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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 03/04/2025, n. 300 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 300 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
N. 1421/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte D'Appello di Torino
Sez. Terza Civile nelle persone dei seguenti magistrati: dott.SA Anna Bonfilio Presidente Relatore dott. Francesco Rizzi Consigliere dott.SA Maria Gabriella Rigoletti Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di impugnazione di lodo arbitrale iscritta al n. r.g. 1421/2023 promoSA da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SANSALONE Parte_1 C.F._1
DOMENICO EUGENIO, elettivamente domiciliato in VIA CIBRARIO, 62 10121 TORINO presso il difensore avv. SANSALONE DOMENICO EUGENIO attore contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PANZICA Controparte_1 C.F._2
GIOVANNI LUCA, elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. PANZICA GIOVANNI
LUCA convenuto
(C.F. ) Controparte_2 P.IVA_1
(C.F. ) Controparte_2 C.F._3
Convenuti contumaci
Udienza ex artt. 352 e 127bis c.p.c. in data 7.03.2025; ordinanza di rimessione al Collegio in data
12.03.2025
OGGETTO: impugnazione di lodo arbitrale
CONCLUSIONI
Per l'attore:
pagina 1 di 22 “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis, così giudicare:
In via Rescindente: per tutti i motivi esposti in narrativa, dichiarare la nullità e comunque annullare il lodo arbitrale depositato in data 7.7.2023 dall'IT Unico Dr. notificato a mezzo pec Persona_1
alla parte impugnante in data 13 luglio 2023.
In via Rescissoria: per tutti i motivi esposti in narrativa, pronunciarsi sul merito della controversia rigettando integralmente le domande formulate ex adverso in sede arbitrale e accogliendo le seguenti domande già proposte e precisate in sede arbitrale dal Sig. come di seguito: Parte_1
Voglia l'Ill.mo IT adito, contrariis reiectis, così giudicare: in via istruttoria:
- Disporre l'ammissione delle prove orali per testimoni formulate nella seconda memoria autorizzata del 17.3.2021 e richiamate nella memoria autorizzata del 7.11.2022;
- Disporre la convocazione della OT.SA come richiesto nella memoria autorizzata del Persona_2
7.11.2022;
- Ordinare alla OT.SA la produzione della documentazione contabile come richiesto nella Per_2
memoria autorizzata del 7.11.2022
Nel merito:
Dichiarare la natura rituale e di diritto del procedimento arbitrale instaurato dal GN P_
;
[...]
respingere la domanda del ricorrente rivolta alla declaratoria della responsabilità personale del comparente in ordine alla formazione della situazione debitoria della per essere stata, CP_2
viceversa, la steSA determinata per fatto colpa e responsabilità di natura sia contrattuale che extracontrattuale del GN;
Controparte_1
respingere la domanda del ricorrente rivolta alla declaratoria di legittimità del suo recesso dalla compagine sociale per asserita giusta causa per assenza dei presupposti legittimanti siffatta iniziativa è conseguentemente dichiarare ed accertare che nulla è dovuto al GN a titolo di liquidazione CP_1
della quota;
In via subordinata
Nel denegata ipotesi in cui fosse accertata la legittimità del recesso del GN in ogni caso CP_1
respingere la domanda del ricorrente rivolta a conseguire la condanna, tra gli altri, del GN
[...]
al pagamento di qualsivoglia somma derivante dalla liquidazione della sua quota di Pt_1
partecipazione alla società per insussistente di qualsivoglia valore attivo discendente dalla stima del patrimonio della nel suo complesso è conseguentemente della sua partecipazione per essere CP_2
tali valori di segno negativo;
pagina 2 di 22 In ogni caso
Respingere ogni domanda avversaria poiché infondata in fatto e in diritto.
Con vittoria di spese diritti e competenze dovute per spese nella procedura arbitrale nonché quelle di patrocinio legale ed eventualmente a favore del nominando CT (anche di parte) oltre rimborso forfettario del 15%, CPA ed IVA se dovuta.
In via istruttoria:
Si formula richiesta, se ritenuta neceSAria, di acquisizione del fascicolo penale a carico del sig.
[...]
(R.G.N.R. 4262/2019 R.G. GIP 887/2020) poiché contenente in modo dettagliato tutte le CP_1
condotte delittuose poste in essere dal a danno della società Sicly srl e del sig. CP_1 Parte_1
in qualità di socio accomandante compresa quella di appropriazione indebita della documentazione
CP_ della (in netto contrasto con la motivazione del che ha fondato erroneamente la Parte_2
pronuncia di validità del recesso per giusta causa sulla base di una asserita quanto inveritiera mancata consegna da parte del al di tale documentazione). Pt_1 CP_1
Si producono in copia i seguenti documenti
- lodo notificato il 13.07.2023;
- fascicolo atti e documenti (da 1 a 94) procedimento arbitrale;
- documento n. 95, richiesta di rinvio a Giudizio sig. da parte della Procura della Repubblica CP_1
Tribunale di Ivrea RGNR 4262/2019 in data 21.07.2023
- documento n. 96, decreto di fiSAzione udienza preliminare in data 24.07.2023 presso CP_5
Entrambi tali documenti vengono odiernamente prodotti poiché formatisi successivamente all'istruttoria del lodo e al lodo stesso e quindi sono da ritenere ammissibili”.
Per il convenuto costituito, sig. : Controparte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita,
IN VIA PREGIUDIZIALE NEL RITO
- In accoglimento dell'eccezione svolta al capo 1) della parte in diritto della comparsa di costituzione e risposta in appello di parte , dichiarare inammissibile l'appello per la mancata produzione CP_1 dell'intero fascicolo del procedimento arbitrale contenente i verbali, gli atti e i documenti versati nella predetta procedura da tutte le parti in causa.
- In ogni caso dichiarare inammissibile e quindi espungere, in quanto nuova e/o depositata tardivamente, tutta la documentazione contenuta nella chiavetta USB depositata da parte appellante in data 12/12/2023, a seguito di istanza del 24/11/2023, ben oltre il termine breve per la proposizione dell'appello, scaduto in data 11/11/2023
IN VIA PRINCIPALE
pagina 3 di 22 Respingere l'appello proposto e tutte le domande svolte dal GN in via rescindente e Parte_1 in via rescissoria e per l'effetto dichiarare valido e/o efficace e/o non annullabile tra le parti il lodo arbitrale depositato in data 07/07/2023 dall'IT Unico dott. con conferma di quanto ivi Persona_1
statuito, anche in punto spese di procedura sia legali che peritali;
IN VIA SUBORDINATA E RESCISSORIA, per il denegato caso in cui la Corte pronunci la nullità e/o l'annullabilità del lodo impugnato, accogliere le conclusioni rassegnate in sede arbitrale che si riportano qui di seguito:
Contrariis reiectis, Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello,
NEL RITO, IN VIA PREGIUDIZIALE
- Accertare la regolarità del contraddittorio nei confronti del Sig. , C.F. Parte_1
, residente in [...], nonché nei confronti del Sig. C.F._1
, C.F. , residente in [...] C.F._3
n. 14, in proprio nonché in qualità di socio accomandatario e legale rappresentante pro tempore della
C.F. , corrente in Leinì (TO), Via Controparte_2 P.IVA_1
Kennedy n. 202/3.
- Accertare la natura rituale dell'arbitrato introdotto dal Sig. . CP_1
NEL MERITO, IN VIA PRINCIPALE
- Accertare la responsabilità personale del Sig. per i debiti sociali della Parte_1 [...]
ontratti almeno sino al 14/10/2020; Controparte_2 CP_2
- Accertare e dichiarare la legittimità del recesso per giusta causa operato dal Sig. in data CP_1
19/12/2019 e per l'effetto dichiarare tenuta e condannare la società Controparte_2
e per eSA, una volta inutilmente escuSA, in solido tra loro, personalmente, il socio
[...]
accomandatario Sig. e il Sig. , in quanto socio accomandatario Controparte_2 Parte_1 all'epoca dell'insorgenza del debito, a corrispondere in favore del Sig. la somma già accertata CP_1 in sede arbitrale con il Lodo emesso in data 07/07/2023, di € 347.178,87 oltre agli interessi ex art. 1284 primo comma c.c. a decorrere dal 19/06/2020 ed oltre agli interessi ex art. 1284, quarto comma c.c. a decorrere dal 29/10/2020 e fino al saldo effettivo o la veriore o inferiore accertanda, a titolo di liquidazione della quota sociale.
IN OGNI CASO
- Con vittoria di compensi e spese legali del presente giudizio di appello, oltre al rimborso forfettario spese gen. avv. (15%) e accessori di legge (Cpa ed IVA), oltre alla refusione di compensi e spese legali dell'arbitrato, delle spese e dei compensi dell'IT Unico, del Consulente Tecnico e del Segretario,
pagina 4 di 22 già corrisposti dal Sig. , nella misura indicata nel lodo arbitrale reso il 07/07/2023 dall'IT CP_1
Unico, dott. Per_1
IN VIA ISTRUTTORIA
- nella denegata ipotesi in cui l'ecc.ma Corte non dovesse ritenere la causa documentale e matura per la decisione, e dovesse, pertanto, optare per una rinnovazione o integrazione dell'istruttoria, disporre, se del caso, C.T.U. contabile volta a stabilire il reale valore della quota sociale del Sig. al CP_1 momento dell'esercizio del recesso per giusta causa ovvero in data 19/12/2019.
- Ammettere i capi di prova per interrogatorio e testi da n. 1 a n. 10 dedotti dall'esponente in sede di II memoria di replica del 15/04/2021, depositata nel procedimento arbitrale, con i testi ivi indicati.
- Ammettere il GN a rendere prova contraria sui medesimi capi dedotti dal GN Controparte_1
a prova diretta come richiesto nella II memoria di replica del 15/04/2021, depositata Parte_1
nel procedimento arbitrale, con i testi ivi indicati”.
FATTO E DIRITTO
In data 21.10.2020, il GN formulava al Presidente dell' Controparte_3 [...]
di Torino istanza per la nomina di IT Unico per la decisione Parte_3
della controversia dallo stesso introdotta nei confronti del GN , della Parte_1 [...]
e del GN . In data 29.10.2020 veniva Controparte_2 Controparte_2
quindi nominato quale arbitro il OT. con studio in Torino ed in data 19.11.2020 si Persona_1 teneva, previ gli incombenti di rito, il primo incontro tra l'arbitro e le parti alla presenza dei rispettivi difensori. Per parte convenuta compariva solo il GN , rimanendo assenti gli altri. Pt_1
Previo scambio di memorie tra le parti, l'IT Unico disponeva consulenza tecnica d'ufficio per la quantificazione dei beni mobili registrati ed immobili riconducibili alla alla data di efficacia CP_2
del recesso del Sig. avvenuta il 19/12/2019, nominando quale CT l'Ing. . CP_1 Persona_3
All'esito, rigettate le istanze istruttorie delle parti, l'IT disponeva per la precisazione delle conclusioni ed il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
In data 7 luglio 2023 l'IT Unico dott. pronunciava lodo definitivo, dichiarando Per_1
preliminarmente che l' Arbitrato avesse natura rituale di diritto ed accertando quindi valido ed efficace il recesso esercitato dal sig. mediante comunicazione pervenuta alla Società Controparte_1
in data 19 dicembre 2019; condannava quindi la Controparte_2
, in persona del liquidatore e legale rappresentante in carica, sig. ,
[...] Controparte_2
nonché personalmente i soci illimitatamente responsabili, sig. e sig. Controparte_2 [...]
, a pagare la quota di liquidazione a favore del sig. , quale ex socio Pt_1 Controparte_1
accomandante della quantificata in euro 347.178,87, oltre agli Controparte_6
pagina 5 di 22 interessi ex art. 1284, primo comma, c.c., a decorrere dal 19 giugno 2020 ed oltre agli interessi ex art. 1284, quarto comma, c.c., a decorrere dal 29 ottobre 2020. Liquidava infine le spese e gli onorari di difesa a favore del sig. in complessivi € 30.000,00, oltre accessori (15% per spese Controparte_1
generali, 22% IVA e 4% C.P.A.), ponendo tale importo a carico delle parti convenute in solido tra loro e determinava le competenze dell'IT Unico e del Segretario nell'importo complessivo di €
37.500,00, oltre accessori di legge – di cui euro 30.000,00 oltre accessori (4% C.P.C., 22% I.V.A.), a favore dell'IT Unico, dott. euro 7.500,00, oltre accessori (4% C.P.A., 22% I.V.A.) a Persona_1
favore del Segretario, avv. Marco D'Arrigo - ponendo tale importo a carco delle parti convenute in solido tra loro, ferma comunque la solidarietà di tutte le parti ex art. 814 c.p.c.
Su iniziativa ed istanza promoSA dal sig. , in data 08/08/2023, il Tribunale di Torino sez. CP_1
Volontaria Giurisdizione, nella persona della OT.SA Ester Marongiu, dichiarava esecutivo il Lodo.
Con atto di citazione notificato in data 11.11.2023 ha promosso impugnazione per nullità del predetto lodo ex art. 828 c.p.c. il sig. , allegando, in merito ai rapporti intercorsi tra le Parte_1
parti – secondo quanto già esposto in sede arbitrale - che i GNi e Parte_1 CP_1
, legati da anni da un rapporto di amicizia, avevano costituito due società, la
[...] [...] con quest'ultimo accomandatario e la Sicly Srl con amministratore unico il sig. Controparte_7
Controparte_1
I rapporti fra le due società, nelle quali i due soci possedevano le stesse quote, si concretizzavano nell'anno 2004 con la stipula del contratto di affitto d'azienda tra la e la Sicly Srl. Parte_2
Dopo circa 14 anni il sig. proponeva quindi al socio la rinegoziazione del contratto di affitto, Pt_1
vigente con valori immutati fin dalla sua stipula.
