Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 30/01/2025, n. 55 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 55 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3264/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Mariapia Parisi Presidente dott.ssa Elena Orlandi Giudice rel. e est. dott. Pierpaolo Galante Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.v.g. 3264/2024 promossa da:
(C.F.: ), nato in [...] il [...] e residente a [...]C.F._1
Cotignola (RA), Via Cavour n. 8, con il patrocinio dell'avv. ELISABETTA LUGLI ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in EN, via Mariani n. 7
e
(C.F.: ), nata in [...] il [...] e residente a [...]C.F._2
EN, frazione Marina Romeo, via delle Betulle n. 67, con il patrocinio dell'avv. CRISTINA
FEDERICI ed elettivamente domiciliato presso il suo studio a Lugo (RA), via Mentana n. 22
- ATTORI -
e con l'intervento obbligatorio ex lege del PUBBLICO MINISTERO presso la Procura della
Repubblica in sede.
OGGETTO: SEPARAZIONE CONSENSUALE
CONCLUSIONI
Nelle note di trattazione scritta depositate telematicamente rispettivamente nelle date del 12.11.2024 e del 29.11.2024, le parti confermavano di volersi separare alle condizioni di cui al ricorso.
In data 05.09.2024 il Pubblico Ministero esprimeva parere favorevole all'accoglimento del ricorso congiunto.
pagina 1 di 5
Con ricorso congiunto per separazione consensuale e successivo scioglimento del matrimonio ex artt.
473-bis.49 e 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 25.07.2024, e Parte_1 Parte_2 adivano l'intestato Tribunale deducendo di aver contratto matrimonio in Tunisia in data 02.08.2004, di risiedere regolarmente in Italia dall'ottobre 2004, che dalla loro unione erano nati in data 28.08.2005 il figlio maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, e in data Persona_1
25.09.2009 la figlia minore , che, a partire dall'anno 2018, il nucleo familiare aveva Persona_2 fissato la residenza anagrafica a EN, frazione Marina Romea, in un immobile condotto in locazione ad un canone mensile di euro 500,00 sito in via delle Betulle n. 67, di svolgere entrambi attività lavorativa e di essere percettori di redditi come da dichiarazioni fiscali agli atti, di non essere proprietari di beni immobili e mobili registrati con l'eccezione dell'autovettura tg GE188FG intestata a e che, a causa del venir meno dell'affectio coniugalis e per effetto di incomprensioni Parte_1 maturate negli anni e via via sempre più acuitesi, era venuta meno la comunione d'intenti e la convivenza era divenuta intollerabile, tanto che, a far tempo dal luglio 2023, il sig. aveva Pt_1 lasciato la casa coniugale.
I coniugi, dopo aver dato atto della sussistenza della giurisdizione italiana ai sensi del regolamento UE
n. 1111/2019 e dell'accordo raggiunto per l'applicazione della legge italiana alle vicende relative al loro rapporto matrimoniale, chiedevano al Tribunale di omologare con sentenza la separazione consensuale alle seguenti condizioni:
“a) I coniugi vivranno separati, come già di fatto vivono impegnandosi a portarsi reciproco e a non porre interferenze l'uno verso l'altro nelle rispettive vite private;
b) La casa coniugale, posta in Marina Romea, viene assegnata alla RA , che Parte_2 continuerà ad abitarvi con i figli e provvederà a pagare il relativo canone di locazione e alla voltura delle utenze;
c) I ricorrenti danno atto, pertanto, che il coniuge assegnatario della casa familiare subentrerà nel rapporto locativo divenendo l'unico soggetto obbligato nei confronti del locatore per tutti gli oneri derivanti dal contratto in via esclusiva, (Cass 30.04.2009 n. 10104) e che si estinguerà il rapporto locativo in capo al coniuge non assegnatario della casa familiare;
d) Gli effetti della cessione nei confronti del locatore si producono a decorrere dal mese di febbraio
2024 con onere in capo alla parte assegnataria di provvedere al pagamento del canone di locazione (e soltanto per i canoni maturati a far data da febbraio 2024 – v Cass. 30 ottobre 2018, n. 27441).
I figli di anni 14 e di anni 18, continueranno ad Persona_2 Persona_1 abitare e ad avere residenza anagrafica con la madre;
La figlia minore è affidata in via condivisa a entrambe i genitori con esercizio Persona_2 separato della responsabilità genitoriale limitatamente alle decisioni sulle questioni di ordinaria amministrazione.
