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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Lecce, sez. I, sentenza 02/02/2026, n. 201 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Lecce |
| Numero : | 201 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 201/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LECCE Sezione 1, riunita in udienza il 03/12/2025 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
FALCONIERI WALTER, Giudice monocratico in data 03/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 641/2025 depositato il 19/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Galatina - Ufficio Tributi 73013 Galatina LE
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. IMU OPV19-19004866 IMU 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2137/2025 depositato il
04/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Dott. Ricorrente_1 ha impugnato l'avviso di accertamento IMU evidenziato in epigrafe, notificato a mezzo PEC in data 30.12.2024, con il quale il Comune di Galatina ha accertato un maggior importo dovuto dal contribuente in relazione all'anno d'imposta 2019. L'ente impositore, costituitosi in questo giudizio, ha dichiarato che l'Ufficio, alla luce delle memorie presentate dal ricorrente, della documentazione esibita e delle verifiche effettuate dal competente servizio Urbanistica dell'Ente, in applicazione dell'istituto dell'autotutela, ha proceduto all'annullamento dell'avviso impugnato ed ha chiesto che questa Corte voglia dichiarare l'estinzione del giudizio, essendo cessata la materia del contendere, con integrale compensazione delle spese di lite. Analoga istanza è stata prodotta dal ricorrente che, tuttavia, ha chiesto la condanna del
Comune di Galatina al pagamento della spese di lite, tenuto conto che il ricorso introduttivo del giudizio era stato preceduto da un'istanza di riesame in via stragiudiziale rimasta del tutto inevasa.
All'udienza odierna la causa è stata riservata per essere decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dalla documentazione versata in atti si rileva che l'atto impugnato è stato emesso e notificato il 30/12/2024; il ricorrente ha tempestivamente inviato all'Amministrazione comunale un'istanza richiedendo l'annullamento dell'atto, rappresentando di aver corrisposto integralmente e tempestivamente il tributo dovuto;
tale istanza
è rimasta inevasa, per cui il contribuente è stato costretto a produrre il ricorso introduttivo del giudizio, in data 19/02/2025; l'Amministrazione comunale ha annullato quanto impugnato con provvedimento del
13/10/2025, dal quale si evince che il contribuente medesimo aveva corrisposto tempestivamente il tributo richiesto, peraltro in eccedenza, tanto da maturare il diritto al rimborso delle somme versate in esubero;
entrambe le parti processuali hanno richiesto che venga dichiarata l'estinzione del giudizio, tuttavia parte ricorrente ha chiesto anche il riconoscimento del diritto al ristoro delle spese processuali sostenute.
Alla luce di quanto innanzi va dichiarata l'estinzione del giudizio ex articolo 46, comma 1, D.Lgs. 546/1992, per cessazione della materia del contendere, con condanna dell'amministrazione resistente alle spese processuali, liquidate nel dispositivo, in considerazione del fatto che l'atto impugnato è stato annullato con molto ritardo, nonostante il ricorrente avesse rappresentato e documentato il tempestivo pagamento del tributo con istanza stragiudiziale ben prima della notifica del ricorso introduttivo.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Lecce, in composizione monocratica, dichiara estinto il giudizio ex art. 46 D. Lgs. n. 546/1992, essendo cessata la materia del contendere;
condanna l'ente resistente alla rifusione delle spese e degli onorari di giudizio in favore del ricorrente, che liquida nella somma di €.
150,00 oltre agli accessori di legge, se ed in quanto dovuti, da distrarsi in favore del difensore, Avv. Difensore_1.
Così deciso in Lecce, il 03/12/2025
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LECCE Sezione 1, riunita in udienza il 03/12/2025 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
FALCONIERI WALTER, Giudice monocratico in data 03/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 641/2025 depositato il 19/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Galatina - Ufficio Tributi 73013 Galatina LE
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. IMU OPV19-19004866 IMU 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2137/2025 depositato il
04/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Dott. Ricorrente_1 ha impugnato l'avviso di accertamento IMU evidenziato in epigrafe, notificato a mezzo PEC in data 30.12.2024, con il quale il Comune di Galatina ha accertato un maggior importo dovuto dal contribuente in relazione all'anno d'imposta 2019. L'ente impositore, costituitosi in questo giudizio, ha dichiarato che l'Ufficio, alla luce delle memorie presentate dal ricorrente, della documentazione esibita e delle verifiche effettuate dal competente servizio Urbanistica dell'Ente, in applicazione dell'istituto dell'autotutela, ha proceduto all'annullamento dell'avviso impugnato ed ha chiesto che questa Corte voglia dichiarare l'estinzione del giudizio, essendo cessata la materia del contendere, con integrale compensazione delle spese di lite. Analoga istanza è stata prodotta dal ricorrente che, tuttavia, ha chiesto la condanna del
Comune di Galatina al pagamento della spese di lite, tenuto conto che il ricorso introduttivo del giudizio era stato preceduto da un'istanza di riesame in via stragiudiziale rimasta del tutto inevasa.
All'udienza odierna la causa è stata riservata per essere decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dalla documentazione versata in atti si rileva che l'atto impugnato è stato emesso e notificato il 30/12/2024; il ricorrente ha tempestivamente inviato all'Amministrazione comunale un'istanza richiedendo l'annullamento dell'atto, rappresentando di aver corrisposto integralmente e tempestivamente il tributo dovuto;
tale istanza
è rimasta inevasa, per cui il contribuente è stato costretto a produrre il ricorso introduttivo del giudizio, in data 19/02/2025; l'Amministrazione comunale ha annullato quanto impugnato con provvedimento del
13/10/2025, dal quale si evince che il contribuente medesimo aveva corrisposto tempestivamente il tributo richiesto, peraltro in eccedenza, tanto da maturare il diritto al rimborso delle somme versate in esubero;
entrambe le parti processuali hanno richiesto che venga dichiarata l'estinzione del giudizio, tuttavia parte ricorrente ha chiesto anche il riconoscimento del diritto al ristoro delle spese processuali sostenute.
Alla luce di quanto innanzi va dichiarata l'estinzione del giudizio ex articolo 46, comma 1, D.Lgs. 546/1992, per cessazione della materia del contendere, con condanna dell'amministrazione resistente alle spese processuali, liquidate nel dispositivo, in considerazione del fatto che l'atto impugnato è stato annullato con molto ritardo, nonostante il ricorrente avesse rappresentato e documentato il tempestivo pagamento del tributo con istanza stragiudiziale ben prima della notifica del ricorso introduttivo.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Lecce, in composizione monocratica, dichiara estinto il giudizio ex art. 46 D. Lgs. n. 546/1992, essendo cessata la materia del contendere;
condanna l'ente resistente alla rifusione delle spese e degli onorari di giudizio in favore del ricorrente, che liquida nella somma di €.
150,00 oltre agli accessori di legge, se ed in quanto dovuti, da distrarsi in favore del difensore, Avv. Difensore_1.
Così deciso in Lecce, il 03/12/2025