A quel punto il sig. interrompeva invece il versamento del canone di affitto, pari ad € CP_1
12.000,00 mensili al netto di IVA. La veniva così a trovarsi in grave difficoltà posto che le Pt_2
uniche entrate di cui poteva disporre erano appresentate dall'incasso di tale canone, oltre a quello per l'attività di prestazione servizi, con i quali tale società faceva fronte al pagamento dei canoni di leasing stipulati per l'acquisto del capannone.
La comunicava quindi alla Sicly Srl, con PEC del 02.02.2018, la risoluzione contrattuale del Parte_2 contratto di affitto d'azienda in virtù della previsione contrattuale di cui al n. 18/b che consentiva al concedente la facoltà di risolvere automaticamente il contratto in caso, fra gli altri, di mancato o ritardato pagamento di due rate di canone, anche non consecutive, risultando non corrisposti i canoni dovuti per i mesi di dicembre 2017, gennaio e febbraio 2018; a fronte quindi delle resistenze della
Sicly in persona dell'amministratore a restituire l'azienda locata, la si Controparte_1 Parte_2
risolveva ad attivarsi in via cautelare ex art. 670 c.p.c.
pagina 6 di 22 Il ricorso cautelare, rigettato dal G.U. del Tribunale di Ivrea, veniva accolto in sede di reclamo con provvedimento con il quale il Collegio disponeva il sequestro giudiziario dell'azienda di proprietà della Pt_4
, ormai a fine novembre 2018, la Sicly oltre a non restituire l'azienda continuava a non pagare
[...]
l'indennità per l'occupazione dei locali con ciò depauperando ulteriormente la Pt_2
Infine in data 21.05.2019 il nuovo custode giudiziario, OT.SA , riusciva a restituire Persona_4 alla e per eSA al sig. quel che rimaneva dell'azienda locata, medio tempore Pt_2 Parte_1
svuotata in ogni sua componente dal sig. . CP_1
Questi infatti aveva costituito nel marzo 2018, a mezzo di interposte persone ( e Persona_5
), la società Dypa Srl avente pressoché lo stesso oggetto della P & G (ns. doc. 12) Persona_6
nella quale veniva assunto parte del personale dipendente della Sicly srl e della quale con successive operazioni ( doc. 13) consolidava la proprietà in capo al figlio , assumendo i pieni poteri CP_8
come amministratore unico.
Assume quindi l'attore, sig. , che il sig. , nel giro di circa due anni abbia posto in Pt_1 CP_1
essere un'ampia serie di comportamenti lesivi nei suoi confronti e verso la steSA e in CP_2
specie che:
a) abbia ceSAto di ogni operatività della Sicly s.r.l. sin dall'inizio del 2018 quale locataria della P
& G, così inducendo quest'ultima, rimasta priva delle entrate costituite dai canoni di locazione, in grave difficoltà;
b) abbia restituito dopo quasi un anno e mezzo la P & G al , pur a fronte del Pt_1
provvedimento emesso ex art. 670 c.p.c., continuando nel depauperamento della società;
c) abbia utilizzato il know how e dirottato i clienti acquisiti dalla P & G in circa quindici anni di attività a beneficio della nuova società, Dypa srl.;
d) abbia distratto i dipendenti già destinati alla “lavorazione ed evasione” delle commesse presso la P & G, con ciò ingenerando confusione nei clienti ed instillando negli stessi la convinzione di una sostanziale identità e/o continuità fra le due società;
e) abbia posto in essere tutta una serie di iniziative giudiziarie civili e penali, con esito sempre negativo ( archiviazione procedimento penale a carico del a seguito di denuncia del Pt_1
– doc. n. 60 – revoca del decreto ingiuntivo opposto basato su false fatture doc. n. CP_1
23 );
f) abbia infine fatto fallire la Sicly srl, risultando quindi chiamato a rispondere penalmente per bancarotta fraudolenta ai danni della Sicly, altri reati societari e per appropriazione indebita nei confronti della (docc. 95 e 96); Controparte_7
pagina 7 di 22 Part P per giusta causa invocando motivi del Parte_2
tutto infondati ( presunta mancata restituzione da parte del al della Pt_1 CP_1
documentazione contabile della ). Pt_2
Riferisce quindi l'odierno attore che il sig. aveva instaurato il procedimento Controparte_1
arbitrale, affermando il proprio diritto di recesso per giusta causa e alla liquidazione del valore della
P , sulla base della clausola compromissoria prevista Parte_2 Pt_2 all'art. 13 dell'atto in data 1° aprile 2004 di trasformazione della Controparte_9
in società in accomandita semplice, con nuova denominazione di a Controparte_10
rogito notaio stabilente quanto segue: Persona_7
“Tutte le controversie che insorgessero fra i soci, loro eredi o aventi causa e la società, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, saranno rimesse al giudizio di un arbitro amichevole compositore, da nominarsi dal Presidente dell'ordine dei Ragionieri Commercialisti del luogo dove ha sede la società. L'arbitro così nominato giudicherà ex aequo et bono e senza formalità di procedura.
Il Sig. , costituendosi nel procedimento arbitrale, chiedeva il rigetto integrale delle Parte_1
domande attoree, in quanto prive di fondamento.
Concluse le indagini peritali svolte a seguito dell'espletata CT, all'esito del procedimento, l'arbitro unico dr. emetteva quindi il lodo di cui innanzi. Persona_1
Avverso tale lodo il Sig. ha promosso quindi impugnazione deducendo i Parte_1
seguenti motivi di impugnazione:
I) “nullità del lodo per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia ex art. 829, comma 3 c.p.c.”, lamentando che l'IT sia in specie incorso in violazione e/o falsa applicazione dell'art 2285 c.c. per aver erroneamente ritenuto integrata la giusta causa di recesso.
II) “nullità del lodo ai sensi dell'art. 829, n. 5, in relazione all' art. 823 cpc., assumendo carente e finanche inesistente la motivazione in ordine alla sussistenza di plurime condotte integranti la violazione dei doveri dell'amministratore, sig. , motivazione in specie unicamente Parte_1
esposta in riferimento ad una serie di documenti prodotti nel procedimento dalla parte attrice, senza correlativa esposizione dell'iter argomentativo seguito per la loro valutazione.
III) “nullità del lodo ex art . 829, co 1 n. 12 c.p.c.”, per avere l'IT omesso di pronunciarsi sulla domanda svolta in via principale dal nel giudizio arbitrale afferente l'accertamento della Pt_1
responsabilità di natura contrattuale ed extra contrattuale del nella formazione della situazione CP_1
debitoria della CP_2
pagina 8 di 22 IV) “nullità del lodo ex art. 829, co. 1 n. 8 c.p.c.”, in quanto contrario al provvedimento reso dal
Giudice dr. Edoardo Di Capua del Tribunale di Torino nel procedimento RG 14517/2018 ( doc. 8 prodotto in allegato all'istanza per la nomina di arbitro) con riguardo all'esistenza di responsabilità del nella formazione del debito della Pt_1 CP_2
Deduce in specie la parte impugnante, con primo motivo di nullità, la violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia ex art. 829, comma 3 c.p.c., avendo l'IT erroneamente ritenuto integrata la giusta causa di recesso prevista dall'art 2285 cc sul presupposto della violazione dell'art 2320 co 3 c.c.
Rileva infatti che il recesso può ex art. 2285 c.c. essere esercitato allorché sussista giusta causa, laddove per giusta causa si intende l'altrui violazione di obblighi contrattuali ovvero la violazione dei doveri di fedeltà, lealtà, diligenza e correttezza che ineriscono alla natura fiduciaria del rapporto fra soci, sì che il recesso del socio in tanto è determinato da giusta causa in quanto costituisce legittima reazione al comportamento degli altri soci che, sotto il profilo oggettivo, sia tale da minare alla base il reciproco rapporto fiduciario.
Lamenta peraltro che, nella valutazione dell'efficacia della dichiarazione di recesso, l'IT avrebbe del tutto omesso di considerare gli elementi prodotti nel giudizio arbitrale comprovanti l'effettiva conoscenza, da parte del socio , della comunicazione di recesso. Parte_1
Pur identificando correttamente la data rispetto alla quale fosse neceSArio effettuare la valutazione di sussistenza della giusta causa , avendo l'attore chiesto che fosse riconosciuta la legittimità del recesso a decorrere dal 19 dicembre 2019 - data alla quale, con lettera raccomandata - aveva comunicato di voler esercitare ai sensi dell'articolo 2285 c.c. il suo diritto di recesso per giusta causa a cagione del comportamento del socio GN - l'IT analizzava quindi le condotte Parte_1
asseritamente tenute dal socio accomandatario, , in epoca anteriore alla comunicazione Parte_1
di recesso.
E, tuttavia, al momento della comunicazione di recesso, alcuna condotta in violazione dei doveri dell'amministratore risultava in effetti ascrivibile al sig. , tanto meno quella indicata Pt_1 dall'IT, ovverosia, aver ingiustamente negato la documentazione contabile al socio accomandante.
Il socio sig. , infatti, alla data del 19.12.2019 disponeva della documentazione contabile CP_1
richiesta in visione, come evidente dall'esame della documentazione prodotta nel giudizio arbitrale.
Rileva infatti come risultasse dal documento n. 29 (missiva del commercialista Sabatino) che i documenti di entrambe le società (appunto la Sicly srl e la erano sempre stati detenuti, ed Parte_2
erano quindi nella disponibilità della segretaria della Sicly, moglie del sig. , GNa CP_1 Persona_8
[...]
pagina 9 di 22 Rileva inoltre come ciò emergesse anche dal verbale redatto in data 24.07.2019 ( documento n. 48) in contraddittorio tra il GN , la OT.SA collaboratrice del OT. , l'avv. Pt_1 Per_2 Parte_5
Sconza, delegato dell'avv. Panzica, legale del , ed il OT. , commercialista CP_1 Persona_9
della Sicly.
Da tale documento risulta infatti l'avvenuta consegna di tutta quanta la documentazione richiesta dal ed ordinata dal giudice di cui, peraltro, il era già a conoscenza fin dal 2018 per CP_1 CP_1
interposto possesso della . Parte_6
Mai peraltro vi era stata quindi alcuna contestazione in merito alla regolarità sia formale che sostanziale di tale documentazione.
Rileva infine - allegando circostanza non ancora nota in sede di arbitrato - intervenuto quindi il rinvio a giudizio disposto nei confronti del sig. e la fiSAzione dell'udienza preliminare di Controparte_1
cui ai docc. n. 95 e 96 in relazione ai fatti come sopra contestatigli, a conferma di quanto già evidenziato con la produzione della denuncia querela, anch'eSA non presa in considerazione dall'arbitro. Rileva infatti come, fra i molteplici capi di imputazione contestati al vi sia anche il CP_1
capo 6 che recita letteralmente: imputato (omissis) “il solo del reato di cui all'art. 646 c.p. perché al fine di trarre un ingiusto CP_1
profitto si appropriava della documentazione contabile della di tra cui Parte_2 Parte_1
fatture anni dal 2004 al 2017, mastrini contabili e dichiarazioni iva dal 2004 al 2017, della quale aveva la disponibilità in quanto collocata in un vano del capannone sito in Settimo T.se Via Leinì n. 148, condotto in locazione da Sicly s.r.l.; segnatamente ometteva di restituire la predetta documentazione al
, che gliene aveva fatto richiesta e sostituiva le chiavi e codi di allarme del capannone. Pt_1
Commesso in Settimo T.se tra il 26 febbraio 2018.
Rileva peraltro come, nel caso di specie, la CT esperita in sede arbitrale- le cui conclusioni sono state pienamente condivise dall'IT, essendo fondate su un esame attento della contabilità sociale e prive di vizi logici o di giudizio – abbia in effetti accertato che il aveva regolarmente tenuto le Pt_1
scritture contabili, sicché il socio accomandante disponeva di tutta la documentazione neceSAria per esercitare quel potere di controllo, potendo trarre dalla steSA le informazioni relative alla gestione dell'ente.
Non gravava sul , invece, l'obbligo di informare di volta in volta le medesime delle operazioni Pt_1
compiute.
Lamenta altresì l'impugnante, con secondo motivo di impugnazione del lodo, ai sensi dell'art. 829, n.
5, in relazione all' art. 823 cpc., del tutto carente e finanche inesistente la motivazione resa dall'IT nel rilevare che “… il comportamento dell'amministratore GN , reiterato nel tempo Parte_1
pagina 10 di 22 anche in presenza di un provvedimento giudiziario che gli imponeva di tenere una determinata condotta, il prolungato ed incontestato insanabile dissidio tra i soci, la violazione di gravi obblighi contrattuali, anche di rilievo penale, come risultanti dalla documentazione prodotta in causa da Parte attrice ed in particolare ai docc. 1-3-10-11-12-13-14-15-16-17-17bis e 20, impongono all'IT
l'accoglimento della domanda di Parte attrice (v. , pag. 20 ”. Assume infatti che tale motivazione, CP_4 con riferimento alla fattispecie di cui all'art 2285 cc, risulti all'evidenza una motivazione meramente perpleSA ed apparente.
Il richiamo a documentazione prodotta da controparte (docc. 1-3-10-11-12-13-14-15-16-17-17bis e 20 di parte avversa), infatti, non può considerarsi utile esposizione dell'iter argomentativo a sostegno dell'integrazione del requisito della giusta causa previsto dall'art 2285 cc. , dovendosi ravvisare il difetto di motivazione ai sensi dell'art. 829, n. 5, in relazione all' art. 823 nelle ipotesi in cui la motivazione manchi del tutto, o sia, come in specie, a tal punto carente tale da non consentire di comprendere l'iter del ragionamento seguito dagli arbitri e di individuare la ratio della decisione adottata.
