegati nel nostro Paese.
7. Il Collegio, in conclusione, ritiene di affermare la sussistenza delle condizioni per il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale.
8. Riguardo al regime giuridico del permesso di soggiorno conseguente al riconoscimento della protezione speciale va rilevato, per un verso, come la stessa debba essere riconosciuta in forza dell'art. 19, comma 1 e 1.1 nella formulazione successiva al Decreto-Legge 10 marzo 2023, n. 20, convertito con modificazioni dalla L. 5 maggio 2023, n. 50 e, per altro verso, come l'art. 7, secondo comma preveda che «per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente», sicché non possono esservi dubbi in ordine alla necessaria applicazione al detto permesso di soggiorno della disciplina previgente, sicché lo stesso ha durata di due anni, consente lo svolgimento di attività lavorativa, è rinnovabile ed è convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
9. Le spese si intendono compensate atteso che la presente decisione è fondata sulla valutazione ex nunc di elementi formatisi e comunque consolidatisi nel corso del giudizio.
P.Q.M.
Visto l'art. 281-terdecies c.p.c., definitivamente decidendo, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, accerta in capo al ricorrente il diritto al riconoscimento di un permesso di soggiorno per protezione speciale biennale e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro ai sensi dell'art. 32 comma 3 D.Lgs. 25/2008 e dell'art. 19 comma 1.1 D.Lgs. 286/1998 e per l'effetto dispone la trasmissione degli atti al Questore competente per territorio;
spese compensate.
Così deciso in Bologna, il 27/03/2025
Il Giudice est. Dott. Angela Baraldi Il Presidente Dott. Luca Minniti
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera Circolazione dei Cittadini dell'UE
* * * Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. Luca Minniti Presidente dott. Angela Baraldi Giudice rel. dott. Emanuela Romano Giudice all'esito della camera di consiglio del 27/03/2025 nel procedimento iscritto al n.r.g. 16024/2024, promosso da:
, nato in [...], il [...], Parte_1
CUI: 02XP13N con il patrocinio dell'Avv. BOUCHRAA ABDELHAKIM RICORRENTE contro
[...]
Controparte_1 con il patrocinio dell'Avvocatura dello Stato di Bologna RESISTENTE
Conclusioni per il ricorrente: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, accertare il diritto del signor al rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 19 del Parte_1 dlgs n. 286/98.
Conclusioni per il resistente: “Voglia il Tribunale adito, contrariis reiectis, respingere l'avverso ricorso siccome infondato. Vinte le spese.”
SENTENZA ex art. 281-terdecies c.p.c. Fatto e Diritto
1. Con ricorso tempestivamente proposto in data 14.11.2024, ai sensi dell'art. 281-undecies c.p.c., il ricorrente, cittadino egiziano, ha chiesto al Tribunale, previa sospensiva, di accertare il suo diritto ad ottenere un permesso di soggiorno per protezione speciale, negato con provvedimento del Questore della Provincia di Reggio Emilia, notificatogli il 15.10.2024.
1.1. Il provvedimento reiettivo si fonda sul parere sfavorevole emesso dalla Commissione Territoriale di Bologna: “…rilevato che l'istante è in Italia dal 28.6.2003…ha presentato una dichiarazione di ospitalità…ha presentato la documentazione relativa all'apertura della P.Iva nel 2014 e ha presentato una fattura non leggibile…ha presentato un attestato di partecipazione ad un corso di sicurezza sul lavoro nel 2011…era titolare di un precedente permesso di soggiorno per lavoro autonomo, il cui rinnovo è stato rigettato dal questore di in data 20.4.2016…nel CP_1 caso di specie non risultano allegati elementi e prove sufficienti a supportare un effettivo radicamento raggiunto nel paese ospitante (il richiedente, pur essendo presente sul territorio nazionale dal 2003, non ha consegnato alcuna documentazione lavorativa, solamente l'apertura della p.iva, senza presentare eventuali dichiarazioni dei redditi, la dichiarazione di ospitalità consegnata di per sé non costituisce documentazione attestante la disponibilità di un immobile, non ha presentato certificati che attestino la conoscenza della lingua italiana;
eventuali documenti e dichiarazioni attestanti l'iscrizione ad associazioni, gruppi, centri sportivi, corsi di formazione, attività di volontariato, ecc;
ogni altro documento utile ad evidenziare il percorso di integrazione socio-economica in Italia) e, pertanto, non ricorrono i presupposti di cui all'art. 19, comma 1.1 D.lgs. n. 286/1998 terzo e quarto periodo, in quanto dall'istruttoria non sono emersi elementi attestanti la presenza di un effettivo inserimento sociale in Italia tali da rendere il rimpatrio un'indebita ingerenza dello Stato nella sfera privata e familiare del richiedente in violazione dell'art. 8 CEDU”. Nel parere, la CT ha inoltre escluso la sussistenza di elementi ostativi al rimpatrio ai sensi dell'art. 19 co. 1 e co.
