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Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avezzano, sentenza 14/07/2025, n. 346 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avezzano |
| Numero : | 346 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. 220/2025
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI AVEZZANO
SETTORE CIVILE riunito in Camera di Consiglio nella seguente composizione: dott. Leopoldo SCIARRILLO Presidente dott. Paolo LEPIDI Giudice dott.ssa Martina DI FONZO Giudice est./rel. pronuncia la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
nel procedimento civile iscritto al n. 220/2025 di r.g. ed iniziato con ricorso depositato in data 03.03.2025 da:
(C.F.: ) nato ad [...] il [...] Parte_1 C.F._1
rappresentato e difenso dall'avv. Danilo Iafrate, come da procura in atti;
contro
(C.F. , nata in [...] il [...] e Controparte_1 C.F._2
residente in [...], rappresentata e difesa dall'avv. Sara
De Santis, giusta procura in atti;
con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO avente ad oggetto: scioglimento del matrimonio.
CONSIDERATO che con ricorso depositato in data 03.03.2025, il sig. , deducendo di aver Parte_1 contratto matrimonio civile in Avezzano il 19.12.2009 con , ha adito Controparte_1
l'intestato tribunale per ivi sentir dichiarare lo scioglimento del matrimonio, con la modifica delle condizioni di separazione, così come risultanti dal provvedimento adottato in data
17.07.2023 dal Tribunale di Cassino;
che, in particolare, il ricorrente ha chiesto la revoca dell'assegno di mantenimento posto a suo carico in favore della coniuge di € 400,00 mensili, stante il mutamento delle proprie condizioni economico/reddituali; sul punto, ha rappresentato di essere disoccupato, privo di redditi e di disponibilità immobiliari. Ha inoltre precisato che la conviverebbe CP_1
attualmente con un altro uomo e che la stessa è proprietaria di un appartamento composto da due locali ad uso magazzino in Avezzano;
che si è costituita in giudizio la sig.ra aderendo alla pronuncia di Controparte_1
scioglimento, ma opponendosi alle richieste di parte ricorrente. La resistente ha rappresentato che il sig. non ha mai versato l'assegno di mantenimento disposto in Pt_1
suo favore, tanto da dover sporgere querela presso la Procura della Repubblica di Avezzano.
La resistente ha dunque richiesto la conferma dell'assegno di mantenimento disposto in sede di separazione, essendo percettrice esclusivamente di una pensione di invalidità (del
75%) a causa della propria inabilità lavorativa;
che all'udienza celebrata in data 07.07.2025, dinanzi al giudice designato, i difensori delle parti hanno chiesto la pronuncia di sentenza sullo status, insistendo per l'accoglimento delle rispettive richieste istruttorie;
che il giudice designato ha pertanto rimesso la causa al Collegio per la decisione sullo status;
che la domanda di scioglimento del matrimonio contratto tra le parti deve trovare accoglimento, sussistendo, infatti, i presupposti di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) l. n. 898/70. Ed invero, appare fatto pacifico e non contestato che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può più essere ricostituita, atteso che la coppia, separata consensualmente dal
2013, non è più convivente da tale data. Va, pertanto, dichiarato lo scioglimento del matrimonio contratto ad Avezzano (AQ) il 19/12/2009 e trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Avezzano (AQ) al n. 51 parte 1 serie, anno 2009; visto l'art 4 comma 12 L.890/1970,
P.Q.M.
Non definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, il Tribunale di Avezzano nella composizione riportata in epigrafe, così provvede:
a) DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto tra E Parte_1
a Avezzano (AQ) in data 19/12/2009; Controparte_1
b) DISPONE che l'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Avezzano (AQ) proceda alla annotazione della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di legge per l'annotazione sull'atto di matrimonio trascritto al n. 51 parte 1, serie, anno 2009;
c) DISPONE la prosecuzione del giudizio come da separata ordinanza;
a) RISERVA alla sentenza definitiva la pronuncia sulle spese.
