Sentenza 11 gennaio 2023
Ordinanza cautelare 5 maggio 2023
Rigetto
Sentenza 13 gennaio 2025
Rigetto
Sentenza 19 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 19/05/2025, n. 4278 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 4278 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 04278/2025REG.PROV.COLL.
N. 02574/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2574 del 2023, proposto dal
Ministero dell’interno, in persona del Ministro pro tempore , e dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Foggia, in persona del Comandante pro tempore , rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12 e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
i signori MI RC e MI LO, rappresentati e difesi dagli avvocati Guido De Santis e Antonio Zimbardi, con domicilio eletto presso lo studio del primo, in Roma, Via Sant’Angela Merici, n. 96 e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sezioni unite, 11 gennaio 2023, n. 77, resa tra le parti, notificata il 14 febbraio 2023 e concernente il diritto al compenso per lavoro straordinario;
Visto il ricorso in appello e relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’atto di costituzione dei signori MI RC e MI LO;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 6 maggio 2025 il consigliere Luca Di Raimondo e viste le conclusioni delle parti come in atti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Oggetto del presente giudizio è la verifica della sussistenza dei presupposti di legge per il pagamento degli straordinari a due Vigili del Fuoco addetti alla sede di Foggia ed impiegati nella guida dei mezzi di soccorso del Corpo.
2. Nel giudizio di primo grado definito con la sentenza oggetto del presente appello, i signori MI RC e MI LO hanno chiesto al Tar competente l’accertamento del loro diritto e la conseguente condanna dell’Amministrazione al pagamento in loro favore rispettivamente della somma di € 2.042,82 e di quella di € 6.254,56 a titolo di compenso per lavoro straordinario, come da diffida notificata il 4 maggio 2017.
2. Il Tribunale territoriale ha accolto il ricorso con sentenza 11 gennaio 2023, n. 77, ritenendo provato il credito, tranne che per una parte relativa al ricorrente MI LO, rispetto al quale il primo giudice ha accolto l’eccezione di prescrizione sollevata dall’Amministrazione intimata.
3. Con appello notificato il 9 marzo 2023 e depositato il 18 marzo successivo, il Ministero dell’interno e il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Foggia hanno impugnato, chiedendone la riforma previa istanza cautelare, la sentenza indicata in epigrafe, affidando il proprio gravame a tre mezzi di censura, con i quali lamentano:
“ 1) INUTILIZZABILITA’ DI PROVE ILLEGITTIMAMENTE ACQUISITE DAI RICORRENTI E PRODOTTE IN GIUDIZIO. ”: secondo gli appellanti, erroneamente il primo giudice avrebbe posto a fondamento della propria decisione documenti riservati di proprietà del datore di lavoro, che i lavoratori avrebbero fotocopiato a sua insaputa e prodotto in giudizio in violazione delle regole processuali sull’acquisizione e dimostrazione della prova;
“ 2) ERROR IN IUDICANDO: ERRONEITA’ DELLA SENTENZA. MANIFESTAILLOGICITA’ DELLA MOTIVAZIONE. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONEDELLE NORME DI CONTABILITA’ DI STATO E DELL’ART. 97 DELLA COSTITUZIONE .”: il motivo è teso a dimostrare che il Tar avrebbe completamente ignorato non solo il principio secondo cui è indispensabile che per delibare correttamente sia proposta una precisa domanda dell’interessato tendente all’ottenimento del compenso spettante e previsto dalla normativa contabile, ma anche quello secondo cui la retribuibilità del lavoro straordinario è condizionata all’esistenza di una formale e preventiva autorizzazione da parte dell’Amministrazione, datrice di lavoro;
“ 3) ERRONEA QUANTIFICAZIONE DELLE SOMME RICONOSCIUTE IN SENTENZA. TRAVISAMENTO DEI FATTI. CUMULO DI BENEFICI E INDEBITO ARRICCHIMENTO DEI DIPENDENTI. ”: le Amministrazioni appellanti contestando decisamente di aver riconosciuto alcun debito per cui è causa, come avrebbero indotto a ritenere i ricorrenti in primo grado, essendosi limitate in realtà a corrispondere gli emolumenti dovuti per gli importi indicati nei documenti prodotti in giudizio, laddove sussistevano tutti i presupposti di legge per il pagamento, ivi compresa la relativa domanda degli interessati.
