TRIB
Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 22/10/2025, n. 764 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 764 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
Proc. R.V.G. n. 1854/2025
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano TRIBUNALE di SALERNO
Il Tribunale di Salerno – I Sezione civile – composto dai magistrati:
Dott.ssa Ilaria Bianchi Presidente
Dott.ssa Caterina Costabile Giudice estensore
Dott.ssa Valentina Chiosi Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1854/2025 R.V.G. avente ad oggetto: divorzio congiunto – cessazione degli effetti civili del matrimonio vertente
TRA
(C.F. ) E Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ), rapp.ti e difesi come in atti dall'Avv. ANtese C.F._2
Rosario, elett.te domiciliati come in atti, in virtù di procura in atti
RICORRENTI
C O N L'INTERVENTO DEL P.M IN SEDE
CONCLUSIONI CONGIUNTE: come da note di udienza del 21/10/2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 05.08.2025 i coniugi [nato a [...]_1
(SA) in data 30.11.1968 (C.F. )] e [nata C.F._1 Parte_2
a AN GI A AN (NA) in data 13.12.1971 (C.F. )], C.F._2
1 Proc. R.V.G. n. 1854/2025
premesso di aver contratto matrimonio in data 24.09.1998 in AR (NA), regolarmente trascritto nel Registro degli atti di Matrimonio del Comune di
AR (NA) dell'anno 1998, al n. 114 Parte II Serie A e che dall'unione erano nati due figli, (13.05.2001) e (21.10.2011), ed evidenziato che il Per_1 Per_2
Tribunale di Salerno ha dichiarato la separazione personale con decreto n. cronol.
10998/2023 del 22.09.2023, chiedevano pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
All'udienza del 21.10.2025 le parti, tramite il loro difensore, depositavano in data
15.10.2025 nota scritta contenente la loro rinuncia all'udienza fisica e all'esperimento del tentativo di conciliazione, la dichiarazione di essere perfettamente a conoscenza delle norme processuali che prevedono la partecipazione all'udienza, di essere state rese edotte della possibilità di procedere all'alternativa della rinuncia alla presenza fisica e di avervi aderito liberamente e coscientemente, di confermare le conclusioni rassegnate nel ricorso e di non volersi conciliare. Il Tribunale, preso atto, riservava la decisione.
La domanda è fondata e, pertanto, meritevole di accoglimento.
Nella fattispecie ricorre, invero, l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) L.
1.12.70 n.
898, come modificata dalla L.
6.3.87 n. 74 e dall'art. 6 della legge 55/2015, atteso che è decorso il termine di legge dal giorno in cui i ricorrenti comparvero innanzi al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione e che da tale data è perdurato, ininterrotto (alcuna eccezione al riguardo risulta sollevata), lo stato di separazione tra i medesimi ricorrenti.
Alla stregua delle riferite circostanze, avendo altresì i coniugi espressamente ribadito la concorde volontà di ottenere il divorzio, deve dunque reputarsi definitivamente venuta meno e perciò non più ripristinabile quella comunione materiale e spirituale che del matrimonio costituisce l'essenza.
Vanno, quindi, disposte le formalità previste dall'art. 10 della legge citata.