Lamenta infatti non sia dato in specie comprendere quali sarebbero le riferite condotte – anche di rilievo penale – imputate al , atteso che l'unico soggetto sottoposto a procedimento penale per Pt_1
plurime ipotesi di reato inerenti la conduzione illecita di società, tra le quali figura proprio la CP_2
risulta essere il Sig. e non già il sig. , posto che l'unica azione Controparte_1 Parte_1
penale nella quale lo stesso era stato coinvolto a seguito di una strumentale denuncia del si era CP_1 concluso con l'archiviazione.
Con terzo motivo di nullità parte esponente deduce la nullità del lodo ex art. 829, co 1 n. 12 c.p.c., avendo l'IT del tutto omesso di pronunciarsi sulla domanda svolta in via principale dal Pt_1
nel giudizio arbitrale e relativa all'accertamento della responsabilità di natura contrattuale ed extra contrattuale del nella formazione della situazione debitoria della , assumendo che, nel CP_1 CP_2
giudizio relativo alle cause comportanti il dissidio tra soci , o comunque relativo alla giusta causa per condotta attribuita al socio accomandatario, dovrebbe ritenersi imprescindibile l'esame delle condotte tutte tenute dal socio accomandante, , poiché solo a quest'ultimo si doveva in effetti Controparte_1
la frattura del vincolo fiduciario tra soci, nonché il depauperamento della società ; condotte CP_2
peraltro descritte compiutamente negli atti dell'indagine penale conclusasi con la richiesta di rinvio a giudizio del e la fiSAzione dell'udienza preliminare al 23 11.2023. CP_1
Con quarto motivo di nullità, la parte impugnante eccepisce infine la nullità del lodo ai sensi dell'art. 829, co. 1 n. 8 c.p.c., assumendo che esso risulti di contenuto contrario al provvedimento reso dal Giudice dr. Edoardo Di Capua del Tribunale di Torino nel procedimento RG 14517/2018
pagina 11 di 22 (produzione in arbitrato doc. 8 istanza per la nomina di arbitro) con riguardo all'esistenza di responsabilità del nella formazione del debito della Pt_1 CP_2
Pur non trattandosi di sentenza paSAta in giudicato in senso stretto, il provvedimento emesso dal
Tribunale di Torino e sopra indicato, risulta essere una statuizione non impugnata da controparte e dunque irretrattabile attinente e sovrapponibile al merito della vicenda trattata dall'arbitro.
Segnatamente, il Tribunale di Torino, esaminate le riferite condotte inadempienti tenute dal Pt_1
(in parte costituenti le medesime condotte contestate al nella comunicazione di recesso Pt_1
inoltrata dal ) ha ritenuto di rigettare la richiesta di revoca del socio accomandatario avanzata in CP_1 via d'urgenza dal socio accomandante . CP_1
Considerato che dette condotte sono state – seppur laconicamente richiamate – considerate dall'arbitro, causa ed origine del dissidio tra soci, appare evidente l'esistenza di un contrasto insanabile tra i due provvedimenti (ordinanza resa nell'ambito del procedimento RG 14517/2018 Tribunale di Torino e lodo impugnato) idoneo a generare un' incertezza del diritto in contesa meritevole di attento vaglio da parte della Corte adita.
Parte impugnante chiede quindi dichiararsi la nullità del lodo impugnato e, in sede rescissoria, respingersi la domanda formulata dal ricorrente in sede arbitrale per la declaratoria della responsabilità personale dell'esponente nella formazione della situazione debitoria della per essere stata la CP_2
steSA determinata per fatto, colpa e responsabilità di natura sia contrattuale che extracontrattuale del GN;
respingersi la domanda del ricorrente rivolta alla declaratoria di legittimità Controparte_1
del suo recesso dalla compagine sociale. In via subordinata, qualora fosse accertata la legittimità del recesso del GN chiede in ogni caso respingersi la domanda del ricorrente per il pagamento in CP_1
suo favore di qualsivoglia somma derivante dalla liquidazione della sua quota di partecipazione alla società per insussistenza di alcun valore attivo nel patrimonio della CP_2
Si è costituito nel procedimento di impugnazione il sig. , eccependo in via preliminare CP_1
l'inammissibilità dell'impugnativa del lodo per non aver parte appellante offerto in produzione, unitamente all'atto di appello, entro il termine ultimo dell'11/11/2023, ed anche in seguito, l'intero fascicolo del procedimento arbitrale, composto dal fascicolo d'ufficio dell'IT e dai fascicoli “atti e documenti” di tutte le parti costituite, assumendo inutilizzabili i documenti prodotti da parte impugnante con chiavetta USB depositata dopo il deposito dell'atto di impugnazione.
Nel merito contesta comunque la fondatezza dei motivi di nullità invocati dalla controparte a fondamento dell'impugnazione promoSA, assumendo, da un lato, inammissibile l'eccezione di violazione di norme di diritto attinenti al merito da parte dell'IT, rilevando peraltro come, con mail del 20 luglio 2020 (doc. 21), in risposta al recesso comunicato dal sig. , la steSA P&G CP_1
pagina 12 di 22 amministrata dal sig. , nulla avesse eccepito in ordine alla legittimità del recesso CP_2 Pt_1
esercitato dal socio accomandante. Contesta altresì la prospettazione avversaria secondo cui , alla data del 19 dicembre 2019 il socio receduto, GN , avrebbe avuto a sue mani tutta la CP_1
documentazione societaria, contraddetta dalla documentazione versata in atti riferibile alle richieste stragiudiziali, rimaste inevase, di accesso ai documenti contabili della e conseguente CP_2
procedimento cautelare e successivo procedimento ex art. 669 duodecies c.p.c. che il Sig. aveva CP_1
dovuto radicare presso il Tribunale di Torino per ottenere la documentazione neceSAria al fine di effettuare la valutazione dell'azienda e della propria quota (doc. 13 e 14). Assume peraltro inammissibili le produzioni svolte da controparte in relazione a documenti non versati già in sede arbitrale. Si oppone inoltre all'acquisizione del fascicolo penale Trib. di Ivrea RGNR n. 4262/2019 e n.
887/2020 RG GIP richiesta da controparte in quanto irrilevante ed afferente ad altra società estranea ai fatti di cui si discute e alle parti in causa.
Parte convenuta assume peraltro che l'impugnazione ex adverso promoSA debba dichiararsi inammissibile anche in relazione alla lamentata nullità del lodo per carenza assoluta di motivazione in ordine alla ritenuta legittimità del recesso formulato dal sig. , rilevando come l'IT abbia CP_1
evidenziato invece, a fondamento della pronuncia resa, le circostanze di fatto che configurano, nel caso, una giusta causa di recesso, ed in specie il comportamento dell'amministratore sig. , reiterato Pt_1
nel tempo, anche in presenza di un provvedimento giudiziario che gli imponeva di tenere una determinata condotta;
l'insanabile dissidio tra i soci;
la violazione di gravi obblighi contrattuali;
la violazione di gravi obblighi di rilievo penale.
Contesta inoltre l'omeSA pronuncia in relazione alla domanda che il sig. assume di aver Pt_1 formulato in sede arbitrale per l'accertamento della responsabilità del GN in ordine alla CP_1
formazione della situazione debitoria della società, rilevando per contro come siffatta domanda non sia stata in alcun modo proposta;
rileva inoltre come il lodo rechi comunque statuizione generale con cui si dichiara “respinta, superata e/o assorbita ogni altra o diversa domanda, istanza ed eccezione formulata dalle Parti, ivi comprese quelle istruttorie”.
Parte convenuta chiede quindi in via preliminare addivenirsi alla definizione del giudizio ex art. 348 bis c.p.c. per inammissibilità e/o manifesta infondatezza dell'appello.
Chiede inoltre la condanna del GN al risarcimento del danno per responsabilità Parte_1 aggravata da lite temeraria ex art. 96, co. 1, c.p.c., essendo l'agire in giudizio da parte del GN
doloso e/o gravemente colposo per il danneggiato GN;
in subordine, parte appellata Pt_1 CP_1
chiede la condanna del GN al pagamento a favore dell'esponente di una somma Parte_1
equitativamente determinata dal Giudice ex art. 96, co. 3 c.p.c.
pagina 13 di 22 Nella non creduta ipotesi di annullamento del lodo, e della conseguente necessità di una nuova decisione della lite limitatamente ai motivi di impugnazione ex adverso formulati, assume peraltro doversi tenere conto delle difese già svolte in sede arbitrale da intendersi tutte interamente richiamate.
Chiede quindi accertarsi pacifica e legittima la risoluzione unilaterale del rapporto societario, rilevando come la mancata consegna da parte dell'amministratore della società nonché del socio CP_2
accomandatario GN , al socio accomandante GN , della documentazione Pt_1 CP_1
contabile e dei libri sociali della società è dato fattuale, confermato dalle prove offerte da parte appellata (tra cui un ricorso in sede cautelare e conseguente ordinanza per la consegna dei documenti contabili e dei libri sociali della . CP_2
Assume quindi correttamente e fondatamente accertato in sede arbitrale che, nel caso di specie, ricorrano plurimi giustificati motivi di recesso, tutti documentalmente provati, ed in specie, oltre al mancato accesso alla documentazione sociale, il prolungato ed incontestato insanabile dissidio tra i soci, sfociato in innumerevoli liti giudiziarie, la violazione di gravi obblighi contrattuali da parte del GN nonché la violazione di obblighi anche di rilievo penale sempre da parte del GN Pt_1
. Pt_1
In sede istruttoria, si oppone all'ammissione dei capi di prova avversari perché inammissibili e irrilevanti per i motivi già dedotti e chiede, nella denegata ipotesi di ammissione, ammettersi i capi di prova per interrogatorio e testi da n. 1 a n. 10, già dedotti in sede di seconda memoria di replica in sede arbitrale ed ammettersi comunque il sig. a rendere prova contraria sui Controparte_1
medesimi capi dedotti dal GN a prova diretta. Parte_1
Chiede pertanto dichiararsi inammissibile l'avversa impugnazione per la mancata produzione dell'intero fascicolo del procedimento arbitrale e in ogni caso dichiararsi inammissibile in quanto nuova e/o depositata tardivamente, tutta la documentazione contenuta nella chiavetta USB depositata da parte appellante in data 12/12/2023.
Nel merito chiede respingersi l'appello proposto e tutte le domande svolte dal GN Parte_1
in via rescindente e in via rescissoria e per l'effetto dichiararsi valido e/o efficace e/o non annullabile tra le parti il lodo arbitrale impugnato, con conferma di quanto ivi statuito, anche in punto spese di procedura sia legali che peritali. In via subordinata e rescissoria, in denegato caso di declaratoria di nullità e/o annullabilità del lodo impugnato, accogliersi le conclusioni rassegnate in sede arbitrale.
Non si sono costituiti nel procedimento la ed il Controparte_2
sig. quale liquidatore e legale rappresentante della predetta Società, pure Controparte_2
ritualmente citati in giudizio;
sussistono pertanto i presupposti per la loro declaratoria di contumacia.
pagina 14 di 22 Dichiarata preliminarmente inammissibile l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del lodo impugnato promoSA dalla parte impugnante, rigettate altresì le ulteriori eccezioni preliminari formulate dalle parti, di inammissibilità dell'impugnazione, da un lato, per omeSA produzione, da parte dell'attore, di atti e documenti del giudizio arbitrale, e di tardività della costituzione del convenuto dall'altro, il G.I. disponeva per la remissione della causa in decisione e, all'esito dell'udienza disposta ex art. 352 c.p.c. , riservava di riferire al Collegio.
L'impugnazione in esame si appalesa con ogni evidenza infondata ed in parte finanche inammissibile, tale risultando in specie il primo motivo formulato dall'odierno attore ex art. 829, comma II, c.p.c.
Ed infatti il sig. deduce in specie nullità del lodo impugnato per violazione delle regole di Pt_1
diritto relative al merito della controversia ex art. 829, comma 3 c.p.c., lamentando che l'IT sia incorso in violazione e/o falsa applicazione dell'art 2285 c.c. per aver erroneamente ritenuto integrata la giusta causa di recesso.
E, tuttavia, pur premesso che l'IT avrebbe correttamente individuato la data rispetto alla quale effettuare la valutazione di sussistenza della giusta causa, con riferimento alla data della comunicazione di recesso trasmeSA dal sig. , ed avrebbe quindi analizzato le condotte tenute dall'esponente nel CP_1
periodo antecedente al fine di verificare se esse integrino o meno comportamenti in violazione degli obblighi dell'amministratore, tali da legittimare quindi il recesso del socio, il sig. assume Pt_1
infine che al momento della comunicazione di recesso, alcuna condotta in violazione dei doveri dell'amministratore risultava in effetti ascrivibile al sig. , tanto meno quella indicata Pt_1 dall'IT, ovverosia, l'aver ingiustamente negato la documentazione contabile al socio accomandante.
Non censura peraltro in alcun modo le ampie premesse pure svolte dall'IT nel contesto del lodo ora impugnato sui criteri normativi da ritenersi applicabili per la verifica della sussistenza di giusta causa a fondamento del recesso esercitato dal sig. come da comunicazione raccomandata A.R. CP_1
in data 19.12.2019.
Premesso infatti che, a norma del dettato ex art. 2285 c.c. , il socio può legittimamente recedere dalla società unicamente quando eSA sia contratta a tempo indeterminato, ovvero nei casi previsti dal contratto e comunque per giusta causa;
escluso quindi che la costituita per trasformazione Parte_2
della sia a tempo indeterminato, avendo durata prevista sino al 31.12.2030, l'IT CP_9
conclude quindi che da detta Società poSA unicamente recedersi legittimamente per giusta causa.
pagina 15 di 22 dell'oggetto sociale deliberato a maggioranza (…), la violazione del diritto dell'accomandante di informazione e comunicazione (…), solo alcune decisioni attribuiscono rilevanza a profili soggettivi incidenti comunque sul reciproco rapporto fiduciario (…)”
Orbene il sig. non contesta in alcun modo la pertinenza e correttezza dei principi normativi Pt_1
richiamati dall'IT, né i criteri di interpretazione proposti nel contesto del lodo impugnato;
egli ribadisce infatti che “in caso di recesso per giusta causa il giudicante dovrà prima valutare l'efficacia
pagina 16 di 22 della predetta dichiarazione e poi la sussistenza della giusta causa di recesso (ricondotta alla violazione degli obblighi contrattuali e di fedeltà, diligenza e correttezza incidenti sulla natura fiduciaria del rapporto), attraverso l'accertamento dei fatti fondanti la dichiarazione di recesso e la relativa qualificazione come integranti l'invocata giusta causa (cfr. Cass. 10 giugno 1999, n. 5732).
