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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 22/07/2025, n. 1449 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1449 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA
I SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, in persona del giudice unico dott.ssa Maria Militello, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile d'appello iscritta al n. 3399 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021, vertente
TRA
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentati e difesi dall'avv. Filippo Rotella, giusta procura in atti C.F._2
- APPELLANTI
E
, (C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 C.F._3
Alessandro Cacciotto, per procura in atti
- APPELLATO
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 396/2021 del Giudice di Pace di Messina.
CONCLUSIONI: come da memorie in atti.
RITENUTO IN FATTO
Con atto di citazione in appello, ritualmente notificato, e Parte_1 Parte_2 impugnavano la sentenza n. 396/2021 del Giudice di Pace di Messina, depositata il
15/04/2021, notificata il 29/06/2021, che aveva accolto la domanda risarcitoria dallo stesso proposta in primo grado, compensando tra le parti le spese del giudizio.
pagina 1 di 9 Allegava l'erroneità della sentenza di prime cure nella parte in cui aveva dichiarato che
“Avuto riguardo al rifiuto opposto da all'accordo transattivo proposto dal convenuto Parte_1 precedentemente alla nomina del consulente d'ufficio, si ritiene sussistano giusti motivi per compensare integralmente le spese di lite tra le parti, ivi comprese quelle di ctu” sull'errato presupposto che “In esito all'istruttoria il convenuto, sia pur senza accettazione di responsabilità, formulava un accordo transattivo che veniva rifiutato dall'attore”.
Sostenevano la violazione o falsa applicazione degli articoli 91 e 92 c.p.c., in quanto il giudice di pace avrebbe dovuto applicare il principio di soccombenza e porre le spese a carico del convenuto - parte soccombente del giudizio - non sussistendo, nella specie, i presupposti per la compensazione, in ragione del rifiuto della proposta transattiva.
In via gradata, sostenevano che la proposta non poteva ritenersi seria ai sensi del principio di diritto enunciato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 268/2009, dal momento che si era limitato a dichiararsi disponibile ad un accordo transattivo, senza, tuttavia, CP_1 fare alcuna proposta economica e non rinunciando alle proprie difese;
che il convenuto aveva già rifiutato il tentativo di conciliazione esperito dal giudice di pace alla udienza di prima comparizione delle parti.
Chiedevano, pertanto, in riforma dell'impugnata sentenza, la condanna di CP_1
al pagamento delle spese e dei compensi professionali e di CTU del primo grado
[...] del giudizio, nonché del presente grado di appello, da distrarre, entrambi, in favore dell'avvocato antistatario, ai sensi dell'art. 93 c.p.c..
si costituiva in giudizio eccependo preliminarmente l'inappellabilità Controparte_1 della sentenza di primo grado, pronunciata secondo equità ai sensi dell'art. 339 c.p.c.. Nel merito, sosteneva la correttezza della sentenza del giudice di pace, che aveva preso atto del comportamento ostile dell'attore, che non aveva consentito il raggiungimento di un accordo transattivo, compensando le spese del giudizio.
Sciogliendo la riserva assunta all'udienza di prima comparizione del 3/02/2022, verificata l'integrità del contraddittorio, la causa veniva rinviata, per il deposito della sentenza di primo pagina 2 di 9 grado non leggibile, all'udienza del 26/10/2022. A detta udienza la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni al 6/12/2023.
All'udienza del 3/04/2025 – in cui subentrava la scrivente – la causa veniva trattenuta in decisione concedendo alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c..
CONSIDERATO IN DIRITTO
L'eccezione di inappellabilità della sentenza di primo grado ai sensi dell'art. 339, comma 2,
c.p.c. è infondata.
È noto che “In tema di giudizio secondo equità davanti al giudice di pace, per le cause di valore non eccedente gli euro 1100 (euro 1032,91 prima della modifica di cui al d.l. 8 febbraio 2003 n.18 conv. nella legge 7 aprile 2003 n.63), tale giudice deve decidere secondo la cosiddetta equità formativa, e non è tenuto ad individuare la norma sostanziale applicabile alla fattispecie in esame. È tuttavia tenuto all'osservanza delle norme processuali, delle norme costituzionali e di quelle comunitarie che siano di rango superiore a quelle ordinarie, nonché dei principi informatori della materia, come stabilito dalla Corte costituzionale con la sentenza 6 luglio 2004 n. 206” (Cass. civ., Sez. III, 12/07/2006, n. 15778 (rv. 592028); cfr. nello stesso senso Cass. civ., n. 10965/2006; Cass. civ., n. 5065/2009; Cass. civ., n. 4721/2004;
Cass. civ., n. 1185/2003; Cass civ., n. 12689/1998).