1.1 primo e secondo periodo D.lgs. n. 286/1998.
1.2. L'istante ha contestato nel merito la determinazione amministrativa, rappresentando la sussistenza di una condizione di insicurezza generalizzata nel Paese di origine e nella sua zona di provenienza Per_1
e l'integrazione sociale e lavorativa conseguita in Italia negli oltre venti anni di permanenza sul territorio, molti dei quali in condizioni di soggiorno regolare. In particolare, ha rappresentato: di aver ottenuto nel 2009 un permesso di soggiorno per protezione sociale ex art. 18 D.lgs. n. 286/1998 in ragione di una situazione di grave sfruttamento di cui era vittima;
di aver ottenuto la conversione, nel 2011, del titolo di soggiorno in permesso per motivi di lavoro autonomo;
di non essere riuscito ad ottenere il rinnovo del titolo, nel 2014, per carenza di commesse, con contestuale denuncia di cessazione della P.Iva, aggravate dall'esigenza di recarsi in Egitto per assistere i genitori malati, ora deceduti;
di essere rientrato in Italia nel 2022, venendo ospitato nel 2022, e di essersi ristabilito nel territorio di intraprendendo un CP_1 nuovo percorso di integrazione lavorativa con impiego subordinato alle dipendenze di una ditta edile e, successivamente, costituendo una società a responsabilità limitata semplificata per lo svolgimento prevalente di attività edile. Egli ha poi rappresentato di aver conseguito una piena autonomia linguistica, di svolgere attività di volontariato nella manutenzione di un orto comunale e di aver pienamente aderito al rispetto delle regole ordinamentali, risultando incensurato.
1.3. In data 18.11.2024, ricorrendone i presupposti, è stata sospesa inaudita altera parte l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato.
1.4. Si è regolarmente instaurato il contraddittorio e il , costituitosi tramite Controparte_1
l'Avvocatura dello Stato, ha chiesto il rigetto del ricorso, richiamandosi alla documentazione trasmessa dalla Questura.
1.5. Quindi la causa è stata istruita mediante il deposito di documenti e l'audizione del ricorrente che ha dichiarato in lingua italiana: “sono venuto in Italia nel 2003.; mi sono regolarizzato e sono rimasto fino al 2014. Poi sono tornato nel 2022. Lavoro come artigiano. Sto lavorando come muratore. Ho lavorato come dipendente nel 2023. Per il 2024 esibisco il prospetto di bilancio che ha fatto il commercialista. Il mio difensore lo produrrà nel fascicolo telematico insieme a due fatture del 2025. Vivo a Quattro Castella. Abito con un amico. Svolgo attività di volontariato. Svolgo volontariato lavorando in un orto.”. Alla medesima udienza, il difensore ha chiesto la conferma del provvedimento di sospensiva e fissarsi udienza di discussione. Il Giudice, previa conferma del provvedimento di sospensiva, ritenendo la causa decidibile a seguito di discussione orale, ha fissato per la prosecuzione l'udienza del 24.3.2025 e sostituito l'udienza così fissata con la concessione di termine ex art. 127-ter c.p.c.