Tale valutazione - che deve investire la dichiarazione di recesso così come formulata e motivata dal socio recedente, a nulla rilevando che questi deduca e chieda di provare, in corso di giudizio, fatti e circostanze precedentemente non dedotti che, solo in astratto, potrebbero integrare una giusta causa di recesso - deve avere ad oggetto l'atto di citazione nella sua complessità, individuando i limiti ed il contenuto della dichiarazione attraverso un'interpretazione che tenga conto di tutte le parti di cui l'atto stesso si componga e giunga all'identificazione della concreta volontà del dichiarante (ancora,
CaSAzione civile, sez. I, 10/06/1999, n. 5732)”.
E, tuttavia l'odierno attore rileva infine che, “tanto chiarito in punto di diritto e venendo al merito della vicenda, appare evidente l'error iudicandi in cui è incorso l'IT in relazione all'art. 2285 cc. (…)”.
Ed infatti “riconosciuta la legittimità del recesso a decorrere dal 19 dicembre 2019 ( data nella quale con lettera raccomandata aveva comunicato esercitare ai sensi dell'articolo 2285 c.c. il suo diritto di recesso per giusta causa a cagione del comportamento del socio GN ), analizzava, Parte_1
di fatto, le condotte asseritamente tenute dal socio accomandatario, , in epoca anteriore Parte_1
alla comunicazione di recesso. Tale contegno integra la violazione e/o falsa applicazione dell'art 2285 cc a mente del quale, i fatti costituenti violazione dei doveri dell'amministratore devono essere sussistenti al momento della comunicazione della volontà di esercitare il recesso da parte del socio accomandatario (…)”, laddove in specie “al momento della comunicazione di recesso, alcuna condotta in violazione dei doveri dell'amministratore, tanto meno quella indicata dall'IT, ovverosia, aver ingiustamente negato la documentazione contabile al socio accomandante, risultava integrata.
Il socio , infatti, alla data del 19.12.2019 disponeva della documentazione contabile richiesta in CP_1
visione.
Sul punto era ed è sufficiente esaminare la documentazione prodotta nel giudizio arbitrale.”
Orbene la censura così esposta non vale in alcun modo ad evidenziare “violazione delle regole di diritto relative al merito”, posto che i principi richiamati ed esposti in sede arbitrale in ordine alla natura, gravità e rilevanza della giusta causa idonea a legittimare il recesso dalla società non sono in specie in nessun modo contestati dall'odierno attore, che lamenta piuttosto che l'IT non abbia adeguatamente valutato la documentazione in atti, a suo dire idonea e sufficiente a comprovare che egli, quale amministratore della non aveva in alcun modo negato al socio accomandante Parte_2
pagina 17 di 22 accesso alla richiesta documentazione sociale, che era invece nella piena disponibilità del socio stesso al momento dell'esercizio del recesso.
Trattasi, dunque, di doglianza unicamente relativa alla ricostruzione del fatto assunto dall'IT a fondamento della pronuncia emeSA e, dunque, “in fatto” non già a violazione di regola di diritto.
Deve ritenersi infatti, secondo principi ormai da tempo univocamente affermati dalla Suprema Corte in materia, che “la denuncia di nullità del lodo arbitrale per inosservanza delle regole di diritto "in iudicando" è ammissibile solo se circoscritta entro i medesimi confini della violazione di legge opponibile con il ricorso per caSAzione ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.; ne consegue
l'inammissibilità del motivo di ricorso con il quale per mezzo dell'impugnazione per nullità del lodo si contesti la valutazione dei fatti dedotti e delle prove acquisite nel corso del procedimento arbitrale perché tale valutazione è negozialmente rimeSA alla competenza istituzionale degli arbitri” ( Cass. Civ. Sez. 2 - , Ordinanza n. 13604 del 16/05/2024; Cass. Civ. Sez. 1 - , Ordinanza n.
16559 del 31/07/2020 ).
Palesemente infondato deve ritenersi del resto il secondo motivo di impugnazione dedotto dall'odierno attore, nel lamentare carente motivazione del lodo impugnato nella parte in cui l'IT rileva che “… il comportamento dell'amministratore GN , reiterato nel tempo anche Parte_1
in presenza di un provvedimento giudiziario che gli imponeva di tenere una determinata condotta, il prolungato ed incontestato insanabile dissidio tra i soci, la violazione di gravi obblighi contrattuali, anche di rilievo penale, come risultanti dalla documentazione prodotta in causa da Parte attrice ed in particolare ai docc. 1-3-10-11-12-13-14-15-16-17-17bis e 20, impongono all'IT l'accoglimento della domanda di Parte attrice (v. Lodo , pag. 20 ”. L'odierno attore contesta infatti che il mero richiamo alla documentazione prodotta dalla controparte valga a dar conto dell'iter argomentativo a sostegno della ritenuta sussistenza di giusta causa a sostegno del recesso formulato dal sig. CP_1
dalla compagine sociale della Parte_2
Trascura tuttavia l'odierno attore di considerare che l'assunto motivazionale richiamato consegue, nel contesto della pronuncia arbitrale impugnata, a ben più ampia disamina e motivata interpretazione della documentazione richiamata, laddove “in tema di arbitrato, l'obbligo di esposizione sommaria dei motivi della decisione imposto agli arbitri dall'art. 823, n. 5, c.p.c., il cui mancato adempimento determina la possibilità di impugnare il lodo ai sensi dell'art. 829, comma 1, nn. 4 e 5, c.p.c., può ritenersi non soddisfatto solo quando la motivazione manchi del tutto o sia talmente carente da non consentire di comprendere l'"iter" logico che ha determinato la decisione arbitrale o contenga contraddizioni inconciliabili nel corpo della motivazione o del dispositivo tali da rendere incomprensibile la "ratio" della decisione” ( Cass. Civ. Sez. 2 - , Ordinanza n. 16077 del 09/06/2021;
pagina 18 di 22 Cass. Civ. Sez. 1, Sentenza n. 28218 del 18/12/2013 ). Si legge infatti nel suddetto lodo:
pagina 19 di 22 E, dunque, “decorso il termine semestrale previsto dall'art. 2289, ultimo comma, c.c. per la liquidazione della quota a seguito di recesso, il sig. sollecitava mediante il proprio Legale e con CP_1
comunicazione in data 10 luglio 2020 ( prodotta da Parte attrice quale doc. sub 20 con l'istanza di nomina di IT ) il sig. a provvedervi. Quest'ultimo riscontrava, mediante il proprio Pt_1
Difensore, la predetta lettera con comunicazione a mezzo mail in data 20 luglio 2020 ( prodotta da
Parte attrice quale doc. sub 21 con l'istanza di nomina di IT ), limitandosi a informare il sig.
del valore negativo della quota, tralasciando di contestare la causa sottesa all'esercizio del CP_1
recesso )”. Conclude quindi l'IT: “Fondata appare dunque la richiesta del sig. in data 19 CP_1
dicembre 2019 di vedere riconosciuta la giusta causa del recesso, in quanto la decisione del socio accomandatario di non consentirgli l'accesso alla documentazione sociale risultava priva di giustificazione”.
Il richiamo sommario finale alla documentazione ritenuta rilevante a comprova delle ravvisate ripetute violazioni del sig. alle sue obbligazioni contrattuali costituisce, dunque, mera chiosa finale di Pt_1
ben più ampia motivazione innanzi esposta.
Parimenti infondato risulta altresì il terzo motivo di impugnazione dedotto dall'odierno attore, che lamenta omeSA pronuncia arbitrale in ordine a domanda di accertamento della responsabilità di natura contrattuale ed extra contrattuale del nella formazione della situazione debitoria della CP_1
che non risulta, tuttavia, mai formulata nel giudizio arbitrale. CP_2
Si leggono infatti nella memoria di costituzione del sig. le seguenti conclusioni: Pt_1
“Voglia l'IT nominato
Accertare e dichiarare
La natura rituale e di diritto del procedimento arbitrale instaurato dal Sig. Controparte_1
Nel merito: respingere la domanda del ricorrente rivolta alla declaratoria della responsabilità personale del comparente in ordine alla formazione della situazione debitoria della per essere stata, CP_2
viceversa, la steSA determinata per fatto, colpa e responsabilità di natura sia contrattuale che extracontrattuale del Sig. . Controparte_1
Respingere la domanda del ricorrente rivolta alla declaratoria di legittimità del suo operato recesso dalla compagine sociale per asserita giusta causa per completa assenza dei presupposti legittimanti siffatta iniziativa
Respingere la domanda del ricorrente rivolta a conseguire la condanna, tra gli altri, del Sig.
[...]
, al pagamento di qualsivoglia somma derivante dalla liquidazione della sua quota di Pt_1
partecipazione alla società per insussistenza di qualsivoglia valore attivo discendente dalla stima del pagina 20 di 22 patrimonio della P&G nel suo complesso e, conseguentemente, della sua partecipazione, per essere tali valori di segno ampliamente negativo”.
Pare, dunque, evidente che l'accertamento dell'allegata responsabilità del sig. nella formazione CP_1
dell'esposizione debitoria della sia semmai sollecitata solo in via incidentale, ai fini del Parte_2
rigetto dell'avversa domanda di accertamento di pari responsabilità dello stesso sig. , non Pt_1
richiedendo quindi pronuncia in merito.
Deduce peraltro l'odierno attore, con quarto motivo di impugnazione, che il lodo impugnato sia stato reso in aperto contrasto con provvedimento reso dal Giudice dr. Edoardo Di Capua del Tribunale di
Torino nel procedimento RG 14517/2018 (produzione in arbitrato doc. 8 istanza per la nomina di arbitro) con riguardo all'esistenza di responsabilità del nella formazione del debito della P&G Pt_1
sas., assumendo che detto provvedimento, pur non integrando sentenza paSAta in giudicato in senso stretto ai sensi del disposto ex art. 829 n. 8 c.p.c., “risulta essere una statuizione non impugnata da controparte e dunque irretrattabile attinente e sovrapponibile al merito della vicenda trattata dall'arbitro”.
Il provvedimento richiamato, quale mera ordinanza di rigetto di istanza cautelare promoSA ex art. 700
c.p.c., risulta peraltro finanche inidoneo ad attingere efficacia di giudicato ( Cass. Civ. Sez. U,
Ordinanza n. 6039 del 28/02/2019 ) e risulta comunque fondato su sommario accertamento negativo – quale consentito in sede cautelare – di condotte del sig. in violazione degli obblighi connessi Pt_1
alla carica di amministratore nell'ambito della tali da giustificarne la revoca o sostituzione, Parte_2
come richiesta appunto dal ricorrente. Trattasi, dunque, di provvedimento inidoneo ai fini del riscontro di vizio del lodo impugnato quale dedotto ex art. 829 n. 8 c.p.c. e comunque relativo a fatti del tutto estranei all'oggetto stesso del giudizio arbitrale.
Addivenendosi pertanto ad integrale rigetto dell'impugnazione in esame, le spese del presente giudizio seguono la piena soccombenza dell'odierno attore e si liquidano come da dispositivo in applicazione di valori medi dei parametri normativi in vigore e di cui al D.M. n. 55/2014 come attualmente in vigore, avuto riguardo al valore indeterminabile della controversia, pure assunto in specie in riferimento alla fascia inferiore di riferimento tabellare ( da € 26.000,00 ad € 52.000,00 ), alla sua media complessità ed all'attività difensiva concretamente svolta dalle parti nel giudizio, che ha comportato pieno svolgimento delle fasi di studio della controversia, introduttiva e di decisione, sia per il procedimento di merito, sia per il sub-procedimento cautelare conseguente ad istanza attorea di sospensione dell'efficacia esecutiva del lodo impugnato.
pagina 21 di 22 Non si ravvisano peraltro in specie i presupposti per la condanna dell'attore ex art. 96 c.p.c., quale pure richiesta dalla controparte, non potendosi ritenere, in carenza di specifiche allegazioni e deduzioni dello stesso convenuto in merito, che il sig. abbia agito in giudizio con mala fede o colpa grave. Pt_1
Ai sensi di quanto disposto dall'art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/2002 parte attrice è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la steSA impugnazione principale ( v. App. Genova, Sentenza n. 475/2024 in data 26.03.2024; App. Firenze,
Sentenza n. 255/2023 in data 09.05.2023; App. Torino, Sentenza in data 15.02.2024 ).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Torino, definitivamente pronunciando, previa declaratoria della contumacia della , e del sig. , quale Controparte_2 Controparte_2
liquidatore e legale rappresentante della predetta Società, così provvede:
1) rigetta integralmente l'impugnazione promoSA dal sig. ex artt. 828 e 829 c.p.c. Parte_1
per la declaratoria di nullità del lodo arbitrale depositato in data 7.7.2023 dall'IT Unico Dr.
Persona_1
2) rigetta la domanda formulata dal convenuto ex art. 96 c.p.c.;
3) condanna il sig. a rimborsare al sig. le spese del presente Parte_1 Controparte_1
giudizio, che si liquidano in € 3.228,00 per compensi per il sub-procedimento cautelare ed in
€ 6.946,00 per compensi, oltre rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15% del compenso totale della prestazione, CPA ed IVA se previste per legge;
4) dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/2002 a carico di parte attrice.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del 18.03.2025
Il Presidente est.