Quanto ai provvedimenti accessori, i ricorrenti chiedevano di divorziare alle seguenti condizioni:
“ 2) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2 Proc. R.V.G. n. 1854/2025
3) Il figlio minore sarà affidato congiuntamente ad entrambi i genitori con Per_2 collocazione privilegiata presso la madre con la quale abiterà nella casa coniugale, condotta in locazione, sita in Montecorvino Rovella (SA) al Viale Della Repubblica
n.67;
4) Quanto alla regolamentazione del diritto di visita i tempi di permanenza del figlio minore presso il padre saranno stabiliti di comune accordo tra i genitori. In mancanza di accordo, il sig. potrà vedere e tenere con sé il figlio secondo le Pt_1 seguenti modalità: a week-end alterni, dalle ore 10.00 del sabato sino alle ore 18.00 della domenica e 2 pomeriggi a settimana dalle 19.00 alle 21.00, sempre compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici del minore e sempre con il pieno assenso del minore. Durante le vacanze natalizie il padre terrà con se il figlio minore ad anni alterni dal 24 al 26 dicembre oppure dal 31 dicembre al 10 gennaio ed il giorno del 6 gennaio;
nelle vacanze pasquali ad anni alte i il minore trascorrerà con il padre il giorno di Pasqua e con la madre quello del lunedì dell'angelo e viceversa;
nel periodo estivo il figlio trascorrerà con il padre 7 giorni, che il sig. comunicherà entro il 30 maggio di ogni anno alla sig.ra Pt_1 Parte_2 il figlio trascorrerà con il padre un altro periodo di 7 giorni, in concomitanza con le ferie concesse al sig. nel periodo invernale-primaverile, che il medesimo Pt_1 comunicherà entro il 15 febbraio di ogni anno alla sig.ra Per analogo Parte_2 periodo di 7/14 giorni anche non consecutivi, che la sig.ra comunicherà Parte_2 al sig. entro il 10 giugno di ogni anno, resta sospeso il diritto di visita paterno Pt_1 per consentire al minore di trascorrere analogo periodo di ferie con la madre. Per le altre festività e per il giorno del compleanno del minore si seguirà il criterio dell'alternanza annuale. In quanto alla figlia maggiorenne, gli incontri tra Per_1 padre e figlia verranno regolati tra le parti liberamente di volta in volta. I figli trascorreranno preferibilmente la festa del papà ed il compleanno del papà con quest'ultimo e la festa della mamma ed il compleanno della mamma con quest'ultima.
5) La responsabilità genitoriale rimane di entrambi i coniugi che possono esercitare la potestà separatamente per le decisioni di ordinaria amministrazione in relazione ai rispettivi tempi di permanenza del figlio minore presso di loro nel rispetto di un
3 Proc. R.V.G. n. 1854/2025
indirizzo comune. Le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute del figlio saranno assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del medesimo. I genitori si assumono l'obbligo di informarsi reciprocamente delle eventuali problematiche del figlio minore;
6) Il sig. corrisponderà un assegno mensile dell'importo di €. Parte_1
200,00(duecento/00) a titolo di concorso al mantenimento dei figli, pari ad €.100,00 mensili per ciascun figlio;
entrambi gli assegni verranno rivalutati annualmente secondo l'indice ISTAT e saranno corrisposti entro il giorno 5 di ciascun mese;
l'assegno relativo al mantenimento del figlio minore sarà corrisposto in Per_2 favore della sig.ra a mezzo bonifico, vaglia postale ecc, quello relativo Parte_2 al mantenimento della figlia maggiorenne, con bonifico su c.c. intestato alla Per_1 medesima;
7) I genitori si obbligano a sostenere in ragione del 50% ciascuno tutte le spese straordinarie necessarie per i figli, precedentemente concordate e previa reciproca esibizione di relativa documentazione fiscale: medico-specialistiche-sanitarie (spese per visite specialistiche, visite/cure/trattamenti/interventi dentistici, ortodontici e di altra natura, apparecchiature/strumentazioni/dispositivi conseguenziali, oggetto di prescrizione delle visite, farmaci particolari, tickets sanitari); scolastiche e d'istruzione (libri, corredo scolastico, gite, tasse scolastiche, corsi ed attività di formazione e/o di recupero); relative ad attività sportive (rette mensili, campus, stages, saggi ed esami);
8) I coniugi pattuiscono che l'assegno unico (L.46/2021) verrà richiesto e percepito dalla sig.ra nella misura del 100%; Parte_2
9) Le parti, data la sussistenza di debiti contratti nell'interesse della famiglia ancora in essere e più specificamente di:
- cambiale emessa da BCC Campania Centro, filiale di Montecorvino Rovella, in favore di Agos Ducato spa, debitrice per l'importo mensile di Parte_2
C 99,20;
- rata di € 79,00 mensili quale trattenuta sullo stipendio della sig.ra Parte_2
in esecuzione di pignoramento presso terzi R.G.E. 3327/2021- Tribunale
[...]