Peraltro, con riferimento al capo di sentenza sulle spese di lite, la Suprema Corte di cassazione ha precisato che “devono […] decisamente distinguersi le disposizioni di carattere
“processuale”, come tali da osservarsi da parte del giudice di pace, e la cui violazione, pertanto, è censurabile in sede di legittimità, da quelle, più propriamente “sostanziali”, che il giudice adito non è tenuto ad osservare, dovendo, anche al riguardo, rendere una pronunzia “secondo equità” (la quale rimane tale - come sopra precisato - anche nell'ipotesi in cui il giudicante faccia applicazione di una norma di diritto, ritenendola conforme all'equità). Appartengono, in particolare, alla prima categoria tutte le norme relative all' “onere delle spese”, nonché al dovere del giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui di condannare alle spese la parte soccombente, salvo che non ritenga di compensarle, in tutto o in parte (artt. 91 e 92 c.p.c.) e, ancora, tutte le altre disposizioni contenute nel codice di rito dall'art. 93 all'art. 97” (Cass. civ., sent., n.
5065/2009).
pagina 3 di 9 Ad abundantiam, va rilevato che, ai sensi dell'art. 339, comma 3, c.p.c. “i principi informatori della materia non corrispondono a singole norme regolatrici della materia né alle regole, accessorie e contingenti, che non la qualificano nella sua essenza, ma costituiscono enunciati desumibili dalla disciplina positiva (...) che qualificano la stessa fisionomia giuridica del rapporto controverso” (cfr. Cass. n. 9759/2011). Ebbene, secondo costante giurisprudenza “In tema di disciplina delle spese processuali, la soccombenza costituisce un'applicazione del principio di causalità, in virtù del quale non è esente da onere delle spese la parte che, col suo comportamento antigiuridico (in quanto trasgressivo di norme di diritto sostanziale) abbia provocato la necessità del processo;
essa prescinde, pertanto, dalle ragioni – di merito o processuali – che l'abbiano determinata e dal fatto che il rigetto della domanda della parte dichiarata soccombente sia dipeso dall'avere il giudice esercitato i suoi poteri officiosi” (Cass. civ., sent. 26/04/2022 n. 13031), ed è noto che il principio di causalità è principio informatore della materia processuale (v. Cass. civ. n.
373/2015; n. 4074/2014; n. 25871/2013; n. 22381/2014; n. 15395/2010; n. 5061/2007), per come dedotto dagli appellanti, che ne hanno specificamente lamentato la violazione (punti n.
47 ss. dell'atto di appello), rilevando che “Il giudice di pace, avendo disposto la compensazione integrale delle spese di lite e delle spese di consulenza tecnica d'ufficio, ha vanificato il principio di rilevanza costituzionale del diritto di azione e di difesa in giudizio sancito dall'art. 24 Cost. in quanto ha coartato la volontà di reazione del titolare di una situazione giuridica soggettiva alla sua lesione per il rischio di doverne sopportare interamente il costo economico anche in caso di vittoria in giudizio”.
Ne deriva che l'appello – sotto entrambi i profili – appare proposto nel rispetto dei limiti di cui all'art. 339 c.p.c..
Passando al merito della pretesa, gli appellanti hanno denunciato l'erroneità della sentenza n. 396/2021 del Giudice di Pace di Messina nella parte in cui – nonostante l'accoglimento del ricorso – hanno compensato le spese del giudizio, dichiarando la ricorrenza di giusti motivi per compensare, “Avuto riguardo al rifiuto opposto da all'accordo transattivo proposto dal Parte_1 convenuto precedentemente alla nomina del consulente d'ufficio”.
L'appello è fondato.
pagina 4 di 9 Nessun ostacolo si frappone all'adozione (residuale) da parte del giudice della disciplina contenuta nell'art. 92 c.p.c. in tema di compensazione delle spese, ove ne ricorrano i presupposti.
Nel caso di specie la disposizione applicabile va individuata nell'art. 92, c. 2, c.p.c. nella formulazione successiva all'entrata in vigore della l. n. 69/2009, che consente la compensazione delle spese di lite se vi è soccombenza reciproca o se concorrono gravi ed eccezionali ragioni esplicitamente indicate nella motivazione.