OT.SA Anna Bonfilio
pagina 22 di 22
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte D'Appello di Torino
Sez. Terza Civile nelle persone dei seguenti magistrati: dott.SA Anna Bonfilio Presidente Relatore dott. Francesco Rizzi Consigliere dott.SA Maria Gabriella Rigoletti Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di impugnazione di lodo arbitrale iscritta al n. r.g. 1421/2023 promoSA da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SANSALONE Parte_1 C.F._1
DOMENICO EUGENIO, elettivamente domiciliato in VIA CIBRARIO, 62 10121 TORINO presso il difensore avv. SANSALONE DOMENICO EUGENIO attore contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PANZICA Controparte_1 C.F._2
GIOVANNI LUCA, elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. PANZICA GIOVANNI
LUCA convenuto
(C.F. ) Controparte_2 P.IVA_1
(C.F. ) Controparte_2 C.F._3
Convenuti contumaci
Udienza ex artt. 352 e 127bis c.p.c. in data 7.03.2025; ordinanza di rimessione al Collegio in data
12.03.2025
OGGETTO: impugnazione di lodo arbitrale
CONCLUSIONI
Per l'attore:
pagina 1 di 22 “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis, così giudicare:
In via Rescindente: per tutti i motivi esposti in narrativa, dichiarare la nullità e comunque annullare il lodo arbitrale depositato in data 7.7.2023 dall'IT Unico Dr. notificato a mezzo pec Persona_1
alla parte impugnante in data 13 luglio 2023.
In via Rescissoria: per tutti i motivi esposti in narrativa, pronunciarsi sul merito della controversia rigettando integralmente le domande formulate ex adverso in sede arbitrale e accogliendo le seguenti domande già proposte e precisate in sede arbitrale dal Sig. come di seguito: Parte_1
Voglia l'Ill.mo IT adito, contrariis reiectis, così giudicare: in via istruttoria:
- Disporre l'ammissione delle prove orali per testimoni formulate nella seconda memoria autorizzata del 17.3.2021 e richiamate nella memoria autorizzata del 7.11.2022;
- Disporre la convocazione della OT.SA come richiesto nella memoria autorizzata del Persona_2
7.11.2022;
- Ordinare alla OT.SA la produzione della documentazione contabile come richiesto nella Per_2
memoria autorizzata del 7.11.2022
Nel merito:
Dichiarare la natura rituale e di diritto del procedimento arbitrale instaurato dal GN P_
;
[...]
respingere la domanda del ricorrente rivolta alla declaratoria della responsabilità personale del comparente in ordine alla formazione della situazione debitoria della per essere stata, CP_2
viceversa, la steSA determinata per fatto colpa e responsabilità di natura sia contrattuale che extracontrattuale del GN;
Controparte_1
respingere la domanda del ricorrente rivolta alla declaratoria di legittimità del suo recesso dalla compagine sociale per asserita giusta causa per assenza dei presupposti legittimanti siffatta iniziativa è conseguentemente dichiarare ed accertare che nulla è dovuto al GN a titolo di liquidazione CP_1
della quota;
In via subordinata
Nel denegata ipotesi in cui fosse accertata la legittimità del recesso del GN in ogni caso CP_1
respingere la domanda del ricorrente rivolta a conseguire la condanna, tra gli altri, del GN
[...]
al pagamento di qualsivoglia somma derivante dalla liquidazione della sua quota di Pt_1
partecipazione alla società per insussistente di qualsivoglia valore attivo discendente dalla stima del patrimonio della nel suo complesso è conseguentemente della sua partecipazione per essere CP_2
tali valori di segno negativo;
pagina 2 di 22 In ogni caso
Respingere ogni domanda avversaria poiché infondata in fatto e in diritto.
Con vittoria di spese diritti e competenze dovute per spese nella procedura arbitrale nonché quelle di patrocinio legale ed eventualmente a favore del nominando CT (anche di parte) oltre rimborso forfettario del 15%, CPA ed IVA se dovuta.
In via istruttoria:
Si formula richiesta, se ritenuta neceSAria, di acquisizione del fascicolo penale a carico del sig.
[...]
(R.G.N.R. 4262/2019 R.G. GIP 887/2020) poiché contenente in modo dettagliato tutte le CP_1
condotte delittuose poste in essere dal a danno della società Sicly srl e del sig. CP_1 Parte_1
in qualità di socio accomandante compresa quella di appropriazione indebita della documentazione
CP_ della (in netto contrasto con la motivazione del che ha fondato erroneamente la Parte_2
pronuncia di validità del recesso per giusta causa sulla base di una asserita quanto inveritiera mancata consegna da parte del al di tale documentazione). Pt_1 CP_1
Si producono in copia i seguenti documenti
- lodo notificato il 13.07.2023;
- fascicolo atti e documenti (da 1 a 94) procedimento arbitrale;
- documento n. 95, richiesta di rinvio a Giudizio sig. da parte della Procura della Repubblica CP_1
Tribunale di Ivrea RGNR 4262/2019 in data 21.07.2023
- documento n. 96, decreto di fiSAzione udienza preliminare in data 24.07.2023 presso CP_5
Entrambi tali documenti vengono odiernamente prodotti poiché formatisi successivamente all'istruttoria del lodo e al lodo stesso e quindi sono da ritenere ammissibili”.
Per il convenuto costituito, sig. : Controparte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita,
IN VIA PREGIUDIZIALE NEL RITO
- In accoglimento dell'eccezione svolta al capo 1) della parte in diritto della comparsa di costituzione e risposta in appello di parte , dichiarare inammissibile l'appello per la mancata produzione CP_1 dell'intero fascicolo del procedimento arbitrale contenente i verbali, gli atti e i documenti versati nella predetta procedura da tutte le parti in causa.
- In ogni caso dichiarare inammissibile e quindi espungere, in quanto nuova e/o depositata tardivamente, tutta la documentazione contenuta nella chiavetta USB depositata da parte appellante in data 12/12/2023, a seguito di istanza del 24/11/2023, ben oltre il termine breve per la proposizione dell'appello, scaduto in data 11/11/2023
IN VIA PRINCIPALE
pagina 3 di 22 Respingere l'appello proposto e tutte le domande svolte dal GN in via rescindente e Parte_1 in via rescissoria e per l'effetto dichiarare valido e/o efficace e/o non annullabile tra le parti il lodo arbitrale depositato in data 07/07/2023 dall'IT Unico dott. con conferma di quanto ivi Persona_1
statuito, anche in punto spese di procedura sia legali che peritali;
IN VIA SUBORDINATA E RESCISSORIA, per il denegato caso in cui la Corte pronunci la nullità e/o l'annullabilità del lodo impugnato, accogliere le conclusioni rassegnate in sede arbitrale che si riportano qui di seguito:
Contrariis reiectis, Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello,
NEL RITO, IN VIA PREGIUDIZIALE
- Accertare la regolarità del contraddittorio nei confronti del Sig. , C.F. Parte_1
, residente in [...], nonché nei confronti del Sig. C.F._1
, C.F. , residente in [...] C.F._3
n. 14, in proprio nonché in qualità di socio accomandatario e legale rappresentante pro tempore della
C.F. , corrente in Leinì (TO), Via Controparte_2 P.IVA_1
Kennedy n. 202/3.
- Accertare la natura rituale dell'arbitrato introdotto dal Sig. . CP_1
NEL MERITO, IN VIA PRINCIPALE
- Accertare la responsabilità personale del Sig. per i debiti sociali della Parte_1 [...]
ontratti almeno sino al 14/10/2020; Controparte_2 CP_2
- Accertare e dichiarare la legittimità del recesso per giusta causa operato dal Sig. in data CP_1
19/12/2019 e per l'effetto dichiarare tenuta e condannare la società Controparte_2
e per eSA, una volta inutilmente escuSA, in solido tra loro, personalmente, il socio
[...]
accomandatario Sig. e il Sig. , in quanto socio accomandatario Controparte_2 Parte_1 all'epoca dell'insorgenza del debito, a corrispondere in favore del Sig. la somma già accertata CP_1 in sede arbitrale con il Lodo emesso in data 07/07/2023, di € 347.178,87 oltre agli interessi ex art. 1284 primo comma c.c. a decorrere dal 19/06/2020 ed oltre agli interessi ex art. 1284, quarto comma c.c. a decorrere dal 29/10/2020 e fino al saldo effettivo o la veriore o inferiore accertanda, a titolo di liquidazione della quota sociale.
IN OGNI CASO
- Con vittoria di compensi e spese legali del presente giudizio di appello, oltre al rimborso forfettario spese gen. avv. (15%) e accessori di legge (Cpa ed IVA), oltre alla refusione di compensi e spese legali dell'arbitrato, delle spese e dei compensi dell'IT Unico, del Consulente Tecnico e del Segretario,
pagina 4 di 22 già corrisposti dal Sig. , nella misura indicata nel lodo arbitrale reso il 07/07/2023 dall'IT CP_1
Unico, dott. Per_1
IN VIA ISTRUTTORIA
- nella denegata ipotesi in cui l'ecc.ma Corte non dovesse ritenere la causa documentale e matura per la decisione, e dovesse, pertanto, optare per una rinnovazione o integrazione dell'istruttoria, disporre, se del caso, C.T.U. contabile volta a stabilire il reale valore della quota sociale del Sig. al CP_1 momento dell'esercizio del recesso per giusta causa ovvero in data 19/12/2019.
- Ammettere i capi di prova per interrogatorio e testi da n. 1 a n. 10 dedotti dall'esponente in sede di II memoria di replica del 15/04/2021, depositata nel procedimento arbitrale, con i testi ivi indicati.
- Ammettere il GN a rendere prova contraria sui medesimi capi dedotti dal GN Controparte_1
a prova diretta come richiesto nella II memoria di replica del 15/04/2021, depositata Parte_1
nel procedimento arbitrale, con i testi ivi indicati”.
FATTO E DIRITTO
In data 21.10.2020, il GN formulava al Presidente dell' Controparte_3 [...]
di Torino istanza per la nomina di IT Unico per la decisione Parte_3
della controversia dallo stesso introdotta nei confronti del GN , della Parte_1 [...]
e del GN . In data 29.10.2020 veniva Controparte_2 Controparte_2
quindi nominato quale arbitro il OT. con studio in Torino ed in data 19.11.2020 si Persona_1 teneva, previ gli incombenti di rito, il primo incontro tra l'arbitro e le parti alla presenza dei rispettivi difensori. Per parte convenuta compariva solo il GN , rimanendo assenti gli altri. Pt_1
Previo scambio di memorie tra le parti, l'IT Unico disponeva consulenza tecnica d'ufficio per la quantificazione dei beni mobili registrati ed immobili riconducibili alla alla data di efficacia CP_2
del recesso del Sig. avvenuta il 19/12/2019, nominando quale CT l'Ing. . CP_1 Persona_3
All'esito, rigettate le istanze istruttorie delle parti, l'IT disponeva per la precisazione delle conclusioni ed il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
In data 7 luglio 2023 l'IT Unico dott. pronunciava lodo definitivo, dichiarando Per_1
preliminarmente che l' Arbitrato avesse natura rituale di diritto ed accertando quindi valido ed efficace il recesso esercitato dal sig. mediante comunicazione pervenuta alla Società Controparte_1
in data 19 dicembre 2019; condannava quindi la Controparte_2
, in persona del liquidatore e legale rappresentante in carica, sig. ,
[...] Controparte_2
nonché personalmente i soci illimitatamente responsabili, sig. e sig. Controparte_2 [...]
, a pagare la quota di liquidazione a favore del sig. , quale ex socio Pt_1 Controparte_1
accomandante della quantificata in euro 347.178,87, oltre agli Controparte_6
pagina 5 di 22 interessi ex art. 1284, primo comma, c.c., a decorrere dal 19 giugno 2020 ed oltre agli interessi ex art. 1284, quarto comma, c.c., a decorrere dal 29 ottobre 2020. Liquidava infine le spese e gli onorari di difesa a favore del sig. in complessivi € 30.000,00, oltre accessori (15% per spese Controparte_1
generali, 22% IVA e 4% C.P.A.), ponendo tale importo a carico delle parti convenute in solido tra loro e determinava le competenze dell'IT Unico e del Segretario nell'importo complessivo di €
37.500,00, oltre accessori di legge – di cui euro 30.000,00 oltre accessori (4% C.P.C., 22% I.V.A.), a favore dell'IT Unico, dott. euro 7.500,00, oltre accessori (4% C.P.A., 22% I.V.A.) a Persona_1
favore del Segretario, avv. Marco D'Arrigo - ponendo tale importo a carco delle parti convenute in solido tra loro, ferma comunque la solidarietà di tutte le parti ex art. 814 c.p.c.
Su iniziativa ed istanza promoSA dal sig. , in data 08/08/2023, il Tribunale di Torino sez. CP_1
Volontaria Giurisdizione, nella persona della OT.SA Ester Marongiu, dichiarava esecutivo il Lodo.
Con atto di citazione notificato in data 11.11.2023 ha promosso impugnazione per nullità del predetto lodo ex art. 828 c.p.c. il sig. , allegando, in merito ai rapporti intercorsi tra le Parte_1
parti – secondo quanto già esposto in sede arbitrale - che i GNi e Parte_1 CP_1
, legati da anni da un rapporto di amicizia, avevano costituito due società, la
[...] [...] con quest'ultimo accomandatario e la Sicly Srl con amministratore unico il sig. Controparte_7
Controparte_1
I rapporti fra le due società, nelle quali i due soci possedevano le stesse quote, si concretizzavano nell'anno 2004 con la stipula del contratto di affitto d'azienda tra la e la Sicly Srl. Parte_2
Dopo circa 14 anni il sig. proponeva quindi al socio la rinegoziazione del contratto di affitto, Pt_1
vigente con valori immutati fin dalla sua stipula.
