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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 28/11/2025, n. 1333 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 1333 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI SIRACUSA SEZIONE CIVILE – LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale di Siracusa, in funzione di Giudice del Lavoro e in persona del Giudice
NC NA, dato atto che è stato comunicato alle parti il provvedimento con il quale è stata disposta la trattazione scritta dell'udienza 27/11/2025, lette le note depositate nell'interesse di e quelle depositate nell'interesse di ritenuta Parte_1 CP_1 la causa matura per la decisione, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 182/2023 R.G., promossa
DA
, (CF. ) rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
TI US
RICORRENTE
CONTRO
[...]
– in Controparte_2 persona del suo legale rappresentante pro-tempore, con l'avv. D'ISIDORO VINCENZO
RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
, con ricorso depositato in data 22.1.2023, ha proposto opposizione Parte_1 avverso il decreto ingiuntivo n. 674/2022 - con il quale il Tribunale di Siracusa lo ha ingiunto al pagamento della somma di € 4.049,82 oltre interessi e spese - denunciando: a) la nullità o inesistenza della notifica del decreto ingiuntivo;
b) l'illegittimità, la nullità e l'inefficacia per violazione dell'art. 635, comma 2, c.p.c.; c) l'inesigibilità della somma ingiunta stante l'intervenuta cancellazione dello stesso dall'albo nel mese di aprile 2017 e, comunque, stante l'iscrizione dello stesso presso altro ente previdenziale.
L'opponente ha quindi formulato le seguenti conclusioni: “Piaccia al Tribunale di Siracusa, reiectis adversis, ritenere e dichiarare, previa sospensione inaudita altera parte del decreto ingiuntivo opposto
1 n. 674/2022 dichiarato immediatamente esecutivo, per tutte le ragioni di rito, di diritto e di fatto, sopra esposte:
1) in via preliminare, per le ragioni di cui ai motivi n. I e II, inesigibile la somma ingiunta di €
4.049,82 di cui al decreto ingiuntivo opposto n. 674/2022 emesso dal Tribunale di Siracusa il
14/12/2022, depositato il 14/12/2022 essendo il decreto ingiuntivo opposto citata illegittimo e/o nullo
e/o inefficace;
2) nel merito, per le ragioni di cui al motivo n. III, la inesigibilità della somma ingiunta e per l'effetto disporre la revoca del decreto ingiuntivo n. 674/2022 emesso dal Tribunale di Siracusa il 14/12/2022, depositato il 14/12/2022.
Con vittoria di spese, competenze e onorari del presente giudizio con condanna, altresì, al risarcimento del danno per responsabilità aggravata avendo la agito con mala fede o colpa grave”. CP_1
2. con memoria depositata in data 17.4.2023, ha contestato la fondatezza CP_1 dell'opposizione, rilevando: a) che l'indirizzo pec del ricorrente è stato estratto dal Registro
Inipec; b) che il Direttore Generale, a fronte della procura speciale del 21.06.2017, è legittimato ad effettuare le attestazioni di cui all'art. 635 c.p.c.; c) che le somme richieste attengono a contributi previdenziali, interessi e sanzioni per l'annualità 2017 nonché a sanzioni per omesso invio dei dati reddituali per l'anno 2018.
L'opposta ha quindi formulato le seguenti conclusioni: “Che l'adito Giudice, disattesa ogni avversa richiesta, istanza ed eccezione, voglia così provvedere.
1) Rigettare l'opposizione confermando l'ingiunzione opposta ad ogni effetto e conseguenza di legge.
2) Gradatamente condannare l'opponente al pagamento dei medesimi importi per capitale ed interessi oltre ulteriori sanzioni ed interessi calcolati a norma dell'art. 15 c. 3 e 4 del Regolamento della Previdenza
(all. 5 p. 41), dalla data successiva a quella indicata nell'atto di costituzione in mora (all. 3 fasc.mon.) all'effettivo soddisfo, ovvero al pagamento di quella somma maggiore o minore che risulterà di giustizia, oltre che al pagamento delle spese e competenze del procedimento monitorio con gli accessori di legge.
3) Con condanna dell'opponente, in ogni caso, al pagamento delle spese e competenze del giudizio di opposizione, con distrazione in favore del difensore anticipatario”.
