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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 10/07/2025, n. 761 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 761 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALMI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO nella persona del dott. Carlo Gabutti ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del
09.07.2025 in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1186/2024 R.G. LAVORO
TRA
nata a [...], il Parte_1
01.11.1954 ed ivi residente in [...], rappresentata e difesa, giusta procura in calce al presente atto, dall'Avv. Carmen Borgese, C.F.,
, presso il cui studio in Palmi, Via C.F._1
Nunziante, n° 18giusta procura in atti;
Ricorrente
E
Controparte_1
, in persona del Presidente e legale
[...]
rappresentante pro tempore, domiciliato ex lege in Reggio C.,
Via D. Romeo n.15, presso la Sede dell' e difeso in primo CP_1
grado dal funzionario dipendente costituito Dott.ssa
[...]
CP_2
Resistente
MOTIVAZIONE CONTESTUALE DELLA DECISIONE
A seguito dell'espletamento dell'Accertamento Tecnico
Preventivo e dell'assegnazione dei termini per proporre eventuali contestazioni, parte istante ha depositato atto dissenso e quindi, nei termini dettati dall'art 445 bis c.p.c., l'odierno ricorso nel quale ha concluso perché si accertasse che l'istante era persona invalida.
Si è costituita l' per resistere alla domanda Acquisito il CP_1
procedimento di Accertamento Tecnico Preventivo già espletato fra le parti, la causa è stata decisa con il rinnovo della perizia espletata in sede di a.t.p.
L'opposizione deve ritenersi infondata.
L'istante con il ricorso aveva chiesto accertarsi il diritto all'indennità di accompagnamento.
Il CTU nominato in sede di opposizione dott. Persona_1
a seguito del rinnovo della perizia espletata in sede di a.t.p.- nella relazione scritta ha accertato l'inesistenza delle condizioni per ottenere l'indennità richiesta.
Ciò posto la relazione espletata in sede di opposizione della
CTU, comunque non oggetto di contestazione, appare ben motivata, dettagliatamente descrittiva delle condizioni della ricorrente quali riscontrate all'esame obiettivo, L'elaborato appare motivato e non suscettibile di censure, per le anzidette motivazioni, e per queste non ritiene il giudicante di dovere effettuare ulteriori approfondimenti, né avanzare richieste di chiarimenti né rinnovi dell'elaborato peritale (sul punto cfr
Cass Sez. 1, Sentenza n. 5277 del 10/03/2006; Cass Sez. L,
Sentenza n. 23413 del 10/11/2011). In effetti, le censure avanzate dall'opponente alla bozza di perizia- e poi riprese nei motivi di opposizione -trattandosi anche di deduzioni difensive formulate dal procuratore di parte ricorrente e non da un c.t.p.- finiscono per riflettere un mero dissenso diagnostico: in sintesi si tratta di un diverso apprezzamento delle medesime patologie, corrispondente alle proprie aspettative, che appaiono irrilevanti a fini dell'esercizio del potere di rinnovare la perizia.
Come sostenuto costantemente dalla Suprema Corte “la contestazione della decisione basata sul riferimento ad una delle consulenze tecniche acquisite - sorretta da un'analitica disamina
- non può essere adeguatamente censurata, in sede di legittimità, se le relative censure non contengono la denuncia di una documentata devianza dai canoni fondamentali della scienza medico - legale o dai protocolli praticati per particolari assicurazioni sociali, atteso che, in mancanza di detti elementi, le censure configurano un mero dissenso diagnostico e, quindi, sono inammissibili in sede di legittimità (ex multis, Cass.
15796/2004).
La parte non ha individuato omissioni di accertamenti strumentali imprescindibili per la formulazione di una corretta conclusione tecnica, non essendo sufficiente la mera prospettazione di una difformità tra le valutazioni del consulente e quelle auspicate dalla parte;
al di fuori di tale ambito, infatti, la censura di difetto di motivazione costituisce un mero dissenso diagnostico, non attinente a vizi del processo logico, che si traduce in un'inammissibile richiesta di revisione nel merito del convincimento del giudice (Cass. 21 agosto 2007,
n. 17779; Cass. 17 aprile 2004 n. 7341; Cass. 28 ottobre 2003
n. 16223). L'opposizione, pertanto, va pertanto rigettata con conferma delle risultanze dell'elaborato peritale in atti.
Diversamente, ai fini delle spese processuali, poi, mediante il d.l. n. 269/03, conv. nella legge n. 326/03, il legislatore ha introdotto la modifica dell'art. 152 disp.att. c.p.c. limitando l'esonero dal pagamento delle spese processuali per la parte privata soccombente, fuori dalle ipotesi di cui all'art. 96 c.p.c., ai soli casi in cui la stessa risulti titolare di un reddito imponibile ai fini Irpef non superiore ad un determinato ammontare, previa formulazione di apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione.
Nella specie, stante la dichiarazione di esenzione le spese sono irripetibili e quelle di c.t.u. vanno poste a carico dell' CP_1
P.Q.M.
ogni diversa domanda, eccezione, deduzione ed istanza disattesa, così provvede:
1. rigetta l'opposizione, e per l'effetto dichiara
[...]
persona handicappata non in situazione di Pt_1
gravità ex art.3 comma 1, L. 104/1992;
2. spese irripetibili;
3. pone a carico dell' le spese di c.t.u. (liquidate nella CP_1
misura di euro 280,00 a favore della dott. Per_2
).
[...]
Palmi, 09/07/2025
Il giudice
Dr. Carlo Gabutti