Nella specie, il giudice di pace ha erroneamente enunciato la sussistenza di “giusti motivi” per la compensazione, utilizzando l'originaria formulazione della norma dell'art. 92 c.p.c. non più vigente al momento della decisione, in quanto abrogata già con la riforma introdotta dalla L. n.
69/2009 che ha sostituito tale locuzione con quella di “gravi ed eccezionali ragioni”, la cui valida ricorrenza ai fini della compensazione delle spese di lite è stata riconfermata, dopo la novella legislativa operata dal D.L. n. 132/2014, conv. in L. 162/2014, dalla Corte costituzionale, con sentenza n. 77/2018.
La Suprema Corte ha, al riguardo, chiarito che ai fini della compensazione delle spese, le gravi ragioni – che devono essere esplicitamente indicate in motivazione - possono, per colmare il tenore della pronuncia di primo grado, essere integrate, anche d'ufficio, in sede di appello, dal giudice chiamato a valutare la correttezza della statuizione sulle spese, dovendosi riconoscere al giudice del gravame l'esercizio del potere di correzione, ossia di dare, entro i limiti del “devolutum”, un diverso fondamento al dispositivo contenuto nella sentenza impugnata (Cass. Civ. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 26083 del 23/12/2010).
Tuttavia, le conclusioni cui è giunto il giudice di prime cure non possono essere condivise, in quanto la controversia ha visto vittoriosi gli appellanti, le cui istanze sono state pienamente condivise dal giudice di pace, che avrebbe dovuto condannare parte appellata al pagamento delle spese del giudizio.
La Suprema Corte di Cassazione ha espresso il principio secondo cui “La totale soccombenza di una parte determina di regola la sua condanna alle spese processuali;
l'eventuale compensazione, totale o parziale, deve trovare motivazione in specifici elementi di soccombenza della parte vittoriosa, non essendo
pagina 5 di 9 sufficienti motivazioni di carattere generico o erronee” (Cass. civ., Sez. III, Sentenza, 22/02/2012, n.
2557).
Nella specie il giudice, dopo aver esposto nell'enunciazione del fatto che “In esito all'istruttoria il convenuto, sia pur senza accettazione di responsabilità, formulava un accordo transattivo che veniva rifiutato dall'attore” ha compensato le spese ravvisando un “rifiuto opposto da Parte_1 all'accordo transattivo proposto dal convenuto precedentemente alla nomina del consulente d'ufficio”. Ebbene, siffatta motivazione non pare idonea a supportare la compensazione delle spese, per molteplici ordini di ragioni.
Innanzitutto, appare evidente la complessiva e sostanziale soccombenza di , alla CP_1 luce degli assunti difensivi avanzati dagli appellanti e avallati dalla sentenza di primo grado.
In secondo luogo, va rilevato che affinché la condotta della parte vittoriosa possa integrare le “gravi ed eccezionali ragioni” la cui valida ricorrenza determini la compensazione delle spese di lite, ex art. 92 c.p.c., è necessario che tale comportamento abbia, in concreto, determinato un'inutile prosecuzione del giudizio.
Quindi, il giudice è chiamato a valutare se la parte soccombente, nel corso del giudizio, abbia attuato una condotta concretamente indirizzata alla bonaria definizione della controversia, formulando una proposta transattiva seria, chiara e volta a regolare il preesistente rapporto suggerendo reciproche concessioni, consistenti (anche) in una bilaterale e congrua riduzione delle opposte pretese in modo da realizzare un regolamento di interessi sulla base di un “quid medium” tra le prospettazioni iniziali.
Dalla lettura dei verbali del procedimento n. 4558/2018 R.G., emerge che all'udienza del
25/09/2015 l'avv. Alessandro Cacciotto, dopo avere insistito sulla mancata prova, da parte dell'attore, dell'an debeatur e del nesso di causalità ed essersi opposto alla richiesta di CTU, ha aggiunto “in ogni caso, al solo fine di spirito transattivo, senza recesso dalle domande, eccezioni e difese formulate dalla difesa di in tutti i propri atti e verbali di causa e ritenendo le domande di parte CP_1 attrice infondate, parte convenuta ha dato disponibilità per un accordo transattivo, trovando però il netto rifiuto del sig. oggi presente”. Parte_1
pagina 6 di 9 Ebbene, dal tenore della verbalizzazione in atti non emerge che il convenuto abbia formulato una proposta transattiva seria, precisa e circostanziata, che indicasse un effettivo impegno a transigere, le condizioni di accordo proposte e l'importo in concreto offerto per la definizione bonaria della controversia.