3. La causa, transitata sul ruolo dello scrivente magistrato, è stata decisa sulla base delle conclusioni formulate dalle parti con le note di trattazione scritta ex art. 127 ter del codice di rito.
4. Il primo motivo di opposizione va disatteso atteso che il decreto ingiuntivo opposto è stato notificato all'indirizzo pec .dott. estratto dal pubblico elenco Pt_1 Email_1 denominato Indice nazionale dei domicili digitali (c.d. INI-PEC) di cui all'art. 6 bis del
D.lgs. n. 82/2005.
2 5. Anche il secondo motivo di opposizione va respinto atteso che il decreto ingiuntivo opposto è stato correttamente emesso sulla scorta dei calcoli contenuti nell'attestazione di credito ex art. 635, comma 2, c.p.c. sottoscritta dal Direttore Generale della e CP_1 risultanti analiticamente nell'estratto conto (cfr. all. 3.1).
Sul punto, si osserva che la giurisprudenza ha precisato che per i crediti derivanti da omesso versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, l'attestazione del direttore della sede provinciale dell'ente creditore costituisce prova idonea ai fini della emissione del decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 635, comma secondo cod. proc. civ. (Cass. Civ. n.
15208/14) di talché la dichiarazione di credito allegata dall'odierna opposta al ricorso monitorio costituisce prova scritta del credito stesso in quanto rientrante nelle facoltà del
Direttore Generale dell'Ente previdenziale accertare l'entità dei contributi dovuti e non versati dall'iscritto.
6. Nel merito - e relativamente alla presunta infondatezza della pretesa creditoria per essere il ricorrente titolare di pensione erogata dall' - occorre richiamare quanto CP_3 previsto dal Regolamento della C.N.P.R. per le causali oggetto del procedimento monitorio.
Specificatamente, quanto al contributo soggettivo, si osserva che, ai sensi dell'art. 8 del predetto regolamento “
1. Gli iscritti, compresi i pensionati che esercitano la professione, sono tenuti al versamento del contributo soggettivo nella misura percentuale del reddito professionale prodotto nell'anno precedente e risultante dalla dichiarazione dei redditi.
2. Per reddito professionale si intende il reddito di cui all'articolo 53, comma 1, del decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917 recante “Testo Unico delle imposte sui redditi”.
(…).
3. La percentuale del contributo è fissata, per l'anno 2013, in una misura, a scelta dell'iscritto, in un'unità compresa fra il 10 (dieci) e il 20 (venti).
4. A decorrere dal 1° gennaio 2014 le aliquote di cui al comma precedente sono aumentate, ogni anno di 1 (un) punto percentuale fino al raggiungimento dell'aliquota minima del 15 (quindici) e di quella massima del 25 (venticinque).
5. L'importo minimo del contributo soggettivo è fissato nella misura annua di euro 3.044,00
(tremilaquarantaquattro/00) per l'anno 2013 e viene rivalutato annualmente, a decorrere dall'anno 2014, con la percentuale prevista dall'art. 43, comma 1.
6. L'importo minimo di cui al comma 5 è dovuto nella misura del 50 (cinquanta) per cento dai titolari di pensione di vecchiaia, di pensione di anzianità, di pensione anticipata e di pensione supplementare di vecchiaia a carico dell' Il contributo minimo non è dovuto dai titolari di pensione di vecchiaia e CP_2 di anzianità, di pensione anticipata e di pensione supplementare di vecchiaia che non hanno percepito alcun reddito derivante dallo svolgimento dell'attività professionale.
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7. L'importo minimo di cui al comma 5 non è dovuto:
a) dagli iscritti anche ad altra assicurazione obbligatoria per effetto di altra attività;
b) dai titolari di pensione diretta a carico di una forma di previdenza obbligatoria per effetto di altra attività. (…)”.
L'art. 9, invece, prevede quanto segue: “
1. Gli iscritti sono tenuti al versamento del contributo soggettivo supplementare.
2. Il contributo è fissato nella misura percentuale dello 0,75 (zero/75) per cento del reddito professionale di cui all'articolo 8, comma 2.
