Articolo 4 della Legge 8 ottobre 1984, n. 658
Articolo 3Articolo 5
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10 ottobre 1984
Art. 4.
Contro le decisioni della sezione giurisdizionale nei giudizi di cui all'articolo 2, lettere a), b) e d), limitatamente alla materia di contabilita' pubblica, e' ammesso l'appello alle sezioni riunite della Corte dei conti, ai sensi dell'articolo 67 del testo unico approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 .
Le sezioni riunite regionali di cui al successivo articolo 8 deliberano in conformita' degli articoli 40 e 41 del testo unico approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 , sul rendiconto generale della regione verificato dalla sezione di controllo. La deliberazione e la relazione sul rendiconto sono trasmesse contemporaneamente al presidente del consiglio regionale e al presidente della giunta regionale.
Entrata in vigore il 10 ottobre 1984