4 Proc. R.V.G. n. 1854/2025
di Salerno, convengono di accollarsi le passività indicate, prevedendo che la cambiale di £ 99,20 verrà pagata alle scadenze dalla sig.ra la rata Parte_2 del pignoramento sopra indicato di C 79,00 mensili avverrà, come sempre, con trattenuta su busta paga della sig.ra il sig. corrisponderà a Parte_2 Pt_1 mezzo bonifico alla sig.ra 1'importo complessivo di C 89,10, quale 50% Parte_2 dell'importo complessivo della cambiale e della rata del pignoramento.
10) Entrambi i coniugi si impegnano al pagamento nella misura del 50% ciascuno di tutte le eventuali richieste di pagamenti di debiti pregressi relativi a spese/oneri ad oggi non assolti ed assunti nell'interesse della famiglia. L'impegno di contribuire al 50% al pagamento dei debiti sarà inteso relativamente a debiti sorti entro la sottoscrizione del ricorso teso ad ottenere la separazione personale, in quanto contratti nell'interesse e per le necessità della famiglia;
11) La casa coniugale condotta in locazione resterà nella disponibilità della sig.ra presso la quale coabiteranno altresì i figli della coppia;
Parte_2
12) L'autovettura tipo Ford Fiesta tg. DN319EH, attualmente di proprietà del signor resterà nella disponibilità della signora la quale, all'atto Pt_1 Parte_2 dell'emissione della sentenza di divorzio, provvederà al relativo passaggio di proprietà in suo favore con oneri e spese a proprio carico;
13) I coniugi, entrambi economicamente autosufficienti, espressamente e reciprocamente rinunciano ad ogni assegno di mantenimento;
altresì si danno reciprocamente atto di non aver null'altro a pretendere l'uno dall'altro, avendo già regolato tutti i loro rapporti patrimoniali e definita ogni loro ragione di dare o avere, ad eccezione di quanto previsto sopra;
14) I coniugi si danno reciproco consenso, nonché, consenso per il figlio minore
, al rilascio del passaporto e della carta d'identità valida anche per Per_2
l'espatrio;
15) Spese legali interamente compensate tra le parti”.
Ciò posto, poiché gli accordi espressi dai ricorrenti non sono contrari a norme imperative, rispettano i limiti di cui all'art. 160 c.c. e sono conformi all'interesse della prole minorenne, il Tribunale ritiene di poterli recepire interamente e porre a base della presente decisione.
5 Proc. R.V.G. n. 1854/2025
Quanto alle spese trattandosi di procedura su ricorso congiunto in cui esse sono state anticipate dai ricorrenti, nulla deve disporsi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno così provvede in ordine alla causa in epigrafe:
- PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra i coniugi [nato a [...] in data [...] (C.F. Parte_1
)] e [nata a [...] A C.F._1 Parte_2
AN (NA) in data 13.12.1971 (C.F. )], trascritto nel C.F._2
Registro degli atti di Matrimonio del Comune di AR (NA) dell'anno 1998, al n. 114 Parte II Serie A;
- RECEPISCE integralmente le condizioni concordate tra le parti in ricorso e riportate integralmente in motivazione;
- nulla per le spese;
- ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato civile del Comune di AR (NA), per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D.
9.7.39 n. 1238 (Ordinamento dello Stato Civile) ed al D.P.R. n. 306/2000 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello Stato civile).