1.6. Visto il tempestivo deposito di note ex art. 127-ter c.p.c., con le quali la difesa attorea ha insistito per l'accoglimento del ricorso, la causa è stata riservata al Collegio per la decisione. ***
2. Oggetto del ricorso è il provvedimento del Questore di Reggio Emilia, con il quale è stato negato al ricorrente il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale.
3. La controversia è riconducibile all'art. 3, comma 1, lett. d) del D.L. 13/2017, convertito in legge, come modificato dal D.L. 113/2018 (controversia “in materia di rifiuto di rilascio, diniego di rinnovo e di revoca del permesso di soggiorno per protezione speciale nei casi di cui all'art. 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25”, come modificato dal D.L. 113/2018) e si procede con il rito di cui all'art. 281-decies c.p.c. e 19-ter D.lgs. 150/2011.
4. Va premesso che nel provvedimento impugnato la Questura ha negato il rilascio del titolo richiesto, richiamando il parere sfavorevole espresso dalla Commissione territoriale.
5. Il Collegio non condivide il giudizio espresso dalla CT e quindi dalla Questura che ha richiamato il parere vincolante espresso nel provvedimento impugnato.
6. Quanto alla disciplina applicabile, occorre avere riguardo alla formulazione dell'art. 19 del T.U.I. nel testo vigente ratione temporis, tenendo in considerazione le modifiche apportate dal DL n. 130/2020, come del resto indicato dallo stesso Questore che, in applicazione della disciplina antecedente alle modifiche introdotte con il D.L. n. 20/2023, ha richiesto il previo parere alla competente CT (cfr. nota della Questura prodotta da parte resistente: “si rappresenta che la richiesta di appuntamento per la formalizzazione dell'istanza ai fini del rilascio del permesso di soggiorno ex art. 19 co.
1.1 D.lgs. n. 286/1998 è stata presentata antecedentemente all'entrata in vigore della legge n. 50/2023 – conversione in legge del decreto-legge 10 marzo 2023 n. 20”). Non si applicano, dunque, al caso di specie, le disposizioni restrittive introdotte dal D.L. n. 20/2023, posto che, ai sensi del co. 2 dell'art. 7 del citato decreto, alle domande presentate prima dell'entrata in vigore del decreto medesimo continua ad applicarsi la disciplina previgente.
6.1. Va, dunque, osservato che non è emerso in giudizio alcun rischio di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di orientamento sessuale, di identità di genere, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali (art. 19 comma 1), ne un concreto ed attuale rischio di essere sottoposto a tortura o a trattamenti inumani o degradanti (art. 19 comma 1.1).
6.2. Sussistono invece le condizioni di cui alla seconda parte del comma 1.1 (“[…] Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine”). In merito, la sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione n. 24413/21 ha chiarito che «il decreto legge n. 130/2020 ha ancorato il divieto di respingimento od espulsione non più soltanto all'art. 3, ma anche all'art. 8, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, declinando la disposizione di detto articolo 8 in termini di tutela del "radicamento" del migrante nel territorio nazionale e qualificando tale radicamento come limite del potere statale di allontanamento dal territorio nazionale, superabile esclusivamente per ragioni, come si è visto, “di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute” (...) La protezione offerta dall'art. 8 CEDU concerne dunque l'intera rete di relazioni che il richiedente si è costruito in Italia (...) le quali pure concorrono a comporre la “vita privata” di una persona, rendendola irripetibile nella molteplicità dei suoi aspetti “sia come singolo sia nelle formazioni sociali dove svolge la sua personalità”». Ciò posto, non può dubitarsi che la disposizione de qua riconosca, dunque, il diritto soggettivo al rilascio del detto permesso di soggiorno per protezione speciale nell'ipotesi in cui sia accertato il rischio che l'allontanamento della persona possa determinare una violazione del suo diritto alla vita privata e familiare, affermando la necessità di verificare se il subitaneo sradicamento comporti il pericolo di una grave deprivazione dei suoi diritti umani, intesa in termini di diritto alla vita privata e familiare e alla stessa identità e dignità personale. Tali principi sono stati confermati dall'ordinanza n. 7861/2022 della Corte di Cassazione, nella cui massima si legge: “In tema di protezione