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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 27/11/2025, n. 3194 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 3194 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 254/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione cittadini UE
Nella causa civile iscritta al n. r.g. 254/2024 promossa da:
, nato il [...] n. di passaporto: Parte_1 Numero_1 indiri N:63, SAN MIGUEL DI Parte_2 ARGENTINA, numero documento di identità. 39.143.639; Parte_3 nata il [...], n. di passaporto: I
[...] Numero_1 IE DE IL N:63, SAN MIGUEL DI TUCUMAN, ARGENTINA, numero documento di identità ; , nato il NumeroD_2 Parte_4 22.12.1993 n. di passaporto: indirizzo di residenza: Numero_3 Pt_2 [...]
N: 63, numero identità rappre d Parte_2 NumeroD_4 dall'Avv. Silvio Maragucci ( ) del Foro di Monza, giusta procura in C.F._1 atti
RICORRENTI contro
, Controparte_1 Controparte_2
RESISTENTE CONTUMACE
Pubblico Ministero in sede
INTERVENIENTE NECESSARIO
Il Tribunale in composizione monocratica nella persona del Gop dott. CI IN, a scioglimento della riserva assunta in data 25/11/25 ha emesso la seguente
SENTENZA ex art. 281 terdecies c.p.c. Fatto e Diritto 1. I ricorrenti
, nato il [...] n. di passaporto: Parte_1 Numero_1 indirizzo di residenza IE N:63, SAN MIGUEL DI TUCUMAN, Parte_2
ARGENTINA, numero documento di identità. 39.143.639; Parte_3 nata il [...], n. di passaporto: Indirizzo di residenza:
[...] Numero_1
IE DE IL N:63, SAN MIGUEL DI TUCUMAN, ARGENTINA, numero documento di identità ; , nato il NumeroD_2 Parte_4
22.12.1993 n. di passaporto: indirizzo di residenza: IE DE Numero_3
IL N: 63, numero documento di identità hanno dedotto d'essere NumeroD_4 discendenti in linea diretta di: nato in [...], Reggio Emilia (RE), il Persona_1
7.8.1882 (doc.1 in atti) emigrato in Argentina e deceduto in data 14/06/1933 senza mai naturalizzarsi né rinunciare alla cittadinanza italiana, come da certificazioni in atti. In particolare, dal matrimonio tra l'avo e del 15.2.1912 è nato il Persona_2 Persona_3
15.1.1922; dal matrimonio tra e del 21.9.1951 è nata Persona_3 Controparte_3
l'odierna ricorrente il 15.12.1955; dal matrimonio tra Parte_3 Parte_3
e del 28.1.1993 sono nati il
[...] Persona_4 Persona_5
22.12.1993 e il 11.8.1995, anch'essi ricorrenti (in atti certificati Parte_1 tradotti e apostillati e albero genealogico). 2. I medesimi hanno richiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana essendo la stessa stata trasmessa jure sanguinis, rilevando che la rappresentanza diplomatica in Argentina ha interrotto sine die le procedure di fissazione dell'appuntamento per l'avvio di tali pratiche per il riconoscimento amministrativo della discendenza italiana (doc. 6 in atti) non restando ai ricorrenti altra via se non quella giudiziaria. Con provvedimenti fuori udienza del 25/02/25; 31/03/25 e 30/06/25 veniva concesso termine per notifica del ricorso a parte convenuta e veniva disposto un breve rinvio ex art. 127 ter cpc, la causa veniva quindi posta in decisione. Gli atti sono stati comunicati al P.M. in persona del Procuratore della Repubblica del Tribunale di Bologna che non ha precisato le conclusioni. Parte ricorrente ha depositato note di trattazione entro il termine indicato del 25/11/25. 3. Sono pacifiche la competenza territoriale del Tribunale adito (cfr. l'articolo 4, comma 5, del decreto legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, come modificato dall' art. 1 comma 36, legge delega n. 206/2021, per cui «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani»), nonché la natura monocratica della controversia (cfr. l'art. 3 comma 4 d decreto legge 17 febbraio 2017, n. 13 cit, secondo il quale «salvo quanto previsto dal comma 4-bis, in deroga a quanto previsto dall'articolo 50-bis, primo comma, numero 3), del codice di procedura civile, nelle controversie di cui al presente articolo il tribunale giudica in composizione monocratica»). La procura alle liti è regolare, così com'è regolare e tempestiva la notifica, sicché deve essere dichiarata la contumacia della resistente. 4. Si deve osservare, preliminarmente, come lo schema relativo all'acquisto della cittadinanza sia stato di recente esposto in modo compiuto dalle Sezioni unite della Corte di cassazione, per cui «la risultante di un tale schema è molto semplice. La cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario. Lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente ed è imprescrittibile. Esso è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano. Donde la prova è nella linea di trasmissione. Resta salva solo l'estinzione per effetto di rinuncia (v. già Cass. Sez. U n. 4466-09). Ne segue che, ove la cittadinanza sia rivendicata da un discendente, null'altro – a legislazione invariata - spetta a lui di dimostrare salvo che questo: di essere appunto discendente di un cittadino italiano;
mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'evento interruttivo della linea di trasmissione» (Corte di cassazione Sez. U, Sentenza n. 25317 del 2022, per cui «secondo la tradizione giuridica italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva»).