Al contrario, risulta evidente che si è limitato a dare la mera “disponibilità” a un CP_1 accordo transattivo, senza alcuna ulteriore specificazione.
Conseguentemente, il rifiuto di alcun accordo opposto dall'attore presente Parte_1 all'udienza non può essere considerato grave al punto da poter trarre dallo stesso un rifiuto ingiustificato, in mancanza di una valida e credibile proposta conciliativa.
Tale erronea motivazione della sentenza in parte qua, che fonda la compensazione delle spese, conduce all'accoglimento del gravame.
In effetti, come correttamente rilevato dagli appellanti, l'accoglimento delle domande, in assenza una seria proposta conciliativa, avrebbe dovuto condurre all'applicazione del principio di soccombenza, in applicazione del principio di causalità, non potendosi ravvisare una condotta colpevole degli attori, alla luce dell'illecito subito.
Alla luce delle superiori argomentazioni, la sentenza di primo grado va riformata con riferimento alla statuizione sulle spese come segue.
Le spese di lite del primo grado di giudizio seguono la soccombenza e vanno poste a carico della . Esse vanno liquidate sulla base del d.m. n. 55/2014, (in relazione Controparte_1 al valore della controversia – fino a € 1.101,00 – parametri medi) in € 346,00, di cui € 68,00 per la fase di studio, € 68,00 per la fase introduttiva, € 68,00 per la fase istruttoria ed € 142,00 per la fase decisoria, oltre € 88,48 per spese vive, e vanno rifuse in favore del procuratore distrattario.
Pone le spese di CTU integralmente a carico di e, per l'effetto, lo Controparte_1 condanna a rimborsare a e a in solido, gli importi già Parte_1 Parte_2 corrisposti al consulente pari a complessivi € 594,85 (di cui € 400,00 a titolo di acconto, portati dalla fattura n. 1 del 2/01/2020, ed € 194,85, a titolo di saldo, portati dalla fattura n. 15 del
4/05/2021) rivalutati all'attualità in € 700,57.
pagina 7 di 9 Anche per il presente grado di appello le spese vanno poste a carico del soccombente,
, e devono essere liquidate, sulla base del d.m. n. 55/2014, aggiornato Controparte_1 sulla base del D.M. n. 147 del 13/08/2022 pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08/10/2022 (in relazione al valore della controversia – fino a € 1.101,00 – parametri medi) in € 662,00, di cui €
131,00 per la fase di studio, € 131,00 per la fase introduttiva, € 200,00 per la fase istruttoria ed
€ 200,00 per la fase decisoria, oltre € 101,50 per spese, da distrarre in favore del procuratore ai sensi dell'art. 93 c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel giudizio d'appello n. 3399/2021 R.G., vertente tra e (appellanti) e (appellato), rigettata Parte_1 Parte_2 Controparte_1
e disattesa ogni diversa istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1. Accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, condanna alla rifusione, in favore di e in Controparte_1 Parte_1 Parte_2 solido, delle spese di lite del primo grado di giudizio, che liquida in € 346,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, i.v.a., se dovuta, e c.p.a. come per legge, ed €
88,48 per spese, da distrarre in favore dell'avv. Filippo Rotella;
2. pone le spese di CTU di primo grado a carico di e, per l'effetto, Controparte_1
condanna al rimborso di dette spese, pari a complessivi € 700,57, Controparte_1 all'attualità, in favore di e in solido;
Parte_1 Parte_2
3. condanna alla rifusione, in favore di e Controparte_1 Parte_1 Pt_2
in solido, delle spese di lite del presente grado di giudizio, che liquida in €
[...]