3. L'importo minimo è fissato nella misura annua di euro 444,00 (quattrocentoquarataquattro/00) per l'anno 2013 e viene rivalutato annualmente, a decorrere dall'anno 2014, con la percentuale prevista dall'articolo 43, comma 1, e con arrotondamento al multiplo di 12 (dodici) immediatamente superiore.
4. I titolari di pensione di vecchiaia, di pensione di anzianità, di pensione anticipata e di pensione supplementare di vecchiaia a carico dell' sono tenuti al versamento del contributo nella misura CP_2 percentuale dello 0,38 (zero/38) per cento del reddito professionale di cui all'articolo 8, comma 2, e con un importo minimo pari al 50 (cinquanta) per cento di quello di cui al comma 3. Il contributo minimo non è dovuto dai titolari di pensione di vecchiaia e di anzianità, di pensione anticipata e di pensione supplementare di vecchiaia che non hanno percepito alcun reddito derivante dallo svolgimento dell'attività professionale”
L'art. 10, in tema di contributo integrativo, stabilisce che “
1. Il contributo integrativo è dovuto: a) dagli iscritti all'Associazione; b) dagli iscritti alla Sezione A – Commercialisti dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili già iscritti agli Albi dei ragionieri e dei periti commerciali alla data del 31 dicembre 2007 e non iscritti all'Associazione, salvo che il contributo integrativo sia dovuto ad altro ente di previdenza obbligatoria.
2. Il contributo integrativo è costituito dalla maggiorazione dei corrispettivi rientranti nel volume di affari ai fini dell'imposta sul valore aggiunto (Iva), ed è ripetibile nei confronti del debitore.
3. Il contributo è dovuto indipendentemente dall'effettivo pagamento che ne abbia eseguito il debitore.
4. L'importo imponibile ai fini contributivi è costituito dal volume di affari ai fini dell'Iva, detratta la maggiorazione di cui al comma 2. (…).
10. L'importo minimo del contributo è fissato nella misura annua di euro 758,00
(settecentocinquantotto/00) per l'anno 2013 e viene rivalutato annualmente, a decorrere dall'anno 2014, con la percentuale prevista dall'articolo 43, comma 1.
11. L'importo minimo di cui al comma 10 non è dovuto: a) dai non iscritti all'Associazione di cui al comma 1, lettera b); b) dai titolari di pensione diretta a carico dell' c) dagli iscritti anche ad CP_2 altra assicurazione obbligatoria per effetto di altra attività; d) dai titolari di pensione diretta a carico di una
4 forma di previdenza obbligatoria per effetto di altra attività; e) per l'anno di prima iscrizione e per i 6 (sei) anni successivi entro l'anno di compimento del 38° (trentottesimo) anno di età compreso. (…)”.
Il successivo art. 11 disciplina l'istituto della frazionabilità dei contributi, prevedendo che
“coloro che si iscrivono e coloro che si cancellano in corso d'anno sono tenuti al versamento dei contributi minimi di cui all'articolo 8, comma 5, all'articolo 9, comma 3, e all'articolo 10, comma 10, e del contributo di maternità di cui all'articolo 12, per i mesi di iscrizione nell'anno. Per ogni contribuzione è dovuto il maggiore importo fra quello del contributo minimo frazionato in relazione ai mesi di iscrizione e quello determinato applicando la percentuale dovuta per ciascun contributo al reddito o al volume d'affari”.
Da ultimo, l'art. 14, in ordine alle comunicazioni obbligatorie, prescrive che: “
1. Gli iscritti sono tenuti a comunicare, entro il 31 luglio di ciascun anno, l'ammontare del reddito professionale di cui all'art. 8, comma 2, dichiarato ai fini dell'Irpef per l'anno precedente e il volume complessivo d'affari di cui all'articolo 10 dichiarato ai fini dell'Iva per lo stesso anno.