4.1. Ciò posto, dall'esame dei documenti depositati in atti si rileva la discendenza ininterrotta dei ricorrenti dal cittadino italiano sopra indicato, sicché non può dubitarsi della trasmissione ai medesimi della cittadinanza iure sanguinis.
4.2. Dall'esame della documentazione non emerge che i diversi ascendenti abbiano mai rinunziato alla cittadinanza italiana. A tale riguardo le SSUU hanno rilevato di recente che «il diritto di cittadinanza appartiene al novero dei diritti fondamentali, e non si addice ai diritti fondamentali l'estensione automatica di presunzioni che, come quelle dettate da un comportamento asseritamente concludente di ordine puramente negativo, possono assumere – a certe condizioni di legge - normale rilievo nel distinto settore dei diritti patrimoniali». Ne consegue che «la perdita della cittadinanza può derivare solo da un atto consapevole e volontario, espresso in modo lineare al fine di incidere direttamente su un rapporto che, come quello sottostante, corrisponde a un diritto di primaria rilevanza costituzionale ed è contraddistinto da effetti perduranti nel tempo» sicché «la perdita della cittadinanza italiana non può dirsi perfezionata da una qualche forma di accettazione di quella straniera, impartita per provvedimento generalizzato di naturalizzazione, desunta dal semplice silenzio, in quanto, in ossequio alla libertà individuale, la perdita della cittadinanza italiana non si può verificare se non per effetto di un atto volontario ed esplicito». La Corte di cassazione ha dunque concluso che «l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla legge n. 555 del 1912, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva l'art. 11, n. 2, cod. civ. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia “ottenuto la cittadinanza in paese estero”, sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione iure sanguinis ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, possa considerarsi bastevole, unitamente alla mancata reazione al provvedimento generalizzato di naturalizzazione, a integrare la fattispecie estintiva dello status per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento» (Corte di cassazione Sez. U, Sentenza n. 25317 del 2022).
5. Le domande devono essere accolte stante anche l'iscrizione a ruolo della causa in oggetto in tempi antecedenti all' entrata in vigore del D.L. n° 36/2025 come convertito con modifiche in legge n° 74/2025.
6. Sul regime delle spese si osserva che chi, col comportamento tenuto fuori del processo, ovvero col darvi inizio o resistervi in forme e con argomenti non rispondenti al diritto, ha dato causa al processo o al suo protrarsi, soccombe in giudizio in base al principio di causalità (Cfr.: Cass. n. 25141/2006; n. 7182/2000; n.1439/2003; n. 6722/1988). Nel caso in cui, come nella specie, la parte introduce il giudizio senza rivolgere alcuna previa istanza al , CP_1 pur integro il suo interesse ad agire, non può dirsi che sul diverso piano della soccombenza quest'ultimo abbia dato causa in alcun modo al giudizio, giustificando l'integrale compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando, DICHIARA la contumacia del Controparte_1
ACCERTA la cittadinanza italiana di
, nato il [...] n. di passaporto: Parte_1 Numero_1 indirizzo di residenza N:63, SAN MIGUEL DI TUCUMAN, Parte_2
ARGENTINA, numero documento di identità. 39.143.639;
nata il [...], n. di passaporto: Parte_3 Numero_5
Indirizzo di residenza: IE DE IL N:63, SAN MIGUEL DI TUCUMAN, NumeroD_ ARGENTINA, numero documento di identità ;
nato il [...] n. di passaporto: Parte_4
indirizzo di residenza: N: 63, numero Numero_3 Pt_2 Parte_2 documento di identità NumeroD_4
DISPONE che l'Ufficiale di stato civile competente esegua gli adempimenti conseguenti;
DICHIARA integralmente compensate le spese di lite. Si comunichi. Bologna, 25 novembre 2025
Il GOP
CI IN
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione cittadini UE
Nella causa civile iscritta al n. r.g. 254/2024 promossa da:
, nato il [...] n. di passaporto: Parte_1 Numero_1 indiri N:63, SAN MIGUEL DI Parte_2 ARGENTINA, numero documento di identità. 39.143.639; Parte_3 nata il [...], n. di passaporto: I
[...] Numero_1 IE DE IL N:63, SAN MIGUEL DI TUCUMAN, ARGENTINA, numero documento di identità ; , nato il NumeroD_2 Parte_4 22.12.1993 n. di passaporto: indirizzo di residenza: Numero_3 Pt_2 [...]