662,00, oltre spese generali al 15%, i.v.a., se dovuta, e c.p.a. come per legge, da distrarre in favore dell'avv. Filippo Rotella;
Messina, 22 luglio 2025
pagina 8 di 9 Il Giudice
Maria Militello
Ha collaborato alla stesura del presente provvedimento la Dott.ssa Angelica Miano, funzionaria addetta all'Ufficio per il Processo presso la I sezione civile del Tribunale di Messina
pagina 9 di 9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA
I SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, in persona del giudice unico dott.ssa Maria Militello, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile d'appello iscritta al n. 3399 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021, vertente
TRA
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentati e difesi dall'avv. Filippo Rotella, giusta procura in atti C.F._2
- APPELLANTI
E
, (C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 C.F._3
Alessandro Cacciotto, per procura in atti
- APPELLATO
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 396/2021 del Giudice di Pace di Messina.
CONCLUSIONI: come da memorie in atti.
RITENUTO IN FATTO
Con atto di citazione in appello, ritualmente notificato, e Parte_1 Parte_2 impugnavano la sentenza n. 396/2021 del Giudice di Pace di Messina, depositata il
15/04/2021, notificata il 29/06/2021, che aveva accolto la domanda risarcitoria dallo stesso proposta in primo grado, compensando tra le parti le spese del giudizio.
pagina 1 di 9 Allegava l'erroneità della sentenza di prime cure nella parte in cui aveva dichiarato che
“Avuto riguardo al rifiuto opposto da all'accordo transattivo proposto dal convenuto Parte_1 precedentemente alla nomina del consulente d'ufficio, si ritiene sussistano giusti motivi per compensare integralmente le spese di lite tra le parti, ivi comprese quelle di ctu” sull'errato presupposto che “In esito all'istruttoria il convenuto, sia pur senza accettazione di responsabilità, formulava un accordo transattivo che veniva rifiutato dall'attore”.
Sostenevano la violazione o falsa applicazione degli articoli 91 e 92 c.p.c., in quanto il giudice di pace avrebbe dovuto applicare il principio di soccombenza e porre le spese a carico del convenuto - parte soccombente del giudizio - non sussistendo, nella specie, i presupposti per la compensazione, in ragione del rifiuto della proposta transattiva.
In via gradata, sostenevano che la proposta non poteva ritenersi seria ai sensi del principio di diritto enunciato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 268/2009, dal momento che si era limitato a dichiararsi disponibile ad un accordo transattivo, senza, tuttavia, CP_1 fare alcuna proposta economica e non rinunciando alle proprie difese;
che il convenuto aveva già rifiutato il tentativo di conciliazione esperito dal giudice di pace alla udienza di prima comparizione delle parti.
Chiedevano, pertanto, in riforma dell'impugnata sentenza, la condanna di CP_1
al pagamento delle spese e dei compensi professionali e di CTU del primo grado
[...] del giudizio, nonché del presente grado di appello, da distrarre, entrambi, in favore dell'avvocato antistatario, ai sensi dell'art. 93 c.p.c..
si costituiva in giudizio eccependo preliminarmente l'inappellabilità Controparte_1 della sentenza di primo grado, pronunciata secondo equità ai sensi dell'art. 339 c.p.c.. Nel merito, sosteneva la correttezza della sentenza del giudice di pace, che aveva preso atto del comportamento ostile dell'attore, che non aveva consentito il raggiungimento di un accordo transattivo, compensando le spese del giudizio.
Sciogliendo la riserva assunta all'udienza di prima comparizione del 3/02/2022, verificata l'integrità del contraddittorio, la causa veniva rinviata, per il deposito della sentenza di primo pagina 2 di 9 grado non leggibile, all'udienza del 26/10/2022. A detta udienza la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni al 6/12/2023.
All'udienza del 3/04/2025 – in cui subentrava la scrivente – la causa veniva trattenuta in decisione concedendo alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c..
CONSIDERATO IN DIRITTO
L'eccezione di inappellabilità della sentenza di primo grado ai sensi dell'art. 339, comma 2,
c.p.c. è infondata.
È noto che “In tema di giudizio secondo equità davanti al giudice di pace, per le cause di valore non eccedente gli euro 1100 (euro 1032,91 prima della modifica di cui al d.l. 8 febbraio 2003 n.18 conv. nella legge 7 aprile 2003 n.63), tale giudice deve decidere secondo la cosiddetta equità formativa, e non è tenuto ad individuare la norma sostanziale applicabile alla fattispecie in esame. È tuttavia tenuto all'osservanza delle norme processuali, delle norme costituzionali e di quelle comunitarie che siano di rango superiore a quelle ordinarie, nonché dei principi informatori della materia, come stabilito dalla Corte costituzionale con la sentenza 6 luglio 2004 n. 206” (Cass. civ., Sez. III, 12/07/2006, n. 15778 (rv. 592028); cfr. nello stesso senso Cass. civ., n. 10965/2006; Cass. civ., n. 5065/2009; Cass. civ., n. 4721/2004;
Cass. civ., n. 1185/2003; Cass civ., n. 12689/1998).