In relazione ai tempi, modalità di visita e permanenza della figlia minore presso padre, in considerazione dell'età della medesima, i genitori concordano che il padre potrà vedere e tenere con pagina 2 di 5 sé la figlia, durante la settimana, nei fine settimana e nei periodi di vacanza, liberamente, accordandosi direttamente con la figlia;
I genitori assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse per la minore
[...]
, relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute, tenendo conto delle capacità, Per_2 dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia medesima. In relazione al coaffido, i ricorrenti confermano l'impegno di voler svolgere il loro ruolo di genitori nei confronti della figlia in uno spirito di reciproca comprensione e collaborazione Persona_2
e convengono di voler evitare interferenze di altre persone (intendendosi ricompresi anche nuovi compagni e/o compagne) sulla formazione e la crescita della figlia, fermi restando il ruolo a ciascuno spettante.
I ricorrenti danno atto e concordano che le scelte di istruzione, educazione e salute relative alla figlia minore dovranno essere sempre concordate dai genitori e dovranno essere necessariamente concordate anche dalla figlia con ambedue i genitori;
I ricorrenti, considerati i redditi e la valenza economica dei rispettivi compiti domestici e di cura, oltre che le esigenze dei figli, entrambi studenti, concordano che il concorrerà al Parte_1 mantenimento della prole corrispondendo alla RA la somma di Euro 450,00 mensili (per Pt_2
12 mensilità) a partire dal mese di febbraio 2024, per entrambi i figli (€. 225,00 mensili per ciascun figlio), da versarsi in via anticipata entro il giorno 25 di ogni mese, fino all'autosufficienza economica della prole;
La somma (fissata con decorrenza dal mese di gennaio 2024) è soggetta a rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat (prima rivalutazione: gennaio 2025), purché l'indice sia positivo;
Per quanto concerne le ulteriori spese necessarie per i figli, i genitori concordano di voler fare fronte agli oneri che si renderanno necessari quali, spese scolastiche e parascolastiche, spese mediche sportive e ricreative nella misura del 50%, secondo il Protocollo del Tribunale di EN (che dichiarano di conoscere) che si trascrive integralmente:
SPESE CHE NON NECESSITANO DI PREVENTIVO ACCORDO TRA I GENITORI e che devono essere rimborsate dal genitore che non le ha sostenute, previa esibizione della documentazione fiscale giustificativa da parte dell'altro: -spese scolastiche (tasse, libri di testo, materiale di inizio anno, gite, trasporto pubblico da e per la scuola) e spese parascolastiche (pre-scuola e doposcuola unicamente in caso di incompatibilità dell'orario scolastico ordinario dei figli con l'orario lavorativo di entrambi i genitori e qualora non vi siano altri familiari disponibili e/o idonei;
baby sitter e centri estivi unicamente nel caso in cui sia necessario per esigenze lavorative di entrambi i genitori e non vi siano altri familiari disponibili e idonei) -spese mediche sanitarie (tickets, visite specialistiche, farmaci con esclusione di quelli da banco se non specificamente prescritti, interventi chirurgici indifferibili, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite SSN;
cicli di psicoterapia e logopedia unicamente qualora le problematiche psico/ fisiche presentate dal figlio siano diagnosticate dal medico di base e necessitino delle suddette terapie, prescritte dal medico).
SPESE CHE DEVONO ESSERE PREVENTIVAMENTE CONCORDATE TRA I GENITORI: - spese scolastiche (rette di scuole private ed eventuali spese alloggiative per studi fuori sede di università pubbliche e private, ripetizioni); - spese parascolastiche (doposcuola e centri estivi qualora opportuno per l'educazione dei figli, indipendentemente dalla disponibilità di uno o di entrambi i genitori e di altri familiari;
viaggi di istruzione in genere, anche se organizzati dalla scuola, ivi compresi corsi di pagina 3 di 5 lingua straniera o di informatica) - Spese medico sanitarie (tutte quelle non effettuate tramite SSN;
cicli di psicoterapia e qualora di semplice ausilio al figlio in assenza di problematiche psico/ fisiche diagnosticate); -spese ludiche, sportive e artistiche (vacanze trascorse senza i genitori;
acquisto/manutenzione straordinaria di auto, moto;
attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quant'altro necessario per lo svolgimento dell'attività stessa;
corsi artistici quali danza, musica, pittura ed altro). In riferimento alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una formale richiesta scritta avanzata dall'altro (a mezzo e-mail o messaggio telefonico) dovrà̀ manifestare l'eventuale motivato dissenso sempre per iscritto entro 20 giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto, il silenzio sarà̀ inteso come assenso alla richiesta.