Manda alla cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 21/10/2025
Il Giudice estensore dott.ssa Caterina Costabile
Il Presidente dott.ssa Ilaria Bianchi
6
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano TRIBUNALE di SALERNO
Il Tribunale di Salerno – I Sezione civile – composto dai magistrati:
Dott.ssa Ilaria Bianchi Presidente
Dott.ssa Caterina Costabile Giudice estensore
Dott.ssa Valentina Chiosi Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1854/2025 R.V.G. avente ad oggetto: divorzio congiunto – cessazione degli effetti civili del matrimonio vertente
TRA
(C.F. ) E Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ), rapp.ti e difesi come in atti dall'Avv. ANtese C.F._2
Rosario, elett.te domiciliati come in atti, in virtù di procura in atti
RICORRENTI
C O N L'INTERVENTO DEL P.M IN SEDE
CONCLUSIONI CONGIUNTE: come da note di udienza del 21/10/2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 05.08.2025 i coniugi [nato a [...]_1
(SA) in data 30.11.1968 (C.F. )] e [nata C.F._1 Parte_2
a AN GI A AN (NA) in data 13.12.1971 (C.F. )], C.F._2
1 Proc. R.V.G. n. 1854/2025
premesso di aver contratto matrimonio in data 24.09.1998 in AR (NA), regolarmente trascritto nel Registro degli atti di Matrimonio del Comune di
AR (NA) dell'anno 1998, al n. 114 Parte II Serie A e che dall'unione erano nati due figli, (13.05.2001) e (21.10.2011), ed evidenziato che il Per_1 Per_2
Tribunale di Salerno ha dichiarato la separazione personale con decreto n. cronol.
10998/2023 del 22.09.2023, chiedevano pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
All'udienza del 21.10.2025 le parti, tramite il loro difensore, depositavano in data
15.10.2025 nota scritta contenente la loro rinuncia all'udienza fisica e all'esperimento del tentativo di conciliazione, la dichiarazione di essere perfettamente a conoscenza delle norme processuali che prevedono la partecipazione all'udienza, di essere state rese edotte della possibilità di procedere all'alternativa della rinuncia alla presenza fisica e di avervi aderito liberamente e coscientemente, di confermare le conclusioni rassegnate nel ricorso e di non volersi conciliare. Il Tribunale, preso atto, riservava la decisione.
La domanda è fondata e, pertanto, meritevole di accoglimento.
Nella fattispecie ricorre, invero, l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) L.
1.12.70 n.
898, come modificata dalla L.
6.3.87 n. 74 e dall'art. 6 della legge 55/2015, atteso che è decorso il termine di legge dal giorno in cui i ricorrenti comparvero innanzi al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione e che da tale data è perdurato, ininterrotto (alcuna eccezione al riguardo risulta sollevata), lo stato di separazione tra i medesimi ricorrenti.
Alla stregua delle riferite circostanze, avendo altresì i coniugi espressamente ribadito la concorde volontà di ottenere il divorzio, deve dunque reputarsi definitivamente venuta meno e perciò non più ripristinabile quella comunione materiale e spirituale che del matrimonio costituisce l'essenza.
Vanno, quindi, disposte le formalità previste dall'art. 10 della legge citata.