Peraltro, con riferimento al capo di sentenza sulle spese di lite, la Suprema Corte di cassazione ha precisato che “devono […] decisamente distinguersi le disposizioni di carattere
“processuale”, come tali da osservarsi da parte del giudice di pace, e la cui violazione, pertanto, è censurabile in sede di legittimità, da quelle, più propriamente “sostanziali”, che il giudice adito non è tenuto ad osservare, dovendo, anche al riguardo, rendere una pronunzia “secondo equità” (la quale rimane tale - come sopra precisato - anche nell'ipotesi in cui il giudicante faccia applicazione di una norma di diritto, ritenendola conforme all'equità). Appartengono, in particolare, alla prima categoria tutte le norme relative all' “onere delle spese”, nonché al dovere del giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui di condannare alle spese la parte soccombente, salvo che non ritenga di compensarle, in tutto o in parte (artt. 91 e 92 c.p.c.) e, ancora, tutte le altre disposizioni contenute nel codice di rito dall'art. 93 all'art. 97” (Cass. civ., sent., n.
5065/2009).
pagina 3 di 9 Ad abundantiam, va rilevato che, ai sensi dell'art. 339, comma 3, c.p.c. “i principi informatori della materia non corrispondono a singole norme regolatrici della materia né alle regole, accessorie e contingenti, che non la qualificano nella sua essenza, ma costituiscono enunciati desumibili dalla disciplina positiva (...) che qualificano la stessa fisionomia giuridica del rapporto controverso” (cfr. Cass. n. 9759/2011). Ebbene, secondo costante giurisprudenza “In tema di disciplina delle spese processuali, la soccombenza costituisce un'applicazione del principio di causalità, in virtù del quale non è esente da onere delle spese la parte che, col suo comportamento antigiuridico (in quanto trasgressivo di norme di diritto sostanziale) abbia provocato la necessità del processo;
essa prescinde, pertanto, dalle ragioni – di merito o processuali – che l'abbiano determinata e dal fatto che il rigetto della domanda della parte dichiarata soccombente sia dipeso dall'avere il giudice esercitato i suoi poteri officiosi” (Cass. civ., sent. 26/04/2022 n. 13031), ed è noto che il principio di causalità è principio informatore della materia processuale (v. Cass. civ. n.
373/2015; n. 4074/2014; n. 25871/2013; n. 22381/2014; n. 15395/2010; n. 5061/2007), per come dedotto dagli appellanti, che ne hanno specificamente lamentato la violazione (punti n.
47 ss. dell'atto di appello), rilevando che “Il giudice di pace, avendo disposto la compensazione integrale delle spese di lite e delle spese di consulenza tecnica d'ufficio, ha vanificato il principio di rilevanza costituzionale del diritto di azione e di difesa in giudizio sancito dall'art. 24 Cost. in quanto ha coartato la volontà di reazione del titolare di una situazione giuridica soggettiva alla sua lesione per il rischio di doverne sopportare interamente il costo economico anche in caso di vittoria in giudizio”.
Ne deriva che l'appello – sotto entrambi i profili – appare proposto nel rispetto dei limiti di cui all'art. 339 c.p.c..
Passando al merito della pretesa, gli appellanti hanno denunciato l'erroneità della sentenza n. 396/2021 del Giudice di Pace di Messina nella parte in cui – nonostante l'accoglimento del ricorso – hanno compensato le spese del giudizio, dichiarando la ricorrenza di giusti motivi per compensare, “Avuto riguardo al rifiuto opposto da all'accordo transattivo proposto dal Parte_1 convenuto precedentemente alla nomina del consulente d'ufficio”.
L'appello è fondato.
pagina 4 di 9 Nessun ostacolo si frappone all'adozione (residuale) da parte del giudice della disciplina contenuta nell'art. 92 c.p.c. in tema di compensazione delle spese, ove ne ricorrano i presupposti.
Nel caso di specie la disposizione applicabile va individuata nell'art. 92, c. 2, c.p.c. nella formulazione successiva all'entrata in vigore della l. n. 69/2009, che consente la compensazione delle spese di lite se vi è soccombenza reciproca o se concorrono gravi ed eccezionali ragioni esplicitamente indicate nella motivazione.