N: 63, numero identità rappre d Parte_2 NumeroD_4 dall'Avv. Silvio Maragucci ( ) del Foro di Monza, giusta procura in C.F._1 atti
RICORRENTI contro
, Controparte_1 Controparte_2
RESISTENTE CONTUMACE
Pubblico Ministero in sede
INTERVENIENTE NECESSARIO
Il Tribunale in composizione monocratica nella persona del Gop dott. CI IN, a scioglimento della riserva assunta in data 25/11/25 ha emesso la seguente
SENTENZA ex art. 281 terdecies c.p.c. Fatto e Diritto 1. I ricorrenti
, nato il [...] n. di passaporto: Parte_1 Numero_1 indirizzo di residenza IE N:63, SAN MIGUEL DI TUCUMAN, Parte_2
ARGENTINA, numero documento di identità. 39.143.639; Parte_3 nata il [...], n. di passaporto: Indirizzo di residenza:
[...] Numero_1
IE DE IL N:63, SAN MIGUEL DI TUCUMAN, ARGENTINA, numero documento di identità ; , nato il NumeroD_2 Parte_4
22.12.1993 n. di passaporto: indirizzo di residenza: IE DE Numero_3
IL N: 63, numero documento di identità hanno dedotto d'essere NumeroD_4 discendenti in linea diretta di: nato in [...], Reggio Emilia (RE), il Persona_1
7.8.1882 (doc.1 in atti) emigrato in Argentina e deceduto in data 14/06/1933 senza mai naturalizzarsi né rinunciare alla cittadinanza italiana, come da certificazioni in atti. In particolare, dal matrimonio tra l'avo e del 15.2.1912 è nato il Persona_2 Persona_3
15.1.1922; dal matrimonio tra e del 21.9.1951 è nata Persona_3 Controparte_3
l'odierna ricorrente il 15.12.1955; dal matrimonio tra Parte_3 Parte_3
e del 28.1.1993 sono nati il
[...] Persona_4 Persona_5
22.12.1993 e il 11.8.1995, anch'essi ricorrenti (in atti certificati Parte_1 tradotti e apostillati e albero genealogico). 2. I medesimi hanno richiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana essendo la stessa stata trasmessa jure sanguinis, rilevando che la rappresentanza diplomatica in Argentina ha interrotto sine die le procedure di fissazione dell'appuntamento per l'avvio di tali pratiche per il riconoscimento amministrativo della discendenza italiana (doc. 6 in atti) non restando ai ricorrenti altra via se non quella giudiziaria. Con provvedimenti fuori udienza del 25/02/25; 31/03/25 e 30/06/25 veniva concesso termine per notifica del ricorso a parte convenuta e veniva disposto un breve rinvio ex art. 127 ter cpc, la causa veniva quindi posta in decisione. Gli atti sono stati comunicati al P.M. in persona del Procuratore della Repubblica del Tribunale di Bologna che non ha precisato le conclusioni. Parte ricorrente ha depositato note di trattazione entro il termine indicato del 25/11/25. 3. Sono pacifiche la competenza territoriale del Tribunale adito (cfr. l'articolo 4, comma 5, del decreto legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, come modificato dall' art. 1 comma 36, legge delega n. 206/2021, per cui «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani»), nonché la natura monocratica della controversia (cfr. l'art. 3 comma 4 d decreto legge 17 febbraio 2017, n. 13 cit, secondo il quale «salvo quanto previsto dal comma 4-bis, in deroga a quanto previsto dall'articolo 50-bis, primo comma, numero 3), del codice di procedura civile, nelle controversie di cui al presente articolo il tribunale giudica in composizione monocratica»). La procura alle liti è regolare, così com'è regolare e tempestiva la notifica, sicché deve essere dichiarata la contumacia della resistente. 4. Si deve osservare, preliminarmente, come lo schema relativo all'acquisto della cittadinanza sia stato di recente esposto in modo compiuto dalle Sezioni unite della Corte di cassazione, per cui «la risultante di un tale schema è molto semplice. La cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario. Lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente ed è imprescrittibile. Esso è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano. Donde la prova è nella linea di trasmissione. Resta salva solo l'estinzione per effetto di rinuncia (v. già Cass. Sez. U n. 4466-09). Ne segue che, ove la cittadinanza sia rivendicata da un discendente, null'altro – a legislazione invariata - spetta a lui di dimostrare salvo che questo: di essere appunto discendente di un cittadino italiano;
mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'evento interruttivo della linea di trasmissione» (Corte di cassazione Sez. U, Sentenza n. 25317 del 2022, per cui «secondo la tradizione giuridica italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva»).