Quanto ai provvedimenti accessori, i ricorrenti chiedevano di divorziare alle seguenti condizioni:
“ 2) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2 Proc. R.V.G. n. 1854/2025
3) Il figlio minore sarà affidato congiuntamente ad entrambi i genitori con Per_2 collocazione privilegiata presso la madre con la quale abiterà nella casa coniugale, condotta in locazione, sita in Montecorvino Rovella (SA) al Viale Della Repubblica
n.67;
4) Quanto alla regolamentazione del diritto di visita i tempi di permanenza del figlio minore presso il padre saranno stabiliti di comune accordo tra i genitori. In mancanza di accordo, il sig. potrà vedere e tenere con sé il figlio secondo le Pt_1 seguenti modalità: a week-end alterni, dalle ore 10.00 del sabato sino alle ore 18.00 della domenica e 2 pomeriggi a settimana dalle 19.00 alle 21.00, sempre compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici del minore e sempre con il pieno assenso del minore. Durante le vacanze natalizie il padre terrà con se il figlio minore ad anni alterni dal 24 al 26 dicembre oppure dal 31 dicembre al 10 gennaio ed il giorno del 6 gennaio;
nelle vacanze pasquali ad anni alte i il minore trascorrerà con il padre il giorno di Pasqua e con la madre quello del lunedì dell'angelo e viceversa;
nel periodo estivo il figlio trascorrerà con il padre 7 giorni, che il sig. comunicherà entro il 30 maggio di ogni anno alla sig.ra Pt_1 Parte_2 il figlio trascorrerà con il padre un altro periodo di 7 giorni, in concomitanza con le ferie concesse al sig. nel periodo invernale-primaverile, che il medesimo Pt_1 comunicherà entro il 15 febbraio di ogni anno alla sig.ra Per analogo Parte_2 periodo di 7/14 giorni anche non consecutivi, che la sig.ra comunicherà Parte_2 al sig. entro il 10 giugno di ogni anno, resta sospeso il diritto di visita paterno Pt_1 per consentire al minore di trascorrere analogo periodo di ferie con la madre. Per le altre festività e per il giorno del compleanno del minore si seguirà il criterio dell'alternanza annuale. In quanto alla figlia maggiorenne, gli incontri tra Per_1 padre e figlia verranno regolati tra le parti liberamente di volta in volta. I figli trascorreranno preferibilmente la festa del papà ed il compleanno del papà con quest'ultimo e la festa della mamma ed il compleanno della mamma con quest'ultima.
5) La responsabilità genitoriale rimane di entrambi i coniugi che possono esercitare la potestà separatamente per le decisioni di ordinaria amministrazione in relazione ai rispettivi tempi di permanenza del figlio minore presso di loro nel rispetto di un
3 Proc. R.V.G. n. 1854/2025
indirizzo comune. Le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute del figlio saranno assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del medesimo. I genitori si assumono l'obbligo di informarsi reciprocamente delle eventuali problematiche del figlio minore;
6) Il sig. corrisponderà un assegno mensile dell'importo di €. Parte_1
200,00(duecento/00) a titolo di concorso al mantenimento dei figli, pari ad €.100,00 mensili per ciascun figlio;
entrambi gli assegni verranno rivalutati annualmente secondo l'indice ISTAT e saranno corrisposti entro il giorno 5 di ciascun mese;
l'assegno relativo al mantenimento del figlio minore sarà corrisposto in Per_2 favore della sig.ra a mezzo bonifico, vaglia postale ecc, quello relativo Parte_2 al mantenimento della figlia maggiorenne, con bonifico su c.c. intestato alla Per_1 medesima;
7) I genitori si obbligano a sostenere in ragione del 50% ciascuno tutte le spese straordinarie necessarie per i figli, precedentemente concordate e previa reciproca esibizione di relativa documentazione fiscale: medico-specialistiche-sanitarie (spese per visite specialistiche, visite/cure/trattamenti/interventi dentistici, ortodontici e di altra natura, apparecchiature/strumentazioni/dispositivi conseguenziali, oggetto di prescrizione delle visite, farmaci particolari, tickets sanitari); scolastiche e d'istruzione (libri, corredo scolastico, gite, tasse scolastiche, corsi ed attività di formazione e/o di recupero); relative ad attività sportive (rette mensili, campus, stages, saggi ed esami);
8) I coniugi pattuiscono che l'assegno unico (L.46/2021) verrà richiesto e percepito dalla sig.ra nella misura del 100%; Parte_2
9) Le parti, data la sussistenza di debiti contratti nell'interesse della famiglia ancora in essere e più specificamente di:
- cambiale emessa da BCC Campania Centro, filiale di Montecorvino Rovella, in favore di Agos Ducato spa, debitrice per l'importo mensile di Parte_2
C 99,20;
- rata di € 79,00 mensili quale trattenuta sullo stipendio della sig.ra Parte_2
in esecuzione di pignoramento presso terzi R.G.E. 3327/2021- Tribunale
[...]
