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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 18/12/2025, n. 1415 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 1415 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LATINA Sezione Lavoro in persona del giudice del lavoro Valentina Avarello ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 4148 nel ruolo generale dell'anno 2024 promossa da
, rappresentata e difesa dall'Avv.to TARI LILIANA. Parte_1
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli CP_1
Avv.ti LORENI LAURA e CIARELLI ANNA PAOLA
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La presente sentenza, pronunciata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e depositata in via telematica, viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione limitata alla succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132 n. 4) c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. nonché sulla scorta del criterio della “ragione più liquida”, per cui se in un processo sussiste una ragione sufficiente per decidere la lite, la sentenza può fondarsi su di essa anche quando il motivo della decisione si pone, da un punto di vista logico, a valle di altre ragioni che non sono affrontate e decise. Il principio – che trova fondamento costituzionale negli artt. 24 e 111 Cost. – consente di prescindere dall'osservanza dell'ordine logico delle questioni da esaminare di cui all'art. 276 c.p.c. così da decidere la causa nel modo più semplice e rapido ove si prospetti una questione assorbente, quantunque logicamente subordinata, senza che sia necessario passare previamente in rassegna tutte le altre, anche se di carattere preliminare (v. Cass. n. 27953/2018; Cass. n. 2909/2017; Cass. 2853/2017; Cass. sez. VI-L ord. 28/05/2014, n. 12002, Cass. sez. un. 9936/14; Cass. Sez. Un. N. 26242.3/2014).
1 2. Deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere in relazione alla domanda attorea – avente ad oggetto l'opposizione all'intimazione di pagamento n. 05720249011713485000 alla quale sono sottesi i seguenti avvisi di addebito: n. 35720180001984782000; n. 35720190001300411000; n. 3572019000414829000; n.35720210001754554000; n.35720220002015341000 in ragione di un presunto credito a CP_ titolo di contributi IVS per gli anni dal 2017 al 2020 – avendo l' nelle more del giudizio provveduto all'annullamento degli avvisi di addebito e allo sgravio totale dei debiti.
CP_
3. Nel costituirsi in giudizio, l' ha dichiarato di aver “provveduto in autotutela a disporre la cancellazione della opponente dalla gestione commercianti per cessazione attività: pertanto, con provvedimento del 30.10.24, la sede di Napoli comunicava CP_1 alla ricorrente di aver provveduto all'annullamento degli avvisi di addebito sottesi all'intimazione di pagamento oggi impugnata e allo sgravio totale dei relativi debiti, in quanto riferiti a periodi successivi a quello della cessazione dell'attività dell'azienda”, allegando il provvedimento di annullamento degli avvisi di addebito del 30.10.24 e la stampa del dettaglio Anagrafico azienda. Ha concluso pertanto chiedendo di dichiarare cessata la materia del contendere, con compensazione delle spese di lite.
4. Nelle note rese all'odierna udienza la parte ricorrente si è associata alla richiesta di declaratoria di cessata materia del contendere, insistendo tuttavia nella condanna CP_ dell' al pagamento delle spese di lite.
4. L'avvenuto sgravio degli avvisi di addebito sottesi all'intimazione di pagamento opposta nel presente giudizio ed il conseguente integrale soddisfacimento delle richieste avanzate con il presente ricorso, consente di dichiarare cessata la materia del contendere.
5. Definito in tal modo il contenuto della decisione occorre provvedere sulle spese di lite, le quali devono essere valutate sul presupposto della soccombenza virtuale (cfr. Cass. 10553/2009; Cass. 19160/07). Le spese di lite devono essere poste a carico dell' in quanto con il suo contegno CP_1
(notifica della intimazione di pagamento) ha dato causa al giudizio e si liquidano nella misura indicata in dispositivo sulla base dei parametri di cui al D.M. n. 55 del 2014, come modificato dal D.M. 147 del 2022, in relazione al valore della causa (nel caso di specie cause previdenza scaglione € 5.201 - € 26.00) e all'attività processuale svolta (limitata alla fase di studio e introduttiva, in cui di fatto si è svolta l'attività difensiva attesa la definizione del procedimento in I udienza).
P.Q.M.
2 Il Tribunale di Latina, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da Pt_1
nei confronti di , (R.G. 4148/2024), ogni contraria domanda, eccezione e
[...] CP_1 difesa respinte, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- condanna l' alla refusione delle spese di lite nei confronti della ricorrente che si CP_1 liquidano in € 900,00 oltre iva, cpa e rimborso spese generali come per legge, da distrarsi
Così deciso in Latina, data del deposito.