4. Gli appellati si sono costituiti con atto depositato il 26 aprile 2023 ed hanno prodotto memoria il 28 marzo successivo.
5. Con ordinanza 5 maggio 2023, n. 1749, la Sezione ha respinto la richiesta di sospensione degli effetti della sentenza impugnata ed ha disposto in via istruttoria la produzione da parte delle Amministrazioni appellanti di copia dei G.A.C. – Gestione Automezzi Carburante concernenti i due dipendenti appellati per il periodo precedente il quinquennio decorrente dalla nota di messa in mora del 4 maggio 2017 e delle disposizioni di servizio ex articolo 22 del Regolamento di servizio del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, di cui al d.P.R. 28 febbraio 2012, n. 64 relativi ai servizi svolti dagli appellati nel periodo indicato.
6. Una volta adempiuto quanto disposto in via istruttoria dalle Amministrazioni appellanti con documentazione versata in atti il 27 giugno 2023, entrambe le parti hanno dichiarato di avere interesse alla decisione con atti depositati rispettivamente il 2 e il 6 dicembre 2024, nonostante, nelle more, fossero stati pagati ai dipendenti gli importi da loro richiesti.
7. Gli appellati hanno prodotto memoria ex articolo 73 c.p.a. il 24 marzo 2025 e all’udienza del 6 maggio 2025 la causa è passata in decisione.
8. L’appello non può trovare accoglimento e i mezzi nei quali si articola possono essere esaminati congiuntamente per ragioni di economia processuale.
9. Il punto nodale attorno a cui ruota l’impianto del gravame riguarda la lamentata inesistenza della previa autorizzazione allo svolgimento di straordinari che, sola, consente l’attuazione del principio di cui all’articolo 97 della Costituzione.
In concreto, a detta delle Amministrazioni appellanti, si tratta di verificare la ricorrenza delle ragioni di pubblico interesse che rendono necessario il ricorso a prestazioni lavorative eccedenti l’orario normale di lavoro, non potendo ritenersi che l’autorizzazione per lo straordinario possa essere sostituita dagli ordini di servizio o possa ritenersi implicitamente rilasciata con la loro adozione, considerato che tali atti non conterrebbero l’indicazione esplicita dell’incarico di invio in missione e dell’uso del mezzo dell’Amministrazione in qualità di autista.
A supporto della propria tesi, il Ministero e il Comando dei VV.FF. di Foggia fanno leva sulla distinzione tra fogli di servizio e disposizioni di servizio.
Le seconde sono disciplinate dall’articolo 22 del d.P.R. 28 febbraio 2012, n. 64, a mente del quale “ le disposizioni di servizio sono gli atti indirizzati al personale o ai settori specificamente individuati, diretti a regolamentare, organizzare e gestire in dettaglio le varie tipologie di servizio ”, così come ogni dipendente è tenuto a verificare consultando l’apposito albo.
Ai sensi dell’articolo 24, comma1, del medesimo testo normativo, “ il foglio di servizio è il documento che stabilisce per ogni turno l'assegnazione del personale operativo a ciascun servizio, con l'indicazione delle specifiche mansioni da svolgere con particolare riferimento al dispositivo di soccorso tecnico ordinario ed alle Sezioni operative di colonna mobile regionale ”, restando stabilito dal comma 2 che “ il foglio di servizio viene predisposto da apposito ufficio o da personale individuato dal comandante provinciale e contiene la data, il cognome, il nome, la qualifica del personale, il tipo di servizio, il posto in cui deve essere svolto, l'indicazione degli orari di inizio e termine, e può contenere istruzioni di carattere individuale o generale in applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 22. ”
La lettura della normativa applicabile restituisce un quadro complessivo nel quale si incardina un rapporto di genus a species tra le disposizioni di servizio e gli ordini di servizio, nel senso che i secondi si atteggiano per una loro specificità rispetto alle indicazioni di carattere generale contenute nei primi provvedimenti di cui all’articolo 22 citato.