Nella specie, il giudice di pace ha erroneamente enunciato la sussistenza di “giusti motivi” per la compensazione, utilizzando l'originaria formulazione della norma dell'art. 92 c.p.c. non più vigente al momento della decisione, in quanto abrogata già con la riforma introdotta dalla L. n.
69/2009 che ha sostituito tale locuzione con quella di “gravi ed eccezionali ragioni”, la cui valida ricorrenza ai fini della compensazione delle spese di lite è stata riconfermata, dopo la novella legislativa operata dal D.L. n. 132/2014, conv. in L. 162/2014, dalla Corte costituzionale, con sentenza n. 77/2018.
La Suprema Corte ha, al riguardo, chiarito che ai fini della compensazione delle spese, le gravi ragioni – che devono essere esplicitamente indicate in motivazione - possono, per colmare il tenore della pronuncia di primo grado, essere integrate, anche d'ufficio, in sede di appello, dal giudice chiamato a valutare la correttezza della statuizione sulle spese, dovendosi riconoscere al giudice del gravame l'esercizio del potere di correzione, ossia di dare, entro i limiti del “devolutum”, un diverso fondamento al dispositivo contenuto nella sentenza impugnata (Cass. Civ. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 26083 del 23/12/2010).
Tuttavia, le conclusioni cui è giunto il giudice di prime cure non possono essere condivise, in quanto la controversia ha visto vittoriosi gli appellanti, le cui istanze sono state pienamente condivise dal giudice di pace, che avrebbe dovuto condannare parte appellata al pagamento delle spese del giudizio.
La Suprema Corte di Cassazione ha espresso il principio secondo cui “La totale soccombenza di una parte determina di regola la sua condanna alle spese processuali;
l'eventuale compensazione, totale o parziale, deve trovare motivazione in specifici elementi di soccombenza della parte vittoriosa, non essendo
pagina 5 di 9 sufficienti motivazioni di carattere generico o erronee” (Cass. civ., Sez. III, Sentenza, 22/02/2012, n.
2557).
Nella specie il giudice, dopo aver esposto nell'enunciazione del fatto che “In esito all'istruttoria il convenuto, sia pur senza accettazione di responsabilità, formulava un accordo transattivo che veniva rifiutato dall'attore” ha compensato le spese ravvisando un “rifiuto opposto da Parte_1 all'accordo transattivo proposto dal convenuto precedentemente alla nomina del consulente d'ufficio”. Ebbene, siffatta motivazione non pare idonea a supportare la compensazione delle spese, per molteplici ordini di ragioni.
Innanzitutto, appare evidente la complessiva e sostanziale soccombenza di , alla CP_1 luce degli assunti difensivi avanzati dagli appellanti e avallati dalla sentenza di primo grado.
In secondo luogo, va rilevato che affinché la condotta della parte vittoriosa possa integrare le “gravi ed eccezionali ragioni” la cui valida ricorrenza determini la compensazione delle spese di lite, ex art. 92 c.p.c., è necessario che tale comportamento abbia, in concreto, determinato un'inutile prosecuzione del giudizio.
Quindi, il giudice è chiamato a valutare se la parte soccombente, nel corso del giudizio, abbia attuato una condotta concretamente indirizzata alla bonaria definizione della controversia, formulando una proposta transattiva seria, chiara e volta a regolare il preesistente rapporto suggerendo reciproche concessioni, consistenti (anche) in una bilaterale e congrua riduzione delle opposte pretese in modo da realizzare un regolamento di interessi sulla base di un “quid medium” tra le prospettazioni iniziali.
Dalla lettura dei verbali del procedimento n. 4558/2018 R.G., emerge che all'udienza del
25/09/2015 l'avv. Alessandro Cacciotto, dopo avere insistito sulla mancata prova, da parte dell'attore, dell'an debeatur e del nesso di causalità ed essersi opposto alla richiesta di CTU, ha aggiunto “in ogni caso, al solo fine di spirito transattivo, senza recesso dalle domande, eccezioni e difese formulate dalla difesa di in tutti i propri atti e verbali di causa e ritenendo le domande di parte CP_1 attrice infondate, parte convenuta ha dato disponibilità per un accordo transattivo, trovando però il netto rifiuto del sig. oggi presente”. Parte_1
pagina 6 di 9 Ebbene, dal tenore della verbalizzazione in atti non emerge che il convenuto abbia formulato una proposta transattiva seria, precisa e circostanziata, che indicasse un effettivo impegno a transigere, le condizioni di accordo proposte e l'importo in concreto offerto per la definizione bonaria della controversia.
