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Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. VII, sentenza 08/01/2026, n. 154 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 154 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 154/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 7, riunita in udienza il 12/12/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
TARALLO ANTONIO, Presidente e Relatore CAPUNZO RAFFAELLO, Giudice VERRUSIO MARIO, Giudice
in data 12/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3769/2025 depositato il 20/05/2025
proposto da
Società_1 Srl telefono_1 - P.IVA_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Regione Campania
Difeso da Difensore_3 CF_Difensore_3 -
Difensore_4 - CF_Difensore_4
Ag.entrate - Riscossione - Benevento
Difeso da difensore_5 CF_Difensore_5 - difensore_6 CF_Difensore_6 -
Email_2ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 526/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado BENEVENTO sez. 1 e pubblicata il 08/04/2025
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 071202400037525 2128 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7624/2025 depositato il 12/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Parte appellante si riporta agli atti. Resistente/Appellato: Nessuno è presente in udienza, per parte appellata, alle ore 11:45
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Avverso la sentenza n. 526/2205 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di
Benevento in composizione monocratica – sez. 1 – in data 12.03.25 e depositata il 08.04.25 - con la quale si rigettava il ricorso della contribuente con condanna alle spese del giudizio – la società Società_1 S.r.l. ha proposto il presente appello deducendo il seguente unico articolato motivo di gravame.
Attraverso il proprio motivo di impugnazione e le successive memorie illustrative, parte appellante evidenzia la circostanza rappresentata dalla irregolare procedura di notificazione seguita ai fini della notifica degli avvisi di accertamento prodromici n.834355127753, n.834165425055, n.834339456492 e n.834011808276, contestandone la ritualità della notifica alla società contribuente a mezzo posta il 24.09.2021 e il 01.10.2021 presso il suo domicilio per “compiuta giacenza”, trattandosi, in verità, di un'ipotesi di “irreperibilità assoluta” (destinatario “sconosciuto”), senza che sia presente in atti la prova di alcuno dei presupposti necessari ai fini del perfezionamento di tali notifiche (avviso di giacenza e affissione alla casa comunale). Parte appellata AD si costituisce con controdeduzioni, ribadendo la regolarità delle notifiche degli atti prodromici alla cartella impugnata ed evidenziando la correttezza della conclusione raggiunta dal giudice di prime cure.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'impugnazione proposta è fondata e pertanto meritevole di accoglimento.
Ed invero, alla luce della documentazione depositata nel corso del giudizio, emerge che le eccezioni sollevate in ordine all'omessa o irregolare notifica degli atti prodromici alla cartella di pagamento de qua sono fondate.
Ciò in quanto, la procedura di notifica degli avvisi di accertamento prodromici nn.
834355127753, 834165425055, 834339456492 e 834011808276 appare gravemente viziata dalla circostanza che, nonostante sulle raccomandate figurino le indicazioni “sconosciuto” e
“compiuta giacenza”, verosimilmente riferite la prima all'indirizzo del destinatario in Luogo_1
(BN) alla Indirizzo_1 e la seconda alla procedura di perfezionamento, in realtà, non vi è traccia agli atti della prova del compimento di alcuna delle attività normativamente richieste e necessarie ai fini del perfezionamento di tali notifiche.
I motivi di gravame spiegati dalla parte appellante possono, quindi, trovare accoglimento in quanto fondati e l'atto di appello appare, pertanto, meritevole di accoglimento, derivandone la riforma della sentenza di primo grado e l'annullando dell'atto impositivo impugnato.
In ragione della peculiarità della ricostruzione fattuale della vicenda, si ritengono sussistenti gravi ed eccezionali ragioni per compensare le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
accoglie l'appello e, per l'effetto, annulla l'atto impositivo impugnato. Compensa le spese del doppio grado di giudizio.
Così deciso in Napoli, il 12.12.2025 Il Presidente estensore
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 7, riunita in udienza il 12/12/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
TARALLO ANTONIO, Presidente e Relatore CAPUNZO RAFFAELLO, Giudice VERRUSIO MARIO, Giudice
in data 12/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3769/2025 depositato il 20/05/2025
proposto da
Società_1 Srl telefono_1 - P.IVA_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Regione Campania
Difeso da Difensore_3 CF_Difensore_3 -
Difensore_4 - CF_Difensore_4
Ag.entrate - Riscossione - Benevento
Difeso da difensore_5 CF_Difensore_5 - difensore_6 CF_Difensore_6 -
Email_2ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 526/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado BENEVENTO sez. 1 e pubblicata il 08/04/2025
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 071202400037525 2128 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7624/2025 depositato il 12/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Parte appellante si riporta agli atti. Resistente/Appellato: Nessuno è presente in udienza, per parte appellata, alle ore 11:45
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Avverso la sentenza n. 526/2205 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di
Benevento in composizione monocratica – sez. 1 – in data 12.03.25 e depositata il 08.04.25 - con la quale si rigettava il ricorso della contribuente con condanna alle spese del giudizio – la società Società_1 S.r.l. ha proposto il presente appello deducendo il seguente unico articolato motivo di gravame.
Attraverso il proprio motivo di impugnazione e le successive memorie illustrative, parte appellante evidenzia la circostanza rappresentata dalla irregolare procedura di notificazione seguita ai fini della notifica degli avvisi di accertamento prodromici n.834355127753, n.834165425055, n.834339456492 e n.834011808276, contestandone la ritualità della notifica alla società contribuente a mezzo posta il 24.09.2021 e il 01.10.2021 presso il suo domicilio per “compiuta giacenza”, trattandosi, in verità, di un'ipotesi di “irreperibilità assoluta” (destinatario “sconosciuto”), senza che sia presente in atti la prova di alcuno dei presupposti necessari ai fini del perfezionamento di tali notifiche (avviso di giacenza e affissione alla casa comunale). Parte appellata AD si costituisce con controdeduzioni, ribadendo la regolarità delle notifiche degli atti prodromici alla cartella impugnata ed evidenziando la correttezza della conclusione raggiunta dal giudice di prime cure.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'impugnazione proposta è fondata e pertanto meritevole di accoglimento.
Ed invero, alla luce della documentazione depositata nel corso del giudizio, emerge che le eccezioni sollevate in ordine all'omessa o irregolare notifica degli atti prodromici alla cartella di pagamento de qua sono fondate.
Ciò in quanto, la procedura di notifica degli avvisi di accertamento prodromici nn.
834355127753, 834165425055, 834339456492 e 834011808276 appare gravemente viziata dalla circostanza che, nonostante sulle raccomandate figurino le indicazioni “sconosciuto” e
“compiuta giacenza”, verosimilmente riferite la prima all'indirizzo del destinatario in Luogo_1
(BN) alla Indirizzo_1 e la seconda alla procedura di perfezionamento, in realtà, non vi è traccia agli atti della prova del compimento di alcuna delle attività normativamente richieste e necessarie ai fini del perfezionamento di tali notifiche.
I motivi di gravame spiegati dalla parte appellante possono, quindi, trovare accoglimento in quanto fondati e l'atto di appello appare, pertanto, meritevole di accoglimento, derivandone la riforma della sentenza di primo grado e l'annullando dell'atto impositivo impugnato.
In ragione della peculiarità della ricostruzione fattuale della vicenda, si ritengono sussistenti gravi ed eccezionali ragioni per compensare le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
accoglie l'appello e, per l'effetto, annulla l'atto impositivo impugnato. Compensa le spese del doppio grado di giudizio.
Così deciso in Napoli, il 12.12.2025 Il Presidente estensore