k) I ricorrenti concordano che l'assegno unico nella sua misura intera venga percepito nella misura del 100% dalla RA . Parte_2
l) I coniugi concordano che la vettura Tg GE188FG intestata a rimanga nella piena ed Parte_1 esclusiva disponibilità dello stesso il quale ne sosterrà i costi di mantenimento (bollo, assicurazione ecc);
m) I ricorrenti e si dichiarano economicamente autosufficienti e Parte_1 Parte_2 rinunciano reciprocamente alla richiesta di contributo al loro mantenimento;
n) I coniugi si scambiano reciprocamente il consenso per il rinnovo dei documenti validi per l'espatrio.
o) I ricorrenti danno atto che le spese della separazione e del divorzio sono interamente compensate fra le parti e che il CU verrà versato interamente dal signor . Parte_1
Con decreto emesso in data 26.08.2024, il Giudice delegato fissava udienza in data 11.12.2024, ne disponeva lo svolgimento mediante trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. e ordinava la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero presso la Procura di EN per il parere previsto dall'art. 473-bis.51
c.p.c..
In data 05.09.2024 il Pubblico Ministero esprimeva parere favorevole all'accoglimento del ricorso congiunto.
Con ordinanza emessa in data 11.01.2024, il Giudice relatore delegato rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Tanto premesso in relazione allo svolgimento del processo, la domanda di separazione consensuale è senz'altro fondata e merita accoglimento.
Dalle risultanze processuali e, in particolare, dalla volontà chiaramente manifestata dalle parti e dallo stato di separazione di fatto già in essere, emerge inequivocabilmente la crisi del rapporto coniugale tale da determinare l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza e l'impossibilità di ricostruire la comunione materiale e spirituale dei coniugi.
Quanto alle pronunce accessorie, reputa il Collegio come non vi siano motivi ostativi all'omologazione delle condizioni concordate tra le parti in quanto le stesse non risultano contrarie alla legge o all'ordine pubblico e sono conformi all'interesse dei figli.
La separazione personale delle parti va dunque pronunciata ed omologata secondo le condizioni e la disciplina sopra indicate.
Con il ricorso congiunto, le parti hanno altresì chiesto lo scioglimento del vincolo matrimoniale ed hanno concordato e formulato le condizioni connesse a tale pronuncia.
Al riguardo, si rileva che, non essendo tale domanda procedibile prima del decorso del termine di legge ex art. 3 l. n. 898/1970 e del passaggio in giudicato della sentenza di separazione, come richiesto dalle pagina 4 di 5 stesse parti, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice relatore con separata ordinanza affinché lo stesso, una volta divenuta definitiva la presente sentenza e decorso il periodo di sei mesi decorrente dalla comparizione dei coniugi innanzi al Giudice delegato in modalità cartolare, provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto previsto dall'art. 2 l. n.
898/1970 e di conferma delle condizioni formulate nel ricorso con riferimento allo scioglimento del matrimonio.
Si evidenzia, in punto di diritto, come la Corte di Cassazione, adita in sede di rinvio pregiudiziale ai sensi dell'art. 363 bis c.p.c., abbia recentemente statuito che, in tema di crisi familiare, nell'ambito del procedimento di cui all'art. 473-bis.51 c.p.c., è ammissibile il ricorso dei coniugi proposto con domanda congiunta e cumulata di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio (Cass. civ., sez. I, 16.10.2023, n. 28727).
Come da richiesta sul punto, le spese di lite vengono compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di EN in composizione collegiale, con l'intervento del Pubblico Ministero, in accoglimento della domanda di separazione personale dei coniugi promossa congiuntamente da
[...]
e così decide: Pt_1 Parte_2
- PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi , nato in [...] il [...], e Parte_1
nata in [...] il [...], unitisi in matrimonio a BA (Tunisia) in data Parte_2
02.08.2004;
- OMOLOGA le condizioni di separazione concordate tra le parti come sopra riportate, che si intendono qui trascritte;
- COMPENSA le spese di lite tra le parti;
- DISPONE con separata ordinanza la rimessione sul ruolo del Giudice delegato per la prosecuzione del giudizio in ordine alla domanda congiunta di scioglimento del matrimonio avanzata in atti dalle parti.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso a EN, in camera di consiglio il 13.01.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Elena Orlandi Dott.ssa Mariapia Parisi
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