A quel punto il sig. interrompeva invece il versamento del canone di affitto, pari ad € CP_1
12.000,00 mensili al netto di IVA. La veniva così a trovarsi in grave difficoltà posto che le Pt_2
uniche entrate di cui poteva disporre erano appresentate dall'incasso di tale canone, oltre a quello per l'attività di prestazione servizi, con i quali tale società faceva fronte al pagamento dei canoni di leasing stipulati per l'acquisto del capannone.
La comunicava quindi alla Sicly Srl, con PEC del 02.02.2018, la risoluzione contrattuale del Parte_2 contratto di affitto d'azienda in virtù della previsione contrattuale di cui al n. 18/b che consentiva al concedente la facoltà di risolvere automaticamente il contratto in caso, fra gli altri, di mancato o ritardato pagamento di due rate di canone, anche non consecutive, risultando non corrisposti i canoni dovuti per i mesi di dicembre 2017, gennaio e febbraio 2018; a fronte quindi delle resistenze della
Sicly in persona dell'amministratore a restituire l'azienda locata, la si Controparte_1 Parte_2
risolveva ad attivarsi in via cautelare ex art. 670 c.p.c.
pagina 6 di 22 Il ricorso cautelare, rigettato dal G.U. del Tribunale di Ivrea, veniva accolto in sede di reclamo con provvedimento con il quale il Collegio disponeva il sequestro giudiziario dell'azienda di proprietà della Pt_4
, ormai a fine novembre 2018, la Sicly oltre a non restituire l'azienda continuava a non pagare
[...]
l'indennità per l'occupazione dei locali con ciò depauperando ulteriormente la Pt_2
Infine in data 21.05.2019 il nuovo custode giudiziario, OT.SA , riusciva a restituire Persona_4 alla e per eSA al sig. quel che rimaneva dell'azienda locata, medio tempore Pt_2 Parte_1
svuotata in ogni sua componente dal sig. . CP_1
Questi infatti aveva costituito nel marzo 2018, a mezzo di interposte persone ( e Persona_5
), la società Dypa Srl avente pressoché lo stesso oggetto della P & G (ns. doc. 12) Persona_6
nella quale veniva assunto parte del personale dipendente della Sicly srl e della quale con successive operazioni ( doc. 13) consolidava la proprietà in capo al figlio , assumendo i pieni poteri CP_8
come amministratore unico.
Assume quindi l'attore, sig. , che il sig. , nel giro di circa due anni abbia posto in Pt_1 CP_1
essere un'ampia serie di comportamenti lesivi nei suoi confronti e verso la steSA e in CP_2
specie che:
a) abbia ceSAto di ogni operatività della Sicly s.r.l. sin dall'inizio del 2018 quale locataria della P
& G, così inducendo quest'ultima, rimasta priva delle entrate costituite dai canoni di locazione, in grave difficoltà;
b) abbia restituito dopo quasi un anno e mezzo la P & G al , pur a fronte del Pt_1
provvedimento emesso ex art. 670 c.p.c., continuando nel depauperamento della società;
c) abbia utilizzato il know how e dirottato i clienti acquisiti dalla P & G in circa quindici anni di attività a beneficio della nuova società, Dypa srl.;
d) abbia distratto i dipendenti già destinati alla “lavorazione ed evasione” delle commesse presso la P & G, con ciò ingenerando confusione nei clienti ed instillando negli stessi la convinzione di una sostanziale identità e/o continuità fra le due società;
e) abbia posto in essere tutta una serie di iniziative giudiziarie civili e penali, con esito sempre negativo ( archiviazione procedimento penale a carico del a seguito di denuncia del Pt_1
– doc. n. 60 – revoca del decreto ingiuntivo opposto basato su false fatture doc. n. CP_1
23 );
f) abbia infine fatto fallire la Sicly srl, risultando quindi chiamato a rispondere penalmente per bancarotta fraudolenta ai danni della Sicly, altri reati societari e per appropriazione indebita nei confronti della (docc. 95 e 96); Controparte_7
pagina 7 di 22 Part P per giusta causa invocando motivi del Parte_2
tutto infondati ( presunta mancata restituzione da parte del al della Pt_1 CP_1
documentazione contabile della ). Pt_2
Riferisce quindi l'odierno attore che il sig. aveva instaurato il procedimento Controparte_1
arbitrale, affermando il proprio diritto di recesso per giusta causa e alla liquidazione del valore della
P , sulla base della clausola compromissoria prevista Parte_2 Pt_2 all'art. 13 dell'atto in data 1° aprile 2004 di trasformazione della Controparte_9
in società in accomandita semplice, con nuova denominazione di a Controparte_10
rogito notaio stabilente quanto segue: Persona_7
“Tutte le controversie che insorgessero fra i soci, loro eredi o aventi causa e la società, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, saranno rimesse al giudizio di un arbitro amichevole compositore, da nominarsi dal Presidente dell'ordine dei Ragionieri Commercialisti del luogo dove ha sede la società. L'arbitro così nominato giudicherà ex aequo et bono e senza formalità di procedura.
Il Sig. , costituendosi nel procedimento arbitrale, chiedeva il rigetto integrale delle Parte_1
domande attoree, in quanto prive di fondamento.
Concluse le indagini peritali svolte a seguito dell'espletata CT, all'esito del procedimento, l'arbitro unico dr. emetteva quindi il lodo di cui innanzi. Persona_1
Avverso tale lodo il Sig. ha promosso quindi impugnazione deducendo i Parte_1
seguenti motivi di impugnazione:
I) “nullità del lodo per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia ex art. 829, comma 3 c.p.c.”, lamentando che l'IT sia in specie incorso in violazione e/o falsa applicazione dell'art 2285 c.c. per aver erroneamente ritenuto integrata la giusta causa di recesso.
II) “nullità del lodo ai sensi dell'art. 829, n. 5, in relazione all' art. 823 cpc., assumendo carente e finanche inesistente la motivazione in ordine alla sussistenza di plurime condotte integranti la violazione dei doveri dell'amministratore, sig. , motivazione in specie unicamente Parte_1
esposta in riferimento ad una serie di documenti prodotti nel procedimento dalla parte attrice, senza correlativa esposizione dell'iter argomentativo seguito per la loro valutazione.
III) “nullità del lodo ex art . 829, co 1 n. 12 c.p.c.”, per avere l'IT omesso di pronunciarsi sulla domanda svolta in via principale dal nel giudizio arbitrale afferente l'accertamento della Pt_1
responsabilità di natura contrattuale ed extra contrattuale del nella formazione della situazione CP_1
debitoria della CP_2
pagina 8 di 22 IV) “nullità del lodo ex art. 829, co. 1 n. 8 c.p.c.”, in quanto contrario al provvedimento reso dal
Giudice dr. Edoardo Di Capua del Tribunale di Torino nel procedimento RG 14517/2018 ( doc. 8 prodotto in allegato all'istanza per la nomina di arbitro) con riguardo all'esistenza di responsabilità del nella formazione del debito della Pt_1 CP_2
Deduce in specie la parte impugnante, con primo motivo di nullità, la violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia ex art. 829, comma 3 c.p.c., avendo l'IT erroneamente ritenuto integrata la giusta causa di recesso prevista dall'art 2285 cc sul presupposto della violazione dell'art 2320 co 3 c.c.
Rileva infatti che il recesso può ex art. 2285 c.c. essere esercitato allorché sussista giusta causa, laddove per giusta causa si intende l'altrui violazione di obblighi contrattuali ovvero la violazione dei doveri di fedeltà, lealtà, diligenza e correttezza che ineriscono alla natura fiduciaria del rapporto fra soci, sì che il recesso del socio in tanto è determinato da giusta causa in quanto costituisce legittima reazione al comportamento degli altri soci che, sotto il profilo oggettivo, sia tale da minare alla base il reciproco rapporto fiduciario.
Lamenta peraltro che, nella valutazione dell'efficacia della dichiarazione di recesso, l'IT avrebbe del tutto omesso di considerare gli elementi prodotti nel giudizio arbitrale comprovanti l'effettiva conoscenza, da parte del socio , della comunicazione di recesso. Parte_1
Pur identificando correttamente la data rispetto alla quale fosse neceSArio effettuare la valutazione di sussistenza della giusta causa , avendo l'attore chiesto che fosse riconosciuta la legittimità del recesso a decorrere dal 19 dicembre 2019 - data alla quale, con lettera raccomandata - aveva comunicato di voler esercitare ai sensi dell'articolo 2285 c.c. il suo diritto di recesso per giusta causa a cagione del comportamento del socio GN - l'IT analizzava quindi le condotte Parte_1
asseritamente tenute dal socio accomandatario, , in epoca anteriore alla comunicazione Parte_1
di recesso.
E, tuttavia, al momento della comunicazione di recesso, alcuna condotta in violazione dei doveri dell'amministratore risultava in effetti ascrivibile al sig. , tanto meno quella indicata Pt_1 dall'IT, ovverosia, aver ingiustamente negato la documentazione contabile al socio accomandante.
Il socio sig. , infatti, alla data del 19.12.2019 disponeva della documentazione contabile CP_1
richiesta in visione, come evidente dall'esame della documentazione prodotta nel giudizio arbitrale.
Rileva infatti come risultasse dal documento n. 29 (missiva del commercialista Sabatino) che i documenti di entrambe le società (appunto la Sicly srl e la erano sempre stati detenuti, ed Parte_2
erano quindi nella disponibilità della segretaria della Sicly, moglie del sig. , GNa CP_1 Persona_8
[...]
pagina 9 di 22 Rileva inoltre come ciò emergesse anche dal verbale redatto in data 24.07.2019 ( documento n. 48) in contraddittorio tra il GN , la OT.SA collaboratrice del OT. , l'avv. Pt_1 Per_2 Parte_5
Sconza, delegato dell'avv. Panzica, legale del , ed il OT. , commercialista CP_1 Persona_9
della Sicly.
Da tale documento risulta infatti l'avvenuta consegna di tutta quanta la documentazione richiesta dal ed ordinata dal giudice di cui, peraltro, il era già a conoscenza fin dal 2018 per CP_1 CP_1
interposto possesso della . Parte_6
Mai peraltro vi era stata quindi alcuna contestazione in merito alla regolarità sia formale che sostanziale di tale documentazione.
Rileva infine - allegando circostanza non ancora nota in sede di arbitrato - intervenuto quindi il rinvio a giudizio disposto nei confronti del sig. e la fiSAzione dell'udienza preliminare di Controparte_1
cui ai docc. n. 95 e 96 in relazione ai fatti come sopra contestatigli, a conferma di quanto già evidenziato con la produzione della denuncia querela, anch'eSA non presa in considerazione dall'arbitro. Rileva infatti come, fra i molteplici capi di imputazione contestati al vi sia anche il CP_1
capo 6 che recita letteralmente: imputato (omissis) “il solo del reato di cui all'art. 646 c.p. perché al fine di trarre un ingiusto CP_1
profitto si appropriava della documentazione contabile della di tra cui Parte_2 Parte_1
fatture anni dal 2004 al 2017, mastrini contabili e dichiarazioni iva dal 2004 al 2017, della quale aveva la disponibilità in quanto collocata in un vano del capannone sito in Settimo T.se Via Leinì n. 148, condotto in locazione da Sicly s.r.l.; segnatamente ometteva di restituire la predetta documentazione al
, che gliene aveva fatto richiesta e sostituiva le chiavi e codi di allarme del capannone. Pt_1
Commesso in Settimo T.se tra il 26 febbraio 2018.
Rileva peraltro come, nel caso di specie, la CT esperita in sede arbitrale- le cui conclusioni sono state pienamente condivise dall'IT, essendo fondate su un esame attento della contabilità sociale e prive di vizi logici o di giudizio – abbia in effetti accertato che il aveva regolarmente tenuto le Pt_1
scritture contabili, sicché il socio accomandante disponeva di tutta la documentazione neceSAria per esercitare quel potere di controllo, potendo trarre dalla steSA le informazioni relative alla gestione dell'ente.
Non gravava sul , invece, l'obbligo di informare di volta in volta le medesime delle operazioni Pt_1
compiute.
Lamenta altresì l'impugnante, con secondo motivo di impugnazione del lodo, ai sensi dell'art. 829, n.
5, in relazione all' art. 823 cpc., del tutto carente e finanche inesistente la motivazione resa dall'IT nel rilevare che “… il comportamento dell'amministratore GN , reiterato nel tempo Parte_1
pagina 10 di 22 anche in presenza di un provvedimento giudiziario che gli imponeva di tenere una determinata condotta, il prolungato ed incontestato insanabile dissidio tra i soci, la violazione di gravi obblighi contrattuali, anche di rilievo penale, come risultanti dalla documentazione prodotta in causa da Parte attrice ed in particolare ai docc. 1-3-10-11-12-13-14-15-16-17-17bis e 20, impongono all'IT
l'accoglimento della domanda di Parte attrice (v. , pag. 20 ”. Assume infatti che tale motivazione, CP_4 con riferimento alla fattispecie di cui all'art 2285 cc, risulti all'evidenza una motivazione meramente perpleSA ed apparente.
Il richiamo a documentazione prodotta da controparte (docc. 1-3-10-11-12-13-14-15-16-17-17bis e 20 di parte avversa), infatti, non può considerarsi utile esposizione dell'iter argomentativo a sostegno dell'integrazione del requisito della giusta causa previsto dall'art 2285 cc. , dovendosi ravvisare il difetto di motivazione ai sensi dell'art. 829, n. 5, in relazione all' art. 823 nelle ipotesi in cui la motivazione manchi del tutto, o sia, come in specie, a tal punto carente tale da non consentire di comprendere l'iter del ragionamento seguito dagli arbitri e di individuare la ratio della decisione adottata.