complementare, l'art. 19, comma 1.1, del d.lgs. n. 286 del 1998, introdotto dal d.l. n. 130 del 2020 (conv. con modif. dalla l. n. 173 del 2020), individua tre diversi parametri di 'radicamento' sul territorio nazionale del cittadino straniero - quali il radicamento familiare (che prescinde dalla convivenza), quello sociale e quello desumibile dalla durata del soggiorno sul territorio nazionale - rilevanti ai fini della configurazione, in caso di espulsione, di una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare, sancito dall'art. 8 CEDU che, non prevedendo un diritto assoluto, ma bilanciabile su base legale con una serie di altri valori, tutela non soltanto le relazioni familiari, ma anche quelle affettive e sociali e, naturalmente, le relazioni lavorative ed economiche, le quali pure concorrono a comporre la vita privata di una persona, rendendola irripetibile, nella molteplicità dei suoi aspetti, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità”. D'altronde, la vita privata – intesa come manifestazione dell'individualità ampia ed insuscettibile di esatta delimitazione – è connotata da una pluralità di proiezioni, comprendenti certamente: il diritto allo sviluppo della personalità mediante intreccio di relazioni con altri (Corte EDU sentenza 16 dicembre 1992, Niemetz c. Germania); il diritto all'identità sociale e alla stabilità dei riferimenti del singolo presso una data collettività (Corte EDU sentenza 29 aprile 2002, Pretty c. Regno Unito); il domicilio, che designa lo spazio fisico in cui si svolge la vita privata e familiare del singolo (Corte EDU sentenza 2 novembre 2006, c. Italia). Per_2
6.3. Ebbene, ciò chiarito e venendo al caso di specie, occorre dare atto della peculiare situazione che ha interessato il ricorrente, per come emerge dalle risultanze istruttorie. Egli, giunto in Italia nel 2003, ha soggiornato nel nostro Paese sino al 2014, in condizioni di soggiorno regolare dal 2010 al 2014, stabilendosi nel territorio di (cfr. doc. 4 – permessi di soggiorno precedenti;
doc. 3 – CP_1 certificato storico di residenza). Qui ha svolto attività lavorativa in proprio in qualità di artigiano, quantomeno sino al 2012, anno in cui ha dichiarato la cessazione della partita Iva (cfr. doc. 5; cfr. doc. 8
– estratto conto previdenziale). Rientrato in Italia nel 2022, egli ha nuovamente intrapreso un percorso di integrazione lavorativa dapprima in qualità di lavoratore subordinato, alle dipendenze di una società edile, conseguendo un guadagno di complessivi € 4.078,36 dal settembre al novembre 2023 e, successivamente, in proprio. Il ricorrente ha infatti costituito nel novembre 2023 la società a responsabilità limitata semplificata Reham srls, con attività prevalente edilizia (cfr. doc. 9), con un utile totale di € 8.506 per l'anno 2024 (cfr. doc. 17 – bilancio fiscale anno 2024) e di 4.090 nei primi tre mesi dell'anno 2025 (cfr. doc. 18 – bilancio provvisorio anno 2025). Oltre all'attività lavorativa, egli ha svolto attività di volontariato presso la comunità di residenza, partecipando ad attività di cura dell'orto comunale e si è impegnato nella frequenza di numerosi corsi di formazione professionale (cfr. doc. 12). L'istante gode inoltre di stabilità abitativa in ospitalità presso un immobile condotto in locazione da un connazionale (cfr. doc. 7 – contratto di affitto e certificato di residenza) e ha dimostrato una buona conoscenza della lingua italiana, avendo reso dichiarazioni senza l'ausilio di interprete. Appare, dunque, che il ricorrente, negli anni trascorsi sul territorio italiano, abbia qui radicato una propria identità sociale, nonostante una consistente interruzione del suo soggiorno in Italia per circa un decennio. L'attività lavorativa e di volontariato gli ha inoltre permesso di intrecciare inevitabilmente rapporti sociali, anche considerato che è proprio nel corso della vita lavorativa che la maggior parte delle persone ha una significativa, se non la più grande, opportunità di sviluppare relazioni con il mondo esterno (Corte EDU sentenza 16 dicembre 1992, c. Germania: “There appears, furthermore, to be no reason of principle why Per_3 this understanding of the notion of 'private life' should be taken to exclude activities of a professional or business nature since it is, after all, in the course of their working lives that the majority of people have a significant, if not the greatest, opportunity of developing relationships with the outside world”).