Al contrario, risulta evidente che si è limitato a dare la mera “disponibilità” a un CP_1 accordo transattivo, senza alcuna ulteriore specificazione.
Conseguentemente, il rifiuto di alcun accordo opposto dall'attore presente Parte_1 all'udienza non può essere considerato grave al punto da poter trarre dallo stesso un rifiuto ingiustificato, in mancanza di una valida e credibile proposta conciliativa.
Tale erronea motivazione della sentenza in parte qua, che fonda la compensazione delle spese, conduce all'accoglimento del gravame.
In effetti, come correttamente rilevato dagli appellanti, l'accoglimento delle domande, in assenza una seria proposta conciliativa, avrebbe dovuto condurre all'applicazione del principio di soccombenza, in applicazione del principio di causalità, non potendosi ravvisare una condotta colpevole degli attori, alla luce dell'illecito subito.
Alla luce delle superiori argomentazioni, la sentenza di primo grado va riformata con riferimento alla statuizione sulle spese come segue.
Le spese di lite del primo grado di giudizio seguono la soccombenza e vanno poste a carico della . Esse vanno liquidate sulla base del d.m. n. 55/2014, (in relazione Controparte_1 al valore della controversia – fino a € 1.101,00 – parametri medi) in € 346,00, di cui € 68,00 per la fase di studio, € 68,00 per la fase introduttiva, € 68,00 per la fase istruttoria ed € 142,00 per la fase decisoria, oltre € 88,48 per spese vive, e vanno rifuse in favore del procuratore distrattario.
Pone le spese di CTU integralmente a carico di e, per l'effetto, lo Controparte_1 condanna a rimborsare a e a in solido, gli importi già Parte_1 Parte_2 corrisposti al consulente pari a complessivi € 594,85 (di cui € 400,00 a titolo di acconto, portati dalla fattura n. 1 del 2/01/2020, ed € 194,85, a titolo di saldo, portati dalla fattura n. 15 del
4/05/2021) rivalutati all'attualità in € 700,57.
pagina 7 di 9 Anche per il presente grado di appello le spese vanno poste a carico del soccombente,
, e devono essere liquidate, sulla base del d.m. n. 55/2014, aggiornato Controparte_1 sulla base del D.M. n. 147 del 13/08/2022 pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08/10/2022 (in relazione al valore della controversia – fino a € 1.101,00 – parametri medi) in € 662,00, di cui €
131,00 per la fase di studio, € 131,00 per la fase introduttiva, € 200,00 per la fase istruttoria ed
€ 200,00 per la fase decisoria, oltre € 101,50 per spese, da distrarre in favore del procuratore ai sensi dell'art. 93 c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel giudizio d'appello n. 3399/2021 R.G., vertente tra e (appellanti) e (appellato), rigettata Parte_1 Parte_2 Controparte_1
e disattesa ogni diversa istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1. Accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, condanna alla rifusione, in favore di e in Controparte_1 Parte_1 Parte_2 solido, delle spese di lite del primo grado di giudizio, che liquida in € 346,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, i.v.a., se dovuta, e c.p.a. come per legge, ed €
88,48 per spese, da distrarre in favore dell'avv. Filippo Rotella;
2. pone le spese di CTU di primo grado a carico di e, per l'effetto, Controparte_1
condanna al rimborso di dette spese, pari a complessivi € 700,57, Controparte_1 all'attualità, in favore di e in solido;
Parte_1 Parte_2
3. condanna alla rifusione, in favore di e Controparte_1 Parte_1 Pt_2
in solido, delle spese di lite del presente grado di giudizio, che liquida in €
[...]
662,00, oltre spese generali al 15%, i.v.a., se dovuta, e c.p.a. come per legge, da distrarre in favore dell'avv. Filippo Rotella;
Messina, 22 luglio 2025
pagina 8 di 9 Il Giudice
Maria Militello
Ha collaborato alla stesura del presente provvedimento la Dott.ssa Angelica Miano, funzionaria addetta all'Ufficio per il Processo presso la I sezione civile del Tribunale di Messina
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