Lamenta infatti non sia dato in specie comprendere quali sarebbero le riferite condotte – anche di rilievo penale – imputate al , atteso che l'unico soggetto sottoposto a procedimento penale per Pt_1
plurime ipotesi di reato inerenti la conduzione illecita di società, tra le quali figura proprio la CP_2
risulta essere il Sig. e non già il sig. , posto che l'unica azione Controparte_1 Parte_1
penale nella quale lo stesso era stato coinvolto a seguito di una strumentale denuncia del si era CP_1 concluso con l'archiviazione.
Con terzo motivo di nullità parte esponente deduce la nullità del lodo ex art. 829, co 1 n. 12 c.p.c., avendo l'IT del tutto omesso di pronunciarsi sulla domanda svolta in via principale dal Pt_1
nel giudizio arbitrale e relativa all'accertamento della responsabilità di natura contrattuale ed extra contrattuale del nella formazione della situazione debitoria della , assumendo che, nel CP_1 CP_2
giudizio relativo alle cause comportanti il dissidio tra soci , o comunque relativo alla giusta causa per condotta attribuita al socio accomandatario, dovrebbe ritenersi imprescindibile l'esame delle condotte tutte tenute dal socio accomandante, , poiché solo a quest'ultimo si doveva in effetti Controparte_1
la frattura del vincolo fiduciario tra soci, nonché il depauperamento della società ; condotte CP_2
peraltro descritte compiutamente negli atti dell'indagine penale conclusasi con la richiesta di rinvio a giudizio del e la fiSAzione dell'udienza preliminare al 23 11.2023. CP_1
Con quarto motivo di nullità, la parte impugnante eccepisce infine la nullità del lodo ai sensi dell'art. 829, co. 1 n. 8 c.p.c., assumendo che esso risulti di contenuto contrario al provvedimento reso dal Giudice dr. Edoardo Di Capua del Tribunale di Torino nel procedimento RG 14517/2018
pagina 11 di 22 (produzione in arbitrato doc. 8 istanza per la nomina di arbitro) con riguardo all'esistenza di responsabilità del nella formazione del debito della Pt_1 CP_2
Pur non trattandosi di sentenza paSAta in giudicato in senso stretto, il provvedimento emesso dal
Tribunale di Torino e sopra indicato, risulta essere una statuizione non impugnata da controparte e dunque irretrattabile attinente e sovrapponibile al merito della vicenda trattata dall'arbitro.
Segnatamente, il Tribunale di Torino, esaminate le riferite condotte inadempienti tenute dal Pt_1
(in parte costituenti le medesime condotte contestate al nella comunicazione di recesso Pt_1
inoltrata dal ) ha ritenuto di rigettare la richiesta di revoca del socio accomandatario avanzata in CP_1 via d'urgenza dal socio accomandante . CP_1
Considerato che dette condotte sono state – seppur laconicamente richiamate – considerate dall'arbitro, causa ed origine del dissidio tra soci, appare evidente l'esistenza di un contrasto insanabile tra i due provvedimenti (ordinanza resa nell'ambito del procedimento RG 14517/2018 Tribunale di Torino e lodo impugnato) idoneo a generare un' incertezza del diritto in contesa meritevole di attento vaglio da parte della Corte adita.
Parte impugnante chiede quindi dichiararsi la nullità del lodo impugnato e, in sede rescissoria, respingersi la domanda formulata dal ricorrente in sede arbitrale per la declaratoria della responsabilità personale dell'esponente nella formazione della situazione debitoria della per essere stata la CP_2
steSA determinata per fatto, colpa e responsabilità di natura sia contrattuale che extracontrattuale del GN;
respingersi la domanda del ricorrente rivolta alla declaratoria di legittimità Controparte_1
del suo recesso dalla compagine sociale. In via subordinata, qualora fosse accertata la legittimità del recesso del GN chiede in ogni caso respingersi la domanda del ricorrente per il pagamento in CP_1
suo favore di qualsivoglia somma derivante dalla liquidazione della sua quota di partecipazione alla società per insussistenza di alcun valore attivo nel patrimonio della CP_2
Si è costituito nel procedimento di impugnazione il sig. , eccependo in via preliminare CP_1
l'inammissibilità dell'impugnativa del lodo per non aver parte appellante offerto in produzione, unitamente all'atto di appello, entro il termine ultimo dell'11/11/2023, ed anche in seguito, l'intero fascicolo del procedimento arbitrale, composto dal fascicolo d'ufficio dell'IT e dai fascicoli “atti e documenti” di tutte le parti costituite, assumendo inutilizzabili i documenti prodotti da parte impugnante con chiavetta USB depositata dopo il deposito dell'atto di impugnazione.
Nel merito contesta comunque la fondatezza dei motivi di nullità invocati dalla controparte a fondamento dell'impugnazione promoSA, assumendo, da un lato, inammissibile l'eccezione di violazione di norme di diritto attinenti al merito da parte dell'IT, rilevando peraltro come, con mail del 20 luglio 2020 (doc. 21), in risposta al recesso comunicato dal sig. , la steSA P&G CP_1
pagina 12 di 22 amministrata dal sig. , nulla avesse eccepito in ordine alla legittimità del recesso CP_2 Pt_1
esercitato dal socio accomandante. Contesta altresì la prospettazione avversaria secondo cui , alla data del 19 dicembre 2019 il socio receduto, GN , avrebbe avuto a sue mani tutta la CP_1
documentazione societaria, contraddetta dalla documentazione versata in atti riferibile alle richieste stragiudiziali, rimaste inevase, di accesso ai documenti contabili della e conseguente CP_2
procedimento cautelare e successivo procedimento ex art. 669 duodecies c.p.c. che il Sig. aveva CP_1
dovuto radicare presso il Tribunale di Torino per ottenere la documentazione neceSAria al fine di effettuare la valutazione dell'azienda e della propria quota (doc. 13 e 14). Assume peraltro inammissibili le produzioni svolte da controparte in relazione a documenti non versati già in sede arbitrale. Si oppone inoltre all'acquisizione del fascicolo penale Trib. di Ivrea RGNR n. 4262/2019 e n.
887/2020 RG GIP richiesta da controparte in quanto irrilevante ed afferente ad altra società estranea ai fatti di cui si discute e alle parti in causa.
Parte convenuta assume peraltro che l'impugnazione ex adverso promoSA debba dichiararsi inammissibile anche in relazione alla lamentata nullità del lodo per carenza assoluta di motivazione in ordine alla ritenuta legittimità del recesso formulato dal sig. , rilevando come l'IT abbia CP_1
evidenziato invece, a fondamento della pronuncia resa, le circostanze di fatto che configurano, nel caso, una giusta causa di recesso, ed in specie il comportamento dell'amministratore sig. , reiterato Pt_1
nel tempo, anche in presenza di un provvedimento giudiziario che gli imponeva di tenere una determinata condotta;
l'insanabile dissidio tra i soci;
la violazione di gravi obblighi contrattuali;
la violazione di gravi obblighi di rilievo penale.
Contesta inoltre l'omeSA pronuncia in relazione alla domanda che il sig. assume di aver Pt_1 formulato in sede arbitrale per l'accertamento della responsabilità del GN in ordine alla CP_1
formazione della situazione debitoria della società, rilevando per contro come siffatta domanda non sia stata in alcun modo proposta;
rileva inoltre come il lodo rechi comunque statuizione generale con cui si dichiara “respinta, superata e/o assorbita ogni altra o diversa domanda, istanza ed eccezione formulata dalle Parti, ivi comprese quelle istruttorie”.
Parte convenuta chiede quindi in via preliminare addivenirsi alla definizione del giudizio ex art. 348 bis c.p.c. per inammissibilità e/o manifesta infondatezza dell'appello.
Chiede inoltre la condanna del GN al risarcimento del danno per responsabilità Parte_1 aggravata da lite temeraria ex art. 96, co. 1, c.p.c., essendo l'agire in giudizio da parte del GN
doloso e/o gravemente colposo per il danneggiato GN;
in subordine, parte appellata Pt_1 CP_1
chiede la condanna del GN al pagamento a favore dell'esponente di una somma Parte_1
equitativamente determinata dal Giudice ex art. 96, co. 3 c.p.c.
pagina 13 di 22 Nella non creduta ipotesi di annullamento del lodo, e della conseguente necessità di una nuova decisione della lite limitatamente ai motivi di impugnazione ex adverso formulati, assume peraltro doversi tenere conto delle difese già svolte in sede arbitrale da intendersi tutte interamente richiamate.
Chiede quindi accertarsi pacifica e legittima la risoluzione unilaterale del rapporto societario, rilevando come la mancata consegna da parte dell'amministratore della società nonché del socio CP_2
accomandatario GN , al socio accomandante GN , della documentazione Pt_1 CP_1
contabile e dei libri sociali della società è dato fattuale, confermato dalle prove offerte da parte appellata (tra cui un ricorso in sede cautelare e conseguente ordinanza per la consegna dei documenti contabili e dei libri sociali della . CP_2
Assume quindi correttamente e fondatamente accertato in sede arbitrale che, nel caso di specie, ricorrano plurimi giustificati motivi di recesso, tutti documentalmente provati, ed in specie, oltre al mancato accesso alla documentazione sociale, il prolungato ed incontestato insanabile dissidio tra i soci, sfociato in innumerevoli liti giudiziarie, la violazione di gravi obblighi contrattuali da parte del GN nonché la violazione di obblighi anche di rilievo penale sempre da parte del GN Pt_1
. Pt_1
In sede istruttoria, si oppone all'ammissione dei capi di prova avversari perché inammissibili e irrilevanti per i motivi già dedotti e chiede, nella denegata ipotesi di ammissione, ammettersi i capi di prova per interrogatorio e testi da n. 1 a n. 10, già dedotti in sede di seconda memoria di replica in sede arbitrale ed ammettersi comunque il sig. a rendere prova contraria sui Controparte_1
medesimi capi dedotti dal GN a prova diretta. Parte_1
Chiede pertanto dichiararsi inammissibile l'avversa impugnazione per la mancata produzione dell'intero fascicolo del procedimento arbitrale e in ogni caso dichiararsi inammissibile in quanto nuova e/o depositata tardivamente, tutta la documentazione contenuta nella chiavetta USB depositata da parte appellante in data 12/12/2023.
Nel merito chiede respingersi l'appello proposto e tutte le domande svolte dal GN Parte_1
in via rescindente e in via rescissoria e per l'effetto dichiararsi valido e/o efficace e/o non annullabile tra le parti il lodo arbitrale impugnato, con conferma di quanto ivi statuito, anche in punto spese di procedura sia legali che peritali. In via subordinata e rescissoria, in denegato caso di declaratoria di nullità e/o annullabilità del lodo impugnato, accogliersi le conclusioni rassegnate in sede arbitrale.
Non si sono costituiti nel procedimento la ed il Controparte_2
sig. quale liquidatore e legale rappresentante della predetta Società, pure Controparte_2
ritualmente citati in giudizio;
sussistono pertanto i presupposti per la loro declaratoria di contumacia.
pagina 14 di 22 Dichiarata preliminarmente inammissibile l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del lodo impugnato promoSA dalla parte impugnante, rigettate altresì le ulteriori eccezioni preliminari formulate dalle parti, di inammissibilità dell'impugnazione, da un lato, per omeSA produzione, da parte dell'attore, di atti e documenti del giudizio arbitrale, e di tardività della costituzione del convenuto dall'altro, il G.I. disponeva per la remissione della causa in decisione e, all'esito dell'udienza disposta ex art. 352 c.p.c. , riservava di riferire al Collegio.
L'impugnazione in esame si appalesa con ogni evidenza infondata ed in parte finanche inammissibile, tale risultando in specie il primo motivo formulato dall'odierno attore ex art. 829, comma II, c.p.c.
Ed infatti il sig. deduce in specie nullità del lodo impugnato per violazione delle regole di Pt_1
diritto relative al merito della controversia ex art. 829, comma 3 c.p.c., lamentando che l'IT sia incorso in violazione e/o falsa applicazione dell'art 2285 c.c. per aver erroneamente ritenuto integrata la giusta causa di recesso.
E, tuttavia, pur premesso che l'IT avrebbe correttamente individuato la data rispetto alla quale effettuare la valutazione di sussistenza della giusta causa, con riferimento alla data della comunicazione di recesso trasmeSA dal sig. , ed avrebbe quindi analizzato le condotte tenute dall'esponente nel CP_1
periodo antecedente al fine di verificare se esse integrino o meno comportamenti in violazione degli obblighi dell'amministratore, tali da legittimare quindi il recesso del socio, il sig. assume Pt_1
infine che al momento della comunicazione di recesso, alcuna condotta in violazione dei doveri dell'amministratore risultava in effetti ascrivibile al sig. , tanto meno quella indicata Pt_1 dall'IT, ovverosia, l'aver ingiustamente negato la documentazione contabile al socio accomandante.
Non censura peraltro in alcun modo le ampie premesse pure svolte dall'IT nel contesto del lodo ora impugnato sui criteri normativi da ritenersi applicabili per la verifica della sussistenza di giusta causa a fondamento del recesso esercitato dal sig. come da comunicazione raccomandata A.R. CP_1
in data 19.12.2019.
Premesso infatti che, a norma del dettato ex art. 2285 c.c. , il socio può legittimamente recedere dalla società unicamente quando eSA sia contratta a tempo indeterminato, ovvero nei casi previsti dal contratto e comunque per giusta causa;
escluso quindi che la costituita per trasformazione Parte_2
della sia a tempo indeterminato, avendo durata prevista sino al 31.12.2030, l'IT CP_9
conclude quindi che da detta Società poSA unicamente recedersi legittimamente per giusta causa.
pagina 15 di 22 dell'oggetto sociale deliberato a maggioranza (…), la violazione del diritto dell'accomandante di informazione e comunicazione (…), solo alcune decisioni attribuiscono rilevanza a profili soggettivi incidenti comunque sul reciproco rapporto fiduciario (…)”
Orbene il sig. non contesta in alcun modo la pertinenza e correttezza dei principi normativi Pt_1
richiamati dall'IT, né i criteri di interpretazione proposti nel contesto del lodo impugnato;
egli ribadisce infatti che “in caso di recesso per giusta causa il giudicante dovrà prima valutare l'efficacia
pagina 16 di 22 della predetta dichiarazione e poi la sussistenza della giusta causa di recesso (ricondotta alla violazione degli obblighi contrattuali e di fedeltà, diligenza e correttezza incidenti sulla natura fiduciaria del rapporto), attraverso l'accertamento dei fatti fondanti la dichiarazione di recesso e la relativa qualificazione come integranti l'invocata giusta causa (cfr. Cass. 10 giugno 1999, n. 5732).