2. La comunicazione deve essere inviata anche se le dichiarazioni fiscali non sono state presentate o sono negative. (…)
4. Nel caso di decesso dell'iscritto, la comunicazione deve essere inviata dagli eredi. (…).”
7. Alla luce del superiore quadro normativo va anzitutto escluso che la mera titolarità da parte del ricorrente di una pensione diretta a carico dell' possa ritenersi di per sé CP_3 ostativa all'insorgere di ogni obbligo di natura contributiva nei confronti dalla
[...]
a favore dei ragionieri e periti commerciali. Parte_2
Il Regolamento sopra citato, invero, prevede, nei confronti degli iscritti titolari di pensione erogata da soggetto esterno all'Associazione medesima, esclusivamente l'esenzione dal pagamento del contributo soggettivo e del contributo integrativo nella misura minima e non anche: a) del pagamento del contributo soggettivo “nella misura percentuale del reddito professionale prodotto nell'anno precedente e risultante dalla dichiarazione dei redditi”; b) del contributo integrativo parametrato ai “corrispettivi rientranti nel volume di affari ai fini dell'imposta sul valore aggiunto (Iva); c) del contributo soggettivo supplementare.
Nel caso di specie, non risulta che la abbia richiesto a il Pt_2 Parte_1 pagamento la misura minima prevista nel regolamento per il contributo soggettivo (€
3.044,00 oltre rivalutazione) e per quello integrativo (€ 758,00, oltre rivalutazione); di contro, dalla consultazione dell'estratto conto emerge, invece, la richiesta del contributo soggettivo, di quello integrativo e di quello supplementare per l'annualità contributiva del
2017 parametrati - ai sensi dell'art. 8, commi 1 e 2, dell'art. 9, comma 2, e dell'art. 10, comma 2, del Regolamento citato - al reddito e al volume d'affari, ancorché presunti, prodotti dall'iscritto nell'anno precedente ovvero nel 2016.
5 Da tale ultima considerazione emerge l'irrilevanza dell'intervenuta cancellazione dell'opponente a decorrere dall'indicato mese di aprile 2017 o di ottobre 2017; in ogni caso, si osserva che, ove intervenga la cancellazione in corso di anno, il contribuente è pur sempre tenuto al pagamento dei contributi maturati in relazione al reddito e al volume d'affari prodotti in tale anno (cfr. art. 11, del Regolamento) con consequenziale obbligo di comunicare entro il 31.07 dell'anno successivo l'ammontare del reddito professionale
“dichiarato ai fini dell'Irpef per l'anno precedente e il volume complessivo d'affari di cui all'articolo 10 dichiarato ai fini dell'Iva per lo stesso anno” (cfr. art. 14, del Regolamento).
Nel caso di specie, l'opponente, a fronte della specifica causale indicata nell'estratto conto, non ha dimostrato di avere trasmesso nelle annualità 2017 e 2018 le suddette dichiarazioni di talché la pretesa creditoria di a titolo di sanzione, risulta Pt_2 manifestamente fondata.
In conclusione, non avendo contestato in punto di quantum le pretese creditorie avanzate dalla convenuta, l'opposizione va respinta ed il decreto ingiuntivo confermato. Pt_2
8. Conclusivamente va provveduto come in dispositivo.
Quanto alle spese di lite, esse seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo tenuto conto: a) dei parametri indicati nelle tabelle allegate al D.M. 10 marzo
2014 n. 55; b) del valore della controversia;
c) dei valori medi di cui alle citate tabelle ridotti del 50% stante la natura della controversia non comportante la valutazione di questioni fattuali e giuridiche complesse.
Va inoltre mantenuta ferma la condanna della parte ingiunta – poi opponente – al pagamento delle spese (già liquidate) della fase monitoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siracusa, in persona del giudice NC NA, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 182/2023:
1. rigetta l'opposizione proposta da;
Parte_1
2. conferma il decreto ingiuntivo n. 674/2022 del Tribunale di Siracusa;
3. dichiara esecutivo il decreto ingiuntivo n. 674/2022 del Tribunale di Siracusa;
4. condanna a rifondere le spese di lite sostenute dalla parte opposta, Parte_1 che liquida in € 1.312,00 per compensi professionali, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. da distrarsi in favore dell'avv. Vincenzo D'Isidoro dichiaratosi antistatario.
5. lascia a carico dell'opponente le spese del procedimento monitorio
Così deciso in Siracusa, il 28/11/2025
IL GIUDICE
NC NA
6
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Giudice Dott. NC NA, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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