Il Giudice del lavoro
dr.ssa Valentina Avarello
3
IL TRIBUNALE DI LATINA Sezione Lavoro in persona del giudice del lavoro Valentina Avarello ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 4148 nel ruolo generale dell'anno 2024 promossa da
, rappresentata e difesa dall'Avv.to TARI LILIANA. Parte_1
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli CP_1
Avv.ti LORENI LAURA e CIARELLI ANNA PAOLA
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La presente sentenza, pronunciata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e depositata in via telematica, viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione limitata alla succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132 n. 4) c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. nonché sulla scorta del criterio della “ragione più liquida”, per cui se in un processo sussiste una ragione sufficiente per decidere la lite, la sentenza può fondarsi su di essa anche quando il motivo della decisione si pone, da un punto di vista logico, a valle di altre ragioni che non sono affrontate e decise. Il principio – che trova fondamento costituzionale negli artt. 24 e 111 Cost. – consente di prescindere dall'osservanza dell'ordine logico delle questioni da esaminare di cui all'art. 276 c.p.c. così da decidere la causa nel modo più semplice e rapido ove si prospetti una questione assorbente, quantunque logicamente subordinata, senza che sia necessario passare previamente in rassegna tutte le altre, anche se di carattere preliminare (v. Cass. n. 27953/2018; Cass. n. 2909/2017; Cass. 2853/2017; Cass. sez. VI-L ord. 28/05/2014, n. 12002, Cass. sez. un. 9936/14; Cass. Sez. Un. N. 26242.3/2014).
1 2. Deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere in relazione alla domanda attorea – avente ad oggetto l'opposizione all'intimazione di pagamento n. 05720249011713485000 alla quale sono sottesi i seguenti avvisi di addebito: n. 35720180001984782000; n. 35720190001300411000; n. 3572019000414829000; n.35720210001754554000; n.35720220002015341000 in ragione di un presunto credito a CP_ titolo di contributi IVS per gli anni dal 2017 al 2020 – avendo l' nelle more del giudizio provveduto all'annullamento degli avvisi di addebito e allo sgravio totale dei debiti.
CP_
3. Nel costituirsi in giudizio, l' ha dichiarato di aver “provveduto in autotutela a disporre la cancellazione della opponente dalla gestione commercianti per cessazione attività: pertanto, con provvedimento del 30.10.24, la sede di Napoli comunicava CP_1 alla ricorrente di aver provveduto all'annullamento degli avvisi di addebito sottesi all'intimazione di pagamento oggi impugnata e allo sgravio totale dei relativi debiti, in quanto riferiti a periodi successivi a quello della cessazione dell'attività dell'azienda”, allegando il provvedimento di annullamento degli avvisi di addebito del 30.10.24 e la stampa del dettaglio Anagrafico azienda. Ha concluso pertanto chiedendo di dichiarare cessata la materia del contendere, con compensazione delle spese di lite.
4. Nelle note rese all'odierna udienza la parte ricorrente si è associata alla richiesta di declaratoria di cessata materia del contendere, insistendo tuttavia nella condanna CP_ dell' al pagamento delle spese di lite.
4. L'avvenuto sgravio degli avvisi di addebito sottesi all'intimazione di pagamento opposta nel presente giudizio ed il conseguente integrale soddisfacimento delle richieste avanzate con il presente ricorso, consente di dichiarare cessata la materia del contendere.
5. Definito in tal modo il contenuto della decisione occorre provvedere sulle spese di lite, le quali devono essere valutate sul presupposto della soccombenza virtuale (cfr. Cass. 10553/2009; Cass. 19160/07). Le spese di lite devono essere poste a carico dell' in quanto con il suo contegno CP_1
(notifica della intimazione di pagamento) ha dato causa al giudizio e si liquidano nella misura indicata in dispositivo sulla base dei parametri di cui al D.M. n. 55 del 2014, come modificato dal D.M. 147 del 2022, in relazione al valore della causa (nel caso di specie cause previdenza scaglione € 5.201 - € 26.00) e all'attività processuale svolta (limitata alla fase di studio e introduttiva, in cui di fatto si è svolta l'attività difensiva attesa la definizione del procedimento in I udienza).
P.Q.M.
2 Il Tribunale di Latina, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da Pt_1
nei confronti di , (R.G. 4148/2024), ogni contraria domanda, eccezione e
[...] CP_1 difesa respinte, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- condanna l' alla refusione delle spese di lite nei confronti della ricorrente che si CP_1 liquidano in € 900,00 oltre iva, cpa e rimborso spese generali come per legge, da distrarsi
Così deciso in Latina, data del deposito.
Il Giudice del lavoro
dr.ssa Valentina Avarello
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