Tale valutazione - che deve investire la dichiarazione di recesso così come formulata e motivata dal socio recedente, a nulla rilevando che questi deduca e chieda di provare, in corso di giudizio, fatti e circostanze precedentemente non dedotti che, solo in astratto, potrebbero integrare una giusta causa di recesso - deve avere ad oggetto l'atto di citazione nella sua complessità, individuando i limiti ed il contenuto della dichiarazione attraverso un'interpretazione che tenga conto di tutte le parti di cui l'atto stesso si componga e giunga all'identificazione della concreta volontà del dichiarante (ancora,
CaSAzione civile, sez. I, 10/06/1999, n. 5732)”.
E, tuttavia l'odierno attore rileva infine che, “tanto chiarito in punto di diritto e venendo al merito della vicenda, appare evidente l'error iudicandi in cui è incorso l'IT in relazione all'art. 2285 cc. (…)”.
Ed infatti “riconosciuta la legittimità del recesso a decorrere dal 19 dicembre 2019 ( data nella quale con lettera raccomandata aveva comunicato esercitare ai sensi dell'articolo 2285 c.c. il suo diritto di recesso per giusta causa a cagione del comportamento del socio GN ), analizzava, Parte_1
di fatto, le condotte asseritamente tenute dal socio accomandatario, , in epoca anteriore Parte_1
alla comunicazione di recesso. Tale contegno integra la violazione e/o falsa applicazione dell'art 2285 cc a mente del quale, i fatti costituenti violazione dei doveri dell'amministratore devono essere sussistenti al momento della comunicazione della volontà di esercitare il recesso da parte del socio accomandatario (…)”, laddove in specie “al momento della comunicazione di recesso, alcuna condotta in violazione dei doveri dell'amministratore, tanto meno quella indicata dall'IT, ovverosia, aver ingiustamente negato la documentazione contabile al socio accomandante, risultava integrata.
Il socio , infatti, alla data del 19.12.2019 disponeva della documentazione contabile richiesta in CP_1
visione.
Sul punto era ed è sufficiente esaminare la documentazione prodotta nel giudizio arbitrale.”
Orbene la censura così esposta non vale in alcun modo ad evidenziare “violazione delle regole di diritto relative al merito”, posto che i principi richiamati ed esposti in sede arbitrale in ordine alla natura, gravità e rilevanza della giusta causa idonea a legittimare il recesso dalla società non sono in specie in nessun modo contestati dall'odierno attore, che lamenta piuttosto che l'IT non abbia adeguatamente valutato la documentazione in atti, a suo dire idonea e sufficiente a comprovare che egli, quale amministratore della non aveva in alcun modo negato al socio accomandante Parte_2
pagina 17 di 22 accesso alla richiesta documentazione sociale, che era invece nella piena disponibilità del socio stesso al momento dell'esercizio del recesso.
Trattasi, dunque, di doglianza unicamente relativa alla ricostruzione del fatto assunto dall'IT a fondamento della pronuncia emeSA e, dunque, “in fatto” non già a violazione di regola di diritto.
Deve ritenersi infatti, secondo principi ormai da tempo univocamente affermati dalla Suprema Corte in materia, che “la denuncia di nullità del lodo arbitrale per inosservanza delle regole di diritto "in iudicando" è ammissibile solo se circoscritta entro i medesimi confini della violazione di legge opponibile con il ricorso per caSAzione ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.; ne consegue
l'inammissibilità del motivo di ricorso con il quale per mezzo dell'impugnazione per nullità del lodo si contesti la valutazione dei fatti dedotti e delle prove acquisite nel corso del procedimento arbitrale perché tale valutazione è negozialmente rimeSA alla competenza istituzionale degli arbitri” ( Cass. Civ. Sez. 2 - , Ordinanza n. 13604 del 16/05/2024; Cass. Civ. Sez. 1 - , Ordinanza n.
16559 del 31/07/2020 ).
Palesemente infondato deve ritenersi del resto il secondo motivo di impugnazione dedotto dall'odierno attore, nel lamentare carente motivazione del lodo impugnato nella parte in cui l'IT rileva che “… il comportamento dell'amministratore GN , reiterato nel tempo anche Parte_1
in presenza di un provvedimento giudiziario che gli imponeva di tenere una determinata condotta, il prolungato ed incontestato insanabile dissidio tra i soci, la violazione di gravi obblighi contrattuali, anche di rilievo penale, come risultanti dalla documentazione prodotta in causa da Parte attrice ed in particolare ai docc. 1-3-10-11-12-13-14-15-16-17-17bis e 20, impongono all'IT l'accoglimento della domanda di Parte attrice (v. Lodo , pag. 20 ”. L'odierno attore contesta infatti che il mero richiamo alla documentazione prodotta dalla controparte valga a dar conto dell'iter argomentativo a sostegno della ritenuta sussistenza di giusta causa a sostegno del recesso formulato dal sig. CP_1
dalla compagine sociale della Parte_2
Trascura tuttavia l'odierno attore di considerare che l'assunto motivazionale richiamato consegue, nel contesto della pronuncia arbitrale impugnata, a ben più ampia disamina e motivata interpretazione della documentazione richiamata, laddove “in tema di arbitrato, l'obbligo di esposizione sommaria dei motivi della decisione imposto agli arbitri dall'art. 823, n. 5, c.p.c., il cui mancato adempimento determina la possibilità di impugnare il lodo ai sensi dell'art. 829, comma 1, nn. 4 e 5, c.p.c., può ritenersi non soddisfatto solo quando la motivazione manchi del tutto o sia talmente carente da non consentire di comprendere l'"iter" logico che ha determinato la decisione arbitrale o contenga contraddizioni inconciliabili nel corpo della motivazione o del dispositivo tali da rendere incomprensibile la "ratio" della decisione” ( Cass. Civ. Sez. 2 - , Ordinanza n. 16077 del 09/06/2021;
pagina 18 di 22 Cass. Civ. Sez. 1, Sentenza n. 28218 del 18/12/2013 ). Si legge infatti nel suddetto lodo:
pagina 19 di 22 E, dunque, “decorso il termine semestrale previsto dall'art. 2289, ultimo comma, c.c. per la liquidazione della quota a seguito di recesso, il sig. sollecitava mediante il proprio Legale e con CP_1
comunicazione in data 10 luglio 2020 ( prodotta da Parte attrice quale doc. sub 20 con l'istanza di nomina di IT ) il sig. a provvedervi. Quest'ultimo riscontrava, mediante il proprio Pt_1
Difensore, la predetta lettera con comunicazione a mezzo mail in data 20 luglio 2020 ( prodotta da
Parte attrice quale doc. sub 21 con l'istanza di nomina di IT ), limitandosi a informare il sig.
del valore negativo della quota, tralasciando di contestare la causa sottesa all'esercizio del CP_1
recesso )”. Conclude quindi l'IT: “Fondata appare dunque la richiesta del sig. in data 19 CP_1
dicembre 2019 di vedere riconosciuta la giusta causa del recesso, in quanto la decisione del socio accomandatario di non consentirgli l'accesso alla documentazione sociale risultava priva di giustificazione”.
Il richiamo sommario finale alla documentazione ritenuta rilevante a comprova delle ravvisate ripetute violazioni del sig. alle sue obbligazioni contrattuali costituisce, dunque, mera chiosa finale di Pt_1
ben più ampia motivazione innanzi esposta.
Parimenti infondato risulta altresì il terzo motivo di impugnazione dedotto dall'odierno attore, che lamenta omeSA pronuncia arbitrale in ordine a domanda di accertamento della responsabilità di natura contrattuale ed extra contrattuale del nella formazione della situazione debitoria della CP_1
che non risulta, tuttavia, mai formulata nel giudizio arbitrale. CP_2
Si leggono infatti nella memoria di costituzione del sig. le seguenti conclusioni: Pt_1
“Voglia l'IT nominato
Accertare e dichiarare
La natura rituale e di diritto del procedimento arbitrale instaurato dal Sig. Controparte_1
Nel merito: respingere la domanda del ricorrente rivolta alla declaratoria della responsabilità personale del comparente in ordine alla formazione della situazione debitoria della per essere stata, CP_2
viceversa, la steSA determinata per fatto, colpa e responsabilità di natura sia contrattuale che extracontrattuale del Sig. . Controparte_1
Respingere la domanda del ricorrente rivolta alla declaratoria di legittimità del suo operato recesso dalla compagine sociale per asserita giusta causa per completa assenza dei presupposti legittimanti siffatta iniziativa
Respingere la domanda del ricorrente rivolta a conseguire la condanna, tra gli altri, del Sig.
[...]
, al pagamento di qualsivoglia somma derivante dalla liquidazione della sua quota di Pt_1
partecipazione alla società per insussistenza di qualsivoglia valore attivo discendente dalla stima del pagina 20 di 22 patrimonio della P&G nel suo complesso e, conseguentemente, della sua partecipazione, per essere tali valori di segno ampliamente negativo”.
Pare, dunque, evidente che l'accertamento dell'allegata responsabilità del sig. nella formazione CP_1
dell'esposizione debitoria della sia semmai sollecitata solo in via incidentale, ai fini del Parte_2
rigetto dell'avversa domanda di accertamento di pari responsabilità dello stesso sig. , non Pt_1
richiedendo quindi pronuncia in merito.
Deduce peraltro l'odierno attore, con quarto motivo di impugnazione, che il lodo impugnato sia stato reso in aperto contrasto con provvedimento reso dal Giudice dr. Edoardo Di Capua del Tribunale di
Torino nel procedimento RG 14517/2018 (produzione in arbitrato doc. 8 istanza per la nomina di arbitro) con riguardo all'esistenza di responsabilità del nella formazione del debito della P&G Pt_1
sas., assumendo che detto provvedimento, pur non integrando sentenza paSAta in giudicato in senso stretto ai sensi del disposto ex art. 829 n. 8 c.p.c., “risulta essere una statuizione non impugnata da controparte e dunque irretrattabile attinente e sovrapponibile al merito della vicenda trattata dall'arbitro”.
Il provvedimento richiamato, quale mera ordinanza di rigetto di istanza cautelare promoSA ex art. 700
c.p.c., risulta peraltro finanche inidoneo ad attingere efficacia di giudicato ( Cass. Civ. Sez. U,
Ordinanza n. 6039 del 28/02/2019 ) e risulta comunque fondato su sommario accertamento negativo – quale consentito in sede cautelare – di condotte del sig. in violazione degli obblighi connessi Pt_1
alla carica di amministratore nell'ambito della tali da giustificarne la revoca o sostituzione, Parte_2
come richiesta appunto dal ricorrente. Trattasi, dunque, di provvedimento inidoneo ai fini del riscontro di vizio del lodo impugnato quale dedotto ex art. 829 n. 8 c.p.c. e comunque relativo a fatti del tutto estranei all'oggetto stesso del giudizio arbitrale.
Addivenendosi pertanto ad integrale rigetto dell'impugnazione in esame, le spese del presente giudizio seguono la piena soccombenza dell'odierno attore e si liquidano come da dispositivo in applicazione di valori medi dei parametri normativi in vigore e di cui al D.M. n. 55/2014 come attualmente in vigore, avuto riguardo al valore indeterminabile della controversia, pure assunto in specie in riferimento alla fascia inferiore di riferimento tabellare ( da € 26.000,00 ad € 52.000,00 ), alla sua media complessità ed all'attività difensiva concretamente svolta dalle parti nel giudizio, che ha comportato pieno svolgimento delle fasi di studio della controversia, introduttiva e di decisione, sia per il procedimento di merito, sia per il sub-procedimento cautelare conseguente ad istanza attorea di sospensione dell'efficacia esecutiva del lodo impugnato.
pagina 21 di 22 Non si ravvisano peraltro in specie i presupposti per la condanna dell'attore ex art. 96 c.p.c., quale pure richiesta dalla controparte, non potendosi ritenere, in carenza di specifiche allegazioni e deduzioni dello stesso convenuto in merito, che il sig. abbia agito in giudizio con mala fede o colpa grave. Pt_1
Ai sensi di quanto disposto dall'art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/2002 parte attrice è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la steSA impugnazione principale ( v. App. Genova, Sentenza n. 475/2024 in data 26.03.2024; App. Firenze,
Sentenza n. 255/2023 in data 09.05.2023; App. Torino, Sentenza in data 15.02.2024 ).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Torino, definitivamente pronunciando, previa declaratoria della contumacia della , e del sig. , quale Controparte_2 Controparte_2
liquidatore e legale rappresentante della predetta Società, così provvede:
1) rigetta integralmente l'impugnazione promoSA dal sig. ex artt. 828 e 829 c.p.c. Parte_1
per la declaratoria di nullità del lodo arbitrale depositato in data 7.7.2023 dall'IT Unico Dr.
Persona_1
2) rigetta la domanda formulata dal convenuto ex art. 96 c.p.c.;
3) condanna il sig. a rimborsare al sig. le spese del presente Parte_1 Controparte_1
giudizio, che si liquidano in € 3.228,00 per compensi per il sub-procedimento cautelare ed in
€ 6.946,00 per compensi, oltre rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15% del compenso totale della prestazione, CPA ed IVA se previste per legge;
4) dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/2002 a carico di parte attrice.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del 18.03.2025
Il Presidente est.
OT.SA Anna Bonfilio
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