4.1. Ciò posto, dall'esame dei documenti depositati in atti si rileva la discendenza ininterrotta dei ricorrenti dal cittadino italiano sopra indicato, sicché non può dubitarsi della trasmissione ai medesimi della cittadinanza iure sanguinis.
4.2. Dall'esame della documentazione non emerge che i diversi ascendenti abbiano mai rinunziato alla cittadinanza italiana. A tale riguardo le SSUU hanno rilevato di recente che «il diritto di cittadinanza appartiene al novero dei diritti fondamentali, e non si addice ai diritti fondamentali l'estensione automatica di presunzioni che, come quelle dettate da un comportamento asseritamente concludente di ordine puramente negativo, possono assumere – a certe condizioni di legge - normale rilievo nel distinto settore dei diritti patrimoniali». Ne consegue che «la perdita della cittadinanza può derivare solo da un atto consapevole e volontario, espresso in modo lineare al fine di incidere direttamente su un rapporto che, come quello sottostante, corrisponde a un diritto di primaria rilevanza costituzionale ed è contraddistinto da effetti perduranti nel tempo» sicché «la perdita della cittadinanza italiana non può dirsi perfezionata da una qualche forma di accettazione di quella straniera, impartita per provvedimento generalizzato di naturalizzazione, desunta dal semplice silenzio, in quanto, in ossequio alla libertà individuale, la perdita della cittadinanza italiana non si può verificare se non per effetto di un atto volontario ed esplicito». La Corte di cassazione ha dunque concluso che «l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla legge n. 555 del 1912, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva l'art. 11, n. 2, cod. civ. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia “ottenuto la cittadinanza in paese estero”, sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione iure sanguinis ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, possa considerarsi bastevole, unitamente alla mancata reazione al provvedimento generalizzato di naturalizzazione, a integrare la fattispecie estintiva dello status per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento» (Corte di cassazione Sez. U, Sentenza n. 25317 del 2022).
5. Le domande devono essere accolte stante anche l'iscrizione a ruolo della causa in oggetto in tempi antecedenti all' entrata in vigore del D.L. n° 36/2025 come convertito con modifiche in legge n° 74/2025.
6. Sul regime delle spese si osserva che chi, col comportamento tenuto fuori del processo, ovvero col darvi inizio o resistervi in forme e con argomenti non rispondenti al diritto, ha dato causa al processo o al suo protrarsi, soccombe in giudizio in base al principio di causalità (Cfr.: Cass. n. 25141/2006; n. 7182/2000; n.1439/2003; n. 6722/1988). Nel caso in cui, come nella specie, la parte introduce il giudizio senza rivolgere alcuna previa istanza al , CP_1 pur integro il suo interesse ad agire, non può dirsi che sul diverso piano della soccombenza quest'ultimo abbia dato causa in alcun modo al giudizio, giustificando l'integrale compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando, DICHIARA la contumacia del Controparte_1
ACCERTA la cittadinanza italiana di
, nato il [...] n. di passaporto: Parte_1 Numero_1 indirizzo di residenza N:63, SAN MIGUEL DI TUCUMAN, Parte_2
ARGENTINA, numero documento di identità. 39.143.639;
nata il [...], n. di passaporto: Parte_3 Numero_5
Indirizzo di residenza: IE DE IL N:63, SAN MIGUEL DI TUCUMAN, NumeroD_ ARGENTINA, numero documento di identità ;
nato il [...] n. di passaporto: Parte_4
indirizzo di residenza: N: 63, numero Numero_3 Pt_2 Parte_2 documento di identità NumeroD_4
DISPONE che l'Ufficiale di stato civile competente esegua gli adempimenti conseguenti;
DICHIARA integralmente compensate le spese di lite. Si comunichi. Bologna, 25 novembre 2025
Il GOP
CI IN