Così deciso in Avezzano, il 14 luglio 2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Martina Di Fonzo Dott. Leopoldo Sciarrillo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI AVEZZANO
SETTORE CIVILE riunito in Camera di Consiglio nella seguente composizione: dott. Leopoldo SCIARRILLO Presidente dott. Paolo LEPIDI Giudice dott.ssa Martina DI FONZO Giudice est./rel. pronuncia la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
nel procedimento civile iscritto al n. 220/2025 di r.g. ed iniziato con ricorso depositato in data 03.03.2025 da:
(C.F.: ) nato ad [...] il [...] Parte_1 C.F._1
rappresentato e difenso dall'avv. Danilo Iafrate, come da procura in atti;
contro
(C.F. , nata in [...] il [...] e Controparte_1 C.F._2
residente in [...], rappresentata e difesa dall'avv. Sara
De Santis, giusta procura in atti;
con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO avente ad oggetto: scioglimento del matrimonio.
CONSIDERATO che con ricorso depositato in data 03.03.2025, il sig. , deducendo di aver Parte_1 contratto matrimonio civile in Avezzano il 19.12.2009 con , ha adito Controparte_1
l'intestato tribunale per ivi sentir dichiarare lo scioglimento del matrimonio, con la modifica delle condizioni di separazione, così come risultanti dal provvedimento adottato in data
17.07.2023 dal Tribunale di Cassino;
che, in particolare, il ricorrente ha chiesto la revoca dell'assegno di mantenimento posto a suo carico in favore della coniuge di € 400,00 mensili, stante il mutamento delle proprie condizioni economico/reddituali; sul punto, ha rappresentato di essere disoccupato, privo di redditi e di disponibilità immobiliari. Ha inoltre precisato che la conviverebbe CP_1
attualmente con un altro uomo e che la stessa è proprietaria di un appartamento composto da due locali ad uso magazzino in Avezzano;
che si è costituita in giudizio la sig.ra aderendo alla pronuncia di Controparte_1
scioglimento, ma opponendosi alle richieste di parte ricorrente. La resistente ha rappresentato che il sig. non ha mai versato l'assegno di mantenimento disposto in Pt_1
suo favore, tanto da dover sporgere querela presso la Procura della Repubblica di Avezzano.
La resistente ha dunque richiesto la conferma dell'assegno di mantenimento disposto in sede di separazione, essendo percettrice esclusivamente di una pensione di invalidità (del
75%) a causa della propria inabilità lavorativa;
che all'udienza celebrata in data 07.07.2025, dinanzi al giudice designato, i difensori delle parti hanno chiesto la pronuncia di sentenza sullo status, insistendo per l'accoglimento delle rispettive richieste istruttorie;
che il giudice designato ha pertanto rimesso la causa al Collegio per la decisione sullo status;
che la domanda di scioglimento del matrimonio contratto tra le parti deve trovare accoglimento, sussistendo, infatti, i presupposti di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) l. n. 898/70. Ed invero, appare fatto pacifico e non contestato che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può più essere ricostituita, atteso che la coppia, separata consensualmente dal
2013, non è più convivente da tale data. Va, pertanto, dichiarato lo scioglimento del matrimonio contratto ad Avezzano (AQ) il 19/12/2009 e trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Avezzano (AQ) al n. 51 parte 1 serie, anno 2009; visto l'art 4 comma 12 L.890/1970,
P.Q.M.
Non definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, il Tribunale di Avezzano nella composizione riportata in epigrafe, così provvede:
a) DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto tra E Parte_1
a Avezzano (AQ) in data 19/12/2009; Controparte_1
b) DISPONE che l'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Avezzano (AQ) proceda alla annotazione della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di legge per l'annotazione sull'atto di matrimonio trascritto al n. 51 parte 1, serie, anno 2009;
c) DISPONE la prosecuzione del giudizio come da separata ordinanza;
a) RISERVA alla sentenza definitiva la pronuncia sulle spese.
Così deciso in Avezzano, il 14 luglio 2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Martina Di Fonzo Dott. Leopoldo Sciarrillo