4 Proc. R.V.G. n. 1854/2025
di Salerno, convengono di accollarsi le passività indicate, prevedendo che la cambiale di £ 99,20 verrà pagata alle scadenze dalla sig.ra la rata Parte_2 del pignoramento sopra indicato di C 79,00 mensili avverrà, come sempre, con trattenuta su busta paga della sig.ra il sig. corrisponderà a Parte_2 Pt_1 mezzo bonifico alla sig.ra 1'importo complessivo di C 89,10, quale 50% Parte_2 dell'importo complessivo della cambiale e della rata del pignoramento.
10) Entrambi i coniugi si impegnano al pagamento nella misura del 50% ciascuno di tutte le eventuali richieste di pagamenti di debiti pregressi relativi a spese/oneri ad oggi non assolti ed assunti nell'interesse della famiglia. L'impegno di contribuire al 50% al pagamento dei debiti sarà inteso relativamente a debiti sorti entro la sottoscrizione del ricorso teso ad ottenere la separazione personale, in quanto contratti nell'interesse e per le necessità della famiglia;
11) La casa coniugale condotta in locazione resterà nella disponibilità della sig.ra presso la quale coabiteranno altresì i figli della coppia;
Parte_2
12) L'autovettura tipo Ford Fiesta tg. DN319EH, attualmente di proprietà del signor resterà nella disponibilità della signora la quale, all'atto Pt_1 Parte_2 dell'emissione della sentenza di divorzio, provvederà al relativo passaggio di proprietà in suo favore con oneri e spese a proprio carico;
13) I coniugi, entrambi economicamente autosufficienti, espressamente e reciprocamente rinunciano ad ogni assegno di mantenimento;
altresì si danno reciprocamente atto di non aver null'altro a pretendere l'uno dall'altro, avendo già regolato tutti i loro rapporti patrimoniali e definita ogni loro ragione di dare o avere, ad eccezione di quanto previsto sopra;
14) I coniugi si danno reciproco consenso, nonché, consenso per il figlio minore
, al rilascio del passaporto e della carta d'identità valida anche per Per_2
l'espatrio;
15) Spese legali interamente compensate tra le parti”.
Ciò posto, poiché gli accordi espressi dai ricorrenti non sono contrari a norme imperative, rispettano i limiti di cui all'art. 160 c.c. e sono conformi all'interesse della prole minorenne, il Tribunale ritiene di poterli recepire interamente e porre a base della presente decisione.
5 Proc. R.V.G. n. 1854/2025
Quanto alle spese trattandosi di procedura su ricorso congiunto in cui esse sono state anticipate dai ricorrenti, nulla deve disporsi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno così provvede in ordine alla causa in epigrafe:
- PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra i coniugi [nato a [...] in data [...] (C.F. Parte_1
)] e [nata a [...] A C.F._1 Parte_2
AN (NA) in data 13.12.1971 (C.F. )], trascritto nel C.F._2
Registro degli atti di Matrimonio del Comune di AR (NA) dell'anno 1998, al n. 114 Parte II Serie A;
- RECEPISCE integralmente le condizioni concordate tra le parti in ricorso e riportate integralmente in motivazione;
- nulla per le spese;
- ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato civile del Comune di AR (NA), per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D.
9.7.39 n. 1238 (Ordinamento dello Stato Civile) ed al D.P.R. n. 306/2000 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello Stato civile).
Manda alla cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 21/10/2025
Il Giudice estensore dott.ssa Caterina Costabile
Il Presidente dott.ssa Ilaria Bianchi
6