6.4. Nel bilanciamento fra tali interessi e le esigenze pubblicistiche che – anche sulla scorta dell'art. 8 C.e.d.u. – deve essere svolto per valutare la ragionevolezza di una compressione dei primi, va certamente tenuto in primario rilievo il principio di proporzionalità, che legittima l'interferenza statuale nelle prerogative individuali solo ove detta interferenza risponda ad un “bisogno sociale imperativo” (sentenze 13.02.2003, Odievre c. n. 13441/1987, c. Svezia): tale bilanciamento nel caso del Per_4 Per_5 novellato art. 19 è stato disciplinato consentendo l'interferenza statale nella vita privata “per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea”. Sotto questo profilo, nulla è stato segnalato dalla parte resistente, che invero ha sottolineato l'incensuratezza del ricorrente. Ecco allora che la documentazione depositata attesta un percorso di inserimento lavorativo e sociale promettente, che denota l'intenzione del ricorrente di partecipare attivamente alla vita sociale del paese di accoglienza e di inserirsi anche nell'azione ispirata ai principi di solidarietà sociale. Il pregiudizio che patirebbe l'interessato per via di un nuovo possibile sradicamento dal territorio italiano e dei gravi disagi che egli ritrarrebbe dalla ricerca di un nuovo radicamento nel territorio di origine inducono ad affermare la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione speciale, essendo ravvisabile la necessità di proteggere il ricorrente dal rischio di una certa e rilevante compromissione dei suoi diritti fondamentali inviolabili che avverrebbe nel caso di rientro nel Paese di origine, dove si troverebbe ad affrontare le difficoltà proprie di un reinserimento, vanificando tutti gli sforzi proficuamente impiegati nel nostro Paese.
7. Il Collegio, in conclusione, ritiene di affermare la sussistenza delle condizioni per il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale.
8. Riguardo al regime giuridico del permesso di soggiorno conseguente al riconoscimento della protezione speciale va rilevato, per un verso, come la stessa debba essere riconosciuta in forza dell'art. 19, comma 1 e 1.1 nella formulazione successiva al Decreto-Legge 10 marzo 2023, n. 20, convertito con modificazioni dalla L. 5 maggio 2023, n. 50 e, per altro verso, come l'art. 7, secondo comma preveda che «per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente», sicché non possono esservi dubbi in ordine alla necessaria applicazione al detto permesso di soggiorno della disciplina previgente, sicché lo stesso ha durata di due anni, consente lo svolgimento di attività lavorativa, è rinnovabile ed è convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
9. Le spese si intendono compensate atteso che la presente decisione è fondata sulla valutazione ex nunc di elementi formatisi e comunque consolidatisi nel corso del giudizio.
P.Q.M.
Visto l'art. 281-terdecies c.p.c., definitivamente decidendo, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, accerta in capo al ricorrente il diritto al riconoscimento di un permesso di soggiorno per protezione speciale biennale e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro ai sensi dell'art. 32 comma 3 D.Lgs. 25/2008 e dell'art. 19 comma 1.1 D.Lgs. 286/1998 e per l'effetto dispone la trasmissione degli atti al Questore competente per territorio;
spese compensate.
Così deciso in Bologna, il 27/03/2025
Il Giudice est. Dott. Angela Baraldi Il Presidente Dott. Luca Minniti