Sentenza 29 maggio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 29/05/2004, n. 10424 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10424 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CARBONE Vincenzo - Presidente -
Dott. LUPO Ernesto - rel. Consigliere -
Dott. SABATINI Francesco - Consigliere -
Dott. LIMONGELLI Antonio - Consigliere -
Dott. MALZONE Ennio - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IT IA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA PILO ALBERTELLI 15, presso lo studio dell'avvocato GIULIO DE CESARE, difesa dall'avvocato EZIO LUCCHETTI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
UR SE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI GRACCHI 56, presso lo studio dell'avvocato FAUSTO DI MARIO, che lo difende, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 740/02 della Corte d'Appello di ROMA, emessa il 12/02/02 e depositata il 20/02/02;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio il 27/04/04 dal Consigliere Dott. Ernesto LUPO;
Udito l'Avvocato Ezio LUCCHETTI;
udito l'Avvocato Fausto DI MARIO;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Consolo SANTI, confermate in Camera di Consiglio dal P.M. Dott. APICE Umberto, che ha chiesto si respinga il ricorso per manifesta infondatezza, con le conseguenze di legge.
LA CORTE Premesso che VI IT ha convenuto davanti al Pretore di Latina RG MA, chiedendo di essere risarcita dei danni subiti a causa dei lavori eseguiti nell'appartamento del convenuto sovrastante a quello da lei abitato e che il pretore ha liquidato tali danni in L. 980.000, con pronunzia che, impugnata dalla IT, è stata confermata dalia Corte di appello di Roma;
premesso altresì che VI IT ha proposto ricorso per Cassazione, deducendo tre motivi, a cui RG MA ha resistito con che la IT ha presentato memoria;
Considerato che il primo motivo (con cui la ricorrente deduce la violazione dell'art. 91 c.p.c. censurando la sentenza impugnata che ha confermato la sua condanna al pagamento delle spese del giudizio di primo grado) è manifestamente infondato, perché la Corte di appello ha ritenuto che la IT sia stata completamente soccombente nel giudizio di primo grado per il fatto che la somma che le è stata giudizialmente riconosciuta dovuta è molto esigua rispetto a quella pretesa nell'atto di citazione, che la somma liquidatale è stata, "per la maggior parte non contestata, anzi offerta" dal convenuto, che la IT, "aliena da qualsiasi soluzione bonaria e ragionevolmente transattiva su una controversia di minima entità", ha manifestato "insistenza irragionevole in ordine alla richiesta d'ulteriori, maggiori danni non provati o, addirittura, del tutto estranei per determinismo causale"; tale individuazione del soggetto soccombente, effettuata dalla Corte di appello in conformità alla decisione del giudice di primo grado, è giuridicamente corretta, perché, secondo l'orientamento di questa Corte (v., tra te altre, Cass. 30 maggio 2000 n. 7182; 10 settembre 1986 n. 5539), l'individuazione del soccombente si fa in base al principio di causalità, con la conseguenza che parte obbligata a rimborsare le altre delle spese che hanno anticipato nel processo, è quella che, con il suo comportamento tenuto fuori del processo, ovvero col darvi inizio in forme e con argomenti non rispondenti al diritto, ha dato causa al processo o al suo protrarsi;
nel caso di specie, la corte di appello, con accertamento di fatto non riesaminabile in questa sede di legittimità, ha motivatamente ritenuto che l'ingiustificato comportamento tenuto dalla IT abbia dato causa all'inizio del processo ed al suo protrarsi non ostante la somma offertale dal convenuto;
Considerato che il secondo motivo (con cui la ricorrente censura la sua condanna al pagamento delle spese del giudizio di appello) è manifestamente infondato, perché detta condanna è consequenziale al fatto che l'appello della IT è stato rigettato, onde ella, continuando a restare soccombente, è tenuta al pagamento anche delle spese del giudizio di appello;
Considerato che il terzo motivo (con cui la ricorrente deduce "violazione dell'art. 112 c.p.c. in relazione all'art. 360 n. 4 c.p.c." lamentando che non le sia stato riconosciuto "il chiesto risarcimento del danno per il mancato uso di almeno parte dell'immobile e i danni alla salute" da lei subiti) è manifestamente infondato, perché la sentenza impugnata ha preso in esame e respinto la domanda di tali voci di danno, ritenendo che la IT "non ha dato la benché minima prova in ordine al danno da mancata utilizzazione dei locali interessati" e che la stessa "non ha offerto alcuna dimostrazione in termini di pregiudizio alla salute, non essendovi la prova del superamento del limite di normale tollerabilità dei lamentati rumori di lei precaria condizione psico- fisica"; poiché la Corte di appello ha preso in esame le voci di danno indicate dalla ricorrente, non sussiste la denunziata violazione dell'art. 112 c.p.c.;
Ritenuto che il ricorso, deducendo motivi manifestamente infondati, va rigettato;
Poiché sussistono giusti motivi per disporre la compensazione tra le parti delle spese del giudizio di Cassazione;
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Compensa tra le parti le spese del giudizio di Cassazione.
Così deciso in Roma, il 27 aprile 2004.
Depositato in Cancelleria il 29 maggio 2004