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Sentenza 12 aprile 2025
Sentenza 12 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 12/04/2025, n. 932 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 932 |
| Data del deposito : | 12 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 16517/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Stefano Giusberti Presidente dott. Francesca Neri Giudice Relatore dott. Alessandra Villecco Giudice Onorario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 16517/2024 avente ad oggetto: separazione giudiziale promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SASSO Parte_1 C.F._1 EMANUELE e dell'avv. CIOTTE CRISTINA ( ) VIA RIONE DEGLI C.F._2
ANGELI 15 81010 DRAGONI;
, elettivamente domiciliato in PIAZZA DELLA LIBERAZIONE 12 81011 ALIFE presso il difensore avv. SASSO EMANUELE
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 C.F._3 dell'avv. DE LUCA VALENTINA, elettivamente domiciliato in VIA GALLIERA N. 2 40121 BOLOGNA presso il difensore avv. DE LUCA VALENTINA
CONVENUTO/I
e con l'intervento del
Pubblico Ministero;
avente per oggetto: separazione personale giudiziale.
CONCLUSIONI Sul vincolo, come da atti introduttivi
IL TRIBUNALE
Udita la relazione della causa fatta dal Giudice Istruttore Dott. Francesca Neri, udita la lettura delle conclusioni assunte dai Procuratori delle parti, esaminati gli atti e i documenti di causa,
pagina 1 di 2 ha ritenuto:
MOTIVAZIONE La separazione personale fra i coniugi deve essere senz'altro pronunziata, ricorrendo tutti i presupposti di cui all'art.151 c.c., essendo evidente l'intollerabilità della convivenza sia dal fallimento del tentativo di conciliazione innanzi al Giudice Relatore, che dal tenore degli atti difensivi anche della parte resistente, che riconosce l'avvenuta irrimediabile frattura del rapporto coniugale, ed anche sulla base dei comportamenti mantenuti dalle parti. Quanto a tutte le ulteriori domande e questioni, si fa rinvio all'ordinanza ex art. 473 bis 22 c.p.c. in pari data del Giudice Relatore.
Spese alla definizione del merito.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna, non definendo il giudizio, ogni diversa eccezione, domanda ed istanza disattesa,
Pronunzia la separazione personale fra i coniugi
, nato/a il 12/12/1979 a PIEDIMONTE MATESE (CE) Parte_1
e
, nato/a il 23/05/1981 a PIEDIMONTE MATESE Controparte_1
(CE) unitisi in matrimonio il 10-7-2011 a Piedimonte Matese (CE) con atto n. 16 parte II seria A anno 2011 Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del suddetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Fa rinvio all'ordinanza ex art. 473 bis 22 c.p.c. del Giudice Relatore, in pari data, per il prosieguo del giudizio.
Spese alla definizione del merito.
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio della Sezione I Civile in data 8-4-2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Francesca Neri dott. Stefano Giusberti
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Stefano Giusberti Presidente dott. Francesca Neri Giudice Relatore dott. Alessandra Villecco Giudice Onorario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 16517/2024 avente ad oggetto: separazione giudiziale promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SASSO Parte_1 C.F._1 EMANUELE e dell'avv. CIOTTE CRISTINA ( ) VIA RIONE DEGLI C.F._2
ANGELI 15 81010 DRAGONI;
, elettivamente domiciliato in PIAZZA DELLA LIBERAZIONE 12 81011 ALIFE presso il difensore avv. SASSO EMANUELE
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 C.F._3 dell'avv. DE LUCA VALENTINA, elettivamente domiciliato in VIA GALLIERA N. 2 40121 BOLOGNA presso il difensore avv. DE LUCA VALENTINA
CONVENUTO/I
e con l'intervento del
Pubblico Ministero;
avente per oggetto: separazione personale giudiziale.
CONCLUSIONI Sul vincolo, come da atti introduttivi
IL TRIBUNALE
Udita la relazione della causa fatta dal Giudice Istruttore Dott. Francesca Neri, udita la lettura delle conclusioni assunte dai Procuratori delle parti, esaminati gli atti e i documenti di causa,
pagina 1 di 2 ha ritenuto:
MOTIVAZIONE La separazione personale fra i coniugi deve essere senz'altro pronunziata, ricorrendo tutti i presupposti di cui all'art.151 c.c., essendo evidente l'intollerabilità della convivenza sia dal fallimento del tentativo di conciliazione innanzi al Giudice Relatore, che dal tenore degli atti difensivi anche della parte resistente, che riconosce l'avvenuta irrimediabile frattura del rapporto coniugale, ed anche sulla base dei comportamenti mantenuti dalle parti. Quanto a tutte le ulteriori domande e questioni, si fa rinvio all'ordinanza ex art. 473 bis 22 c.p.c. in pari data del Giudice Relatore.
Spese alla definizione del merito.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna, non definendo il giudizio, ogni diversa eccezione, domanda ed istanza disattesa,
Pronunzia la separazione personale fra i coniugi
, nato/a il 12/12/1979 a PIEDIMONTE MATESE (CE) Parte_1
e
, nato/a il 23/05/1981 a PIEDIMONTE MATESE Controparte_1
(CE) unitisi in matrimonio il 10-7-2011 a Piedimonte Matese (CE) con atto n. 16 parte II seria A anno 2011 Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del suddetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Fa rinvio all'ordinanza ex art. 473 bis 22 c.p.c. del Giudice Relatore, in pari data, per il prosieguo del giudizio.
Spese alla definizione del merito.
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio della Sezione I Civile in data 8-4-2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Francesca Neri dott. Stefano Giusberti
pagina 2 di 2