10. Nel caso per cui è causa, risulta immune dai vizi denunciati la decisione del primo giudice, che, indipendentemente dal rilievo secondo cui “ a partire dall’1.1.2016 la presenza è stata registrata automaticamente a mezzo badge” , ha condivisibilmente stabilito che gli ordini di servizio, “ per un verso, integrano un principio di prova, essendo poi l’Amministrazione tenuta a possedere tutta la documentazione concernente il rapporto di lavoro, e, per altro verso, devono ritenersi come implicitamente comprendenti anche l’autorizzazione a svolgere il lavoro straordinario, dal momento che, stante anche la peculiarità del lavoro proprio del Corpo dei Vigili del Fuoco, disponendo che un appartenente a tale Corpo debba andare a prestare la propria attività che richiede anche il superamento dell’orario di lavoro, nel contempo si autorizza necessariamente anche tale superamento, con conseguente obbligo di corresponsione del relativo compenso. ”
Dalla documentazione versata in atti dall’Amministrazione a seguito di quanto disposto dalla Sezione in via interlocutoria, è emerso che il Comando dei VV. FF. di Foggia, per ragioni non chiarite e in distonia con quanto prevede il d.P.R. recante “Regolamento di servizio del Corpo nazionale dei vigili del fuoco”, non disponeva di disposizioni di servizio (cfr. pagina 2 della relazione depositata il 27 giugno 2023) e non ritiene di attribuire efficacia decisiva agli elementi contenuti nella G.A.C.-Gestione Automezzi Carburante, dismessa nel marzo del 2023 ed i cui dati, estrapolati successivamente dalla Direzione Centrale Risorse Logistiche e Strumentali, non sarebbero di conforto alla tesi degli appellati.
Ritiene il Collegio che il dato che viene in rilievo ai fini del decidere consiste nella valenza da riconoscere agli ordini di servizio prodotti dai ricorrenti in primo grado, che risultano sufficienti a fornire quel principio di prova su cui il Tar si è basato per accogliere il ricorso.
Osserva in merito la Sezione che, indipendentemente dai rilievi delle Amministrazioni circa le modalità di acquisizione dei detti documenti (al riguardo gli appellanti hanno specificato di averne ottenuto copia in modo legittimo, accedendo, come ogni dipendente, al relativo applicativo, senza alcuna seria e ragionevole contestazione da parte degli appellanti sul punto in ordine alla genuinità di quanto prodotto in giudizio), gli ordini di servizio costituiscono atti idonei a provare lo svolgimento di lavoro al di fuori dell’ordinario orario di lavoro.
Si tratta di documenti, cui accedono le schede di gestione automezzi e carburante, che contengono elementi che tracciano il movimento del singolo mezzo e dell’autista di riferimento in relazione alla specifica missione di quel particolare giorno e sono sottoscritti sia dal Capo Turno che dal Comandante, che appone il proprio “visto”.
Di qui deriva la loro idoneità a radicare il diritto degli appellati alla corresponsione degli straordinari.
11. In base a tutte le considerazioni che precedono, in conclusione, l’appello va respinto.
12. Sussistono, tuttavia, sufficienti ragioni per disporre la compensazione delle sese del grado.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso (n.r.g. 2574/2023), come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese del grado compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
MI Corradino, Presidente
Nicola D'Angelo, Consigliere
Ezio Fedullo, Consigliere
Luca Di Raimondo, Consigliere, Estensore
Angelo Roberto Cerroni, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Luca Di Raimondo | MI Corradino |
IL SEGRETARIO